Contratto di Assicurazione per l’assicurazione della casa e della
Set Ififormativo
Bene Casa
Contratto di Assicurazione per l’assicurazione della casa e della
vita privata
Il presente documento contiene:
Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario dei Termini
Mod. CASAF _CGA_2501 Edizione 01/2025
Gruppo Assicurativo Bene
Polizza multirischi dell’abitazione
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Prodotto: “Bene Casa”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura l’abitazione e la famiglia, erogando le prestazioni specificate nei documenti precontrattuali e contrattuali, in caso di incendio, furto, responsabilità civile, cyber, tutela legale, assistenza.
Capitolo 6) Assistenza
La Società fornisce agli assicurati una serie di prestazioni di assistenza per l’abitazione e le persone del nucleo famigliare quali: invio di un tecnico/artigiano specializzato per gli interventi di emergenza; Spese di albergo e ripristino abitabilità a seguito di sinistro; consulenza in ambito sanitario/assistenziale
Cosa assicuriamo
Capitolo 1) Incendio
E’ prevista una Garanzia Base che copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati per qualunque causa, salvo quanto espressamente escluso.
limiti di copertura
! Il contratto prevede una franchigia frontale e per talune garanzie si possono prevedere scoperti e limiti di indennizzo/risarcimento specifici
! Il rischio deve essere ubicato in Italia e l’Assicurato deve
essere residente in Italia.
Per l’elenco completo vedi le condizioni di polizza
Cosa non assicuriamo
Capitolo 1) Incendio
🗶 Dolo dell’Assicurato o Contraente.
🗶 Danni da terremoto, eruzione vulcanica, franamento e cedimento/smottamento del terreno, valanghe e slavine, inondazione, alluvioni, allagamenti, maremoto.
🗶 Danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio.
🗶 ▇▇▇▇▇ da usura, deterioramento, carenza di manutenzione.
🗶 Danni al contenuto all’esterno dei locali, ad alberi, giardini
🗶 Danni da inquinamento e contaminazione
Capitolo 2) Furto
🗶 Dolo e colpa grave dell’Assicurato o Contraente.
🗶 Danni in occasione di guerra, occupazione militare
🗶 Danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni alluvioni, e altri eventi atmosferici.
🗶 ▇▇▇▇▇ ai beni posti all’aperto o comunque fuori dai locali
indicati in polizza.
🗶 Danni da Furto qualora l’abitazione rimanga incustodita per
più di 45 giorni consecutivi.
Capitolo 3) Responsabilità Civile
🗶 Danni in occasione di guerra, occupazione militare
🗶 ▇▇▇▇▇ non materiali e/o perdite patrimoniali.
🗶 ▇▇▇▇▇ da produzione o detenzione di sostanze radioattive e di esplosivi.
🗶 Danni da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica.
🗶 Danni determinati dall’uso di veicoli a motore.
🗶 Danni da inquinamento e contaminazione in genere.
🗶 ▇▇▇▇▇ a cose detenute dall’assicurato.
🗶 Danni da furto.
Capitolo 4) Cyber Risk
🗶 Danni da dolo dell’Assicurato o Contraente.
🗶 Danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza.
🗶 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ a un errore di programmazione
🗶 multe o sanzioni di qualsiasi natura
Capitolo 5) Tutela legale
🗶 Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazione previdenziali o sociali.
🗶 Spese in materia fiscale/tributaria.
🗶 Controversie e procedimenti derivanti dall’utilizzo mezzi a
motore
In abbinamento alla Garanzia Base possono essere inserite le seguenti Estensioni di Garanzia:
✓ Ricorso Terzi (per danni a terze parti)
✓ Fenomeno elettrico (per danni ad apparecchiature elettroniche)
✓ Eventi catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione, allagamento)
Capitolo 2) Furto
Sono previste le due seguenti Garanzie Base che il Contraente può decidere di acquistare separatamente o in abbinamento:
✓ Danni ai beni assicurati da furto, rapina, ed estorsione, danni causati dai ladri, atti vandalici causati dagli autori del furto.
✓ Danni cagionati dai ladri ai locali
In abbinamento alle Garanzie Base possono essere inserite le seguenti Estensioni di Garanzia:
✓ furto, rapina ed estorsione di valori e gioielli posti in cassaforte
✓ furto, rapina ed estorsione di valori e gioielli ovunque riposti
all’interno dei locali dell’abitazione
✓ furto, rapina, estorsione, scippo di capi di vestiario e oggetti personali fuori dai locali assicurati
Capitolo 3) Responsabilità Civile
Sono previste le due seguenti Garanzie Base che il Contraente può decidere di acquistare separatamente o in abbinamento:
✓ ▇▇▇▇▇ involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti della
“vita privata’
✓ Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualifica di
proprietario di immobile.
✓ Responsabilità derivante dalla proprietà di impianto fotovoltaico, solare termico, mini o micro eolico
In abbinamento alle Garanzie Base possono essere inserite le seguenti Estensioni di Garanzia
✓ ▇▇▇▇▇ involontariamente cagionati a terzi in relazione all’attività di Bed & Breakfast, affittacamere, AirB&B e simili svolta nei locali della propria abitazione.
✓ Responsabilità professionale dell’insegnante
Capitolo 4 Cyber risk
Bene offre una soluzione con le seguenti garanzie:
✓ Home banking e Acquisti on line
✓ Responsabilità Civile per la violazione della sicurezza della rete
✓ Tutela legale Cyber.
Mod. CASADIP_2503
Capitolo 5) Tutela Legale
Bene offre una Consulenza Legale Telefonica nell’ambito degli eventi garantiti in polizza, alla quale l’assicurato può aggiungere la copertura dei costi per tutela stragiudiziale e giudiziale a seguito di:
✓ Fatti della Vita Privata
✓ Fatti legati all’attività lavorativa
✓ Proprietà di immobili locati a terzi
✓ Attività non professionale di B&B e affittacamere
Dove vale la copertura?
• Per il capitolo 1) Incendio e 2) Furto, le garanzie valgono nell’ubicazione indicata in polizza
• Per il capitolo 3) Responsabilità Civile le garanzie valgono per il mondo intero
• Per il capitolo 5) Tutela legale: in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale; nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale; in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per gli altri casi
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita parziale o totale da parte dell’Assicurato dei diritti derivanti dalle garanzie prestate in polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati
In caso di sinistro si deve fare la denuncia scritta entro cinque giorni da quando si è venuti a conoscenza del danno ed attivarsi per limitare lo stesso.
Quando e come devo pagare?
Il premio di prima rata deve essere pagato all’atto di stipulazione della polizza mentre il pagamento delle successive rate deve essere effettuato entro le ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza di rata.
Puoi pagare il premio, ferme le regole contrattuali, tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della polizza oppure alla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un altro anno e così di volta in volta.
Come posso disdire la polizza?
Se il contratto ha una durata uguale o superiore ad un anno è possibile inviare disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza o della scadenza di eventuali rinnovi. È Facoltà del Contraente decidere di stipulare senza automatico rinnovo alla scadenza annuale.
Se il contratto ha una durata inferiore ad un anno, la validità della polizza si intende cessata alla sua naturale scadenza.
Assicurazione multirischi abitazione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Prodotto “Bene Casa”
Data di realizzazione 01/03/2025
Il presente documento pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale
Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit sede legale in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; tel. ▇▇.▇▇▇.▇▇▇; sito internet: ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇; e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇; PEC: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054. |
Il patrimonio netto, rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a 60,4 milioni di euro, di cui 25,2 milioni di euro relativi al capitale sociale e 35,2 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 21,9 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 9,8 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 46,4 milioni di euro e a 43,1 milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è, quindi, pari a 212,3%. Informazioni di dettaglio sono reperibili all’interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
Capitolo 1 Incendio L’assicurazione vale entro i limiti delle somme assicurate e massimali indicati in polizza. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: 1. Rischio locativo 2. Ricorso terzi 3. Fenomeno Elettrico 4. Terremoto 5. Inondazione - alluvione 6. Allagamento | |
Capitolo 2 Furto L’assicurazione vale entro i limiti delle somme assicurate indicate in polizza. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: 1. Contenuto compreso gioielli e valori in cassaforte 2. Gioielli e valori ovunque riposti all’interno dei locali 3. Furto, rapina e scippo fuori casa | |
Capitolo 3 Responsabilità Civile L’assicurazione vale entro i limiti dei massimali indicati in polizza. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo 1. BED & Breakfast - affittacamere 2. Air B&B e simili 3. Responsabilità professionale insegnante |
Capitolo 4 Cyber risk Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Capitolo 5 Tutela legale L’assicurazione vale entro i limiti dei massimali indicati in polizza. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo 1. Fatti della vita privata 2. Tutela lavoro dipendente 3. Tutela immobili locati 4. Tutela Bed & Breakfast e Air B&B |
Capitolo 6 Assistenza Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi (in aggiunta a quanto previsto sul DIP) | |
Capitolo 1 Incendio | Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre 5 giorni consecutivi ▇▇▇▇ risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio 2. di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; 3. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati; 4. causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, fatta eccezione che per i cristalli, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso; 5. dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi 6. da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica 7. causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri; 8. da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all’Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore 9. da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte; effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento; 10. da eventi atmosferici in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non, nelle immediate vicinanze 11. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; danni di qualsiasi nature direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber; |
12. agli autoveicoli o comunque qualsiasi altro mezzo che prevede l’obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di Assicurazione di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni 13. subiti da lastre in fibrocemento, cemento-amianto 14. con riferimento al sovraccarico neve, conseguenti al gelo nonché i danni al fabbricato ed al Contenuto se: a. i fabbricati sono oggetto di lavori edili sulle coperture; b. i fabbricati non sono conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione 15. con riferimento al sovraccarico neve, conseguenti al gelo nonché i danni al fabbricato ed al Contenuto se: a. i fabbricati sono oggetto di lavori edili sulle coperture; b. i fabbricati non sono conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione 16. al contenuto da acqua, grandine e neve non penetrate direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico; 17. derivanti da crollo e collasso strutturale: a. a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/ demolizione in corso d’opera; b. conseguenti a errori di progettazione o costruzione; c. verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all’art. 1.2 punto 3 18. da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica; 19. derivanti da gelo, se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento o se gli impianti non sono in funzione da oltre 48 ore prima del Sinistro 20. di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber 21. relativamente alla garanzia Ricorso Terzi: a. a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; b. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo 22. relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico: a. derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore; b. verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti; c. a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali i tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV. 23. relativamente alla garanzia Terremoto: a. indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, mancato reddito, interruzione parziale o totale di lavoro, o qualsivoglia danno che non riguardi la materialità delle cose; b. ai fabbricati e tettoie non conformi alle disposizioni tecniche, sia locali che nazionali, concernenti alla costruzione in zona sismica in vigore alla data di costruzione dell’immobile stesso; c. ai fabbricati e tettoie in fase di costruzione/rifacimento/ampliamento, alle strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture d. ai fabbricati considerati “abusivi” ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistica ed edilizia; e. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato; f. di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; g. causati da eruzioni vulcaniche. Inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, tsunami o onde anomale, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; h. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i suddetti eventi risultassero originati o conseguenti al terremoto. 24. relativamente alla garanzia Alluvione Inondazione: a. causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; b. ai fabbricati e tettoie in fase di costruzione/rifacimento/ampliamento, alle strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture c. ai fabbricati considerati “abusivi” ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistica ed edilizia; d. di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; e. indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, mancato reddito, interruzione parziale o totale di lavoro, o qualsivoglia danno che non riguardi la materialità delle cose; f. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del |
nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i suddetti eventi risultassero originati o conseguenti ad Alluvione, inondazione. g. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione; h. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; i. ai beni posti in locali anche parzialmente interrati 25. relativamente alla garanzia Allagamento: a. causati da fuoriuscita di acqua, e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini; b. causati da mareggiata, marea, ▇▇▇▇▇▇▇▇ e penetrazione di acqua marina; c. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; d. causati da fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; e. causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia; f. di franamento, cedimento o smottamento del terreno g. ai beni posti in locali anche parzialmente interrati | |
Capitolo 2 Furto | Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 2. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni, allagamenti e qualsivoglia altro evento naturale, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi 3. di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro 4. commessi od agevolati con dolo o colpa grave: a. del Contraente o dell’Assicurato, o di persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; b. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; c. dai dipendenti dell’Assicurato salvo quanto previsto all’art. 2.1 punto e). 5. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati, interruzione di attività o di altri eventuali pregiudizi; 6. qualora l’abitazione contenente le cose assicurate rimanga incustodita per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi; in tal caso l’Assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° (quarantaseiesimo) giorno; 7. a gioielli e valori (se non assicurati con partita specifica). 8. da furto avvenuti quando non esistano o non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui all’art. 2.4 oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle stesse; 9. da furto, rapina ed estorsione di beni posti all’aperto o comunque al di fuori dei locali indicati in ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇. agli oggetti di pregio riposti nelle pertinenze non comunicanti con l’abitazione assicurata 11. di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber. |
Capitolo 3 Responsabilità Civile | Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. 2. non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti; 3. da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive, da detenzione o da impiego di esplosivi 4. da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; 5. di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto; 6. determinati dall’uso di veicoli a motore e natanti oggetto di Assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati; 7. da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l’ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere; 8. derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere; 9. da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dall’Art. 3.1 punto 13 e dall’art. 3.2 |
punto 4; 10. i danni a cose e animali che l’Assicurato detenga a qualunque titolo; 11. derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini nonché di attività di volontariato di natura medica- infermieristica; 12. derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto all’Art. 3.1 punto 5), pertinenze e dipendenze, limitatamente alla garanzia “vita Privata e di relazione”; 13. da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa 14. da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; 15. da furto 16. derivanti dall’esercizio della caccia 17. da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti; 18. connessi con l’utilizzo di internet 19. da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale; 20. derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; 21. in riferimento alla garanzia di cui all’art. 3.1 punto 14, oltre alle altre esclusioni di cui al presente articolo, non sono compresi i danni: conseguenti a maltrattamento di animali (art.727 del Codice Penale) o derivanti da cani non iscritti all’anagrafe canina o causati da animali non domestici; 22. derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato, salvo per i casi di cui all’art. 3.1 punti 15, 18,19, 20; 23. derivanti dall’esercizio di attività di Bed & Breakfast, affittacamere, AirB&B e simili 24. derivanti da proprietà, uso e guida di aeromobili diversi da quelli previsti al punto 9 dell’art.3.1 o che non corrispondano ai requisiti della normativa vigente o soggetti ad assicurazione obbligatoria di responsabilità Civile verso Terzi. Sono sempre esclusi i danni provocati ad altri aeromobili 25. danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber | |
Capitolo 4 Cyber risk | Sono esclusi dall’assicurazione: Relativamente alla garanzia base 1) Home Banking, 2) Acquisto on Line, 3) Responsabilità derivante dalla violazione della sicurezza della rete 1. i danni dovuti a sinistri/eventi assicurati accaduti anteriormente ai tre mesi dalla data di decorrenza della polizza; 2. le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all’assicurato prima della data di decorrenza della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori; 3. i danni dovuti a dolo dell’assicurato; 4. ogni trasferimento di denaro conseguente a sottrazione fisica o smarrimento di carte di pagamento dell’assicurato; 5. le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico dell’assicurato; 6. i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell’assicurato; 7. i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra; 8. i danni verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 9. i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica; 10. i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti; 11. i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell’assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato che comportino l’impossibilità all’accensione dell’hardware; 12. i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell’assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare; 13. i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza; 14. i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell’assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo; 15. i danni dovuti a un errore di programmazione; 16. multe o sanzioni di qualsiasi natura; 17. l’ammontare di eventuali riscatti pagati dall’assicurato per terminare una estorsione cyber; 18. i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all’impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo; 19. i ▇▇▇▇▇ conseguenti a violazione di leggi da parte dell’assicurato; 20. i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte; 21. i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali; 22. i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di |
contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell’assicurato; 23. derivanti da mancata modifica, a seguito di avvertimento da parte dell’istituto di credito, delle credenziali di accesso al conto corrente on-line; 24. conseguenti ad una divulgazione illecita di dati dal sistema informatico dell’istituto di credito nel quale è aperto il conto corrente on-line relativamente alla garanzia base 4) – Tutela Legale Cyber Bene non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente/Assicurato non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia è esclusa: • per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate; . per controversie o procedimenti penali derivanti da episodi di frode on line; • per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore; • per procedimenti in materia fiscale o tributaria e amministrativa; • per controversie di diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto nella forma di garanzia super in materia di volontaria giurisdizione. • per controversie di diritto civile salvo quelle espressamente indicate nelle garanzie; • controversie il cui valore in lite è inferiore a 250 euro ove non sia indicato un valore superiore nelle singole garanzie; • controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate e per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato svolte in qualità di medico od operatore sanitario; | |
Capitolo 5 Tutela legale | Sono secluse dall’assicurazione le garanzie: 1) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; 2) per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate; 3) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore 4) per controversie e procedimenti derivanti da eventi o atti cyber 5) per controversie contrattuali derivanti da acquisiti di beni e servizi effettuati on line 6) per procedimenti in materia fiscale/tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali e salvo quanto previsto nell’apposita estensione a pagamento; 7) per controversie di diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto nella forma di garanzia super in materia di volontaria giurisdizione. 8) controversie il cui valore in lite è inferiore a € 250 ove non sia indicato un valore superiore nelle singole garanzie 9) controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate e per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato svolte in qualità di medico od operatore sanitario; 10) per operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili; 11) per controversie e procedimenti riferibili ad abitazioni che non siano direttamente godute dalle persone assicurate, se non sono ricomprese fra gli immobili locati per i quali è stata sottoscritta la garanzia estensiva; Relativamente alla sola consulenza Legale Telefonica • Bene Assicurazioni non rimborsa le spese per l’assistenza legale dell’Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio • Bene e DAS non sono responsabili dell’operato dei consulenti legali, né potranno essere ritenute responsabili per l’utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall’Assicurato, né tantomeno potranno essere chiamate a tenere indenne l’Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie, essendo queste proposte in nome e per conto proprio dallo stesso Assicurato |
Capitolo 6 Assistenza | 1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell'Assicurato; d) suicidio o tentato suicidio; e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti; f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° (ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio; |
g) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura; h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; 2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Bene non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. 4. Ogni diritto nei confronti di ▇▇▇▇ si prescrive entro il termine di 2 (due) anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. 5. È prevista una decadenza dal diritto di beneficiare delle prestazioni fornite da Bene qualora l'Assicurato non abbia preso contatto tempestivamente con la Struttura Organizzativa. 6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso. 7. La Polizza è regolata dalla legge Italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione Italiana |
Ci sono limiti di copertura? |
In polizza, per talune garanzie, sono previsti limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie che sono riportati nel dettaglio negli appositi prospetti in ogni capitolo contrattuale. Esiste inoltre una franchigia frontale, a scelta dell’Assicurato, al di sotto della quale il sinistro non è indennizzabile/risarcibile. Non è inoltre possibile assicurare beni ubicati al di fuori del territorio Italiano e persone residenti all’estero. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto casa è rivolto a chi desidera tutelare i propri beni ed il proprio patrimonio per eventuali danni derivanti da Incendio ed eventi eccezionali, furto, danni a terzi, danni da attacchi cyber, avere una tutela in caso di vertenze legali e delle prestazioni di assistenza al fabbricato e alle persone del nucleo famigliare |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: 24% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | SERVIZIO RECLAMI Posta Ordinaria: Bene Assicurazioni – Servizio Reclami ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, pec: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ . Info su: ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Mediazione obbligatoria: l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato |
dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀ dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non Previsti |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | La tassazione fiscale delle prestazioni assicurative è quella prevista dalla normativa in vigore, e in particolare sono applicate le seguenti aliquote fiscali: - 22,25% per le garanzie del Capitolo 1) Incendio – 2) Furto – 3) responsabilità Civile; - 21,25% per le garanzie del Capitolo 4) Cyber risk e 5) Tutela Legale; - 10,00% per le garanzie del Capitolo 6) Assistenza. La detrazione fiscale dei premi è quella prevista dalla normativa in vigore, ed indicata nell’apposita documentazione allegata ad ogni quietanza di pagamento. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Bene Casa
Contratto di Assicurazione per l’assicurazione della casa e della
vita privata
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario dei termini
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP Aggiuntivo. Redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico “Contratti Semplici e ▇▇▇▇▇▇”.
