Common use of Affissione Clause in Contracts

Affissione. 1. In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro. 2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto. 3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale. 4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati. 5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 6. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 26 del CCNL 23 luglio 1976.

Appears in 8 contracts

Sources: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)

Affissione. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il i singoli CCNL o riconosciute in azienda e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro. 2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto. 3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrata inoltrato alla direzione aziendale. 4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati. 5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 del nel presente articolo. 6. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 26 del CCNL 23 luglio 1976.

Appears in 7 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità

Affissione. 1. In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro. 2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto. 3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrata inoltrato alla direzione aziendale. 4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati. 5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai commi punti 2, 3 e 4 del presente articolo. 6. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 26 del CCNL 23 luglio 1976.

Appears in 6 contracts

Sources: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie

Affissione. 1. In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro. 2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto. 3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale. 4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati. 5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 6. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 26 del CCNL 23 luglio 1976., e all’articolo 26 dell’AN 25 luglio 1980

Appears in 2 contracts

Sources: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Affissione. 1. In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro. 2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto. 3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale. 4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati. 5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 6. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 26 del CCNL 23 luglio 1976.

Appears in 2 contracts

Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Affissione. 1. In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro. 2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto. 3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale. 4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati. 5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 6. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 26 del CCNL 23 luglio 19761976 e all’articolo 26 dell’AN 25 luglio 1980.

Appears in 1 contract

Sources: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Affissione. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. In applicazione dell’artdell'art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno all'interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il i singoli CCNL o riconosciute in azienda e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro. 2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto. 3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrata inoltrato alla direzione aziendale. 4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati. 5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 del nel presente articolo. 6. La disciplina del presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 26 del CCNL 23 luglio 1976.

Appears in 1 contract

Sources: CCNL Della Mobilità