CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI Clausole campione

CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, le Società si avvalgono anche di terzi. In particolare, TIM ed ANDIE si rivolgono a soggetti esterni, ivi incluse società del Gruppo Toyota e del Gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Europe, per: − l’elaborazione di uno score basato su indicatori del comportamento alla guida (ad esempio velocità di guida, accelerazione e frenate); − l'effettuazione di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti (es. legali), ivi compresa la gestione dei sinistri; − la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte delle società / intermediari / concessionari autorizzati / punti vendita autorizzati presso i quali è stata da Lei sottoscritta la copertura assicurativa; − il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza; − il recupero dei crediti e/o la cessione degli stessi; − attività di telemarketing e/o di recall. Le attività sopra elencate, per le quali le Società si avvalgono della collaborazione di soggetti esterni, sono essenziali per l’operatività interna della stessa; pertanto, il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che svolgono attività per suo conto, è condizione essenziale in mancanza del quale nessun contratto potrà essere stipulato e conseguentemente correttamente eseguito. I titolari potranno comunicare i dati personali degli interessati oltre che a società del Gruppo Toyota e del Gruppo Aioi Nissay Dowa Insurance Europe, anche ad altre categorie di soggetti, sempre elencati nella lista disponibile sul sito sopraindicato. Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, La informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, sarà espressamente nominato Responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI. I Vostri dati potranno essere comunicati, oltre che a tutti i soggetti la cui facoltà di accedere a tali dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria (Ufficio Previdenziali, Finanziari, etc.), anche consulenti del lavoro, consulenti fiscali e/o società appositamente incaricate per l'adempimento degli obblighi retributivi, fiscali, previdenziali, contrattuali in genere, a soggetti esterni, di propria fiducia, per elaborazioni di cui la ditta si può avvalere per il miglioramento dei servizi offerti, nonché a tutti i dipendenti, collaboratori interni ed esterni, delle citate aziende incaricate del loro trattamento, sempre nei limiti modalità e finalità sopra riportate. Un elenco di tali soggetti è disponibile presso i locali della ditta e potrà essere richiesto da ciascun interessato.
CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI. 1) I contitolari potrebbero avere la necessità di comunicare i Dati Personali alle società del Gruppo Toyota, nell’ambito dell’Unione Europea per finalità di indagini statistiche utilizzate solo per fini reportistici interni e volte a migliorare i propri prodotti e servizi. Come descritto alla precedente sezione relativa alle finalità, la comunicazione di tali dati personali è necessaria al perseguimento di un interesse legittimo dei contitolari.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).