Adeguamento prezzi. Non è ammesso l'adeguamento dei prezzi e non trova applicazione il 1° comma dell'art. 1664 c.c., fatta salva diversa disciplina indicata in Contratto. 2.Pagamenti - Cessioni 1. Le fatture, intestate alla Committente, vengono emesse in formato elettronico XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) gestito dall'Agenzia delle Entrate. La Committente ha registrato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico al quale ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, non è necessario comunicare il Codice Destinatario e/o PEC della Committente. 2. Le fatture devono riportare il numero dell'Ordine di Acquisto e dell’Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, nonché del C.I.G. e del Codice Unico di Progetto (infra C.U.P.), ove previsti, secondo le specifiche indicate nell’Allegato A-Istruzioni per la fatturazione elettronica. 3. Per gli operatori non residenti o stabiliti in Italia e per gli operatori residenti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica è attivo l’indirizzo mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per l’invio delle fatture in formato .pdf. 4. Il pagamento degli importi dovuti avviene secondo i termini e le modalità indicati in Contratto, fine mese data fattura. 5. I pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta tramite bonifico bancario. 6. La Committente procederà direttamente all'acquisizione del D.U.R.C. per verificare la regolarità contributiva dell'Appaltatore, prima di procedere alla liquidazione delle fatture. Nell’ipotesi in cui il D.U.R.C. risultasse non regolare, la Committente attiverà l’intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi. Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia dipendenti, è tenuto a inviare all’indirizzo mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ idonea autocertificazione “resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000” attestante di non essere soggetto all’obbligo di presentazione di documentazione riferita alla regolarità contributiva, impegnandosi all’aggiornamento in caso di variazione di detto stato. 7. Nei Contratti strumentali agli importi dovuti viene di volta in volta applicata la ritenuta dello 0,5%, così come disposto dall’art. 30 c. 5-bis del Codice. Le ritenute progressivamente trattenute verranno svincolate in occasione dell’ultimo pagamento, previa verifica di conformità, ove prevista, e acquisizione del D.U.R.C. Nessun interesse verrà corrisposto sulle somme trattenute a garanzia. 8. Per i Contratti non strumentali, in caso di ritardato pagamento verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente pro tempore. 9. Per i Contratti strumentali, in caso di ritardato pagamento verranno corrisposti gli interessi legali di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/02. 10. È vietata qualunque cessione del Contratto nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito. 11. È vietato qualunque mandato all’incasso non riconosciuto ed autorizzato dalla Committente. 12. È vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le Parti. 3.Regime fiscale 1. Il corrispettivo di cui al Contratto è assoggettato alla disciplina prevista dal D.P.R. 633/1972. 2. La Committente rientra nell’ambito di applicazione della normativa estensiva dello split-payment IVA. 3. Pertanto, tutte le fatture emesse con addebito dell’IVA, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa stessa, devono riportare l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972”. 4. Nel caso in cui il Contratto sia stipulato con un operatore economico straniero avente sede in uno Stato UE, senza una stabile organizzazione in Italia direttamente coinvolta nell’assunzione dell’obbligazione, il corrispettivo sarà assoggettato alla disciplina prevista dal D.P.R. 633/1972 (reverse charge intracomunitario). 5. Nel caso in cui il Contratto sia stipulato con un operatore economico straniero avente sede in uno Stato extra UE, senza una stabile organizzazione in Italia direttamente coinvolta nell’assunzione dell’obbligazione, il corrispettivo sarà soggetto ad IVA, se previsto dalla normativa nazionale di riferimento in tema di imposta sul valore aggiunto. 6. Le Parti sono tenute, con riferimento ai Contratti strumentali e in relazione al loro valore, al pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C., nella misura e secondo le modalità da quest’ultima determinate. 4.Tracciabilità dei flussi finanziari 1. Il Contratto strumentale è sottoposto all’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 L. 136/2010.
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Adeguamento prezzi. Non è ammesso l'adeguamento dei prezzi e non trova applicazione il 1° comma dell'art. 1664 c.c., fatta salva diversa disciplina indicata in Contratto. 2.Pagamenti - Cessioni
1. Le fatture, intestate alla Committente, vengono emesse in formato elettronico XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) gestito dall'Agenzia delle Entrate. La Committente ha registrato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico al quale ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, non è necessario comunicare il Codice Destinatario e/o PEC della Committente.
2. Le fatture devono riportare il numero dell'Ordine di Acquisto e dell’Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, nonché del C.I.G. e del Codice Unico di Progetto (infra C.U.P.), ove previsti, secondo le specifiche indicate nell’Allegato A-Istruzioni per la fatturazione elettronica.
3. Per gli operatori non residenti o stabiliti in Italia e per gli operatori residenti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica è attivo l’indirizzo mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ per l’invio delle fatture in formato .pdf.
4. Il pagamento degli importi dovuti avviene secondo i termini e le modalità indicati in Contratto, fine mese data fattura.
5. I pagamenti saranno effettuati con rimessa diretta tramite bonifico bancario.
6. La Committente procederà direttamente all'acquisizione del D.U.R.C. per verificare la regolarità contributiva dell'Appaltatore, prima di procedere alla liquidazione delle fatture. Nell’ipotesi in cui il D.U.R.C. risultasse non regolare, la Committente attiverà l’intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi. Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia dipendenti, è tenuto a inviare all’indirizzo mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ idonea autocertificazione “resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000” attestante di non essere soggetto all’obbligo di presentazione di documentazione riferita alla regolarità contributiva, impegnandosi all’aggiornamento in caso di variazione di detto stato.
7. Nei Contratti strumentali agli importi dovuti viene di volta in volta applicata la ritenuta dello 0,5%, così come disposto dall’art. 30 c. 5-bis del Codice. Le ritenute progressivamente trattenute verranno svincolate in occasione dell’ultimo pagamento, previa verifica di conformità, ove prevista, e acquisizione del D.U.R.C. Nessun interesse verrà corrisposto sulle somme trattenute a garanzia.
8. Per i Contratti non strumentali, in caso di ritardato pagamento verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente pro tempore.
9. Per i Contratti strumentali, in caso di ritardato pagamento verranno corrisposti gli interessi legali di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/02.
10. È vietata qualunque cessione del Contratto nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito.
1110. È vietato qualunque mandato all’incasso non riconosciuto ed autorizzato dalla Committente.
1211. È vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le Parti. 3.Regime fiscale
1. Il corrispettivo di cui al Contratto è assoggettato alla disciplina prevista dal D.P.R. 633/1972.
2. La Committente rientra nell’ambito di applicazione della normativa estensiva dello split-payment IVA.
3. Pertanto, tutte le fatture emesse con addebito dell’IVA, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa stessa, devono riportare l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972”.
4. Nel caso in cui il Contratto sia stipulato con un operatore economico straniero avente sede in uno Stato UE, senza una stabile organizzazione in Italia direttamente coinvolta nell’assunzione dell’obbligazione, il corrispettivo sarà assoggettato alla disciplina prevista dal D.P.R. 633/1972 (reverse charge intracomunitario).
5. Nel caso in cui il Contratto sia stipulato con un operatore economico straniero avente sede in uno Stato extra UE, senza una stabile organizzazione in Italia direttamente coinvolta nell’assunzione dell’obbligazione, il corrispettivo sarà soggetto ad IVA, se previsto dalla normativa nazionale di riferimento in tema di imposta sul valore aggiunto.
6. Le Parti sono tenute, con riferimento ai Contratti strumentali e in relazione al loro valore, al pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C., nella misura e secondo le modalità da quest’ultima determinate. 4.Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Contratto strumentale è sottoposto all’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 L. 136/2010.
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