Common use of Accordi contrattuali Clause in Contracts

Accordi contrattuali. L'atto con cui il professionista o la struttura autorizzati ed accreditati diventano effettivo soggetto erogatore di prestazioni sanitari del servizio pubblico, consiste nella stipula di accordi contrattuali tra i soggetti indicati e le singole Aziende Sanitarie. Tali accordi vedono la partecipazione dell'Ente Regione in misura differente a seconda delle varie discipline locali, in virtù della diversa normativa. In tali contratti vengono indicati : gli obiettivi di salute, il volume massimo delle prestazioni, distinto per tipologia e modalità di assistenza, ed i requisiti dell'erogazione del servizio. Infine tali accordi trattano la problematica del corrispettivo, calcolato in base in base a preciso tariffario in virtù di, trattando altresì le remunerazioni extra tariffarie, là dove previste. Altresì, il soggetto privato deve curare gli obblighi di informazione utili a garantire il monitoraggio dei medesimi accordi. E' compito della Regione stabilire con provvedimento normativo le linee guida cui i singoli direttori generali devono attenersi nella stipula dei contratti. In particolare in virtù dell'art. 8 quinques, comma 1 legge 502/92, la Regione deve individuare la ripartizione di responsabilità tra essa e le Aziende Locali nella definizione dei contratti con ossequio alla verifica delle condizioni pattuite; deve altresì effettuare opera di programmazione in merito alle diverse attività sanitarie offerte; altresì, è compito della Regione disciplinare la rete delle alte specialità e dei servizi di emergenza; infine sarà la stessa a disciplinare il c.d. fuori budget, ed ovvero la remunerazione delle prestazioni effettuate in eccesso rispetto alla soglia pattuita. In merito all'annoso capitolo della remunerazione delle prestazioni, che offre non poca materia di lavoro ai Tribunali amministrativi, si nota come nel d.lgs. del 1999 sia stata superata la previsione della legge n. 502/92 all'art. 8 sexies laddove ancorava tale problematica alla c.d. remunerazione a tariffa20. In particolare la nuova norma prevede l'applicazione sia per le strutture pubbliche che private di tariffe predefinite : i c.d. DRG (Diagnosis Related Groups – Raggruppamenti omogenei di diagnosi) per i trattamenti ospedalieri sia in regime di ricovero prolungato che di Day Hospital, per acuti, e le tariffe per prestazione per gli specialisti ambulatoriali, i primi calcolati in base al costo standard di produzione per i programmi assistenziali. In ogni Regione i DRG sono stabiliti in base ai costi che un impresa di settore standard assume in ordine al costo del personale, dei materiali, della manutenzione, di ammortamento delle apparecchiature (non degli immobili) e dei costi generali. Il tutto con un rincaro eccezion fatta per il costo del personale. Tuttavia relativamente a programmi di forte integrazione socio sanitaria, da realizzarsi tra il territorio e l'assistenza ospedaliera, relativi in particolare patologie croniche, ad assistenza ad elevato grado di personalizzazione e per malattie rare, per attività di carattere preventivo con elevati costi di attesa e per programmi di trapianto di organi di midollo o di tessuto, sarà il Ministero della Salute, sentita l'Agenzia per i SSR, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ad emanare decreto in ordine agli standards organizzativi da adottare ed ai costi dei fattori produttivi di settore. Xxx si vede come in tale fattispecie vi sia l'applicazione di principi tipicamente aziendalistici “ che individua nel contratto di compravendita delle prestazioni sanitarie il suo modello ideale e, quindi il suo riferimento normativo”21. Sempre con Decreto del Ministero della Salute sono stabiliti i costi massimi delle prestazioni e i criteri di classificazione delle prestazioni e dei servizi stessi. Il D.Lgs. n. 229/99 prevede che gli enti preposti esercitino controllo sugli erogatori di prestazione 20 Definita “utopistica”, Cilione G., Op. Cit., p.389 21 Xxxxx E., Op. Cit., p. 303. sanitarie privati in ordine al rispetto degli accordi, alla qualità dell'assistenza e all'appropriatezza delle prestazioni rese. Ogni Regione prevede idonei strumenti di controllo, ed in particolare la Regione Calabria oltre a sancire il controllo da parte della Azienda Sanitaria di competenza, in ordine alla permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali delle strutture pubbliche e private accreditate e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, prevede la creazione di una apposita autorità regionale demandata al controllo, alla verifica e alla ispezione in ordine alla qualità ed alla appropriatezza delle prestazioni rese22. Da ultimo la legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha modificato l'art. 8 quinquies della 502/92 prevedendo che l'accreditamento di cui all'art. 8 quater della medesima legge è sospeso nel caso di mancata sottoscrizione di accordi di cui all'art. 8 quinquies. Bibliografia: − Atti del convegno ASSR, Proposte e modelli per l'accreditamento istituzionale, Roma 2 luglio 2004. − Xxxxxx Xxxxxxx E.