Common use of Assemblea Clause in Contracts

Assemblea. 1.L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Fondo Di Previdenza

Assemblea. 1.L'Assemblea L'Assemblea è formata composta in maniera paritetica da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei quali8 membri, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, 4 in rappresentanza delle imprese di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, 4 in rappresentanza dei dirigentidella CONFSAL, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2firmatari dell'accordo interconfederale. I rappresentanti rimangono membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3possono essere riconfermati consecutivamente per un solo ulteriore triennio. Qualora un rappresentante nel corso E' consentito alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del mandato cessi dall'incarico triennio con comunicazione scritta e motivata al Presidente dell'Associazione. Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per qualsiasi motivola presa d'atto. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la sostituzione è effettuatacarica del membro sostituito. Spetta all'Assemblea di: - nominare il Consiglio di amministrazione; - nominare il Collegio dei sindaci; - definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto; - deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di amministrazione; - stabilire il compenso per i componenti del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del mandato; - approvare le modifiche allo Statuto e al regolamento su proposta unanime dei soci fondatori che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del lavoro (legge n. 388/2000, per comma 2, art. 118 e successive modificazioni e integrazioni); - delegare al Consiglio o ai singoli consiglieri il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione compimento di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione specifici atti e l'esercizio di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno determinate funzioni; - provvedere alla approvazione dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale bilanci consuntivi e della relazione sulla gestione, predisposti preventivi redatti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo. L'Assemblea si riunisce, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; norma, due volte all'anno e) eventuali proposte, formulate straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9Presidente o dal Vicepresidente o dal Collegio sindacale. La convocazioneconvocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata o tramite fax - contenente luogo, con contestuale trasmissione dell'ordine data e ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, - da inviare ai rappresentanti a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno quindici 10 giorni liberi prima della data della riunione. In Nei casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno potrà essere effettuata anche con telegramma, e da spedire almeno sette mail o ▇▇▇ ▇▇▇ - ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria Le riunioni sono presiedute dal Presidente di "FORMAZIENDA" o in sua assenza dal Vicepresidente. Per la validità delle adunanze dell'assemblea è validamente costituita con necessaria la presenza di almeno gli otto decimi della maggioranza assoluta dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati componenti dell'assemblea e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione le delibere sono assunte con valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti presenti. Per la validità delle adunanze dell'assemblea, per deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richiedastraordinaria amministrazione, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con necessaria la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti 3 membri di cui al primo comma o dei loro delegati SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione3 membri della CONFSAL Le delibere sono valide, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria sono valide con amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19presenti. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. ▇▇▇▇▇▇▇ membro non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi esercitare più di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzionidue deleghe. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1.L'Assemblea L’organo superiore dell’Associazione è formata l’Assemblea. Essa ha i seguenti compiti: 1) elaborazione e modifica dello statuto; 2) nomina dei membri del Comitato; 3) nomina del segretario della CPC; 4) nomina dell’Ufficio di revisione; 5) esame dei rapporti di revisione; 6) esame dei conti annuali; 7) scarico ai membri del Comitato; 8) scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea della CPC elegge il Comitato scegliendo i componenti tra i suoi membri. Il Comitato si compone di un Presidente proposto da 10 rappresentanti (UPSA, Sezione Ticino, da un vicepresidente proposto dalle Organizzazioni Sindacali e di seguito denominati «rappresentanti») ulteriori 8 membri. L’Assemblea ordinaria dei qualisoci è convocata una volta all’anno dal Comitato, di regola entro la prima metà dell’anno civile. Essa è composta da: UPSA, Sezione Ticino, Sindacati OCST e UNIA. Può inoltre essere convocata un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta 3 membri dell’UPSA, Sezione Ticino o 3 membri rappresentati delle Organizzazioni Sindacali ne facciano richiesta scritta. L’Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Comitato e diretta dal Presidente. La convocazione va notificata ai membri, mediante comunicazione scritta, almeno 3 settimane prima. Eventuali proposte di trattanda da parte dei soci dovranno pervenire, per iscritto al Comitato, almeno10 giorni prima dell’Assemblea. L’Assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.I soci hanno il seguente diritto di voto: - UPSA, Sezione Ticino ha diritto a 5 voti; - Sindacato OCST ha diritto a 3 voti; - Sindacato UNIA ha diritto a 2 voti. Le decisioni sono prese alla semplice maggioranza dei voti emessi, salvo disposizione contraria statutaria o legale. Le decisioni dell’Assemblea generale sono prese per scrutinio palese. L’Associazione può decidere la votazione segreta su singole trattande. È pure possibile l’annuenza scritta, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza tal caso l’accettazione avviene a maggioranza semplice dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunionevoti emessi. In casi caso di particolare urgenza parità di voti l’oggetto è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà rinviato ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine successiva Assemblea. In caso di nuova parità l’oggetto è ritenuto respinto. L’Assemblea generale può deliberare solamente in merito agli oggetti elencati nell’ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. Ad ogni riunione dell’Assemblea si deve redigere un verbale. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro

Assemblea. 1.L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (8.1 L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. All’Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di seguito denominati «rappresentanti») dei qualipartecipare tutti i soci a qualsiasi categoria essi appartengano, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanagerregola con il pagamento della quota sociale. 2. I rappresentanti rimangono 8.2 L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività della associazione ed in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia diparticolare: a) approvazione del Approva il bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazioneconsuntivo; b) nomina Elegge i componenti del consiglio direttivo e revoca il collegio dei Consiglieri di amministrazione e revisori dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidenteconti; c) scelta della società di revisione Approva la relazione annuale ed il bilancio; d) Delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino ala sua competenza nonché su quelli che il Consiglio direttivo ritenga opportuno sottoporle; e) Stabilisce anno per anno la quota associativa; f) Approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio di amministrazioneDirettivo. 8.3 L’Assemblea Straordinaria: a) Delibera sulle modifiche dello statuto; db) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per Delibera sullo scioglimento della Associazione e la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività devoluzione del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinariapatrimonio determinandone i modi ed i liquidatori. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce 8.4 L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'annoall’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente commail Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. 9. La convocazione8.5 L’Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, essa ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovveroo, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno 7 giorni prima, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima. 8.6 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 8.7 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Appears in 1 contract

