Via C. Pisacane, 46 20025 Legnano MI PEC: info@pec.cicpnd.it C.F. e P.I. 09510020150 PRS N° 012C MS N° 064AMembro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement
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CICPND | REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE PND SECONDO NORMA UNI EN ISO 9712 | Doc. 60 A Rev. 29 Novembre 2024 Pag. 1 di 36 |
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REGOLAMENTO
sulla Qualificazione e Certificazione del Personale PND secondo Norma UNI EN ISO 9712
Doc. n° 60/A Rev. 29
INDICE
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
5. METODI E SETTORI INDUSTRIALI
7. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME
8. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
9. ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
15. ESTENSIONE DELLA VALIDITA' AD ALTRO SETTORE
19 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE
20. SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
22. ELENCO PERSONE CERTIFICATE
24. UTILIZZO DEL MARCHIO CICPND
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Il presente Regolamento definisce le modalità di gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della stessa ai livelli 1, 2 e 3 per Personale addetto alle Prove Non Distruttive in campo industriale per i seguenti metodi:
- Radiografia RT
- Ultrasuoni UT
- Magnetoscopia MT
(particelle magnetiche)
- Liquidi Penetranti PT
- Correnti Indotte ET
- Rivelazione di Fughe LT (escluse le prove di pressione idrauliche)
- Esame Visivo VT (esclusi gli esami visivi diretti non assistiti e gli
esami visivi eseguiti durante l'applicazione di un altro metodo PND)
- Emissione Acustica AT
- Termografia a Infrarossi TT
- Estensimetria ST
NOTA 1 Il termine “industriale” implica l’esclusione delle applicazioni nel campo della medicina.
NOTA 2 Il termine “test visivo diretto non assistito” implica quando esiste un percorso ottico ininterrotto dall’occhio dell’osservatore all’area di prova e l’osservatore non utilizza strumenti o dispositivi come d’esempio specchi, endoscopi, fibre ottiche.
2 RIFERIMENTI e DEFINIZIONI
2.1 Documenti di riferimento.
Le norme o i documenti a cui si fa riferimento nel presente Regolamento sono:
UNI EN ISO 9712: 2022 - Controlli Non Distruttivi – Qualificazione e
Certificazione di Personale PND
CEN ISO/TR 25107 - Non Destructive Testing – Guidelines for NDT training
syllabuses
CEN ISO/TR 25108 - Non Destructive Testing – Guidelines for NDT
personnel training organization
ISO 18490 - Controlli non Distruttivi – Valutazione dell’acuità visiva del personale PND
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 - Guidance on the application of ISO/IEC 17024
ACCREDIA RG 01 - Regolamento per l’accreditamento degli organismi di
certificazione e ispezione, verifica e convalida – Parte Generale
ACCREDIA RG 09 - Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia
ACCREDIA RG 01-02 - Regolamento per l’accreditamento degli organismi di
Certificazione del Personale.
DECRETO LEGISLATIVO
15 FEBBRAIO 2016, N. 26 - Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento
Europeo del Consiglio del 15 maggio 2014. (Vigente al 19 marzo 2016)
UNI CEN/TR 15589 - Linee guida per l’approvazione del personale addetto alle
PND effettuata da entità terze riconosciute ai sensi delle disposizioni della Direttiva 2014/68/CE
*I Regolamenti applicabili sono riferiti all’ultima revisione.
2.2 Termini e definizioni
2.2.1 qualificazione: dimostrazione delle caratteristiche personali, del livello di istruzione, dell'addestramento, delle conoscenze professionali, dell'abilità e dell'esperienza nonché dell'idoneità fisica che rendono il personale addetto alle PND idoneo a eseguire correttamente i compiti relativi alle PND.
2.2.2 certificazione: procedura utilizzata dall’Organismo di Certificazione per dimostrare la qualificazione del personale PND in un determinato metodo, livello e settore e che porta al rilascio di un certificato. La certificazione non include l'autorizzazione ad operare.
2.2.3 organismo di certificazione: organismo che gestisce le procedure di certificazione del personale PND in conformità ai requisiti del presente Regolamento e che ottempera ai requisiti della norma ISO/IEC 17024 CICPND.
2.2.4 organismo di qualificazione autorizzato: organismo, indipendente dal datore di lavoro, autorizzato dall'Organismo di Certificazione a preparare e gestire gli esami di qualificazione del personale addetto alle PND.
2.2.5 centro di esame: centro approvato dall'Organismo di Certificazione, nel quale si svolgono gli esami di qualificazione che deve operare sotto il controllo e secondo le specifiche/procedure emesse dall’OdC ed assicurare la propria imparzialità nei confronti di ogni candidato che richiede la certificazione, portando all’attenzione dell’OdC tutte le minacce effettive o potenziali alla propria imparzialità. Oltre alla gestione degli esami tali organizzazioni possono ricevere dall’OdC subappalto dell’attività commerciale, riesame della domanda, pianificazione, segnalazione di esaminatori, etc. ma non possono ricevere subappalto dell’attività di delibera.
2.2.6 ispettore: persona autorizzata dall’Organismo di Certificazione a effettuare la supervisione degli esami
2.2.7 formazione specifica per l’incarico: Formazione, fornita dal datore di lavoro (o da un suo rappresentante) al detentore del certificato in quegli aspetti delle prove non distruttive specifici dei prodotti del datore di lavoro, dell’attrezzatura PND, delle procedure PND e dei codici, norme, specifiche e procedure applicabili, che conducono all’assegnazione di autorizzazioni operative.
2.2.8 esaminatore: persona certificata al livello 3 nel metodo per il quale è autorizzata dall'Organismo di Certificazione a condurre, sorvegliare e valutare gli esami di qualificazione PND. Persona che ha la competenza per condurre un esame e ove tale esame richieda un giudizio professionale.
2.2.9 certificato: documento rilasciato dall’ Organismo di Certificazione in conformità alle regole del sistema di certificazione definito dal presente Regolamento che indica, con un livello adeguato di garanzia, che la persona indicata ha soddisfatto i requisiti per la certificazione.
2.2.10 candidato: persona che ambisce alla qualificazione e alla certificazione e che acquisisce esperienza sotto la supervisione di personale avente una qualificazione accettabile secondo l’Organismo di Certificazione.
2.2.11 datore di lavoro: organizzazione per la quale il candidato lavora su base regolare; un datore di lavoro può anche essere, al tempo stesso, un candidato.
2.2.12 formazione PND: processo di istruzione teorica e pratica nel metodo PND per il quale si cerca la certificazione, che assume la forma di corsi di formazione con un programma approvato dall’Organismo di Certificazione.
2.2.13 autorizzazione ad operare: attestato scritto rilasciato dal datore di lavoro, basato sulla competenza dell'operatore come specificato dal certificato. Oltre alla certificazione, tra altri fattori, dovrebbero essere valutati, per l'assegnazione di particolari compiti anche la conoscenza specifica del lavoro, l'abilità e l'idoneità fisica.
2.2.14 metodo PND: attuazione di un principio fisico di una prova non distruttiva (per esempio ultrasuoni)
2.2.15 tecnica PND: uso specifico di un metodo PND (per esempio tecnica ultrasonora per immersione).
2.2.16 procedura PND: descrizione scritta di tutti i parametri essenziali e delle precauzioni da osservare in occasione dell'applicazione di una tecnica PND a un controllo specifico realizzato in conformità a una norma, un codice o una specifica. Una procedura PND può comportare l'applicazione di più di un metodo o tecnica PND.
2.2.17 istruzione PND: descrizione scritta dei singoli passi da seguire in occasione di un controllo in base a una norma, un codice una specifica stabiliti o una procedura PND.
2.2.18 specifica: documento che indica i requisiti.
2.2.19 supervisione qualificata: Supervisione dei candidati che acquisiscono esperienza eseguita da parte di personale PND certificato nello stesso metodo sottoposto a supervisione, oppure da parte di personale non certificato che , secondo l’opinione dell’Organismo di Certificazione, sia in possesso delle conoscenze, delle abilità, dell’addestramento specifico e dell’esperienza necessarie a eseguire correttamente tale opera di supervisione.
2.2.20 settore: settore particolare di un'industria o di una tecnologia in cui sono attuate particolari modalità di controllo non distruttivo che richiedono una conoscenza specifica del prodotto considerato, un'abilità, un'apparecchiatura o un addestramento specifico. Un settore può essere interpretato come un prodotto (prodotti saldati, getti, …) o come un'industria (aerospaziale, controlli in servizio, …). Il settore è definito dall’Organismo di Certificazione CICPND in questo documento.
2.2.21 domanda di esame a risposta multipla: formulazione di una domanda che da origine a quattro potenziali risposte, una delle quali è corretta, mentre le restanti tre sono scorrette o incomplete.
2.2.22 esame di qualificazione: meccanismo che è parte della valutazione, gestito dall'Organismo di Certificazione o dall'Organismo di Qualificazione Autorizzato, valuta le conoscenze generali, specifiche e pratiche, nonché l'abilità del candidato.
2.2.23 esame generale: esame scritto di livello 1 e 2 riguardante i principi di un metodo PND.
2.2.24 esame specifico: esame scritto di livello 1 e 2 riguardante le tecniche di controllo applicate a un particolare settore, la conoscenza del prodotto da controllare, delle norme, dei codici, delle specifiche dei procedimenti e dei criteri di accettazione.
2.2.25 esame pratico: esame di livello 1 e 2 dell'abilità pratica in cui il candidato dimostra familiarità e capacità nell'utilizzo delle apparecchiature di prova.
2.2.26 esame di base: esame di livello 3 che dimostra la conoscenza del candidato sulla tecnologia e sulla scienza dei materiali, relative al settore di attività del candidato, del sistema di qualificazione e di certificazione e dei principi di base dei metodi PND come richiesto per il livello 2.
Per il settore ST le conoscenze del candidato devono riguardare la meccanica dei materiali e dei solidi, i metodi teorici, numerici e sperimentali di analisi delle sollecitazioni.
2.2.27 esame di metodo: esame di livello 3 in cui il candidato dimostra la conoscenza della teoria generale e specifica del metodo PND e la capacità di redigere procedure PND per il metodo PND applicato per il quale si cerca la certificazione.
2.2.28 esperienza industriale nelle PND: esperienza, accettabile per l’Organismo di Certificazione, ottenuta sotto una supervisione qualificata, nell’applicazione del metodo PND nel settore interessato, che conduce all’abilità e alla conoscenza richieste per soddisfare le condizioni di qualificazione.
2.2.29 interruzione significativa: assenza o cambio di attività che impedisce alla persona certificata di svolgere le mansioni corrispondenti al suo livello nel metodo e nel/i settore/i per i quali ha ottenuto la certificazione, per
a) un periodo continuo maggiore di 1 anno, oppure
b) due o più periodi per un tempo totale eccedente due anni.
Nel calcolo dell’interruzione non si tiene conto delle festività, dei periodi di malattia o di addestramento di durata minore di 30 giorni.
2.2.30 campione d'esame: campione utilizzato negli esami pratici. I campioni devono essere rappresentativi dei prodotti normalmente esaminati nel settore applicabile e possono comportare più di un'area o di un volume da esaminare.
2.2.31 scheda di identificazione del campione di esame: rapporto di riferimento che indica il risultato ottimale per un esame pratico sulla base di una serie definita di condizioni ( tipo di attrezzatura, impostazioni, tecnica, campione di esame, ecc.) al quale si confronta il rapporto di prova del candidato.
2.2.32 supervisione: atto di dirigere l’applicazione di PND eseguite da altro personale PND, che include il controllo di azioni coinvolte nella preparazione della prova, nello svolgimento della prova e nella registrazione dei risultati.
2.2.33 convalida: atto di dimostrazione che una procedura verificata è in grado di funzionare nella pratica e di soddisfare la propria finalità funzionale, generalmente conseguita mediante effettiva testimonianza, dimostrazione, prove sul campo o di laboratorio o serie di prove selezionate.
2.2.34 rinnovo: procedura per la riconvalida di un certificato in qualsiasi momento fino a cinque anni dopo il superamento di un esame iniziale, supplementare o di ricertificazione.
2.2.35 ricertificazione: procedura per la riconvalida di un certificato mediante esame o altro mezzo in grado di convincere l’Organismo di Certificazione che i criteri pubblicati per la ricertificazione siano stati soddisfatti.
2.2.36 schema di certificazione: requisiti specifici di certificazione, relativi a determinate categorie di persone alle quali si applicano le stesse particolari norme e regole e le stesse procedure.
2.2.37 sistema di certificazione: insieme di procedure e di risorse per gestire il processo di certificazione che porta all’emissione di un certificato di competenza.
2.2.38 ricorso: richiesta da parte del richiedente o persona certificata, per riconsiderare qualsiasi decisione avversa presa dall’Organismo di Certificazione.
2.2.39 validazione: atto a dimostrare che una procedura verificata è efficace e soddisfa le funzioni intese, normalmente conseguite attraverso testimonianze, dimostrazioni, test e collaudi selezionati.
2.2.40 competenza: Capacità nell’applicare il proprio sapere e abilità nel raggiungere i risultati attesi.
2.2.41 istruzione superiore: Apprendimento formale che avviene dopo il completamento della scuola superiore nel campo dell'ingegneria o delle scienze, equipollente almeno ad un titolo di laurea triennale.
2.2.42 referee: individuo che attesti l’esperienza industriale del candidato. Può essere identificato in una delle due opzioni seguenti:
a) persona certificata di livello 2 o 3 in qualsiasi metodo PND; oppure
b) persona non certificata che, a seguito di approvazione CICPND, possiede le conoscenze, le competenze, la formazione e l’esperienza necessaria per attestare l’esperienza industriale del candidato.
2.2.43 sistema di credito strutturato: è un sistema a punti basato sulle attività PND del candidato utilizzato in alternativa all’esame per il rinnovo o la ricertificazione.
2.2.44 programma di istruzione SEP: programma approvato dall’Ente di Certificazione per ridurre l’esperienza industriale, strutturato con l’intendo di acquisire competenze specifiche sul prodotto e sulla tecnica
2.2.45 sorvegliante (invigilator): persona autorizzata dall’OdC, che sorveglia un esame, ma che non valuta le competenze del candidato
2.2.46 assistente: persona autorizzata dall’OdC e/o dal CdE utilizzata per supportare l’esaminatore nella gestione dell’attività di esame, ma che non valuta le competenze del candidato
2.2.47 plurisettoriale (PS): terminologia utilizzata per identificare più settori di prodotto, di cui c,f,w,t,wp
3 GENERALITA’
3.1 L'attività certificativa di CICPND è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9712 e UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
3.2 CICPND dispone delle risorse necessarie per svolgere gli esami di livello 3 anche presso una sede itinerante e gli esami di livello 1 e 2 presso i Centri d’Esame approvati e relative sedi itineranti.
3.3 CICPND è indipendente da qualsiasi interesse particolare predominante. Gli atti relativi alla certificazione sono svolti da CICPND in maniera non discriminatoria e con garanzia di riservatezza verso terzi.
3.4 Il certificato viene emesso solo se il richiedente possiede i requisiti prescritti dal presente Regolamento.
3.5 Il datore di lavoro, ha il compito di presentare il candidato a CICPND documentando la validità delle informazioni riguardanti, l’addestramento e l’esperienza nel metodo e l’idoneità visiva. Il datore di lavoro è responsabile del rilascio dell’autorizzazione ad operare, della verifica dell’acutezza visiva e della continuità operativa nell’applicazione del metodo.
3.6 Se il candidato è un lavoratore autonomo, deve assumersi tutte le responsabilità definite per il datore di lavoro. La dichiarazione di Esperienza e la continuità lavorativa dovranno essere sottoscritte dalla figura del referee che possa garantire quanto dichiarato.
3.7 La concessione ed il mantenimento della certificazione CICPND sono subordinati al pagamento di quanto specificato nell’apposito tariffario.
3.8 Gli Ispettori dell’Organismo di Accreditamento ACCREDIA hanno il diritto di assistere alle Sessioni d’▇▇▇▇▇.
4 LIVELLI DI COMPETENZA
Secondo la normativa di riferimento UNI EN ISO 9712, una persona può essere certificata in uno dei tre seguenti livelli di competenza.
4.1 Livello 1
Una persona certificata di livello 1 è qualificata ad effettuare operazioni nel metodo certificato in base a istruzioni scritte e sotto il controllo di personale di livello 2 o di livello 3. Deve essere in grado di:
a) regolare l'attrezzatura PND;
b) eseguire le prove;
c) registrare e classificare i risultati in relazione a criteri scritti;
d) stendere un rapporto dei risultati;
Il personale certificato di livello 1 non deve essere responsabile della scelta del metodo o della tecnica di prova da utilizzare, né dell’interpretazione dei risultati della prova.
4.2 Livello 2
Una persona certificata di livello 2 è qualificata per eseguire e condurre prove nel
metodo certificato secondo procedure stabilite. Deve essere in grado di:
a) selezionare la tecnica per il metodo di prova da utilizzare;
b) definire i limiti di applicazione del metodo di prova;
c) tradurre i codici, le norme, le specifiche e le procedure PND in istruzioni PND adattate alle condizioni reali di lavoro;
d) regolare e verificare le regolazioni delle attrezzature;
e) effettuare e sorvegliare le prove;
f) interpretare e valutare i risultati secondo le norme, i codici, le specifiche e le procedure applicabili;
g) redigere le istruzioni scritte di prova per il livello 1;
h) svolgere e sorvegliare tutti gli incarichi propri di un livello 1;
i) addestrare o guidare il personale di livello 1;
j) redigere i rapporti delle PND.
4.3 Livello 3
Una persona certificata di livello 3, è qualificata per eseguire e dirigere attività PND per la quale è certificata.
Deve dimostrare:
a) la competenza per valutare ed interpretare i risultati in relazione alle norme, ai codici ed alle specifiche esistenti;
b) una sufficiente conoscenza pratica dei materiali, delle tecnologie di fabbricazione dei vari prodotti interessati al fine di poter scegliere i metodi PND e stabilire le tecniche PND e collaborare alla definizione di criteri di accettazione quando non ne esistano;
c) una conoscenza generale degli altri metodi PND.
Può essere autorizzato dal datore di lavoro a:
a) stabilire e convalidare le tecniche e le procedure di prova;
b) interpretare le norme, i codici, le specifiche e le procedure;
c) stabilire i particolari metodi di prova, le procedure e le istruzioni PND da utilizzare;
d) svolgere e sovrintendere a tutti gli incarichi di tutti i livelli;
e) erogare formazione e fornire supporto al personale PND a tutti i livelli.
5. METODI E SETTORI INDUSTRIALI
5.1 I metodi di prova presi attualmente in considerazione da CICPND e i relativi settori industriali, ai fini della certificazione del personale di livello 1 e livello 2, sono indicati nel prospetto I e nell’allegato AP.
5.1.1 A scelta del candidato, la certificazione al livello 1 o 2 può essere specifica per un uno o più settori di prodotto. Qualora i settori di prodotto siano maggiori a 2, la certificazione verrà definita plurisettoriale. Nel caso in cui sul modulo “domanda di certificazione” non fosse espressamente indicato il settore di prodotto, verrà definito di default il plurisettoriale.
5.1.2 A scelta del candidato, la certificazione al livello 1 o 2 può essere specifica per un settore industriale, ossia settore “Fabbricazione”, applicabile per il controllo di componenti nuovi e settore “Prove pre e in Servizio”, applicabile sia per il controllo di componenti sia nuovi che eserciti. Nel caso in cui sul modulo “domanda di certificazione” non fosse espressamente indicato il settore industriale, verrà definito di default prove in “Prove pre e in Servizio”.
5.1.3 Il settore industriale “Prove pre e in Servizio” comprende il settore industriale “Fabbricazione” ed è applicabile solamente in configurazione plurisettoriale.
5.1.4 Il settore industriale “Fabbricazione” può essere applicato ad uno o più settori di prodotto.
PROSPETTO I – SETTORI DI APPLICAZIONE | ||
METODI | SETTORE DI PRODOTTO | SETTORE INDUSTRIALE |
RT | MATERIALI METALLICI • Getti (c); materiali ferrosi e non ferrosi; • Forgiati (f); materiali ferrosi e non ferrosi; • Saldature (w); tutti i tipi di saldature, compresa la brasatura, per materiali ferrosi e non ferrosi; • Tubi (t) (materiali senza saldatura, saldati, ferrosi e non ferrosi, compresi i prodotti piani per la fabbricazione di tubi saldati); • Prodotti lavorati (wp) eccetto i pezzi forgiati (cioè lastre, barre, tondini). MATERIALI COMPOSITI • Compositi a matrice cementizia (cc) • Plastiche rinforzate, come polimeri rinforzati con fibre (frp) • Compositi a matrice metallica (mmc) • Compositi a matrice ceramica (cmc) | • Fabbricazione (m); • Collaudi pre e in servizio che comprendono la fabbricazione (s); • Manutenzione Ferroviaria (r). |
UT | ||
MT | ||
PT | ||
ET | ||
LT | ||
VT | ||
AT | ||
TT | ||
ST | ||
5.2 Le applicazioni particolari e le limitazioni sono regolamentate nell’allegato AP.
5.3 CICPND prevede per i livelli 3 la sola certificazione “prove di pre e in servizio”.
6 AUTORIZZAZIONE AD OPERARE
Con il rilascio del certificato e del corrispondente tesserino, CICPND attesta la qualifica della persona ma non conferisce nessuna autorizzazione ad operare. Questa deve essere conferita dal datore di lavoro con un attestato scritto. Se la persona certificata è un lavoratore autonomo o un datore di lavoro deve assumersi tutte le responsabilità sopra definite per il datore di lavoro.
7 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME
Per essere ammesso agli esami, il candidato deve possedere i requisiti minimi di addestramento, di esperienza e di idoneità fisica richiesti dalla norma UNI EN ISO 9712 definiti nel seguito.
7.1 Idoneità Fisica
Il candidato deve dimostrare di avere una capacità visiva soddisfacente, in conformità ai seguenti requisiti:
7.1.1 L’acutezza visiva da vicino, deve essere verificata in conformità con i requisiti della norma ISO 18490 o deve consentire la lettura del numero 1 della scala Jaeger, o Times Roman n° 4.5, o altra equivalente, a una distanza non inferiore a 30 cm, con uno o entrambi gli occhi, corretti o non corretti.
Nel caso in cui il candidato decida di utilizzare un carattere diverso, sarà sua cura dimostrare l’equivalenza rispetto ai caratteri soprariportati.
Tale verifica deve essere effettuata prima della certificazione e successivamente ogni anno verificata dal datore di lavoro.
7.1.2 Una visione dei colori sufficiente a permettere al candidato di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori o le sfumature di grigio utilizzate nel metodo per il quale si richiede la certificazione, come specificato dal datore di lavoro.
Il test può essere effettuato utilizzando il test di Ishihara o altre tipologie di tavole cromatiche.
La verifica deve essere effettuata prima della certificazione, ricertificazione o del rinnovo, dimostrando di essere stato somministrato un test per la visione dei colori nei 5 anni precedenti.
7.1.2.1 Nel caso in cui il candidato sia in possesso di una limitata percezione del colore, il datore di lavoro deve confermare se questa comporta o meno limitazioni al metodo o alle tecniche specifiche dell’applicazione.
7.1.3 Il test dell’acutezza visiva e della visione dei colori, possono essere effettuati da personale addestrato nell’esecuzione del test, un medico, un infermiere, un optometrista, un oculista, o da altro professionista qualificato che è approvato e documentato da un personale di livello 3 che agisce per conto del datore di lavoro incaricato dal datore di lavoro. Personale di livello 3 autodesignato può svolgere tale test se in possesso dei requisiti di addestramento nell’esecuzione del test.
7.2 Addestramento
7.2.1 Il candidato deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti nella misura e nell'estensione connesse al livello per il quale si certifica.
Le conoscenze devono essere in linea generale:
a) generali di base relative a nozioni di matematica e fisica, al comportamento dei materiali, alle tecnologie di produzione ed alla difettologia;
b) generali e specifiche relative al metodo di prova, ai codici e alle norme che ne regolano l'applicazione.
In caso contrario, l’Organismo di Certificazione può richiedere un addestramento ulteriore.
7.2.2 Il personale deve effettuare un periodo di addestramento, che per essere riconosciuto valido da CICPND, deve:
- essere svolto sotto la responsabilità una persona certificata di livello 3;
- avere la durata indicata nel prospetto II;
- contemplare gli argomenti indicati nel syllabuses ISO/TS 25107;
- essere registrato su un apposito documento definito “Registro del corso” nel quale sono riportate le presenze e le firme dell’istruttore e degli allievi, le ore di addestramento, e gli argomenti trattati, la data ed il luogo in cui si è svolto. Tale documento deve inoltre riportare le modalità di formazione utilizzata (e-learning, in aula, ibrida ecc).
7.2.3 Le ore di addestramento devono essere sia teoriche che pratiche. L’addestramento pratico deve pesare almeno il 50±10% del totale.
7.2.4 Nel caso di accesso diretto al livello 2 è richiesto un numero minimo di ore di addestramento pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e 2.
7.2.5 Nel caso di accesso diretto al livello 3 è richiesto un numero minimo di ore di addestramento pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1, 2 e 3.
7.2.6 L’Organismo di Certificazione CICPND riconosce i percorsi formativi erogati nel rispetto del presente documento, di cui durata, contenuti e modalità di erogazione.
I requisiti di durata suddivisi per ogni metodo e livello, sono definiti nel prospetto II.
I requisiti relativi ai contenuti, sono riferiti alle linee guida contenute nel syllabuses ISO/TS 25107.
Vengono accettati percorsi di formazione erogati con una o più delle seguenti modalità:
- Corsi in aula
- Corsi gestiti con piattaforma per didattica a distanza
- Corsi ibridi (aula e didattica a distanza)
- Corsi in auto-formazione
7.2.7 I corsi effettuati con didattica a distanza possono rappresentare esclusivamente la parte teorica del programma didattico.
I corsi di livello 3 possono essere erogati integralmente con didattica a distanza
7.2.8 Le piattaforme per la didattica a distanza utilizzate, devono permettere una risoluzione audio e video sufficiente per garantire ai candidati di ottenere un livello di interazione adeguato.
7.2.9 Per quanto attiene l’addestramento in regime di auto-formazione possono essere effettuati nella misura massima del 50% dell’addestramento teorico totale.
Tale attività deve essere opportunamente documentata con autodichiarazione emessa ai sensi del DPR 445/2000, indicando gli strumenti didattici utilizzati, i programmi trattati, ed il relativo tempo investito.
7.2.10 Per i livelli 3 l’attività di auto-formazione deve essere opportunamente documentata con autodichiarazione emessa ai sensi del DPR 445/2000, indicando gli strumenti didattici utilizzati, i programmi trattati, ed il relativo tempo investito e firmata da referee certificato di livello 3 nel metodo.
7.2.11 L’attività didattica può essere mantenuta valida ai fini dell’accesso all’esame, per un tempo massimo di 10 anni dalla data del completamento.
PROSPETTO II - REQUISITI MINIMI DI ADDESTRAMENTO | |||
METODO PND | LIVELLO 1 (giorni) | LIVELLO 2 (giorni) | LIVELLO 3 (giorni) |
AT | 5 | 8 | 5 |
ET | 5 | 6 | 6 |
LT | 5 | 9 | 6 |
MT | 3 | 2 | 4 |
PT | 3 | 2 | 3 |
RT | 5 | 10 | 5 |
ST | 2 | 3 | 2 |
TT | 5 | 6 | 5 |
UT | 8 | 10 | 5 |
VT | 3 | 2 | 3 |
Conoscenza di base (accesso al livello 3) * | - | - | 40 |
(*) Le ore di addestramento indicate per l’accesso al Modulo Base di Livello 3 sono da intendersi come una linea guida per una corretta preparazione all’esame e possono essere sostituite da una preparazione autodidatta, partecipazione a convegni, comitati tecnici ed eventi del settore.
7.2.12 La durata di un giorno è da considerarsi di almeno 7 ore e può essere raggiunta in un solo giorno o con l’accumulo di ore.
7.2.13 Per RT le ore di addestramento non includono l’addestramento alla protezione dalle radiazioni.
7.2.14 Per le applicazioni limitate e le tecniche specifiche si rimanda all’Allegato AP.
7.2.15 La durata dell’addestramento, per tutti i livelli, può essere ridotta al massimo del 50%, a seguito di approvazione da parte dell’Organismo, nei seguenti casi:
- per i candidati che richiedono la certificazione in più metodi (es. VT, MT, PT) o per quelli già certificati che richiedono la certificazione in un altro metodo, quando il programma di formazione in questione duplica alcuni argomenti (ad esempio la tecnologia del prodotto, la difettologia), il numero totale dei giorni di formazione, per tali metodi, può essere ridotto in linea con il programma di formazione;
- per i candidati che abbiano conseguito una laurea o diploma di laurea a carattere tecnico scientifico o abbiano completato, come minimo, 2 anni di ingegneria o di altre facoltà di carattere tecnico-scientifico;
7.2.16 La durata dell’addestramento per i livelli 1 e 2 limitati nell’applicazione e/o nella tecnica sono riportati nell’allegato AP, come ad esempio:
- applicazione UT – ET con sistemi automatizzati
- applicazione UT spessimetrico
- metodo UT per il controllo delle lamiere solo utilizzando sonde a fascio piano (UT-L)
- metodo LT solo utilizzando il test a bolle (LT-P)
- metodo MT solo utilizzando il test con giogo magnetico (MT-Y)
7.3 Esperienza
7.3.1 L'esperienza deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio.
7.3.2 Il candidato deve fornire una dichiarazione che attesti l’esperienza richiesta per il metodo ed il livello specifico, firmata ai sensi del DPR 445/2000 dal datore di lavoro o da persona da esso delegata e chiaramente identificata. Nel caso in cui il candidato sia un lavoratore autonomo o il datore di lavoro tale dichiarazione deve essere emessa da un referee.
7.3.3 L’esperienza totale può essere completata anche dopo il superamento dell’esame di qualificazione, a condizione che:
a) almeno il 30% dell’esperienza complessiva venga terminata prima della partecipazione all’esame per i livelli 2 e 3;
b) almeno il 50% dell’esperienza complessiva venga terminata prima della partecipazione all’esame per il livello 1;
c) l’esperienza complessiva venga completata entro 5 anni dalla data dell’esame.
La certificazione sarà rilasciata solo a seguito della presentazione a CICPND di una documentazione, avallata dal datore di lavoro o dal referee, che evidenzi l’avvenuta maturazione dell’esperienza.
7.3.4 Per i livelli 1, 2 e 3 i tempi minimi di esperienza industriale devono essere quelli definiti nel prospetto III tenendo conto che il numero di giorni di esperienza è considerato con la durata di un giorno lavorativo di almeno 7 ore, che possono essere raggiunte in un solo giorno o con accumulo di ore. Le ore massime consentite in un giorno sono 12. L’esperienza in giorni, si ottiene dividendo le ore totali accumulate per 7.
7.3.5 Quando il candidato richiede la certificazione in più di un metodo, il tempo totale di esperienza è la somma dell’esperienza di ciascun metodo.
PROSPETTO III - TEMPI MINIMI DI ESPERIENZA (in giorni) | ||||||
Metodo PND | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | |||
con Livello1 | Accesso Diretto | Istruzione superiore + livello2 | con livello2 | Accesso Diretto + istruzione superiore | ||
AT, ET, LT, RT, UT, TT | 45 | 135 | 180 | 270 | 450 | 540 |
MT, PT, ST, VT | 15 | 45 | 60 | 180 | 240 | 360 |
7.3.6 Per tutti i livelli è possibile richiedere una riduzione dell’esperienza, nelle seguenti casistiche:
a) un candidato già certificato che aggiunge un metodo può richiedere una riduzione dell’esperienza del 25% per il metodo aggiuntivo;
b) un candidato che aggiunge un altro settore o tecnica per un metodo nel quale è già certificato deve acquisire un’esperienza di almeno il 25% del Prospetto III, comunque non inferiore ai 15 giorni;
c) quando l’ambito della certificazione è limitato nell’applicazione (esempio, spessimetria, test automatizzati) la durata dell’esperienza può essere ridotto fino a un
50%, ma non deve essere inferiore ai 15 giorni;
d) fino al 50% del tempo di esperienza può essere raggiunto applicando un programma di esperienza strutturato (SEP). Un giorno di partecipazione al SEP può equivale ad un massimo di 5 giorni di esperienza industriale. Il SEP deve comprendere i compiti tipici del livello, del metodo e del settore in questione.
Il SEP deve essere disponibile per la verifica ed approvato anticipatamente da CICPND.
8 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
8.1 Certificazione di livello 3
Il richiedente deve inviare alla Segreteria di CICPND o al Centro di Esami una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in revisione aggiornata sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.
8.2 Certificazioni di livello 1 e 2
Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in revisione aggiornata sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇
8.3 Richiesta di approvazione in accordo alla Direttiva PED
Per i candidati che eseguono controlli non distruttivi sulle giunzioni permanenti di attrezzature in pressione di categoria III e IV, è possibile richiedere l’approvazione in accordo al paragrafo 3.1.3 dell’Annex I della Direttiva 2014/68/CE. Tale richiesta deve essere espressa sulla domanda di certificazione, per tutti i livelli ed è applicabile per i metodi MT-PT-UT-RT comprensivo delle eventuali limitazioni o tecniche particolari dei metodi (es.TOFD e Phased Array).
Tale approvazione può essere richiesta nei seguenti casi:
a) a seguito del superamento con esito positivo dell’esame di prima certificazione, rinnovo e ricertificazione;
b) con certificato emesso da CICPND in corso di validità;
c) con certificato emesso da altro Organismo accreditato 17024 e RTPO in corso di validità.
8.3.1 Nel caso in cui il candidato chiedesse l’approvazione PED a seguito del superamento con esito positivo dell’esame di prima certificazione, rinnovo e ricertificazione (Rif. Par. 8.3 casistica a) sarà necessario indicarlo nel relativo modulo di domanda presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. Tale approvazione verrà effettuata in conformità alla Linea Guida UNI CEN/TR 15589 Route A senza richiesta di documentazione aggiuntiva.
Nel caso in cui il candidato chiedesse l’approvazione PED in fase di rinnovo con sistema credito a punteggio, non è possibile utilizzare le indicazioni fornite al prospetto C2 della UNI EN ISO 9712:2022, ma le attività effettuate dal candidato devono essere specifiche per il settore a pressione.
8.3.2 Nel caso in il candidato richiedesse l’approvazione PED per un certificato emesso da CICPND in corso di validità (Rif. Par. 8.3 casistica b) sarà necessario compilare l’apposito modulo presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ e fornire le seguenti evidenze:
- certificato di acutezza visiva;
- dichiarazione di continuità lavorativa.
8.3.3 Nel caso in cui il candidato richiedesse l’approvazione PED per un certificato emesso da un altro ente accreditato 17024 e RTPO (Rif. Par. 8.3 casistica c), sarà necessario prendere visione del Regolamento n. 262 e compilare l’apposito modulo presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ e fornire le seguenti evidenze:
- copia del certificato ISO9712;
- dichiarazione di continuità lavorativa con dettagli sulle esperienze fatte nel controllo dei componenti in pressione;
- certificato di idoneità visiva in corso di validità;
- elenco delle strumentazioni utilizzate;
- certificati delle verifiche metrologiche;
- procedure tecniche di prova;
- elenco dei prodotti e dei materiali da testare.
8.4 È facoltà del candidato, qualora sussistano valide motivazioni, richiedere eventuali assistenze speciali per accedere alla partecipazione del processo di certificazione. Tale richiesta verrà valutata da CICPND, il quale deve verificare e soddisfare che tali esigenze non compromettano l’integrità della valutazione.
9 ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
9.1 Richiesta per il livello 3.
9.1.1 La documentazione presentata per l'ammissione all'esame di livello 3 è inviata, a cura della Segreteria CICPND che opera i primi accertamenti sulla completezza, all’apposita Commissione d'Esame. Quest'ultima ha la facoltà, di far presente al richiedente eventuali carenze onde ottenere i dati necessari per l'ammissione.
9.1.2 L'esito finale della valutazione viene comunicato al richiedente; se l'esito è favorevole, vengono inoltre comunicati la data, il luogo dello svolgimento degli esami ed il nominativo della commissione d’esame. Quest’ultima verrà accettata solamente qualora non emergano ricusazioni specifiche e documentate, relative ad incompatibilità e conflitti di interesse, prima dell’avvio della Sessione.
9.2 Richieste per i livelli 1 e 2.
9.2.1 La completezza della documentazione presentata per gli esami di livello 1 e 2 viene controllata dal Centro d’▇▇▇▇▇ che farà presente al candidato le eventuali carenze.
9.2.2 La valutazione sul contenuto della documentazione sarà effettuata da CICPND, prima dell'inizio degli esami. Al completamento della documentazione, il Centro d’▇▇▇▇▇ segnala al candidato l’accettazione della domanda e gli invia il calendario degli esami, indicando la data, l’orario, il luogo (comprensivo di eventuali dettagli relativi ai requisiti di sicurezza) e la composizione della commissione di esami. Quest’ultima verrà accettata solamente qualora non emergano ricusazioni specifiche e documentate, relative ad incompatibilità e conflitti di interesse, prima dell’avvio della Sessione.
10 ESAMI DI LIVELLO 3
Gli esami di livello 3 si svolgono presso la sede di CICPND e/o presso altre sedi itineranti, come ad esempio quelle dei Centri di Esame.
CICPND pubblica sul proprio sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ le date presunte degli esami
All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità
valido.
Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato e non può ripresentarsi prima di 12 mesi.
Durante le prove il candidato non può consultare testi, appunti, ecc. eccetto le normative messe a disposizione di CICPND quando previsto.
È consentita l’ammissione alla certificazione di livello 3 ai candidati che abbiano superato con successo l’esame pratico di Livello 2 nel relativo settore e metodo, ad eccezione della redazione delle istruzioni CND per il Livello 1.
Un candidato certificato di Livello 2 nel relativo settore e metodo per il quale richiede di accedere all’esame di livello 3, è esonerato nel dover effettuare l’esame pratico di Livello 2.
10.1 Commissione d'Esame
La Commissione d'Esame, approvata da CICPND è composta da un numero di membri certificati al livello 3 atti a garantire la disponibilità per ciascun metodo.
I commissari che concorrono alla formazione del candidato o che fanno parte della stessa azienda non possono esaminare o valutare le prove di esame dello stesso.
10.2 Struttura dell'Esame
10.2.1 L'esame di livello 3 si divide in:
a) Esame di base
b) Esame di metodo
10.2.2 Per accedere all'esame di metodo il candidato deve preventivamente superare l'esame di base che rimane valido a condizione che l’esame relativo al metodo venga superato entro 5 anni dal superamento dell’esame di base.
10.2.3 Un candidato che si presenta per sostenere contemporaneamente l’esame di base e di metodo, qualora non superi l’esame di base, può sostenere l’esame di metodo. Naturalmente in caso di esito positivo, la relativa certificazione sarà rilasciata al superamento dell’esame di base che dovrà essere sostenuto entro 5 anni.
10.2.4 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione tra quelle approvate da CICPND.
10.3 Esame di base
L'esame di base si suddivide in tre parti:
10.3.1 Parte A
Essa comprende il seguente numero di domande a risposte multiple:
-25 domande a risposte multiple sulla tecnologia e scienza dei materiali e sui difetti. Il tempo massimo concesso per ogni domanda è di 2 minuti.
10.3.2 Parte B
10 domande sul sistema di qualificazione e certificazione secondo la norma UNI ISO 9712
ed il presente Regolamento.
Il tempo massimo concesso per ogni domanda è di 3 minuti.
10.3.3 Parte C
Essa comprende un numero di 60 domande a risposta multipla sulla conoscenza di carattere generale di livello 2 suddivise su 4 metodi scelti dal candidato, 15 domande ciascuno.
I metodi scelti devono comprendere quelli per i quali si richiede la certificazione e almeno un metodo volumetrico: RT o UT.
Il tempo massimo concesso per ogni domanda è di 2 minuti.
10.4 Esame di metodo
L'esame di metodo si suddivide in tre parti:
10.4.1 Parte D
Essa comprende un numero di 30 domande a risposte multiple per ciascun metodo riguardanti la conoscenza di livello 3 del metodo.
Il tempo massimo concesso per ogni domanda è di 2 minuti.
10.4.2 Parte E
Essa comprende un numero di 20 domande a risposte multiple per ciascun metodo riguardanti l'applicazione, le norme, i codici e le relative applicazioni particolari.
Il tempo massimo concesso per ogni domanda è di 3 minuti.
10.4.3 Parte F
Essa comprende la stesura di una o più procedure, come di seguito indicato, che devono descrivere i parametri essenziali e le precauzioni da osservare nell'applicazione del metodo.
Per un candidato che ha già redatto una procedura PND in un esame di livello 3 superato con successo, CICPND può sostituire la stesura di una procedura con l’analisi critica di una procedura PND esistente che copre il metodo ed il settore pertinente e contiene errori e/o omissioni.
Il tempo massimo concesso per ogni procedura è di 4 ore.
10.4.3.1 Devono essere redatte e/o analizzate n°1 procedura per ogni metodo di prova.
I codici, le norme, le specifiche applicabili devono essere scelte dal candidato e disponibili alla consultazione durante l’esame.
10.5 Valutazione
Per ottenere la certificazione il candidato deve superare entrambi gli esami, di base e di metodo che sono valutati separatamente. Salvo casi particolari, a discrezione di CICPND, la correzione e valutazione delle prove deve essere effettuata da almeno due esaminatori.
Le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.
10.5.1 Esame di base
Per l'esame di base il candidato deve conseguire almeno una valutazione di 70/100 in ognuna delle tre parti A, B e C.
10.5.2 Esame di metodo
Per superare l'esame di metodo il candidato deve ottenere almeno una valutazione di 70/100 per ognuna delle tre parti D, E, F
Salvo casi particolari, a discrezione di CICPND, la valutazione delle procedure, e/o del progetto, deve essere effettuata da due esaminatori che indicheranno la votazione in centesimi tenendo conto della completezza, della adeguatezza della tecnica di esame, della qualità del contenuto, della chiarezza e della forma, utilizzando come linea guida il prospetto D.3 della norma UNI EN ISO 9712.
10.6 Verbale d'Esame
Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Presidente della Commissione d'▇▇▇▇▇ che documenti lo svolgimento degli esami, le valutazioni e gli esiti. Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti la commissione d’esame.
10.7 Documentazione
Tutta la documentazione di ciascun candidato ed il verbale d'esame vengono trasmessi dalla Segreteria di CICPND all’Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio delle certificazioni.
10.8 Comunicazione degli esiti
A ciascun candidato viene comunicato dalla Commissione l'esito della prova scritta di base prima dell'inizio della prova scritta di metodo.
L'esito finale viene comunicato verbalmente o per iscritto, dalla Segreteria di CICPND, all'indirizzo indicato dal candidato.
10.9 Ripetizione dell'esame
Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato di CICPND per ripresentarsi; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno 12 mesi.
10.9.1 Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta per la certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per due volte, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di
addestramento accettabile per CICPND, comunque non inferiore al 20% del corso di livello 3 nel metodo, e non più tardi di 24 mesi dal primo esame sostenuto.
10.9.2 Un candidato che non superi per la seconda volta l’esame di riparazione, deve sostenere l'esame per intero.
11 ESAMI DI LIVELLO 1 E 2
Gli esami di livello 1 e 2 vengono condotti presso uno dei Centri d'▇▇▇▇▇ approvati da CICPND, a scelta del candidato.
Essi operano sotto il controllo di CICPND applicando procedure scritte approvate dall’Organismo di Certificazione.
Il Centro d’▇▇▇▇▇ deve far riferimento alle prescrizioni del Documento n° 44 – Regolamento per l’approvazione dei Centri d’Esame PND per la certificazione ai livelli 1 e 2, condurre gli esami attraverso esaminatori autorizzati e impiegare quiz e campioni approvati da CICPND.
Il Centro d’▇▇▇▇▇ deve mantenere la registrazione degli esami svolti ed assicurare la riservatezza dei quiz e dei campioni per le prove pratiche.
Il Centro d'Esame riconosciuto deve comunicare a CICPND, prima dell’inizio dell’esame, la data dell'inizio della Sessione d'Esame, il programma e l'elenco provvisorio dei candidati con i metodi richiesti ed il relativo livello e la composizione della Commissione d’Esame.
All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.
Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.
Durante gli esami scritti "generale" e "specifico" il candidato non può consultare testi, appunti, ecc.
11.1 Commissione d'Esame
Per ciascuna Sessione, il Responsabile Tecnico deve nominare una Commissione d'Esame composta uno o più esaminatori certificati al livello 3 PND, tale da coprire tutti i metodi richiesti nella sessione d’esame.
Il Responsabile Tecnico può essere uno dei Commissari d'▇▇▇▇▇.
Se il Centro d’Esame è situato presso i locali di un datore di lavoro e se tra i candidati sono presenti dipendenti del datore di lavoro stesso, è necessaria la presenza di un esaminatore esterno ed indipendente.
Gli esaminatori devono essere scelti tra quelli approvati da CICPND.
Gli esaminatori non devono essere coinvolti riguardo alla formazione professionale dei candidati per non comprometterne la riservatezza e l’imparzialità.
Non può essere un esaminatore colui che è stato istruttore di un candidato che abbia personalmente addestrato nei due anni precedenti dalla data di conclusione dell’attività. Un candidato dipendente del Centro d’▇▇▇▇▇ deve essere esaminato da un Commissario Indipendente.
Può essere presente personale esperto, senza diritto di giudizio sulla Prova d’▇▇▇▇▇, in supporto alla Commissione.
11.2 Struttura dell'Esame
11.2.1 L'esame dei livelli 1 e 2 si divide, per ciascun metodo PND applicato in uno o più settori di applicazione, nelle seguenti tre parti:
a) Esame generale
b) Esame specifico
c) Esame pratico
11.2.2 Gli esami scritti e pratici devono essere condotti e sorvegliati da almeno un esaminatore che può essere coadiuvato da uno o più assistenti posti sotto la sua responsabilità.
11.3 Esame generale
11.3.1 L'esame generale è scritto e comprende un minimo di 40 domande a risposta multipla.
11.3.2 Il tempo concesso ai candidati per il completamento della prova è di 2 minuti a domanda.
11.3.3 Per l’esame scritto generale RT possono essere aggiunte ulteriori 5 domande relative alla disciplina sulla sicurezza delle radiazioni.
11.3.4 Le domande presentate ai candidati sono scelte a caso dalla raccolta di domande generali a risposta multipla, approvate da CICPND, riguardanti i principi del metodo.
11.4 Esame specifico
11.4.1 L'esame specifico è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposta multipla elencato nel seguente prospetto IV.
Se l’esame specifico copre due o più settori industriali, le domande devono rappresentare i vari settori e non devono essere inferiori a 30.
PROSPETTO IV - NUMERO DI DOMANDE SPECIFICHE RICHIESTO PER LIVELLI 1 E 2 | ||
Metodo | 1 Settore di prodotto | 2 o più settori di prodotto |
RT | 20 | 30 |
UT | 20 | 30 |
MT | 20 | 30 |
PT | 20 | 30 |
ET | 20 | 30 |
VT | 20 | 30 |
AT | 20 | 30 |
TT | 20 | 30 |
LT | 20 | 30 |
ST | 20 | 30 |
11.4.2 Il tempo concesso ai candidati per completare la prova è di 3 min. a domanda.
11.4.3 Le domande presentate ai candidati sono scelte a caso dalla raccolta di domande specifiche, approvate da CICPND, riguardanti le tecniche applicate a uno o più settori di
applicazione, la conoscenza dei prodotti da controllare, le norme ed i codici.
11.5 Esame pratico
11.5.1 L'esame pratico deve verificare in generale l'idoneità di un candidato di livello 1 a:
a) effettuare le regolazioni necessarie;
b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata;
c) eseguire le prove sui campioni richiesti;
d) registrare e classificare i risultati in accordo a istruzioni scritte.
11.5.2 Per i candidati di livello 2 l'esame pratico deve verificare la capacità a:
a) regolare e tarare l'apparecchiatura;
b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata;
c) eseguire le prove sui campioni richiesti;
d) interpretare e valutare i risultati in funzione di una norma, di un codice, o di una specifica;
e) redigere le istruzioni per i livelli 1.
11.5.3 La prova pratica deve essere svolta sui campioni scelti dalla Commissione d’▇▇▇▇▇.
I campioni devono contenere un numero sufficiente di indicazioni significative e devono essere scelti dalla Commissione d'Esame da un gruppo di campioni rappresentativi approvati da CICPND.
Il candidato di livello 1 deve solo seguire l'istruzione scritta data dall'esaminatore senza emettere un giudizio di accettabilità.
Il numero di campioni da esaminare per la prova pratica è di almeno uno per settore di prodotto e minimo due complessivi. Dovranno essere differenti tra loro per caratteristiche (geometria del prodotto, dimensioni, tipologia materiali e discontinuità) e rappresentativi del settore di prodotto/settori industriali scelti dal candidato.
Per la qualifica plurisettoriale (che comprende almeno tre settori di prodotto), devono essere esaminati almeno tre campioni, differenti tra loro e rappresentativi dei vari settori di riferimento.
I campioni devono comprendere delle discontinuità ad esclusione per quelli utilizzati nell’esame UT/SP.
Al posto dei campioni fisici, per i metodi AT e TT, possono essere utilizzati set di dati/immagini, ma deve sempre essere esaminato almeno un campione fisico.
Per il metodo RT:
- Per le prove pratiche RT non è necessario che i campioni contengano delle discontinuità se queste sono presenti nei set di dati o nelle immagini radiografiche per l’interpretazione del livello 2.
- I candidati di livello 2 già certificati di livello 1 devono radiografare almeno 1 campione
- I candidati di livello 2 devono inoltre interpretare almeno 10 immagini film/digitali Questo set sarà considerato come un campione.
11.5.3.1 Ciascun campione deve essere univocamente identificato ed avere una scheda che includa la tecnica usata per rilevare le discontinuità contenute.
11.5.3.2 Tutti i campioni devono avere una scheda tecnica compilata sulla base di due prove indipendenti effettuate da livelli 2 o livelli 3 e convalidate dal Responsabile Tecnico del Centro d’Esame o da un livello 3 da lui delegato.
La scheda tecnica deve, come minimo, contenere:
1) L'identificazione del campione
2) Una breve descrizione (può essere allegata una fotografia)
3) Il materiale di cui è costituito
4) Le dimensioni
5) Il procedimento di fabbricazione o il procedimento di saldatura in caso di saldatura
6) Per quali metodi è idoneo e relativi settori
7) La localizzazione e la descrizione delle discontinuità
8) Le discontinuità considerati critici
9) La tecnica considerata la più idonea per la rilevazione delle discontinuità
10) La normativa di riferimento per l'accettabilità delle discontinuità
11) Il livello di difficoltà del campione
12) Il settore di prodotto ed il settore industriale di riferimento.
I campioni devono contenere le discontinuità che potrebbero verificarsi durante la fabbricazione o il servizio, esse possono essere naturali o artificiali.
Per le prove pratiche AT le discontinuità sono normalmente costituite da sorgenti artificiali.
Il candidato di livello 2 AT deve dimostrare l’abilità a interpretare e valutare i dati precedentemente registrati.
11.5.3.3 La descrizione delle caratteristiche del campione non si adatta alle prove con estensimetri (ST) il cui scopo non è quello di rilevare discontinuità ma di determinare lo stato di deformazione del componente in esame.
11.5.3.4 Il candidato di livello 2 deve saper scegliere la tecnica PND applicabile e determinare le condizioni operative con riferimento a codici, norme e specifiche.
11.5.3.5 Eventuali limitazioni e/o applicazioni particolari sono regolamentate nell’allegato AP del presente documento.
11.5.4 La prova pratica può comprendere alcune domande tecniche orali atte a chiarire dettagli, parametri, situazioni concernenti i problemi emersi durante la prova.
11.5.5 Per ciascun metodo i candidati di livello 2 devono redigere le istruzioni scritte per i livelli 1, per il controllo di un prodotto, manufatto o altro scelto dalla Commissione d'Esame e inerente ai settori di applicazione scelti dal candidato.
11.5.6 Il candidato può impiegare per l'esame pratico le proprie apparecchiature.
Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame o l’Esaminatore deve, in questo caso, accertarsi che ciascuna apparecchiatura risulti affidabile e tarata in conformità alle procedure applicabili.
11.5.7 Per l'esame pratico la durata massima deve essere di due ore per ogni campione. Per il metodo AT la durata massima è stabilita di volta in volta dalla Commissione d’▇▇▇▇▇ e comunicata al candidato prima dell’avvio della prova.
11.5.8 Per la redazione delle istruzioni scritte per il livello 1, da parte dei candidati di livello 2, il tempo massimo concesso è di due ore.
11.6 Valutazione
11.6.1 La prova generale, specifica, pratica e l’istruzione operativa devono essere valutate
separatamente.
Le prove scritte a risposta multipla (4 possibili risposte) di cui una sola corretta, sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.
11.6.2 La valutazione dell’esame pratico deve essere eseguita conformemente a quanto indicato nei prospetti seguenti:
PROSPETTO V | ||
Argomento | Livello1 | Livello2 |
Parte 1 – Conoscenza dell’apparecchiatura PND e/o dei supporti PND | ||
a) conoscenza e controllo del sistema e/o dei media; | 10 | 5 |
b) validità delle verifiche e/o dei supporti | 10 | 5 |
Totale | 20 | 10 |
Parte 2 – Applicazione del metodo PND | ||
a) preparazione del provino (cioè condizione della superficie), compresa la visuale | 5 | 2 |
b) selezione della tecnica PND e la determinazione di condizioni operative | n/a | 10 |
c) messa a punto dell’apparato PND ed esecuzione del test | 25 | 12 |
d) procedure post-test (es. smagnetizzazione, pulizia, conservazione) | 5 | 2 |
Totale | 35 | 26 |
Parte 3 – Rilevamento di discontinuità e rendicontazione | ||
a) rilevazione di indicazioni obbligatorie da segnalare | 20 | 18 |
b) caratterizzazione delle indicazioni (se applicabile rispetto al test metodo: tipo, posizione, orientamento, dimensioni apparenti | 15 | 18 |
c) Valutazione di livello 2 rispetto a codice, standard, specifica o procedura. Criteri | n/a | 18 |
d) produzione del rapporto di prova | 10 | 10 |
45 | 64 | |
Totale Parti | 100 | 100 |
Scrittura di istruzioni CND (candidati di livello 2) | ||
a) prefazione (ambito, documenti di riferimento) | n/a | 5 |
b) personale | n/a | 5 |
c) attrezzature/supporti da utilizzare | n/a | 5 |
d) prodotto (descrizione o disegno, comprensivo di area di interesse e scopo del test) | n/a | 10 |
e) condizioni di prova, compresa la preparazione per il test | n/a | 10 |
f) istruzioni dettagliate per l'applicazione del test, comprese le impostazioni | n/a | 40 |
g) registrazione e classificazione dei risultati del test | n/a | 20 |
h) riportare i risultati | n/a | 5 |
Totale Istruzione | 100 | |
11.6.3 Per ogni campione sottoposto a prova, l’esaminatore valuterà ogni parte inserita nel prospetto V formulando un risultato espresso in centesimi.
11.6.4 Per i livelli 1 e 2: Somma dei punteggi per ogni parte (espresso in centesimi)
11.6.5 Per ogni istruzione operativa, vale il Prospetto V.
11.6.6 Il titolo dell’istruzione operativa verrà fornita dall’esaminatore.
11.6.7 La valutazione complessiva dell’esame pratico è espressa in %.
11.6.8 Per superare l'esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 in ciascuna delle parti e per ogni campione.
11.7 Verbale d'esame
Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e l'esito.
Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti della commissione d’esame.
11.8 Invio della documentazione a CICPND
11.8.1 Al termine degli esami, il Centro d'Esame deve inviare a CICPND, per ciascun candidato, la seguente documentazione:
a) prove di esame (questionari, prove pratiche e istruzione operativa)
b) la valutazione delle prove
c) il verbale finale d’esame
11.8.2 La suddetta documentazione è trasmessa, a cura della Segreteria di CICPND all’Organismo Deliberante (OD) per la delibera delle Certificazioni.
11.9 Comunicazione degli esiti
L’esito degli esami viene comunicato verbalmente al candidato dal Centro d’▇▇▇▇▇ e confermato successivamente a seguito di delibera con invio del relativo certificato di qualifica dalla Segreteria di CICPND.
11.10 Ripetizione dell'esame
Un candidato che non supera l'esame deve attendere non meno di trenta giorni per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno un anno.
11.10.1 Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta per la certificazione può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per due volte, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga non prima di un mese, a meno che abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per CICPND, comunque non inferiore al 20% del corso di livello 3 nel metodo e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto.
11.10.2 Un candidato che non superi anche la seconda riprova d’esame, deve sostenere l'esame per intero in conformità alla procedura stabilita per i nuovi candidati.
11.10.3 La ripetizione di una parte dell’esame può avvenire nello stesso Centro d’Esame.
12 CERTIFICAZIONE
La Segreteria di CICPND trasmette verbale d’esame e relativa documentazione all’Organo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio delle certificazioni.
12.1 Il certificato verrà rilasciato in formato digitale e saranno presenti le seguenti informazioni:
- numero univoco
- dati anagrafici della persona certificata;
- livelli e metodi PND certificati;
- norma di riferimento
- settori industriali interessati (solo per livelli 2 e 1);
- data di delibera;
- data di scadenza;
- riferimenti di contatto dell’Organismo e firma del rappresentante dell’Organismo di Certificazione;
12.2 Oltre al certificato, potrà essere rilasciato un tesserino contenente i dati delle proprie certificazioni o una CARD digitale, che potrà essere attivata tramite QR Code o sistema RFID (sistema a radiofrequenza NFC). L’accesso sarà consentito utilizzando un sistema di autenticazione personale e permetterà di visionare lo stato di aggiornamento delle proprie certificazioni e scaricare i certificati. Le credenziali di accesso sono riservate all’intestatario della CARD, il quale si assume la responsabilità della gestione.
12.3 Sul certificato a seguito della data di scadenza sarà presente la lettera C o R che indica la modalità di aggiornamento (C=rinnovo, R=ricertificazione).
Si riportano esempi:
Data di Scadenza: 19/01/2023 C 🡪 si tratta di una nuova certificazione che dovrà essere rinnovata alla data di scadenza;
Data di Scadenza: 19/01/2023 R 🡪 si tratta di un rinnovo che dovrà essere ricertificato alla data di scadenza.
13 VALIDITA'
13.1 Il periodo iniziale di validità deve avere inizio quando tutti i requisiti della certificazione (addestramento, esperienza, idoneità fisica, data di delibera) sono soddisfatti, la data di partenza del certificato è riferita alla data di delibera.
13.2 Il periodo massimo di validità della certificazione è di cinque anni a condizione che non sussistano una delle seguenti cause che comportino, da parte di CICPND, la revoca della certificazione:
- una interruzione significativa (vedi 2.2.29), nell'applicazione del metodo per il quale la persona è certificata; per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di ferie, le assenze per malattia o per addestramento di durata inferiore di un mese.
- Una violazione evidente delle regole di comportamento professionale.
- Una incapacità fisica a eseguire il proprio compito basato sull'esame dell'acutezza visiva, eseguito annualmente.
- Una utilizzazione non corretta del certificato.
13.3 Il datore di lavoro ha il compito della verifica dell’acutezza visiva e della continuità lavorativa senza interruzioni significative delle persone certificate.
13.4 È facoltà di CICPND accettare sulla base di specifica richiesta del candidato l’anticipazione del periodo di validità del certificato.
14 PROLUNGAMENTO
14.1 Rinnovo
Prima del completamento del periodo di validità successivo alla certificazione ed alla ricertificazione, la certificazione deve essere rinnovata da CICPND per un nuovo periodo di validità presentando i seguiti requisiti:
- abbia superato l’esame dell’acuità visiva da vicino entro i 12 mesi precedenti, abbia effettuato la verifica della visione dei colori e/o delle scale di grigio in modo soddisfacente nei 60 mesi precedenti
- abbia svolto in modo soddisfacente l’attività continuativa nel campo in cui è certificata senza interruzione significativa come indicato al punto 2.2.30
- la certificazione non abbia subito revoche e:
- aver completato con successo un esame pratico come da paragrafo 11.5, applicando il 50% dei campioni prescritti e per i livelli 2 anche la stesura di un’istruzione scritta come indicato al punto 11.5.5; oppure
- soddisfare con successo i requisiti del sistema di credito strutturato, riferimento Prospetto VI
Sistema di credito strutturato per il rinnovo (vedi Prospetto VI)
Il candidato che scelga di utilizzare il sistema strutturato di crediti, deve fornire a CICPND prove documentate che dimostrino il raggiungimento di un minimo di 100 punti nel periodo di rinnovo di 5 anni in base ai requisiti del Prospetto VI.
Per i candidati che chiedono il rinnovo dei certificati di Livello 1, è richiesto un minimo di 75 dei 100 punti per qualsiasi combinazione di attività elencate nella Parte A del Prospetto VI.
Per i candidati che chiedono il rinnovo dei certificati di livello 2 o 3, è richiesto un minimo di 50 dei 100 punti per qualsiasi combinazione di attività elencate nella parte A del Prospetto VI.
14.1.1 La persona certificata, per ottenere il rinnovo, deve inviare domanda, a CICPND, prima della data di scadenza, compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in edizione aggiornata sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. In tal caso la data di rinnovo del nuovo certificato sarà la stessa della data di scadenza. La data di scadenza del nuovo certificato non deve essere superiore a 5 anni dalla data di scadenza del certificato originale. Se la domanda di rinnovo è ricevuto dopo la data di scadenza del certificato, la data di rinnovo del nuovo certificato è la data in cui sono soddisfatti tutti i requisiti per il rinnovo. In tal caso verrà indicato sul certificato il periodo di interruzione del periodo di validità. In entrambi i casi la data di scadenza del nuovo certificato non deve essere superiore a 5 anni dalla data di scadenza del certificato originale.
La domanda di rinnovo può essere presentata entro i 12 mesi dopo la scadenza del certificato.
Trascorso detto periodo il candidato deve essere sottoposto ad un esame di Ricertificazione dimostrando di mantenere i requisiti di cui al punto 14.2. Oltre i 5 anni dalla scadenza il candidato deve essere sottoposto ad un esame di prima certificazione richiedendone i pre-requisiti di cui al punto 7.
I titolari di certificati di livello 1 e 2 che non soddisfano i requisiti per il rinnovo devono soddisfare i requisiti per la ricertificazione di cui al punto 14.2.
I titolari di certificati di livello 3 che non soddisfano i requisiti per il rinnovo devono soddisfare i requisiti per la ricertificazione di cui al punto 14.2.2.
14.1.2 La documentazione presentata è trasmessa, a cura della Segreteria di CICPND che opera i primi accertamenti sulla completezza, all’Organismo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio del nuovo Tesserino/CARD.
14.1.3 E’ responsabilità del titolare del certificato avviare la procedura per il rinnovo.
14.2 Ricertificazione
Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la
certificazione può essere prolungata per un nuovo periodo di cinque anni mediante una "ricertificazione" che avviene secondo le modalità riportate nei punti seguenti.
- La data di scadenza del nuovo certificato non deve essere superiore a 5 anni dalla data di scadenza del certificato originale.
- Se la domanda di Ricertificazione è ricevuta dopo la data di scadenza del certificato, la data di Ricertificazione del nuovo certificato è la data in cui sono soddisfatti tutti i requisiti per la Ricertificazione. In tal caso verrà indicato sul certificato il periodo di interruzione del periodo di validità.
- Se la richiesta di Ricertificazione è presentata oltre 12 mesi dopo la scadenza del periodo di validità si deve sostenere nuovamente un esame di prima certificazione richiedendone i pre-requisiti di cui al punto 7.
È facoltà di CICPND accettare sulla base di specifica richiesta del candidato l’anticipazione del periodo di validità del certificato.
14.2.1 Ricertificazione per i livelli 1 e 2
La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato da CICPND.
14.2.1.1 Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto, in tempo utile, una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in ultima revisione sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.
14.2.1.4 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Il candidato deve superare un esame pratico come indicato ai punti 11.5 e 11.6.
Se il candidato non riesce ad ottenere una valutazione almeno pari al 70% per ciascun parte può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico, pratico ed istruzione operativa) per due volte, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga dopo almeno sette giorni e non più tardi di dodici mesi dal primo esame sostenuto.
Il candidato può completare un ulteriore periodo di addestramento, accettabile per CICPND, comunque non inferiore al 20% del corso di livello 1 e 2 nel metodo.
14.2.1.5 E’ responsabilità del titolare del certificato avviare la procedura per il rinnovo.
14.2.2 Ricertificazione per i livelli 3
La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e può scegliere tra un esame scritto e un sistema di credito a punteggio.
14.2.2.1 Il richiedente deve inviare presso la Segreteria di CICPND una richiesta di ricertificazione prima della scadenza compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in ultima edizione sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Se la scheda di Ricertificazione è presenta oltre 12 mesi dopo la scadenza del periodo di validità si deve sostenere nuovamente un esame completo.
14.2.2.2 Esame scritto
14.2.2.2.1 L’esame scritto comprende:
- 20 domande sull’applicazione del metodo, dimostrando una comprensione delle tecniche, delle norme e dei codici specifici per i/il metodo.
- 10 domande sui requisiti dello schema di certificazione
14.2.2.2.2 Per superare l’esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100.
14.2.2.2.3 Se il candidato non riesce ad ottenere una valutazione almeno pari al 70% per ciascun parte può ripetere qualunque delle parti dell’esame (generale, specifico o pratico) per due volte, a condizione che la ripetizione dell’esame avvenga entro dodici mesi.
14.2.2.2.4 CICPND, al ricevimento della richiesta di ricertificazione con esame scritto, organizza, presso la propria sede e/o presso una sede itinerante una sessione d’esame.
14.2.2.3 Sistema di credito a punteggio (vedi Prospetto VI).
14.2.2.3.1 La documentazione presentata dal candidato è inviata, a cura della Segreteria di CICPND che opera i primi accertamenti sulla completezza, all’Organo Deliberante (OD) che delibera o meno.
14.2.2.3.2 I punteggi vengono assegnati come stabilito nel Prospetto VI.
14.2.2.3.3 Per i titolari di certificati che richiedono la ricertificazione della certificazione di livello 3:
− è richiesto un minimo di 50 e un massimo di 70 punti su 100 per qualsiasi combinazione di attività elencata nella voce A del Prospetto VI; e
− è richiesto un minimo di 30 e un massimo di 50 dei 100 punti per qualsiasi combinazione di attività elencata al punto B del Prospetto VI.
14.2.2.3.4 La Segreteria di CICPND, sulla base della delibera dell’Organo Deliberante (OD), rilascia a ciascuna persona ricertificata un nuovo certificato e tesserino come previsto al punto 12 del presente Regolamento.
14.2.2.3.5 Il candidato che non possiede i requisiti per il credito a punteggio può richiedere la ricertificazione attraverso l’esame scritto.
In caso di esito negativo al primo tentativo è consentita una solo riparazione entro dodici mesi dalla data di richiesta per sistema di credito strutturato.
CICPND | REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE PND SECONDO NORMA UNI EN ISO 9712 | Doc. 60 A Rev. 29 Ottobre 2024 Pag. 30 di 36 |
PROSPETTO VI – Sistema di Credito Strutturato per Rinnovo livelli 1, 2, 3 – Sistema di Credito a Punteggio per Ricertificazione livello 3 | ||||||||||
Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ||||||||
Attività | Punti assegnati per attività | Numero massimo di punti per anno di attività | Numero massimo di punti in 5 anni di attività | Punti assegnati per attività | Numero massimo di punti per anno di attività | Numero massimo di punti in 5 anni di attività | Punti assegnati per attività | Numero massimo di punti per anno di attività | Numero massimo di punti in 5 anni di attività | |
Parte A | ||||||||||
1 | Svolgimento delle attività PND B | 2/giorno | 25 | 95 | 2/giorno | 25 | 95 | 2/giorno | 25 | 95 |
2 | Completamento della formazione teorica nel metodo | 1/giorno | 5 | 15 | 1/giorno | 5 | 15 | 1/giorno | 5 | 15 |
3 | Completamento della formazione pratica nel metodo | 2/giorno | 10 | 25 | 2/giorno | 10 | 25 | 2/giorno | 10 | 25 |
4 | Erogazione della formazione pratica o teorica in CND nel metodo considerato | N / A | N / A | N / A | 1/giorno | 15 | 75 | 1/giorno | 15 | 75 |
5 | Partecipazione ad attività di ricerca nel campo dei CND o per l'ingegnerizzazione dei CND (Rif. Allegato E- UNI EN ISO9712) | 1/settimana | 15 | 60 | 1/settimana | 15 | 60 | 1/settimana | 15 | 60 |
Parte B | ||||||||||
6 | Partecipazione a un seminario tecnico/documentazione tecnica | 1/giorno | 2 | 10 | 1/giorno | 2 | 10 | 1/giorno | 2 | 10 |
7 | Presentazione di un seminario/articolo tecnico nel campo del metodo o della tecnica | 1/presentazione | 3 | 15 | 1/presentazione | 3 | 15 | 1/presentazione | 3 | 15 |
8 | Attuale appartenenza individuale a CND o società correlata a CND | 1/appartenenza | 2 | 5 | 1/appartenenza | 2 | 5 | 1/appartenenza | 2 | 5 |
9 | Supervisione tecnica e tutoraggio del personale CND/tirocinante nel metodo pertinente | N / A | N / A | N / A | 2/tutor | 10 | 30 | 2/tutor | 10 | 40 |
10 | Partecipazione o convocazione a comitati tecnici e di normazione | N / A | N / A | N / A | 1/comitato | 3 | 15 | 1/comitato | 4 | 20 |
11 | Svolgere un ruolo tecnico CND all'interno di un Organismo di Certificazione | N / A | N / A | N / A | 2/attività | 10 | 30 | 2/attività | 10 | 40 |
NOTA A Laddove il termine "anno(i)" è indicato in questa tabella, questo è definito come un anno di certificazione e non come un anno solare. NOTA B Vedere punti 14.3 e 14.3.1 per i dettagli specifici di questa attività. | ||||||||||
CICPND | REGOLAMENTO SULLA QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE PND SECONDO NORMA UNI EN ISO 9712 | Doc. 60 A Rev. 29 Ottobre 2023 Pag. 31 di 36 |
NOTA B
14.3 Sono considerate soddisfacenti le seguenti attività lavorative:
a) conoscenza e comprensione delle specifiche del cliente e delle norme di prove CND;
b) verifica delle condizioni operative o impostazione dell'apparecchiatura di prova, buona riuscita di prestazioni CND, reportistica adeguata;
c) prestazioni come esaminatore di livello 3.
14.3.1 Al fine di valutare le attività specificate in 14.3, l'organismo di certificazione può richiedere al personale, in fase di rinnovo (tutti i livelli) o di ricertificazione di livello 3, documentazione e/o evidenze per dimostrare il soddisfacimento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:
a) attestazione delle attività lavorative dei candidati da parte di una persona certificata o di un garante (referee);
b) attestazione di attività consone al livello posseduto dalla persona, nel metodo richiesto;
c) attestazione di competenza formalmente documentata o test di competenza nel metodo specificato;
d) rapporti di prova con relativo numero di protocollo e date;
e) dettagli di addestramento specifico ricevuto;
f) attestazione dell'autorizzazione ad operare da parte del datore di lavoro;
g) elenco delle attività svolte;
h) descrizione della posizione/ruolo lavorativo;
i) valutazioni annuali/periodiche delle prestazioni/competenze, da parte del datore di lavoro;
j) rapporti di riferimento sui CND;
k) procedure di riferimento sviluppate (solo livello 3);
l) feedback dei clienti;
m) conferma dell'adesione al codice etico da parte del datore di lavoro;
n) conferma del soddisfacimento di requisiti nazionali supplementari (ad esempio sicurezza delle radiazioni).
Altre evidenze possono essere ritenute soddisfacenti o richieste dall'organismo di certificazione. L’organismo di certificazione può richiedere che alcune o tutte le evidenze presentate siano validate dal datore di lavoro.
15 ESTENSIONE DELLA VALIDITA' AD ALTRO SETTORE
Le certificazioni di livello 1 e 2 possono essere estese ad un altro settore di applicazione dello stesso metodo.
15.1 La persona che chiede, per un determinato metodo, l'estensione ad un altro settore di applicazione, deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame specifico ed un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato da CICPND. Per i requisiti di esperienza vedere paragrafo 7.3.6.
Si richiede un addestramento supplementare solo nel caso in cui nel programma didattico precedente sostenuto non siano state trattate tematiche relative al settore di prodotto/settore industriale richiesto per l’estensione.
15.1.1 Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di estensione ad un altro settore o ad una applicazione particolare (AP) per un determinato metodo compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica presente in ultima edizione sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.
15.1.4 Esame specifico
Il candidato deve superare un esame specifico come indicato al punto 11.4 e deve riguardare in particolare il settore od i settori richiesti per l'estensione.
15.1.5 Esame pratico
Il candidato deve superare un esame pratico come indicato ai punti 11.5 e 11.6.
I campioni devono essere rappresentativi del settore o dei settori richiesti per l'estensione.
16 TRASFERIMENTO
Il trasferimento della certificazione tra OdC accreditati di un certificato rilasciato ad un professionista, può essere perfezionato in qualsiasi momento, presentando richiesta all’OdC subentrante, con allegato il certificato in corso di validità.
Il nuovo certificato verrà emesso mantenendo la scadenza di quello precedente e conterrà per esplicite indicazioni relative alla procedura applicata.
I documenti richiesti sono:
- copia del certificato in corso di validità (emesso da OdC accreditato);
- idoneità visiva (anche per l’anno in corso);
- dichiarazione di continuità lavorativa;
- Copia dell’addestramento e Dichiarazione dell’esperienza industriale conseguita in fase di certificazione;
- Evidenza di aver richiesto all’OdC cedente una dichiarazione nella quale si confermi che non risultano presenti pendenze tecniche ed economiche. In assenza di risposta da parte dell’OdC, è necessario allegare un’autodichiarazione del candidato emessa ai sensi del D.P.R. 445.
CICPND a seguito del riesame della documentazione, effettuerà una valutazione di corrispondenza dei contenuti e delle modalità utilizzate per il conseguimento della prima certificazione, rispetto a quanto contenuto nei Regolamenti CICPND, garantendo il mantenimento dello stesso range e campo di applicazione del nuovo certificato emesso. Tali osservanze risultano specifiche ai settori di prodotto, ai settori industriali ed alle tecniche di applicazione.
Nel caso fossero presenti discrepanze sui requisiti e/o sui contenuti verificati in fase di prima certificazione, CICPND si riserva la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva e/o di effettuare un esame integrativo (specifico e pratico), il quale verrà valutato di volta in volta sulla base delle carenze rilevate.
Tale richiesta dovrà essere fatta compilando l’apposito modulo presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.
17 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
La certificazione può essere sospesa dall'organismo di certificazione:
a) se l'individuo diventa temporaneamente fisicamente inabile a svolgere le proprie mansioni;
b) se l'individuo non fornisce annualmente la prova del rispetto dei requisiti di acutezza visiva di questo documento;
c) se si verifica un'interruzione significativa nel metodo per il quale la persona è certificata;
d) a discrezione dell'organismo di certificazione per eventuali altre situazioni anche etiche.
17.1 La riconvalida della Certificazione viene effettuata a seguito di un riesame tecnico che può richiedere anche l’attivazione del processo di Ricertificazione.
18 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
La certificazione deve essere revocata dall'organismo di certificazione:
a) a discrezione dell'organismo di certificazione, vale a dire dopo aver evidenziato comportamenti incompatibili con il sistema di certificazione o di mancato rispetto di un codice etico;
b) se l’individuo non riesce ad ottemperare ai requisiti del rinnovo, e fino al momento in
cui sarà riuscito a soddisfare tali requisiti;
c) se l'individuo non riesce a conseguire la ricertificazione, e fino al momento in cui sarà riuscito a soddisfare i requisiti per la ricertificazione o la certificazione;
d) a discrezione dell'organismo di certificazione, quando il datore di lavoro riceve prove verificabili che attestino che l'individuo è diventato fisicamente inabile a svolgere le proprie mansioni.
18.1 Periodo di attesa prima della certificazione dopo una revoca
A seguito della comunicazione di revoca la certificazione può essere riattivata presentando i requisiti mancanti.
Nel caso del 18 punto a) e d), la certificazione può essere riattivata solo dopo un periodo di attesa, minimo, di 12 mesi.
18.2 Certificazione dopo una revoca
Dopo una revoca la certificazione può essere riattivata presentando i requisiti mancanti. Nel caso del 18 punto a) e d), la certificazione può essere riattivata dopo un esame di ricertificazione.
19 RICORSI
In caso di non concessione della certificazione o in caso di sospensione e revoca della stessa, la persona può far ricorso esponendo le ragioni del proprio disaccordo entro un mese dalla notifica della decisione.
CICPND esamina il ricorso e ne comunica l’esito al ricorrente entro tre mesi dalla ricezione.
Se il ricorso è respinto la persona può appellarsi al CSI (Comitato di salvaguardia dell’imparzialità) di CICPND che prenderà in esame il ricorso.
La decisione del CSI è definitiva ed inappellabile.
Le decisioni sui ricorsi sono esaminate dalla CSI che ne verifica il rispetto dell’imparzialità: se ritiene che questa non sia rispettata decide azioni adeguate a correggere l’imparzialità.
Il trattamento dei ricorsi è descritto nel DOC 264 visionabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇
20 RECLAMI
I reclami ricevuti da CICPND devono essere segnalati tramite la compilazione di un apposito modulo presente in ultima edizione sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.
I reclami sono valutati dalla Direzione CICPND e condivisi con il CSI (Comitato di salvaguardia dell’imparzialità).
Se il reclamo è giudicato inaccettabile il trattamento si conclude e la pratica viene chiusa ed archiviata. Chi ha inoltrato il reclamo è informato della decisione e dei motivi per cui è stato respinto il reclamo;
Se il reclamo è giudicato appropriato la persona interessata è informata del reclamo stesso e dell’apertura della procedura per il trattamento.
Le decisioni sono comunicate alla persona: questa deve definire le azioni che intende attuare ed i tempi di attuazione e comunicarle a CICPND.
La persona se non accetta le decisioni di CICPND può presentare ricorso. Le decisioni sono comunicate anche a chi ha presentato il reclamo
CICPND concorda con la persona certificata se e come rendere pubblici il contenuto e la
risoluzione del reclamo.
Qualsiasi contenzioso relativo alle risultanze del ricorso è competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.
21 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE
21.1 Il personale certificato deve impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale per il personale addetto alle PND visionabile in ultima edizione sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ e non usare la certificazione in modo tale da arrecare discredito all’Organismo di Certificazione e non fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte dell’Organismo di Certificazione.
19.2 I possessori della certificazione devono, a richiesta, fornire una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.
19.3 I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente a CICPND qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate da CICPND.
CICPND deve essere informato in caso di:
- cambio di residenza;
- cambio del datore di lavoro;
- peggioramento della capacità visiva.
19.4 La persona certificata deve conservare la registrazione dei reclami e/o dei ricorsi ricevuti dai propri clienti. Copia degli stessi deve essere trasmessa a CICPND in fase di rinnovo e ricertificazione,
19.5 I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, eventuali settori industriali, ecc.). Tale condivisione può essere effettuata tramite social network, sito web ed altra forma di divulgazione che non danneggi in alcun modo l’immagine del CICPND.
19.6 I possessori della certificazione, in seguito a sospensione o revoca devono restituire i certificati ed i tesserini/card.
20 SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
20.1 Nel periodo di validità della certificazione, CICPND attua una sorveglianza sul personale certificato al fine di verificare la permanenza dei requisiti originali e l'uso corretto della certificazione stessa.
20.2 La sorveglianza viene effettuata mediante:
- esame e valutazione della documentazione che il personale certificato è tenuto a presentare in occasione della richiesta di prolungamento;
- verifica ispettiva casuale da parte di CICPND presso Aziende avente personale certificato utilizzando livelli 3 rappresentanti CICPND;
20.3 Qualora si verifichino violazioni alle regole di comportamento professionale, usi scorretti dei certificati o inadempienze di pagamento degli oneri previsti, CICPND può revocare la certificazione applicando l'apposita procedura.
20.4 Annualmente viene eseguita dal CSI (Comitato di salvaguardia dell’imparzialità) di
CICPND una analisi dei reclami ricevuti da CICPND e dal personale certificato e una
analisi delle osservazioni trasmesse attraverso le domande di ▇▇▇▇▇▇▇ e Ricertificazione.
21 DOCUMENTAZIONE
21.1 Tutta la documentazione inerente l'attività di certificazione è conservata da CICPND in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento.
La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di 10 anni dal decadimento della certificazione.
21.2 Fa parte della documentazione conservata:
21.2.1 Un elenco aggiornato di tutte le persone certificate.
21.2.2 I verbali d'esame di livello 3 e quelli dei Centri d'Esame per i livelli 1 e 2, comprese le valutazioni delle prove.
21.2.3 un archivio personale per ogni persona certificata contenente:
- le domande di ammissione agli esami complete degli allegati;
- i documenti approvati d'esame come i questionari e relative risposte, le procedure scritte e le valutazioni per i livelli 3;
- i documenti di rinnovo e di ricertificazione;
- i certificati di idoneità fisica;
- i documenti dimostranti la continuità lavorativa;
- copia dei certificati e tesserini rilasciati ai candidati;
- copia della comunicazione dell'esito inviato ai candidati;
- eventuali provvedimenti di revoca della certificazione.
21.2.4 I Centri d'Esame conservano, con riservatezza e per conto di CICPND, la seguente documentazione degli esami di livello 1 e 2:
- i questionari e le relative risposte;
- le istruzioni redatte dai candidati di livello 2;
- la descrizione dei provini, i rapporti sui risultati delle prove.
22 ELENCO PERSONE CERTIFICATE
22.1 CICPND mantiene aggiornato un elenco delle persone certificate, classificate per livello, metodo di prova e settore industriale, con riportati gli estremi delle certificazioni concesse o revocate.
Tale elenco viene condiviso con ACCREDIA per l’aggiornamento del database digitale presente sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ nel quale è possibile visionare lo stato di validità delle certificazioni. Le informazioni relative alla propria certificazione, saranno tutelate dal diritto di privacy selezionato sul modulo di domanda.
23 PRIVACY E RISERVATEZZA
CICPND garantisce la riservatezza, a tutti i livelli della propria organizzazione, sulle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione, applicando le procedure interne all'uopo previste ed eseguendo un controllo all'accesso delle informazioni.
E’ fatto obbligo al candidato, la non condivisione e divulgazione di materiale d’esame, quale a titolo esemplificativo: parti di quiz, campioni per la prova pratica, modulistiche,
in qualunque formato (fotografico/video/audio).
L’inosservanza di tale obbligo verrà punito in termini di legge e porterà all’annullamento della propria certificazione.