-Cantù E. (a cura di), L'aziendalizzazione della Sanità in Xxxxxx, Xxxxxxxx 00 X. Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 24 del 2008 art. 14 . XXXX 0000, Xxxxxx 2001. − Xxxxxx Xxxxxxx E.-Cantù E. (a cura di), L'aziedalizzazione della Sanità in Xxxxxx, Xxxxxxxx XXXX 0000, Xxxxxx 2002. − Xxxxxxx R., Accreditamento istituzionale delle strutture saniatrie e tetti di spesa tra libertà di scelta e diritto di iniziativa economica-brevi riflessioni, in XxxxxxxxXxxxxxx.xx , on line 2007. − Cilione G., Diritto sanitario, Santarcangelo di Romagna (RN) 2005, Maggioli. − Xx Xxxxxxxxx X. - Liva C., Accreditamento dei servizi sanitari in Italia, Torino 2001, Centro Scientifico Editore. − Elefanti M. - Brusoni M. - Xxxxxxxxx E., La qualità nella sanità, Milano 2001, EGEA. − Xxxxxxxxxx X. (a cura di), I Servizi Sanitari in Italia, Bologna 2000, − France G., Politiche sanitarie in un sistema di governo decentrato, Milano 1999, Xxxxxxx. − Xxxxxxxx X., Diritto Sanitario, Milano 2009, Il Sole 24 ore. − Xxxxxxxxxx A., L'integrazione tra accreditamento istituzionale e accreditamento professionale di eccellenza,in Giornale italiano di nefrologia, n. s-21 del 2002. − Jorio E., Diritto sanitario, Milano 2005, Xxxxxxx. − Xxxxx X., Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 0000. − Morosini P., Perraro F., Enciclopedia della gestione della qualità in sanità, Torino 1999, Centro Scientifico Editore. − Monitor, rivista dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali del Lazio, anno 1 n. 2 nov.dic. 2002, L'accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari.

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Accordi contrattuali. L'atto Saranno stipulati addendum contrattuali, con cui risorse aggiuntive, con gli Enti erogatori privati accreditati a contratto, per l’acquisizione dei volumi indicati in Allegato 1 delle prestazioni di ricovero per acuti e/o di specialistica ambulatoriale, ivi compresa la medicina dello sport, da erogare a favore di residenti lombardi. Gli addendum contrattuali avranno durata fino al 31/12/2022 e varranno per le prestazioni aggiuntive a carico del SSR erogate nel corso del periodo 01/05/2022 – 31/12/2022 a favore di residenti lombardi. Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste da Regione Lombardia. Le risorse eventualmente assegnate non potranno essere storicizzate per l’esercizio 2023. L’accesso alle risorse aggiuntive e il professionista o conseguente pagamento delle prestazioni rese sarà garantito solo se rispettate entrambe le seguenti condizioni: ▪ le prestazioni per le quali viene proposta la struttura autorizzati ed accreditati diventano manifestazione di interesse risulteranno AGGIUNTIVE in termini numerici rispetto a quanto erogato per le medesime prestazioni nel periodo 01/05/2019 – 31/12/2019 (rispetto all’intero anno 2019 per la medicina dello sport) a favore di residenti lombardi; ▪ le prestazioni aggiuntive erogate non siano già remunerate nell’ambito della contrattazione ordinaria 2022. In caso di superamento del livello massimo finanziabile del contratto ordinario 2022 si procederà al riconoscimento, nel limite definito nell’addendum contrattuale, del solo numero effettivo soggetto erogatore di prestazioni sanitari del servizio pubblico, consiste nella stipula di accordi contrattuali tra i soggetti indicati e le singole Aziende Sanitarieaggiuntive erogate rispetto al periodo 01/05/2019 – 31/12/2019 (rispetto all’intero 2019 per la medicina dello sport). Tali accordi vedono la partecipazione dell'Ente Regione in misura differente a seconda delle varie discipline localiLa quota aggiuntiva negoziata potrà essere rimodulata ed eventualmente assegnata ad altro Ente qualora, in virtù della diversa normativa. In tali contratti vengono indicati : gli obiettivi base all’andamento dei dati di salutemonitoraggio, il volume massimo delle prestazioni, distinto per tipologia e modalità di assistenza, ed i requisiti dell'erogazione del servizio. Infine tali accordi trattano la problematica del corrispettivo, calcolato in base in base a preciso tariffario in virtù di, trattando altresì le remunerazioni extra tariffarie, là dove previste. Altresì, il soggetto privato deve curare gli obblighi di informazione utili a garantire il monitoraggio dei medesimi accordi. E' compito della Regione stabilire con provvedimento normativo le linee guida cui i singoli direttori generali devono attenersi nella stipula dei contratti. In particolare in virtù dell'art. 8 quinques, comma 1 legge 502/92, la Regione deve individuare la ripartizione di responsabilità tra essa e le Aziende Locali nella definizione dei contratti con ossequio alla verifica delle condizioni pattuite; deve altresì effettuare opera di programmazione in merito alle diverse attività sanitarie offerte; altresì, è compito della Regione disciplinare la rete delle alte specialità e dei servizi di emergenza; infine sarà la stessa a disciplinare il c.d. fuori budget, ed ovvero la remunerazione delle prestazioni effettuate in eccesso erogate non risultassero congrue rispetto alla soglia pattuitanumerosità attesa. In merito all'annoso capitolo della remunerazione delle prestazioni, che offre non poca materia di lavoro ai Tribunali amministrativi, si nota come nel d.lgs. del 1999 sia stata superata la previsione della legge n. 502/92 all'art. 8 sexies laddove ancorava tale problematica alla c.d. remunerazione a tariffa20. In particolare la nuova norma prevede l'applicazione sia per Le prestazioni aggiuntive dovranno essere rendicontate e marcate nei flussi informativi secondo le strutture pubbliche che private di tariffe predefinite : i c.d. DRG (Diagnosis Related Groups – Raggruppamenti omogenei di diagnosi) per i trattamenti ospedalieri sia in regime di ricovero prolungato che di Day Hospital, per acuti, modalità previste da ATS e le tariffe per prestazione per gli specialisti ambulatoriali, i primi calcolati in base al costo standard di produzione per i programmi assistenziali. In ogni da Regione i DRG sono stabiliti in base ai costi che un impresa di settore standard assume in ordine al costo del personale, dei materiali, della manutenzione, di ammortamento delle apparecchiature (non degli immobili) e dei costi generali. Il tutto con un rincaro eccezion fatta per il costo del personale. Tuttavia relativamente a programmi di forte integrazione socio sanitaria, da realizzarsi tra il territorio e l'assistenza ospedaliera, relativi in particolare patologie croniche, ad assistenza ad elevato grado di personalizzazione e per malattie rare, per attività di carattere preventivo con elevati costi di attesa e per programmi di trapianto di organi di midollo o di tessuto, sarà il Ministero della Salute, sentita l'Agenzia per i SSR, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ad emanare decreto in ordine agli standards organizzativi da adottare ed ai costi dei fattori produttivi di settore. Xxx si vede come in tale fattispecie vi sia l'applicazione di principi tipicamente aziendalistici “ che individua nel contratto di compravendita delle prestazioni sanitarie il suo modello ideale e, quindi il suo riferimento normativo”21. Sempre con Decreto del Ministero della Salute sono stabiliti i costi massimi delle prestazioni e i criteri di classificazione delle prestazioni e dei servizi stessi. Il D.Lgs. n. 229/99 prevede che gli enti preposti esercitino controllo sugli erogatori di prestazione 20 Definita “utopistica”, Cilione G., Op. CitLombardia., p.389 21 Xxxxx E., Op. Cit., p. 303. sanitarie privati in ordine al rispetto degli accordi, alla qualità dell'assistenza e all'appropriatezza delle prestazioni rese. Ogni Regione prevede idonei strumenti di controllo, ed in particolare la Regione Calabria oltre a sancire il controllo da parte della Azienda Sanitaria di competenza, in ordine alla permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali delle strutture pubbliche e private accreditate e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, prevede la creazione di una apposita autorità regionale demandata al controllo, alla verifica e alla ispezione in ordine alla qualità ed alla appropriatezza delle prestazioni rese22. Da ultimo la legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha modificato l'art. 8 quinquies della 502/92 prevedendo che l'accreditamento di cui all'art. 8 quater della medesima legge è sospeso nel caso di mancata sottoscrizione di accordi di cui all'art. 8 quinquies. Bibliografia: − Atti del convegno ASSR, Proposte e modelli per l'accreditamento istituzionale, Roma 2 luglio 2004. − Xxxxxx Xxxxxxx E.-Cantù E. (a cura di), L'aziendalizzazione della Sanità in Xxxxxx, Xxxxxxxx 00 X. Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 24 del 2008 art. 14 . XXXX 0000, Xxxxxx 2001. − Xxxxxx Xxxxxxx E.-Cantù E. (a cura di), L'aziedalizzazione della Sanità in Xxxxxx, Xxxxxxxx XXXX 0000, Xxxxxx 2002. − Xxxxxxx R., Accreditamento istituzionale delle strutture saniatrie e tetti di spesa tra libertà di scelta e diritto di iniziativa economica-brevi riflessioni, in XxxxxxxxXxxxxxx.xx , on line 2007. − Cilione G., Diritto sanitario, Santarcangelo di Romagna (RN) 2005, Maggioli. − Xx Xxxxxxxxx X. - Liva C., Accreditamento dei servizi sanitari in Italia, Torino 2001, Centro Scientifico Editore. − Elefanti M. - Brusoni M. - Xxxxxxxxx E., La qualità nella sanità, Milano 2001, EGEA. − Xxxxxxxxxx X. (a cura di), I Servizi Sanitari in Italia, Bologna 2000, − France G., Politiche sanitarie in un sistema di governo decentrato, Milano 1999, Xxxxxxx. − Xxxxxxxx X., Diritto Sanitario, Milano 2009, Il Sole 24 ore. − Xxxxxxxxxx A., L'integrazione tra accreditamento istituzionale e accreditamento professionale di eccellenza,in Giornale italiano di nefrologia, n. s-21 del 2002. − Jorio E., Diritto sanitario, Milano 2005, Xxxxxxx. − Xxxxx X., Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 0000. − Morosini P., Perraro F., Enciclopedia della gestione della qualità in sanità, Torino 1999, Centro Scientifico Editore. − Monitor, rivista dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali del Lazio, anno 1 n. 2 nov.dic. 2002, L'accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari.

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Samples: Avviso Di Manifestazione Di Interesse

Accordi contrattuali. L'atto con cui il professionista Le parti confermano le previsioni contenute nel precedente Accordo regionale (DGR n. 1718/2013) circa la necessità di stipulare a livello aziendale, o la struttura autorizzati ed accreditati diventano effettivo soggetto erogatore a livello di prestazioni sanitari area sovraziendale ove ritenuto indicato, Accordi locali valevoli solo tra le parti, ai sensi del servizio pubblicoD.Lgs. 502/93, consiste nella stipula attuativi della programmazione e degli indirizzi adottati nelle singole realtà aziendali o nell’area sovraziendale di accordi contrattuali tra i soggetti indicati e le singole Aziende Sanitarieriferimento. Tali accordi vedono la partecipazione dell'Ente Regione in misura differente a seconda delle varie discipline locali, che hanno carattere di obbligatorietà, identificano il fabbisogno, con analisi documentata nello stesso accordo/allegato, previsto per singola struttura o Ente (DGR n. 999/2011) e sono conseguenti alla definizione di nuovi accordi contrattuali con l’Ente coerenti con il presente Accordo, concertati in virtù sede di Commissione locale di monitoraggio. Negli accordi contrattuali le Aziende Usl si impegnano a definire un budget per ogni Ente, prevedendo almeno una quota minima di prestazioni acquistabili nel corso dell’anno, corrispondenti a giornate residenziali, semi-residenziali e/o interventi di assistenza territoriale alternativi o integrativi alla residenzialità. Gli accordi devono inoltre prendere in considerazione i seguenti parametri: - Valutazione quali/quantitativa dei percorsi attivati sul territorio: strutture accreditate e altri servizi sanitari e socio-sanitari; - Valutazione della diversa normativaeventuale necessità di disporre di tipologie diverse di offerta, sulla base dei bisogni territoriali; - Definizione di una quota della spesa programmata per gli inserimenti residenziali, da rimodulare verso progetti di assistenza territoriale, anche attraverso la metodologia del budget di salute (di cui al punto 2), per l’accompagnamento sociale, educativo, in alternativa o a integrazione di un percorso di assistenza residenziale. - Definizione della quota della spesa programmata da destinare all’acquisto di servizi e prestazioni socio- sanitarie (tra quelli indicati al punto 2) dagli Enti, nei limiti del 20% della spesa programmata nell’accordo locale per le strutture accreditate, fatta salva la spesa storica e concordata nei precedenti accordi locali - Definizione delle tariffe relative alle diverse voci di costo, sia per gli interventi residenziali, sia per quelli territoriali, sanitari e socio-sanitari, non compresi nelle tipologie di struttura accreditate (di cui al punto 2) L’accordo locale sancisce la piena corresponsabilizzazione delle parti in merito alla utilizzazione e al rispetto della spesa programmata. L’Azienda sanitaria, o l’area sovraziendale, può prevedere una quota aggiuntiva (extra budget) da utilizzare per far fronte a necessità impreviste e non preventivabili di inserimenti in strutture. Tale quota deve essere concordata nell’ambito degli accordi locali, prevedendo misure idonee a consentirne il controllo. All’interno degli accordi locali deve essere prevista una commissione mista Aziende USL ed Enti coinvolti, per il monitoraggio degli accordi (di cui al punto 11). Per pianificare più agevolmente le attività, si concorda sulla necessità di prevedere una programmazione economica di tipo triennale. In tali contratti vengono indicati sede di verifica annuale, saranno analizzate puntualmente: gli obiettivi - le ragioni di saluteeventuali sforamenti rispetto alla spesa programmata, il volume massimo delle prestazioni, distinto per tipologia e modalità di assistenza, ed i requisiti dell'erogazione del servizio. Infine tali accordi trattano la problematica del corrispettivo, calcolato in base in base a preciso tariffario in virtù di, trattando altresì le remunerazioni extra tariffarie, là dove previste. Altresì, il soggetto privato deve curare gli obblighi di informazione utili adottando misure idonee a garantire il monitoraggio rispetto dei medesimi livelli prefissati, come pure le ragioni di eventuali importanti riduzioni della spesa. - come previsto al punto 8, l’effettivo rispetto dei debiti informativi degli Enti nei confronti della Regione. Si conviene sulla necessità di incentivare e monitorare le esperienze avviate dagli Enti e dalle Aziende USL per offrire progetti personalizzati che rispondono a nuovi bisogni sanitari e socio-sanitari delle persone con dipendenza patologica, in alternativa o ad integrazione dei trattamenti già oggetto di accreditamento compresi nella DGR n. 26/2005. Tali attività saranno regolamentate negli accordi locali e nei relativi accordi contrattuali sottoscritti dalle Aziende USL e dagli Enti gestori di strutture accreditate, quali prestazioni integrative realizzate dagli Enti gestori che sottoscrivono gli accordi. E' compito della Regione stabilire con provvedimento normativo Nell’accordo locale saranno definite le linee guida cui i singoli direttori generali devono attenersi nella stipula dei contratti. In particolare in virtù dell'art. 8 quinques, comma 1 legge 502/92, la Regione deve individuare la ripartizione di responsabilità tra essa e le Aziende Locali nella definizione dei contratti con ossequio alla verifica delle condizioni pattuite; deve altresì effettuare opera di programmazione in merito tariffe relative alle diverse voci di costo, sia per gli interventi residenziali, sia per quelli territoriali, sanitari e socio-sanitari, al fine di valutare le spese sostenute per questi interventi e consentire successivamente la determinazione di un range omogeneo per le tariffe a livello regionale. Le Commissioni locali e la Commissione regionale valuteranno i dati di attività sanitarie offerte; altresì, è compito della Regione disciplinare la rete delle alte specialità e dei servizi di emergenza; infine sarà la stessa a disciplinare spesa con il c.dsupporto tecnico degli Osservatori dipendenze patologiche. fuori budget, ed ovvero la remunerazione delle prestazioni effettuate in eccesso rispetto alla soglia pattuitaAi sensi dell’art. In merito all'annoso capitolo della remunerazione delle prestazioni, che offre non poca materia di lavoro ai Tribunali amministrativi, si nota come nel d.lgs55 comma 1. del 1999 sia stata superata la previsione della legge n. 502/92 all'art. 8 sexies laddove ancorava tale problematica alla c.d. remunerazione a tariffa20. In particolare la nuova norma prevede l'applicazione sia per le strutture pubbliche che private di tariffe predefinite : i c.d. DRG (Diagnosis Related Groups – Raggruppamenti omogenei di diagnosi) per i trattamenti ospedalieri sia in regime di ricovero prolungato che di Day Hospital, per acuti, e le tariffe per prestazione per gli specialisti ambulatoriali, i primi calcolati in base al costo standard di produzione per i programmi assistenziali. In ogni Regione i DRG sono stabiliti in base ai costi che un impresa di settore standard assume in ordine al costo del personale, dei materiali, della manutenzione, di ammortamento delle apparecchiature (non degli immobili) e dei costi generali. Il tutto con un rincaro eccezion fatta per il costo del personale. Tuttavia relativamente a programmi di forte integrazione socio sanitaria, da realizzarsi tra il territorio e l'assistenza ospedaliera, relativi in particolare patologie croniche, ad assistenza ad elevato grado di personalizzazione e per malattie rare, per attività di carattere preventivo con elevati costi di attesa e per programmi di trapianto di organi di midollo o di tessuto, sarà il Ministero della Salute, sentita l'Agenzia per i SSR, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ad emanare decreto in ordine agli standards organizzativi da adottare ed ai costi dei fattori produttivi di settore. Xxx si vede come in tale fattispecie vi sia l'applicazione di principi tipicamente aziendalistici “ che individua nel contratto di compravendita delle prestazioni sanitarie il suo modello ideale e, quindi il suo riferimento normativo”21. Sempre con Decreto del Ministero della Salute sono stabiliti i costi massimi delle prestazioni e i criteri di classificazione delle prestazioni e dei servizi stessi. Il D.Lgs. n. 229/99 prevede che 117/2017 “Codice del terzo settore” le Aziende USL potranno coinvolgere gli enti preposti esercitino controllo sugli erogatori di prestazione 20 Definita “utopistica”, Cilione G., Op. Cit., p.389 21 Xxxxx E., Op. Cit., p. 303. sanitarie privati in ordine al rispetto degli accordi, alla qualità dell'assistenza e all'appropriatezza delle prestazioni rese. Ogni Regione prevede idonei strumenti di controllo, ed in particolare la Regione Calabria oltre a sancire il controllo da parte della Azienda Sanitaria di competenzaEnti accreditati, in ordine alla permanenza quanto enti del Terzo settore, nella programmazione e organizzazione di tali interventi anche attraverso lo strumento della co-progettazione, tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. “Codice dei requisiti strutturalicontratti pubblici” e dalla Delibera ANAC n. 32/2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”. Le Aziende USL potranno avvalersi di tutti i progetti e servizi sul territorio regionale, organizzativi in analogia con quanto avviene per i servizi accreditati, previa adesione dell’Azienda USL agli impegni e professionali delle strutture pubbliche e private accreditate e sulla appropriatezza delle prestazioni erogatealle tariffe determinate dall’accordo locale precedentemente sottoscritto dall’Ente gestore con l’Azienda Usl competente per territorio, prevede la creazione di una apposita autorità regionale demandata al controlloo con le Aziende USL, alla verifica e alla ispezione in ordine alla qualità ed alla appropriatezza delle prestazioni rese22. Da ultimo la legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha modificato l'art. 8 quinquies della 502/92 prevedendo che l'accreditamento di cui all'art. 8 quater della medesima legge è sospeso nel caso di mancata sottoscrizione di accordi di cui all'artl’accordo locale avvenga su base sovraziendale. 8 quinquies. Bibliografia: − Atti del convegno ASSRTali interventi, Proposte e modelli per l'accreditamento istituzionale, Roma 2 luglio 2004. − Xxxxxx Xxxxxxx E.-Cantù E. (da attuare in strutture fino a cura di), L'aziendalizzazione della Sanità in Xxxxxx, Xxxxxxxx 00 X. Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 24 del 2008 art. 14 . XXXX 0000, Xxxxxx 2001. − Xxxxxx Xxxxxxx E.-Cantù E. (a cura di), L'aziedalizzazione della Sanità in Xxxxxx, Xxxxxxxx XXXX 0000, Xxxxxx 2002. − Xxxxxxx R., Accreditamento istituzionale delle strutture saniatrie e tetti di spesa tra libertà di scelta e diritto di iniziativa economica-brevi riflessioni6 posti letto, in XxxxxxxxXxxxxxx.xx , on line 2007. − Cilione G., Diritto sanitario, Santarcangelo di Romagna (RN) 2005, Maggioli. − Xx Xxxxxxxxx X. - Liva C., Accreditamento dei servizi sanitari strutture a bassa soglia d’accesso o con interventi svolti in Italia, Torino 2001, Centro Scientifico Editore. − Elefanti M. - Brusoni M. - Xxxxxxxxx E., La qualità nella sanità, Milano 2001, EGEA. − Xxxxxxxxxx X. (a cura di), I Servizi Sanitari in Italia, Bologna 2000, − France G., Politiche sanitarie in un sistema di governo decentrato, Milano 1999, Xxxxxxx. − Xxxxxxxx X., Diritto Sanitario, Milano 2009, Il Sole 24 ore. − Xxxxxxxxxx A., L'integrazione tra accreditamento istituzionale e accreditamento professionale di eccellenza,in Giornale italiano di nefrologia, n. s-21 del 2002. − Jorio E., Diritto sanitario, Milano 2005, Xxxxxxx. − Xxxxx X., Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 0000. − Morosini P., Perraro F., Enciclopedia della gestione della qualità in sanità, Torino 1999, Centro Scientifico Editore. − Monitor, rivista dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali del Lazio, anno 1 n. 2 nov.dic. 2002, L'accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari.strada possono essere così sintetizzati:

