Common use of Arbitraggio Clause in Contracts

Arbitraggio. 1. Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale. 2. La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati. 3. L'Arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale di cui all'art. 14. 4. All'Arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento. 5. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'Arbitratore. 6. Qualora previsto nell’atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più Arbitratori, nominati dal Consiglio Arbitrale. Il medesimo Consiglio Arbitrale, se previsto nell’atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio Arbitrale nominerà un Collegio costituito da tre Arbitratori, che dovranno rispettare il termine di cui al precedente punto 5.

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Sources: Arbitration Agreement

Arbitraggio. 1. Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale. 2. La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati. 3. L'Arbitratore L'arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale di cui all'art. 14. 4. All'Arbitraggio All'arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento. 5. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'Arbitratoredell'arbitratore. 6. Qualora previsto nell’atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più Arbitratoriarbitratori, nominati dal Consiglio Arbitrale. Il medesimo Consiglio Arbitrale, se previsto nell’atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio Arbitrale nominerà un Collegio collegio costituito da tre Arbitratoriarbitratori, che dovranno rispettare il termine di cui al precedente punto 5.

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Sources: Arbitration Agreement