DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE
FINPIEMONTE S.p.A.
BANDO
“INTERVENTI INTEGRATI PER L’ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN CRISI, DI IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI CHIUSURA”
Determinazione Dirigenziale n. 33 del 22 gennaio 2016 e s.m.i.
Determinazione Dirigenziale n. 588 del 6 ottobre 2016
Legge Regionale 22.11.2004 n. 34 ‐ Legge Regionale 22.12.2008 n. 34
Legge Regionale 13.4.1995 n. 63 ‐ Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 D.G.R. n. 59‐2966 del 28.11.11 ‐ D.G.R. n. 33‐3405 del 13.02.12 D.G.R. n. 67‐3577 del 19.3.2012 ‐ D.G.R. n. 14‐2418 del 16.11.2015
INTERVENTO FINANZIATO DA:
Programma di intervento 2011‐2015 per le Attività Produttive (L.R. 22.11.2004 n. 34)
INDICE
1. FINALITÀ E RISORSE 3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 3
2.1 Norma che istituisce l’aiuto 3
2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato 3
3. CONTENUTI 4
3.1 Beneficiari 4
3.2 Interventi ammissibili 5
3.3 Costi/azioni ammissibili per Investimenti (da 3.3.A a 3.3.B) e Incentivi all’occupazione (3.3.C) 8
3.4 Forma ed entità dell'agevolazione 17
3.5 Effetto di incentivazione 18
3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche 20
4. PROCEDURE 21
4.1 Come presentare la domanda 21
4.2 Come viene valutata la domanda e concessa l’agevolazione 24
4.3 Come rendicontare le spese e concludere il progetto 28
4.4 Come viene erogata l'agevolazione 28
4.5 Variazioni del progetto 29
4.6 Termini del procedimento 29
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE 30
5.1 Obblighi dei beneficiari 30
5.2 Ispezioni e controlli 32
5.3 Cause di revoca delle agevolazioni 32
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 33
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 34
8. INFORMAZIONI E CONTATTI 34
ALLEGATO 1 ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI 35
Allegato 1a - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007] 35
Allegato 1b - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007] 38
PMI e Grandi Imprese che intendono accedere agli aiuti a finalità regionale 38
ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 651/2014. 38
1. FINALITÀ E RISORSE
Al fine di contrastare i processi di deindustrializzazione in atto, recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione e salvaguardare il patrimonio di conoscenze e di specifiche competenze professionali presente nei centri di ricerca e sviluppo del territorio, nonché per favorire il mantenimento, il miglioramento e/o il recupero dei livelli occupazionali, il Bando intende agevolare l’acquisizione (intesa come acquisizione degli attivi, sia materiali che immateriali, direttamente connessi all’attività) di un’azienda in crisi, di un ramo d’azienda, oppure di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell’attività. Può agevolare, inoltre, l’affitto, esclusivamente se finalizzato alla successiva acquisizione e, altresì, le acquisizioni di singoli lotti funzionali relativi alle fattispecie sopra indicate, proposte, eventualmente, da diversi soggetti imprenditoriali beneficiari.
L’ ammontare iniziale di risorse assegnate al Bando è pari a:
€ 3.365.209,00 per la parte Investimenti;
€ 1.181.344,48 per la parte Incentivi all’occupazione.
Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata con le ulteriori economie che dovessero realizzarsi a valere sui progetti finanziati sulla precedente Misura, derivanti da revoche, rinunce, minori spese.
Le proposte di investimento possono originare anche da sollecitazioni provenienti da sedi di confronto (regionali e locali) del partenariato economico e sociale.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
2.1 Norma che istituisce l’aiuto
Il Bando si inserisce nell’ambito del Programma 2011‐2015 per le Attività Produttive, previsto dalla Legge Regionale 34/2004 e rispetta i criteri generali dettati dalla Legge Regionale 34/2008 e dalle D.G.R. n. 59‐2966 del 28.11.11, n. 33‐3405 del 13.02.12, n. 67‐3577 del 19.3.2012 e n. 14‐2418 del 16.11.2015.
2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato
Le agevolazioni previste dal Bando si configurano come aiuti di Stato; sono compatibili con il mercato comune in quanto rispettano le seguenti norme comunitarie:
‐ il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, pubblicato in GUUE L.352 del 24/12/2013, di seguito Regolamento “de minimis”;
‐ il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i., pubblicato in GUUE L.187 del 26/06/2014, di seguito Regolamento (UE) n. 651/2014.
Per quanto riguarda il Regolamento (UE) n. 651/2014, nel presente Bando vengono applicati, in particolare, i seguenti articoli:
Articoli di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 | Titolo (Ambito di applicazione) |
Articolo 13 | Campo d’applicazione degli aiuti a finalità regionale |
Articolo 14 | Aiuti a finalità regionale agli investimenti |
Articolo 17 | Aiuti agli investimenti a favore delle PMI |
Articolo 18 | Aiuti alle PMI per servizi di consulenza |
Articolo 32 | Aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (Art. 3.3, lettera C ‐ Incentivi all’occupazione) |
3. CONTENUTI
3.1 Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando le imprese:
di qualsiasi dimensione (PMI e Grandi Imprese)1;
che siano iscritte al Registro delle Imprese oppure, nel caso di imprese estere, ad analogo registro del Paese di provenienza; in ogni caso i beneficiari devono avere l’unità operativa localizzata in Piemonte al momento della erogazione del contributo;
che abbiano un codice ATECO 2007 primario compreso tra quelli elencati in Allegato I al Bando, oppure acquisiscano attività con uno dei codici compresi tra quelli elencati in Allegato I al Bando e, al termine dell’investimento, mantengano un codice di attività ammissibile ai sensi del presente Bando. Per quanto attiene il soggetto acquirente, il codice ATECO 2007 primario verrà verificato mediante visura camerale con riferimento all’attività prevalente svolta dall’impresa nel suo complesso. In relazione all’impresa/stabilimento/centro di ricerca oggetto di acquisizione, il codice ATECO 2007 primario verrà verificato mediante visura camerale con riferimento all’attività prevalente svolta dall’impresa/centro di ricerca nel suo complesso oppure svolta nello stabilimento oggetto di acquisizione. Qualora le suddette verifiche si rendessero difficoltose o non esaustive, l’attività prevalente dovrà essere dimostrata attraverso dati contabili e/o mediante il numero di
1 Per la definizione relativa alla dimensione aziendale si rimanda all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
U.L.A. dedicate all’attività stessa; per coloro che operano sia nei settori esclusi sia in quelli che rientrano nel xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (xxx. 1, par. 3, comma 2 del Reg. 651), è necessario garantire “tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi” che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi ai sensi del presente bando.
che non abbiano violato il cosiddetto “Impegno Deggendorf”2;
che non siano considerate “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
(requisito specifico per accedere alle agevolazioni relative agli Incentivi all’occupazione) che rispettino i requisiti previsti nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, all’art. 31, recante “Principi generali di fruizione degli incentivi”.
Nel caso di aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 651/2014, non è possibile concedere in esenzione tali aiuti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività nella zona interessata entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.
3.2 Interventi ammissibili
Con questo Bando la Regione promuove il sostegno a progetti di investimento iniziale finalizzati a:
a) rilevare aziende localizzate in Piemonte in situazione di crisi conclamata, con i relativi impianti e stabilimenti produttivi ed i connessi attivi materiali ed immateriali;
b) rilevare impianti, stabilimenti produttivi o centri di ricerca localizzati in Piemonte, a rischio di definitiva chiusura o già chiusi per cessazione dell’attività o dell’impresa;
c) interventi che prevedano di rilevare rami d’azienda (aventi le caratteristiche sopra indicate) o singoli lotti funzionali di uno stesso impianto/stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte da parte di diverse realtà imprenditoriali;
d) interventi che prevedano l’affitto di aziende o rami d’azienda con le caratteristiche sopra indicate. Tali interventi sono ammissibili solo se finalizzati alla successiva acquisizione a titolo definitivo. L’impegno all’acquisizione deve essere manifestato da idoneo atto formale e l’acquisizione stessa deve avvenire entro il termine di conclusione del progetto (24 mesi, salvo che le parti concordino
2 È prevista in allegato alla domanda un’apposita dichiarazione (“‘dichiarazione Deggendorf”) che dovrà essere sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa.
un termine diverso) come meglio specificato nel prosieguo del presente paragrafo e all’art. 4.6 “Termini del procedimento.
Sono considerate “aziende in crisi” le imprese che hanno formalmente avviato una procedura di licenziamento collettivo o di cassa integrazione straordinaria per crisi, oppure una procedura concorsuale (concordato, liquidazione, fallimento, amministrazione straordinaria).
Nei casi in cui la cessazione dell’impresa o dell’attività non sia dovuta a situazione di crisi come sopra definita, l’intendimento di chiudere – per cessazione dell’attività o dell’impresa – l’azienda, l’impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca, deve risultare da un atto formale3.
Nel caso in cui l’impresa beneficiaria sia una Grande Impresa ed intenda beneficiare delle agevolazioni previste al successivo art. 3.4.A. per gli Investimenti, l’intervento deve essere localizzato in un’area del Piemonte inserita nella “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014‐2020”4. In tal caso l’impresa potrà beneficiare dell’agevolazione ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti a finalità regionale).
Non si applica il predetto vincolo di localizzazione territoriale qualora la Grande Impresa intenda beneficiare dell'agevolazione per gli Investimenti (art. 3.4.A.) a titolo “de minimis”.
Per essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione, l’intervento:
deve comportare un investimento di importo, in termini di spese relative alla sola parte Investimenti (di cui all’art.. 3.3.A e 3.3.B.), ritenute ammissibili al termine dell’istruttoria, non inferiore a 1,5 milioni di euro;
deve consentire di mantenere o di raggiungere, al termine del primo anno solare successivo alla data di completamento dell’investimento (“anno a regime”) la soglia minima di:
- almeno il 40% del livello occupazionale presente nell’azienda o nella parte di azienda in situazione di crisi conclamata, oggetto di acquisizione;
- almeno il 40% del livello occupazionale presente nell’impianto, nello stabilimento, nel centro di ricerca o nella parte di centro di ricerca chiusi o che stanno per essere chiusi.
Il livello occupazionale di cui al precedente comma deve essere calcolato in base ai seguenti criteri:
3 L’atto deve essere precedente alla data di presentazione della domanda di contributo.
4 I Comuni piemontesi ricompresi nella “Carta degli aiuti a finalità regionale” (cd. aree 107.3.c) approvata con decisione del 16.09.2014 C(2014) 6424 final relativa all’aiuto SA.38930 sono i seguenti:
Provincia di Vercelli: Balocco; Borgosesia; Casanova Elvo; Crescentino; Crova; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara; Quarona; Ronsecco; Rovasenda; Saluggia; San Germano Vercellese; San Xxxxxxx Vercellese; Serravalle Sesia; Trino; Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx‐Xxxxx‐Xxxxxx: Anzola d'Ossola; Beura‐Cardezza; Domodossola; Gravellona Toce; Omegna; Ornavasso; Pallanzeno; Premosello
‐ Chiovenda; Quarna Sotto; Villadossola.
Provincia di Biella: Benna; Borriana; Castelletto Cervo; Cavaglià; Cerreto Castello; Cerrione; Crosa; Graglia; Lessona; Massazza; Masserano; Mongrando; Mottalciata; Ponderano; Quaregna; Roppolo; Sandigliano; Strona; Trivero; Valdengo; Vallenzengo; Valle San Nicolao; Verrone; Vigliano Biellese.
1. Il livello occupazionale va espresso in Unità di Lavoro (numero medio di occupati durante il periodo considerato) ed è rilevato con riferimento all’azienda/ramo d’azienda acquisita o all’unità locale (impianto, stabilimento o centro di ricerca, o parte di essi) oggetto del programma di investimento;
2. il numero medio di occupati è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato ed indeterminato iscritti nel “libro unico del lavoro”, compreso il personale in Cassa Integrazione Guadagni, computando gli addetti part‐time in proporzione al loro orario di lavoro, ed è espresso in unità intere, con arrotondamento standard nel caso di decimali (se >= 0,5 = 1; se <0,5 = 0);
3. per “livello occupazionale presente nell’azienda o nella parte di azienda in situazione di crisi conclamata, oggetto di acquisizione”, si intende il numero di unità di lavoro relativo ai 12 mesi interi antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione calcolato con i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. per “livello occupazionale presente nell’azienda in tutto od in parte acquisita, nell’impianto, nello stabilimento, nel centro di ricerca o nella parte di centro di ricerca che stanno per essere chiusi” si intende il numero unità di lavoro relativo ai 24 mesi interi antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione calcolato con i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2;
5. per “livello occupazionale presente nell’impianto, nello stabilimento o nel centro di ricerca chiuso” si intende il numero di unità di lavoro relativo ai 24 mesi interi antecedenti la data di chiusura dell’impianto, dello stabilimento, del centro di ricerca o della parte di centro di ricerca calcolato con i criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2;
6. nel numero di occupati necessario per conseguire la predetta soglia minima occupazionale del 40% non sono computabili i dipendenti trasferiti da altri impianti, stabilimenti o centri di ricerca dell’impresa acquirente o di imprese controllate o in qualsiasi modo collegate con quest’ultima.
L’investimento deve essere concluso entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Adesione, salvo diverso termine comunicato a Finpiemonte S.p.A. e approvato dal Comitato di Valutazione.
Possono essere previste deroghe eccezionali, oggettivamente motivate, valutate in fase di negoziazione e regolate nell’Atto di Adesione stesso.
L’impresa, che presenta il progetto per beneficiare delle agevolazioni per gli Investimenti (di cui all’art. 3.4.A.), nell’ambito della medesima domanda può richiedere contestualmente la concessione di contributi a titolo di Incentivi all’occupazione (di cui all’art. 3.4.B). La domanda di accesso all'agevolazione deve prevedere, in ogni caso, costi riconducibili alla tipologia Investimenti. Conseguentemente, non saranno prese in considerazione domande che contemplino costi relativi esclusivamente agli Incentivi all’occupazione (di cui all’art. 3.3.C).
3.3 Costi/azioni ammissibili per Investimenti (da 3.3.A a 3.3.B) e Incentivi all’occupazione (3.3.C)
Investimenti
A) Costi ammissibili e condizioni di ammissibilità relativi ad investimenti effettuati su tutto il territorio regionale da PMI (in particolare art. 17 e ss del Regolamento (UE) n. 651/2014) e da Grandi Imprese ai sensi del Regolamento “de minimis”.
A1. Costi ammissibili per beneficiari PMI.
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 è ammissibile l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
- gli attivi vengono acquistati da un investitore che non ha relazioni con il venditore;
- l’operazione avviene a condizioni di mercato.
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014, per eventuali investimenti nuovi non rientranti nell’acquisizione di un’azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali5 e immateriali6 e gli investimenti devono consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili per i servizi di consulenza corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
Con riferimento al quadro normativo esposto, il presente bando ammette a finanziamento i seguenti costi:
a) acquisto e/o ristrutturazione di immobili da destinare a impianto o stabilimento produttivo o centro di ricerca;
b) acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti;
c) opere murarie e assimilate;
5 Gli attivi materiali sono definiti come attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
6 Gli attivi immateriali sono definiti come attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know‐how o altre forme di proprietà intellettuale.
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari e impianti (compresi i costi di revamping7 se inseriti a cespiti), attrezzature;
f) attivi immateriali;
g) spese per prestazioni finalizzate alla raccolta ed alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale ed ambientale relative all’azienda che si intenderebbe acquisire – “due diligence” ‐ (nel limite del 5% dell’importo totale delle spese per investimenti, ed in ogni caso non oltre l’importo massimo di € 100.000,00)8.
Nel caso di progetti che prevedono l’affitto, con successiva acquisizione, di azienda o ramo d’azienda, è possibile riconoscere l’ammissibilità dei canoni di locazione versati nel periodo di realizzazione del progetto, previa adeguata e specifica valutazione del Comitato di Valutazione ai sensi del successivo art. 4.2.
A2. Condizioni di ammissibilità per beneficiari PMI.
La somma delle spese di cui ai precedenti punti a), b), c) dell’art. 3.3.A1 non può superare il 70% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti.