Sources: Association Agreement

Assemblea. 1.L'Assemblea L’Assemblea è formata composta di 24 (ventiquattro) membri nominati da 10 Soci Fondatori di cui: a) Dodici (12) in qualità di rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti dalle Organizzazioni Artigiane di cui al primo comma dell'articolo 4, all’art.1; b) Dodici (12) in qualità di rappresentanti dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi Sindacali Confederali regionali dei lavoratori di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2all’art.1. I rappresentanti rimangono dell’Assemblea designati dalle Organizzazioni Artigiane e Sindacali Confederali Regionali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3possono essere riconfermati. Qualora un rappresentante nel corso Ai componenti dell’Assemblea può essere revocato il mandato in qualsiasi momento dal Socio Fondatore che li ha nominati. Conseguentemente possono essere sostituiti dall’Organizzazione di appartenenza previa lettera raccomandata. In tal caso il consigliere subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4del suo predecessore. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria L’Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, di norma su convocazione del Consiglio Presidente dell’Ente o, in caso di amministrazione sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. L’Assemblea è convocata per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti fax o e-mail almeno quindici 12 giorni liberi prima della data della riunione. In casi L’Assemblea si riunisce di particolare urgenza è ammessa norma ogni semestre, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei consiglieri dell’Assemblea o la riunione sia stata richiesta dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Ente o dal Collegio dei Revisori dei Conti, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine devono contenere la indicazione del luogo, giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima ora della riunione. 10riunione e degli argomenti all’ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con In fase di rinnovo dell’organo, solo per la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad la riunione sarà convocata dal Consigliere più anziano (anzianità anagrafica). Per la validità delle riunioni dell’Assemblea è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti, dei quali almeno otto per ciascuna delle parti. È consentita la possibilità di delega, con il limite di due deleghe per ciascun componente. La riunione potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia, preferibilmente in una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima città della data di riunione. 12Regione Lazio. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della prese a maggioranza qualificata dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13due terzi degli aventi diritto. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, o in sua assenza, dal Vice PresidenteVicepresidente o, in mancanza di entrambi, da altro consigliere designato dalla stessa Assemblea.

Appears in 1 contract

Sources: Statuto

Assemblea. 1.L'Assemblea 1. L'Assemblea è formata composta da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei qualidelegati, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, 5 nominati dalla Associazione Datoriale………e 5 nominati, in rappresentanza dalla Organizzazione Sindacale dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente FedermanagerLavoratori UGL Terziario Nazionale. 2. I rappresentanti rimangono L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo, per l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e per l'esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio di Presidenza, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell'ipotesi in carica tre anni e sono rieleggibilicui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di voto. 3. Qualora un rappresentante nel corso La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata mediante comunicazione scritta al delegato, contenente l'ordine del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivogiorno, la sostituzione è effettuatail luogo, per il periodo residuogiorno, mediante nomina da parte l'ora della Organizzazione di appartenenzariunione. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente telefonica e/o via email e/o via fax con un preavviso minimo di 48 ore. 5. L'assemblea può essere convocata anche in ogni luogo diverso dalla sede sociale. 6. Il Presidente dell'Ente, in relazione a specifiche esigenze o particolarità del caso, potrà avvalersi anche di altre idonee forme di convocazione. 7. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Ente o, in caso l'ordine del giorno di impedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente. Ove anche il vice Presidente fosse assente od impedito, l'Assemblea sarà presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa. 8. Al Presidente dell'Assemblea spetta di stabilire le modalità di votazione e da spedire almeno sette giorni liberi prima la direzione dello svolgimento della riunioneseduta. 9. Il Presidente invita il direttore a svolgere le funzioni di segretario, che redigerà il verbale della riunione e, in caso di necessità, due o più scrutatori scelti tra i delegati intervenuti. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con riunita quando sono presenti in prima convocazione almeno i 2/3 dei delegati per ogni socio; in seconda convocazione almeno la metà più uno dei delegati per ogni socio. 11. Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno la metà più uno dei delegati presenti. 12. Per modificare lo statuto, per deliberare la messa in liquidazione dell'Ente, per deliberare l'eventuale richiesta di riconoscimento dell'Ente, è necessario la presenza di almeno gli otto decimi i 2/3 dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati per ciascun socio e delibera con le relative delibere sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole dei sette decimi tre quarti dei rappresentanti delegati presenti. In relazione a tali deliberazioni, il verbale di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, appresso dovrà essere redatto da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegatiun notaio designato dal Presidente e dal Vice Presidente. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richiedae dal Vice Presidente e dal segretario stesso, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazionenonché dai due delegati designati dall'Assemblea. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del FondoI verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazionemediante richiesta scritta, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge potranno prenderne visione presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidentesede.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Riferimento Per I Collaboratori Telefonici Dei Call Center

Assemblea. 1.L'Assemblea L’Assemblea degli aderenti è formata convocata dall’organo direttivo o dal Presidente con avviso da 10 rappresentanti affiggersi all'albo della se- de sociale o operativa e da spedirsi tramite e-mail (purché con modalità che ne assicurino l'effettiva ricezione) o per raccomanda A/R agli aderenti almeno 15 (quindici) giorni pri- ma di seguito denominati «rappresentanti»quello fissato per l’adunanza (ridotti a 8 (otto) gior- ni in caso di convocazione urgente). L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo – anche diverso dalla sede – del giorno, dell’ora della riunione degli argomenti all’ordine del giorno nonché l’indicazione del giorno, luogo, data e o- rario della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei qualitermini di preavviso, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di saranno ugualmente valide le adunanze cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta partecipano tutti i membri del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione Direttivo e tut- ti gli aderenti in persona o per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8delega. L'Assemblea ordinaria si riunisce L’assemblea dei soci sarà convocata almeno una volta all'annoall’anno e comunque ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. Potranno essere invitati a partecipare all’assemblea anche non soci, senza diritto di voto. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomi- na degli organi direttivi dell’associazione. Ciascun socio potrà farsi rappresentare all’assemblea da altra persona me- diante delega scritta che sarà conservata agli atti dell’associazione. Il rendiconto annuale, e l’eventuale preventivo, potranno es- sere sottoposti ai soci per l’approvazione anche per corri- spondenza, e si avranno per approvati salvo contestazione scritta da inviare alla sede dell’associazione entro sei mesi dalla chiusura dell'eserciziotrenta giorni dal loro ricevimento. In ogni caso, anche per le as- semblee regolarmente convocate, potrà essere prevista, su convocazione i- niziativa del Consiglio Direttivo, la facoltà di amministrazione voto per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazionecorrispondenza anche telematica su quesiti chiari e determi- nati, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimentoschede prestampate. L’assemblea delibera sulla nomina, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno sulla revoca e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi sulla so- stituzione dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente membri del Consiglio di amministrazione quando lo richiedaDirettivo, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti sulle modifi- che statutarie e su quant’altro il Consiglio Direttivo riten- ga di amministrazione. 14sottoporre alle sue decisioni. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovveroDiret- tivo o, in sua assenzamancanza, dal Vice essa nominerà il proprio Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Atto Costitutivo Di Associazione

Assemblea. 1.L'Assemblea L'Assemblea è formata composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni socie o loro delegati. La nomina è effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizzazioni Nazionali. L'Assemblea ha le seguenti competenze: a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designati dai Soci costituenti; b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da 10 rappresentanti parte dei soci; c) ▇▇▇▇▇▇▇, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale; d) approva le eventuali modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo, nei limiti della deroga prevista all’art. 2 dello statuto relativamente al trasferimento della sede dell’ente; e) fissa le linee guida strategiche e programmatiche dell'Ente; f) delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci; g) delibera lo scioglimento dell’Ente e dei Fondi e la nomina dei liquidatori. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. L’Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (di seguito denominati «rappresentanti»e-mail) dei qualida inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in attuazione caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei rappresentanti in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i Revisori dei Conti. È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che: (a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del principio proprio ufficio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell’ordine del giorno; (c) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Pur in data 3 ottobre 1989mancanza delle formalità di convocazione, 5 nominatil’Assemblea si reputa regolarmente costituita e le relative deliberazioni adottate, quando è rappresentata l’intera compagine sociale e tutti i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti siano presenti alla riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento (Assemblea totalitaria). Al di fuori dei casi di Assemblea totalitaria, l’Assemblea dei Soci può essere convocata (e tenersi anche in forma non totalitaria) anche senza l’indicazione di alcun luogo fisico di svolgimento, bensì ricorrendo esclusivamente a mezzi elettronici di collegamento, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che: - sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell’ordine del giorno. Le riunioni dell'Assemblea, in rappresentanza via ordinaria, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle imprese parti sociali. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e degli altri soggetti allo scioglimento, sono assunte all'unanimità, con la presenza di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2tutti i membri dell'Assemblea. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro componente mediante delega scritta. In ottemperanza al principio della pariteticità tra la componente delle associazioni che rappresentano i lavoratori e quella delle associazioni che rappresentano i datori di questalavoro, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più spetta a ciascuna di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti esse il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a50% (cinquanta percento) del precedente commatotale dei voti. Alla parte sindacale dei lavoratori spettano tre voti. Per parte datoriale spettano tre voti: uno a Confterziario, uno ad ASSOCED, uno a LAIT. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Statuto

Assemblea. 1.L'Assemblea L’Assemblea è formata convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purchè in Italia, mediante inserzione, nei termini di legge, di avviso sui quotidiani La Stampa e il Sole 24 Ore o in caso di mancata pubblicazione di tali entrambi quotidiani sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nell’avviso possono essere previste la seconda e, limitatamente all’Assemblea straordinaria, la terza convocazione. L’Assemblea ordinaria, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. Possono intervenire all’Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall’intermediario abilitato l’attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione da 10 rappresentanti (almeno due giorni non festivi precedenti la riunione. L’Assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di seguito denominati «rappresentanti») telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei qualiprincipi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza: • sono indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustrianei quali gli intervenuti possono affluire, e 5 nominatila riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; • il presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e accertare i risultati della votazione; • il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; • gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in rappresentanza dei dirigenticonformità della legge e del presente statuto, dalla FNDAIvincolano tutti i soci, attualmente Federmanager. 2ancorché non intervenuti o dissenzienti. I rappresentanti rimangono L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La prima convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno gli otto decimi la metà del capitale avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata. Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina degli amministratori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa, e per la nomina dei rappresentanti membri del Collegio Sindacale, cui si applica quanto previsto all’articolo 17 dello Statuto. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di cui al primo comma o dei loro delegati tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto, mentre in seconda ed in terza convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rispettivamente rappresentino più di un terzo e almeno un quinto del capitale stesso. L’Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Sono fatte salve le particolari maggioranze previste dalla legge nonché le norme applicabili alle assemblee speciali di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimitàcategoria. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Prospectus for Share Offering

Assemblea. 1.L'Assemblea è formata Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei qualialmeno 3 mesi, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e nel libro degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2associati. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante Ciascun associato ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro componente associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di questaconvocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, ovvero da altro soggettoart. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di due deleghe. 6prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria L’Assemblea si riunisce almeno una volta all'annol’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - nomina e revoca i componenti degli organi associativi - approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, entro sei mesi ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; - approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; - fissare l’importo della quota associativa annuale; - determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla chiusura dell'esercizio▇▇▇▇▇, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla lettera a) del precedente comma. 9sua competenza. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati ¾ degli associati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13presenti. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con patrimonio occorre il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegatialmeno ¾ degli associati. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne una copia. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Statuto Associazione

Assemblea. 1.L'Assemblea L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei qualil'organo istituzionale del Consorzio ed è diretta espressione degli Enti consorziati e ne rappresenta gli interessi economici, in attuazione sociali e politici. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, Consorzio per il periodo residuoconseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi. L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco. Non è ammessa la delega tra enti locali. La rappresentatività di ciascun componente ai fini della formazione di qualunque decisione assembleare, mediante nomina da parte ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante Regione n°................ del........... è così definita: ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti, pari al 40% dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'A.T.O. al Dicembre 2007, (così come desunte dalle relative tabelle ISTAT). I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, hanno in ogni caso diritto a un voto. 5. Ogni rappresentante puòLa seduta di insediamento dell'assemblea è convocata, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione entro dieci giorni dalla stipula della convenzione, dal Sindaco del comune che ha la maggiore popolazione, che la presiede. In tale prima seduta si procede all'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di appartenenzaAmministrazione del Consorzio. L'Assemblea nomina il Presidente tra i propri componenti con decisione rappresentativa di almeno la metà voti dei soci partecipanti arrotondato all'unità superiore. Le deliberazioni relative alle nomine vengono adottate a scrutinio segreto. L'Assemblea delibera a maggioranza delle quote di partecipazione purché, farsi rappresentare in Assemblea per le decisioni diverse da altro componente quelle attinenti all'ordinario funzionamento dell'ente, tali quote siano rappresentative di questaalmeno la metà del numero dei comuni partecipanti arrotondato all'unità superiore. La maggioranza qualificata è richiesta per le deliberazioni relative alla localizzazione degli impianti. Per le modifiche dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi. L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente luogo, ovvero da altro soggettodata, ora e ordine del giorno e trasmesso con ogni mezzo documentabile ai comuni consorziati almeno cinque giorni prima o 48 ore nei casi di urgenza. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare L'assemblea deve essere convocata entro venti giorni su richiesta di almeno due componenti che rappresentino non più meno di due deleghe. 6un terzo delle quote di partecipazione. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e il rendiconto della gestione e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione Le proposte di deliberazioni devono essere depositate nella segreteria del bilancio annuale e Consorzio almeno 24 ore prima della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca seduta a libera visione dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimocomponenti. Le sedute dell'Assemblea sono tenute, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposteregola, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede consortile, salvo diversa determinazione del FondoPresidente che può fissare un luogo diverso, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato purché ubicato nella convocazione ed è presieduta residenza di uno dei comuni associati. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario che li sottoscrive insieme al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidentedell'Assemblea.

Appears in 1 contract

Sources: Convenzione Tra I Comuni

Assemblea. 1.L'Assemblea L’Assemblea ha i poteri ad essa riservati dalla Legge. La convocazione dell’Assemblea, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assem- blea sono regolati dalla legge. Lo Statuto Sociale prevede che le seguenti deliberazioni possano rientrare nella compe- tenza dell’organo amministrativo: - emissione obbligazioni non convertibili; - assunzione delle deliberazioni relative all’istituzione o soppressione di sedi se- condarie; - indicazione di quali tra gli Amministratori e i dirigenti hanno la rappresentanza della Società; - eventuale riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - delibere di fusione nei casi previsti agli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile e di scissione, nei casi in cui tali norme siano applicabili. L’Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale. L’articolo 7 dello statuto sociale prevede che l’avviso di convocazione venga pubblicato nei termini pre- visti dalla normativa vigente sul sito internet della Società e con le altre modalità previ- ste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Inoltre tale avviso è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese pub- blicato sulla Gazzetta Ufficiale e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per sul quotidiano il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria Sole 24 Ore. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all'annoall’anno per approvare il bilancio di esercizio e per deliberare su tutte le altre materie sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. Non si applicano al funzionamento dell’Assemblea meccanismi diversi da quelli previ- sti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 gli azionisti che rappresentino, da soli od in- sieme ad altri soci, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto pos- sono chiedere, entro sei mesi dieci giorni dalla chiusura dell'eserciziopubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione per le assemblee previste dagli artt. 2446, 2447 e 2487 del Codice Civile o dall’articolo 104, secondo ▇▇▇▇▇, TUF (difese OPA), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle eventuali inte- grazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per le pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Il termi- ne è ridotto a sette giorni in caso di assemblee convocate ai sensi dell’articolo 104, se- condo comma, TUF. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a nor- ma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una rela- zione da loro predisposta. L’articolo 7 dello Statuto Sociale di Premafin, comma 3, prevede che la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto sia attestata da una comu- nicazione alla società effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata con le modalità indicate nell’avviso di convocazione dell’assemblea, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso medesimo. Ai fini dell’intervento in Assemblea degli azionisti lo Statuto di Premafin non prevede la comunicazione preventiva di cui all’art. 2370, comma 2, Codice Civile. Inoltre lo statuto di Premafin non prevede un termine per il deposito delle azioni, né li- mitazioni al ritiro prima che l’assemblea abbia avuto luogo. La costituzione dell’Assemblea è regolata dalla legge. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima che per la seconda con- vocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a votazione palese. Le nomine alle cariche sociali si fanno per acclamazione ed a maggioranza relativa ai sensi di legge, fermo restando quanto previsto dalla legge e dallo statuto in relazione alla nomina del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) Amministrazione e del precedente comma. 9Collegio Sindacale. La convocazionedestinazione degli utili è regolata dalla legge e dell’art. 21 dello Statuto Sociale. Gli utili netti distribuibili che residuano dedotto quanto destinato a riserva legale sono ripartiti fra le azioni salvo diversa delibera assembleare. E’ sempre salvo il diritto di recesso a norma dell’art. 2437 codice civile, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso ad esclusione di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi quanto previsto al secondo comma di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo commatale articolo, ovvero dei componenti il Consiglio nell’ipotesi di amministrazione. 14proroga del termine di durata nonché di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla cir- colazione delle azioni. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovveroAmministrazione e, in caso di sua assenzaassenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età presente. In caso di assenza o impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l’Assemblea è pre- sieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgi- mento dei lavori assembleari stabilendo l’ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento è assistito da un Amministratore designato dal Consiglio. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell’Assemblea sia designato un Notaio. Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Al fine di disciplinare l’ordinato e funzionale svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della società, garantendo il diritto di ciascun Azionista di prendere la paro- la sugli argomenti posti in discussione, l’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2000 ha in- trodotto l’adozione di un Regolamento assembleare, che non costituisce parte integran- te dello statuto sociale. Detto Regolamento viene pertanto riproposto agli Azionisti in occasione di ogni riunione assembleare ed è inoltre disponibile sul sito istituzionale del- la società ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, alla sezione “Assemblea”. Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono illustrati dal Presidente, o da persona da questi incaricata, unitamente alle proposte di deliberazione redatte dal Consiglio di am- ministrazione ed a quelle eventualmente presentate dagli Azionisti. Al temine gli Azio- nisti sono invitati a prendere la parola in merito agli argomenti oggetto di deliberazione. Per dare modo agli Azionisti che desiderano intervenire e per consentire un regolare svolgimento dell’adunanza, gli Azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in limiti ragionevole e comunque non oltre i 20 (venti) minuti. E’ prevista la facoltà di replica degli Azionisti per l’eventuale riformulazione o chiari- mento delle proprie richieste, qualora l’informativa resa fosse ritenuta carente. Il Consiglio di Amministrazione riferisce in Assemblea in relazione all’attività della Società e si adopera per assicurare agli Azionisti un’adeguata informativa affinché pos- sano assumere con cognizione di causa le decisioni di competenza dell’Assemblea.

Appears in 1 contract

Sources: Financial Statement

Assemblea. 1.L'Assemblea L’organo superiore dell’Associazione è formata l’Assemblea. Essa ha i seguenti compiti: 1) elaborazione e modifica dello statuto; 2) nomina dei membri del Comitato; 3) nomina del segretario della CPC; 4) nomina dell’Ufficio di revisione; 5) esame dei rapporti di revisione; 6) esame dei conti annuali; 7) scarico ai membri del Comitato; 8) scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea della CPC elegge il Comitato scegliendo i componenti tra i suoi membri. Il Comitato si compone di un Presidente proposto da ▇▇▇▇, Sezione Ticino, da un vice- Presidente proposto dalle Organizzazioni Sindacali e di ulteriori 8 membri. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all’anno dal Comitato, di regola entro la prima metà dell’anno civile. Essa è composta da : UPSA, Sezione Ticino, Sindacati OCST e UNIA. Può inoltre essere convocata un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta 3 membri dell’UPSA, Sezione Ticino o 3 membri rappresentati delle Organizzazioni Sindacali ne facciano richiesta scritta. L’Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Comitato e diretta dal Presidente. La convocazione va notificata ai membri, mediante comunicazione scritta, almeno 3 settimane prima. Eventuali proposte di trattande da parte dei soci dovranno pervenire, per iscritto al Comitato, almeno 10 rappresentanti (giorni prima dell’Assemblea. L’Assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci hanno il seguente diritto di seguito denominati «rappresentanti») voto: - UPSA, Sezione Ticino ha diritto a 5 voti; - Sindacato OCST ha diritto a 3 voti; - Sindacato UNIA ha diritto a 2 voti. Le decisioni sono prese alla semplice maggioranza dei qualivoti emessi, salvo disposizione contraria statutaria o legale. Le decisioni dell’Assemblea generale sono prese per scrutinio palese. L’Associazione può decidere la votazione segreta su singole trattande. È pure possibile l’annuenza scritta, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza tal caso l’accettazione avviene a maggioranza semplice dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunionevoti emessi. In casi caso di particolare urgenza parità di voti l’oggetto è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà rinviato ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine successiva Assemblea. In caso di nuova parità l’oggetto è ritenuto respinto. L’Assemblea generale può deliberare solamente in merito agli oggetti elencati nell’ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. Ad ogni riunione dell’Assemblea si deve redigere un verbale. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro

Assemblea. 1.L'Assemblea L’organo superiore dell’Associazione è formata l’Assemblea. Essa ha i seguenti compiti: 1) elaborazione e modifica dello statuto; 2) nomina dei membri del Comitato; 3) nomina del segretario della CPC; 4) nomina dell’Ufficio di revisione; 5) esame dei rapporti di revisione; 6) esame dei conti annuali; 7) scarico ai membri del Comitato; 8) scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea della CPC elegge il Comitato scegliendo i componenti tra i suoi membri. Il Comitato si compone di un Presidente proposto da UPSA, Sezione Ticino, da un vice-Presidente proposto dalle Organizzazioni Sindacali e di ulteriori 8 membri. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all’anno dal Comitato, di regola entro la prima metà dell’anno civile. Essa è composta da: UPSA, Sezione Ticino, Sindacati OCST e UNIA. Può inoltre essere convocata un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta 3 membri dell’UPSA, Sezione Ticino o 3 membri rappresentati delle Organizzazioni Sindacali ne facciano richiesta scritta. L’Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Comitato e diretta dal Presidente. La convocazione va notificata ai membri, mediante comunicazione scritta, almeno 3 settimane prima. Eventuali proposte di trattande da parte dei soci dovranno pervenire, per iscritto al Comitato, almeno 10 rappresentanti (giorni prima dell’Assemblea. L’Assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci hanno il seguente diritto di seguito denominati «rappresentanti») voto: - UPSA, Sezione Ticino ha diritto a 5 voti; - Sindacato OCST ha diritto a 3 voti; - Sindacato UNIA ha diritto a 2 voti. Le decisioni sono prese alla semplice maggioranza dei qualivoti emessi, salvo disposizione contraria statutaria o legale. Le decisioni dell’Assemblea generale sono prese per scrutinio palese. L’Associazione può decidere la votazione segreta su singole trattande. È pure possibile l’annuenza scritta, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza tal caso l’accettazione avviene a maggioranza semplice dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunionevoti emessi. In casi caso di particolare urgenza parità di voti l’oggetto è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà rinviato ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine successiva Assemblea. In caso di nuova parità l’oggetto è ritenuto respinto. L’Assemblea generale può deliberare solamente in merito agli oggetti elencati nell’ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. Ad ogni riunione dell’Assemblea si deve redigere un verbale. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro

Assemblea. 1.L'Assemblea L’assemblea viene convocata in tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o la Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri nella persona del suo legale rappresentante. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune ove è formata da 10 rappresentanti (posta la sede sociale purché in Italia o nell'ambito del territorio di seguito denominati «rappresentanti») dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6nazione appartenente all'Unione europea. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione convocata dal presidente del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Per quanto riguarda il domicilio elettronico (P.E.C.) si utilizzerà quello fornito alla società dai soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di onorabilità e professionalità con indicazione, convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione. Le Assemblee sono valide anche in mancanza delle suddette formalità, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegrammaoppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, contenente l'ordine audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle qua-li deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultatidella votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di- scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data nonché di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma visionare, ricevere o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.trasmettere documenti;

Appears in 1 contract

Sources: Atto Costitutivo Di Società a Responsabilità Limitata

Assemblea. 1.L'Assemblea Articolo 9 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. L’Assemblea è formata competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Fermi i poteri di convocazione previsti da 10 rappresentanti (specifiche disposizioni di seguito denominati «rappresentanti») dei qualilegge, l'assemblea è convocata in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è via ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti straordinaria dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine purché in Italia. L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del giorno e dell'eventuale documentazioneCollegio Sindacale, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui previa comunicazione al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richiedaAmministrazione. L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità e dandone espressa indicazione nell’avviso di convocazione, che sia l’assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Nell’avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con tassativa indicazione degli argomenti i relativi criteri di calcolo. Articolo 10 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge. I soci che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, almeno la metà dei rappresentanti indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria dette integrazioni è convocata con le stesse modalità data notizia nelle forme e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinariadi legge. 16Articolo 11 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti applicabili. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea ha diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia. Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La notifica alla Società della delega per la presenza partecipazione all’Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all’indirizzo di almeno gli otto decimi dei rappresentanti posta elettronica indicato nell’avviso di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18Articolo 12 Per la validità dell’assemblea e delle deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, si osservano le maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto nei singoli casi. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 21. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti maggioranze deliberative si computano senza tenere conto delle astensioni di cui al primo comma o dei loro delegativoto. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed Articolo 13 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovveroAmministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, e, in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni sulla base dell'approvato Regolamento assembleare. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da notaio, è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea. Il diritto di voto non può essere esercitato per corrispondenza. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare dal Vice Presidenteverbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, o dal notaio quando il verbale è redatto da quest'ultimo o quando l'intervento del medesimo è prescritto dalla legge. Articolo 14 Le deliberazioni per le elezioni delle cariche sociali si prendono con voto palese, con le maggioranze di legge e di statuto e con il voto di lista. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati, elencati in ordine progressivo, presentate dal Consiglio di Amministrazione o dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, la quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dalla normativa pro-tempore vigente e che comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite da essa. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione ovvero in prima convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa pro-tempore vigente. La lista proposta dal Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’Assemblea e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie previste dalla normativa pro-tempore vigente. Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto, comprese le dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei relativi requisiti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati, ove sia previsto dalle disposizioni applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società copia delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati. Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie e di legge saranno considerate come non presentate. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ciascun avente diritto può votare per una sola lista. Uno dei membri del Consiglio (che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi dell’articolo 148 commi III e IV del T.U.F.) è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Peraltro ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di lista. Tutti gli altri membri del Consiglio sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati in tale lista e di essi almeno due (salvo il maggior numero eventualmente previsto dalla normativa pro-tempore vigente alla data di presentazione delle liste) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per gli amministratori di società quotate in Borsa. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina, se del caso, pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo sino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea fermo l’obbligo di nomina, a cura dell’Assemblea, di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa e fermo restando il rispetto dell’equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione, ulteriori a quelli eletti sulla base delle eventuali liste presentate e fino al numero dei consiglieri determinato dall’Assemblea, vengono nominati dall’Assemblea medesima con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, nonché il rispetto della normativa pro- tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Appears in 1 contract

Sources: Merger Agreement

Assemblea. 1.L'Assemblea L’Assemblea è formata composta da 10 rappresentanti (un rappresentante di seguito denominati «rappresentanti»ciascuno dei soggetti consorziati, nominato dai rispettivi organi. L’Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che almeno un terzo dei consorziati sottopongono alla sua approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dell’Assemblea: 1) la designazione del Presidente e la nomina del Consiglio di Amministrazione; 2) l’adozione dei quali, in regolamenti di attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.presente Statuto; 3. Qualora un rappresentante nel corso ) l’approvazione del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza.piano triennale; 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.) l’approvazione del bilancio preventivo e relative variazioni e del conto consuntivo; 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione la nomina del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità Conti e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del suo Presidente; c6) scelta le modificazioni dello statuto; 7) la messa in liquidazione nonché lo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della società liquidazione; 8) l’ammissione di revisione su proposta nuovi consorziati tra i soggetti previsti dall’art. 4 lett. b. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o, in loro assenza o impedimento, dal più anziano di età dei membri del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio Amministrazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di amministrazione per parità di voti prevale il voto del presidente dell’assemblea. Per la elaborazionedesignazione del Presidente, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione Amministrazione e per l'adempimento le materie di cui alla lettera aai punti 6) e 7) è necessario il voto favorevole dei due terzi dei membri presenti. L’Assemblea è convocata almeno due volte all’anno per l’approvazione del precedente comma. 9. La convocazionebilancio di previsione e del conto consuntivo, con contestuale trasmissione dell'ordine mediante comunicazione scritta contenente la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimentogiorno, da inviare ai rappresentanti inviarsi almeno quindici dieci giorni liberi prima della data della riunione. In casi L’Assemblea è convocata, inoltre, su richiesta di particolare urgenza è almeno un terzo dei consorziati, con richiesta motivata contenente gli argomenti da trattare inviata al Presidente del Consorzio e per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la convocazione dovrà aver luogo entro sette giorni dalla ricezione della prima richiesta. Le convocazioni possono essere fatte anche mediante telex, telefax o messaggio di posta elettronica. E’ ammessa la convocazione telegrafica contenente possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in ogni caso l'ordine del giorno tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e da spedire dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. Le proposte di modifica statutaria dovranno essere trasmesse a ciascuno dei soggetti consorziati almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi tre mesi prima della data dell’Assemblea in cui verranno presentate. I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie hanno diritto di riunione. 12recesso dal Consorzio e gli effetti del medesimo, in deroga ai termini previsti all’art. 16, decorrono dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione inviata al Presidente del Consorzio. Le deliberazioni in seconda convocazione delibere assunte dall’Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegatitrascritte su apposito libro. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Statute

Assemblea. 1.L'Assemblea è formata 1. L’Assemblea e’ composta da 10 48 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei qualiRegionali e Territoriali delle Organizzazioni socie garantendo la paritarietà tra le parti sindacale ed artigiana, ossia verranno indicati in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, numero 24 dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, Artigiane e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanagernumero 24 dalle Organizzazioni Sindacali. 2. I rappresentanti rimangono Può essere convocata in carica tre anni via ordinaria e sono rieleggibilistraordinaria. 3. L’Assemblea, rimane in carica per 3 anni e si riunisce almeno una volta all’anno. 4. Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è e’ effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione dell’Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante componente ha diritto ad un voto e può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenzadelega, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggettodella stessa organizzazione. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare Ogni componente non potrà comunque avere più di due delegheuna delega. Nel caso di conferimento di deleghe da parte dei componenti assenti all’adunanza, i membri della Assemblea intervenuti ed in possesso di delega, devono al momento della registrazione della loro presenza ai lavori presso la Segreteria, dichiararne il possesso, pena la nullità, della delega stessa. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinariaPer la validità delle adunanze dell’Assemblea, il numero dei presenti viene determinato su un elenco nominativo dei componenti, tenuto a cura del Segretario della stessa. 7. L'Assemblea All’Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione spettano le seguenti attribuzioni: − programmare le linee generali di attività’ dell’Ente Bilaterale ; − analizzare e proporre linee strategiche di azione sulle politiche per l’Artigianato Sardo; − deliberare la nomina dei componenti del bilancio annuale Comitato di Gestione, su proposta presentata separatamente dalle OO.AA. e della relazione sulla gestionedalle ▇▇.▇▇; − deliberare la nomina, predisposti dal Consiglio quando non ritenga di amministrazione; b) nomina lasciare l’incarico al Comitato di Gestione, dei componenti del Comitato di Presidenza, del Presidente e revoca dei Consiglieri del VicePresidente tra i componenti del Comitato di amministrazione Gestione stesso, secondo i criteri esposti all’art. 12; − deliberare la nomina, su proposta presentata dai Soci, del Presidente e dei 4 componenti (due effettivi e due supplenti) il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti Conti e sui compensi a loro spettanti; − approvare annualmente il Bilancio preventivo, proposto dal Comitato di onorabilità Gestione; − deliberare sull’entità dei compensi e professionalità con indicazionedei rimborsi spettanti al Comitato di Presidenza, per il Collegio medesimoal Comitato di Gestione, del Presidente; c) scelta della società di revisione all’Assemblea, su proposta del Consiglio presentata dai Soci; − deliberare su altri argomenti proposti dai Soci o dal Comitato di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinariaGestione. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce I componenti dell’Assemblea esprimono il loro voto in modo palese. L’Assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su la metà più uno dei membri. In seconda convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente commala deliberazione a maggioranza e’ valida qualunque sia il numero dei presenti. 9. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine dell’ordine del giorno e dell'eventuale dell’eventuale documentazione, è viene effettuata su disposizione del Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimentodocumentato (raccomandata, da inviare ai rappresentanti PEC, fax o mezzi equipollenti), almeno quindici 15 giorni liberi prima della data della fissata per la riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunioneL'avviso viene inviato ai Soci ed ai componenti. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno ventiquattr’ore dopo la prima. 11. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Ente, con la presenza di almeno gli otto decimi i 7/8 dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con componenti ed il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione6/7 degli intervenuti. 12. Le deliberazioni L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente e, in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole caso di assenza dello stesso, dal Vicepresidente vicario; in mancanza di entrambi, da un componente del Comitato di Presidenza delegato dal Presidente. Chi presiede l’Assemblea verifica la regolarità della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegaticostituzione e la validità delle eventuali deleghe. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio L’Assemblea si svolge nel luogo indicato nell’avviso di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazioneconvocazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio Ai lavori dell’Assemblea partecipano, senza diritto di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondovoto, relative modalità e nomina il Direttore ed il Collegio dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal RegolamentoRevisori dei Conti. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinariaI verbali vengono redatti da un segretario nominato dall’Assemblea su proposta di chi presiede la riunione. I verbali verranno inviati ai Soci. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, dell’Assemblea sia ordinaria o sia straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dovranno risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovveroe dal Segretario, in sua assenza, dal Vice Presidentenei relativi libri sociali.

Appears in 1 contract

Sources: Association Agreement

Assemblea. 1.L'Assemblea L’Assemblea è formata composta da 10 rappresentanti 8 membri nominati pariteticamente dalle Organizzazioni socie e precisamente 4 da FederTerziario (Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale commerciale artigiana, agricola del lavoro professionale delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale) e 4 da UGL (Unione Generale del Lavoro). La nomina è effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizzazioni Nazionali. L’Assemblea ha le seguenti competenze: a) Nomina il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designati dai Soci costituenti; b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi seguito di seguito denominati «rappresentanti»comunicazione da parte dei soci; c) ▇▇▇▇▇▇▇, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consultivo ed il budget previsionale; d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei qualiRevisori dei Conti; e) approva le eventuali modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo, nei limiti della deroga prevista all’art.2 dello statuto relativamente al trasferimento della sede dell’ente; f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo; g) delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci; h) delibera lo scioglimento del Fondo e dei Fondi e la nomina dei liquidatori. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in attuazione caso d’urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione. La seconda convocazione deve essere successiva alla prima di almeno 24 ore. Il Presidente, inoltre, deve convocare l’Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei rappresentanti in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di revoca e/o decadenza del principio Presidente l’assemblea sarà convocata dal Vicepresidente. In caso di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominatiimpedimento o inerzia dello stesso l’assemblea sarà convocata dal componente di parte datoriale più anziano di età. Alle riunioni dell’Assemblea partecipano i Revisori dei Conti. Le riunioni dell’Assemblea, in rappresentanza via ordinaria, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4+1 dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell’Assemblea e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle imprese parti sociali. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, allo scioglimento sono assunte con la presenza dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2sono prese a maggioranza. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro componente mediante delega scritta, con la precisazione che i rappresentanti delle organizzazioni di questa, ovvero da cui all’art. 1 potranno conferire delega esclusivamente ad altro soggettorappresentante della medesima organizzazione. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea ▇▇▇▇▇▇▇ membro non può portare non esercitare più di due 2 deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Statute

Assemblea. 1.L'Assemblea L’Assemblea è formata composta in maniera paritetica da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti 8 membri di cui 4 nominati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 4 nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, firmatari dell’accordo interconfederale. I membri dell’assemblea durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte. E’ consentito alle organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del quadriennio con comunicazione scritta e motivata al primo comma dell'articolo 4Presidente dell’Associazione. Il Presidente alla prima Assemblea utile, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie comunica l’avvenuta variazione per la presa d’atto. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dell’Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostitutivo. Spetta all’Assemblea di: - Nominare il Consiglio di Amministrazione; - Nominare il Collegio dei Sindaci; - Definire le linee- guida per l’attuazione degli Accordi scopi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, all’art. 2 dello Statuto; - Deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione; - Stabilire il compenso per i componenti del Collegio Sindacale per l’intero periodo di durata del mandato; - Approvare le modifiche allo Statuto e 5 nominati, in rappresentanza al Regolamento su proposta unanime ai soci fondatori; - Delegare al Consiglio e ai singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l’esercizio di determinate funzioni; - Provvedere alla approvazione dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni bilanci consuntivi e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti preventivi redatti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina Amministrazione; - L’Assemblea si riunisce, di norma, due volte all’anno e revoca straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9sindaci. La convocazioneconvocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata o tramite fax o messaggi di posta- elettronica contenente luogo, con contestuale trasmissione dell'ordine data e ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti a ciascun componente, presso l’indirizzo indicato, almeno quindici 5 giorni liberi prima della data della riunione. In Nei casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e potrà essere effettuata anche con telegramma – e.mail – o via fax – da spedire inviare almeno sette 2 giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione riunioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovveroFonARCom o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea (metà più uno dei componenti) e le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per la validità delle adunanze dell’assemblea, per deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, è necessaria almeno la presenza di 3 membri delle associazioni dei datori di lavoro e 3 delle organizzazioni sindacali dei dipendenti. Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E’ consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. ▇▇▇▇▇▇▇ membro non può esercitare più di due deleghe.

Appears in 1 contract

Sources: Statuto Del Fondo

Assemblea. 1.L'Assemblea 1. L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo terzo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Fondo Di Previdenza a Capitalizzazione

Assemblea. 1.L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (1. I dipendenti Siae hanno diritto a partecipare, durante l’orario di seguito denominati «rappresentanti») dei quali, lavoro ad assemblee sindacali in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanagerlocali idonei per n. 20 ore procapite senza decurtazione della retribuzione. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette dalle ▇▇.▇▇. rappresentative e sono rieleggibilidalle Rsu/RSA con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. Qualora La convocazione sarà comunicata alla Società con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e con un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione preavviso minimo di appartenenza72 ore. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un votoContestualmente dovranno essere comunicati alla Società i nominativi dei dirigenti esterni del sindacato che partecipano all’assemblea. 5. Ogni rappresentante puòLe assemblee indette durante l’orario di lavoro dovranno svolgersi di norma, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione all’inizio o al termine di appartenenzaciascun periodo lavorativo giornaliero. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la continuità del servizio agli utenti, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghela sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. 6. L'Assemblea La rilevazione dei partecipanti e le ore di partecipazione di ciascuno è ordinaria o straordinariaeffettuata dai responsabili delle singole unità produttive. La durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia diAi fini della disciplina concernente la partecipazione alle assemblee si specifica che per unità produttiva si intende: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazionea. la Direzione Generale; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidenteb. le Sedi Territoriali; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazionec. i Presidi territoriali; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinariad. le Filiali. 8. L'Assemblea ordinaria Qualora l’assemblea si riunisce almeno una volta all'annosvolga presso un ufficio diverso da quello in cui il dipendente presta servizio, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizioma comunque ricadente nell’ambito della stessa unità produttiva, su convocazione del Consiglio le ore utilizzate per il raggiungimento della sede di amministrazione assemblea e per l'adempimento il rientro nella sede di cui alla lettera a) del precedente commaservizio sono da recuperare. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1.L'Assemblea L'Assemblea dei soci è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei quali, convocata in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è via ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusu- ra dell'esercizio sociale; in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo giudi- chi opportuno e nei casi previsti dalla legge. Quando particolari esigenze lo richiedano, a giudi- zio dell’Amministratore unico o del Consiglio di Am- ministrazione, l’Assemblea ordinaria può essere con- vocata entro sei mesi dalla chiusura dell'eserciziodell'esercizio sociale. L'Assemblea è convocata a cura dell’Amministratore Unico ovvero del Presidente del C.d.A. (in esecuzio- ne a conforme delibera di questo), su mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, che può essere fissata anche fuori della sede sociale, ma comunque nel territorio dello Stato italiano - nonché l'elenco degli argo- menti da trattare. L'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni socio mediante posta elettronica con conferma di re- capito del Consiglio messaggio, lettera raccomandata con rice- vuta di amministrazione ricevimento, telegramma o messaggio telefax con ricevuta di ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adempimento la prima convocazione. Nell'avviso di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine che non può esse- re lo stesso fissato per la prima. Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è va- lidamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori in cari- ca sono presenti o informati e nessuno si oppone al- la trattazione dell’argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personal- mente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del- la Società, nella quale dichiarano di essere infor- mati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunionenon opporsi alla trattazione degli stes- si. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Statuto Della Società Consortile

Assemblea. 1.L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (I Soci delegano a rappresentarli fino ad un massimo di seguito denominati «rappresentanti») dei 48 componenti, i quali, fino a revoca, costituiscono la Assemblea dell’E.B.E.R., espressi in attuazione numero paritetico dalle OO.AA. e dalle ▇▇.▇▇., che può essere Ordinaria o Straordinaria. Essendo la nomina di un componente della Assemblea a carattere fiduciario, il Socio che lo ha nominato può revocare l’incarico in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio; contemporaneamente dovrà essere nominato il sostituto. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 Socio, mediante avviso contenente l’Ordine del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivoGiorno, la sostituzione è effettuatadata e il luogo della riunione affisso all’albo sociale presso la sede, per il periodo residuononché via mail ai componenti all’indirizzo da questi comunicato, mediante nomina da parte con preavviso di quindici giorni dalla data della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante puòAssemblea, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell'eserciziodell’esercizio sociale e delibera: a) sulla relazione del Consiglio Direttivo, relativa alla attività svolta dall’E.B.E.R.; b) sul bilancio dell’esercizio sociale, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico; c) sul numero e sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, su convocazione proposta presentata congiuntamente dalle OO.AA. e dalle ▇▇.▇▇.; d) sulla nomina, su proposta presentata dai Soci, del Presidente e dei 4 componenti effettivi e 2 supplenti del Collegio Sindacale e sui compensi a loro spettanti; e) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo; f) sui compensi e rimborsi spese spettanti a Presidente e Vicepresidente; g) sui compensi e rimborsi spese per i componenti di amministrazione per l'adempimento Assemblea e di cui alla lettera aConsiglio Direttivo; h) del precedente comma.sui mandati a riscuotere contributi definiti dai singoli Soci, ed a questi destinati; 9i) sull’acquisto di quote di società ed Enti, partecipazioni societarie e sull’adesione ad Enti ed Associazioni. La convocazioneAssemblea Straordinaria è convocata, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella Ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 Socio. Essa delibera sulle modifiche allo Statuto e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16sull’eventuale scioglimento della Associazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la Della Assemblea Straordinaria, quando non sia convocata alla presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti un Notaio, dovrà essere redatto verbale in forma di cui al primo comma o dei loro delegati scrittura privata autenticata e delibera all'unanimitàregistrata. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Statute

Assemblea. 1.L'Assemblea 1. L'Assemblea è formata da 10 composta dai rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») legali dei quali, in attuazione Soci del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanagerpresente Statuto o loro delegati. 2. I rappresentanti rimangono L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo, per l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e per l'esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio di Presidenza, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell'ipotesi in carica tre anni e sono rieleggibilicui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da un Socio avente diritto di voto. 3. Qualora un rappresentante nel corso La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivogiorno, la sostituzione è effettuatail luogo, per il periodo residuogiorno, mediante nomina da parte l'ora della Organizzazione di appartenenzariunione. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunionetelefonica e/o via email e/o via fax con un preavviso minimo di 48 ore. 105. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegatiL'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale. 116. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazioneIl Presidente dell'Ente, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegrammain relazione a specifiche esigenze o particolarità del caso, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data potrà avvalersi anche di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti altre idonee forme di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 187. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioni. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovverodell'Ente o, in sua assenzacaso di impedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente. 8. Le deliberazioni sono validamente assunte quando sono prese all'unanimità. 9. Per modificare lo statuto, per deliberare la messa in liquidazione dell'Ente, per deliberare l'eventuale richiesta di riconoscimento dell'Ente, è necessario la presenza di tutti i Soci e le relative delibere sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di entrambi i Soci. In relazione a tali deliberazioni, il verbale di cui appresso dovrà essere redatto da un notaio designato dal Presidente e dal Vice Presidente. 10. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal segretario stesso. 11. I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei Soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Riferimento

Assemblea. 1.L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti« rappresentanti ») dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustriauno, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio rendiconto annuale e della relazione sulla gestionegenerale, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; ed) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti rappresen- tanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette degli otto decimi dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma o dei loro delegati. 11. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione. 12. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 13. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti rap- presentanti di cui al primo comma, ovvero dei componenti il Consiglio di amministrazione. 14. L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: - modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di amministrazione; - procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori; - quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto e dal Regolamento. 15. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto i nove decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità. 17. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione. 18. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette degli otto decimi dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati. 19. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con l'Accordo stipulato in data 3 ottobre 1989 ovvero con gli accordi modificativi o sostitutivi di quello o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi preesistenti, emanate da Covip o da altre istituzioniquello. 20. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Appears in 1 contract

Sources: Fondo Di Previdenza