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SERVIZIO RECLAMI
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Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - Tel.: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - Fax: ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ - ▇▇ ▇▇▇▇▇▇
INDICE
Pagina
GLOSSARIO 1 di 13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1 di 69
NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA 1 di 69
Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio 1 di 69
Art. 2 – Decorrenza della garanzia 1 di 69
Art. 3 – Pagamento del Premio 2 di 69
Art. 4 – Altre assicurazioni 2 di 69
Art. 5 – Forma delle comunicazioni 2 di 69
Art. 6 – Modifiche dell’assicurazione 3 di 69
Art. 7 – Aggravamento o diminuzione del rischio 3 di 69
Art. 8 – Recesso in caso di Sinistro 3 di 69
Art. 9 – Durata e Proroga dell’Assicurazione/Termini di disdetta 3 di 69
Art. 10 – Adeguamento del Premio 4 di 69
Art. 11 – Assicurazione per conto altrui 4 di 69
Art. 12 – Trasloco dell’abitazione 4 di 69
Art. 13 – Franchigia frontale 4 di 69
Art. 14 – Foro competente 5 di 69
Art. 15 – Oneri fiscali 5 di 69
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge 5 di 69
Art. 17 – Indicizzazione 5 di 69
Art. 18 – Mediazione obbligatoria 5 di 69
Art. 19 – Contratti a distanza – diritto di recesso 6 di 69
CAPITOLO 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DIRETTI 7 di 69
BENI ASSICURABILI 7 di 69
COME ASSICURIAMO 7 di 69
COSA ASSICURIAMO 7 di 69
Art 1.1 – Garanzia Base 7 di 69
ESTENSIONI DI GARANZIA 7 di 69
COSA NON ASSICURIAMO 9 di 69
Art. 1.2 – L’Assicurazione non comprende i danni 9 di 69
LIMITI DI COPERTURA 12 di 69
CAPITOLO 2 – FURTO, RAPINA ED ALTRE GARANZIE 16 di 69
BENI ASSICURABILI 16 di 69
COME ASSICURIAMO 16 di 69
COSA ASSICURIAMO 17 di 69
Art 2.1 – ▇▇▇▇▇, Rapina ed altri danni 17 di 69
Art 2.2 – Guasti cagionati dai ladri 18 di 69
ESTENSIONI DI GARANZIA 18 di 69
COSA NON ASSICURIAMO 19 di 69
LIMITI DI COPERTURA 21 di 69
CAPITOLO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE 23 di 69
CHI ASSICURIAMO 23 di 69
COME ASSICURIAMO E DOVE 23 di 69
COSA ASSICURIAMO 23 di 69
Art. 3.1 - Responsabilità Civile della Vita Privata e di Relazione 23 di 69
Art. 3.2 Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà del Fabbricato 26 di 69
Art. 3.3 Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà dell’impianto di energia rinnovabile 27 di 69
ESTENSIONI DI GARANZIA 27 di 69
COSA NON ASSICURIAMO 28 di 69
Art. 3.4 L’Assicurazione delle Garanzie Base, “vita privata e di relazione”, “proprietà del fabbricato” e “responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’impianto di energia rinnovabile” non comprende i danni 28 di 69
LIMITI DI COPERTURA 30 di 69
CAPITOLO 4 – CYBER RISKS 32 di 69
CHI ASSICURIAMO 32 di 69
COME ASSICURIAMO E DOVE 32 di 69
COSA ASSICURIAMO 32 di 69
ESTENSIONI DI GARANZIA 35 di 69
COSA NON ASSICURIAMO 35 di 69
Art. 4.2 - L’assicurazione non copre 35 di 69
LIMITI DI COPERTURA 37 di 69
CAPITOLO 5 – TUTELA LEGALE 38 di 69
CHI ASSICURIAMO 38 di 69
COME ASSICURIAMO E DOVE 38 di 69
COSA ASSICURIAMO 38 di 69
Art. 5.1 - Consulenza Legale Telefonica 38 di 69
ESTENSIONI DI GARANZIA 39 di 69
COSA NON ASSICURIAMO 45 di 69
Art. 5.2 – Esclusioni 45 di 69
CAPITOLO 6 –ASSISTENZA 46 di 69
CHI ASSICURIAMO 46 di 69
COME ASSICURIAMO 46 di 69
COSA ASSICURIAMO 46 di 69
ART 6.1 - Prestazioni 46 di 69
ESTENSIONI DI GARANZIA 52 di 69
COSA NON ASSICURIAMO 52 di 69
Art. 6.2 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 52 di 69
LIMITI DI COPERTURA 53 di 69
CAPITOLO 7 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 55 di 69
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 55 di 69
Art. 7.1 – Denuncia del sinistro 55 di 69
Art. 7.2 – Obblighi dell’Assicurato e /o del Contraente 57 di 69
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 1) INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI 59 di 69
Art. 7.3 – Procedura per la valutazione del danno 59 di 69
Art. 7.4 – Determinazione del danno 59 di 69
Art. 7.5 – Anticipo Indennizzo 60 di 69
Art. 7.6 – Buona fede 61 di 69
Art. 7.7 – Rinuncia alla rivalsa 61 di 69
Art. 7.8 – Esagerazione dolosa del danno 61 di 69
Art. 7.9 – Pagamento dell’Indennizzo 61 di 69
Art. 7.10 – Servizio di emergenza 62 di 69
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 2) FURTO 63 di 69
Art. 7.11 – Procedura per la valutazione del danno 63 di 69
Art. 7.12 – Determinazione del danno 63 di 69
Art. 7.13 – Riduzione e reintegro delle somme assicurate 64 di 69
Art. 7.14 – Recupero dei beni rubati 64 di 69
Art. 7.15 – Esagerazione dolosa del danno 64 di 69
Art. 7.16 – Pagamento dell’Indennizzo 64 di 69
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 3) RESPONSABILITÀ CIVILE 65 di 69
Art. 7.17 – Gestione delle controversie sul danno 65 di 69
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 4) CYBER RISK 65 di 69
Art. 7.18 – Coinvolgimento di più sezioni 65 di 69
Art. 7.19 – Sanctions Limitations Esclusion Clause 65 di 69
Art. 7.20 – Onere della prova 65 di 69
Art. 7.21 – Esagerazione dolosa del danno 66 di 69
Art. 7.22 – Pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento 66 di 69
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 4) CYBER RISK (solo tutela legale) e CAPITOLO 5 TUTELA LEGALE
Art. 7.23 – Insorgenza del sinistro e operatività della garanzia 66 di 69
Art. 7.24 – Gestione del Sinistro 67 di 69
Art. 7.25 – Disaccordo sulla gestione del Sinistro 68 di 69
Art. 7.26 – Recupero di somme 68 di 69
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI 1 di 7
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE 1 di 5
GLOSSARIO
DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAPITOLI
A
Abitazione: I locali destinati a civile abitazione dell’assicurato e a studio privato, se coesistente, comprese le relative pertinenze e le quote di fabbricato di proprietà comune.
Allagamento (Flash flood): allagamento rapido e improvviso nel fabbricato assicurato, causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua.
Animali domestici: cani, gatti, cavalli da sella, animali d’affezione o da cortile escluso rettili o animali utilizzati per scopi professionali fatta eccezione per i cani utilizzati per l’assistenza ai non vedenti.
Annualità assicurativa: il periodo di durata annuale del Contratto.
Appartamento in condominio: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente all’interno, ma con accesso comune dall’esterno dell’immobile.
Assicurato: la persona fisica ed il suo nucleo familiare, o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione o contratto: il Contratto di Assicurazione.
B
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli d’uso personale e hobbistico che l’assicurato porta con sé in viaggio.
Bene: l’Impresa di Assicurazione Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) Sito internet: ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.
BenPower: Società di pronto intervento per le limitazioni del danno e la messa in sicurezza dei beni.
C
Cassaforte: Mezzo di custodia antiscasso con pareti e battenti in acciaio e avente una certificazione del costruttore con il grado di resistenza del mezzo forte. Se di peso inferiore a 200 Kg deve essere stabilmente incassata nel muro o ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 e sue successive modifiche.
Contenuto: mobilio, arredamento e quanto serva in genere per uso domestico, personale o inerente all’abitazione e/o allo studio privato coesistente, mobile per natura o destinazione di proprietà dell’Assicurato o di terzi, riposto nell’abitazione assicurata e/o studio privato coesistente o nelle relative pertinenze anche se non comunicanti (cantine, box, soffitte, ripostigli), compresi impianti di allarme e videosorveglianza, impianti di condizionamento e caldaia di uso personale (e se non già assicurati nella partita Fabbricato). Nel contenuto sono inoltre ricompresi:
• Oggetti di pregio: quadri, tappeti, oggetti d’arte, pellicce, raccolte o collezioni. I vari componenti costituenti una raccolta o collezione sono considerati come un unico oggetto;
• Gioielli: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant’altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura;
• Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni materiale cartaceo ad essi assimilabile.
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.
Cristalli: tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nei locali dell’abitazione assicurata.
D
Danno liquidabile: il danno determinato in base a tutte le condizioni di polizza, entro la somma assicurata, massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.
Documenti personali: la carta d’identità, la patente e il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera del codice fiscale.
E
Effrazione/Scasso: l’azione di forzamento, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione: la costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia secondo quanto disciplinato all’art. 629 del Codice Penale.
Evento Cyber: per evento Cyber si intende:
• Violazione della privacy e dei dati: l’accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall’Assicurato o per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei dati, a seguito della violazione del sistema informatico;
• Violazione del sistema informatico: l’accesso non autorizzato ad un sistema informatico, oppure l’uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato con l’intento di sabotare i dati stessi.
Eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine e pioggia.
F
Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, antincendio, igienici e sanitari, termosifoni e relativi raccordi, impianti elettrici fissi per illuminazione e allarme, impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, tende esterne purché rigidamente fissate all’immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione (escluso quanto definito alla voce Impianto di energia rinnovabile), comprese colonnine di ricarica elettrica per auto e moto ad uso personale, ed esclusa l’area e le pavimentazioni all’aperto. Ai fini della presente definizione, sono considerati “immobile” le recinzioni, le cancellate e i cancelli, le dipendenze e pertinenze ancorché separate nonché eventuali quote di proprietà comune.
- Fabbricato tradizionale: Il fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o muratura, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e altri materiali incombustibili. È tollerato l’utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto. Relativamente alle pareti esterne ed al manto della copertura è tollerata l’esistenza di materiali combustibili purché in misura percentualmente uguale o inferiore al 20% dell’intera estensione delle medesime pareti esterne o manto.
- Fabbricato bioedilizia: costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica; la struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.
- Fabbricato Chalet: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto realizzate prevalentemente in legno ma con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e no. Il tutto costruito con modalità che garantiscano
adeguata solidità, robustezza e un utilizzo a fini abitativi. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.
Tutti i fabbricati di cui sopra di cui fa parte l’abitazione assicurata devono essere adibiti - nel loro complesso – per almeno il 60% della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali, e non contenere industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, depositi agricoli o di infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche.
Franchigia frontale: la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’indennizzo.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.
G
Guasto: evento che compromette il regolare funzionamento di un impianto o di altri beni assicurati.
I
Impianto di energia rinnovabile:
- Fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica, ad uso esclusivo dell’abitazione assicurata, mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico; è composto principalmente da moduli fotovoltaici piani, gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata ed altri minori componenti elettrici. I pannelli fotovoltaici devono essere stabilmente ancorati al tetto del fabbricato od al terreno, nelle immediate vicinanze del fabbricato, in area recintata di pertinenza dello stesso e devono essere rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.
- Solare termico: insieme di collettori solari, ad uso esclusivo dell’abitazione assicurata, in grado di catturare il calore dell’energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e per il riscaldamento domestico. I pannelli solari devono essere stabilmente ancorati al tetto del fabbricato od al terreno, nelle immediate vicinanze del fabbricato, in area recintata di pertinenza dello stesso e devono essere rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.
- Micro/minieolico: Impianto elettromeccanico, ad uso esclusivo dell’abitazione assicurata, in grado di produrre, a partire dall’energia del vento, energia elettrica. I motori degli impianti mini o micro eolici devono essere stabilmente ancorati al tetto del fabbricato od al terreno, nelle immediate vicinanze del fabbricato, in area recintata di pertinenza dello stesso e devono essere rispettate le norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.
Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da Bene in caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇.
Inondazioni/Alluvioni: la fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini provocata dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o no, poste nelle vicinanze.
Intermediario: Il soggetto che esercita regolarmente l’attività di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni.
Istat: Istituto Nazionale di Statistica.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
M
Massimale: la somma entro la quale ▇▇▇▇ risponde per ogni sinistro.
Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Mezzi di chiusura: strutture e congegni installati a protezione delle aperture dei fabbricati e/o locali contenenti le cose assicurate per impedire l’accesso dall’esterno.
N
Nucleo familiare: l’insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l’Assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in Polizza.
P
Partita: insieme di cose, beni o eventi garantiti, assicurati con un’unica somma e che prevede il relativo pagamento di un premio.
Polizza o Contratto: il documento che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma che il Contraente deve a Bene a titolo di corrispettivo dell’Assicurazione.
Prima casa: l’abitazione adibita a dimora abituale dell’Assicurato.
Primo Rischio Assoluto: la forma di Assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
R
Rapina: il Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Codice Penale.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
S
▇▇▇▇▇▇: la sottrazione di cosa commessa strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: l’importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotto, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di uno più contenitore/i per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.
Seconda casa: l’abitazione adibita a dimora non abituale dell’Assicurato, oppure locata a terzi.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Somma Assicurata: massima esposizione di Bene per Sinistro e per anno assicurativo.
T
▇▇▇▇▇▇▇▇▇: il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
V
Valore intero: forma di Assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza e conseguentemente soggetta al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).
Tale regola proporzionale non è operante qualora il valore intero indicato in polizza, maggiorato del 20%, non sia inferiore a quello accertato al momento del Sinistro.
Vetro antisfondamento: il vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purché dotate di pari resistenza.
▇▇▇▇▇ a schiera o appartamento indipendente: la porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente dall’esterno dell’immobile.
Villa singola: l’immobile dotato di locali con una o più porte individuali di accesso dall’esterno.
DEFINIZIONI VALIDE PER IL CAPITOLO INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI
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C
Crollo e collasso: crolli e/o collassi strutturali che riguardino le sole fondazioni o strutture portanti del fabbricato non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni.
D
Danni da acqua condotta: danni da bagnamento per spargimento di liquidi causato da rottura accidentale, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici, igienici, tecnici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni al servizio esclusivo dell’abitazione assicurata.
Danni da fuoriuscita di acqua da apparecchi domestici: danni a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, degli elettrodomestici e delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l’impianto fisso dell’abitazione.
Danni da gelo: danni da bagnamento per spargimento di liquidi causato da rottura accidentale degli impianti fissi al servizio del fabbricato, conseguente a gelo.
Danni urto veicoli stradali: danni da Urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o aree ad essa equiparate.
Deterioramento generi alimentari: deterioramento dei generi alimentari riposti nel freezer, o nel congelatore domestico, della dimora abituale, conseguente alla mancata o anormale produzione del freddo a seguito di uno degli eventi garantiti dal presente Contratto o alla fuoriuscita del liquido frigorigeno a seguito di guasto accidentale protrattasi per più di 12 (dodici) ore consecutive.
E
Effetti personali fuori residenza: danni, conseguenti ad un evento garantito, agli effetti personali portati al seguito e riposti nei locali di villeggiatura temporaneamente abitati dall’Assicurato o dagli appartenenti al Nucleo familiare.
G
Gioielli e valori in istituti di custodia: cose di pregio, gioielli e valori (escluso il denaro), quando sono temporaneamente custoditi in Istituti di custodia specializzati e per la sola quota parte delle somme eccedenti importi da questi eventualmente già risarciti.
O
Onorari periti e progettisti: onorari di progettisti e consulenti nonché del perito scelto e nominato conformemente al disposto di polizza nonché la eventuale quota parte a seguito di nomina del terzo perito in conseguenza di un evento garantito nel presente Contratto.
S
Sovraccarico neve: crollo o sfondamento del tetto provocato dall’azione immediata e diretta della neve compreso il conseguente bagnamento del contenuto, qualora assicurato, all’interno dell’abitazione.
Spese ricerca e riparazione danni da acqua condotta: le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture, a seguito di rottura accidentale delle stesse, e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato, sostenute allo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ne ha dato origine.
Spese ricerca e riparazione tubi interrati: le spese di scavo, ricerca e riparazione del danno in seguito a rottura accidentale di tubature interrate esterne al fabbricato.
Spese ricerca e riparazione tubi gas: spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte dell’abitazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio esclusivo del fabbricato.
Spese duplicazione dei documenti: spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati in conseguenza di un evento garantito nel presente Contratto.
Spese di riprogettazione e urbanizzazione: spese di riprogettazione dell’abitazione nonché oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative), che dovessero gravare sull’Assicurato per la ricostruzione dell’abitazione in conseguenza di un evento garantito nel presente Contratto.
Spese rimpiazzo combustibile: spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato in conseguenza di un evento garantito nel presente Contratto.
Spese anomalo consumo d’acqua: maggiori spese documentabili sostenuti per un anomalo consumo di acqua derivante da un evento garantito in polizza e quando il maggior consumo risulti superiore al 20% del consumo fatturato nel medesimo trimestre dell’anno precedente.
Spese demolizione e sgombero: spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, compresi eventuali alberi presenti nell’area di pertinenza, nonché per lo spostamento, il deposito presso terzi e il ricollocamento delle cose illese in conseguenza di un evento garantito nel presente Contratto.
Spese pernottamento in albergo: spese di pernottamenti in alberghi, o in altra abitazione, per il tempo necessario al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, nonché per mancato godimento dei locali o perdita della pigione (qualora locati a terzi) in conseguenza di un evento garantito nel presente Contratto.
DEFINIZIONI VALIDE PER IL CAPITOLO CYBER
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A
Attacco informatico: un atto doloso, malware, furto, contro il sistema informatico dell’assicurato.
C
Carte di pagamento: strumento emesso da una banca o da un altro istituto finanziario che permette all’assicurato di usufruire di diversi servizi finanziari. Le carte prepagate, le carte di debito e le carte di credito sono considerate carte di pagamento.
Conti correnti on-line: conto corrente, intestato all’Assicurato, che permette di effettuare diverse operazioni bancarie attraverso canali alternativi. I canali alternativi inclusi nella definizione sono Internet Banking, che si avvale di Internet; Phone Banking, che si avvale del telefono fisso; Mobile Banking che si avvale delle funzionalità del cellulare.
D
Dati: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
E
Errore di programmazione: un errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del sistema informatico e/o un’elaborazione errata dei dati.
Estorsione Cyber: qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo volta a cifrare, occultare o negare l’accesso a dati, oppure limitare o impedire l’accesso al sistema informatico dell'Assicurato al fine di richiedere denaro a quest'ultimo.
H
Hardware: i componenti fisici di un qualunque sistema informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i dati; è incluso il supporto dati.
I
Internet service: insieme dei servizi necessari all’uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:
- gli “internet providers”, responsabili della fornitura del servizio e dell’hardware necessario all’accesso e uso di internet;
- i fornitori di servizi dns;
- altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall’assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.
M
Malware: qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l’accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico dell’assicurato.
P
Pagamento elettronico: è un sistema che prevede l’utilizzo di specifici strumenti e procedure che permettono il trasferimento virtuale del denaro senza che vi sia il passaggio fisico di contante.
▇▇▇▇▇▇▇▇: truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire ▇▇▇▇ (a titolo di esempio informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso), fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.
Portafoglio elettronico: programma o servizio web che permette agli utenti di memorizzare e controllare in maniera centralizzata le proprie informazioni personali inerenti agli acquisti online, come login, password, indirizzi di spedizione e dettagli dei propri strumenti di pagamento come carte di credito o altri servizi di pagamento collegati a strumenti ▇ ▇▇▇▇▇ bancari o di moneta elettronica. A titolo di esempio Paypal e Google Wallet rientrano in questa categoria.
S
Sistema informatico: personal computer, laptop, tablet o smartphone, utilizzato per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i dati.
Spese legali: eventuali costi, spese, compensi, per esperti, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell’assicurato nelle opportune sedi.
T
Terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’assicurato.
DEFINIZIONI VALIDE PER IL CAPITOLO TUTELA LEGALE
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A
Arbitrato: la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza nella fase Stragiudiziale: l’attività che viene svolta tentando una composizione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso all’Autorità Giudiziaria. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
C
Contravvenzione: una specie di Reato.
D
Danno derivante da responsabilità Extracontrattuale: il danno ingiusto derivante da un fatto doloso o colposo ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.
Delitto: il Reato più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
- delitto doloso: il delitto in cui l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- delitto preterintenzionale: il delitto in cui dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi agisce.
- delitto colposo: il delitto in cui l'evento, anche se preveduto, non è voluto da chi agisce e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Diritto civile: la branca del diritto privato che regola i rapporti tra privati (persone fisiche o giuridiche) allo scopo di consentirne una pacifica convivenza.
Diritto penale: la branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti Reato e a cui si riconnettono le conseguenze penali.
F
Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
I
Insorgenza (del Sinistro): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se la violazione si è sviluppata per una sequenza di eventi, esso coincide con quello della prima violazione. Si precisa che l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento penale. Più specificamente, l’insorgenza è:
nell’ipotesi di danno derivante da responsabilità extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui è commesso il Reato.
L
Lavoro parasubordinato: il rapporto di lavoro di cui all’art. 409, comma 3 del Codice di Procedura Civile nonché quello indicato come tale da specifiche leggi o atti aventi forza di legge.
P
Procedimento penale: il procedimento accertativo della violazione di norme penali. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale esso inizia con la notifica della Informazione di garanzia di cui all’art. 369 del Codice di Procedura Penale.
R
Reato: il fatto omissivo o commissivo cui il Codice Penale ricollega conseguenze penali.
S
Sanzione amministrativa: la sanzione che l’ordinamento adotta per punire la violazione di un illecito amministrativo.
Spese di giustizia: le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza: le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa.
Spese peritali: le spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
T
Transazione: il contratto di cui all’art. 1965 del Codice Civile col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
V
Vertenza contrattuale: la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti scritti.
DEFINIZIONI VALIDE PER IL CAPITOLO ASSISTENZA
In aggiunta al glossario valido per tutti i Capitoli
G
Guasto: il mancato funzionamento, rottura e/o otturazione accidentale di impianti fissi (idrici, igienici ed elettrici).
M
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo.
S
Struttura organizzativa: il complesso di medici, tecnici e specialisti di competenza diversa, facente capo alla Società Ima Servizi Scarl, operanti 24 ore su 24 , tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede, su incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizzando ed erogando le prestazioni previste in Polizza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA
Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio
Il Contraente/Assicurato devono fornire a Bene, prima della stipula del Contratto, le informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio. In caso contrario, il Contratto può essere annullato e l’Assicurato può perdere il diritto all’indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
A esempio:
A. se l’Assicurato stipula una polizza sottacendo che le caratteristiche costruttive del fabbricato sono difformi da quelle previse nella definizione o che, ai fini della garanzia furto, i mezzi di chiusura non sono adeguati a quanto previsto contrattualmente in caso di sinistro l’Assicurato può perdere totalmente il diritto al pagamento della somma dovuta.
Art. 2 – Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Ferme le successive scadenze ed il diritto di Bene di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. In caso di frazionamento mensile del premio (che è soggetto a preventivo benestare di Bene) è operante anche quanto previsto all’Art. 3)
Per le garanzie: Eventi Atmosferici, Sovraccarico Neve, Fenomeno elettrico, Terremoto, Alluvione, Allagamento, l’Assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24:
A. Eventi Atmosferici – Sovraccarico neve
Del 10° (decimo) giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza o di pagamento del Premio, se successivo.
B. Fenomeno elettrico
del 10° (decimo) giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza o di pagamento del Premio, se successivo.
C. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – Inondazione – Alluvione – Allagamento
del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza o di pagamento del Premio, se successivo.
Qualora, viceversa, la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità nella copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente per i medesimi beni e rischi, i periodi di carenza
sopraindicati non operano per tutte le prestazioni, i beni e le somme già presenti nella precedente polizza, mentre restano operanti per le nuove prestazioni, per i nuovi beni e per le somme in aumento a quelle precedenti.
In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire, pena decadenza al diritto di indennizzo, copia della polizza dalla quale si possa verificare quanto sopra indicato
Relativamente alla garanzia “Vita privata e di relazione” del Capitolo 3) Responsabilità Civile, la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del contratto o nei sei mesi successivi, relative ad eventi accaduti durante il periodo di validità del contratto o nei sei mesi antecedenti la durata del contratto stesso. A tale fine l’Assicurato dichiara di non aver ricevuto, alla data di stipula del Contratto, alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza di situazioni o di fatti che possono determinare richieste di risarcimento.
Relativamente alle Garanzie Base 1) e 2) del Capitolo 4) Cyber risk l’assicurazione è prestata per i Sinistri accaduti e scoperti per la prima volta durante il Periodo assicurativo indicato nella Scheda di polizza.
Relativamente alla Garanzia Base 3) del Capitolo 4) Cyber risk l’assicurazione è per i Sinistri e/o le circostanze denunciate agli Assicurati per la prima volta durante il Periodo assicurativo indicato in Scheda di polizza, purché conseguenti ad Eventi assicurati accaduti nei tre mesi antecedenti la decorrenza della polizza
Il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all’atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il pagamento dei premi delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di premio non ancora scadute, sino a completamento dell’annualità.
Se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Contraente/Assicurato, come stabilito dall’art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli assicuratori, richiedendo a ciascuno l’Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo Contratto considerato autonomamente. Relativamente alle garanzie dei Capitoli 1 e 2 “Incendio” e “Furto”, se la somma degli Indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente – supera l’ammontare del danno, ▇▇▇▇ pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 5 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente/Assicurato sono tenuti nel corso della Polizza, devono essere fatte con lettera raccomandata o tramite P.E.C. (all’indirizzo
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) alla Direzione di Bene oppure all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza.
Art. 6 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta
– da effettuarsi anche per il tramite dell’Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente/Assicurato e da Bene.
Art. 7 – Aggravamento o diminuzione del rischio
Il Contraente/Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta a Bene di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l’aggravamento o diminuzione del Rischio stesso.
In caso di mancata comunicazione di tali variazioni, se comportano:
- aggravamento di Rischio: il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile e la polizza può cessare di ogni effetto;
- diminuzione del Rischio: In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, Bene è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
Art. 8 – Recesso in caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇
Dopo ogni denuncia di ▇▇▇▇▇▇▇▇ e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente/Assicurato - qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) – e Bene hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. od anche mediante P.E.C. (all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, ▇▇▇▇ mette a disposizione del Contraente/Assicurato, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei Premi avvenuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 9 – Durata e Proroga dell’Assicurazione/Termini di disdetta
L’Assicurazione ha durata di 1 anno salvo quanto successivamente specificato. Pertanto, ove la legge o il Contratto facciano riferimento al “periodo di Assicurazione” esso deve intendersi coincidente ad un’annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta - per gli anni successivi al secondo. Se la Polizza è stata stipulata per un periodo inferiore ad un anno o è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta; se invece è stata stipulata per una durata superiore all’anno, ma inferiore a 5 (cinque) anni, le Parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale.
Qualora la Polizza sia stata stipulata, ai sensi dell’art. 1899 secondo comma del Codice Civile, con durata quinquennale senza possibilità di recesso, a fronte di una riduzione del Premio annuale pari al 5% (cinque per cento), alla scadenza dei 5 (cinque) anni il Contraente potrà disdettare il contratto inviando una comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In mancanza di
disdetta il contratto si intenderà prorogato per un’ulteriore annualità e così, successivamente, di anno in anno, fermo restando il diritto di disdetta del Contraente con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola annualità. In ogni caso, se nella Polizza è indicato “NO” alla casella “Tacito rinnovo”, quanto sopra previsto non opera e l’Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di naturale scadenza in essa indicata.
Art. 10 – Adeguamento del Premio
Qualora, alla scadenza del Contratto, ▇▇▇▇ intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente/Assicurato almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Se il Contraente/Assicurato comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.
Art. 11 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente/Assicurato, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 12 – Trasloco dell’abitazione
Sia in caso di trasloco definitivo dall’ubicazione indicata in Polizza ad altra ubicazione che in caso di trasloco temporaneo per lavori di ristrutturazione, purché sul territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, il Contraente/Assicurato può chiedere a Bene che l’Assicurazione operi contemporaneamente su entrambe le abitazioni. La richiesta deve essere formulata preventivamente con una comunicazione scritta e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente/Assicurato e da Bene. Questa variazione della copertura assicurativa spiega eccezionalmente effetto dalle ore 24:00 del primo giorno di trasloco e cessa automaticamente alle ore 24:00 del 30° giorno successivo all’ultimo giorno del trasloco. Alla scadenza del 30° giorno, il Contratto sarà valido unicamente per la nuova abitazione nel primo caso (trasloco definitivo) e per la vecchia ubicazione nel secondo caso (trasloco provvisorio). Ai fini della presente variazione di garanzia sono esclusi i danni durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico. Rimane invariato quanto stabilito dagli Articoli 6 e 7.
Tutte le garanzie dei Capitoli 1,2,3 “Incendio“, “Furto”, “Responsabilità Civile” operano, per ogni Sinistro per danni a cose, previa applicazione di una c.d. “Franchigia frontale” indicata sulla Polizza, salvo Franchigia di importo superiore indicata per la singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione della stessa. Qualora sia previsto in Polizza uno Scoperto, l’importo della Franchigia frontale sarà equivalente all’importo minimo dello Scoperto stesso (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell’Assicurato. La Franchigia frontale di cui al presente articolo dopo due anni di vigenza del Contratto senza denuncia di sinistri, per tutte le garanzie assicurate verrà considerata non più
efficace. Qualora il contratto in vigore sostituisca, senza soluzione di continuità, un analogo contratto con ▇▇▇▇ si terrà conto anche del periodo di validità della polizza sostituita.
Tale agevolazione non trova applicazione per franchigie e scoperti e minimi di scoperto relativi a specifiche garanzie o quando viene esclusa esplicitamente tale condizione.
In caso di denuncia di sinistro la franchigia frontale in vigore verrà ripristinata e il periodo dei due anni decorrerà dall’anno assicurativo successivo anche se il pagamento avverrà in tale annualità.
Il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l’effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.
Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT. L’adeguamento del Contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’Indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
b) se tra l’Indice del mese di giugno dell’anno precedente la scadenza di una rata annuale e l’Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto.
Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’Indice, Bene effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo Indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del Contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).
Qualora, per effetto della presente clausola, nel tempo le Somme assicurate, i Massimali ed i Limiti di Indennizzo/Risarcimento ed il Premio risultassero aumentati del 50% rispetto a quelli iniziali è facoltà del Contraente/Assicurato rinunciare all’indicizzazione mediante comunicazione raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In tal caso la clausola cessa di validità ed il Contratto prosegue con Somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo/risarcimento e Premio risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Art. 18 – Mediazione obbligatoria
L’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀ dell’azione giudiziaria in materia
di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di Bene mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Art. 19 – Contratti a distanza – diritto di recesso
Il Contraente/Assicurato, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo.
Per esercitare tale diritto, il Contraente/Assicurato deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni.
Per recedere occorre inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo di Bene, od anche mediante P.E.C. (all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇), con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di ▇▇▇▇▇▇▇▇.
A seguito del recesso il Contraente/Assicurato ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta che, per legge, resta a suo carico.
Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque a Bene la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.
Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte di Bene della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, ▇▇▇▇ si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente/Assicurato.
CAPITOLO 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DIRETTI
Il Contraente/Assicurato può scegliere se assicurare uno o più dei seguenti beni:
- FABBRICATO
- CONTENUTO
- IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE (solo se assicurato il fabbricato)
I beni e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti forme di Assicurazione:
- FABBRICATO: forma Valore Intero
- CONTENUTO: forma ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Assoluto
- IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE forma Valore Intero
- FENOMENO ELETTRICO: forma ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Assoluto
- RISCHIO LOCATIVO: forma Primo Rischio Assoluto
- RICORSO TERZI: Massimale
Bene indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti di copertura indicati in Polizza, i danni materiali e diretti ai beni, causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, non espressamente esclusi dall’art. 1.2
Le garanzie sono operanti anche in caso di colpa grave dell’assicurato, del contraente e dei suoi familiari.
Sono parificati ai danni da incendio i guasti causati per ordine dell’Autorità, quelli arrecati dal Contraente/Assicurato e/o da altre persone allo scopo di impedire od arrestare l’evento dannoso.
Il Contraente/Assicurato, in abbinamento alla garanzia base può scegliere di estendere la propria copertura acquistando le seguenti estensioni di garanzia:
A) Rischio Locativo (in alternativa al fabbricato)
Bene, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro la somma assicurata indicata in Polizza e secondo le condizioni contrattuali, dei danni materiali e diretti cagionati dagli eventi garantiti nel presente capitolo di Polizza ai locali ed all’eventuale arredamento tenuti in locazione dall’Assicurato.
B) Ricorso Terzi
Bene si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente capitolo di
Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale indicato in Polizza.
Non sono considerati terzi:
1) i componenti del Nucleo familiare;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).
Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare Bene delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e ▇▇▇▇ avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di ▇▇▇▇. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
C) Fenomeno Elettrico
Bene indennizza, a deroga di quanto previsto all’art 1.2 punto 10 nel limite della somma annua indicata in Polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (comprese le apparecchiature elettroniche) a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa occasionati, compresa l’azione del fulmine o l’elettricità atmosferica.
D) Terremoto
Bene, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.2 punto 3, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato assicurato causati da ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, compresi quelli eventualmente conseguenti di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto come un unico sinistro.
E) Inondazione, Alluvione
Bene, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.2 punto 3 indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o no, posti nelle vicinanze.
F) Allagamento
Bene, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.2 punto 3 indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua dovuti da eccesso di pioggia (flash flood – bomba d’acqua) quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o no, posti nelle vicinanze
Art. 1.2 – L’Assicurazione non comprende i danni:
1) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e/o dei loro familiari conviventi;
2) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre 5 giorni consecutivi ▇▇▇▇ risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;
3) causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati;
6) di e da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri a impianti e/o suppellettili fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall’autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate;
7) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, fatta eccezione che per i cristalli, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;
8) dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi;
9) da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica;
10) di fenomeno elettrico:
11) causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;
12) da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all’Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore;
13) da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte; effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento;
14) da eventi atmosferici in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non, nelle immediate vicinanze;
15) da inquinamento e contaminazione dell’acqua dell’aria e del suolo; da polvere e da smog;
16) al Contenuto all’esterno dei locali assicurati, ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
17) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; danni di qualsiasi nature direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber;
18) agli autoveicoli o comunque qualsiasi altro mezzo che prevede l’obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di Assicurazione di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
19) danni subiti da lastre in fibrocemento, cemento-amianto;
20) i danni, con riferimento al sovraccarico neve, conseguenti al gelo nonché i danni al fabbricato ed al Contenuto se:
• i fabbricati sono oggetto di lavori edili sulle coperture;
• i fabbricati non sono conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;
21) danni al contenuto ed alle parti interne del fabbricato da acqua, grandine e neve non penetrate direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
22) danni derivanti da crollo e collasso strutturale:
• a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/ demolizione in corso d’opera;
• conseguenti a errori di progettazione o costruzione;
• verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all’art. 1.2 punto 3
23) i danni da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica; i danni da bagnamento derivanti da occlusione dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana (gronde e pluviali) se non a seguito di neve o grandine;
24)i danni, derivanti da gelo, se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento o se gli impianti non sono in funzione da oltre 48 ore prima del Sinistro.
25) Relativamente alla garanzia Ricorso Terzi sono altresì esclusi i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli di terzi;
• di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.
26) relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico sono altresì esclusi i danni:
• derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
• verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
• a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali i tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.
27) relativamente alla garanzia Terremoto sono altresì esclusi i danni:
• indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, mancato reddito, interruzione parziale o totale di lavoro, o qualsivoglia danno che non riguardi la materialità delle cose;
• ai fabbricati e tettoie non conformi alle disposizioni tecniche, sia locali che nazionali, concernenti alla costruzione in zona sismica in vigore alla data di costruzione dell’immobile stesso;
• ai fabbricati e tettoie in fase di costruzione/rifacimento/ampliamento, alle strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture
• ai fabbricati considerati “abusivi” ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistica ed edilizia;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato;
• di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
• causati da eruzioni vulcaniche. Inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, tsunami o onde anomale, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
• causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i suddetti eventi risultassero originati o conseguenti al terremoto.
28) relativamente alla garanzia Alluvione Inondazione sono altresì esclusi i danni:
• causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, eruzioni vulcaniche;
• ai fabbricati e tettoie in fase di costruzione/rifacimento/ampliamento, alle strutture pressostatiche, tendostrutture, tensostrutture
• ai fabbricati considerati “abusivi” ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistica ed edilizia o dichiarati inagibili dagli organi competenti o in evidente stato di abbandono;
• di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
• indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, mancato reddito, interruzione parziale o totale di lavoro, o qualsivoglia danno che non riguardi la materialità delle cose;
• causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i suddetti eventi risultassero originati o conseguenti ad Alluvione, inondazione.
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione;
• ai locali ed ai beni posti al di sotto del piano stradale e/o anche parzialmente interrati.
29) relativamente alla garanzia Allagamento sono altresì esclusi i danni:
• causati da fuoriuscita di acqua, e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini;
• causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
• avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
• causati da fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
• causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia;
• di franamento, cedimento o smottamento del terreno
• Ai locali ed ai beni posti al di sotto del piano stradale e/o anche parzialmente interrati.
ARTICOLO | DENOMINAZIONE | FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO | SCOPERTO SUL DANNO | LIMITE DI INDENNIZZO |
QUALSIASI ALTRA GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA | Franchigia frontale | == | Somma assicurata | |
DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI IN GENERE | 1.000 euro | 10% | 70% Somma assicurata | |
EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI SU UNO O PIU’ LATI | 1.000 euro | 10% | 10.000 euro per annualità assicurativa | |
DANNI DA GRANDINE A MANUFATTI DI MATERIA PLASTICA E RIVESTIMENTI ESTERNI | 1.000 euro | 10% | 5.000 euro per annualità assicurativa, ridotto a 2.500 euro per quelli con vetustà uguale o superiore a 25 anni | |
SOVRACCARICO NEVE | Franchigia frontale | == | 40% della somma assicurata come fabbricato e contenuto, per annualità assicurativa | |
DANNI AL CONTENUTO DA ACQUA GRANDINE E NEVE | Franchigia frontale | == | Somma assicurata | |
CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE | 10.000 euro | == | 15% delle somme rispettivamente assicurate con il massimo di 100.000 euro per annualità assicurativa | |
DANNI DA ACQUA CONDOTTA, | Franchigia frontale | == | Somma assicurata | |
DANNI DA GELO | Franchigia frontale | == | 3% delle somme rispettivamente assicurate per annualità assicurativa | |
DANNI DA FUORIUSCITA DI ACQUA DA APPARECCHI DOMESTICI | Franchigia frontale | == | 3.000 euro per annualità assicurativa | |
SPESE RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA | Franchigia frontale Per i fabbricati di oltre 25 anni dalla data di costruzione o ristrutturazione completa degli impianti la franchigia frontale si intende raddoppiata | == | 10.000 per annualità assicurativa | |
SPESE RICERCA E RIPARAZIONE TUBI INTERRATI | Franchigia frontale | == | 2.000 euro per annualità assicurativa | |
SPESE RICERCA E RIPARAZIONE TUBI GAS | Franchigia frontale | == | 5.000 per annualità assicurativa | |
DETERIORAMENTO GENERI ALIMENTARI | Franchigia frontale | == | 1.000 euro per annualità assicurativa | |
EFFETTI PERSONALI FUORI RESIDENZA | Franchigia frontale | == | 10% della somma assicurata come contenuto | |
GIOIELLI E VALORI IN ISTITUTI DI CUSTODIA | Franchigia frontale | == | 10% della somma assicurata come contenuto | |
DUPLICAZIONE DOCUMENTI | Franchigia frontale | == | 1.000 euro per annualità assicurativa | |
SPESE RIPROGETTAZIONE, URBANIZZAZIONE | Franchigia frontale | == | 3% dell’importo indennizzabile con il |
massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa | ||||
ONORARI PERITI E PROGETTISTI | Franchigia frontale | == | 3% dell’importo indennizzabile con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa | |
SPESE RIMPIAZZO COMBUSTIBILE | Franchigia frontale | == | 2.000 euro per annualità assicurativa | |
SPESE ANOMALO CONSUMO D’ACQUA | Franchigia frontale | == | 1.500 euro per annualità assicurativa | |
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO | Franchigia frontale | == | 10% dell’importo indennizzabile. Fino a 3.000 euro la liquidazione di dette spese avverrà senza tenere conto della suddetta percentuale sul danno indennizzabile | |
DANNI AI CRISTALLI | Franchigia frontale | == | 3% delle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di 5.000 euro per annualità assicurativa | |
SPESE PERNOTTAMENTI IN ALBERGO | Franchigia frontale | == | 5% dell’importo indennizzabile con il massimo di 10.000 per annualità assicurativa | |
OGGETTI DI PREGIO | Franchigia frontale | == | 50% della somma assicurata come contenuto, per singolo oggetto, con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa, | |
GIOIELLI | Franchigia frontale | == | 20% della somma assicurata come contenuto per annualità assicurativa | |
VALORI | Franchigia frontale | == | 1.500 euro per annualità assicurativa | |
DANNI DA URTO DI VEICOLI STRADALI | Franchigia frontale | == | 100.000 euro per annualità assicurativa | |
Estensione garanzia C) se operante | FENOMENO ELETTRICO | Franchigia frontale | 10% | Somma assicurata |
Estensione garanzia D) se operante | TERREMOTO | 20% del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato con il minimo di 10.000 euro | == | 80% della somma assicurata alla partita fabbricato o del valore di ricostruzione a nuovo dello stesso, se inferiore alla somma assicurata. 10% dell’indennizzo nel limite della somma assicurata relativamente al contenuto |
Estensione garanzia E) se operante | INONDAZIONE, ALLUVIONE | 20.000 euro | == | 30% della somma assicurata alla partita fabbricato o del valore di ricostruzione a nuovo dello |
stesso, se inferiore alla somma assicurata con il massimo di 500.000 euro compreso fino ad un massimo di 50.000 euro i danni al contenuto | ||||
Estensione garanzia F) se operante | ALLAGAMENTO | 20.000 euro | == | 30% della somma assicurata alla partita fabbricato o del valore di ricostruzione a nuovo dello stesso, se inferiore alla somma assicurata con il massimo di 500.000 euro compreso fino ad un massimo di 50.000 euro i danni al contenuto |
CAPITOLO 2 – FURTO, RAPINA ED ALTRE GARANZIE
Il Contraente/Assicurato può scegliere se assicurare uno o più dei seguenti beni:
- CONTENUTO
- VALORI E GIOIELLI NEI LOCALI (solo in aggiunta al Contenuto)
- VALORI E GIOIELLI IN CASSAFORTE (solo in aggiunta al Contenuto)
- IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE (solo se assicurato nella sezione Incendio)
I beni e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti forme di Assicurazione:
- CONTENUTO: forma ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Assoluto
- VALORI E GIOIELLI COMUNQUE CUSTODITI: forma ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Assoluto
- VALORI E GIOIELLI IN CASSAFORTE: forma Primo Rischio Assoluto
- FURTO, RAPINA E SCIPPO FUORI CASA: forma ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Assoluto
- IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE: forma Valore Intero
- GUASTI CAGIONATI DAI LADRI: forma Primo Rischio Assoluto
MEZZI DI CHIUSURA
La garanzia furto è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l’esterno dell’abitazione sia difesa - per tutta la sua estensione - anche se posta sul tetto situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili
e accessibili per via ordinaria dall’esterno, senza l’impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare
agilità personale da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall’interno) oppure chiuso con serrature ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri e serramenti con luci di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture ed in ogni caso di superficie non superiore a 900 (novecento) centimetri quadrati.
Relativamente agli impianti di energia rinnovabile, La garanzia furto è prestata alla condizione essenziale che:
• Il Furto avvenga forzando gli appositi sostegni con rottura dei meccanismi di fissaggio
dell’impianto;
• Gli accessori mobili od immobili connessi all’impianto (per esempio: inverter, batterie, centralina, apparecchiature di controllo e rilevazione) siano custoditi, nell’ubicazione indicata in polizza, in locali chiusi e protetti da idonei congegni di chiusura ed avvenga l’effrazione degli stessi
Il Contraente/Assicurato può scegliere se acquistare singolarmente o entrambe le Garanzie Base “Furto, Rapina ed altri danni” e “Guasti cagionati dai ladri”.
Art 2.1 – Furto, Rapina ed altri danni
Bene indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati in Polizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
1) Furto perpetrato con le seguenti modalità:
• violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
• con uso di chiavi originali, anche elettroniche, smarrite o sottratte all’Assicurato, a persone con lui stabilmente conviventi, ai prestatori di lavoro o ad altre persone di fiducia. La garanzia opera dalla data di denuncia alla pubblica Autorità dello
smarrimento o sottrazione e fino alle ore 24:00 (ventiquattro) dell’8° (ottavo) giorno successivo alla denuncia stessa;
• per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari
mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• con introduzione clandestina dei ladri a condizione che l’asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall’interno;
• in presenza di persone di età superiore a 12 (dodici) anni, anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura.
2) Rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
L’Assicurazione comprende inoltre:
3) i danni causati dai ladri al Contenuto per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione;
4) i danni causati dai ladri, alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, agli impianti di protezione e di allarme al fine di commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, compreso il loro furto;
5) i danni causati da atti vandalici dei ladri commessi durante il furto, la rapina o l’estorsione o nel tentativo di commetterlo con esclusione dei danni da scritte o imbrattamenti alle parti esterne del fabbricato.
6) il furto del Contenuto, nell’abitazione locata temporaneamente per un periodo di vacanza. perpetrato con le modalità di cui al precedente punto 1,
7) il furto commesso nei locali dell’abitazione dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo, purché l’Assicurato abbia effettuato regolare denuncia del collaboratore alla Pubblica Autorità.
8) la truffa tra le mura domestiche nei confronti dell’Assicurato o di altre persone componenti il Nucleo familiare con lui conviventi in modo continuativo a condizione che vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
• la sottrazione del denaro sia contestuale all’esecuzione dell’artificio o del raggiro;
• non comporti l’acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali;
• Il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 70 (settanta) anni oppure sia diversamente abile
9) le spese sostenute e documentate per gli accertamenti diagnostici, onorari medici compreso psicologo, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell’Assicurato o dai componenti il suo Nucleo familiare, in occasione di ▇▇▇▇▇▇, rapina o estorsione;
10) le spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dell’abitazione assicurata, in caso di sottrazione o smarrimento delle relative chiavi, a condizione che sia stata fatta regolare denuncia alla Pubblica Autorità e la sostituzione sia stata effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla denuncia.
11) le spese documentate per duplicazione e/o rifacimento di documenti personali sottratti o danneggiati all’Assicurato o ai componenti il suo Nucleo familiare, a seguito di furto, ▇▇▇▇▇▇, rapina o estorsione
Art 2.2 – Guasti cagionati dai ladri
Bene, nei limiti della somma assicurata risponde dei danni causati dai ladri alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, agli impianti di protezione ed allarme, al fine di commettere o tentare di commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, compreso il loro furto.
Qualora venga acquistata anche la Garanzia Base “Furto, Rapina e altri danni”, la somma assicurata alla presente garanzia deve intendersi in aumento a quanto previsto alla Garanzia Base di cui sopra.
Il Contraente/Assicurato, in abbinamento alla Garanzia base può scegliere di estendere la propria copertura acquistando le seguenti estensioni di garanzia:
A) Contenuto, compresi gioielli e valori in cassaforte
A parziale deroga dell’art. 2.3 punto 7, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni da Furto (art. 2.1 punto 1) e Rapina ed Estorsione (art. 2.1 punto 2) al Contenuto, ai gioielli ed ai valori, anche se di proprietà di terzi, riposti all’interno della cassaforte posta nell’abitazione indicata in Polizza a condizione che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall’Art. 2.1, abbia violato la cassaforte mediante rottura o scasso.
B) Gioielli e valori nei locali
A parziale deroga dell’art.2.3 punto 7, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni da Furto (art. 2.1 punto 1) e rapina ed estorsione (art. 2.1 punto 2) ai gioielli e valori, anche se di proprietà di terzi, ovunque riposti all’interno dell’abitazione indicata in Polizza compresi quelli in cassaforte o in mezzi di custodia, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall’art. 2.1.
C) ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ e Scippo fuori casa
A parziale deroga dell’Art. 2.3 punto 9, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, nei limiti della Somma assicurata, ai danni materiali e diretti ai capi di vestiario, oggetti personali, gioielli indossati e valori al di fuori dell’abitazione assicurata causati dai seguenti eventi:
• Rapina
• Estorsione
• Scippo
• Furto subito in seguito a infortunio o improvviso malore del Contraente e/o dell’Assicurato
• Furto commesso mediante la rottura dei vetri dell’autovettura limitatamente ai casi in cui l’Assicurato o suoi familiari siano a bordo dell’autovettura
• Furto dei bagagli, escluso gioielli e valori, riposti nel bagagliaio dell’autovettura regolarmente chiusa e con i vetri rialzati. La garanzia opera esclusivamente dalle ore 8:00 (otto) alle ore 22:00 (ventidue).
• Furto di capi di abbigliamento durante la permanenza in esercizi pubblici dell’Assicurato o dei suoi componenti il suo Nucleo familiare
Art. 2.3 L’Assicurazione non comprende i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche
locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge, atti di
terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni, allagamenti e qualsivoglia altro evento naturale, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva,
indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;
4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
• del Contraente o dell’Assicurato, o di persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• dai dipendenti dell’Assicurato salvo quanto previsto all’art. 2.1 punto e).
5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati, interruzione di attività o di altri eventuali pregiudizi;
6) qualora l’abitazione contenente le cose assicurate rimanga incustodita per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi; in tal caso l’Assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° (quarantaseiesimo) giorno;
7) a gioielli e valori (se non assicurati con partita specifica).
8) da furto avvenuti quando non esistano o non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui all’art. 2.4 oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle stesse;
9) da furto, rapina ed estorsione di beni posti all’aperto o comunque al di fuori dei locali indicati in Polizza
10) gli oggetti di pregio riposti nelle pertinenze non comunicanti con l’abitazione assicurata.
11) danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber
ARTICOLO | DENOMINAZIONE | FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO | SCOPERTO SUL DANNO | LIMITE DI INDENNIZZO |
QUALSIASI ALTRA GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA | Franchigia frontale | == | Somma assicurata | |
Mezzi di chiusura | Furto con violazione di mezzi di chiusura aventi caratteristiche inferiori a quelle previste | Franchigia frontale | 20% | Somma assicurata |
Furto senza violazione dei mezzi di protezione e chiusura in presenza di persone nei locali | Franchigia frontale | 20% | Somma assicurata | |
Furto con uso chiavi originali | Franchigia frontale | 20% | Somma assicurata | |
Furto con sola rottura di cristalli o vetri, agevolato da impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato assicurato | Franchigia frontale | 20% | Somma assicurata | |
Art. 2.1 punto 5) | Danni da atti vandalici dei ladri | Franchigia frontale | == | 2.000 euro per annualità assicurativa |
Art. 2,1 punto | Furto del contenuto | Franchigia frontale | == | 1.000 euro per annualità |
6 | nell’abitazione locata | assicurativa | ||
temporaneamente per un | ||||
periodo di vacanza | ||||
Art. 2.1 punto 7) | Furto commesso nei locali dell’abitazione dagli addetti ai servizi domestici | Franchigia frontale | == | 1.000 euro per annualità assicurativa |
Art. 2.1 punto 8) | Truffa tra le mura domestiche | Franchigia frontale | == | 500 euro per annualità assicurativa |
Art. 2.1 punto | Spese sostenute e | Franchigia frontale | == | 1.000 euro per annualità |
9) | documentate per | assicurativa | ||
accertamenti diagnostici, | ||||
onorari medici | ||||
Art.2.1 punto 10) | Spese documentate per modifica o sostituzione serrature | Franchigia frontale | == | 300 euro per annualità assicurativa |
Art. 2.1 punto 11) | Spese documentate per duplicazione e/o rifacimento documenti personali | Franchigia frontale | == | 300 euro per annualità assicurativa |
Art. 2.2 | Guasti cagionati dai ladri | Franchigia frontale | == | Somma assicurata |
Estensione di garanzia A) | Contenuto, Gioielli e valori in cassaforte | Franchigia frontale | == | Gioielli: 50% della somma assicurata , per singolo oggetto con il massimo di 10.000 euro Valori: 20% della somma assicurata |
Estensione di garanzia B) | Gioielli e valori ovunque riposti | Franchigia frontale | == | Gioielli: 50% della somma assicurata , per singolo oggetto con il massimo di 5.000 euro Valori: 10% della somma assicurata |
Estensione di garanzia C) | Furto, ▇▇▇▇▇▇ e scippo fuori casa | Franchigia frontale | == | 10% della somma assicurata per furto di bagagli, escluso gioielli e valori, riposti nel bagagliaio. 10% della somma assicurata per furto capi di abbigliamento durante la permanenza in esercizi pubblici |
Definizione contenuto | Furto, rapina ed estorsione di oggetti di pregio Furto, rapina ed estorsione di oggetti o beni professionali Furto, rapina ed estorsione del contenuto (esclusi gioielli e valori) riposto nelle dipendenze non comunicanti con l’abitazione assicurata Costi di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, fotografie ed ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (anche informatico) | Franchigia frontale Franchigia frontale Franchigia frontale Franchigia frontale | == == == | Per singolo oggetto il 50% della somma assicurata con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500 per annualità assicurativa 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per annualità assicurativa 1.000 euro per annualità assicurativa |
CAPITOLO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE
Per la garanzia base “Vita Privata e di relazione” risultano assicurati i seguenti soggetti:
• CONTRAENTE/ASSICURATO
e rispetto a quest’ultimo
• IL SUO CONIUGE NON SEPARATO O PARTNER DELL’UNIONE CIVILE, ANCHE SE CON LUI NON RESIDENTE NELLA STESSA ABITAZIONE
• IL SUO CONVIVENTE MORE UXORIO, A CONDIZIONE CHE SIA CON LUI CONVIVENTE NELLA STESSA ABITAZIONE
• LE ALTRE PERSONE CHE APPARTENGONO ALLA SUA FAMIGLIA COME RISULTANTE DALLO STATO DI FAMIGLIA
• I FIGLI MINORENNI NON APPARTENENTI AL SUO STATO DI FAMIGLIA E AFFIDATI ALL’ALTRO GENITORE A SEGUITO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
• I MINORI IN AFFIDAMENTO FAMIGLIARE COME DA LEGGE, PER IL PERIODO DI AFFIDAMENTO
• I FIGLI ISCRITTI ALL’ AIRE FINO A DUE ANNI DI RESIDENZA ALL’ESTERO
Per la garanzia base “Proprietà del Fabbricato” risultano assicurati i seguenti soggetti:
• IL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE INDICATA IN POLIZZA
Per la garanzia base “Proprietà di Impianto di energia rinnovabile” risultano assicurati i seguenti soggetti:
• IL PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO INDICATO IN POLIZZA (solo se l’impianto è assicurato nel capitolo Incendio)
I soggetti e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti Forme di Assicurazione:
- Nei limiti dei massimali indicati in polizza validi per sinistro e le garanzie risultano operanti per il mondo intero.
Il Contraente può scegliere se acquistare singolarmente o tutte le Garanzie Base “Responsabilità Civile della vita privata e di relazione”, “Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato”.
Art. 3.1 - Responsabilità Civile della Vita Privata e di Relazione
Bene si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e gli altri soggetti, di quanto essi siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune situazioni che potrebbero determinare l’insorgenza della responsabilità civile di cui al presente articolo:
1) conduzione dell’abitazione indicata in Polizza o a seconde case;
2) uso di dimora saltuaria (camere d’albergo o case di villeggiatura locate occasionalmente) o uso di abitazione occupata da figli studenti, compresi i danni ai locali stessi e al relativo Contenuto, se di terzi;
3) fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato, per legge, debba rispondere.
4) organizzazione e svolgimento di pranzi, cene, feste private tra familiari e amici compresa la somministrazione di cibi e bevande preparati e/o somministrati dall’Assicurato;
5) proprietà ed uso di apparecchi domestici e di impianti fissi qualora installati dall’Assicurato;
6) fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, di baby-sitter o badanti, o di persone comunque non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti alle loro mansioni;
7) danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, (sei percento) calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
8) proprietà ed uso di mezzi non a motore, comprese le biciclette elettriche, monopattini, over board, segway, natanti anche a motore; tutti purché non soggetti all’Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi;
9) attività sportive in genere esclusa la caccia; giardinaggio, compresa la guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio, attività di bricolage, hobby compresa la proprietà o uso di giocattoli anche a motore, compreso proprietà ed uso di aeromobili giocattolo rispondenti alle previsioni di cui al D.lgs. 54/211 (di attuazione della direttiva 2009/48/CE) e successive modifiche e integrazioni, solo se l’utilizzo avviene esclusivamente a scopo ludico – ricreativo, con finalità di gioco, svago o divertimento.
10) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private;
11) detenzione di armi o uso per difesa personale e/o tiro a segno/volo, purché in regola con le disposizioni vigenti ed escluso l’esercizio della caccia;
12) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se a motore elettrico e di tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione;
13) danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati a Bene in vigenza di Polizza.
14) proprietà, possesso ed uso di animali domestici, anche se affidati a terzi temporaneamente in custodia. Si intende altresì compreso l’utilizzo dei cani per l’esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre;
15) partecipazione scolastica in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative;
16) attività di volontariato, non di natura medica o infermieristica;
17) utilizzo, di autoveicoli o natanti, in qualità di trasportato, con esclusione dei danni arrecati all’autoveicolo o al natante stesso;
18) fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché la responsabilità civile di terzi per fatto dei figli minori dell’Assicurato affidati momentaneamente a detti terzi;
19) mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati all’Assicurato, compresi danni corporali da essi subiti, con l’esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso;
20) fatto dei figli minori dell’Assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. L’Assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga all’insaputa dell’Assicurato. La garanzia opera pertanto esclusivamente in caso di esercizio del diritto di regresso da parte dell’Assicuratore della responsabilità civile auto per il detto veicolo o natante.
21) danni materiali e diretti a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, comprese l’autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private di proprietà dell’Assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso Terzi” nel Capitolo 1 “Incendio”
22) danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura.
Art. 3.2 Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà del Fabbricato
Bene si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà dell’abitazione indicata in Polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell’abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune fattispecie di responsabilità civile assicurate con il presente Contratto:
1) danni materiali e diretti a terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso Terzi” nel capitolo 1 “Incendio”;
2) Parti comuni: qualora l’abitazione faccia parte di un condominio, l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro comunque denominato eventualmente derivante da
obblighi solidali con gli altri condomini;
3) danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
4) danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati entro e non oltre la scadenza di Polizza;
5) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne di pertinenza del fabbricato a seguito di rottura accidentale delle relative tubazioni o condutture. Sono sempre esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
6) Committenza lavori: responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dell’abitazione assicurata. In caso di lavori edili soggetti all’applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l’Assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi in esso previsti e con l’esclusione dei lavori di cui all’articolo 90 comma 3
della predetta legge.
Art. 3.3 Responsabilità Civile derivante dalla Proprietà dell’impianto di energia rinnovabile Bene si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà dell’impianto di energia rinnovabile.
Il Contraente/Assicurato, in abbinamento ad una delle Garanzie Base può scegliere di estendere la propria copertura acquistando le seguenti estensioni di garanzia:
A) Bed & Breakfast – Affittacamere
A parziale deroga dell’art. 3.4 punto 24 l’Assicurazione è operante per i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività di “bed & breakfast”, per non più di otto clienti (posti letto) intendendosi per tale l’attività di alloggio e prima colazione svolta nella dimora abituale o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione famigliare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del Sinistro.
Sono compresi in garanzia i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande di produzione dell’Assicurato, somministrati direttamente ai clienti nel solo ambito dei locali oggetto dell’Assicurazione, nonché il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale.
B) Airbnb e simili
A parziale deroga dell’art. 3.4 punto 24 l’Assicurazione è operante per la responsabilità Civile dell’Assicurato, in qualità di proprietario dell’abitazione, con non oltre 8 posti letto, concessa in locazione breve turistica, in forma non imprenditoriale, anche per danni involontariamente causati agli ospiti. La copertura opera solo se la locazione:
• avviene tra privati o tramite appositi portali on-line;
• si riferisce esclusivamente alla sola struttura abitativa, senza servizi accessori o aggiuntivi;
• ha esclusivamente finalità turistica;
• è in regola con le leggi in vigore al momento del sinistro;
• avviene per un periodo massimo di 31 giorni consecutivi.
Qualora il rischio fosse già coperto da altra assicurazione (anche in forma collettiva per effetto di altre contraenze) per le medesime garanzie, la presente estensione è prestata esclusivamente per l’eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell’altra copertura.
C) Responsabilità Professionale Insegnante
A parziale deroga dell’art. 3.4 punto 9 la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dell’assicurato quando svolge attività professionale di insegnante esclusivamente in:
• nido di infanzia;
• scuola di infanzia, asili;
• scuola primaria;
• scuola secondaria di primo grado.
La garanzia opera per tutte le attività connesse all’insegnamento quali: esercitazioni pratiche, gite scolastiche o attività parascolastiche, pre e dopo scuola, presidente o commissario di esame.
La presente estensione di garanzia non comprende i danni:
• derivanti da incarichi di preside o vicepreside;
• derivanti da attività non autorizzate dagli organi scolastici;
• non comportanti danni corporali e/o materiali.
Qualora il rischio fosse già coperto da altra assicurazione (anche in forma collettiva per effetto di altre contraenze) per le medesime garanzie, la presente estensione è prestata esclusivamente per l’eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell’altra copertura.
1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge.
2) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
3) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4) da detenzione o da impiego di esplosivi;
5) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
6) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
7) determinati dall’uso di veicoli a motore e natanti che sono soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;
8) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l’ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;
9) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
10) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dall’Art. 3.1 punto 13 e dall’art. 3.2 punto 4;
11) a cose e animali che l’Assicurato detenga a qualunque titolo;
12) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini nonché di attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
13) derivanti dalla proprietà di immobili, dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto all’Art. 3.1 punto 5) e degli impianti di energia rinnovabile, limitatamente alla garanzia “vita Privata e di relazione”;
14) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
15) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
16) da furto;
17) derivanti dall’esercizio della caccia;
18) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
19) connessi con l’utilizzo di internet;
20) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale;
21) derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
22) in riferimento alla garanzia di cui all’art. 3.1 punto 14, oltre alle altre esclusioni di cui al presente articolo, non sono compresi i danni: conseguenti a maltrattamento di animali (art.727 del Codice Penale) o derivanti da cani non iscritti all’anagrafe canina o causati da animali non domestici;
23) derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato, salvo per i casi di cui all’art. 3.1 punti 15, 18,19, 20;
24)derivanti dall’esercizio di attività di Bed & Breakfast, affittacamere, AirB&B e simili.
25) derivanti da proprietà, uso e guida di aeromobili diversi da quelli previsti all’art. 3.1 punto 9 o che non corrispondano ai requisiti della normativa vigente o soggetti ad assicurazione obbligatoria di responsabilità Civile verso Terzi. Sono sempre esclusi i danni provocati ad altri aeromobili
26) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; danni di qualsiasi nature direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber;
Art.3.5 - Persone non considerate Terze:
ai fini della garanzia “Responsabilità Civile” non sono considerati terzi:
• Il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l’Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui;
• Se l’Contraente/Assicurato non è una persona fisica, le Società e le persone giuridiche nelle quali l’Contraente/Assicurato o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
• Le Società che rispetto all’Contraente/Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse.
