GARANZIE ASSICURATIVE:
GARANZIE ASSICURATIVE:
Assistenza obbligatoria obbligatoria
Rimborso spese mediche obbligatoria
Bagaglio obbligatoria
Annullamento facoltativa
Interruzione viaggio facoltativa
“Unipol Viaggi Protetto” in collaborazione con la Centrale Operativa di
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contra- ente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Anno: periodo di tempo pari a 365 gior- ni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. Assicurato: soggetto il cui interesse è pro- tetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicura- zione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Atto di Terrorismo: azione intenzio- nalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espres- sione di gruppi organizzati, al fine di inti- midire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. Bagaglio: l’insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.
Beneficiario: gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell’Assi- curato.
Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima ne- cessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.
Biglietto Di Viaggio: biglietto ferrovia- rio di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.
Calamità Naturali: alluvioni, inondazio- ni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che produca- no gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano iden- tificati come tali da organismi internazio- nalmente riconosciuti.
Connecting time: l’intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l’orario di atterraggio e la partenza del volo suc- cessivo necessari per raggiungere la de- stinazione.
Compagno di Viaggio: persona assi- curata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso.
Contraente: l’Operatore Turistico che stipula l’Assicurazione a favore degli Assi- curati e ne assume i relativi oneri.
Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla garanzia “Responsabilità civile del viaggiatore”, gli animali.
Destinazione: la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di pre- notazione dell’Operatore Turistico Contra- ente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento.
Domicilio: il luogo in cui la persona fisi- ca ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: tutti i Paesi dell’Europa geografi- ca, i Paesi costeggianti il bacino del Medi- terraneo e le Isole Canarie.
Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri.
Famiglia: l’Assicurato e i suoi convi- venti, come indicati dall’art.4 del D.P.R. 30/05/1989 n.223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internaziona- le ad esso equivalente.
Familiare: coniuge, convivente, figli, ge- nitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, xxx, cugini, nipoti dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente conviventi, purché risultante da regolare certificazione.
Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da conse- gnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossa- rio, Condizioni di Assicurazione, Informati- va Privacy.
Franchigia: importo che rimane a carico dell’Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall’importo del danno indenniz- zabile.
Furto: il reato previsto all’art.624 del Co- dice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sot- traendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicura- to, purché il relativo premio sia stato rego- larmente corrisposto.
Incoming: l’insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Italia, Re- pubblica di San Marino, Città del Vaticano. Indennizzo: la somma dovuta dalla So- cietà in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortu- ita, violenta ed esterna che produca lesio- ni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.
Invalidità permanente: perdita definiti- va, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell’Assi- curato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua pro- fessione.
Istituto Di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenziona- ti con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assi- stenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di conva- lescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assi- curazioni Private e di Interesse Collettivo. Italia: Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Malattia: l’alterazione dello stato di sa- lute che non dipende da un infortunio. Malattia Preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/reci- divanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.
Massimale/Somma Assicurata: la som- ma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.
Medico curante sul posto: il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricovera- to l’Assicurato.
Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e ”Europa”.
Overbooking: sovra prenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla ef- fettiva capacità/disponibilità.
Operatore Turistico: tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi tu- ristici.
Passeggero: soggetto trasportato a bor- do di aeromobile.
Periodo assicurativo: periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della po- lizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
Polizza: il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’As- sicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraen- te alla Società secondo quanto previsto in Polizza.
Prestazione: l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Or- ganizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.
Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Primo mezzo: il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il rag- giungimento della prima destinazione. Rapina: il reato, previsto all’art.628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minac- cia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procu- rare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisi- ca ha la sua dimora abituale.
Ricovero: la degenza comportante per- nottamento in Istituto di cura.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
Xxxxxx: il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validi- tà dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito o il risarci- mento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.
Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Struttura Organizzativa: è la Struttura di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, co- stituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’an- no che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previ- ste in polizza.
Tessera “Unipol Viaggi Protetto”: il documento, riportante le condizioni di assicurazione debitamente numerato redatto in formato cartaceo od elettro- nico e rilasciato all’Assicurato prima della partenza.
Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, fun- zionalità, stato di conservazione.
Valori: valuta a corso legale, titolo di cre- dito in genere, buoni pasto, buoni ben- zina ed in genere ogni carta – anche in formato elettronico – rappresentante un valore certo e spendibile.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la loca- zione, come risultante dal relativo con- tratto o altro valido titolo o documento di viaggio.
Viaggio Iniziato: l’intervallo di tempo
che decorre dal momento in cui l’Assicu- rato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell’ultimo servizio previsto dal contratto stesso.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Altre Assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono te- xxxx a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesi- me garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicu- rate. In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Relativamente alle prestazioni di Assi- stenza, nel caso in cui richiedesse l’in- tervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’assicu- rato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione. Segreto Professionale
L’Assicurato libera dal segreto professio- nale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato pri- ma o anche dopo il Sinistro.
Limitazione Di Responsabilità
La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Esclusione di compensazioni Alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazio- ni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Rinvio Alle Norme Di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.
Limiti Di Sottoscrizione
Salvo patto contrario non è consentita l’attivazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i mas- simali o prolungare il periodo di copertu- ra in corso.
Viaggi Incoming
Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Pre- stazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il Paese di residenza degli Assicurati.
Diritto Di Surroga
La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
Inizio e Termine Delle Garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio de- corre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turi- stico contrattualmente convenuto. Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al mo- mento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima for- malità prevista dal contratto stesso, e co-
munque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Quando non diversamente ed espres- samente previsto nelle singole Ga- ranzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipen- denti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzio- ni, sommosse o movimenti popolari, sac- cheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmo- sferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’a- tomo, radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività: al- pinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di te- merarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relati- ve prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di atti- vità sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f) turbe psicologiche, malattie psichia- triche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio me- dico od allo scopo di sottoporsi a tratta- mento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale. Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scom- parse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autori- tà pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si tro- vassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viag- gio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, ra- xxxx, scippo o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o cau- sate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini con- trattualmente stabiliti;
o) le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n.269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzio- ne, della pornografia, del turismo sessua- le in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
PRESTAZIONI E GARANZIE SEZIONE ASSISTENZA
Assistenza in viaggio
Art. 01 - Oggetto della garanzia
La Società mette a disposizione dell’ Assi- curato, nel caso in cui si trovi in una situa- zione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti con- venuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tec- nici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino x00 0000000000, in virtù di specifica conven- zione sottoscritta con Pronto Assistance
Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Azeglio, 14 – 00000 Xxxxxx.
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:
ART. 02 - Consulto medico e segnala- zione di uno specialista
Accertamento da parte dei medici del- la Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
ART. 03 - Invio di medicinali urgenti quando l’Assicurato necessiti urgente- mente per le cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, sempreché com- mercializzati in Italia.
ART. 04 - Trasporto sanitario
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state pre- state le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato.
c) L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
ART. 05 - Rientro sanitario dell’ assicu- rato con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Ita- lia, resosi necessario a seguito di infortu- nio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non pos- sono essere curati sul posto. Il trasporto interamente organizzato a spese di UNI- POLSAI e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeu- ropei, eccettuati quelli del Bacino Medi- terraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
ART. 06 - Rientro dell’assicurato con- valescente qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contrat- to di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di Euro 55,00 al giorno e per un massimo di 5 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
ART. 07 - Trasporto della salma dell’As- sicurato dal luogo del decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
ART. 08 - Rientro dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
ART. 09 - Rientro anticipato dell’assi- curato alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
ART. 10 - Viaggio di un familiare quan- do l’Assicurato sia ricoverato in ospedale
- per un periodo superiore a 3 giorni - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimbor- sato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di Euro 55,00 al giorno per un
massimo di 5 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un eventuale minore anch’egli in viaggio.
ART. 11 - Interprete a disposizione all’estero quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giu- diziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a co- municare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azio- ne professionale, con il limite massimo di Euro 500,00.
ART. 12 - Segnalazione di un legale quando l’Assicurato sia ritenuto penal- mente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui impu- tabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato entro l’impor- to massimo di Euro 500,00; inoltre anti- cipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino all’importo massimo di Euro 3.000,00, l’eventuale cauzione pe- nale che fosse richiesta dal giudice.
ART. 13 - Comportamento in caso di sinistro. L’Assistenza si ottiene telefo- nando al numero di Torino:
x00 0000000000.
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera “UnipolSai Viaggi Protetto”;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.
ART. 14 - Disposizioni e limitazioni
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Ga- ranzie/Prestazioni di cui agli articoli:
05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ ASSICURATO).
06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE).
07 (TRASPORTO DELLA SALMA).
08 (RIENTRO DEI FAMILIARI).
09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURATO).
10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE),
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, prov- vederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
• Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei li- miti di costo per il rientro in Italia.
• L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utiliz- zati a seguito delle prestazioni godute.
SEZIONE SPESE MEDICHE
ART. 01 - Oggetto della garanzia
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall’As- sicurato per prestazioni sanitarie con- seguenti a infortuni o malattia, insorti durante il viaggio; la Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti dei seguenti massimali:
CASO A) durata fino a 45 giorni Italia: euro 1.000,00
Estero: euro 8.000,00
Estero: euro 100.000,00 (estensione facoltativa)
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CASO B)
durata da 46 a 365 giorni
Euro 100.000,00 ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 do- vrà invece essere sempre ottenuta l’au- torizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
ART. 02 - Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con applicazione di una franchigia di euro 50,00.
ART. 03 - In caso di ricovero ospedalie- ro nell’Unione Europea Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assi- curazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.
ART. 04 - Comportamento in caso di sinistro Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato entro 15 giorni dalla data del rientro, do- vrà denunciare il sinistro alla Società, tele- fonando al numero verde 800883883 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. - Ufficio Sinistri Xxxxxxx - X.X. 00 – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), completa dei seguenti documenti:
• propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggio Protetto”, codice IBAN;
• diagnosi del medico locale;
• originali delle fatture o ricevute pagate. In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in origi- nale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- Ufficio Sinistri.
SEZIONE BAGAGLIO
Art. 01 Oggetto della garanzia entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 la Società, rimborserà le perdite conse- guenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per manca- ta riconsegna o danneggiamento del ba- xxxxxx causato dal vettore a cui era stato consegnato.
Art. 02 Disposizioni e limitazioni L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifa- cimento di documenti d’identità, il rim- borso è limitato a Euro 75,00. ll rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature foto cineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparec- chiature elettroniche. Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi foto cine- ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, bat- terie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di mo- tocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Art. 03 Spese di Prima Necessità.
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimbor- serà, entro la somma assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effet- tuati prima del termine del viaggio.
Art. 04 Franchigia.
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una franchigia di Euro 40,00.
Art. 05 Comportamento in caso di si- nistro. In caso di danni o perdite al ba- xxxxxx, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sini- stro alla società, telefonando al numero verde 800883883 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a:
Unipol Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo- C.P. 78
20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI), completa dei seguenti documenti:
1. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tesse- ra “Viaggio Protetto”, codice IBAN;
2. Descrizione dettagliata delle circo- stanze in cui si è verificato il sinistro;
3. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, pre- ventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; 4. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini di legge al vettore aereo ed even- tuale risposta dello stesso; 5. In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, ter- restre o all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6. In caso di bagagli non consegnati: co- pia della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
7. In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati. In ogni caso la documentazione richiesta andrà invia- ta, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX).
Art. 06 Ulteriori Obblighi dell’Assicu- rato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il di- ritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere im- mediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsa- bile. Deve altresì denunciare i casi di fur- to, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.
LE SEGUENTI GARANZIE SONO FACOLTATIVE
SEZIONE ANNULLAMENTO
Art. 01 - Premessa/descrizione del ri- schio
La Società alla presente sezione, nei limiti ed alle condizioni contrattuali seguen- ti, assicura i partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del contraente durante il periodo di validità della presente polizza.
Art. 02 - Oggetto e decorrenza della garanzia
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, se l’Assicurato è impossibi-
xxxxxx a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momen- to della stipulazione del contratto:
X. Xxxxxxxx improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familia- ri o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del compagno di viaggio se anch’egli assicurato.
B. Danni materiali a seguito di incen- dio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco.
C. Citazione in tribunale o convoca- zione a Giudice di Xxxx, avvenute suc- cessivamente alla data di decorrenza della garanzia.
D. Impossibilità di raggiungere il luo- go di partenza a seguito di calamità naturali.
E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licen- ziamento.
La Garanzia decorre dalla data di iscrizio- ne al viaggio e dura fino al momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dalla Contraente.
Art. 03 - Massimali
La Società rimborsa le penali di annul- lamento addebitate all’Assicurato dalla Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazio- ne al viaggio nel limite per Assicurato di Euro 40.000,00 e per singolo evento di Euro 80.000,00.
Art. 04 - Disposizioni e limitazioni L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risar- cimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (Art.1914 C.C.).
La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. Qualora l’assicurato sia contemporane- amente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’assicurato di- rettamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesisten- ti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti deri- vanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.
Art. 05 - Esclusioni
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” delle “Condizioni Generali di Assicura- zione”, l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non è ope- rante se non sono state rispettate le mo- dalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate. Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteo- rologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determi- nati:
• da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;
• dolo e colpa grave dell’Assicurato;
• patologie inerenti lo stato di gravidan- za insorte prima della decorrenza della garanzia. L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie cro- niche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
ART. 06 - Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a ter- mini di polizza ed avverrà previa dedu- zione dello scoperto del 15%, da calcolar- si sulla penale rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore alla somma di Euro 100,00, per ciascun assicurato. Nes- suno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero nello stesso istituto di cura, di durata superiore a 5 giorni.
ART. 07 - Comportamenti in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’Opera- tore Turistico immediatamente, al fi ne di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comun- que prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax op- pure e-mail. In ogni caso la Società rim- borserà la penale di annullamento previ- sta alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’even- tuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla So- cietà entro 5 giorni dal verificarsi dell’ evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L’assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., telefonan- do al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 oppure a mezzo fax al nume- ro 000.0000000. Come data di invio farà fede la data del fax.
Al momento della denuncia sarà neces- sario far conoscere alla Società:
• nome, cognome, codice fiscale, indiriz- zo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintrac- ciabile l’assicurato;
• riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della tessera assicurativa o nome dell’Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
• la descrizione delle circostanze che co- stringono l’assicurato ad annullare;
• la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o in- fortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche successivamente (se non imme- diatamente disponibile) dovrà comun- que essere fornito per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni SpA
Ufficio Sinistri Turismo
Via della Unione Europea 3/B – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx(XX)
• estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
• fattura della penale addebitata;
• quietanza di pagamento emessa dall’O- peratore Turistico;
• certificazione medica in originale; codice IBAN. Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di ge- stione del sinistro. In ogni caso la docu- mentazione richiesta andrà inviata, esclu- sivamente in originale, a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo
Via della Unione Europea, 3/B – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx.
SEZIONE INTERRUZIONE VIAGGIO
ART. 01 - Oggetto della garanzia
La garanzia assicura il rimborso della quo- ta di costo del viaggio non utilizzata nel caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contempo- raneamente, siano costretti ad interrom- perlo per uno dei seguenti motivi:
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute, predisposto e organizza- to dalla Struttura Organizzativa di PRON- TO ASSISTANCE SERVIZI S.C.R.L.;
b) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa del decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o del compagno di viaggio, iscritto con- temporaneamente; c) Xxxxxxx anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito del decesso dell’assicurato; d) Ri- entro anticipato a causa di ricovero ospe- daliero di un familiare non partecipante al viaggio: in tal caso verrà erogato esclusi- vamente il 50% della quota di costo del viaggio non usufruita.
ART. 02 – Massimali
Il rimborso è pari al costo dei giorni man- canti al completamento del viaggio, di- videndo il costo totale del pacchetto del Tour Operator, al netto delle quote d’iscri- zione/assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti.
In ogni caso il rimborso non potrà su- perare Euro 500,00 per persona ed Euro 3.000,00 per evento.
ART. 03 - Disposizioni e limitazioni L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarci- mento, ovvero:
1. Qualora l’assicurato sia contempora- neamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si inten- de operante, oltre che per l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
2. Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del sog- giorno per “Rientro Sanitario dell’assicu- rato” non organizzati dalla Struttura Orga- nizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.C.R.L.
ART. 04 - Franchigia/scoperto
Il rimborso viene corrisposta senza appli- cazione di alcuno scoperto/franchigia.
ART. 05 – Comportamenti in caso di sinistro
Per ottenere il rimborso l’Assicurato dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del rien- tro, la relativa denuncia a:
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Xxxxxxx - X.X. 00 - 00000
– San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI), corredata dei seguenti documenti:
• nome, cognome, xxxxxxxxx completo del domicilio, codice fiscale; • le certificazio- ni che attestino il grado di parentela tra
i richiedenti del rimborso e l’ammalato/ defunto; • la certificazione medica (esclu- sivamente per i casi A e D); • il certificato di morte e il certificato medico che attesti la patologia/infortunio che ha causato il decesso (esclusivamente per i casi B e C);
• l’estratto conto del Tour Operator; • il contratto dell’agenzia viaggi; • altri docu- menti comprovanti i motivi dell’interru- zione del viaggio (xxx xxxxxxxxx); • codice IBAN; • numero di pratica comunicato dal- la struttura organizzativa di PRONTO AS- SISTANCE SERVIZI S.C.R.L. (se contattata). ESCLUSIVAMENTE per il caso A “Rientro sanitario dell’Assicurato” dovuto a motivi di salute (Art.1), l’Assicurato dovrà preven- tivamente contattare la Struttura Orga- nizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI
S.C.R.L. al numero x00 0000000000 co- municando il numero di tessera “Viaggio Protetto” a mani dell’Assicurato.
PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.C.R.L. or-
ganizzerà il rientro sanitario sulla base del- le prestazioni fornite dalla tessera “Viag- gio Protetto”. Per ulteriori contatti con la Società telefonare al numero 051.2817017.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Denominazione sociale, forma giuri- dica dell’Impresa e Sede Legale L’impresa assicuratrice è UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxx – Italia, impresa autoriz- zata all’esercizio delle assicurazioni (D.M. dell’26/11/1984 e D.M. del 24/11/1993) e soggetta all’attività di direzione e coor- dinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx – Italia.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al Contratto. La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del con- tratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dalla appli- cazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbli- gatorie previste dall’ordinamento italiano. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che sarà stipulato la legge Italiana.
Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto.
Ai sensi dell’art.2952 del Codice Civile i di- ritti dell’Assicurato (soggetto nel cui inte- resse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Reclami in merito al Contratto Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, se- gnatamente sotto il profilo dell’attribuzio- ne di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’aven- te diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via dell’Unione Europea 3/B - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
fax: 00.00000000
Per poter dare seguito alla richiesta nel re- clamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora l’esponente non si ritenga sod-
disfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, tele- fono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’ap- posito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono: a) nome, cognome e domicilio del recla- mante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei sog- getti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presen- tato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accerta- mento dell’osservanza della vigente nor- mativa di settore vanno presentati diret- tamente all’IVASS. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riporta- te sul sito internet della Società www.uni- xxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il do- micilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nal_market/finnet/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FINNET.
Si ricorda che nel caso di mancato o par- ziale accoglimento del reclamo, fatta sal- va in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risolu- zione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in ta- lune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della doman- da giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’as- sistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 no- vembre 2014 n.162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvoca- to di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza:
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali
Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed uti- lizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali Dati Raccogliamo. Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, re- sidenza, data e luogo di nascita, profes- sione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) che Lei stes- so od altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei
a rivelare il Suo stato di salute), indispensa- bili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicu- rativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impar- tite dalle autorità di vigilanza di settore. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente con- nesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno esse- re utilizzati dalle altre società di Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I suoi dati potranno essere co- municati solo ai soggetti, pubblici o pri- vati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che la riguardano od in operazioni neces- sarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa. Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di sa- lute), potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Come trattiamo i suoi dati
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95 - vacanzestudio 2019