Arbitraggio Clausole campione

Arbitraggio. Tutti i concorrenti, a richiesta del Giudice arbitro sono tenuti a prestarsi per l'arbitraggio di almeno un incontro al giorno.
Arbitraggio. 1. Il Consiglio federale, su proposta del settore arbitrale, determina periodicamente per quali competi- zioni individuali ed in quali limiti è obbligatoria la designazione di Arbitri. 2. Se difettano o vengono a mancare gli Arbitri designati e altri giudici, il ▇▇▇▇▇▇▇ arbitro può affidare l'incarico ai concorrenti; può anche stabilire che il vincitore di un incontro sia automaticamente designato come arbitro per l’incontro seguente sullo stesso campo. 3. I concorrenti sono tenuti ad arbitrare un incontro al giorno. 4. In caso di rifiuto ingiustificato o di inadempienza all'impegno assunto, il ▇▇▇▇▇▇▇ arbitro può adottare i provvedimenti previsti dal successivo Libro IV. 5. Quando l’incontro è comunque disputato senza l’Arbitro, si applica il Codice di arbitraggio senza arbitro, in Appendice II al presente regolamento, mentre nell’Appendice III sono riportate le istruzioni per la compilazione del foglio di arbitraggio.
Arbitraggio. 1. Le parti, con domanda anche congiunta, possono chiedere la nomina di uno o più Arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale. 2. La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, se nominati, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati. 3. L'Arbitratore od i componenti del Collegio degli arbitratori sono nominati dal Consiglio Arbitrale di cui all'art. 14. 4. All'Arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento. 5. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di giorni 180 dalla nomina dell'Arbitratore. 6. Qualora previsto nell’atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione della società verrà devoluta ad uno o più Arbitratori, nominati dal Consiglio Arbitrale. Il medesimo Consiglio Arbitrale, se previsto nell’atto costitutivo, provvederà alla nomina del Collegio avanti il quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso. In difetto di previsione, il Consiglio Arbitrale nominerà un Collegio costituito da tre Arbitratori, che dovranno rispettare il termine di cui al precedente punto 5.
Arbitraggio. 211- Ai sensi dell’art.32 dello Statuto CNDA, la Commissione di Arbitraggio è composta da tre membri titolari e sei supplenti nominati dall’Assemblea.
Arbitraggio. In caso di divergenze tra le Parti su valutazioni di ordine tecnico relativamente all’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto o in merito alla responsabilità di una delle Parti circa eventuali contestazioni sollevate dalla stazione appaltante, le Parti avranno facoltà di chiedere al Presidente della Camera di Commercio di Bologna di nominare un perito contrattuale indipendente che - per conto di entrambe le Parti, con determinazione vincolante per le medesime, alla stregua della manifestazione della volontà contrattuale delle stesse - decida della questione tecnica ex art. 1349 c.c. Le spese della perizia verranno suddivise tra le Parti secondo la proporzione che sarà ritenuta dal perito nominato equa e ragionevole in considerazione del singolo caso di specie ovvero, qualora il perito non abbia determinato nulla al riguardo, saranno divise al 50% tra le Parti.
Arbitraggio. L’arbitraggio verrà garantito dal pagamento della tassa gara, con arbitri ufficiali UISP, che il responsabile degli arbitri designerà in sede di stesura del calendario del campionato. Eventuali reclami dovranno essere presentati all’arbitro, il quale li riporterà nel referto di gara: verranno discussi in seguito nella sede appropriata.

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  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, 1 – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.