SCRITTURA PRIVATA
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D’AFFARI OCCASIONALE
1. PREMESSA
AZIENDA Arredamenti Lissoni Xx Xxxxxxx Xxxxxxx (C.F./P.IVA LSSRLP67D06I625W ) P.iva 06806440969 con sede legale in via X.Xxxxx ,(83), Seregno in persona del rappresentante Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx, di seguito denominata Preponente , conferisce al Sig/ra. di seguito denominato PROCACCIATORE
,alle condizioni di seguito specificate, l’incarico di reperire clientela per acquisto di arredamenti per interni.
2. COMPITI ED OBBLIGHI DEL PROCACCIATORE
2.1. Il procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia d’azione , di tempo e di organizzazione, senza vincoli di stabilità, subordinazione o coordinamento nei confronti del Preponente.
2.2. Il procacciatore svolgerà la propria attività sul territorio prestabilito, senza vincolo di esclusiva e segnalerà al Preponente in via del tutto occasionale eventuali affari di cui dovesse venire a conoscenza.
3. RAPPRESENTANZA
3.1. Il procacciatore non ha alcun potere di concludere contratti in nome e per conto del Preponente né di impegnarlo in alcun modo nei confronti di terzi. Egli deve soltanto trasmettere gli eventuali ordini ricevuti dal Preponente, il quale potrà accettarli o rifiutarli a sua insindacabile discrezione. La mancata accettazione non comporta per il procacciatore alcun diritto verso il Preponente per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti.
3.2. Il procacciatore non potrà in nessun caso accettare denaro o pagamenti od altra utilità in nome e per conto del Preponente.
3.3. I prezzi e le condizioni di vendita sono stabilite dal Preponente. Salvo espressa autorizzazione da comunicarsi per iscritto, il procacciatore non potrà applicare prezzi e/o condizioni diversi da quelli indicati dal Preponente. Il procacciatore non potrà praticare sconti o applicare maggiorazioni di prezzo.
4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
4.1. Il procacciatore si impegna a mantenere riservati i nomi dei clienti del Preponente, e/o ogni notizia avente carattere di riservatezza dei quali dovesse eventualmente venire in possesso, salvo l’ottemperanza a norme dell’ordinamento che ne autorizzino o ne impongano la rivelazione. Il procacciatore è a tutti gli effetti incaricato del trattamento dei dati personali dei clienti del Preponente e si impegna sin d’ora al pieno rispetto della normativa vigente.
4.2. Il procacciatore si impegna a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i documenti e le informazioni eventualmente ricevuti dal Preponente per il compimento dell’attività di cui all’oggetto. L’eventuale violazione degli obblighi di cui ai punti 4.1 e 4.2 sarà causa di risoluzione di diritto del rapporto per fatto o colpa del procacciatore con ogni conseguenza, anche di carattere penale e salva ogni ragione di risarcimento del danno a favore del Preponente.
5. FORMA DELLA PROPOSTA
La proposta al Preponente, potrà avvenire attraverso mezzi elettronici quali e–mail o per fax o come contrariamente convenuto tra le parti.
6. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è per sua natura precario, si intende di durata indeterminata , e potrà essere sciolto in qualsiasi momento da entrambe le parti, senza preavviso alcuno, a mezzo invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento , fax , e-mail .
7. CESSAZIONE DEL CONTRATTO
In ogni caso di cessazione del rapporto il procacciatore dovrà, comunque, provvedere all’immediata restituzione al Preponente di tutto il materiale promozionale e contrattuale in suo possesso nonché di eventuali beni di proprietà del Preponente stesso. In difetto della restituzione dei beni di cui sopra, il Preponente, se dovuto, sospenderà il pagamento dell’eventuale provvigione spettante al procacciatore ove non ancora corrisposta, fino all’integrale restituzione di detti beni o al recupero del loro controvalore.
8. PROVVIGIONE E SPESE
8.1. Sugli affari andati a buon fine conclusi su indicazione del Procacciatore, verrà riconosciuta a quest’ultimo una provvigione pari al 8% determinata in base al valore indicato in fattura, o una diversa provvigione ove previamente concordato per iscritto con il Preponente. Per affari andati a buon fine si intendono quelli per i quali il Preponente abbia incassato il corrispettivo indicato in fattura. Verranno riconosciute le provvigioni andate a buon fine per gli ordinativi ricevuti durante la valenza del contratto del procacciatore.
8.2. Le percentuali corrispondenti alle provvigioni si intendono al lordo di ogni imposta e dei contributi che saranno ad esclusivo carico del procacciatore.
8.3. Il procacciatore svolgerà la propria attività autonomamente e ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa, null’altro avendo a pretendere dal Preponente se non il compenso pattuito. Si precisa, in particolare, che saranno sopportate interamente dal procacciatore le spese, di qualsiasi genere esse siano, inerenti uffici, strumenti informatici, dipendenti, elaborazione dati, formazione professionale dei dipendenti, spese promozionali, telefonici, pubblicità, spese di acquisto e gestione degli autoveicoli e/o motocicli, etc.
9. FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante dal presente incarico e/o sulla interpretazione dello stesso, si pattuisce espressamente l’esclusiva competenza del Foro di Monza
10. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo II, libro IV, dall’art. 1321 all’art. 1479 compreso.
Seregno lì………………
PROPONENTE IL PROCACCIATORE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il procacciatore dichiara di aver attentamente esaminato, di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli, ivi compresi i singoli capitoli contraddistinti dalle lettere alfabetiche: art. 2- Compiti ed obblighi; art. 3- rappresentanza; art. 4 – obblighi di riservatezza; art. 6 – durata del contratto; art. 7-cessazione del contratto; art. 8 – provvigione e spese; art. 9 - foro competente
IL PROCACCIATORE