Avvalimento dei requisiti Clausole campione

Avvalimento dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
Avvalimento dei requisiti. 1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art.80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
Avvalimento dei requisiti. 1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/06, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un’impresa ausiliaria, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06.
Avvalimento dei requisiti. 1. L’Operatore Economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 7, comma 1°, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
Avvalimento dei requisiti. L’impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In casi di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2 lettere a),b),c),d)e),f),g). Si richiama l’art. 49 del D.lgs. 163/2006 con la precisazione che: - il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito; - non è consentito che più di un concorrente si avvalga di una stessa impresa, pena l’esclusione delle imprese avvalenti coinvolte; - non è consentito che partecipino autonomamente alla gara sia l’impresa avvalente che l’impresa avvalsa; - il contratto in ogni caso è eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente e l’impresa ausiliare sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Si precisa inoltre che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lettera h) del D.lgs. 163/2006 e quanto stabilito dall’art. 49, comma 3, del decreto stesso, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria. L’ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse risultata idonea e/o insufficiente ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 163/2006.
Avvalimento dei requisiti. L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art.83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Avvalimento dei requisiti. (art. 49 del D. Lgs. 163/2006)
Avvalimento dei requisiti. Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e di idoneità professionale stabiliti nel precedente punto 7), risultino carenti di alcuno dei requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente Bando di gara, hanno facoltà di avvalersi di detti requisiti di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbiano o possano avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, producendo tutta la documentazione ivi prevista, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal D.P.R. n. 445/2000.
Avvalimento dei requisiti. (Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016)
Avvalimento dei requisiti. 1. Il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/06, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un’Impresa Ausiliaria, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. Nel caso di avvalimento, dovrà essere allegata alla Domanda di Partecipazione la documentazione di cui al 2° comma del predetto articolo, a pena di esclusione: