Sottoscrizione Accordo tra l’INAIL e la Regione PUGLIA per l’adesione al servizio “REST” per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro in interoperabilità
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 luglio 2022, n. 985
Sottoscrizione Accordo tra l’INAIL e la Regione PUGLIA per l’adesione al servizio “REST” per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro in interoperabilità
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dallaDirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie confermata dal Dirigente dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie congiuntamente al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale,riferisce quanto segue:
VISTI:
- il D.Lgs. n.502/1992 s.m.i., che, all’art.2, co.1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la legge regionale n.25 del 2006 che, all’art. 14, prevede che la erogazione di tutta l’attività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture territoriali sia posta in capo al Distretto;
- l’INAIL, al fine di rendere più efficace e incisiva la propria azione amministrativa a tutela degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ha interesse ad agevolare l’invio tempestivo dei certificati dei Medici delle Strutture Ospedaliere di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, anche attraverso l’erogazione di servizi in interoperabilità;
- le Regioni, ai sensi degli art. 32 e 117 della Costituzione, assicurano l’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso i rispettivi servizi sanitari regionali garantendo, altresì, l’uniformità e l’equità dell’erogazione dei servizi medesimi, anche, attraverso la realizzazione di sistemi informativi regionali a supporto delle strutture e dei professionisti che vi operano;
- il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che all’articolo 15 prevede la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il codice dell’amministrazione digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successive modificazioni ed integrazioni, che ha disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, unitamente all’adozione di specifiche misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente dell’uso di tecnologie d’informazione e di comunicazione per lo svolgimento delle attività di competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;
- le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale del giugno 2013 “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”;
- le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 1 ottobre 2021 “Linee guida modello interoperabilità”.
Considerato che
- l’attuale servizio in cooperazione applicativa INAIL/Regione Puglia per l’invio dei certificati medici di infortunio - tramite Porta di Dominio - sarà fruibile per il solo 2022, in quanto, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà operativo esclusivamente il nuovo servizio citato “REST”;
- Preso atto della necessità di sottoscrivere un nuovo Accordo per adesione tra l’INAIL e la Regione PUGLIA al servizio “REST” per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro, in
quanto l’attuale Accordo stipulato in data 20 ottobre 2014, tra l’INAIL e la Regione PUGLIA, essendo conformato alla cooperazione applicativa e non all’interoperabilità, non può più essere rinnovato;
- Al fine di garantire omogeneità, celerità e correttezza nell’adempimento dell’obbligo di compilazione e invio telematico dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei Medici Ospedalieri delle Strutture di Pronto Soccorso del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 151/2015;
- L’adesione al servizio REST consentirà ai medici ospedalieri delle Strutture di Pronto Soccorso del Servizio Sanitario Regionale, che si avvalgono del Sistema informativo “Edotto” per l’espletamento delle competenti attività sanitarie, di compilare e trasmettere i certificati medici di infortunio all’interno della citata piattaforma informatica, con conseguente risparmio di tempo e relative celerità e correttezza nell’adempimento dell’obbligo, di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 151/2015;
- sottoscrivendo lo schema di Accordo tra l’INAIL e la Regione Puglia per l’accesso al servizio in interoperabilità, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, relativo alla trasmissione dei certificati medici di infortunio di cui all’art. 53 del citato “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto X neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. K, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di approvare lo schema di Accordo per adesione tra l’INAIL e la Regione PUGLIA al servizio “REST” per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro (all.1), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrale e sostanziale;
3. di stabilire che i Direttori Generali delle ASL, o suo delegato, richiedano all’INAIL l’abilitazione al ruolo di “Legale rappresentante di Struttura Ospedaliera” al fine di nominare, attraverso il portale INAIL dedicato, i Referenti Territoriali di ciascun Pronto Soccorso, che a loro volta gestiscano l’abilitazione dei Medici Ospedalieri per la compilazione e l’invio – attraverso il servizio REST – dei certificati di infortunio sul lavoro;
4. di stabilire che I Direttori Generali delle ASL, o suo delegato, una volta abilitati al ruolo di “Legale Rappresentante di Struttura Ospedaliera” accedano al portale INAIL al fine di nominare i Referenti Territoriali di ciascun Pronto Soccorso, che a loro volta gestiscano l’abilitazione dei Medici Ospedalieri
per la compilazione e l’invio – attraverso il servizio REST – dei certificati di infortunio sul lavoro;
5. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia richiedano all’INAIL l’abilitazione al ruolo di “Legale rappresentante di Struttura Ospedaliera” al fine di nominare, attraverso il portale INAIL dedicato, i Referenti Territoriali di ciascun Pronto Soccorso, che a loro volta gestiscano l’abilitazione dei Medici Ospedalieri per la compilazione e l’invio
– attraverso il servizio REST – dei certificati di infortunio sul lavoro;
6. di stabilire che il sistema informativo regionale “EDOTTO”, apporti tempestivamente, e in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022, all’attuale piattaforma i necessari adattamenti, secondo le specifiche tecniche allegate allo schema di accordo citato;
7. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, per la sottoscrizione digitale del citato Accordo, impegnando legalmente la Regione PUGLIA per il medesimo atto;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Xxxxxxxx XXXXXXXXX
Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie Xxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX
Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Xxxx XXXXXXXXX
L’Assessore Xxxxx XXXXXX
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di approvare lo schema di Accordo per adesione tra l’INAIL e la Regione PUGLIA al servizio “REST” per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro (all.1), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrale e sostanziale;
3. di stabilire che i Direttori Generali delle ASL, o suo delegato, richiedano all’INAIL l’abilitazione al ruolo di “Legale rappresentante di Struttura Ospedaliera” al fine di nominare, attraverso il portale INAIL dedicato, i Referenti Territoriali di ciascun Pronto Soccorso, che a loro volta gestiscano l’abilitazione dei Medici Ospedalieri per la compilazione e l’invio – attraverso il servizio REST – dei certificati di infortunio sul lavoro;
4. di stabilire che I Direttori Generali delle ASL, o suo delegato, una volta abilitati al ruolo di “Legale Rappresentante di Struttura Ospedaliera” accedano al portale INAIL al fine di nominare i Referenti Territoriali di ciascun Pronto Soccorso, che a loro volta gestiscano l’abilitazione dei Medici Ospedalieri per la compilazione e l’invio – attraverso il servizio REST – dei certificati di infortunio sul lavoro;
5. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia richiedano all’INAIL l’abilitazione al ruolo di “Legale rappresentante di Struttura Ospedaliera” al fine di nominare, attraverso il portale INAIL dedicato, i Referenti Territoriali di ciascun Pronto Soccorso, che a loro volta gestiscano l’abilitazione dei Medici Ospedalieri per la compilazione e l’invio
– attraverso il servizio REST – dei certificati di infortunio sul lavoro;
6. di stabilire che il sistema informativo regionale “EDOTTO”, apporti tempestivamente, e in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022, all’attuale piattaforma i necessari adattamenti, secondo le specifiche tecniche allegate allo schema di accordo citato;
7. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, per la sottoscrizione digitale del citato Accordo, impegnando legalmente la Regione PUGLIA per il medesimo atto;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.
Il Segretario della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 07.07.2022
12:52:52 UTC
Accordo di servizio per adesione
per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro
tra
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato I.N.A.I.L., con sede legale in Roma via IV novembre n. 104, rappresentato dal dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore della Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale, domiciliato per la carica in Roma, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,00;
e
la Regione , di seguito denominata Regione aderente, con sede legale in
– Via , in persona del in qualità di .
congiuntamente le “Parti”
Premesso che
• l’INAIL, al fine di rendere più efficace e incisiva la propria azione amministrativa a tutela degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ha interesse ad agevolare l’invio tempestivo dei certificati dei Medici delle Strutture Ospedaliere e dei Medici di Famiglia di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, anche attraverso l’erogazione di servizi in interoperabilità;
• le Regioni, ai sensi degli art. 32 e 117 della Costituzione, assicurano l'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso i rispettivi servizi sanitari regionali garantendo, altresì, l’uniformità e l’equità dell’erogazione dei servizi medesimi, anche, attraverso la realizzazione di sistemi informativi regionali a supporto delle strutture e dei professionisti che vi operano;
• le Regioni, nell’esercizio del potere di autoregolamentazione e di organizzazione delle proprie strutture, possono realizzare i propri sistemi informativi, attraverso Enti regionali allo scopo deputati, istituiti con apposita Legge Regionale e operanti, anche, secondo le modalità in house providing;
• l’INAIL e le Regioni sono, nell’esercizio delle rispettive funzioni ed in particolare in relazione al servizio di trasmissione dei certificati medici di infortunio, titolari autonomi del trattamento dei dati e che, pertanto, provvederanno autonomamente alla nomina di eventuali Responsabili esterni al trattamento dei dati impartendo loro le necessarie istruzioni organizzative e di sicurezza.
Visto
• il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all’articolo
15 prevede la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il codice dell’amministrazione digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, unitamente all’adozione di specifiche misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente dell’uso di tecnologie d’informazione e di comunicazione per lo svolgimento delle attività di competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;
• il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “di seguito, per brevità, solo il “Codice”;
• il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
• le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale del giugno 2013 “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”;
• il Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, recante le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”;
• il Parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 22 gennaio 2019 con il quale sono stati chiariti i confini dei compiti e delle responsabilità del titolare del trattamento dei dati di cui all’art. 4, c.7, del “Regolamento UE”;
• le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 1 ottobre 2021 “Linee guida modello interoperabilità”.
Considerato che
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. del ha approvato il presente schema di Accordo tra l’INAIL e la Regione medesima per l’accesso al servizio in interoperabilità relativo alla trasmissione dei certificati medici di infortunio di cui all’art. 53 del citato "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
• la Legge Regionale n. del ha istituito l’Ente per la realizzazione e gestione del sistema informativo regionale e che detto Ente, in relazione al servizio di cui al presente Accordo, ha la funzione di Provider, garantendo, quindi, la mera trasmissione del certificato medico attraverso la messa a disposizione del sistema infrastrutturale e informatico regionale;
Le Parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Accordo ha per oggetto il servizio di trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro da parte dei Medici delle Strutture Ospedaliere e dei Medici di Famiglia operanti nella Regione sottoscrittrice.
2. Le specifiche tecniche del servizio sono descritte negli allegati tecnici del presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano ad eseguire le attività di rispettiva competenza nel pieno rispetto ed entro i limiti dei propri fini istituzionali.
Art. 2
Trattamento dei dati e misure di sicurezza
1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei dati, degli adempimenti e della responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali, in base alla vigente normativa europea e nazionale di cui, rispettivamente, al Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 e al “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Le Parti si impegnano affinché i dati siano utilizzati limitatamente al trattamento strettamente connesso allo scopo di cui al presente Accordo e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
3. Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE, nonché l’adozione al proprio interno di tutte le regole di sicurezza necessarie.
4. Le Parti convengono che le attività di cui al presente Accordo in alcun modo potranno interferire con gli obblighi previsti, anche in capo a singole Parti, dalla normativa nazionale e dell’UE in materia di protezione e riservatezza dei dati personali nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 3
Accesso al Servizio
1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo il servizio è reso accessibile secondo le modalità e specifiche tecniche indicate negli allegati di cui al comma 2 dell’art. 1 e a seguito dei test di interoperabilità.
2. L’accesso al servizio è disponibile 24 ore su 24.
3. INAIL si riserva di sospendere il servizio, in ogni momento e per il periodo di tempo ritenuto necessario, in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza dello stesso nonché per effettuare interventi di manutenzione e di adeguamento sul sistema informatico.
4. Delle sospensioni del servizio di cui al comma precedente sarà data tempestiva comunicazione al Responsabile tecnico della Regione aderente di cui al successivo art. 7.
5. L’assistenza al servizio sarà garantita dalle ore 09.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali. Le segnalazioni di disservizi e/o malfunzionamenti saranno effettuate secondo modalità che saranno comunicate dal Referente tecnico INAIL di cui al successivo art. 7.
6. È onere del soggetto fruitore di dotarsi dei sistemi informatici e tecnologici idonei alla fruizione del servizio di cui al presente Accordo.
Art. 4
Implementazioni e modifiche del servizio
1. Le modalità di interscambio potranno essere oggetto di adeguamento a seguito di rilasci di nuove specifiche tecniche, al fine della implementazione di modelli più innovativi di interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni o per integrare il servizio di nuove funzionalità.
2. In tal caso, il soggetto aderente si impegna ad apportare sui propri sistemi informatici, con oneri a proprio carico, le modifiche necessarie per garantire continuità nella fruizione del servizio oggetto del presente Accordo.
3. Il soggetto aderente potrà attivare ulteriori servizi digitali di supporto alla trasmissione dei certificati medici messi a disposizione da INAIL e indicati nell’allegato tecnico di cui al presente Accordo.
Art. 5
Obblighi e responsabilità
1. INAIL si impegna a prestare con diligenza le attività di propria competenza garantendo l’accesso al servizio e la relativa assistenza nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo indisponibilità determinata da interruzioni programmate, caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non imputabili a INAIL medesima.
2. Con la sottoscrizione del presente atto la Regione sottoscrittrice aderisce al servizio applicativo oggetto dell’Accordo ed assume l’impegno, nell’organizzare autonomamente la propria attività, di attenersi alle Regole Tecniche di cui agli allegati tecnici citati all’art. 1 del presente Accordo.
3. L’INAIL riconoscerà le credenziali digitali del sottoscrittore secondo le Regole Tecniche sopracitate.
4. L’accesso ai servizi deve essere conforme alle “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD - giugno 2013” e alle “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra pubbliche amministrazioni – Provvedimento Garante della Privacy n 393 del 2 luglio 2015”.
5. La Regione sottoscrittrice è responsabile in via esclusiva dell’identificazione e dell’autenticazione dei soggetti abilitati ad operare sul proprio sistema per la fruizione del servizio stesso secondo le normative di cui al comma precedente e la loro verifica.
6. È fatto divieto di vendere o cedere a terzi i servizi, i dati, le informazioni che a qualsiasi titolo possano derivare dal presente Accordo.
7. Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di problemi tecnici che possano compromettere l’erogazione complessiva del servizio adottando tutte le misure utili e necessarie a garantirne l’erogazione.
Art. 6
Variazione dell’Accordo e sospensione del servizio
1. INAIL e il soggetto stipulante prendono atto ed accettano che potranno essere modificate le condizioni del presente Accordo, variando in particolare le modalità di accesso al servizio e la modalità e la tipologia di dati oggetto di acquisizione in base a sopravvenute disposizioni normative comunitarie e nazionali, a mero titolo esemplificativo, in materia di infortuni sul lavoro, di tutela dei dati personali, di sicurezza dei sistemi informativi.
2. Gli allegati tecnici e le modalità operative potranno essere modificate da INAIL sulla base di sopraggiunte esigenze tecnologiche e comunicate al soggetto fruitore per mezzo di posta elettronica certificata a cura del Responsabile dell’Accordo, senza ulteriori formalità.
3. INAIL si riserva il diritto di sospendere il servizio messo a disposizione, modificare o recedere dall’Accordo, in qualsiasi momento, in caso, a mero titolo esemplificativo, di sopravvenute modifiche alla normativa vigente nelle materie sopra richiamate o qualunque altra normativa che imponga alle Pubbliche amministrazioni obblighi incompatibili con il presente Accordo ovvero in caso di mutamento degli strumenti tecnologici per l’accesso ai sistemi informativi.
4. INAIL, ha facoltà di sospendere o recedere dall’Accordo nonché revocare l’autorizzazione all’accesso al Servizio in caso di ripetute violazioni dei termini di utilizzo del sistema o utilizzo non conforme alle normative vigenti.
Art. 7
Figure di riferimento dell’Accordo
1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo ciascuna Parte nomina un Responsabile dell’Accordo e un Referente Tecnico, i cui nominativi e riferimenti di contatto saranno comunicati successivamente al perfezionamento del presente Accordo tramite scambio di mail con posta elettronica certificata dei rispettivi sottoscrittori.
2. Il Responsabile dell’Accordo è il soggetto individuato da ciascuna delle Parti quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione dell’Accordo e alla sua corretta applicazione.
3. Il Referente tecnico è il soggetto preposto da ciascuna delle Parti all’attivazione e alla successiva gestione operativa del servizio, ivi comprese le comunicazioni tecniche,
nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste dall’Accordo e comunque necessarie al fine dell’efficiente erogazione/fruizione del servizio medesimo.
Art. 8
Validità dell’Accordo di servizio, rinnovo e recesso
1. Il presente Accordo, di durata quinquennale, è efficace dal giorno della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per pari durata e per concorde volontà delle Parti, da manifestarsi reciprocamente via posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza a cura dei rispettivi Responsabili dell’Accordo.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dall’Accordo, senza oneri e corrispettivi, liberamente ed in ogni momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte a mezzo PEC a cura dei Responsabili dell’Accordo.
3. Il recesso sarà efficace decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Art. 9
Foro competente e valore delle clausole
1. Le Parti convengono che, qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Accordo, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione, risoluzione e recesso, sarà devoluta in via esclusiva, previo tentativo di risoluzione amichevole, al Foro di Roma.
2. Le Parti convengono, altresì, che si intendono approvate ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le clausole relative a limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi e deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria di cui al presente Accordo.
Art.10
Forma dell’Accordo
1. Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e sottoscritto con firma elettronica. In difetto di contestualità spazio/temporale, l’atto sottoscritto sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 11
Spese di registrazione
1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso di uso, le eventuali spese di registrazione saranno a carico del fruitore.
Art. 12
Composizione dell’Accordo e validità delle premesse e degli allegati
1. Il presente Accordo è composto da n. 12 Articoli, le premesse e gli allegati ne formano parte integrante e sostanziale.
IL DIRETTORE CENTRALE PER L’ORGANIZZAZIONE DIGITALE