REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n. /2019
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONTELLO (Provincia di Bergamo) CONTRATTO D’APPALTO
per la gestione del Servizio di refezione scolastica, periodo 01.09.2019 – 31.08.2022
- CIG 7898790FB2
L’anno duemiladiciannove, addì
del mese di
, in Montello (BG)
presso la sede municipale, avanti a me, Dr. , Segretario
Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, si sono costituiti i seguenti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo:---------------------------
- Xxxxxxx Xxxxxxxx nata a
il c.f.
, domiciliata per
lo svolgimento delle proprie funzioni presso la sede legale del Comune di Montello, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Montello, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune;
- Sig.
nato a
il c.f.
, residente a
in via , in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede a
via
, c.f. e X. IVA
;
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni, e lo fanno con il mio consenso, in conformità del disposto di cui all’art. 48 della legge 16.02.1913, n. 89.-------------------------------------
PREMESSO CHE
1) con determinazione a contrarre n. 33 del 14.05.2019 il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Montello ha provveduto ad avviare la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica del Comune di Montello (BG), periodo 01.09.2019 – 31.08.2022;-------
2) con determinazione n.
del
il Responsabile del Settore
del Comune di Montello ha provveduto ad aggiudicare
la procedura aperta di cui ai punto precedente alla Ditta che ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;------------------------------
3) per tutto quanto non indicato nel presente Contratto d’appalto si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle altre disposizioni di legge in vigore, nonché al Capitolato speciale, sottoscritto digitalmente dall’aggiudicatario in sede di gara per accettazione formale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;------
SI CONVIENE E SI STIPULA:
T I T O L O P R I M O
INDICAZIONI GENERALI DEL CONTRATTO----------------------------------------------------
ARTICOLO 1: OGGETTO DEL CONTRATTO----------------------------------------------------
Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni e al personale docente della Scuola Primaria di Stato di Montello, nonché ad altri eventuali utenti specificatamente autorizzati (accompagnatori, altro personale etc.), periodo 01.09.2019 – 31.08.2022. L’affidamento del servizio comprende la preparazione, il confezionamento, il trasporto e la distribuzione dei pasti per la refezione scolastica (compreso il servizio di scodellamento, pulizia e riordino del refettorio). Ogni variazione significativa di prestazioni, sia in aumento che in diminuzione, dei servizi oggetto del presente affidamento dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall’Amministrazione comunale.--------
ARTICOLO 2: IMPORTI
Importo unitario del pasto offerto in sede di gara per l’affidamento del servizio in
oggetto: €
oltre ad € 0,02 per oneri della sicurezza finalizzati
all'eliminazione dei rischi interferenziali (oltre ad IVA, in misura del 4%, salvo successive variazioni). Il prezzo del pasto, comprensivo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera esplicitati dall’aggiudicatario a corredo della propria offerta economica, è da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non dal presente Contratto e dal Capitolato speciale.
Importo complessivo presunto dell’affidamento: € , oltre ad IVA
(in misura del 4%, salvo successive variazioni), determinato moltiplicando l’importo unitario del pasto offerto in sede di gara, oltre ad € 0,02 per oneri della sicurezza finalizzati all'eliminazione dei rischi interferenziali, per il numero dei pasti stimati per tutto il periodo di durata dell’affidamento (n. 32235 pasti). L’importo complessivo presunto, così descritto, è comprensivo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (IVA esclusa) e dei costi della manodopera (IVA esclusa) che l’aggiudicatario ha provveduto ad esplicitare a corredo della propria offerta economica relativa all’importo unitario del pasto offerto.------------------------------------
Per i dettagli relativi alla stima dei pasti ed alle medie giornaliera di consumo si rinvia al Capitolato speciale.
La stima dei pasti effettuata in questo articolo è del tutto indicativa e potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, sulla base di una serie di fattori non integralmente prevedibili (quali, ad esempio, le effettive iscrizioni ai servizi e le
determinazioni strategiche che verranno assunte di volta in volta dalle organizzazioni scolastiche e dai servizi scolastici comunali); pertanto, in virtù di tali variazioni, l’aggiudicatario è tenuto a fornire i pasti al prezzo offerto, indipendentemente dal numero degli stessi, senza che possa trarne argomento per modificare la qualità del servizio e senza chiedere compensi o rimborsi non contemplati nella documentazione relativa al presente affidamento.---------------------
ARTICOLO 3: REVISIONE PREZZI
Per i primi dodici mesi i prezzi resteranno invariati. I prezzi del pasto, a decorrere dal secondo anno di servizio, saranno, previa richiesta scritta, soggetti a revisione con riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - senza tabacchi) rilevato al 30 giugno di ogni anno.--------------------
ARTICOLO 4: DURATA DEL CONTRATTO
Periodo di durata del Contratto: n. 3 (tre) anni, dal 01.09.2019 al 31.08.2022.---------
Entro la scadenza dell’affidamento in oggetto, e pertanto entro il 31.08.2022, il Comune di Montello si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di ricorrere eventualmente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti) per la ripetizione triennale del presente affidamento (servizi analoghi), periodo 01.09.2022 – 31.08.2025. In tal caso, il valore previsto per la
prosecuzione triennale dell’affidamento è stimato in ulteriori € ,
oltre ad IVA, ed è stato opportunamente computato per la determinazione del valore globale dell’affidamento, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 1, del Codice dei contratti (importo globale dell’affidamento, comprensivo
dell’eventuale ripetizione triennale: € oltre ad IVA). Anche tali importi sono comprensivi degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (XXX xxxxxxx) e dei costi della manodopera (IVA esclusa) esplicitati dall’aggiudicatario a corredo della propria offerta economica relativa al costo unitario del pasto offerto in sede di gara.
Il Comune di Montello si riserva altresì la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall’art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti) quando, alla scadenza del presente Contratto (e della sua eventuale ripetizione triennale), e nella misura strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, e ad essa non imputabili, i termini per l’espletamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto non possono essere rispettati. In tal caso, atteso anche l’art. 106 comma 11 del Codice dei contratti, la cd. proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente in oggetto è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Si riserva infine di affidare eventualmente all’aggiudicatario l’esecuzione del servizio di preparazione e distribuzione pasti a domicilio per anziani e disabili, o di ulteriori servizi supplementari non compresi nell’affidamento originario qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (leggasi 20%). In tal caso l’aggiudicatario è tenuto a gestire i servizi supplementari al medesimo prezzo offerto in sede di gara, e per quanto riguarda l’eventuale servizio di preparazione e distribuzione pasti a domicilio per anziani e disabili senza oneri aggiuntivi relativamente al servizio di
trasporto e distribuzione al domicilio degli utenti, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT eventualmente maturati al momento della richiesta di attivazione degli stessi, e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 del Codice dei contratti).
ARTICOLO 5: COMPITI DELLA DITTA APPALTATRICE------------------------------------------
Il servizio di refezione scolastica consiste in:------------------------------------------------
1. fornitura delle derrate alimentari e prodotti vari necessari alla produzione dei pasti;
2. confezionamento degli stessi presso il centro di cottura;------------------------------
3. confezionamento del pasto nel rispetto dei menù concordati;-----------------------
4. trasporto dei pasti, in contenitori multiporzione, a legame fresco-caldo, presso il terminale di consumo (refettorio);
5. apparecchiatura tavoli, scodellamento dei pasti, preparazione, pulizia e riassetto giornaliero del refettorio, sparecchiatura e pulizia tavoli, pulizia degli spazi connessi e asserviti, delle attrezzature e degli utensili utilizzati per la produzione dei pasti, pulizia e riassetto giornaliero dei contenitori usati per trasportare i pasti;---------------
6. fornitura e pulizia di tutto lo stovigliato;-------------------------------------------------------
7. pulizia dei mezzi di trasporto dei pasti, con particolare richiamo alle norme contenute nel Capitolato speciale;
8. informazione e formazione del proprio personale;-------------------------------------
9. conservazione presso la sede produttiva di un campione rappresentativo del pasto standard, in appositi contenitori muniti di etichetta con la data e la denominazione dell’alimento, in frigorifero ad una temperatura non superiore a + 4°C per n. 72 ore. Ogni tipo di alimento dovrà poter essere prelevato in quantità
sufficiente a garantire eventuali accertamenti analitici (almeno 150 gr. di parte edibile).
ARTICOLO 6: CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO-------------------------------------------------
Il prezzo per ogni tipo di pasto, effettivamente fornito e distribuito, sarà quello fissato in sede di aggiudicazione al netto dell’IVA, al lordo di ogni spesa diretta o accessoria. Tale prezzo si intende anche per pasti nella cui preparazione si preveda l’utilizzo di prodotti a provenienza biologica e a lotta integrata, di prodotti tipici (prodotti IGP, DOP, STG e PAT) e tradizionali, di prodotti a filiera corta e a km. zero, di prodotti provenienti dal Commercio Equo e Solidale. Il prezzo delle diete speciali si intende uguale al prezzo dei pasti ordinari. Nessun’altra somma potrà essere richiesta a titolo di corrispettivo. Tantomeno potranno essere richieste somme a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura, e in modo particolare per l’eventuale mancato servizio di distribuzione o per l’eventuale non raggiungimento del numero dei pasti stimati. Il prezzo del singolo pasto si intenderà pertanto onnicomprensivo, con la sola eccezione dell’IVA.
ARTICOLO 7: FATTURE DI SPESA E PAGAMENTI--------------------------------------------
Si rinvia all’art. 18 del presente Contratto, precisando che la liquidazione delle fatture verrà sospesa qualora vengano contestati alla Ditta appaltatrice addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di penalità, fino all’emissione del provvedimento definitivo. In tal caso non sono dovuti gli interessi previsti per il ritardato pagamento.
ARTICOLO 8: ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE------------------------------
La Ditta appaltatrice, per svolgere il servizio oggetto del presente appalto, dovrà provvedere a tutte le operazioni/mansioni necessarie alla sua realizzazione, così come agli aspetti ad esso conseguenti, correlati ed impliciti, nel rispetto delle regole
culinarie ed igienico-sanitarie, in base alla legislazione vigente (es.: Reg. CE n. 852/2004, etc.), nonché delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i.). In tal senso, a semplice richiesta del Comune l’aggiudicatario sarà tenuto a depositare copia del manuale di autocontrollo relativo alle fasi di produzione e trasporto, fermo restando ogni ulteriore obbligo in relazione al servizio di distribuzione dei pasti.---------------------------------------------------
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all’art. 15 del Capitolato speciale.------------------
ARTICOLO 9: TRASPORTO DEI PASTI
I trasporti verranno effettuati a cura e spese della Ditta appaltatrice, con idonei mezzi della stessa e nel rispetto della normativa vigente.---------------------------------
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all’art. 16 del Capitolato speciale.------------------
ARTICOLO 10 : SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE-------------------------------------------------
Si rinvia integralmente all’art. 17 del Capitolato speciale.--------------------------------
ARTICOLO 11: ACCERTAMENTO E CONTROLLI IN MERITO ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO
Si rinvia integralmente all’art. 18 del Capitolato speciale.---------------------------------
T I T O L O S E C O N D O
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
ARTICOLO 12: RESPONSABILITA’
La Ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi e a cose durante l’espletamento del servizio o come conseguenza di esso. La Ditta appaltatrice si assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti ed intossicazioni derivanti dall’ingerimento, da parte dei commensali, dei cibi preparati. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse,
derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della Ditta appaltatrice. Nulla può essere fatto valere dalla Ditta né nei confronti del Comune, né nei confronti di suoi dipendenti o amministratori.
ARTICOLO 13: ASSICURAZIONI
La Ditta dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico- sanitaria attinenti la preparazione, conservazione e trasporto dei pasti da somministrare ed essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie.----------
La Ditta appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortunio o di danni a cose e a persone arrecati a terzi e al Comune, durante l’esecuzione della fornitura. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l’esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’appalto.-------------------------------------------------
Prima della stipula del presente contratto la Ditta aggiudicataria ha provveduto a depositare al protocollo comunale (prot. n. del ) idonea polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nei locali mensa nei quali è prevista la distribuzione, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone, nei termini di quanto previsto all’art. 20 del Capitolato speciale, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.
T I T O L O T E R Z O
PERSONALE
Si rinvia integralmente agli artt. da 21 a 28 del Capitolato speciale.----------------------
T I T O L O Q U A R T O
NORME MERCEOLOGICHE IGIENICHE E NUTRIZIONALI------------------------------------
Si rinvia integralmente agli artt. da 29 a 41 del Capitolato speciale.---------------------
T I T O L O Q U I N T O
PULIZIA
Si rinvia integralmente agli artt. da 42 a 44 del Capitolato speciale.---------------------
T I T O L O S E S T O
CONTROLLI E RILIEVI
ARTICOLO 14: CONTROLLI DELLA GESTIONE-------------------------------------------------
Per quanto riguarda le attività di vigilanza, controllo e verifica dell’andamento del servizio, che il Comune si riserva di effettuare, in qualunque momento e senza preavviso, si rinvia integralmente agli artt. da 45 a 53 del Capitolato speciale.---------
ARTICOLO 15: RILIEVI DELLA GESTIONE
Il Comune farà pervenire alla Ditta appaltatrice, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo. Se entro 2 (due) giorni dalla data della comunicazione il gestore non fornirà per iscritto nessuna giustificazione provante che il disservizio oggetto della contestazione è derivato da eventi imprevedibili e non è dipeso neppure dalla volontà o dalla imperizia o negligenza degli addetti della Ditta stessa, il Comune applicherà le norme e le penali previste dal presente Contratto e dal Capitolato speciale.-----------------------------------------------
ARTICOLO 16: PENALITA’
Il Comune, previo completamento della procedura di cui ai paragrafi successivi, applicherà con proprio atto di gestione, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le penali qui di seguito riportate a seconda dei casi:------------------------------
a. accertato superamento dei limiti di accettabilità e dei parametri di legge e di capitolato fissati per le derrate/pasti forniti in caso di effettuazione di analisi microbiologiche effettuate dalla Ditta spontaneamente o dal Comune (che si riserva fin d’ora questa facoltà): € 1.000,00;
b. mancato rispetto della somministrazione delle diete speciali: € 500,00;--------------
c. mancato rispetto dell’orario di consegna dei pasti: € 250,00;--------------------------
d. fornitura di parti/derrate non conforme alle caratteristiche qualitative previste dal presente capitolato o difformi dal menù vigente: € 500,00;---------------------------
e. fornitura di pasti/derrate in numero inferiore a quanto ordinato senza immediata reintegrazione: € 200,00;
f. preavviso di sciopero non comunicato ovvero comunicato oltre il termine fissato:
€ 500,00;
g. inosservanza di disposizioni di cui al presente capitolato e/o impartite dalle competenti Autorità Sanitarie in ordine al confezionamento, stoccaggio, trasporto e conservazione e distribuzione a temperatura dei pasti/derrate, alle condizioni igienico sanitarie degli addetti e alle condizioni e modalità d’uso delle attrezzature e dei locali, alle attrezzature: € 500,00;
h. mancata osservanza degli obblighi previsti dal Regolamento CE/178/2002 e dal Regolamento CE/852/2004: € 1.000,00.
Inoltre, saranno applicate le seguenti penali:-----------------------------------------------
1. penale di € 100,00 per la somministrazione per più di due volte alla settimana della stessa frutta o verdura;
2. penale di € 1.000,00, oltre al non pagamento dei pasti ordinati, per mancata erogazione del servizio nei giorni richiesti e, comunque, per tutti quegli inconvenienti che non consentono l’utilizzo del servizio agli utenti;----------------------
3. penale di € 500,00 applicabili per ogni singola infrazione, imputabile al non rispetto delle norme contenute nel titolo terzo del Capitolato speciale;----------------
4. penale di € 1.000,00 per l’inadempienza rispetto a quanto previsto dagli articoli 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 del Capitolato speciale.----------------------------------------
Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto dal Comune, con PEC, alla Ditta appaltatrice e quest’ultima avrà facoltà di comunicare, sempre con PEC, le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della nota di contestazione.-------------------------------------------------
Valutate le controdeduzioni della Ditta, il Comune applicherà eventualmente le penalità. Si potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, al Comune, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte).
Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Ditta appaltatrice per l’esecuzione della fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. La Ditta appaltatrice prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.-------------------------------------------------
Nel caso che non venga eseguito il servizio, l’Appaltatore sarà gravato di una penalità pari al doppio dell’importo di tutti i pasti che avrebbe dovuto servire in quel giorno, oltre al rimborso dell’eventuale somma pagata dal Comune per assicurare il servizio; dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà come abbandono del servizio con conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21.
In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione dei servizi di ristorazione, il Comune ha facoltà di ricorrere a terzi per l’esecuzione delle forniture di cui al presente Capitolato, addebitando alla Ditta appaltatrice i relativi costi sostenuti.---------------------------------------------------
ARTICOLO 17: SUBAPPALTO
Sono espressamente vietati la cessione totale o parziale del contratto. E’ fatto, altresì, divieto di subappaltare l’attività di preparazione e produzione pasti. Sono subappaltabili tutte le altre attività e servizi relativi e/o connessi all’espletamento dell’appalto, nei termini indicati dall’aggiudicatario all’atto dell’offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di quanto subappaltato.
ARTICOLO 18: PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dal Comune e avverrà in base a singole fatture elettroniche a scadenza mensile, che saranno emesse dalla Ditta per il numero di pasti giornalieri effettivamente ordinati. Il pagamento di quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria, calcolato sulla base del prezzo unitario per pasto, che si intende comprensivo di ogni onere previsto dal Contratto e dal Capitolato speciale, e comunque connesso all’esecuzione del servizio, verrà disposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. Viene espressamente stabilito che il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere all’appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta fornitrice, o il rimborso spesa a pagamento di penalità. --------------------------------------
ARTICOLO 19: CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, prima della stipula del presente contratto la Ditta aggiudicataria ha provveduto a depositare al protocollo comunale (prot. n. del ) idonea cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, IVA esclusa, ottenuto moltiplicando il prezzo unitario del pasto offerto in sede di gara dalla Ditta aggiudicatrice, oltre ad € 0,02 per oneri della sicurezza finalizzati all'eliminazione dei rischi interferenziali, per il numero dei pasti stimati per l’intero periodo contrattuale.
ARTICOLO 20: RICHIAMO ALLA LEGGE, AD ALTRE NORME E AL CAPITOLATO SPECIALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle Leggi, ai Regolamenti vigenti e, come già annunciato in premessa, al Capitolato speciale, sottoscritto digitalmente dall’aggiudicatario in sede di gara per accettazione formale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 21: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO----------------------------------------------
Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dal Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:
1. apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta appaltatrice;-------------
2. perdita dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara;-------------------
3. cessazione dell’attività da parte della Ditta;----------------------------------------------
4. abbandono del servizio;
5. interruzione, in tutto o in parte, del servizio per più di 3 (tre) volte consecutive;---
6. inosservanza del divieto di subappalto o di cessione del contratto a terzi, salvo quanto previsto al precedente art. 17;
7. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
8. inosservanza di quanto stabilito nel titolo III – Personale del presente Contratto, e del Capitolato speciale al quale esso rinvia;-----------------------------------------------
9. grave e reiterata inosservanza delle norme igienico-sanitarie del centro di cottura della Ditta e nell’esecuzione della fornitura;------------------------------------------------
10. reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempimento contrattuale;-------
11. ripetuto utilizzo di derrate non previste dal contratto;--------------------------------
12. verificarsi di casi di intossicazione alimentare conseguente all’ingerimento da parte di commensali di cibi preparati con derrate avariate e/o contaminate utilizzate/fornite dalla Ditta;
13. casi particolarmente gravi di superamento dei limiti indicati in capitolato e di legge negli esiti delle analisi microbiologiche e chimiche;----------------------------------
14. reiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti alla Ditta dal Capitolato speciale e dal presente Contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 1453 del Codice Civile;----
15. ripetuti inadempimenti contrattuali soggetti ad applicazione di penali;-------------
Nei casi sopra elencati la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il diritto dello stesso al risarcimento dei danni.
