CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO SCOLASTICO
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO SCOLASTICO
tra
Seminario Vescovile o Tridentino di Nuoro, con sede legale in Nuoro Cod. Fiscale 80001210915 in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, nato a Nuoro, il 25.01.1981 (CF. MNNLCN81A25F979O), residente e domiciliato in Nuoro ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇ (“Parte Locatrice o Locatore”),
e
la Provincia di Nuoro C.F. 00166520916, nella persona del Dirigente preposto dall’Amministratore Straordinario alla gestione, con decreto n. 7 A.S. del 21/01/2021, di seguito denominato conduttore, il ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ nato a Flussio (NU), il 16 febbraio 1959, C.F. ZCCGPP59T16D640Z e domiciliato per la carica presso la sede provinciale (“Parte Conduttrice o Conduttore”);
LOCAZIONE parte dell’immobile sito in Nuoro, in ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ censito in catasto al foglio 45 particella 3011, sub 3, esteso mq. 2.087 superficie lorda, meglio evidenziato nelle allegate planimetrie parte integrante e sostanziale del presente atto (più brevemente l'Immobile)
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto e APE
1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, parte dell'immobile di sua proprietà sito in Nuoro, in ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nuoro al foglio 45 particella 3011, sub 3, esteso mq. 2.087 superficie lorda, relativamente alle parti evidenziate nelle allegate planimetrie. L’immobile è destinato ad attività scolastica nel rispetto della sua destinazione d’uso.
2. La porzione di immobile data in locazione è costituita dai locali posti al piano terra, al piano primo, secondo e terzo, incluso l'uso delle pertinenze e delle parti comuni quali il cortile, l'atrio d'ingresso, le scale e l'ascensore per l'accesso al piano primo, secondo e terzo, i locali tecnici (locale caldaia, locali pompe etc.)
3. I locali posti al piano quarto, quinto, nonché i locali adibiti a cappella e cucina posti al primo piano, rimarranno in uso esclusivo del locatore, che vi potrà accedere ogni qualvolta lo vorrà previa comunicazione al conduttore.
4. L'amministrazione conduttrice dichiara e il locatore prende atto che i locali dell'Immobile di cui al presente contratto saranno adibiti a sede del Liceo Scientifico e Linguistico “E. Fermi” di Nuoro.
5. La parte conduttrice è pienamente consapevole che i locali sono di proprietà del Seminario
Vescovile o Tridentino di Nuoro e si impegna a non effettuare, permettere, favorire attività che siano contrarie o vadano a detrimento dell’Ente Ecclesiastico nella sua piena accezione.
6. Il locatore garantisce che sulla porzione d'Immobile locato non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.
7. Il conduttore, al momento della consegna del bene, ne assumerà ogni onere e responsabilità per l’uso e la custodia.
8. L'immobile è di classe energetica F come da attestazione del 28.09.2021, (scadenza 28.09.2031), Dott. ▇▇▇. ▇. ▇▇▇▇, che viene consegnata alla conduttrice
Articolo 2 - Stato dell’Immobile -Modalità di consegna, custodia e restituzione
1. L'amministrazione conduttrice dichiara di conoscere la situazione dell'Immobile locato, visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova, di aver esaminato i locali e visionato la certificazione tecnica, anche per il tramite di tecnici di fiducia, di averli trovati adatti alle proprie esigenze ed in possesso dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE); di averlo trovato adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione, privo di difetti che possono influire sulla salute ed incolumità fisica di chi lo occupa e lo utilizza e di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi d'accesso alla struttura. Inoltre, il conduttore verifica che l’immobile contiene tutti gli arredi scolastici necessari per l’attività didattica che intende svolgere e sono dati in uso al conduttore, che se ne fa garante e custode, per i quali è redatto apposito inventario di consegna.
2. Restano a carico del locatore le spese relative alla realizzazione delle interdizioni dei varchi (escluso ascensore) di accesso alla rimanente parte della struttura non locata. É comunque fatto espresso divieto alla conduttrice di accedere alla porzione dell'immobile non locata.
3. Il conduttore si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, i percorsi di esodo e ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all’uso.
4. La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. La parte conduttrice si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza, libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.
5. La riconsegna dei locali avverrà alla scadenza del contratto, salvo proroghe formalmente richieste, con la riconsegna delle chiavi.
Articolo 3 – Destinazione
I locali vengono concessi in locazione per uso attività scolastica e attività ad essa correlate. È vietato l'utilizzo dei locali, da parte dell'amministrazione conduttrice, per usi diversi da quelli del presente articolo, pena la risoluzione del contratto.
Articolo 4 – Durata
1. La durata della locazione dell’Immobile, in deroga alla legge 327/1998, alla cui stipula la conduttrice è stata autorizzata giusta determina n. 944 del 15 ottobre 2021, è stabilita in 22 mesi, oltre i giorni del mese di ottobre 2021, decorrenti dalla consegna dell’immobile al conduttore fino alla scadenza dell’anno scolastico 2022-2023 e quindi fino al 31 agosto 2023, data in cui sarà riconsegnato al locatore. È escluso in ogni caso il rinnovo tacito o amichevole procrastino del contratto alla scadenza. Resta salva per le parti la possibilità di rinegoziare - espressamente - il rinnovo del contratto che potrà essere prorogato con ulteriore e successivo provvedimento.
2. Le parti danno atto che la stipula nasce dall’emergenza sanitaria Covid-19 e dall’urgenza ed eccezionale circostanza di reperire nuovi locali per l’esercizio dell’attività educativa e didattica nel rispetto delle norme sanitarie di tutela della popolazione scolastica.
3. All'inizio e termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di consegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.
4. Per ogni caso di ritardato rilascio la conduttrice sarà tenuta a pagare al locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in misura intera e non frazionata, proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità mensile fino alla riconsegna dell’Immobile.
5. Il conduttore è tenuto a riconsegnare l'immobile allo scadere del presente contratto e/o in caso di cessata locazione, nel medesimo stato in cui lo stesso si trovava all'inizio della locazione, salvo il normale deperimento derivante dall'uso, libero da ogni aggiunta mobile apposta, pulito come ed in ordine come è stato consegnato, con ogni eventuale danno ripristinato.
Articolo 5 – Divieto di cessione del Contratto e Sublocazione
È fatto espresso divieto alla parte conduttrice di sublocare in tutto od in parte la cosa locata, di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 c.c..
Articolo 6 – Recesso
Considerata la natura transitoria del contratto, come espressa all’art. 4, il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al locatore, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento da inviarsi con preavviso di almeno sei mesi in deroga alle norme in materia di locazione.
Articolo 7 – Canone - Domiciliazione bancaria
1. Il canone viene fissato in euro 22.000,00 (ventiduemila/00) mensili, per ventidue mesi, oltre la quota parziale del mese di ottobre 2021.
2. Il canone sarà pagato in rata anticipata trimestrale da corrispondersi entro il primo giorno non festivo dei mesi di settembre, dicembre, marzo e giugno (la prima rata è da versare alla stipula del contratto) a mezzo di bonifico bancario sul contocorrente bancario intestato a Seminario Vescovile o Tridentino di Nuoro Codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ esistente presso la Banca Deutsche Bank.
3. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all’amministrazione conduttrice mediante pec all’indirizzo. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇
4. L'amministrazione conduttrice non potrà per alcun motivo ritardare o sospendere il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione nei confronti del locatore se non dopo il pagamento delle rate scadute. Il mancato pagamento di una sola rata trimestrale costituirà motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..
Articolo 8 - Oneri Accessori
1. Tutti gli oneri accessori sono interamente a carico della parte conduttrice e, in particolare, tutte le spese in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, rete internet, telefonica, smaltimento rifiuti ecc.. Il conduttore provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle predette utenze necessarie per l’utilizzo dell’Immobile, in conformità alle proprie specifiche esigenze, sostenendone interamente le spese relative agli allacci/volture ed alla fruizione.
2. Rimarranno a carico della parte conduttrice tasse e imposte inerenti all’attività da essa esercitata nell'immobile locato, ivi compresa quella per l'asporto rifiuti. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del codice civile.
Articolo 9 - Modifiche, miglioramenti, addizioni ed innovazioni
1. È vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.
2. L'amministrazione conduttrice, previa approvazione di cui al successivo paragrafo 3, potrà
eseguire a cura e spese proprie eventuali lavori di sistemazione e di protezione dell’Immobile (quali, a titolo esemplificativo, impianti di climatizzazione, sistemi di allarme o altro) finalizzate ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche.
3. Resta inteso che il conduttore dovrà sottoporre all’approvazione preventiva del locatore il progetto relativo ai lavori indicati nel precedente paragrafo. Sarà cura del conduttore presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni e variazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori sopra menzionati, sostenendone interamente le spese.
4. Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali migliorie, addizioni e riparazioni, che la parte conduttrice apportasse all'immobile resteranno a vantaggio della proprietà e della parte locatrice. Ogni altra innovazione, pur autorizzata, che non possa essere tolta senza danneggiare o ripristinare i locali oggetto di locazione resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.
Articolo 10 – Manutenzione
1. Sono a carico e dovere della parte conduttrice le attività di manutenzione ordinaria di cui agli articoli 1576 e 1609 c.c. e di manutenzione degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le parti.
2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore.
3. Qualora il conduttore non provveda alle spese di manutenzione ordinaria, vi provvederà direttamente il locatore. L'amministrazione conduttrice rimborserà le spese sostenute dal locatore a sua semplice richiesta e esibizione delle fatture o note di spesa.
4. Sono altresì a carico del conduttore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.
Articolo 11 – Diritto di visita
La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di tre giorni feriali, l'immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'immobile, la parte conduttrice si impegna e obbliga a consentire la visita dell'immobile una volta la settimana in orario da stabilire.
Articolo 12 - Assicurazione
1. Il conduttore si impegna a stipulare con la Compagnia Reale Mutua una estensione della polizza in essere per la Provincia contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera. In caso di cessazione dell'appalto di assicurazione, la compagnia sarà automaticamente sostituita da quella vincitrice del nuovo appalto.
2. Il locatore si impegna a mantenere attiva per tutta la durata del contratto, la polizza già in essere sull’Immobile.
Articolo 13 - Cauzione
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (la firma del contratto ne è la quietanza) una somma di euro 44.000/00, pari a DUE mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Articolo 14 – Modifiche al contratto
Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.
Articolo 15 – Elezione di domicilio
Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio:
il Locatore, c/o ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇ ▇ ▇▇▇▇▇, il Conduttore c/o ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇.
Articolo 16 – Foro competente
Ogni controversia inerente alla validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente atto sarà di competenza del Foro di Nuoro.
Articolo 17 – Registrazione
Sono a carico della parte conduttrice l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro se di obbligo nella misura del 50%. I relativi adempimenti amministrativi saranno a carico della parte conduttrice. In caso di recesso anticipato della parte conduttrice, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura della parte conduttrice che ne assumerà la responsabilità nell’ipotesi di ritardo nel pagamento.
Articolo 18 - Comunicazione alle autorità di Polizia - Trattamento dati personali
1. Il locatore provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità di cui all'art. 12 del DL 21 marzo 1978 n. 59, convertito in L. 18 maggio 18 n. 191 la comunicazione all'autorità locale di polizia.
2. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza al trattamento dei dati personali, per le finalità connesse al presente contratto.
Articolo 19 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile in materia di locazione, nonché alla normativa di cui alla legge 27 luglio 1978
n. 392 e s.m.i, che disciplina le locazioni di immobili urbani, nonché a quella della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Le clausole di cui agli artt. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, del presente contratto hanno carattere essenziale, sicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto ai sensi art. 1453 c.c. e senza necessità di costituzione in mora.
Il presente atto redatto con sistemi informatici è composto da sette facciate, corredato da cinque allegati planimetrici e verrà prodotto in n. tre originali.
▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto. Nuoro, lì 19 ottobre 2021
La parte Locatrice
La parte Conduttrice
Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole del presente contratto e approvano espressamente e specificamente, ai sensi dell'art 1341 c.c. quelle indicate agli articoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto. Nuoro, lì 19 ottobre 2021
La parte Locatrice
La parte Conduttrice
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
CODICE FISCALE: TINIT-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ DATA FIRMA: 19/10/2021 08:03:53
IMPRONTA: 66633538616434326435623164653836326431313231393032333735646439396535623839663036
