Definizione di RILEVATO

RILEVATO che l’Azienda USL a causa della seconda fase di emergenza, tenuto presente l’aumento dei contagi sul territorio, ha dovuto procedere ad una riorganizzazione delle attività e degli spazi interni dei presidi ospedalieri, procedendo a reperire posti letto COVID; - che tale riorganizzazione rende necessaria il coinvolgimento delle Strutture private accreditate, come indicato nella nota prot.82001 del 13 ottobre 2020 con la quale questa Azienda Sanitaria ha chiesto ad A.I.O.P. Associazione Italiana Ospedalità Privata Sede Regionale Toscana una valutazione sulla possibilità di aumento posti letto presso le Case di Cura convenzionate per far fronte alla “seconda ondata” emergenziale, al fine di mantenere la risposta della rete ospedaliera ai picchi crescenti della domanda di posti letto con specifico riferimento ai pazienti COVID; - che a seguito dell’interessamento di A.I.O.P., IFCA- Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza ha manifestato la disponibilità di mettere a disposizione n.60 posti letto di Medicina interna - Area Medica - nei confronti di pazienti COVID 19 inviati dai Presidi Ospedalieri di pertinenza dell’Azienda USL Toscana Centro; - che pertanto si rende necessaria una piena integrazione pubblico-privato accreditato per garantire l’erogazione delle prestazioni di ricovero; - che la Casa di Cura IFCA risulta in possesso dei requisiti della Casa di Cura: autorizzazione rilasciata dal Comune di Firenze n.2008/00717 del 08/08/2008 e accreditamento rilasciato con Decreto dirigenziale R.T. n. 11319 del 11.07.2018; TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
RILEVATO che la spesa complessiva, come sopra definita, rientra nel limite di spesa devoluto alla competenza del Direttore regionale, come individuato dalla precitata Determinazione n. 88; TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice nei contratti di lavori e servizi la Stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua i costi presuntivi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; RILEVATO che in caso di Accordo Quadro di lavori manutentivi non è possibile pre- determinare l’esatta tipologia degli interventi che si renderà necessario eseguire e che -conseguentemente- non è possibile individuare a priori i costi della manodopera, ragion per cui è stata ipotizzata una incidenza forfettaria del 3% (diconsi tre centesimi virgola zero ogni cento) applicata all’importo dei lavori per quanto attiene i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luo- ghi di lavoro, ed una pari forfettaria incidenza del 40% (diconsi quaranta centesimi virgola zero ogni cento) applicata all’importo dei lavori per quanto attiene al costo della manodopera; RILEVATO che, in base alla documentazione tecnica trasmessa dal CTR, la categoria prevalente delle opere da eseguire è individuata nella categoria di opere generali OG1 per cui gli Operatori Economici partecipanti dovranno essere in possesso di attestazione in corso di validità (di seguito, la «attestazione SOA»), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, che documenti -ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice e dell’art. 61 del Regolamento- il valido possesso del requisito di qualifi- cazione per la categoria generale OG1 in classifica II;
RILEVATO che l’art. 4, lett. c) della Legge 7 marzo 1986, n. 65 prevede la possibilità di utilizzare Agenti di Polizia Municipale provenienti da altri Enti, in particolari occasioni stagionali, per rinforzare altri Corpi di Polizia Municipale previo accordo fra le amministrazioni interessate e di essa va data comunicazione al Prefetto della Provincia di competenza; RILEVATO, altresì, che l’art. 5 della L.R. 1 agosto 1990, n. 17 prevede la possibilità che i Comuni possano stabilire intese per la gestione di particolari servizi di Polizia Municipale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità; RILEVATO, inoltre, che secondo le norme vigenti in materia risulta necessario predisporre apposita convenzione tra il Comune di Castelvetrano e il Comune di Petrosino come da schema di convezione rubricato nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione giuntale;

Examples of RILEVATO in a sentence

  • INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALENELLA PROCEDURA, DA PARTE DELL'OPERATORE, DI DATI RETRIBUTIVI, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO MOLTO EFFICACE 2 BASSO INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE DIRETTORE CENTRALE 1 1 AMMORTIZZATORI SOCIALI 2.

  • INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DI DATI RETRIBUTIVI, DA PARTE DELL'OPERATORE, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO ECCELLENTE 1 BASSO INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE 2 MISURE: 1 ATTUATA, 1 ENTRO IL 31.12.2023 2 2 AMMORTIZZATORI SOCIALI 2.

  • INDEBITA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PER IRREGOLARE INSERIMENTO MANUALE NELLA PROCEDURA DI DATI RETRIBUTIVI E/O CONTRIBUTIVI, DA PARTE DELL'OPERATORE, NEL CASO IN CUI VENGA RILEVATO UN ERRORE DALLA PROCEDURA MEDESIMA, AL FINE DI FAVORIRE UN ASSICURATO.


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RILEVATO che la suddetta convenzione non è applicabile all’IZSVe, sia perché l’immobile oggetto dell’intervento di manutenzione non è adibito prevalentemente ad uso ufficio, sia perché l’importo presunto del servizio da appaltare è inferiore alla soglia di obbligatorietà fissata dal DPCM dell’11.07.2018 (€ 214.000,00). CONSTATATA, quindi, la sussistenza delle condizioni per procedere all’approvvigionamento del servizio in via autonoma. RILEVATO che nella fattispecie in oggetto non ricorre l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, di procedere all’affidamento del servizio mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, essendo l’importo presunto dello stesso inferiore a € 5.000,00. DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023, le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all’acquisizione di lavori d’importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.
RILEVATO che le quotazioni economiche scaturite dall’espletamento della presente procedura determinano una minore spesa di euro 341.156,49 (IVA esclusa) pari ad euro 375.272,13 (IVA inclusa) rispetto alle quotazioni dei contratti vigenti, e che la stessa risulta così suddivisa tra le Aziende sulla base dei fabbisogni segnalati e per la durata contrattuale prevista: Area Centro Azienda Usl Toscana Centro euro 104.080,15 Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi euro 733,58 Azienda Ospedaliera Universitaria Xxxxr euro 892,92 Area Nord Ovest Azienda Usl Toscana Nord Ovest euro 198.611,93 Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana euro 1.865,19 FTGM euro 104,29 Area Sud Est Azienda Usl Toscana Sud Est euro 68.586,32 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese euro 397,76 VERIFICATO il compimento di tutti gli atti istruttori e considerati gli allegati uniti al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, di seguito elencati: − Verbale Amministrativo del 07/10/2019, allegato “A” composto da pagina 1; − Verifica idoneità tecnica dell’ 08/10/2019, allegato “B” composto da pagine 4; − Tabella riepilogativa offerte economiche per lotto, allegato “C” composto da pagine 8; − Tabella riepilogativa per ditta aggiudicataria, allegato “D” composto da pagine 4;
RILEVATO pertanto che l’inizio del servizio in oggetto, nelle more della stipulazione del contratto, costituisce circostanza speciale, eccezionale ed indilazionabile ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, al fine di garantire in via d’urgenza l’immediato avvio delle attività di supporto;
RILEVATO che il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce: - all’art. 1, comma 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”; - all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione; - all’art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
RILEVATO che si procederà alla stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” secondo l’uso del commercio, in quanto l’importo di aggiudicazione è inferiore ad €. 40.000,00; PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: ZA92D0ED06; RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l’Xxx. Xxxx Xxxxx - Direttore del Dipartimento Interaziendale IT & TLC, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sottoscritta che, in qualità di Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati:
RILEVATO che l’Azienda USL a causa della seconda fase di emergenza, tenuto presente l’aumento dei contagi sul territorio, ha dovuto procedere ad una riorganizzazione delle attività e degli spazi interni dei presidi ospedalieri, procedendo a reperire posti letto COVID; - che tale riorganizzazione rende necessaria il coinvolgimento delle Strutture private accreditate, come indicato nella nota prot.82001 del 13 ottobre 2020 con la quale questa Azienda Sanitaria ha chiesto ad A.I.O.P. Associazione Italiana Ospedalità Privata Sede Regionale Toscana una valutazione sulla possibilità di aumento posti letto presso le Case di Cura convenzionate per far fronte alla “seconda ondata” emergenziale, al fine di mantenere la risposta della rete ospedaliera ai picchi crescenti della domanda di posti letto con specifico riferimento ai pazienti COVID; - considerata la minore “occupazione dei posti letto di riabilitazione”, viene valutato di destinare una quota di posti letto n.40 come posti letto cure intermedie setting 1; - che la Struttura Villa delle Terme si è resa disponibile a questa trasformazione, presso il Presidio Marconi, visto anche l’analogo percorso durante la prima fase emergenziale; - che l’attività sanitaria sarà svolta in collaborazione con n.2 medici con contratto libero professionale il cui costo è a totale carico dell’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro; Preso atto: - della Legge n.27 del 24.03.2020, la quale all’art. 3 “ Potenziamento delle reti di assistenza territoriale”, autorizza le Aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del Decreto Legislativo 30/12/92 n.502, a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purchè autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo; - dell’Ordinanza n.98 del 28/10/2020 che prevede “ nel caso si proceda alla separazione in diverse strutture o setting assistenziali degli ospiti risultanti positivi, asintomatici da coloro che risulteranno negativi, attuando per i positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria previste per le cure intermedie, tali aree sanitarie potranno essere attivate anche in deroga ai requisiti organizzativi e di accreditamento anche temporaneamente fino al termine dello stato di emergenza”, la quale richiama a sua volta la Legge sopra citata; - che la Struttura risulta autorizzata dal Comune di Firenze con atto n.2017/DD/02590 per riabilitazione TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
RILEVATO che il servizio in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati; - che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; - che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; Dato atto che il Lotto CIG relativo alla presente richiesta di servizio è ZC11F10768; Di dare atto che il Lotto CIG relativo alla presente richiesta di servizio è ZC11F10768; per € 1.098,00 sul cap. 1206.11.2018; • che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; • che oltre a quando indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Suelli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174; • che il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile della trasparenza per assicurare i livelli essenziali di trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito Web istituzionale; • che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012; • che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: o Giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e xx.xx. ii. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;