ARTICOLO 22: D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA)
Costituisce parte integrante del presente Contratto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). Oltre al D.U.V.R.I., indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze, il Comune e la Ditta appaltatrice promuoveranno la cooperazione e il coordinamento tra le varie componenti dell’appalto, così come indicato dall’art. 26, comma 2, del D. Lgs. 81/2008.
ARTICOLO 23: CONTENZIOSO
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le Parti sull’interpretazione o in merito all’esecuzione dei servizi disciplinati dal presente Contratto e dal Capitolato speciale, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il Foro di Bergamo.-----------------------------
ARTICOLO 24: OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.-----------------------------------------------
ARTICOLO 25: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO------------------
Al termine dell’appalto si procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, con specifico atto approvativo che disporrà anche il pagamento del saldo e lo svincolo della cauzione di cui al precedente art. 19.---------
ARTICOLO 26: ADEMPIMENTI IN MATERIA RETRIBUTIVA, CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE – CLAUSOLA SOCIALE
L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà
paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa e dal D. Lgs. n. 50/2016.
Ai fini della stipula del presente Contratto il Comune di Montello (BG) ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, dal quale si evince che la Ditta aggiudicataria risulta in regola con il versamento dei contributi ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, della Circolare INPS n. 98/2012 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12064/2012.
L’appaltatore si impegna ad assorbire il personale della gestione uscente (clausola sociale), nei termini formulati nel proprio piano di assorbimento presentato prima della stipula del presente contratto. Il rispetto delle previsioni di tale piano di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio durante l’esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 27: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI----------------------------------------
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, i dati personali dei dell’aggiudicatario saranno trattati per le attività strettamente inerenti e funzionali all’esecuzione del presente Contratto.
ARTICOLO 28: DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria etc., I.V.A. esclusa), sono a totale carico della Ditta . Ai fini
fiscali, essendo i servizi di cui al presente appalto soggetti al pagamento dell’I.V.A., si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e sue successive modifiche e/o integrazioni.------------------------------------
ARTICOLO 29: ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI---------------------------------
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2. comma, del Codice Civile, il Sig.
dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (Importi); 4 (Durata del contratto); 5 (Compiti della ditta appaltatrice); 6 (Corrispettivo del servizio); 7 (Fatture di spesa e pagamenti); 12 (Responsabilità); 13 (Assicurazioni); 16 (Penalità); 20 (Contenzioso); 21 (Risoluzione del contratto).--------
Io Segretario Comunale ho ricevuto quest’atto che, redatto da me personalmente consta di n. pagine complessive e viene da me pubblicato mediante lettura fattane alle Parti che a mia richiesta l’hanno considerato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.----------------------------------------------------
Il presente contratto viene redatto in modalità elettronica ai sensi di legge.-----------
Il sottoscritto Ufficiale Rogante, dotato di dispositivo di firma digitale in corso di validità, in attuazione di quanto sopra sottoscrive digitalmente il presente atto e attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005 e
s.m.e.i. che le sottoscrizioni apposte al presente atto da Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal Sig.
, come sopra identificati, acquisite digitalmente ai fini di legge, sono state apposte in mia presenza.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi di legge.--------------------------
Per il Comune di Montello Per la Ditta
Il Responsabile
dell’Area Amministrativa Xxxxxxx Xxxxxxxx
L’ Amministratore Unico / L.R. Sig.
L’Ufficiale Rogante
Il Segretario del Comune di Montello
Dr.
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge