Common use of Assemblea Clause in Contracts

Assemblea. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.

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Sources: Contratto Collettivo Aziendale, Contratto Collettivo Aziendale

Assemblea. 1(2) Art. Fermo 7 bis: fermo restando quanto previsto dall’artdal successivo art. 33 8 e ai sensi dell’art. 23 della Legge 20 mag- gio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del CCNL 23 luglio 1976 e dall’artloro mandato, a permessi retribuiti. 4Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 300 dipendenti, c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti colletti- vi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma 2.per il contem- poraneo esercizio del diritto ai permessi, A.N. 28 marzo 1996 per l’espletamento del mandato. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il forza nell’unità medesima hanno diritto di partecipare riunirsi per la trattazione di problemi di inte- resse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle assemblee sindacali regolarmente indette Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 8 giu- gno 1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali è verrà corrisposta la normale retribuzione nei limiti retri- buzione di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) fatto di cui all’art. 3 (Sedi208. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero Lo svolgimento delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con riunioni durante l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattialavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di salute vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali loca- li aderenti o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondafacenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. del L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’articolo 20 della legge n. 300 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità e 1. Fermo ) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno; 2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale uni- taria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. alla lettera a), punto 4, comma 2.Parte seconda, A.N. 28 marzo 1996 Sezione seconda del T.U. 10 gennaio 2014; 3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale uni- taria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa; 4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in materia più riunioni nella medesima giornata; 5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di indizione lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle assemblee persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attua- zione in relazione ai punti 4) e 5). Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i nominativi dei lavoratori, è confermato il dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’as- semblea. Analogo diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione nei limiti assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 10 8 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità annue retribuite, salvo che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative non ricorra l’ipotesi di cui al capoverso precedente del presente secondo comma ed i successivi aggiornamentidell’articolo 35 della legge 20 mag- gio 1970, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesi- me, con le modalità di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora sopra in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondacompatibili.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 L’esercizio del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) assemblea di cui all’art. 3 (Sedi, fasi 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avra` corso nel rispetto delle seguenti mo- dalita`: 1) la convocazione ▇▇▇▇` comunicata alla Direzione con preav- viso di 2 giorni e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco con l’indicazione specifica dell’ordine del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con giorno; 2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la tipologia del servizio espletato non consente Rappresentanza sindacale unitaria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indettelavorazione, fermo restando quanto previsto alla lettera a), punto 4., Parte prima, dell’Accordo intercon- federale 20 dicembre 1993; 3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di la- voratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attivita` degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa; 4) quando nell’unita` produttiva il lavoro si svolge a turni l’as- semblea puo` essere articolata in due riunioni nella medesima gior- nata; 5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro do- vra` aver luogo comunque con modalita` che tengano conto della esi- genza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarita` di svolgi- mento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5). Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i no- minativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventual- mente far partecipare all’assemblea. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unita` produttive con almeno 10 dipendenti nel limite individuale annuo massimo di dieci ore. Il trattamento economico 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodicosecondo comma dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, assenza compensativan. 300. Tali assemblee saranno tenute, feriedi norma, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in partefuori dalle unita` pro- duttive medesime, con l’orario le modalita` di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per cui sopra in quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondacompatibili.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il I dipendenti degli istituti hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione riunirsi, nell’istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. 2. L’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle ▇▇.▇▇. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle ▇▇.▇▇ per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La partecipazione Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto. 4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori deve ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo secondo comunque con modalità che salvaguardino tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali. 5. Qualora nell'istituto il mantenimento della continuità lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata. 6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all’assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle ▇▇.▇▇. 7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle ▇▇.▇▇. è necessario specificare il luogo, la data e regolarità l’ora nonché la durata dell’assemblea, l’ordine del servizio. Le modalità attuative giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termalipunto 4. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a regolamentazione attua quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgildall'art. 20, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondalegge 20.5.70 n. 300.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti e quelle aderenti alle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale CONFIMI IMPRESA e CGIL-CISL-UIL del 1° agosto 2013, possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione dall'azienda, fuori dell'orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4, Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni sia fatta congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero sia fatta dalle Organizzazioni di cui al comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori1 congiuntamente alle Rappresentanze sindacali unitarie, è confermato ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario di lavoro entro il diritto limite massimo di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e 10 ore complessive nell'anno solare, per le quali è sarà corrisposta la normale retribuzione retribuzione. Delle 10 ore complessive di cui al comma precedente, resta intestato alle Organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL, alle Organizzazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale 1 agosto 2013 e a quelle rappresentate nella RSU, il diritto a indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 3 ore annueannue da suddividersi pariteticamente tra le Organizzazioni. La partecipazione Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti. Le Organizzazioni sindacali interessate daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori deve nominativi dei dirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo secondo comunque con modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e regolarità del serviziola salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità attuative per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti2º comma, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora sopra in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondacompatibili.

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Sources: Collective Labor Agreement

Assemblea. L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della Legge n. 300 del 20.5.1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità: 1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno; 2) le ▇▇.▇▇. Fermo stipulanti e/o la R.S.U. convocheranno l'assemblea retribuita possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto previsto dall’artalla lett. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. a), punto 4, comma 2Parte Seconda, Sez. Seconda del T.U. 10.1.2014; 3) le ▇▇.▇▇. stipulanti e/o la R.S.U. nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all'assemblea stessa; 4) quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni l'assemblea può essere articolata in più riunioni nella medesima giornata; 5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5). Dovranno essere preventivamente comunicati all'azienda, A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee i nominativi dei lavoratori, è confermato il dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea. Analogo diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione nei limiti assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 10 8 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità annue retribuite, salvo che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative non ricorra l'ipotesi di cui al capoverso precedente del presente secondo comma ed i successivi aggiornamentidell'art. 35 della Legge 20.5.1970, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondan. 300.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1. Fermo restando quanto previsto dall’artL’Assemblea è l’organo rappresentativo della totalità degli aderenti a Confcommercio- Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, si riunisce per gi adempimenti previsti dal successivo punto 7 di questo articolo e comunque ogni qualvolta si renda necessario affrontare e dibattere le principali tematiche di interesse per i settori del Commercio, Turismo, Servizi,Trasporti e della Logistica, Professioni, e PMI. 33 Si riunisce almeno una volta all’anno. 2. Le riunioni dell’assemblea vengono convocate dal presidente dell’associazione ovvero in sua assenza od impedimento, dal vice presidente vicario. 3. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente della seduta. 4. L’Assemblea di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze è composta da tutti i soci effettivi in regola con i versamenti delle quote associative e con le norme statutarie e comunque non in posizione debitoria verso il sistema associativo, associati da almeno 90 giorni. 5. Ciascun socio ha diritto ad 1 (uno) voto. 6. Ciascun socio può portare fino ad un massimo di 2 (due) deleghe. 7. L’Assemblea approva le modifiche statutarie nonché il recesso da Confcommercio- Imprese per l’Italia, delibera sullo scioglimento della Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, nomina i liquidatori e le modalità di liquidazione. 8. Nel caso di Assemblea per lo scioglimento dell’associazione, il segretario, dovrà essere un notaio. 9. L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto ai soci effettivi oppure per mezzo di avviso pubblicato sull’organo informativo associativo oppure tramite sito internet istituzionale oppure attraverso altro organo di stampa almeno 8 (otto) giorni prima del CCNL 23 luglio 1976 giorno fissato. 10. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell’ora dell’adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione. 11. In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata con idonei mezzi di comunicazione (compresi fax e posta elettronica) con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. 12. Salvo il caso di convocazione per le modifiche dello statuto o per lo scioglimento di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze, l’assemblea è valida ed atta a deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti. 13. Nel caso di convocazione per modifiche dello statuto, che devono essere presentate dal Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all’art.21, 3° comma, lett. K), è necessaria in prima convocazione la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea delibera con la maggioranza almeno del 75% dei presenti. 14. Nel caso di convocazione per lo scioglimento dell’associazione valgono le disposizioni di cui al successivo art.37. 15. Il recesso da Confcommercio-Imprese per l’Italia è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 75% dei suoi componenti. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso dalla Confcommercio-Imprese per l’Italia, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. 16. Il Presidente dell’assemblea stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni salvo che l’assemblea decida diversamente e fatti salvi i casi espressamente stabiliti ai precedenti punti 13 e 15 e dall’art. 415, comma 26° comma., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio 17. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamentideliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori quando richiesto,dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondanotaio.

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Sources: Statuto

Assemblea. 1I dipendenti degli enti che applicano il presente CCNL potranno riu- nirsi all’interno dell’ente di appartenenza, in locali idonei indicati dal- la Direzione. Fermo restando quanto previsto dall’artL’assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle ▇▇.▇▇. 33 territo- riali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro, per un massimo di dieci ore nell’anno scolastico, garantendo comunque i servizi mini- mi di funzionamento. Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamen- te dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora in locali dell’ente. Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi diversi da quelli di cui sopra sono preventivamente concordate di vol- ta in volta dalle ▇▇.▇▇. territoriali e gli Organi provinciali della FISM. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione dell’Ente cin- que giorni prima della data fissata; saranno esposte nello stesso giorno negli appositi spazi a cura della medesima Direzione. Le altre ▇▇.▇▇. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora entro le successive 48 ore. All’assemblea potranno partecipare dirigenti esterni delle ▇▇.▇▇. firma- tarie del CCNL 23 luglio 1976 previa preventiva informazione alla Direzione dell’ente. La richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle ▇▇.▇▇. dovrà contenere: - il luogo, la data, l’ora e dall’artla durata dell’assemblea; - l’ordine del giorno; - gli eventuali nominativi di dirigenti esterni delle ▇▇.▇▇. 4, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia solo nel caso di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il nel luogo di lavoro. Il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali partecipazione è corrisposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamentiper ciascun lavoratore, è demandata alla contrattazione per anno scolastico, in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinariacorresponsione della normale retri- buzione. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro, per la durata previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei lo- cali dell’Istituto. L’obbligo della comunicazione alle famiglie della possibile sospensione del servizio scolastico ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidenteeducativo, in tutto o in parteconcomitanza con lo svolgimento dell’assemblea, con l’orario è a carico del datore di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1. Fermo restando I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l’orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sinda- cale dentro le sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposi- zione, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro. A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preven- tivamente una richiesta all’impresa utilizzatrice di mettere a di- sposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due as- semblee l’anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e no- vembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dal- la ApL o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora se- gnalato dalle stesse. 2. Le assemblee sono convocate dalle organizzazioni sindacali dei la- voratori stipulanti il presente Ccnl. 3. Le assemblee presso le ApL sono comunicate, per iscritto, alle stes- se con un preavviso di 5 giorni lavorativi, indicando l’ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di quanto previsto disposto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 424, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratoridel D.Lgs. 276/03, è confermato il i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessatosindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, nell’apposito elencoi lavoratori in somministrazione han- no diritto, a fianco del proprio nomeannualmente, ad appositi permessi retribuiti in misu- ra proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa ApL. 6. Il personale viaggiante nonché quello che Le ore di permesso retribuito per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacalisono determinate mensilmente, regolarmente indetteper ogni lavoratore, soltanto cumulandole nel- l’anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento al- l’unità superiore: ore lavorate ———————— x 10 1.700 ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipenden- temente dal numero di ore lavorate. 7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all’articolo 16, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dal proprio orario dell’orario di lavoro. A fronte di ciò fruiscela- voro, in locali messi a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinariadisposizione dall’ApL, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo discussio- ne di dieci ore. Il trattamento economico argomenti di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso interesse sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in partee del lavoro, con l’orario la par- tecipazione di assembleadirigenti sindacali esterni. 8. Il predetto trattamento Le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono indire as- semblee non è riconosciuto retribuite dei lavoratori a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso tempo determinato non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza più attivi entro 30 giorni dalla fine della contrattazione collettiva aziendale, missione presso loca- li messi a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.disposizione dalle ApL.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per La Categoria Delle Agenzie Di Somministrazione Di Lavoro

Assemblea. 1. Fermo restando Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipendenti, i lavora- tori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. 2. Dette riunioni avranno luogo su convocazione delle R.S.U./R.S.A. e/o delle Orga- nizzazioni Sindacali in base a quanto previsto dall’art. 33 6 dell’allegato accordo firmato in data 12 ottobre 1995 (vedi allegato n. 12). 3. La convocazione sarà comunicata alla direzione entro la fine dell’orario di lavoro del CCNL 23 luglio 1976 secondo giorno antecedente la data di effettuazione e dall’artcon l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. 4. 4Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro e anche durante l’orario di lavoro, comma 2.entro un limite massimo di dodici ore annue, A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta verrà corri- sposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) fatto di cui all’art. 3 (Sedi169. 5. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nelle unità o gruppi di essi. 6. Relativamente ai lavoratori quadri le ore di assemblea previste dal CCNL oltre che essere utilizzate nell’unità produttiva possono essere utilizzate anche in riunioni in unica sede aziendale. 7. Alle riunioni possono partecipare, fasi e materie previo preavviso alla cooperativa, dirigenti esterni delle relazioni industriali), comma 4.2, lettOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. 8. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero Lo svolgimento delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con riunioni durante l’orario di assemblealavoro dovrà avere luogo con mo- dalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il servizio di vendita al pubbli- co; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organiz- zazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni Nazionali stipulanti. 9. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi Ove si costituiscano R.S.U. interaziendali o di salute area territoriale o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termalicircoscrizionale (art. La 19 punto 3 del presente disciplina dà attuazione, per quanto CCNL) il diritto di competenza assemblea viene esercitato su con- vocazione delle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti delle Federa- zioni Sindacali stipulanti il CCNL o della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.stessa R.S.U.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (c.c.n.l.)

Assemblea. 1. Fermo restando Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipen- denti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. 2. Dette riunioni avranno luogo su convocazione delle R.S.U./R.S.A. e/o delle Organizzazioni Sindacali in base a quanto previsto dall’art. 33 6 dell’al- legato accordo firmato in data 12 ottobre 1995 (vedi allegato n. 3). 3. La convocazione sarà comunicata alla direzione entro la fine dell’orario di lavoro del CCNL 23 luglio 1976 secondo giorno antecedente la data di effettuazione e dall’artcon l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. 4. 4Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro e anche durante l’orario di lavoro, comma 2.entro un limite massimo di dodici ore annue, A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è verrà corrisposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) fatto di cui all’art. 3 (Sedi184. 5. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nelle unità o gruppi di essi. 6. Relativamente ai lavoratori quadri le ore di assemblea previste dal CCNL oltre che essere utilizzate nell’unità produttiva possono essere utilizzate anche in riunioni in unica sede aziendale. 7. Alle riunioni possono partecipare, fasi e materie previo preavviso alla cooperativa, diri- genti esterni delle relazioni industriali), comma 4.2, lettOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. 8. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero Lo svolgimento delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con riunioni durante l’orario di assemblealavoro dovrà avere luo- go con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate azien- dalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni Nazionali stipulanti. 9. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi Ove si costituiscano R.S.U. interaziendali o di salute area territoriale o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termalicirco- scrizionale (art. La 20 punto 3 del presente disciplina dà attuazione, per quanto CCNL) il diritto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.assemblea vie- ne esercitato su convocazione delle Organizzazioni Sindacali territorial- Art. 29‌

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1. Fermo restando I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l’orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle ApL o presso locali, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro, messi a loro disposizione. A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all’impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due assemblee l’anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e novembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dalla ApL o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora segnalato dalle stesse. 2. Le assemblee sono convocate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL. 3. Le assemblee presso le Agenzie di Somministrazione sono comunicate, per iscritto, alla stessa con un preavviso di 5 giorni lavorativi, indicando l’ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di quanto previsto disposto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 424, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratoridel D.Lgs. 276/03, è confermato il i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessatosindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, nell’apposito elencoi lavoratori in somministrazione hanno diritto, a fianco del proprio nomeannualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa ApL. 6. Il personale viaggiante nonché quello che Le ore di permesso retribuito per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacalisono determinate mensilmente, regolarmente indetteper ogni lavoratore, soltanto cumulandole nell’anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all’unità superiore: ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate. 7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all’articolo 16, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dal proprio orario dell’orario di lavoro. A fronte , in locali messi a disposizione dall’Agenzia di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinariaSomministrazione, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo discussione di dieci ore. Il trattamento economico argomenti di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso interesse sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in partee del lavoro, con l’orario la partecipazione di assembleadirigenti sindacali esterni. 8. Il predetto trattamento Le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono indire assemblee non è riconosciuto retribuite dei lavoratori a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso tempo determinato non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza più attivi entro 30 giorni dalla fine della contrattazione collettiva aziendale, missione presso locali messi a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.disposizione dalle ApL.

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Sources: CCNL 24/7/2008

Assemblea. 1Nelle unit‡ produttive identificate secondo i criteri di cui allíart. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 435 della Legge 20/5/1970, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni delle Rappresentanze sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione di cui allíart. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sar‡ comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni lavorativi con líindicazione specifica dellíordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dellíorario di lavoro, nonchÈ durante líorario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verr‡ corrisposta la normale retribuzione. La Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o allíinizio dei periodi di lavoro garantendo, ove líorario di lavoro Ë svolto su pi˘ turni, la possibilit‡ di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalit‡ dei lavoratori deve aver o gruppi di essi. In questíultimo caso si potranno svolgere durante líorario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attivit‡ dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante líorario di lavoro dovr‡ avere luogo secondo modalità comunque con modalit‡ che salvaguardino il mantenimento tengano conto della continuità esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e regolarità del serviziola piena e tempestiva ripresa dellíattivit‡. Le modalit‡ di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le modalità attuative riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dallíazienda nellíunit‡ produttiva, o, in caso di cui al capoverso precedente impossibilit‡, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facolt‡ di partecipare i segretari nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente comma ed contratto che hanno costituito la rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nomenominativi dei quali saranno preventivamente comunicati allíazienda. Il personale viaggiante nonché quello che diritto di assemblea viene esteso alle unit‡ produttive con almeno 10 dipendenti e per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente un numero massimo di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del serviziootto ore annue retribuite. Le assemblee saranno tenute, può partecipare alle assemblee sindacaliove possibile, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondaallíinterno dellíazienda.

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Sources: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Assemblea. 1. Fermo restando Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. 2. Dette riunioni avranno luogo su convocazione delle RSU e/o delle Organizzazioni Sindacali in base a quanto previsto dall’artdall'art. 33 6 dell'allegato accordo firmato in data 12.10.95. 3. La convocazione sarà comunicata alla direzione entro la fine dell'orario di lavoro, del CCNL 23 luglio 1976 secondo giorno antecedente la data di effettuazione e dall’artcon l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. 4. 4Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro e anche durante l'orario di lavoro, comma 2.entro un limite massimo di dodici ore annue, A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è verrà corrisposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annuefatto di cui all'art. La partecipazione 142. 5. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori deve aver in forza nelle unità o gruppi di essi. 6. Relativamente ai lavoratori quadri le ore di assemblea previste dal CCNL oltre che essere utilizzate nell'unità produttiva possono essere utilizzate anche in riunioni in unica sede aziendale. 7. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla cooperativa, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. 8. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo secondo con modalità che salvaguardino tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il mantenimento della continuità e regolarità del servizioservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni Nazionali stipulanti. 9. Le modalità attuative Ove si costituiscano RSU interaziendali o di cui al capoverso precedente area territoriale o circoscrizionale (punto 2 art. 27 del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva RegionaleCCNL) il diritto di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie assemblea viene esercitato su convocazione delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti delle Federazioni Sindacali stipulanti il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio CCNL o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondastessa RSU.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 14.1. L’Assemblea è costituita da: 1) il Presidente Confederale; 2) i Presidenti pro-tempore delle Federazioni associate; 3) il Presidente della Federazione Nazionale Pensionati, la Responsabile di Coldiretti Donne Impresa e il Delegato di Coldiretti Giovani Impresa; 4) tre rappresentanti dei Direttori delle Federazioni Regionali, Provinciali ed Interprovinciali, eletti secondo le modalità di cui all’articolo 17. 14.2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4Possono essere invitati a partecipare all'Assemblea, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il senza diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette voto, il Presidente dell'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura, il Presidente dell'INIPA e il Presidente dell’Associazione Nazionale “Terranostra” nonché i rappresentanti degli altri enti, istituti, associazioni e società aderenti o comunque collegati a Coldiretti. 14.3. L'Assemblea si riunisce una volta all’anno. Può essere, altresì, convocata tutte le quali volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente Confederale, dal Consiglio Nazionale o sia richiesto da almeno un terzo delle Federazioni associate. 14.4. L’Assemblea dei Soci è corrisposta la normale retribuzione nei limiti convocata, a cura del Presidente Confederale, ovvero, in caso di 10 ore annuesua assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma almeno 15 giorni prima della data della riunione. 14.5. La partecipazione dei lavoratori L'avviso di convocazione deve aver indicare il giorno, l'ora, il luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità riunione e regolarità del serviziogli argomenti da trattare. 14.6. Le modalità attuative Ai componenti l’Assemblea, di cui al capoverso precedente primo comma, punto 2 del presente comma articolo, che rappresentano Federazioni Interprovinciali e Provinciali socie con un numero superiore a 10.000 associati, solo ed i successivi aggiornamentiesclusivamente in occasione della nomina o del rinnovo, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sediparziale o totale degli organi della Confederazione, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nomespettano due voti. Il personale viaggiante nonché quello che numero degli associati per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità Federazione viene attribuito annualmente sulla base dell’ultima campagna associativa conclusa e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora contabilizzata in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondavia definitiva dalla Confederazione.

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Sources: Statute

Assemblea. Le Organizzazioni sindacali stipulanti e quelle aderenti alle Confederazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale Confimi Impresa e CGIL-CISL-UIL del 1° agosto 2013, possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione dall'azienda, fuori dell'orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni sia fatta congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, ovvero sia fatta dalle Organizzazioni di cui al comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori1 congiuntamente alle Rappresentanze sindacali unitarie, è confermato ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario di lavoro entro il diritto limite massimo di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e 10 ore complessive nell'anno solare, per le quali è sarà corrisposta la normale retribuzione nei limiti retribuzione. Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti. Le Organizzazioni sindacali interessate daranno preventiva comunicazione di 10 almeno 48 ore annuedella volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei nominativi dei dirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. La partecipazione dei lavoratori deve Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo secondo comunque con modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e regolarità del serviziola salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità attuative per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti2° comma, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui all’artsopra in quanto compatibili. 3 (SediLe parti si danno atto che quanto previsto dal presente c.c.n.l., fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee in ordine ai diritti sindacali, regolarmente indettecomprende la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinarian. 300, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondagli stessi titoli.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1. Fermo restando I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l'orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle APL o presso locali, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro, messi a loro disposizione. A tale scopo le APL si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all'impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due assemblee l'anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e novembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dalla APL o dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora segnalato dalle stesse. 2. Le assemblee sono convocate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l. 3. Le assemblee presso le Agenzie di somministrazione sono comunicate, per iscritto, alla stessa con un preavviso di 5 giorni lavorativi, indicando l'ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di quanto previsto dall’artdisposto dall'art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 424, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratoridel D.Lgs. n. 276/2003, è confermato il i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessatosindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, nell’apposito elencoi lavoratori in somministrazione hanno diritto, a fianco del proprio nomeannualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa APL. 6. Il personale viaggiante nonché quello che Le ore di permesso retribuito per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacalisono determinate mensilmente, regolarmente indetteper ogni lavoratore, soltanto cumulandole nell'anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all'unità superiore: ore lavorate / 1.700 x 10 ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate. 7. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all'articolo 16, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dal proprio orario dell'orario di lavoro. A fronte , in locali messi a disposizione dall'Agenzia di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinariasomministrazione, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo discussione di dieci ore. Il trattamento economico argomenti di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso interesse sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in partee del lavoro, con l’orario la partecipazione di assembleadirigenti sindacali esterni. 8. Il predetto trattamento Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori possono indire assemblee non è riconosciuto retribuite dei lavoratori a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso tempo determinato non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza più attivi entro 30 giorni dalla fine della contrattazione collettiva aziendale, missione presso locali messi a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondadisposizione dalle APL.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1. Fermo restando quanto previsto dall’artI dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione delle ▇▇.▇▇. 33 territoriali. Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 10 ore annue retribuite per tenere l’assemblea dei dipendenti in orario di lavoro, all’interno dei posti di lavoro o in altre sedi esterne. 2. L'assemblea viene convocata dalle R.S.A. e/o dalle ▇▇.▇▇. territoriali firmatarie del presente CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia orario di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e lavoro per le quali è corrisposta la normale retribuzione nei limiti un massimo di 10 ore annue. La partecipazione nell'anno scolastico, nel rispetto dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizioservizi minimi garantiti. 3. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione assemblee in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. A fronte firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della Scuola o in altra sede. 4. Le richieste di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della Scuola. Nel termine di 48 ore le altre ▇▇.▇▇. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora. 5. All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle ▇▇.▇▇. firmatarie del CCNL. 6. La richiesta presentata dai membri delle R.S.A. o dalle Organizzazioni Sindacali dovrà contenere:  luogo, data, ora e durata ed il numero dell'assemblea;  ordine del giorno;  eventuali nominativi di dirigenti esterni delle assemblee regolarmente indette▇▇.▇▇., fermo restando il limite individuale annuo solo nel caso di dieci oreas-semblee nel luogo di lavoro. 7. Il trattamento economico diritto di cui al capoverso precedente partecipazione è riconosciuto al personale ivi indicato qualora per ciascun lavoratore di 10 ore in servizio o assente orario di lavoro per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione. 8. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario coincidente, di lavoro previo accordo con il Gestore in tutto o in parte, con l’orario caso di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondautilizzo dei locali dell’Istituto.

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Sources: Ipotesi Di Accordo

Assemblea. 1Le ▇▇.▇▇. Fermo restando quanto previsto dall’artstipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione dall'azienda, fuori dell'orario di lavoro. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’artQualora la richiesta di convocazione delle riunioni sia fatta congiuntamente dalle stipulanti ▇▇.▇▇. 4, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratoriFim-Fiom-Uilm o sia fatta dalle stesse organizzazioni congiuntamente alle Rsu, è confermato ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario di lavoro entro il diritto limite massimo di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e 10 ore complessive nell'anno solare, per le quali è sarà corrisposta la normale retribuzione nei limiti retribuzione. Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti. Le ▇▇.▇▇. daranno preventiva comunicazione di 10 almeno 48 ore annuedella volontà di effettuare un'assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei nominativi dei dirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. La partecipazione dei lavoratori deve Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo secondo comunque con modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e regolarità del serviziola salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità attuative per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti2, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) art. 35, legge 20.5.70 n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui all’artsopra in quanto compatibili. 3 (SediDichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente Ccnl, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee in ordine ai diritti sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per comprende la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico disciplina di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente alla legge 20.5.70 n. 300 per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondagli stessi titoli.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. 1Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diri!o di riunirsi per la tra!azione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Fermo restando De!e riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresen- tanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto dall’artnell’ultimo com- ma del precedente art. 33 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda en- tro la fine dell’orario di lavoro del CCNL 23 luglio 1976 secondo giorno antecedente la data di eRe!uazio- ne, e dall’artcon l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. 4Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, comma 2.nonché durante l’ora- rio di lavoro, A.N. 28 marzo 1996 in materia entro il limite massimo di indizione delle assemblee dei lavoratoridodici ore annue, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta verrà corrispo- sta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) fa!o di cui all’art. 3 (Sedi195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o grup- pi di essi. Alle riunioni possono partecipare, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contra!o. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero Lo svolgimento delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con riunioni durante l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattialavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di salute vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Secondafacenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro