ALL RISKS Clausole campione

ALL RISKS. Garanzie prestate per impianti di potenza > a 50,99 Kwp fino ad un massimo di 200 Kwp
ALL RISKS. PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI
ALL RISKS. PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI minimo di € 500,00.
ALL RISKS. PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI alluvioni, allagamenti,
ALL RISKS. L’attuale polizza All Risks assicura tutti i danni sofferti da beni mobili – di proprietà e a qualunque titolo detenuti dall’Agenzia – e immobili assicurati, in conseguenza di qualunque evento non espressamente escluso (c.d. formula All Risks). L’attuale fornitore del servizio è, come per il ramo RCT/RCO, la Generali Italia S.p.A., come da provvedimento prot. 1597 del 22 gennaio 2018, cui ha fatto seguito il contratto prot. n. 0046997 del 28-02-2018-U, avente durata triennale e anch’esso prorogato fino al 28-02-2022 (provvedimento prot. n. 0056259 del 26-02-2021). La base d’asta della precedente procedura (riferita all’intero ramo All Risks) era stata fissata in € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00). Il premio attualmente corrisposto (riferito all’intero ramo All Risks) è pari ad € 402.978,52 (euro quattrocentoduemilanovecentosettantotto/52) al lordo delle imposte - e dunque pari, per il triennio, ad € 1.208.935,56 (euro unmilione duecentoottomilanovecentotrentacinque/56) al lordo delle imposte (come da offerta economica, il premio offerto per il lotto III è comprensivo del premio lordo annuo relativo alla partita beni immobili (pari ad € 347.627,80) e del premio lordo annuo relativo alla partita beni mobili (pari ad € 55.350,72).
ALL RISKS. PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 5.000,00 scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 5.000,00

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  • Descrizione del rischio L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte da A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni/Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali. Qualora dette attività vengano svolte da ▇▇▇▇▇, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa. L'attività assicurata è quella di seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell’Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate al successivo art. 8 "Rischi esclusi dall’assicurazione".

  • Collisione Sono esclusi per la garanzia Collisione i danni: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; • subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di ▇▇▇▇▇ e rapina. Eventi Sociopolitici L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso: • Per il danno parziale, se l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa Nessuno scoperto e/o franchigia; • Per il danno totale, sempre e per il danno parziale, neI caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa: Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00. L’Assicurazione non comprende i danni: - Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente e del Locatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - Derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.

  • Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.

  • Implosione Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

  • Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.