Cauzione per l'esecuzione dei lavori in concessione Clausole campione

Cauzione per l'esecuzione dei lavori in concessione. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto in relazione alla esecuzione dei lavori relativi alle opere in concessione da realizzare secondo i modi ed i tempi prescritti, la Società concessionaria presterà apposita cauzione di importo pari al costo delle opere da realizzare da valutarsi mediante apposito computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezziari comunali vigenti per le opere pubbliche e ritenuto congruo dai competenti Uffici Tecnici Comunali mediante:

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  • ESECUZIONE DEI LAVORI 1) Gli interventi vengono distinti in normali ed urgenti. I singoli interventi normali verranno attivati dalla Stazione appaltante mediante apposito modulo d’ordine (Contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione. I lavori seguiranno le procedure previste dall’articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto. Nel modulo d’ordine, inoltre, verrà indicato se i lavori, rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. Nell’ipotesi che i lavori rientrino nell’ambito di nomina del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, sarà onere della stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato. I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax o comunicazione di posta elettronica certificata riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal Direttore dei Lavori, vistati dal R.U.P.. L’Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l’Appaltatore comunichi alla Stazione appaltante, prima della firma del contratto, il numero dedicato al servizio di reperibilità e il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia del pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito.

  • CANONE DI CONCESSIONE La concessione del servizio comporta il versamento in favore dell’ADISU di un canone di concessione annuo equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara. Il canone di concessione minimo, soggetto a possibile rialzo in sede di gara (offerta economica), è determinato in €900,00+IVA per ogni distributore automatico. Il canone di distributori combinati tipo "master-slave" è pari al canone di concessione offerto per un singolo distributore moltiplicato per il numero di elementi che compongono il distributore combinato stesso. L'importo del canone annuo offerto in sede di gara dal Concessionario verrà maggiorato in presenza di: • distributori “a freddo” con potenza assorbita in standby superiore a 300 Wh o con potenza massima assorbita di 600Wh • distributori “a caldo” con potenza assorbita massima superiore a 2.000Wh. La predetta maggiorazione sarà applicata, per ciascun distributore, nella misura del 10% per ogni 50Wh aggiuntive rispetto ai limiti suddetti. Il corrispettivo annuo è comprensivo anche del rimborso delle spese sostenute dall’ADISU per i consumi di energia elettrica e acqua. L’operatore economico concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare alla sola quota fissa, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, eventuali allacci e lavori relativi all’installazione. Il corrispettivo annuo stabilito in sede di gara resterà fisso ed invariato per i primi 24 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio; trascorso tale periodo il canone verrà adeguato secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT. Il canone di concessione deve essere corrisposto annualmente e versato in un'unica rata anticipata, rispetto all’anno di riferimento, entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'ADISU. La prima fatturazione avverrà entro i sei mesi successivi alla firma del contratto.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: – per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; – per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua; – per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; – per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; – per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; – per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; – per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: – il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; – gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di Capitolato Speciale e da particolari costruttivi.

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

  • Direzione dei lavori Il Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori, con eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. Il Committente riconosce l’operato del Direttore dei Lavori quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

  • Variazione dei lavori 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.