Appalti. 1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di: a) contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare; b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale; c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile. 2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante. 3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori. 4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici. 5. Gli appalti nell’ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell’attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente CCNL o di un CCNL ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante e dell’appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresa; - assenza, all’atto della stipula o dell’eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma. 6. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all’appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Appalti. 1Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all’art. Al fine 8, comma primo, lettera b). Allo scopo di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il pieno rispetto delle condizioni degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, anche in coerenza con nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena Aziende appaltatrici alla osservanza delle norme di legge in materiadisposizioni contrattuali collettive, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto oltre che delle norme contrattuali sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunisticheattività proprio delle medesime Aziende. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo Per quanto riguarda le attività indicate tassativamente dal capitolato stessodi intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
5. Gli appalti nell’ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell’attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende L’Azienda che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente CCNL o di decide un CCNL ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante e dell’appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresa; - assenza, all’atto della stipula o dell’eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti appalto di cui al primo precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al terzo punto termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta quale l’Azienda ha dato la ricorrenza del requisito comunicazione di cui al primo punto quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del presente commatermine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.
6. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all’appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
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Sources: Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Appalti. 1. 1 Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, comunitario le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario Parti intendono definire un sistema che, a partire dal processo dai processi di selezione degli appaltatori, appaltatori consenta di:
a) di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) , valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabilesociale delle imprese.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, 2 Conseguentemente le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto e verificheranno l’esistenza in eventuali contratti di opere e servizi subappalto, di clausole inerenti la previsione dell’osservanza degli obblighi derivanti da norme di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici legge nonché dai contratti collettivi di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche. lavoro.
3 A tal fine, fine i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltantela certificazione INPS ed INAIL.
3. La possibilità 4 In coerenza con il regolamento ENAC in vigore sulla “certificazione dei prestatori di ricorrere al subappalto servizi aeroportuali di assistenza a terra”, l’operatore certificato garantisce il possesso, da parte delle aziende appaltatricidel subappaltatore, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano di standard corrispondenti a quelli propri e necessari alla certificazione stessa, con particolare riguardo ai requisiti richiesti dal citato regolamento, riguardanti gli standard di sicurezza,l’addestramento, la responsabilità dell’appaltatore in materia qualità e la tutela ambientale e gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatorisicurezza sul lavoro.
4. Nel caso siano conferite in appalto, anche 5 Coerentemente con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo le linee strategiche contenute nella premessa/ambito di applicazione del presente contrattocontratto collettivo nazionale di lavoro, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari Parti riconoscono l’esigenza di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatricievitare gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall’utilizzo improprio dell’istituto dell’appalto.
5. Gli appalti nell’ambito delle attività 6 I lavoratori di customer careaziende appaltatrici di servizi operanti in azienda potranno fruire, in considerazione della specificità dell’attività oggetto compatibilmente con la disponibilità di appaltostrutture, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti dei servizi di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore (o mensa, ove esistenti, previa opportune intese tra la società di erogazione del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente CCNL o di un CCNL ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante servizio e dell’appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresa; - assenza, all’atto della stipula o dell’eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente commal’azienda appaltatrice.
6. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all’appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
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Appalti. 1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, Per quanto riguarda i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno conseguenti condizioni dei lavoratori le parti concordano sull’opportunità di attivare azioni virtuose tese ad inserire clausole di tutela nei capitolati di appalto. Risulta urgente e necessario arginare i fenomeni di dumping che si stanno diffondendo anche negli appalti nelle PPAA, e rendere esigibile ai lavoratori in appalto il diritto alla corretta applicazione del CCNL e alla contrattazione integrativa eventualmente esistente al momento del cambio di gestione degli appalti. Per questo l’Amministrazione si impegna e si è già impegnata: • almeno una volta all’anno, in concomitanza con il confronto sul Bilancio Preventivo del Comune a svolgere un confronto-preventivo sulle opere e i servizi che la PA intende appaltare, il numero degli appalti di servizi in scadenza nell’anno successivo, le più incisive indicazioni dei bandi di gara, l’importo, le modalità di finanziamento dell’opera; • ad inserire nei capitolati, nei criteri di valutazione delle offerte economicamente vantaggiose e opportune forme nei bandi di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme gara, clausole sociali e punteggi, sub in applicazione alla Legge 163/06 art.2 (Codice appalti) e suo Regolamento attuativo artic.138 e 283; • al fine di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. Nel caso siano conferite permettere un controllo sulle ditte in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione dopo la stipula del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
5. Gli appalti nell’ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell’attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati e prima dell'inizio delle attività previste dal contratto stesso, rendere disponibile alle ▇▇.▇▇ la denominazione e la ragione sociale dell’impresa aggiudicataria e di quelle in subappalto, indirizzo della sede legale, l’offerta aggiudicataria, il CCNL applicato al personale; • ad aziende che rispettino indire incontri incontro con tra le ▇▇.▇▇ e la PA in caso di problematiche sopraggiunte tra l’impresa e i requisiti lavoratori in occasioni di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore (o del Gruppo cambio di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia organizzativaappalto, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - per questioni legate alla Salute, alla Sicurezza, per problemi legati alla errata applicazione del presente CCNL o di un CCNL ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante e dell’appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresa; - assenza, all’atto della stipula o dell’eventuale rinnovo del contratto di forniturariferimento, di comportamenti/situazioni per la mancata o non regolare corresponsione della retribuzione, ed in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma.
6. In ogni caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio violazione del protocollo appalti stipulato tra le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all’appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge▇▇.▇▇ e il Comune.
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Sources: Accordo Sul Bilancio Preventivo 2011
Appalti. 1) Non potranno essere date in appalto attività a carattere continua- tivo strettamente connesse alle peculiarità produttive dell’azienda. Al fine Cooperative di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni facchinaggio potranno essere utilizzate esclusiva- mente per i compiti previsti dai decreti prefettizi e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabileministeriali.
2. Conseguentemente) In ogni caso, nella piena osservanza delle i Consorzi si impegnano a non promuovere la costitu- zione di cooperative tra dipendenti per l’appalto di qualsiasi tipo di attività svolta dai Consorzi stessi.
3) Resta in facoltà dei Consorzi di avvalersi di imprese di servizi ope- ranti con propri mezzi per conto terzi in relazione alle necessità che si verifichino nelle attività che presentano oscillazioni nell’intensità del lavoro, dando preventiva comunicazione dei relativi contratti di appalto alle R.S.U. le quali potranno esprimere il loro parere in proposito per valutare eventuali soluzioni alternative.
4) Ai capitolati di appalto dovrà essere allegato un documento sulla valutazione dei rischi, redatto congiuntamente con le imprese ap- paltatrici nel quale riportare le misure adottate per eliminare even- tuali interferenze tra le attività svolte dal Consorzio e quelle dell’im- presa appaltatrice, ferme restando le reciproche responsabilità.
5) Nei capitolati d’appalto saranno inserite norme che impegnino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materiamateria assicurativa e previdenziale, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere d’igie- ne e servizi clausole di sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali del contrat- tuali disciplinanti il settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltanteappartenenza.
3. La possibilità 6) Non si considera appalto la gestione di ricorrere al subappalto attività da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato coopera- tive di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stessoproduttori agricoli. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
5. Gli appalti nell’ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell’attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente CCNL o di un CCNL ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante e dell’appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresa; - assenza, all’atto della stipula o dell’eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti norme di cui al primo presente articolo non riguardano i contratti di agenzia, di trasporto delle merci e al terzo punto gli accordi con le officine convenzio- nate per fornire l’assistenza in garanzia o riparazioni di macchine e at- trezzi, purché tali officine o le imprese di trasporto non eseguano esclu- sivamente lavoro per conto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente commaConsorzio.
6. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all’appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
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Appalti. 1Le parti stipulanti il presente contratto confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione, e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle risorse interne. Al fine Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici e subappaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge. Con la finalità di assicurare la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare garantire il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza coerentemente con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione parti considerano prioritaria la definizione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo che consenta di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l’insorgere l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso non dichiarato. A tal fine le aziende che ricorrono agli appalti in sede di stipula dei contratti riporteranno clausole che prevedano il rispetto delle normative vigenti, da parte dei subappaltatori.
4delle imprese appaltatrici. Nel caso siano conferite in appaltoInoltre, anche con riferimento ai temi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro le aziende si impegnano a processi prevedere nei contratti di esternalizzazioneappalto specifiche clausole volte a verificare che le società appaltatrici osservino tutte le disposizioni di cui al DLgs n 81/2008 e sue successive integrazioni e modifiche, attività rientranti nel campo nonché, alle normative in materia di applicazione tempo in tempo vigenti e dei contratti collettivi del settore di appartenenza (per le produzioni radiotelevisive il ccnl è quello siglato dalle parli firmatarie del presente contratto, per tutte le altre attività i ccnl stipulati con le OOSS comparativamente maggiormente rappresentative). Le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari prevedranno altresì clausole per una verifica in corso d'opera di scelta l’applicazione tutte le condizioni di cui sopra e l'affermazione del principio per cui le imprese inadempienti saranno sanzionate economicamente sino ad arrivare alla cancellazione dall'elenco dei fornitori. Le aziende forniranno semestralmente alle OOSS firmatarie, dati aggregati relativi alla quantità, tipologia e localizzazione degli appalti/subappalti così come previsto in tema di informative aziendali e di gruppo, all'art 4 del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
5ccnl in materia di appalti. Gli appalti nell’ambito delle attività Le parti, riconoscendo la necessità di customer care, in considerazione della specificità dell’attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente CCNL o di un CCNL ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante e dell’appaltatore coerente con i principi prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale d’impresa; - assenzae a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, all’atto della stipula o dell’eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma.
6. In che in caso di cessione gravi crisi occupazionali collegate a cambio di ramo appalti tecnici strutturali e di azienda con conseguente appalto lunga durata, in presenza di servizio richiesta delle Segreterie nazionali delle OOSS stipulanti il presente ccnl, l'impresa committente convocherà un incontro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per approfondire le ragioni della decisione ed eventualmente individuare possibilità per gestire e/o favorire la soluzione dei problemi occupazionali. Le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all’appalto che partecipano alla produzione di un programma saranno citate nei titoli di coda del programma stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla leggese presenti. Le parti concordano di istituire una specifica Commissione paritetica di studio composta da tre componenti per ciascuna delle parti stipulanti che si riunirà entro sei mesi, con il compito di verificare la possibilità di integrare le informazioni dei titoli di coda, ove presenti, con riferimento all'apporto degli operatori interessati.
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Appalti. 1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Partiparti, condividendo che le Relazioni Industriali relazioni industriali devono favorire l’assunzione l'assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l’insorgere l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appaltodell'appalto, attraverso le certificazioni Inps INPS e InailINAIL, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltantedell'appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore dell'appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione l'applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
5. Gli appalti nell’ambito nell'ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell’attività dell'attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore dell'appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia l'autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente CCNL c.c.n.l. o di un CCNL c.c.n.l. ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante dell'appaltante e dell’appaltatore dell'appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresad'impresa; - assenza, all’atto all'atto della stipula o dell’eventuale dell'eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma.
6. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all’appalto all'appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
7. Negli incontri di cui all'art. 1, lettera E) o, in alternativa, di cui all'art. 3, comma 20, le aziende forniranno alle R.S.U. dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni nonché al numero dei lavoratori interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto.
8. Le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l'elenco delle eventuali aziende subappaltatrici.
9. I lavoratori dipendenti di aziende appaltatrici operanti presso l'azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
10. Le parti, riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, si danno atto che, in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalto nel settore del customer care, in presenza di richiesta delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. l'impresa committente convocherà un incontro entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per approfondire le ragioni della decisione e individuare le eventuali possibilità per gestire e/o favorire la soluzione dei problemi occupazionali.
11. Le parti convengono sulla costituzione di un Organismo paritetico nazionale con la missione di monitorare l'andamento complessivo delle dinamiche di mercato relative alle attività di customer care conferite in appalto nell'ambito del settore e di verificare il rispetto dei principi di cui al presente articolo anche per il tramite di raccomandazioni indirizzate ai soggetti giuridici interessati. In sede di definizione del regolamento, entro il mese di giugno 2013, saranno definiti i dati necessari per l'operatività dell'Osservatorio stesso.
12. In occasione del primo rinnovo del c.c.n.l. le parti, anche alla luce delle risultanze del lavoro dell'Organismo paritetico di cui al precedente comma e delle significative esperienze aziendali, valuteranno l'opportunità di confermare l'impianto di cui ai precedenti commi, eventualmente individuando adeguamenti consoni all'esperienza maturata.
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Appalti. 1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, Parti considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo che consenta di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e ed antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. subappaltatori Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
5. Gli appalti nell’ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell’attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente CCNL o di un CCNL ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante e dell’appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresa; - assenza, all’atto della stipula o dell’eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma.
6. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, specifiche attinenti all’appalto stesso, di servizio ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Negli incontri di cui all’art. 1 lettera E) o, in alternativa, di cui all’art. 3, comma 17, le aziende forniranno alle Rsu dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni nonché al numero dei lavoratori interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto. Le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l’elenco delle eventuali aziende subappaltatrici. I lavoratori dipendenti di aziende appaltatrici operanti presso l’azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra l’azienda appaltante e azienda appaltatrice.
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Appalti. 1. Al fine Nel 2010 è divenuto operativo o l’ufficio unico per gare e appalti di garantire la migliore qualità lavori e servizi di Terre di Pianura Si conviene : • almeno una volta all’anno, in concomitanza con il confronto sul Bilancio Preventivo del servizio eComune di svolgere un confronto-preventivo su le opere e i servizi che l’AC intende appaltare, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni numero degli appalti di lavoro, anche servizi in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitarioscadenza nell’anno successivo, le Partiindicazioni dei bandi di gara, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in material’importo, le aziende committenti inseriranno modalità di finanziamento dell’opera; • di svolgere un confronto tra AC e OOSS sui contenuti delle clausole sociali da inserire – per quanto riguarda i servizi - nei contratti bandi di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenzialigara, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati d’appalto e nei criteri di valutazione delle offerte economicamente vantaggiose in applicazione alla Legge 163/06 art.2 (Codice appalti) e suo Regolamento attuativo art. 138 e 283 e informazione sull’esito delle gare/appalti; • di tenere apposti incontri tra le più incisive ▇▇.▇▇ e opportune forme A.C in caso di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme problematiche sopraggiunte tra l’impresa e i lavoratori in occasioni di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
5. Gli appalti nell’ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell’attività oggetto cambio di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia organizzativaper questioni legate alla Salute, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - alla Sicurezza, per problemi legati alla errata applicazione del presente CCNL o di un CCNL ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante e dell’appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresa; - assenza, all’atto della stipula o dell’eventuale rinnovo del contratto di forniturariferimento, di comportamenti/situazioni per la mancata o non regolare corresponsione della retribuzione, ed in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma.
6. In ogni caso di cessione violazione del protocollo appalti stipulato tra le ▇▇.▇▇ e il Comune. Monitorare periodicamente il sistema degli appalti e delle convenzioni, dall’assegnazione della gestione dei lavori, dei servizi e della fornitura di ramo merci, valutando prioritariamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione delle Legge 163/06 e regolamento applicativo. Inoltre è opportuno prevedere un confronto-preventivo ad inizio anno con le ▇▇.▇▇. sulle opere e i servizi che si intendono appaltare, il numero degli appalti di azienda con conseguente appalto servizi in scadenza nell’anno successivo, le indicazioni dei bandi di servizio gara, l’importo, le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all’appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla leggemodalità di finanziamento dell’opera.
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Sources: Verbale Di Accordo
Appalti. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione l'assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l’insorgere l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appaltodell'appalto, attraverso le certificazioni Inps INPS e InailINAIL, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltantedell'appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore dell'appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione l'applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
5. Gli appalti nell’ambito nell'ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell’attività dell'attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore dell'appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia l'autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente CCNL c.c.n.l. o di un CCNL c.c.n.l. ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante dell'appaltante e dell’appaltatore dell'appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresad'impresa; - assenza, all’atto all'atto della stipula o dell’eventuale dell'eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma.
6. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all’appalto all'appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
7. Negli incontri di cui all'art. 1, lettera E) o, in alternativa, di cui all'art. 3, comma 20, le aziende forniranno alle R.S.U. dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni nonché al numero dei lavoratori interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto.
8. Le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l'elenco delle eventuali aziende subappaltatrici.
9. I lavoratori dipendenti di aziende appaltatrici operanti presso l'azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
10. Le Parti - riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento - si danno atto che, in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalto nel settore del Customer Care, in presenza di richiesta delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. l'Impresa committente convocherà un incontro entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per approfondire le ragioni della decisione e individuare le eventuali possibilità per gestire e/o favorire la soluzione dei problemi occupazionali.
11. Le Parti convengono sulla costituzione di un Organismo paritetico nazionale con la missione di monitorare l'andamento complessivo delle dinamiche di mercato relative alle attività di Customer Care conferite in appalto nell'ambito del settore e di verificare il rispetto dei principi di cui al presente articolo anche per il tramite di raccomandazioni indirizzate ai soggetti giuridici interessati. In sede di definizione del Regolamento, entro il mese di giugno 2013, saranno definiti i dati necessari per l'operatività dell'Osservatorio stesso.
12. In occasione del primo rinnovo del c.c.n.l. le Parti, anche alle luce delle risultanze del lavoro dell'Organismo paritetico di cui al precedente comma e delle significative esperienze aziendali, valuteranno l'opportunità di confermare l'impianto di cui ai precedenti commi, eventualmente individuando adeguamenti consoni all'esperienza maturata. La legge n. 11/2016, all'art. 1, comma 10 dispone che "In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle Organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In forza dell'espresso richiamo ai contratti collettivi nazionali di lavoro contenuto nell'art. 1, comma 10 della legge n. 11/2016, le parti, nel darsi atto dell'immediata applicabilità della suddetta procedura e del conseguente e necessario aggiornamento dell'art. 53, commi da 10 a 12, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito c.c.n.l. TLC) in relazione alle specifiche previsioni per il settore del customer care, convengano che il presente accordo confluirà all'interno della stesura finale del c.c.n.l. TLC, all'esito del rinnovo dello stesso.
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Appalti. 1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, parti considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo che consenta di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e ed antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti committent i considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.
5. Gli appalti nell’ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell’attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente CCNL o di un CCNL ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante e dell’appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresa; - assenza, all’atto della stipula o dell’eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma.
6. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, specifiche attinenti all’appalto stesso, di servizio ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Negli incontri di cui all’art. 1 lettera F) o, in alternativa, di cui all’art. 3, comma 20, le aziende forniranno alle RSU dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni nonché al numero dei lavoratori interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto. Le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l’elenco delle eventuali aziende subappaltatrici. I lavoratori dipendenti di aziende appaltatrici operanti presso l’azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra l’azienda appaltante e azienda appaltatrice.
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