Allgemeines Clausole campione

Allgemeines. Der versenkbare Poller GRIZZLY ist die ideale Lösung zum Verwalten des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der modernen Stadteinrichtung. Der Poller kann unter Gewährleistung der maximalen Sicherheit für die Zufahrtskontrolle oder zum Absperren von Privatbereichen verwendet werden.
Allgemeines. 11.1 Erfüllungsort und Gerichtstand sind Treviso. 11.2 Für Streitigkeiten infolge oder im Zusammenhang mit diesen Standard- Geschäftsbedingungen, der Auftragsbestätigung bzw. dem Kaufvertrag (einschließlich Streitigkeiten bezüglichen deren Bestehens, Gültigkeit oder Kündigung) oder den Folgen ihrer Nichtigkeit ist ausschließlich das Gericht Treviso zuständig. Abweichend von diesem Grundsatz sind wir jedoch berechtigt, unsere Klage vor dem zuständigen Gericht an dem Ort zu erheben, an dem der Käufer seinen eingetragenen ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ hat. 11.3 Die Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Käufer ist durch die Gesetze der Italienischen Republik geregelt. Die einheitlichen Vorschriften über den internationalen Güterverkehr und die Erstellung von Verträgen für den internationalen Güterverkehr gelten nicht; ebenso wenig gilt die UN-Konvention im Zusammenhang mit dem Güterverkehr. 11.4 Ist eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ungültig oder ganz oder teilweise nicht durchsetzbar, berührt dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Das Gleiche gilt im Fall von Weglassungen. Die ungültige oder nicht durchsetzbare Bestimmung wird ersetzt bzw. die Weglassung durch eine angemessene Regelung behoben, die dem wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Regelung so nahe wie möglich kommt. 11.5 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die aufgrund unserer Geschäftsbeziehung mit dem Käufer eingegangenen personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Lieferung von uns gespeichert und verarbeitet werden.
Allgemeines. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Vertragsabschlüsse der Binderholz GmbH (im Folgenden Verkäufer), sofern nichts anderes vereinbart wurde.

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  • IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • Perfezionamento del Contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio.