ASPETTATIVE. Il lavoratore/trice in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di due mesi, da usufruire in un’unica soluzione ovvero con frazio- namento in due periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario. Ciascun periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15 giorni, salvo il caso di impossibilità oggettiva. L’aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno cinque anni dalla pre- cedente. Il termine di 5 anni decorrerà dall’inizio dell’aspettativa o, nell’ipotesi di fraziona- mento, dall’inizio del primo periodo della stessa. È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l’aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito. Nel caso che l’aspettativa venga richiesta frazionata, qualora il lavoratore/trice rientri anticipatamente, agli effetti di cui al 1° comma, si considereranno come usufruiti almeno quindici giorni. Sono altresì dovute, se richieste dal lavoratore/trice, aspettative per l’assolvimento di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche). Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell’anzianità ad alcun effetto.
Appears in 2 contracts
Sources: CCNL 22 Febbraio 2017, CCNL 22 Febbraio 2017