ALLESTIMENTO DEL PUNTO VENDITA Clausole campione

ALLESTIMENTO DEL PUNTO VENDITA. L’Affiliato si obbliga a far allestire il proprio punto vendita da un’azienda selezionata dall’Affiliante, in conformità al progetto tecnico preventivamente condiviso con l’Affiliante (Allegato C) e nel rispetto degli standard indicati dall‘AFFILIANTE anche nel Manuale Operativo L’AFFILIATO si obbliga, senza poter opporre eccezione alcuna e/o richiesta di risarcimento a restituire entro 7 giorni ed a seguito di semplice richiesta scritta da parte dell’AFFILIANTE (a mezzo PEC o raccomanda A/R) qualsiasi materiale e/o dotazione ricevuta in comodato d’uso pena l’addebito della penale contrattuale di cui all’Art. 12 oltre all’addebito di quanto previsto dal contratto di Comodato All. K. L’AFFILIATO si impegna e conservare l’allestimento e le dotazioni con la cura del buon padre di famiglia, che dovranno essere riconsegnate integre, in perfetto stato di manutenzione e nelle medesime condizioni così come ricevute, pena l’addebito della penale contrattuale di cui all’Art. 12 oltre all’addebito di quanto previsto dal contratto di Comodato All. K. Il costo della progettazione ed allestimento del punto vendita dell’Affiliato è contenuto nell’Allegato A al contratto, e dovrà essere corrisposto dall’Affiliato con le modalità e le tempistiche riportate nell’Allegato medesimo. L’Affiliato si impegna, seguendo le indicazioni dell’Affiliante, ad aggiornare l’allestimento del punto vendita, onde garantire nel tempo il mantenimento degli standard di funzionalità ed immagine. L’Affiliato non può unilateralmente modificare il layout del proprio punto vendita, senza preventiva autorizzazione scritta dell’Affiliante, al fine di garantire l’uniformità e l’ identificazione del punto vendita, da parte della clientela, come affiliato alla rete in franchising PINEAPPLE. L’Affiliato si impegna ad assicurare il buono stato manutentivo dei locali in cui svolge la propria attività, come pure le migliori condizioni di decoro, igiene e sicurezza al loro interno.
ALLESTIMENTO DEL PUNTO VENDITA. L’AFFILIATO si obbliga, senza poter opporre eccezione alcuna e/o richiesta di risarcimento a restituire entro 5 giorni ed a seguito di semplice richiesta scritta da parte dell’AFFILIANTE (a mezzo PEC o raccomanda A/R) qualsiasi materiale e/o dotazione ricevuta in comodato d’uso pena l’addebito della penale contrattuale di cui all’Art. 12 oltre all’addebito di quanto previsto dal contratto di Comodato All. K. [Firma ulteriore per clausole specifiche di cui sopra ]

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).