ARTICOLO | DENOMINAZIONE | FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO | SCOPERTO SUL DANNO | LIMITE DI INDENNIZZO |
QUALSIASI ALTRA GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA | Franchigia frontale | == | Massimale assicurato | |
Art. 3.1 punto 7 | Danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici | Franchigia frontale | 30% del massimale con il massimo di 300.000 euro | |
Art 3.1 punto 13 | Danni da inquinamento | Franchigia frontale | == | 5% del massimale con il massimo di 100.000 euro |
Art.3.1 punto 20 | Fatto di figli minori dell’assicurato | Franchigia frontale | == | 30% del massimale con il massimo di 500.000 euro |
Art.3.1 punto 21 | Danni materiali e diretti a terzi derivanti da incendio | Franchigia frontale | == | 30% del massimale con il massimo di 500.000 euro |
Art. 3.1 punto 22 | Danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività | Franchigia frontale | == | 5% del massimale con il massimo di 100.000 euro |
Art.3.2 punto 1 | Danni materiali e diretti a terzi derivanti da incendio | Franchigia frontale | == | 30% del massimale con il massimo di 500.000 euro |
Art.3.2 punto 3 | Danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività | Franchigia frontale | == | 5% del massimale con il massimo di 100.000 euro |
Art.3.2 punto 4 | Danni da inquinamento | Franchigia frontale | == | 5% del massimale con il massimo di 100.000 euro |
Estensione di garanzia C) | Responsabilità professionale insegnante | Il massimale assicurato per RC Vita Privata con il massimo di 1.500.000 di euro |
In nessun caso ▇▇▇▇ sarà tenuta a risarcire somme superiori ai Massimali indicati in Polizza che rappresentano per Bene la massima obbligazione cui deve ritenersi contrattualmente esposta per capitali interessi e spese. Gli eventuali limiti di Indennizzo presenti in Polizza non devono intendersi in aggiunta al Massimale ma facenti parte del Massimale stesso. Se l’Assicurazione è prestata per una pluralità di assicurati il Massimale indicato in Polizza deve intendersi ad ogni effetto di Legge e di Contratto – unico- anche in caso di fattispecie che implichi la corresponsabilità di più Assicurati
CAPITOLO 4 – CYBER RISKS
Per la garanzia base risultano assicurati i seguenti soggetti:
• CONTRAENTE/ASSICURATO
• I COMPONENTI DEL SUO NUCLEO FAMILIARE
Tutte le garanzie indicate nel presente capitolo sono prestate nei limiti dei massimali indicati in polizza validi per sinistro e per annualità assicurativa
Tutte le garanzie relative alla Tutela Legale Cyber operano per i sinistri verificatisi:
• in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale
• nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
Art. 4.1 - Garanzia Base: Bene indennizza/risarcisce, entro le Somme/massimali assicurati e nei limiti di copertura indicati in Polizza, i danni previsti dalle seguenti garanzie base:
1) – Home banking
Bene indennizza l’importo illegalmente sottratto all’assicurato unicamente in seguito alle seguenti fattispecie:
a) illegale trasferimento elettronico di importi dal conto corrente on-line, effettuato da un terzo all’insaputa dell’assicurato, a seguito:
• di diretto e non autorizzato accesso ai conti correnti on-line dell’assicurato, avvenuto tramite un malware che abbia colpito il sistema informatico dell’assicurato, o
• della divulgazione involontaria e/o colposa di dati ad un terzo in seguito ad una azione di phishing nei confronti dell’assicurato;
2) – Acquisto Online
Bene indennizza l’importo che l’assicurato ha pagato per il tramite di un pagamento elettronico, qualora l’assicurato sia stato indotto in maniera fraudolenta da parte di un terzo ad acquistare un bene o un servizio che non sia stato reso disponibile entro 14 (quattordici) giorni dalla data concordata e/o anticipata dal terzo, in conseguenza di:
a) avvenuto pagamento elettronico da parte dell’assicurato tramite carta di pagamento,
b) avvenuto pagamento elettronico da parte dell’assicurato tramite portafoglio elettronico,
c) avvenuto pagamento elettronico da parte dell’assicurato tramite bonifico bancario,
d) Avvenuto tramite il download di un software che comporta i punti precedenti a), b), c)
a condizione che l’assicurato sia in possesso di documento scritto di rifiuto di rimborso dell’importo illegalmente sottratto, da parte dell’istituto di credito e/o dell’emittente della carta di pagamento e/o dell’emittente del portafoglio elettronico.
3) – Responsabilità derivanti da violazione della sicurezza della Rete
Bene si impegna a risarcisce quanto l’assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese legali), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una richiesta di risarcimento da parte di terzi derivante da un attacco informatico che abbia colpito il sistema informatico dell’assicurato, e che l’assicurato stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato:
• alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di dati archiviati nel sistema informatico di terzi;
• indisponibilità del sistema informatico di terzi.
4) – Tutela Legale Cyber
Bene assume a proprio carico il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
a) di assistenza in sede stragiudiziale;
b) per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
c) per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
d) di giustizia;
e) processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
f) liquidate a favore di controparte in caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
g) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri; D.A.S., fornisce su richiesta, un proprio fornitore specializzato che mette a disposizione un servizio, mobile e web, che certifica, foto, video e documenti con valore legale garantendo autenticità e immodificabilità di ogni contenuto acquisito, con l’obiettivo di contrastare frodi, contestazioni e disinformazione generate dalla manipolazione dei file multimediali.
Le funzionalità del servizio:
- supporta gli Assicurati nell’acquisire con valore legale contenuti digitali utili come prove in caso di contestazione o contenzioso e garantendo un servizio di tutela in ogni processo di gestione informativo e documentale con il massimo grado di incontestabilità delle informazioni acquisite. L’Assicurato può condividere la prova acquisita e il relativo report forense con l’avvocato, perito o referente D.A.S.
- acquisisce e certifica foto, video, audio in tempo reale in caso di:
• cybercrime: diffamazione online, raccolta prove di minacce online
La garanzia sarà operativa a rimborso a favore dell’Assicurato una volta erogata la prestazione da parte del fornitore.
i) Di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
j) Per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; D.A.S., fornisce, su richiesta, un proprio fornitore specializzato che mette a disposizione un link per accedere alla piattaforma per effettuare denuncia alla procura.
Le funzionalità del servizio:
Il servizio permette di effettuare denuncia querela alle Autorità senza spostarsi da casa, grazie ad un pool di assistenza o avvocati in fase di redazione della denuncia querela.
La denuncia querela on line potrà essere utilizzata per i seguenti casi:
• furto di oggetti, documenti d'identità, carte di pagamento
• aggressioni fisiche
• molestie telefoniche, diffamazione sui social network o minacce
• disturbo della quiete pubblica
• violazioni dei propri account e-mail o social e profili falsi.
k) Degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
l) Per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
m) Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
n) Per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, DAS assicura:
o) Le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore lavorative;
p) Le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000 euro;
q) L’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di
€ 10.000 euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di ▇▇▇▇ a condizione che venga garantita a ▇▇▇▇ stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito a Bene entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali ▇▇▇▇ conteggerà gli interessi al tasso legale corrente
Dette spese devono essere sostenute per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell’Assicurato per gli eventi che lo coinvolgono nella veste di utente Internet (siti web, applicazioni mobile, utente account posta elettronica e utente di social network), quando:
▪ subisce il furto della propria identità digitale o l’utilizzo illecito da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari.
La garanzia opera per:
- difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa
- difendersi in un procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, ▇▇▇▇ rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento).
- predisporre denuncia o querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
- ottenere da chi ha violato i diritti delle persone assicurate il risarcimento dei danni extracontrattuali subiti;
- ottenere il ripristino dell’onorabilità dell’Assicurato venuta meno a seguito di cause pendenti o protesti e la cancellazione dai pubblici registri
• sostiene controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e di servizi, per acquisti effettuati online o con tecniche di vendita a distanza di beni o servizi in relazione alle abitazioni assicurate e alla vita privata.
Non sono previste estensioni di garanzia per questo Capitolo
Art. 4.2 - L’assicurazione non copre:
relativamente alle garanzie base: A) – Home banking - B) – Acquisto Online - C) – Responsabilità derivanti da violazione della sicurezza della Rete
1) i danni dovuti a sinistri/eventi assicurati accaduti anteriormente ai tre mesi dalla data di decorrenza della polizza;
2) le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all’assicurato prima della data di decorrenza della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
3) i danni dovuti a dolo dell’assicurato;
4) ogni trasferimento di denaro conseguente a sottrazione fisica o smarrimento di carte di pagamento dell’assicurato;
5) le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del sistema informatico dell’assicurato;
6) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell’assicurato;
7) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra;
8) i danni verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
9) i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
10) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
11) i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell’assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato che comportino l’impossibilità all’accensione dell’hardware;
12) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell’assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
13) i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
14) i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell’assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
15) i danni dovuti a un errore di programmazione;
16) multe o sanzioni di qualsiasi natura;
17) l’ammontare di eventuali riscatti pagati dall’assicurato per terminare una estorsione cyber;
18) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all’impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
19) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell’assicurato;
20) i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
21) i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
22) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell’assicurato;
23) derivanti da mancata modifica, a seguito di avvertimento da parte dell’istituto di credito, delle credenziali di accesso al conto corrente on-line;
24) conseguenti ad una divulgazione illecita di dati dal sistema informatico dell’istituto di credito nel quale è aperto il conto corrente on-line
relativamente alla garanzia base D) – Tutela Legale Cyber
▇▇▇▇ non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente/Assicurato non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia è esclusa:
- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
- per controversie o procedimenti penali derivanti da episodi di frode on line;
- per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore;
- per procedimenti in materia fiscale o tributaria e amministrativa;
- per controversie di diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni.
- per controversie di diritto civile salvo quelle espressamente indicate nelle garanzie;
- controversie il cui valore in lite è inferiore a 250 euro ove non sia indicato un valore superiore nelle singole garanzie;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate e per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato;
ARTICOLO | DENOMINAZIONE | FRANCHIGIA/VALORE IN LITE | SCOPERTO SUL DANNO | LIMITE DI INDENNIZZO |
Art. 4.1 punto 1) | Home Banking | 250 euro | 3.000 euro per sinistro e anno | |
Art 4.1 punto 2) | Acquisto Online | 75 euro | == | 3.000 euro per sinistro e anno |
Art.4.1 Punto 3) | Responsabilità derivanti da violazione della sicurezza della Rete | 75 euro | == | 10.000 euro per sinistro e anno |
Art.4.1 Punto 4) | Tutela Legale Cyber | 250 euro | == | il massimale indicato in polizza per sinistro – illimitato per anno |
CAPITOLO 5 – TUTELA LEGALE
Per la garanzia base risultano assicurati i seguenti soggetti:
• CONTRAENTE/ASSICURATO
• I COMPONENTI DEL SUO NUCLEO FAMILARE
Tutte le garanzie indicate nel presente capitolo sono prestate nei limiti dei massimali indicati in polizza validi per sinistro e per annualità assicurativa
I soggetti e le garanzie di polizza sono assicurati per i Sinistri verificatisi:
- in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi
- in Italia e secondo le normative italiane per la consulenza legale
Art. 5.1 - Consulenza Legale Telefonica
Bene offre un servizio di consulenza legale telefonica per:
• affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
• impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
• ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
La Garanzia è valida nei seguenti ambiti:
a) VITA PRIVATA
La consulenza legale telefonica opera in caso di:
1. danni subiti dall’Assicurato alla persona o a cose di sua proprietà, dovuti a fatto illecito di terzi;
2. controversie di natura contrattuale, relative all’acquisto di beni e di servizi, ad uso della vita privata;
3. richieste di informazioni specifiche in merito a regime economico del matrimonio, adozione, affidamento, tutela minorile.
b) SALUTE, VIAGGI E VACANZE
La consulenza legale telefonica opera in caso di:
1. controversie con tour operator, agenzie di viaggi o vettori di trasporto per inadempimenti relativi all’acquisto di viaggi/vacanze e servizi connessi;
2. controversie o procedimenti per eventi accaduti durante il viaggio e il soggiorno nella località turistica;
3. controversie nei confronti di ▇▇▇▇▇▇▇▇, case di cura o medici per danni subiti dovuti a negligenza o inadeguatezza dell’attività professionale prestata all’Assicurato in qualità di paziente
c) IMMOBILI
La consulenza legale telefonica opera nell'ambito della proprietà o conduzione della propria abitazione di residenza in caso di:
1. danno extracontrattuale subito all’immobile o alle cose in esso contenute dovuti a fatto illecito di terzi;
2. controversie aventi per oggetto qualsiasi turbativa che limita o esclude l’utilizzo dell’immobile, o delle parti comuni in caso di abitazione in condominio;
3. controversie riguardanti opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell’immobile;
4. controversie riguardanti forniture di servizi o acquisto di beni relativi all’immobile.
d) VITA DIGITALE
La consulenza legale telefonica opera in caso di:
1. danni subiti a causa di fatto illecito di terzi in qualità di utente di internet, in particolare per verificare se e come richiedere la modifica o l’eliminazione di pubblicazioni online lesive dei propri diritti;
2. controversie di natura contrattuale relative all’acquisto di beni e di servizi online, ad uso della vita privata;
3. controversie di natura contrattuale con il fornitore del servizio di connessione internet a uso privato;
4. richieste di informazioni relative al codice del consumo e alla normativa sulla protezione dei dati personali
Il Contraente/Assicurato, in abbinamento alla Garanzia di Consulenza Legale Telefonica può scegliere di estendere la propria copertura acquistando le seguenti estensioni di garanzia:
A) Garanzia Vita ▇▇▇▇▇▇▇ Bene assume a proprio carico il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
a) di assistenza in sede stragiudiziale;
b) per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
c) per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
d) di giustizia;
e) processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
f) liquidate a favore di controparte in caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
g) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri; D.A.S., fornisce su richiesta, un proprio fornitore specializzato che mette a disposizione un servizio, mobile e web, che certifica, foto, video e documenti con valore legale garantendo autenticità e immodificabilità di ogni contenuto acquisito, con l’obiettivo di contrastare frodi, contestazioni e disinformazione generate dalla manipolazione dei file multimediali.
Le funzionalità del servizio:
- supporta gli Assicurati nell’acquisire con valore legale contenuti digitali utili come prove in caso di contestazione o contenzioso e garantendo un servizio di tutela in ogni processo di gestione informativo e documentale con il massimo grado di incontestabilità delle informazioni acquisite. L’Assicurato può condividere la prova acquisita e il relativo report forense con l’avvocato, perito o referente D.A.S.
- acquisisce e certifica foto, video, audio in tempo reale in caso di:
• sopralluoghi di immobili a seguito di danni alla proprietà
La garanzia sarà operativa a rimborso a favore dell’Assicurato una volta erogata la prestazione da parte del fornitore.
i) Di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
j) Per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; D.A.S., fornisce, su richiesta, un proprio fornitore specializzato che mette a disposizione un link per accedere alla piattaforma per effettuare denuncia alla procura.
Le funzionalità del servizio:
Il servizio permette di effettuare denuncia querela alle Autorità senza spostarsi da casa, grazie ad un pool di assistenza o avvocati in fase di redazione della denuncia querela.
La denuncia querela on line potrà essere utilizzata per i seguenti casi:
• furto di oggetti, documenti d'identità, carte di pagamento
• aggressioni fisiche
• molestie telefoniche, diffamazione sui social network o minacce
• disturbo della quiete pubblica
k) Degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
l) Per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
m) Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
n) Per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, DAS assicura:
o) Le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore lavorative;
p) Le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000 euro;
q) L’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di
10.000 euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di ▇▇▇▇ a condizione che venga garantita a ▇▇▇▇ stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito a Bene entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali ▇▇▇▇ conteggerà gli interessi al tasso legale corrente
Dette spese possono essere sostenute per le garanzie relative ad una delle seguenti opzioni: OPZIONE A.1 “BASE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi
connessi alla vita privata, inclusa la proprietà e/o conduzione delle abitazioni indicate in Polizza purché direttamente godute e che dunque non siano oggetto di godimento da parte di terzi.
La garanzia opera con riguardo alle Persone che:
a) ▇▇▇▇▇ sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni;
b) ▇▇▇▇▇ sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi ▇▇▇▇ rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
c) Subiscano danni derivanti da responsabilità extracontrattuale originata da fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza.
Le suddette garanzie operano inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate alla guida di veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
OPZIONE A.2 “SUPER”
In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia “Opzione A.1 BASE”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla vita privata, inclusa la proprietà e/o conduzione delle abitazioni purché direttamente godute:
La garanzia opera con riguardo alle Persone che:
d) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250. La garanzia vale per i seguenti casi:
• Controversie con tour operator, agenzie di viaggio, vettori di trasporto, alberghi per i servizi fruiti durante una vacanza;
• acquisto di beni o servizi per la vita privata;
• controversie tra l’Assicurato e il Condominio dove risiede e nei confronti dell’amministratore;
• controversie relative alla vendita di beni immobili;
• controversie relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, con o senza ampliamento di volumi;
• Vertenze contrattuali con collaboratori domestici, regolarmente inquadrati a norma di legge;
e) debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, inerenti le abitazioni direttamente godute dalle Persone Assicurate;
f) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni derivanti da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito da parte delle Persone Assicurate. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato relative all’intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Le persone assicurate sono tenute a dichiarare a D.A.S., al momento della denuncia del Sinistro, l’esistenza e l’operatività della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia;
OPZIONE A.3 “GOLD”
In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia “Opzione A.1 BASE”, e “Opzione A.2 SUPER”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla vita privata, inclusa la proprietà e/o conduzione delle abitazioni purché direttamente godute:
La garanzia opera con riguardo alle Persone che
g) devono ottenere assistenza nei seguenti Atti di volontaria giurisdizione a partire dal secondo anno di validità del contratto:
• Separazione consensuale tra i coniugi effettuata esclusivamente con ricorso congiunto e tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a DAS;
• Domanda di divorzio effettuata esclusivamente tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a DAS.
Questa garanzia opera se:
- la separazione consensuale è avvenuta in vigenza del presente contratto;
- il ricorso per la separazione consensuale è stato gestito da DAS come sinistro;
- tra la data di omologazione della separazione consensuale e la data della domanda di divorzio c’è stata continuità della copertura assicurativa
Assistenza legale nelle istanze di:
• Interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto, o revoca di tali provvedimenti;
• Istituzione di un amministratore di sostegno a favore di un parente o di un congiunto, o revoca di tale provvedimento;
• Dichiarazione di assenza, morte presunta o dichiarazione di esistenza di un parente o di un congiunto
h) presentano opposizione davanti all’autorità competente contro una Sanzione amministrativa. Se la sanzione riguarda solo il pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale se l’importo della sanzione è pari o superiore a 250 euro per singola violazione
i) devono sostenere davanti alla Corte di giustizia tributaria un contenzioso tributario che riguarda le imposte sui redditi delle persone fisiche, per redditi da lavoro dipendente o assimilato, redditi fondiari, per deduzioni di oneri da tali redditi o detrazioni di oneri dalla suddetta imposta.
Sono compresi in copertura anche i contenziosi che riguardano gli incentivi fiscali per ristrutturazione edilizia
La Garanzia include il pagamento delle spese per l’intervento di un difensore abilitato all’assistenza tecnica presso la Corte di Giustizia Tributaria.
La garanzia vale:
• con il limite di un caso per anno assicurativo;
• se il valore della Sanzione Tributaria è superiore a 1.000 euro;
• con un sottomassimale di 10.000 euro per sinistro e per anno.
B) Tutela Lavoro Dipendente In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia Vita privata Opzione “A2 Super” o “A3 Gold”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell’ambito della loro attività lavorativa subordinata o parasubordinata svolta presso un datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione della professione di medico e operatore sanitario.
La garanzia opera qualora le Persone Assicurate:
a) ▇▇▇▇▇▇▇ sostenere controversie con il proprio datore di lavoro, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro ;
b) Subiscano danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dovuti a fatto illecito di terzi;
c) ▇▇▇▇▇ sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa;
d) ▇▇▇▇▇ sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, ▇▇▇▇ rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui abbia inizio l’azione penale o quando abbiano avuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
e) ▇▇▇▇▇▇▇ sostenere controversie con istituti o Enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (a titolo esemplificativo e non esaustivo INPS, INAIL, ecc.).
C) Tutela Immobili Locati In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia Vita privata Opzione “A2 Super” o “A3 Gold”, la garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell’ambito della proprietà di Unità Immobiliari ad uso abitativo locate a terzi, a condizione che in Polizza siano stati indicati gli indirizzi di tali Unità Immobiliari e per ciascuna di esse sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.
Questa garanzia opera con riguardo a:
a) controversie con il locatario/conduttore/inquilino nel caso in cui l’Unità Immobiliare subisca dei danni;
b) azione di sfratto per morosità nei confronti del locatario/conduttore/inquilino. In tal caso è compresa l’eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati. Sono escluse le azioni di sfratto per qualsiasi altra causa (ad esempio, per finita locazione).
Le garanzie relative alla tutela degli immobili locati iniziano a decorrere trascorsi 180 giorni dalla stipula del Contratto.
D) Tutela Bed & Breakfast/Airb&b: In aggiunta a quanto previsto dalla forma di garanzia Vita privata Opzione “A2 Super” o “A3 Gold”, la garanzia riguarda altresì la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora a causa di fatti connessi:
- allo svolgimento di attività, non imprenditoriale, di Bed & Breakfast e Affittacamere. Per tali attività si intendono l’alloggio e la prima colazione con carattere saltuario o ricorrente in periodi stagionali, svolta nella dimora abituale del Contraente/Assicurato o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze avvalendosi della normale organizzazione famigliare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro.
- alla locazione breve turistica, in forma non imprenditoriale, di massimo due abitazioni di proprietà dell’Assicurato se:
• avviene tra privati direttamente o tramite apposito portale on line (per esempio AIRBNB, Homelidays, Homeaways);
• riguarda solo la struttura abitativa, senza servizi aggiuntivi o accessori;
• avviene per brevi periodi (massimo 30 giorni consecutivi)
• ha espressa finalità turistica;
• è in regola con le leggi al momento del Sinistro;
La garanzia vale se l’Assicurato:
- sia sottoposto a Procedimento penale, per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- Deve sostenere controversie per danni extracontrattuali all’immobile o pertinenze causati dai Clienti;
- Deve provvedere al tentativo di recupero di 1 credito non pagato da un Cliente. La garanzia è operativa per la sola fase stragiudiziale.
Bene non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia è esclusa:
1. per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
2. per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
3. per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore
4. per controversie e procedimenti derivanti da eventi o atti cyber
5. per controversie contrattuali derivanti da acquisiti di beni e servizi effettuati on line
6. per procedimenti in materia fiscale/tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali e salvo quanto previsto nell’apposita estensione a pagamento;
7. per controversie di diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto nell’estensione di garanzia A3 Gold in materia di volontaria giurisdizione.
8. controversie il cui valore in lite è inferiore a € 250 ove non sia indicato un valore superiore nelle singole garanzie
9. controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate e per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato svolte in qualità di medico od operatore sanitario;
10. per operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili;
11. per controversie e procedimenti riferibili ad abitazioni che non siano direttamente godute dalle persone assicurate, se non sono ricomprese fra gli immobili locati per i quali è stata sottoscritta la garanzia estensiva;
12. controversie e i procedimenti derivanti da attività lavorativa subordinata o parasubordinata svolta presso un datore di lavoro pubblico o privato e le controversie con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali se non risulta sottoscritta la relativa estensione di garanzia a pagamento.
Relativamente alla sola consulenza Legale Telefonica
• Bene Assicurazioni non rimborsa le spese per l’assistenza legale dell’Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio
• Bene e DAS non sono responsabili dell’operato dei consulenti legali, né potranno essere ritenute responsabili per l’utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall’Assicurato, né tantomeno potranno essere chiamate a tenere indenne l’Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie, essendo queste proposte in nome e per conto proprio dallo stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
CAPITOLO 6 –ASSISTENZA
Per la garanzia base risultano assicurati i seguenti soggetti:
• CONTRAENTE/ASSICURATO
• I COMPONENTI DEL SUO NUCLEO FAMILARE
I beni e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti forme di assicurazione:
• Nei limiti degli Indennizzi differenziati per ogni prestazione
Bene si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle prestazioni che seguono, con i limiti riportati nello specifico Capitolo.
A) ASSISTENZA VALIDA PER LE ABITAZIONI DELL’ASSICURATO IDENTIFICATE IN POLIZZA A1) Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/serramentista a seguito di:
- Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso all’Abitazione;
- Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti dell’Abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso;
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, dei pezzi di ricambio e della manodopera. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico
La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di ▇▇▇▇▇ o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.
A2)Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora in caso di Furto o tentato Furto con rottura di un vetro esterno dell’Abitazione, l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione immediata del vetro, la Struttura Organizzativa invierà un vetraio.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, il costo del vetro e della manodopera. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico. Struttura Organizzativa si
riserva di richiedere all’Assicurato copia della denuncia di ▇▇▇▇▇ o tentato Furto all’Autorità Giudiziaria competente.
A3) Invio di un tapparellista entro 24 (ventiquattro) ore
Qualora l’Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita e della manodopera. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico.
A4) Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico, a seguito di:
a) allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua nell’abitazione provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell’abitazione dell’Assicurato;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell’Abitazione dell’Assicurato;
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico.
Sono esclusi dalla prestazione:
Per il caso a):
- i Sinistri dovuti a Guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
Per il caso b):
- l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali);
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.
A5) Invio di un termoidraulico impianto riscaldamento
In caso di mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento dell’Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un termoidraulico.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera, L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore gas;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
A6) Interventi d’emergenza per danni d’acqua
Qualora l’Assicurato, necessiti di un intervento di emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare il personale specializzato in tecniche di asciugatura.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo della prestazione. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico.
A7)Invio di un elettricista per interventi di emergenza
In caso di guasto all'impianto elettrico dell’Abitazione dell’Assicurato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’Incendio o di scossa elettrica, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’Abitazione a monte del contatore;
- guasti relativi agli apparecchi elettrici.
A8) Spese di albergo
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei Sinistri indennizzabili in Polizza oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico
A9) Trasloco
Qualora si verifichi un Sinistro che renda inabitabile l’abitazione per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia e delle suppellettili dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o al deposito in Italia, tenendo a proprio carico il costo relativo al trasloco. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del Sinistro. Nel caso in cui, in seguito al Sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a
trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
A10) Ripristino dell’abitabilità
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto, tentato furto, l’abitazione dell’Assicurato necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinare l’abitabilità dell’immobile Assicurato, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà al reperimento ed all’invio di un’impresa specializzata. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo della prestazione. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa di Assistenza copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
A11) Invio di un sorvegliante
In caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito l’abitazione assicurata, e la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dei locali dell’Abitazione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico
A12) Rientro anticipato
Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio e Sinistri indennizzabili in Polizza, debba rientrare immediatamente nell’abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese, L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo in cui si trova e un recapito telefonico Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa. La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.
A13) Accesso Rete Artigiani
(Attivo dalle ore 09.00 (nove) alle ore 18.00 (diciotto) dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato non riesca a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione artigiani o tecnici qualificati - tra quelli sotto elencati
- i quali, entro 24 (ventiquattro) ore della richiesta, contatteranno il Cliente per i necessari accordi: fabbro, idraulico, elettricista, vetraio, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, muratore, piastrellista, tinteggiatore, operatore spurghi, termoidraulico, personale specializzato in tecniche di asciugatura, tecnico per manutenzione periodica caldaia, tecnico per manutenzione condizionatori, installatore termostati intelligenti e termovalvole, tecnico per check-up impianto elettrico, tecnico per check-up impianto idraulico.
Resta a totale carico dell’Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc.…).
B) ASSISTENZA FAMIGLIA VALIDA PER L’ASSICURATO ED IL SUO NUCLEO FAMILIARE B1) Consulenza medica telefonica
Qualora l’Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura
Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale
118 per le urgenze.
B2) Invio di un medico in Italia
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una consulenza medica (vedasi prestazione di cui al punto B1), l’Assicurato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
B3)Rientro alla residenza a seguito di dimissione ospedaliera
Qualora l’Assicurato, a seguito di un intervento chirurgico avvenuto per infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero di durata superiore a 5 (cinque) giorni in un Istituto di Cura in Italia, non sia in grado di tornare al proprio domicilio autonomamente con il mezzo inizialmente utilizzato, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d’intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa f e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo: ambulanza o taxi.
B4) Custodia di animali domestici
Qualora l’Assicurato, a seguito di un intervento chirurgico avvenuto per infortunio o malattia, che abbia comportato un ricovero di durata superiore a cinque giorni in un Istituto di Cura in Italia, e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà
comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell’attivazione.
B5)Consegna farmaci presso l’abitazione
Qualora a seguito di infortunio, l’Assicurato, per le cure del caso, necessiti urgentemente, secondo prescrizione medica, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia), la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed alla consegna dei farmaci.
B6)Assistenza per Cyber Bullismo
(Attivo dalle ore 09.00 (nove) alle ore 18.00 (diciotto) dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
In caso di Cyber bullismo o Cyber mobbing (diffamazione realizzata e comprovata attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, quali sms, foto, video, email, chat rooms, siti web, instant messaging, portali social network), ovvero in caso di diffusione di informazioni private senza l’autorizzazione e/o il consenso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce la prestazione di seguito indicata.
La copertura è operativa in relazione ad atti di Cyber bullismo o Cyber mobbing verificartisi nel periodo di validità della polizza, a condizione che siano stati denunciati all’Autorità competente entro 7 giorni dal momento in cui se ne è avuta conoscenza e comunicati alla Società entro e non oltre 60 giorni.
• Consulenza psicologica telefonica
Qualora l'Assicurato necessiti valutare il proprio stato di salute, potrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere una consulenza psicologica telefonica. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. Qualora non fosse possibile reperire immediatamente il medico specialista, l’Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
B7) Segnalazione Insegnante Online
(Attivo dalle ore 09.00 (nove) alle ore 18.00 (diciotto) dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato dimesso dall'istituto di cura presso il quale è stato ricoverato a seguito di infortunio o malattia, che non abbia la possibilità di seguire i propri figli minori studenti regolarmente iscritti alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado nello svolgimento dei compiti scolastici, reperisce un'insegnante online, in lingua italiana. Rimane a carico dell'Assicurato il costo orario dell'insegnante online. La prestazione
viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo, con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e l'attivazione.
B8)Web Reputation Support
(Attivo dalle ore 09.00 (nove) alle ore 18.00 (diciotto) dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
L’Assicurato avrà accesso a un servizio di assistenza remota con personale tecnico che fornirà supporto sui seguenti temi:
▪ web clean-up: attività di rimozione dei contenuti indesiderati dell’Assicurato dal Public Web a cura di operatori specializzati, previo invio di procura specifica da parte dell’Assicurato
▪ search engine results clean-up: supporto all’Assicurato nella analisi e rimozione di risultati indesiderati/lesivi dei principali motori di ricerca
▪ social media reputation: supporto all’Assicurato nella gestione, mitigazione e soluzione di problemi legati all’utilizzo improprio/fraudolento dei principali social media.
Si specifica che la Struttura Organizzativa si impegna ad eseguire le attività di web clean-up e search engine results clean-up compiendo tutti gli sforzi necessari senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato.
La copertura “Web Reputation Support” è esclusa nei seguenti casi:
a) danno reputazionale qualora il materiale pubblicato risulti conforme ai fatti o sia messo a disposizione dall'Assicurato;
b) danno reputazionale correlato all'attività professionale dell'Assicurato;
c) danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti web pornografici/pedopornografici o che perseguono scopi vietati dalla legge.
Non sono previste estensioni di garanzia per questo Capitolo
Art. 6.2 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° (ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio;
g) infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Bene non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti di ▇▇▇▇ si prescrive entro il termine di 2 (due) anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
5. È prevista una decadenza dal diritto di beneficiare delle prestazioni fornite da Bene qualora l'Assicurato non abbia preso contatto tempestivamente con la Struttura Organizzativa.
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
7. La Polizza è regolata dalla legge Italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione Italiana
ARTICOLO | DENOMINAZIONE | EROGABILITÀ | SCOPERTO SUL DANNO | LIMITE DI INDENNIZZO |
Art. 5.1 | Tutte le prestazioni | Massimo 3 interventi per singola prestazione e per anno assicurativo. Importo comprensivo di IVA | ||
Art.5.1 punto A1 | Invio di un fabbro/serramentista | 24h24 compresi festivi | 300 euro | |
Art.5.1 punto A2 | Invio di un vetraio | 24h dopo la segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi | 300 euro | |
Art.5.1 punto A3 | Invio di un tapparellista | 24h dopo la segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi | 300 euro | |
Art.5.1 punto A4 | Invio di un idraulico | 24h24 compresi festivi | 300 euro |
Art.5.1 punto A5 | Invio di un termoidraulico | 24h24 compresi festivi | 300 euro | |
Art.5.1 punto A6 | Danni da acqua | 24h24 compresi festivi | 300 euro | |
Art.5.1 punto A7 | Invio di un elettricista | 24h24 compresi festivi | 300 euro | |
Art.5.1 punto A8 | Spese di albergo | 500 euro | ||
Art.5.1 punto A9 | Trasloco | 500 euro | ||
Art.5.1 punto A10 | Ripristino abitabilità | 500 euro | ||
Art.5.1 punto A11 | Invio sorvegliante | Massimo 12 ore | ||
Art.5.1 punto A12 | Rientro anticipato | Oltre 50km dalla propria residenza o all’estero | 500 euro | |
Art.5.1 punto A13 | Accesso rete artigiani | dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì esclusi festivi | ||
Art. 5.1 unto B2 | Invio di un medico in Italia | dalle ore 20:00 alle ore 8:00 o nei giorni festivi. | ||
Art.5.1 punto B3 | Rientro residenza a seguito di dimissioni ospedaliere | 200 euro | ||
Art.5.1 punto B4 | Custodia animali domestici | 300 euro |
CAPITOLO 7 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 7.1 – Denuncia del sinistro
Premesso che ▇▇▇▇ ha demandato, con appositi incarichi, la gestione dei sinistri per le garanzie:
del Capitolo 4 art. 4.1 punto 4) e Capitolo 5 – Tutela Legale, a:
D.A.S. Difesa Automobilistica S.p.A. con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇/▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
del Capitolo 6 – Assistenza a:
IMA Servizi S.c.a.r.l. con sede in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇);
In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 1) Incendio:
Il Contraente/Assicurato deve denunciare il Sinistro a Bene entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) sporgere denuncia (relativamente ai danni da Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell’evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Bene;
b) mettere a disposizione di ▇▇▇▇ e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.
Sono a carico di ▇▇▇▇ le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile.
L’inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 2) ▇▇▇▇▇, rapina ed altre garanzie
Il Contraente/Assicurato deve denunciare il Sinistro a Bene entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell’evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Bene;
b) mettere a disposizione di ▇▇▇▇ e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.
Sono a carico di ▇▇▇▇ le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile.
L’inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 3) Responsabilità Civile
Il Contraente/Assicurato deve denunciare il Sinistro a Bene entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.
L’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se Bene lo richiede, deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità
In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 4) Cyber Risks
Il Contraente/Assicurato pena la non validità dell'assicurazione deve: per le garanzie “Home banking” e “acquisti on line”:
a) denunciare il fatto entro 72 ore dalla scoperta:
• alla Polizia di Stato (possibile anche via web attraverso sito della polizia di Stato dedicato ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/)
• all’Istituto di Credito nel quale è aperto il Conto corrente on-line.
b) denunciare l’accaduto alla Compagnia non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla scoperta.
per la garanzia “Responsabilità derivanti da violazione sicurezza di rete”:
c) denunciare l’accaduto alla Compagnia non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla scoperta
per la garanzia “Tutela legale Cyber”
tempestivamente denunciare il Sinistro a D.A.S. con una delle seguenti modalità:
- telefonando al numero +39/02/81480068, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, al quale un operatore raccoglie la denuncia ed indica i documenti necessari, in funzione della tipologia del sinistro;
- scrivendo alla mail ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ allegando i documenti in formato PDF
- scrivendo a: D.A.S. S.p.A., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇/▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 5) Tutele Legale
Il Contraente/Assicurato deve tempestivamente denunciare il Sinistro a D.A.S. con una delle seguenti modalità:
- telefonando al numero +39/02/81480068, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, al quale un operatore raccoglie la denuncia ed indica i documenti necessari, in funzione della tipologia del sinistro;
- scrivendo alla mail ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ allegando i documenti in formato PDF
- scrivendo a: D.A.S. S.p.A., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇/▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 6) Assistenza
al fine di attivare le relative prestazioni Il Contraente/Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde ▇▇▇.▇▇.▇▇.▇▇ (dall’Estero +39/02/24128391).
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/▇▇▇▇▇▇▇▇.
Art. 7.2 – Obblighi dell’Assicurato e /o del Contraente
In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 1) Incendio e capitolo 2) Furto l’Assicurato deve:
• mettere a disposizione di ▇▇▇▇ e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.
Sono a carico di ▇▇▇▇ le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile.
L’inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile
In caso di ▇▇▇▇▇▇▇▇ per le garanzie del capitolo 3) Responsabilità Civile l’Assicurato deve
• far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se Bene lo richiede, deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità
In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 4) Cyber Risk l’Assicurato deve: Relativamente alle garanzie “Home banking” e “Acquisti on line”
• fornire prova dell’evento che ha causato il Sinistro stesso;
• astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità della perdita o sostenere costi e spese, senza il preventivo consenso scritto di ▇▇▇▇;
• adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti del Sinistro;
• fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro
• consentire a ▇▇▇▇ di negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di ▇▇▇▇▇.
Relativamente alla garanzia “Responsabilità derivanti da violazione sicurezza di rete”
• comunicare qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei suoi confronti ovvero qualsiasi intenzione, formalizzata da un Terzo durante il Periodo di Assicurazione, di ritenerlo responsabile di alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di Dati archiviati nel proprio Sistema Informatico ovvero di indisponibilità del proprio Sistema Informatico;
• comunicare qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza durante il Periodo di Assicurazione che possa dare adito ad una Richiesta di Risarcimento.
Se tale comunicazione viene effettuata dall’Assicurato alla Compagnia nel Periodo di Assicurazione, qualsiasi Richiesta di Risarcimento successiva è considerata dalla Compagnia come avanzata nel Periodo di Assicurazione medesimo
In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 4) art. 4.1 punto 4) e del capitolo 5) Tutela Legale
l’Assicurato deve
• unitamente alla denuncia dovranno essere inviati i documenti atti alla gestione del sinistro quali, a titolo esemplificativo:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile
di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L’Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con ▇▇▇▇ o con DAS.
In caso di Sinistro per le garanzie del capitolo 6) Assistenza l’Assicurato deve comunicare con precisione:
• Il tipo di assistenza di cui necessita
• Nome e Cognome
• Indirizzo del luogo in cui si trova
• Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 1) INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI
Art. 7.3 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da ▇▇▇▇, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente/Assicurato o con una persona da lui designata per iscritto previa allegazione di copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
Oppure a richiesta di una delle parti
b) fra due periti nominati uno da Bene e uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno, se necessario, intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se Bene o il Contraente/Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il Sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà
Art. 7.4 – Determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, ferme tutte le condizioni previste nella Polizza:
• Fabbricato (valore a nuovo)
Per il Fabbricato è indennizzata:
a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare a nuovo le parti danneggiate;
b) in caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire a nuovo il Fabbricato distrutto.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al ripristino e/o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Fino a che ciò non avviene, ▇▇▇▇ limita l’indennizzo al valore del Fabbricato al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di manutenzione, alle caratteristiche di costruzione, all’ubicazione. La liquidazione della differenza tra i due criteri di indennizzo verrà liquidata a presentazione di fatture o in base agli stati di esecuzione dei lavori.
In alternativa al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato danneggiato, l’Assicurato può decidere di acquistare un nuovo Fabbricato, fermo restando il valore dell’indennizzo determinato come sopra.
L’Indennizzo non potrà comunque superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro.
• Contenuto (Valore a nuovo)
Per tutti i beni del Contenuto l’ammontare del danno è dato:
a) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
b) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall’Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.
Si precisa che:
a) per i beni anche parzialmente elettrici e elettronici, con l’esclusione di quelli acquistati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il valore che avevano al momento del Sinistro;
b) per i capi di abbigliamento, biancheria personale o della casa, con l’esclusione di quelli acquistati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il valore che avevano al momento del Sinistro;
c) per le Collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;
d) per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento;
e) per i Valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.
f) per i titoli di credito: BENE corrisponde l’Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze; se è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento.
g) per gli effetti cambiari, l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia ancora possibile l’esercizio delle azioni cambiarie.
h) Per gli specchi, le insegne e le lastre di vetro, cristallo o policarbonato, si effettua il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o equivalenti per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione
La stima con il criterio del Valore a nuovo non è effettuata per oggetti d’arte e antiquariato e per oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro.
• Impianto di energia rinnovabile (Valore a nuovo)
Per l’Impianto di energia rinnovabile l’ammontare del danno è dato:
a) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
b) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall’Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.
Per gli impianti acquistati ed installati da oltre 36 mesi dalla data del sinistro l’Indennizzo non potrà superare il valore dell’impianto al momento del Sinistro.
Art. 7.5 – Anticipo Indennizzo
Trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’Indennizzo presumibile, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all’Indennizzo o sulla sua quantificazione
e che l’ammontare del danno presumibile superi l’importo di 30.000 euro.
L’omessa comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipula della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’integrale risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. ▇▇▇▇, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente/Assicurato la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 7.7 – Rinuncia alla rivalsa
Bene rinuncia, salvo nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:
• delle persone ospitate dall’Contraente/Assicurato;
• del Contraente/Assicurato e delle persone di cui Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i Dipendenti;
• del coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente.
• dei familiari dell’Contraente/Assicurato annoverati dall’art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l’abitazione a qualsiasi titolo;
• dei parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, soprastanti o sottostanti l’abitazione Assicurata;
• degli inquilini con regolare contratto di affitto o con diritto di uso o usufrutto gratuito, nonché verso i proprietari dell’abitazione
• delle imprese commerciali o artigianali dell’Contraente/Assicurato o delle Società delle cui obbligazioni questi debba rispondere con il proprio patrimonio personale e che siano ubicate nell’immobile contenente l’abitazione assicurata;
A condizione che anche l’Contraente/Assicurato non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile.
Art. 7.8 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 7.9 – Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Bene provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L’Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l’Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all’Indennizzo.
Art. 7.10 – Servizio di emergenza
Premesso che:
• la rilevazione, la determinazione, l’entità e le cause all’origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito nominato da Bene in base alle condizioni di Polizza.
• esiste una convenzione tra “Bene” e la Società “Benpower”, in seguito chiamata “Benpower,” specializzata nella limitazione ed eliminazione del danno materiale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, attività di risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati.
in caso di Sinistro al Fabbricato e/o al Contenuto, l’Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l’intervento di “Benpower”, che si impegna a prendere contatto con l’Assicurato entro 4 (quattro) ore dal ricevimento della chiamata e a intervenire entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della chiamata, al fine di svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
a. Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori,
b. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ di acqua condotta con conseguenti bagnamenti
c. Eventi atmosferici e sovraccarico di neve
d. Atti vandalici e dolosi
e. Deterioramento di merci in refrigerazione
f. Terremoto
g. Inondazione, alluvione
h. Allagamento “Benpower” non interverrà:
1. In occasione di Sinistri di Responsabilità Civile con danni a persone o cose
2. per le spese relative a interventi relativi a Sinistri non indennizzabili a termini di Polizza. Dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra “Benpower” e l’Assicurato, con costi a carico di quest’ultimo.
Benpower si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza senza alterare lo stato dei luoghi o, in ogni caso, preservando gli elementi e le tracce utili per verificare, da parte di Bene, le effettive cause del Sinistro.
In caso di Sinistro l’Assicurato, fermi gli obblighi a lui derivanti in base alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di denuncia di ▇▇▇▇▇▇▇▇, può contattare direttamente “Benpower” al numero verde 800-328960 in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) inclusi i festivi. Benpower si impegna a dare immediatamente comunicazione a Bene della richiesta di intervento ricevuta e si relazionerà con l’intermediario al quale è affidata la gestione del Contratto per concordare un sopralluogo unitamente al perito di ▇▇▇▇ incaricato per il Sinistro. In occasione di detto sopralluogo ed unicamente con l’accordo del perito verranno definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni colpiti.
L’intervento di Benpower, se non direttamente richiesto dall’Assicurato, potrà essere richiesto anche dall’Intermediario che riceve la denuncia dall’Assicurato o dal Perito qualora lo ritenga utile ed efficace.
Bene ha facoltà di recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 2) FURTO
Art. 7.11 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da ▇▇▇▇, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente/Assicurato o con una persona da lui designata per iscritto previa allegazione di copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
Oppure a richiesta di una delle parti
b) fra due periti nominati uno da Bene e uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno, se necessario, intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se Bene o il Contraente/Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il Sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 7.12 – Determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, ferme tutte le condizioni previste nella Polizza:
• Contenuto (Valore a nuovo)
Per tutti i beni del Contenuto l’ammontare del danno è dato:
a) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
b) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall’Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.
Si precisa che:
a) per i beni anche parzialmente elettrici e elettronici, con l’esclusione di quelli acquistati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il valore che avevano al momento del Sinistro;
b) per i capi di abbigliamento, biancheria personale o della casa, con l’esclusione di quelli acquistati nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il valore che avevano al momento del Sinistro;
c) per le Collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;
d) per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento;
e) per i Valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.
f) per i titoli di credito: BENE corrisponde l’Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze; se è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento.
g) per gli effetti cambiari, l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia ancora possibile l’esercizio delle azioni cambiarie.
h) Per gli specchi, le insegne e le lastre di vetro, cristallo o policarbonato, si effettua il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o equivalenti per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione.
La stima con il criterio del Valore a nuovo non è effettuata per oggetti d’arte e antiquariato e per oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro.
• Impianto di energia rinnovabile (Valore a nuovo)
Per l’Impianto di energia rinnovabile l’ammontare del danno è dato:
a) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
b) dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti. Dall’Indennizzo verrà detratto il valore dei residui.
Per gli impianti acquistati ed installati da oltre 36 mesi dalla data del sinistro l’Indennizzo non potrà superare il valore dell’impianto al momento del Sinistro
Art. 7.13 – Riduzione e reintegro delle somme assicurate
In caso di Sinistro, le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno liquidato, al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza la corrispondente restituzione di Premio. Questo, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso. Al rinnovo del periodo assicurativo, con conseguente pagamento del Premio annuo, le Somme assicurate sono automaticamente reintegrate nei valori originari.
Art. 7.14 – Recupero dei beni rubati
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Contraente/Assicurato deve avvisare ▇▇▇▇ appena ne viene a conoscenza. I beni recuperati appartengono a Bene se questa ha
indennizzato integralmente il danno.
Se invece ▇▇▇▇ ha indennizzato il danno soltanto parzialmente, il valore dei beni recuperati, corrispondente alla parte di danno rimasta scoperta dall’Assicurazione, spetta all’Assicurato; il resto spetta a Bene.
In ogni caso l’Contraente/Assicurato può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati restituendo ’Indennizzo ricevuto a Bene. Nel caso in cui il recupero avvenga prima dell’Indennizzo del danno, ▇▇▇▇ risponde soltanto degli eventuali danneggiamenti ai beni
Art. 7.15 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 7.16 – Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Bene provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L’Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o
colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l’Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all’Indennizzo
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 3) RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 7.17 – Gestione delle controversie sul danno
BENE assume la gestione delle controversie, al di fuori o in seno a processi civili o penali, in nome dell'Assicurato fino alla tacitazione del danneggiato. Se occorre la nomina di legali o tecnici esercita tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Inoltre, Bene garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
Sono a carico di ▇▇▇▇ le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale previsto per il danno a cui la pretesa risarcitoria azionata fa riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Bene e l’Assicurato in termini proporzionali.
BENE non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per difensori, consulenti legali o consulenti tecnici che non siano designati da essa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 4) CYBER RISK
Art. 7.18 – Coinvolgimento di più sezioni
Qualora, in caso di sinistro, vengano coinvolte più sezioni per il medesimo evento assicurato, la franchigia è applicata una sola volta.
Art. 7.19 – Sanctions Limitations Esclusion Clause
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
In tutti i casi in cui ▇▇▇▇ rileva la non risarcibilità/indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell’assicurato il quale intenda far valere un diritto al risarcimento/indennizzo.
Art. 7.21 – Esagerazione dolosa del danno
L’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto al risarcimento/indennizzo.
Art. 7.22 – Pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, Bene provvede al pagamento del risarcimento/indennizzo entro 30 (trenta) giorni, salvo in quei casi in cui vi sia impugnazione del verbale peritale.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro è facoltà di Bene richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di polizza.
Il contraente e l’assicurato hanno diritto di ottenere il pagamento del risarcimento/indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, purché presentino fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegnino a restituire l’importo corrisposto da Bene, maggiorato degli interessi legali, se il risarcimento/indennizzo non risulti dovuto.
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 4) CYBER RISK (solo tutela legale) e CAPITOLO 5 TUTELA LEGALE
Art. 7.23 – Insorgenza del sinistro e operatività della garanzia
Il Sinistro si intende insorto:
a) quando si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
b) alla data del primo atto di accertamento della violazione in caso di opposizione alle sanzioni amministrative;
c) alla data in cui è presentata la dichiarazione fiscale contestata dall'autorità competente in caso di contenzioso tributario;
d) alla data di cessazione definitiva del rapporto lavorativo in caso di vertenze di lavoro che riguardano il licenziamento;
e) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell’Assicurato, nei restanti casi.
Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successiva della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di stipula del Contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 (novanta) giorni dalla stipula per le vertenze contrattuali;
• dopo due anni dalla stipula del Contratto in caso di atti di volontaria giurisdizione;
• La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a
presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
La garanzia non opera per i Sinistri che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del Contratto, fossero già stati disdettati o la cui risoluzione, rescissione o variazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza fra più Persone Assicurate nell’ambito dello stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente/Assicurato.
Art. 7.24 – Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia, D.A.S. si adopererà per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati svolgendo ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. avrà il diritto insindacabile di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo secondo la valutazione insindacabile di D.A.S. e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmetterà la pratica al legale designato.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
a) l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
b) Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) Gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza anche quando l’Assicurato ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte.”;
d) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la
decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da D.A.S. a seguito di verifica dell’effettiva urgenza e congruità dell’operazione.
▇▇▇▇ e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 7.25 – Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizzasse, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI
(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)
INDICE
PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI
PREMESSA - PERCHE’ QUESTA INFORMATIVA
Gentile Cliente,
per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ “Sito”) oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo “GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:
• Calcolo dei preventivi
• Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
• Assistenza clienti
1. CHI SIAMO
Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit (di seguito “Titolare” o “Società”), con sede legale in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito “Gruppo”) con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Servizio Clienti, via e-mail all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇ oppure telefonicamente al numero ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇.
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.
La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all’organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:
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• a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
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Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.
È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
Diritti | Cosa significa? |
1. Diritto 6ll’ifiform6ziofie | È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa. |