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Accordi contrattuali. L'atto Saranno stipulati accordi/addendum contrattuali con cui il professionista risorse aggiuntive con gli Enti privati accreditati e/o accreditati e a contratto, per l’acquisizione dei volumi indicati in Allegato 1a (Elenco prestazioni aggiuntive Distretto Valtellina e Alto Lario) e/o in Allegato 1b (Elenco prestazioni aggiuntive Distretto Valcamonica), erogatori delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, ivi compresa la struttura autorizzati ed accreditati diventano effettivo soggetto erogatore medicina dello sport, da erogare a favore di prestazioni sanitari del servizio pubblico, consiste nella stipula di assistiti lombardi. Gli accordi contrattuali tra i soggetti indicati avranno durata fino al 31.12.2022 e varranno per le singole Aziende Sanitarieprestazioni aggiuntive a carico del SSR erogate nel corso dell’ultimo semestre 2022 a favore di assistiti lombardi. Tali accordi vedono la partecipazione dell'Ente Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste da Regione in misura differente a seconda delle varie discipline locali, in virtù Lombardia al netto della diversa normativacompartecipazione alla spesa. In tali contratti vengono indicati via prioritaria, l’accesso alle risorse verrà riservato alle strutture a contratto con SSR ed il conseguente pagamento delle prestazioni rese dalle stesse, sarà garantito solo se rispettate entrambe le seguenti condizioni: gli obiettivi ▪ la produzione resa nell’esercizio 2022 di salutecui al contratto ordinario per la specialistica ambulatoriale deve essere complessivamente paragonabile con quella effettuata nell’anno 2019; ▪ le prestazioni aggiuntive erogate non siano già remunerate nell’ambito del massimo finanziabile per residenti lombardi come da contrattazione ordinaria 2022 (106% del budget). Oltre il raggiungimento della quota massima finanziabile, il volume massimo come sopra indicata, verrà garantita la totale remunerazione delle prestazioniprestazioni aggiuntive, distinto per tipologia e modalità al netto dei controlli NOC, svincolata dal confronto con la produzione di assistenza, ed i requisiti dell'erogazione del servizio. Infine tali accordi trattano la problematica del corrispettivo, calcolato in base in base a preciso tariffario in virtù di, trattando altresì le remunerazioni extra tariffarie, là dove previste. Altresì, il soggetto privato deve curare gli obblighi di informazione utili a garantire il monitoraggio dei medesimi accordi. E' compito della Regione stabilire con provvedimento normativo le linee guida cui i singoli direttori generali devono attenersi nella stipula dei contrattianni pregressi. In particolare in virtù dell'art. 8 quinquescaso di mancato raggiungimento della quota massima finanziabile, comma 1 legge 502/92, la Regione deve individuare la ripartizione di responsabilità tra essa e le Aziende Locali nella definizione dei contratti con ossequio alla verifica delle condizioni pattuite; deve altresì effettuare opera di programmazione in merito alle diverse attività sanitarie offerte; altresì, è compito della Regione disciplinare la rete delle alte specialità e dei servizi di emergenza; infine sarà la stessa a disciplinare il c.d. fuori budget, ed ovvero la remunerazione delle prestazioni effettuate aggiuntive sarà assicurata con le risorse assegnate nella contrattazione ordinaria 2022. In caso di superamento delle risorse complessive messe a bando, l’assegnazione delle suddette risorse avverrà su base proporzionale rispetto al numero di prestazioni offerte da ciascun Ente, fermo restando la ripartizione territoriale nei due Distretti. Le quote aggiuntive assegnate a ciascun Ente per classi di prestazioni potranno essere rimodulate ed eventualmente assegnate anche ad altro Ente qualora, in eccesso base all’andamento dei dati di monitoraggio, le prestazioni erogate non risultassero congrue rispetto alla soglia pattuitanumerosità attesa. In merito all'annoso capitolo della remunerazione Prima di procedere al riconoscimento delle prestazioniprestazioni aggiuntive, è necessario che offre non poca materia la produzione di lavoro ai Tribunali amministrativicui al contratto ordinario sia complessivamente paragonabile a quella effettuata nell’anno 2019, si come da nota come nel d.lgsregionale n. G1.2022.0022948 del 26/05/2022. del 1999 sia stata superata la previsione della legge n. 502/92 all'artLe prestazioni aggiuntive dovranno essere rendicontate secondo le modalità definite da ATS e da Regione Lombardia. 8 sexies laddove ancorava tale problematica Si precisa che gli erogatori accreditati aggiudicatari dovranno essere in grado di assolvere al debito informativo di cui alla c.dCircolare 28/san e s.m.i. remunerazione Per poter partecipare alla procedura finalizzata alla stipula degli accordi/addendum contrattuali l’Ente deve rispettare una delle seguenti condizioni: ▪ essere erogatore accreditato a tariffa20. In particolare la nuova norma prevede l'applicazione sia contratto con ATS per le strutture pubbliche che private prestazioni di tariffe predefinite : i c.d. DRG (Diagnosis Related Groups – Raggruppamenti omogenei di diagnosi) per i trattamenti ospedalieri sia in regime di ricovero prolungato che di Day Hospitalspecialistica ambulatoriale, ivi compresa la medicina dello sport, per acutile quali viene presentata manifestazione di interesse (Allegato 2a); ▪ essere erogatore accreditato con ATS per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, e le tariffe per prestazione per gli specialisti ambulatoriali, i primi calcolati in base al costo standard di produzione per i programmi assistenziali. In ogni Regione i DRG sono stabiliti in base ai costi che un impresa di settore standard assume in ordine al costo del personale, dei materiali, della manutenzione, di ammortamento delle apparecchiature (non degli immobili) e dei costi generali. Il tutto con un rincaro eccezion fatta per il costo del personale. Tuttavia relativamente a programmi di forte integrazione socio sanitaria, da realizzarsi tra il territorio e l'assistenza ospedaliera, relativi in particolare patologie croniche, ad assistenza ad elevato grado di personalizzazione e per malattie rareivi compresa la medicina dello sport, per attività le quali viene presentata manifestazione di carattere preventivo con elevati costi di attesa e per programmi di trapianto di organi di midollo o di tessuto, sarà il Ministero della Salute, sentita l'Agenzia per i SSR, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ad emanare decreto in ordine agli standards organizzativi da adottare ed ai costi dei fattori produttivi di settore. Xxx si vede come in tale fattispecie vi sia l'applicazione di principi tipicamente aziendalistici “ che individua nel contratto di compravendita delle prestazioni sanitarie il suo modello ideale e, quindi il suo riferimento normativo”21. Sempre con Decreto del Ministero della Salute sono stabiliti i costi massimi delle prestazioni e i criteri di classificazione delle prestazioni e dei servizi stessi. Il D.Lgs. n. 229/99 prevede che gli enti preposti esercitino controllo sugli erogatori di prestazione 20 Definita “utopistica”, Cilione G., Op. Citinteresse (Allegato 2b)., p.389 21 Xxxxx E., Op. Cit., p. 303. sanitarie privati in ordine al rispetto degli accordi, alla qualità dell'assistenza e all'appropriatezza delle prestazioni rese. Ogni Regione prevede idonei strumenti di controllo, ed in particolare la Regione Calabria oltre a sancire il controllo da parte della Azienda Sanitaria di competenza, in ordine alla permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali delle strutture pubbliche e private accreditate e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, prevede la creazione di una apposita autorità regionale demandata al controllo, alla verifica e alla ispezione in ordine alla qualità ed alla appropriatezza delle prestazioni rese22. Da ultimo la legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha modificato l'art. 8 quinquies della 502/92 prevedendo che l'accreditamento di cui all'art. 8 quater della medesima legge è sospeso nel caso di mancata sottoscrizione di accordi di cui all'art. 8 quinquies. Bibliografia: − Atti del convegno ASSR, Proposte e modelli per l'accreditamento istituzionale, Roma 2 luglio 2004. − Xxxxxx Xxxxxxx E.-Cantù E. (a cura di), L'aziendalizzazione della Sanità in Xxxxxx, Xxxxxxxx 00 X. 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(a cura di), I Servizi Sanitari in Italia, Bologna 2000, − France G., Politiche sanitarie in un sistema di governo decentrato, Milano 1999, Xxxxxxx. − Xxxxxxxx X., Diritto Sanitario, Milano 2009, Il Sole 24 ore. − Xxxxxxxxxx A., L'integrazione tra accreditamento istituzionale e accreditamento professionale di eccellenza,in Giornale italiano di nefrologia, n. s-21 del 2002. − Jorio E., Diritto sanitario, Milano 2005, Xxxxxxx. − Xxxxx X., Xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx 0000. − Morosini P., Perraro F., Enciclopedia della gestione della qualità in sanità, Torino 1999, Centro Scientifico Editore. − Monitor, rivista dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali del Lazio, anno 1 n. 2 nov.dic. 2002, L'accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari.

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