Definizione di Mobbing
Mobbing concordano sulla necessità di operare congiuntamente, istituendo una Commissione composta, oltre che dalle parti stipulanti il presente accordo, dalle organizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia è firmataria di CCNL. Tale Commissione avrà l’incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire la sussistenza delle condizioni di mobbing.
Mobbing comportamenti di carattere persecutorio, con intento vessatorio, posti in essere sul luogo di lavoro in modo sistematico e protratto nel tempo nei confronti dei DIPENDENTI e che determinano un evento lesivo della loro salute, personalità e dignità.
Mobbing si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità del dipendente nell’ambito dell’area di lavoro di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
Examples of Mobbing in a sentence
Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni l’ASSICURATO di ogni PERDITA a lui imputabile a seguito di una AZIONE DI RESPONSABILITÀ avente ad oggetto MOBBING.
More Definitions of Mobbing
Mobbing. Si identificano come "mobbing" atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. Tali atti, atteggiamenti, comportamenti, miranti a discriminare, screditare, danneggiare il lavoratore nella propria carriera e "status", da chiunque perpetrati, superiori, pari-grado, inferiori e datori di lavoro, sono da considerare violenze morali e persecuzioni psicologiche vietate e tali da rendere illegittime le variazioni delle condizioni di lavoro da esse originate. In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, le parti riconoscono la necessità di promuovere adeguate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni che sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale del lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. A tal fine l'UNIMA si impegna a promuovere iniziative di informazione e formazione tese a prevenire il verificarsi di fenomeni di tale genere. Parimenti, a livello aziendale, saranno concordate con R.S.U./R.S.A., R.L.S. campagne di informazione per tutti i lavoratori e di formazione specifica per R.L.S. per l'individuazione dei sintomi e delle cause, per la valutazione del rischio e la definizione degli interventi di prevenzione e gestione degli eventuali casi di "mobbing".
Mobbing si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comporta- menti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aven- ti connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la profes- sionalità, la dignità del lavoratore nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. Le parti convengono circa l’inammissibilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molesto, discriminatorio oppure identificabile quale mobbing, nonché sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella propria libertà personale e a denunciare atti e comportamenti ritenuti in violazione con quanto sopra espresso. Inoltre, le parti s’impegnano reciprocamente a promuovere presso le aziende associate e presso i lavoratori dipendenti, iniziative di informazione atte a dif- fondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
Mobbing. Insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima / Mobbing - Set of aggressive and persecutory behaviors put in place on the workplace, in order to target and marginalize the person who is the victim.
Mobbing è da provarsi la finalità
Mobbing è qualsiasi forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro. Il mobbing si caratterizza dunque per una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, in cui ricorrono l’elemento oggettivo della pluralità di comportamenti vessatori e l’elemento soggettivo dell’intendimento persecutorio.
Mobbing è regolamentato dai D.lgs. n. 215/03 (attuazione della Delibera 2000/43/CE) e n. 216/03 (attuazione della Delibera 2000/78/CE).
Mobbing e molestie sessuali)