I costi dell’investimento, derivanti dall’acquisto d’azienda (o di parte di essa), sono ammissibili solo se asseverati da perizia asseverata, redatta da professionista abilitato e nel limite dell’ammontare asseverato. Sono esclusi da tale obbligo gli eventuali investimenti nuovi.
Non saranno considerati ammissibili interventi che non prevedano l’acquisizione diretta di macchinari/impianti/attrezzature derivanti dall’acquisto d’azienda (o di parte di essa) e/o dei relativi dipendenti di cui all’art. 3.3.C.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, di un impianto o di un centro di ricerca (o di parte di questi), chiusi o che sarebbero stati chiusi senza acquisizione, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi appartenenti a detto stabilimento, impianto o centro di ricerca da parte di un investitore che non ha relazioni con il venditore. Detta condizione non si applica nel caso in cui un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rilevi una piccola impresa. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. L'acquisizione di quote di una impresa non è ammissibile in quanto non viene considerata un investimento iniziale.
Gli investimenti non rientranti nel contratto avente ad oggetto l’acquisizione di attivi di uno stabilimento devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria. Ai fini del presente
7 Per “revamping” si intende la revisione e ristrutturazione straordinaria degli impianti e macchinari usati, rientranti nel contratto di cessione di azienda (o parte di azienda), impianto, stabilimento, centro di ricerca e destinati ad ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. In caso contrario i costi di revamping possono essere finanziati ai sensi del Regolamento “de minimis”.
8 Tale costo sarà ammesso a finanziamento ai sensi del Regolamento “de minimis”.
Bando, nel caso di locazione finanziaria i costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento.
Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, l’agevolazione sarà concessa ed erogata per un ammontare complessivo pari ai canoni di locazione pagati dall’impresa fino al termine di conclusione del programma d’investimento, e comunque per un importo massimo corrispondente al contributo che avrebbe percepito in caso di acquisto del bene di nuova fabbricazione.
Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:
‐ sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
‐ sono considerati ammortizzabili;
‐ sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
‐ figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno cinque anni a decorrere dalla data di completamento degli investimenti.
A.3 Costi ammissibili e condizioni di ammissibilità per le Grandi Imprese per investimenti al di fuori della Carta degli aiuti a finalità regionale (solo Regolamento “de minimis”).
Alle Grandi Imprese che intendono richiedere il finanziamento del loro progetto di investimento situato nei comuni non ricompresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale si applicano le disposizioni di cui ai punti A1 e A2 del presente articolo. L’aiuto di Stato, tuttavia, potrà essere concesso esclusivamente ai sensi del Regolamento “de minimis”.
B) Costi ammissibili e condizioni di ammissibilità relativi ad investimenti di PMI e Grandi Imprese effettuati nei Comuni ricompresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale e finanziati ai sensi degli aiuti a finalità regionale (in particolare art. 14 e ss del Regolamento (UE) n. 651/2014).
B1. Costi ammissibili.
Per le PMI
Ai sensi dell’art. 14, punto 6, secondo comma del Regolamento (UE) n. 651/2014 è ammissibile l’acquisizione di attivi di uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.
Per quanto attiene eventuali investimenti nuovi, non rientranti nell’acquisizione di un’azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Regolamento (UE)
n. 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali9 e immateriali10 relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili per i servizi di consulenza corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
Per le Grandi Imprese
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, ultimo periodo del Regolamento (UE) 651/2014 gli aiuti a finalità regionale alle Grandi Imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica11 nella zona interessata.
Ai sensi degli art. 2, punto 51, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014, è ammissibile l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili12 a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.
Ai sensi dell’art. 2, punto 51, lettera a) e dell’art. 14, comma 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014, per quanto attiene eventuali investimenti nuovi, non rientranti nell’acquisizione di un’azienda/impianto/stabilimento/centro di ricerca, i costi ammissibili corrispondono ai costi di un investimento in attivi materiali13 e immateriali14 relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o
9 Gli attivi materiali sono definiti come attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.
10 Gli attivi immateriali sono definiti come attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know‐how o altre forme di proprietà intellettuale.
11 Si riporta la definizione di investimento iniziale a favore di una nuova attività economica contenuta all’art. 2, punto 51 del Regolamento (UE) 651/2014: “51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
12 Si riporta la definizione di “attività uguali o simili” contenuta all’art.2, punto 50 del Regolamento (UE) 651/2014: “attività uguali o simili”: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a qua1ro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonchè alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.
13 Gli attivi materiali sono definiti come attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.
14 Gli attivi immateriali sono definiti come attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know‐how o altre forme di proprietà intellettuale.
simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento.
I costi ammissibili per i servizi di consulenza corrispondono ai costi di servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità: tali costi sono concessi ai sensi del Regolamento “de minimis”.
B2. Costi ammissibili per le PMI e per le Grandi Imprese.
Con riferimento al quadro normativo esposto, il presente bando ammette a finanziamento i seguenti costi sostenuti da PMI e Grandi Imprese:
a) acquisto e/o ristrutturazione di immobili da destinare a impianto o stabilimento produttivo o centro di ricerca;
b) acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni (escluse le bonifiche), indagini geognostiche e relative spese di progettazione, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti;
c) opere murarie e assimilate;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari e impianti (compresi i costi di revamping15se inseriti a cespiti), attrezzature;
f) attivi immateriali;
g) spese per prestazioni finalizzate alla raccolta ed alla verifica di informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale ed ambientale relative all’azienda che si intenderebbe acquisire – “due diligence” ‐ (nel limite del 5% dell’importo totale delle spese per investimenti, ed in ogni caso non oltre l’importo massimo di € 100.000,00)16.
Nel caso di progetti che prevedono l’affitto, con successiva acquisizione, di azienda o ramo d’azienda, è possibile, previa adeguata e specifica valutazione del Comitato di Valutazione di cui al successivo articolo 4.2., riconoscere l’ammissibilità dei canoni di locazione versati nel periodo di realizzazione del progetto.
B3. Condizioni di ammissibilità.
La somma delle spese di cui ai precedenti punti a), b), c) dell’art. 3.3.B2 non può superare il 70% del totale dei costi ammissibili per la parte relativa agli investimenti.
15 Per “revamping” si intende la revisione e ristrutturazione straordinaria degli impianti e macchinari usati, rientranti nel contratto di cessione di azienda (o parte di azienda), impianto, stabilimento, centro di ricerca e destinati:
‐ per le PMI, alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. In caso contrario, i costi di revamping possono essere finanziati ai sensi del Regolamento “de minimis”;
‐ per le Grandi Imprese, alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento. In caso contrario, i costi di revamping possono essere finanziati ai sensi del Regolamento “de minimis”.
16 Tale costo sarà ammesso a finanziamento ai sensi del Regolamento “de minimis”.
I costi dell’investimento, derivanti dall’acquisto d’azienda (o di parte di essa), sono ammissibili solo se asseverati da perizia asseverata, redatta da professionista abilitato e nel limite dell’ammontare asseverato. Sono esclusi da tale obbligo gli eventuali investimenti nuovi.
Non saranno considerati ammissibili interventi che non prevedano l’acquisizione diretta di macchinari/impianti/attrezzature derivanti dall’acquisto d’azienda (o di parte di essa) e/o dei relativi dipendenti di cui all’art. 3.3.C.
Ai sensi dell'articolo 2, punti 49 e 51 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel caso di acquisizione di attivi di uno stabilimento, di un impianto o di un centro di ricerca (o di parte di questi), chiusi o che sarebbero stati chiusi senza acquisizione, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi appartenenti a detto stabilimento, impianto o centro di ricerca da parte di un investitore che non ha relazioni con il venditore. Detta condizione non si applica nel caso in cui un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rilevi una piccola impresa. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento, di un impianto o di un centro di ricerca (o di parte di questi). L'acquisizione di quote di una impresa non è ammissibile in quanto non viene considerata un investimento iniziale.
Gli investimenti non rientranti nel contratto avente ad oggetto l’acquisizione di attivi di uno stabilimento devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria
I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:
a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento sia per PMI che per Grandi Imprese;
b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.
Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, l’agevolazione sarà concessa ed erogata per un ammontare complessivo pari ai canoni di locazione pagati dall’impresa fino al termine di conclusione del programma d’investimento, e comunque per un importo massimo corrispondente al contributo che avrebbe percepito in caso di acquisto del bene di nuova fabbricazione.
Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti
condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni sia per PMI che Grandi Imprese.
Per le Grandi Imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia (NUTS
3) sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.
Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili per investimenti, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.
Il beneficiario, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda, non deve aver chiuso la stessa o analoga attività nello Spazio economico europeo o, al momento della domanda di aiuti, non deve avere concretamente in programma di cessare l’attività entro due anni dal completamento dell’investimento iniziale oggetto dell’aiuto nella zona interessata. Sono pertanto esclusi dal presente bando gli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.
Sono escluse dalla possibilità di presentare domanda ai sensi del predetto art. 14 (e ferme restando le disposizioni di cui all’Allegato 1 “Elenco delle attività economiche ammissibili”) le imprese che svolgono attività nei settori siderurgico17, del xxxxxxx00, della costruzione navale19, delle fibre sintetiche20, dei
17 “Settore siderurgico”: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro‐leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro‐manganese carburato, escluse altre ferro‐leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo
trasporti e delle relative infrastrutture21, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche22.
C) Incentivi all’occupazione.
Sono oggetto di contributo:
1) le acquisizioni di contratti in corso di esecuzione relativi a dipendenti occupati a tempo determinato e/o indeterminato presso l’azienda in tutto o in parte acquisita, presso l’impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca che sta per essere chiuso.
A tal proposito si precisa che:
- sono oggetto di contributo le assunzioni derivanti da una cessione di contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, attivata dall’azienda in situazione di crisi conclamata, oppure dall’impianto, dallo stabilimento o dal centro di ricerca a rischio di definitiva chiusura;
- nel caso in cui i contratti ceduti siano a tempo determinato, questi devono essere trasformati in tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto già in essere (art. 48 della L.R. 34/2008).
Gli incentivi all’occupazione riguardanti i contratti in corso di esecuzione acquisiti sono riconosciuti esclusivamente sotto regime de minimis.
(comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
18 “Carbone”: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.).
19 La definizione di “costruzione navale” è reperibile al punto 12 lettere a e d della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/c 364/06 in GUUE C364 del 14/12/2011) e scaricabile dal seguente link: xxxx://xxx‐xxx.xxxxxx.xx/xxxxx‐content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1214(03)&from=IT.
20 “Settore delle fibre sintetiche”:
a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropile‐ nici, a prescindere dal loro impiego finale; o
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati.
21 “Settore dei trasporti”: trasporto di passeggeri per xxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi ai sensi della classificazione Ateco 2007 (derivante da Nace Rev. 2): Ateco 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività Ateco 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte; Ateco 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua; Ateco 51: Trasporto aereo, esclusa Ateco 51.22 Trasporto spaziale.
22 Si veda Regolamento (UE) N. 651/2014, art. 2, punto 130.
2) le nuove assunzioni con contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, ad esclusione del contratto di apprendistato e del contratto di lavoro intermittente, di soggetti che, al momento dell’assunzione, siano riconducibili ad una delle seguenti categorie, rientranti fra quelle individuate dall’articolo 2, comma 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 (“lavoratori svantaggiati”):
‐ senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, da intendersi, come precisato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, come “coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”;
‐ chi ha un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
‐ chi ha superato i 50 anni di età;
‐ adulti che vivono soli o con una o più persone a carico.
Le assunzioni di nuovo personale sono subordinate alla verifica della non sussistenza, tra il personale in carico all’azienda/unità locale acquisita nel periodo di 12 o 24 mesi considerato ai fini del calcolo del livello occupazionale di cui all’art. 3.2, di lavoratori che ricoprono le medesime mansioni, che, se ancora disponibili, hanno una priorità nell’assunzione. Il rispetto di tale vincolo va dichiarato all’atto della richiesta di incentivo e all’atto della rendicontazione delle spese.
Gli incentivi all’occupazione per le nuove assunzioni possono essere riconosciuti, a scelta dell’impresa richiedente (da esplicitare nel modulo di domanda), in regime de minimis e/o in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 32).
Le acquisizioni e le nuove assunzioni dovranno riguardare lavoratori/lavoratrici residenti o domiciliati in Piemonte.
Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. In caso di società, non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori.
Per quanto concerne le assunzioni di soci facenti parte della compagine societaria dell’azienda oggetto di acquisizione, sono ammesse a contributo esclusivamente le assunzioni di soci che all’interno dell’azienda stessa erano inquadrati come “soci lavoratori”.
Non è possibile richiedere il contributo per l’assunzione di un/una lavoratore/lavoratrice che risulti avere un rapporto di lavoro in corso, presso l’impresa richiedente o presso imprese controllate o in qualsiasi modo collegate con quest’ultima, alla data di pubblicazione del presente Bando oppure che risulti aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre presso l’impresa richiedente o presso imprese controllate o in qualsiasi modo collegate con quest’ultima, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.
Lo stesso datore di lavoro (beneficiario) non può richiedere l’incentivo in relazione a soggetti per i quali
abbia già beneficiato di incentivi all’occupazione che si configurino come aiuti di stato, sia nell’ambito di questo Bando, sia nell’ambito di altre misure di sostegno.
Non sono ammesse a contributo le assunzioni dei soggetti disabili ai sensi della Legge 68/1999.
Le nuove assunzioni e le acquisizioni di contratti in essere di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato previste dal progetto approvato devono essere effettuate entro l’anno a regime, ovvero l’anno solare intero successivo alla data di completamento dell’investimento.
3.4 Forma ed entità dell'agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto così definito:
A. Investimenti.
Il contributo è calcolato nel limite di percentuale sui costi ammissibili indicato nella tabella di seguito riportata, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 2.000.000,00 (fino a euro 200.000,00 se a titolo de minimis23) e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato applicabile.
Il contributo a copertura dei costi della “due diligence” è riconosciuto a titolo di de minimis, con le stesse percentuali di intensità di aiuto di cui alla tabella sotto riportata.
I costi di revamping dei macchinari e degli impianti possono essere riconosciuti a titolo di de minimis, qualora non rispettino le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/201424.
I costi per i servizi di consulenza presentati da Grandi Imprese sono riconosciuti esclusivamente ai sensi del Regolamento “de minimis”25.
Gli aiuti a finalità regionale concessi ai “grandi progetti di investimento”26 con costi ammissibili pari o superiori a 100 milioni di euro devono essere notificati alla Commissione.
In sintesi le percentuali massime di contributo rispetto al totale delle spese ammesse sono le seguenti:
GRANDE IMPRESA | MEDIA IMPRESA | PICCOLA IMPRESA | |||
Dove | % max contributo su spese ammesse. | Dove | % max contributo su spese ammesse. | Dove | % max contributo su spese ammesse. |
Tutto il territorio regionale | 10% ESL (Solo in regime de minimis27) | Tutto il territorio regionale | 10% ESL | Tutto il territorio regionale | 20% ESL |
23 100.000 euro per imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi.
24 Si vedano a tale proposito i precedenti artt. 3.3.A.1 e 3.3.B.2.
25 Si veda a tale proposito il precedenti artt. 3.3.A.3 e 3.3.B.1.
26 La definizione di “grande progetto di investimento” è ripresa dal Regolamento (UE) n. 651/2014: l'investimento in attivi con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso.
27 Pertanto, per le Grandi Imprese l’aiuto agli Investimenti al di fuori delle aree 107.3.c è ammissibile solo sotto regime de minimis, quindi con un
In aree 107.3.c | 10% ESL | In aree 107.3.c | 20 % ESL | In aree 107.3.c | 30 % ESL |
B. Incentivi all’occupazione:
il contributo è pari ad un massimo di euro 6.300,00 per ogni assunzione/acquisizione di contratto, con un ammontare massimo concedibile per singolo beneficiario pari a euro 400.000,0028.
In caso di contratti a tempo parziale (part‐time), l’importo del contributo è proporzionato al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.
Il contributo è compatibile con agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che non si configurino come aiuti di stato.
Tutti i contributi relativi alla presente tipologia possono essere concessi sulla base del Regolamento “de minimis”.29
Limitatamente alle nuove assunzioni (come descritte al precedente articolo 3.3 B), i beneficiari possono inoltre scegliere di richiedere l’aiuto ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che l’assunzione rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti o che il posto occupato sia reso vacante in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro‐anno.
Il singolo contributo concesso ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 non può avere un’intensità di aiuto superiore al 50% dei costi salariali relativi al lavoratore30 durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.
3.5 Effetto di incentivazione
L’agevolazione può essere concessa solo se ha un effetto di incentivazione rispetto all’investimento.
massimale di contributo pari a 200.000 euro (nell’ipotesi di disponibilità completa del plafond de minimis).
28 Relativamente al rispetto di tale massimale restano comunque fermi gli obblighi di raggiungimento occupazionale indicati al punto 3.2.
29 L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’ impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”). Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall’art. 2, comma 2, del predetto Regolamento “de minimis”.
Il massimale di contributo relativo agli incentivi all’occupazione è pertanto raggiungibile o accedendo totalmente al Regolamento (UE) 651/2014 (valido solo per le nuove assunzioni) o cumulando tale regime con il de minimis.
30 Per “costi salariali” si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.
Per “avvio dei lavori” si intende:
a) per quanto concerne l’acquisizione di un’azienda, impianto, stabilimento, centro di ricerca: il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all’azienda, stabilimento, impianto, centro di ricerca acquisiti;
b) per quanto concerne gli investimenti non rientranti nel contratto di cessione: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
3.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche
L’agevolazione concessa ai sensi del precedente articolo 3.4.A ‐ Investimenti non può essere cumulata con altri contributi pubblici concessi per il medesimo investimento.
Gli incentivi all’occupazione concessi a valere sul Regolamento (UE) n. 651/2014 possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto concesso sulla base dello stesso Xxxxxxxxxxx, a patto che le relative misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili.
Gli incentivi all’occupazione non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 651/2014.
Gli aiuti esentati in virtù del Regolamento (UE) n. 651/2014 non possono essere cumulati con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione relativamente agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento (€ 500.000,00).
Gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento “de minimis”.
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a
essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
4. PROCEDURE
La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte), società in house della Regione Piemonte.e comprende: le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande, l’adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego del beneficio), nonché dei provvedimenti e degli atti connessi quali la predisposizione della Lettera di Concessione (la cui validità è subordinata alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria dell’Atto di Adesione), la predisposizione dell’Atto di Adesione al finanziamento sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione, la notificazione degli atti e dei provvedimenti ai beneficiari delle agevolazioni, la ricezione e la verifica della documentazione tecnico‐contabile prodotta dal beneficiario (stati d’avanzamento e rendicontazioni intermedie e finali), l’erogazione dell’agevolazione, i recuperi degli indebiti (salvo i casi in cui sia opportuna o necessaria la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, la cui procedura sarà attivata dalla Regione su richiesta di Xxxxxxxxxxx).
La misura prevede l’utilizzo di una procedura di concessione dell’aiuto negoziata con l’impresa, anche al fine di ottenere maggiori garanzie circa il ripristino o il mantenimento dei livelli occupazionali.
4.1 Come presentare la domanda
L’impresa che intende proporre a contributo un progetto di investimento deve presentare a Finpiemonte domanda di accesso all’agevolazione. Le domande possono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 01/02/2016, compilando il modulo telematico reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.
Lo sportello telematico per la presentazione delle domande rimane aperto fino all’esaurimento della dotazione finanziaria del Bando e comunque non oltre le ore 17.00 del 30/06/2017, salvo che le Direzioni regionali competenti dispongano diversamente.
Il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica, deve essere spedito, entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico, tramite posta certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, con apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa indicato nel modulo di domanda oppure previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo, unitamente ai seguenti allegati obbligatori:
a. documento di identità del legale rappresentante dell’impresa richiedente, firmatario del modulo di domanda;
b. copia degli ultimi 2 fascicoli di bilancio approvati precedenti la data di presentazione della domanda;
c. copia dell‘ultima situazione economica e patrimoniale per l’anno in corso e, se disponibili, copia delle previsioni di chiusura dell'anno in corso (in particolare per le domande presentate nell’ultimo trimestre dell’anno) o del budget per l’anno in corso. In caso di imprese appartenenti a gruppi, dovranno essere prodotti gli stessi documenti b. e c. consolidati;
d. relazione dettagliata sul progetto di investimento, secondo lo schema reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, e relativo completo business plan aziendale, corredato delle tabelle sui razionali e sulle fonti di finanziamento. Tali documenti dovranno adeguatamente illustrare, tra le altre cose, le caratteristiche dell’investimento con riferimento ai criteri di valutazione a), b), c), d) ed e) del successivo paragrafo 4.2.
e. in caso di spese per due diligence, relativo preventivo e documentazione attestante le competenze del fornitore a rilasciare tale servizio. Se disponibile, allegare anche il documento definitivo elaborato dal fornitore. In caso contrario, tale documento verrà richiesto successivamente dal Comitato di Valutazione in fase di istruttoria della domanda, o comunque ai fini dell’eventuale concessione dell’agevolazione;
f. se disponibile, copia della perizia asseverata, redatta da professionista abilitato, afferente i costi dell’investimento derivanti dall’acquisto d’azienda o di parte di essa. In caso contrario, tale documento verrà richiesto successivamente dal Comitato di Valutazione in fase di istruttoria della domanda, o comunque ai fini dell’eventuale concessione dell’agevolazione;
g. nei casi di cessazione dell’impresa o dell’attività non dovuta alle situazioni di crisi di cui al precedente paragrafo 3.2, deve essere presentata copia di un atto formale, antecedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dal quale risulti l’intendimento di chiudere ‐ per cessazione dell’attività o dell’impresa – l’azienda, l’impianto, lo stabilimento o il centro di ricerca;
h. in caso di interventi che prevedano l’affitto di aziende o di rami d’azienda, se disponibile, deve essere inviata copia del contratto di affitto di azienda. In caso contrario, tale documento verrà richiesto successivamente dal Comitato di Valutazione in fase di istruttoria della domanda, o comunque ai fini dell’eventuale concessione dell’agevolazione;
i. dichiarazione “Deggendorf”, reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx (documento integrabile prima dell’eventuale concessione degli aiuti);
j. copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
k. dichiarazione de minimis, reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, in caso di aiuti richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
l. in caso di richiesta di aiuti agli investimenti da parte di PMI ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o di richiesta di aiuti da parte di Grandi Imprese ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 de minimis, apposita dichiarazione sostitutiva, reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
m. in caso di richiesta di aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, apposita dichiarazione sostitutiva (distinta per PMI e per Grandi Imprese), reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Le domande sono soggette a imposta di bollo31. L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a
16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:
- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del modulo di domanda).
Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero:
1) le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori in base alla tipologia dei contributi richiesti;
2) le domande per le quali l’impresa non abbia spedito tramite posta certificata, entro 5 giorni lavorativi dall’invio telematico, la domanda con i relativi allegati obbligatori;
3) le domande inoltrate tramite posta certificata, non inviate precedentemente per via telematica;
4) le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale (o non siano presenti le firme sulla scansione del modulo), in fase di invio tramite posta certificata;
5) le domande il cui modulo inviato tramite posta certificata non corrisponda a quello messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica.
Nel caso in cui venga richiesto anche l’incentivo all’occupazione, dovrà essere indicata, sul modulo telematico, la tipologia e il numero di lavoratori che si intende assumere/acquisire/trasformare nell’ambito del progetto di investimento, unitamente al relativo regime ai sensi del quale viene richiesto l’aiuto.
31 La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i, è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
4.2 Come viene valutata la domanda e concessa l’agevolazione
Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica da un Comitato di Valutazione (di seguito “Comitato”), composto da rappresentanti di Finpiemonte, delle Direzioni regionali Competitività del Sistema Regionale e Coesione Sociale e da esperti in materie afferenti l’oggetto del Bando.
Nel caso in cui, in un arco temporale definito e limitato, non superiore a 30 giorni, vengano presentate due o più domande relative all’acquisizione di una stessa azienda, impianto o stabilimento produttivo, centro di ricerca (secondo le definizioni dei precedenti articoli 1 e 3.2), l’esame delle stesse sarà effettuato prescindendo dall’ordine cronologico di arrivo e, alle domande ammissibili, sarà assegnato un punteggio secondo i criteri di seguito riportati. La domanda che avrà ottenuto il punteggio più alto potrà essere finanziata, a condizione che le risorse del Fondo siano ancora disponibili.
La domanda al progetto di investimento viene valutata dal Comitato costituito presso Finpiemonte che verifica:
ricevibilità: invio della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando; completezza e regolarità della documentazione inviata;
ammissibilità: possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti previsti dal Bando; tipologia e localizzazione dell’intervento coerenti con le prescrizioni del Bando; cronoprogramma di realizzazione dell’intervento compatibile con i termini fissati dal Bando; compatibilità dell’intervento con le limitazioni oggettive previste dal Bando;
merito e situazione economico‐finanziaria: in base ai criteri di seguito riportati, con attribuzione del relativo punteggio. Il Comitato valuta, inoltre, le spese ammissibili e la perizia asseverata presentata di cui ai precedenti articoli 3.3 e 4.1.
La procedura di valutazione comporta l'assegnazione ad ogni beneficiario di un punteggio compreso tra 0 e 100 punti, secondo la seguente ripartizione.
1) I primi 50 punti sono assegnati sulla base di criteri economico‐patrimoniali (quali, a titolo esemplificativo, il reddito operativo, la redditività dei ricavi, il potenziale di crescita, la copertura degli interessi, la sostenibilità del debito, la liquidità, la patrimonializzazione, il leverage), ricavati dai dati degli ultimi due bilanci approvati e sulla base dell’esame dei dati riportati nel business plan. I 50 punti risultano così suddivisi:
- i primi 25 punti sono attribuiti mediante un’analisi quantitativa degli indici economico‐ patrimoniali, sulla base degli ultimi due bilanci approvati, secondo una scorecard approvata dal Comitato di Valutazione;
- gli ulteriori 25 punti sono attribuiti mediante un esame qualitativo della situazione economico‐ patrimoniale dell’impresa e del business plan.
Il progetto deve conseguire un punteggio minimo di 30 punti per quanto concerne il profilo economico – patrimoniale.
Nel caso di imprese per le quali, per elementi propri o di eventuale appartenenza a gruppi industriali, non si rendesse possibile o risultasse difficoltosa l’applicazione del punteggio da assegnarsi sulla base dei criteri ricavati dai dati di bilancio, il Comitato si riserva la possibilità di applicare una valutazione economico‐patrimoniale differente e specifica a seconda dei singoli casi.
Per quanto riguarda la casistica di imprese neo costituite che non dispongano di bilanci approvati e comunque partecipanti al Bando, il Comitato attribuirà i primi 50 punti secondo la seguente modalità:
- nel caso di impresa controllata da una persona fisica, si procederà con una valutazione qualitativa della domanda e del business plan per l’assegnazione dei primi 50 punti;
- nel caso di impresa controllata da una persona giuridica, si procederà con la valutazione dei bilanci e della situazione economica e patrimoniale della stessa e del business plan, secondo l’utilizzo del sistema misto sopra descritto.
2) I restanti 50 punti sono assegnati dal Comitato, in base ad una valutazione di merito dell’investimento, secondo i criteri di seguito indicati:
Criterio di valutazione dell’investimento | Punteggio |
a) Idoneità dell’investimento proposto e del soggetto acquirente a conseguire il livello occupazionale preventivato e al suo mantenimento | fino a 15 punti |
b) Delibera e sottoscrizione di un aumento di capitale pari ad almeno il 20% del costo del progetto relativo alla parte Investimenti | fino a 5 punti |
c) Attribuzione del rating di legalità32 | 3 punti |
d) Coerenza dell’investimento rispetto agli obiettivi della politica di sviluppo regionale ed impatto sulle criticità del sistema produttivo regionale o di aree sub‐aree regionali | fino a 12 punti |
e) Occupazione generata dall’investimento, ulteriore rispetto alla soglia minima prescritta dall’art. 3.2 | fino a 15 punti |
Il progetto deve conseguire un punteggio minimo di 30 punti per quanto concerne tale valutazione di
32 Viene assegnato il punteggio se alla società è stato attribuito il “Rating di legalità” (Regolamento ai sensi del Decreto del 20 febbraio 2014 n. 57).
merito.
Per quanto attiene l’attribuzione del punteggio di cui al criterio sub e) vengono applicate le seguenti classi in valore percentuale:
Classi ‐ incremento occupazionale oltre la soglia minima prescritta dall’art. 3.2 | Punteggio assegnabile |
41% ‐ 50% | 2,5 punti |
51% ‐ 60% | 5 punti |
61% ‐ 80% | 10 punti |
81% ‐ 100% | 15 punti |
In questa fase, il Comitato di Valutazione interloquisce con l’impresa al fine di favorire un approfondimento tecnico, economico e finanziario del programma di investimento e ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere o proporre integrazioni o modifiche alla proposta progettuale ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria ovvero un’audizione dei rappresentanti dell’impresa.
Per ciascun progetto di investimento il Comitato dovrà elaborare, nel verbale del Comitato stesso, la relazione finale di valutazione dell’investimento, in cui siano evidenziate in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni alla base del giudizio di approvazione/diniego dell’agevolazione.
Solo per i progetti di investimento valutati positivamente e approvati dal Comitato si procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda per gli incentivi all’occupazione.
In questa fase all’impresa potranno essere richieste informazioni supplementari e maggiormente dettagliate, rispetto a quelle fornite all’interno del modulo di domanda.
L’attività istruttoria della domanda si conclude nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione (tramite posta certificata) della stessa, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che sospendono tale termine fino alla ricezione dei documenti e dei chiarimenti necessari (per il dettaglio dei termini del procedimento si rimanda al successivo paragrafo 4.6).
Sulla base della relazione finale di valutazione dell’investimento e dell’esito dell’istruttoria per gli incentivi all’occupazione, Xxxxxxxxxxx dispone l’approvazione o il diniego dell’agevolazione, con indicazione dell’ammontare del contributo ammesso, sia per quanto concerne gli investimenti sia per quanto concerne gli incentivi all’occupazione, e predispone, inoltre, per la parte riferita agli investimenti ed agli incentivi all’occupazione, una bozza di Atto di Adesione che sarà sottoscritto dall’impresa beneficiaria.
L’Atto di Adesione e la Lettera di Concessione disciplinano, tra l’altro, modalità e tempi di realizzazione
dell’investimento, di erogazione del contributo, gli obblighi dell’impresa sotto il profilo occupazionale, gli adempimenti in capo al beneficiario e le cause di revoca dell’agevolazione. Qualora siano coinvolti altri soggetti pubblici nell’operazione finalizzata al rilevamento dell’impianto produttivo, essi possono essere parte nell’ambito dell’Atto di Adesione (pur senza che a ciò consegua titolo a beneficiare dell’agevolazione) in relazione a specifici obblighi dedotti in nell’Atto stesso e/o nella Lettera di Concessione.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal Bando, dal modulo di domanda e dall’eventuale Lettera di Concessione/Atto di Adesione si farà riferimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
- dichiarazioni necessarie per ottenere il rilascio dell’Informativa antimafia da parte della Prefettura di competenza (solo nei casi previsti dalla normativa);
- dichiarazione relativa alla normativa “de minimis”, in caso di aiuti richiesti a valere sul Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- attestazione di avvenuta identificazione prevista dalla normativa antiriciclaggio (ex art. 29 e 30 del DLgs 231/2007;
- qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, dichiarazione “Deggendorf”, reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
- in caso di spese per due diligence e qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, copia del documento definitivo elaborato dal fornitore del servizio;
- qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, copia della perizia asseverata, redatta da professionista abilitato, afferente i costi dell’investimento derivanti dall’acquisto d’azienda o di parte di essa;
- in caso di interventi che prevedano l’affitto di aziende o di rami d’azienda e qualora tale documentazione non sia già stata prodotta in fase di presentazione o di istruttoria della domanda, copia del contratto di affitto di azienda.
La concessione dell’agevolazione, la cui validità è subordinata alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria dell’Atto di Adesione, rimane subordinata alla puntuale verifica ad opera di Finpiemonte con le strutture competenti del rispetto della regolarità contributiva e, solo nei casi previsti, della normativa antimafia.
4.3 Come rendicontare le spese e concludere il progetto
Al fine di tenere informate Xxxxxxxxxxx e l’amministrazione regionale sullo stato di avanzamento dei progetti ammessi all’agevolazione, per la parte relativa all’investimento, i beneficiari saranno tenuti a presentare periodicamente – secondo modalità e tempistiche previste nella Lettera di Concessione/Atto di adesione ‐ una rendicontazione parziale delle spese.
Al termine del progetto i beneficiari saranno, inoltre, tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento del progetto. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica e una parte economica. I documenti per la rendicontazione, unitamente ad una guida pratica, saranno pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale, Xxxxxxxxxxx concluderà la verifica finale, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che sospendono tale termine fino alla ricezione dei documenti e dei chiarimenti necessari.
A seguito della verifica finale, Finpiemonte:
‐ procederà alla liquidazione della quota residua del contributo a fondo perduto;
‐ qualora necessario, provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa;
‐ qualora rilevi irregolarità, provvederà a comunicare al beneficiario tali irregolarità; in questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell’impresa – della comunicazione di tali presunte irregolarità, senza che siano pervenute a Finpiemonte controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano state accolte, Xxxxxxxxxxx chiuderà ‐ nei successivi 30 giorni ‐ il procedimento di verifica finale con la liquidazione parziale del contributo spettante, oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.
4.4 Come viene erogata l'agevolazione
Il contributo, sia per quanto concerne gli investimenti sia per quanto concerne gli incentivi all’occupazione, sarà erogato in più tranche:
sarà corrisposto fino al 80% dell’importo concesso, a stati d’avanzamento, dopo la valutazione positiva della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli inserimenti di personale effettuati, nella misura e nei tempi stabiliti nella Lettera di Concessione/Atto di adesione.
Per le piccole e medie imprese, la Lettera di Concessione/Atto di adesione può prevedere l’erogazione di una quota di contributo (non superiore al 40%) in anticipazione a fronte di idonea fideiussione di importo pari all’importo erogato in anticipazione; fideiussione che sarà liberata ad avvenuta approvazione – da parte di Finpiemonte ‐ di una rendicontazione di spese corrispondenti, in percentuale sull’investimento ammesso, alla percentuale di contributo erogata in anticipazione;
il saldo del contributo, non inferiore al 20% dell’importo complessivo concesso, sarà erogato ad
avvenuta ultimazione dell’investimento e sulla base degli esiti del sopralluogo presso l’impresa beneficiaria. Tale verifica sarà finalizzata alla valutazione dell’effettiva realizzazione dell’investimento realizzato rispetto a quello ammesso all’agevolazione e della corrispondenza dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli rendicontati. Il saldo degli Incentivi all’occupazione sarà erogato ad avvenuto completamento degli inserimenti di personale previsti.
4.5 Variazioni del progetto
Le imprese possono apportare variazioni all’intervento finanziato a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione di Finpiemonte e/o del Comitato di Valutazione, e comunque a condizione che l’intervento rimanga compatibile con quanto previsto dal Bando e con gli impegni e gli obblighi previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione.
Fatto salvo quanto ulteriormente previsto nella Lettera di Concessione/Atto di adesione, le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate a Finpiemonte che verificherà se sussistono i presupposti per la conferma dell’agevolazione in capo all’impresa subentrante anche con riferimento ai criteri economico‐patrimoniali di cui all’art. 4.2.
Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Xxxxxxxxxxx e/o dal Comitato di Valutazione, sarà valutata in termini di coerenza con l’obiettivo del progetto, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.
A fronte di riduzioni degli investimenti rispetto a quelli ammessi ad agevolazione, Xxxxxxxxxxx procederà alla rideterminazione dell’agevolazione concessa oppure procederà alla revoca del contributo concesso, qualora la riduzione di spesa comprometta l’effettiva realizzazione del progetto, il mancato rispetto della soglia minima per gli investimenti prevista al precedente art. 3.2, il conseguimento dei livelli occupazionali previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione o ne alteri in misura sostanziale e rilevante i contenuti o gli effetti.
4.6 Termini del procedimento
La seguente tabella riporta le tempistiche alle quali si devono attenere i soggetti coinvolti nell’iter di presentazione e valutazione delle domande (soggetti beneficiari, Finpiemonte, Regione Piemonte, Comitato di Valutazione).
Attività | Soggetto che ha in carico l’attività | Scadenza | Possibilità di proroga |
Invio domanda e relativi allegati obbligatori tramite posta certificata | Soggetto beneficiario | 5 giorni dall’invio telematico | No |
Attività | Soggetto che ha in carico l’attività | Scadenza | Possibilità di proroga |
Valutazione della domanda | Comitato di Valutazione | 90 giorni dalla ricezione tramite posta certificata della domanda di agevolazione | No. Tuttavia il termine si interrompe se Finpiemonte e/o il Comitato di Valutazione richiedono documenti integrativi, per il tempo impiegato dal soggetto beneficiario ad inviarli |
Invio comunicazioni ai beneficiari | Finpiemonte | 10 giorni dall’esito del Comitato di Valutazione | No |
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Xxxxxxxxxxx e/o dal Comitato di Valutazione | Soggetto beneficiario | 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxx | Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati |
Concessione dell’agevolazione e sottoscrizione dell’Atto di Adesione | Soggetto beneficiario Finpiemonte | Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista per la concessione dell’agevolazione. | No |
Conclusione dell’intervento | Soggetto beneficiario | 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Adesione ,, salvo che le parti concordino un termine diverso | Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati e con richiesta inoltrata prima della data di conclusione dell’intervento prevista nell’Atto di adesione. |
Rendicontazione finale delle spese | Beneficiario | Entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento | No |
Verifica della rendicontazione finale delle spese | Finpiemonte | Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale delle spese | Il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi, come previsto all’art. 4.3. |
Erogazione del saldo del contributo | Finpiemonte | 10 giorni dalla conclusione della verifica della rendicontazione finale | In base alla disponibilità effettiva delle risorse |
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE
5.1 Obblighi dei beneficiari
La concessione dell’agevolazione genera per i beneficiari l’obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando.
Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra dichiarazione resa nel
corso di realizzazione delle attività oggetto dell’autorizzazione.
I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca totale o parziale dell’agevolazione, secondo quanto specificato all’art. 5.3:
a) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione ;
b) introdurre modifiche sostanziali al progetto di investimento solo dopo aver ricevuto l’approvazione di Xxxxxxxxxxx;
c) raggiungere nell’anno a regime i livelli occupazionali previsti nella Lettera di Concessione/Atto di adesione, con uno scostamento massimo ammissibile del 10%, adeguatamente motivato, e fatto salvo il rispetto della soglia minima del 40% prevista all’art. 3.2;
d) mantenere per almeno 3 anni dall’anno a regime i livelli occupazionali sopra indicati;
e) non cessare o trasferire al di fuori del territorio regionale l’attività produttiva o di ricerca che ha beneficiato dell’agevolazione nei cinque anni successivi al completamento dell’intero investimento;
f) comunicare a Finpiemonte ogni variazione nei contratti di lavoro oggetto di agevolazione nei primi 12 mesi dalla data di inserimento (es. riduzione orario di lavoro, periodi di aspettativa, ecc.);
g) per i contratti a tempo determinato oggetto di acquisizione, effettuare la trasformazione in contratti a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto;
h) mantenere i rapporti di lavoro, attivati in applicazione della Lettera di Concessione/Atto di adesione che beneficiano dell’incentivo di cui al presente Bando, per almeno 3 anni dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione o dalla data di acquisizione dei contratti a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore o imputabili allo stesso (dimissioni volontarie, pensionamento, ecc.);
i) consentire alle Direzioni regionali competenti e a Finpiemonte di eseguire i controlli previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione;
j) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
k) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall’uso originario i beni acquistati o realizzati (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell’evoluzione tecnologica), prima che siano trascorsi cinque anni dalla completa realizzazione dell’investimento quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l’agevolazione è stata concessa. In particolare, per quanto previsto all’art. 3.3 del presente bando e dal Regolamento
(UE) n. 651/2014 gli investimenti immateriali sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti per almeno cinque anni dal completamento del progetto di investimento. Gli investimenti finanziati con aiuti a finalità regionale sono mantenuti nella zona beneficiaria per almeno cinque anni dal completamento dell’investimento.
l) rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di salvaguardia dell’ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori/trici dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, a pena della conseguente revoca dell’agevolazione percepita, qualora l'azienda non ponga in essere azioni correttive ad eventuali rilievi sollevati dai competenti organi di controllo.
Per ogni altro obbligo si rimanda a quanto previsto dal presente Bando, dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione e a quanto previsto dalla normativa che disciplina il presente Bando.
5.2 Ispezioni e controlli
Oltre ai controlli previsti negli articoli precedenti, Finpiemonte e le Direzioni regionali Competitività del Sistema regionale e Coesione sociale, ciascuna per propria competenza, di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione, possono effettuare ulteriori controlli anche presso l’unità locale del beneficiario allo scopo di accertare:
lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, dal Bando e dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione ;
la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate.
5.3 Cause di revoca delle agevolazioni
L’agevolazione verrà revocata totalmente, sia la parte relativa agli investimenti sia gli incentivi all’occupazione, nei seguenti casi:
- qualora si accerti l’assenza dei requisiti di ammissibilità o la presenza di false dichiarazioni;
- qualora il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso la Regione e Finpiemonte;
- in caso di inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal Bando (e dalla normativa che lo disciplina) e dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione;
- qualora il progetto realizzato non rispetti entrambe le soglie minime, riferite all’ammontare degli investimenti e al raggiungimento del livello occupazionale, previste al precedente art. 3.2 del
Xxxxx, o anche solo una di esse.
In caso ne sussistano le condizioni, sia in fase di valutazione delle rendicontazioni, sia durante l’iter di realizzazione del progetto, Finpiemonte avvierà il procedimento di revoca dell’agevolazione e ne darà comunicazione alle Direzioni regionali competenti.
Si opererà la revoca totale dei soli incentivi all’occupazione qualora il beneficiario non raggiunga entro l’anno a regime i livelli occupazionali previsti nella Lettera di Concessione/Atto di adesione; lo scostamento massimo ammissibile è pari al 10%, fatto salvo il rispetto della soglia minima del 40% prevista all’art. 3.2.
La revoca sarà invece solo parziale, limitata al singolo inserimento lavorativo interessato, nei seguenti casi:
- per i contratti a tempo determinato oggetto di acquisizione, nel caso in cui non sia effettuata la trasformazione in contratti a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del contratto;
- in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 3 mesi dalla data di assunzione/trasformazione/acquisizione;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro entro 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione, ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e fatta salva la casistica specificata al punto seguente;
- se, nel periodo tra i 3 mesi e i 12 mesi dalla data di inserimento, il rapporto di lavoro viene risolto per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o per dimissioni volontarie o per qualunque altra causa non direttamente imputabile al datore di lavoro, oppure modificato con una riduzione dell’orario di lavoro; in tali eventualità il contributo sarà rideterminato in relazione al periodo effettivamente lavorato o alla riduzione di orario effettuata, considerando il contributo relativo ad un anno di lavoro.
In caso di revoca, totale o parziale, il beneficiario deve restituire l’importo eventualmente erogato, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data della erogazione dell’agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.
La Regione potrà emanare apposite disposizioni per disciplinare, nei casi in cui ciò si renda necessario, le modalità e tempi di restituzione degli importi indebitamente ricevuti dal beneficiario.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Xxxxxxxxxxx tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque
automatizzati.
Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.
Il responsabile del trattamento dei dati è:
per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale e il Direttore della Direzione regionale Coesione Sociale;
per Finpiemonte, il Direttore Generale.
Se Regione Piemonte/Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento dei dati, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In relazione al contributo per l’investimento e per gli incentivi all’occupazione:
- il responsabile del procedimento di valutazione delle domande è il responsabile pro tempore dell’Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari di Finpiemonte;
- il responsabile del procedimento di verifica delle rendicontazioni e degli altri controlli di primo livello previsti è il responsabile pro tempore dell’Area Controlli di Finpiemonte.
8. INFORMAZIONI E CONTATTI
Finpiemonte S.p.A. (informazioni sui contenuti del bando e sullo stato di avanzamento della domanda)
Numero di telefono: 011/00.00.000 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Indirizzo e‐mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
ALLEGATO 1
ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI
Allegato 1a ‐ ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007]
Sezione e divisioni Classificazione ATECO | Codici ammessi | Codici esclusi |
B ‐ Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 a 09) | 06.10 (Estrazione di petrolio greggio) 06.20 (Estrazione di gas naturale) 07.21 (Estrazione di minerali di uranio e di torio) 08.11 (Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia) 08.12 (Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino) 08.91 (Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti) 08.93 (Estrazione di sale) 08.99 (Estrazione di asfalto e bitume naturale; Estrazione di pomice e di altri minerali nca) 09.10 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale) 09.90 (Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice; Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca) | Tutti eccetto i codici ammessi |
C ‐ Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33) | Tutti eccetto il codice escluso e con le seguenti limitazioni: Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Per i codici 10.84.0 e 10.89.0 è esclusa la produzione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite | 10.2 (Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi) |
D ‐ Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (Divisione 35) | Tutti eccetto i codici esclusi | 35.14 (Commercio di energia elettrica); 35.23 (Commercio di gas distribuito mediante condotte). |
E ‐ Fornitura di acqua; reti fognarie, atti‐ vità di gestione dei rifiuti e risanamento (Divisioni da 36 a 39) | Tutti | Nessuno |
F ‐ Costruzioni (Divisioni da 41 a 43) | Tutti | Nessuno |
G ‐ Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e di motocicli (Divisioni da 45 a 47) | Tutta la divisione 46 (Commercio all’ingrosso ‐ escluso quello di autoveicoli e di motocicli) eccetto i due codici esclusi | Tutta la divisione 45 (Commercio .e |
riparazione di auto‐ veicoli e motocicli) I codici 46.38.1 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi) e 46.38.2 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi) Tutta la divisione 47 (Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | ||
H ‐ Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53) | 52.21.4 [Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)] 52.29.2 (Intermediari dei trasporti; Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci) | Tutti eccetto i codici ammessi |
J ‐ Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63) | 58.1 (Edizione di libri, Pubblicazione di elenchi, Pubblicazione di elenchi, Edizione di quotidiani, Edizione di riviste e periodici, Altre attività editoriali) 58.2 (Edizione di giochi per computer; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer). 59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) 59.12 (Attività di post‐produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) 59.2 (Edizione di registrazioni sonore; edizione di musica stampata; studi di registrazione sonora) 60 (Attività di programmazione e trasmissione) 61 (Telecomunicazioni) 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) 63.11 [Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale ‐ Caf); Altre elaborazioni elettroniche di dati Gestione database (attività delle banche dati); Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)]. | Tutti eccetto i codici ammessi |
M ‐ Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75) | 71.2 (Collaudi e analisi tecniche di prodotti; controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi; attività per la tutela di beni di produzione controllata) 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) 74.10.10 (Attività di design di moda e design industriale) 74.10.2 (Attività dei disegnatori grafici di pagine web; altre attività dei disegnatori grafici) 74.10.9 (Altre attività di design). | Tutti eccetto i codici ammessi |
N ‐ Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82) | 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse). 82.20 (attività dei call center) 82.92 (Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi) | Tutti eccetto i codici ammessi |
S ‐ Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96) | 96.01.1 (Attività delle lavanderie industriali); 96.04.02 (Stabilimenti termali) | Tutti eccetto i codici ammessi |
Sezioni A ‐ I ‐ K ‐ L ‐ O ‐ P ‐ Q ‐ R ‐ T ‐ U | Nessuno | Tutti |
Allegato 1b ‐ ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI [Classificazione ATECO 2007]
PMI e Grandi Imprese che intendono accedere agli aiuti a finalità regionale ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Sezione e divisioni Classificazione ATECO | Codici ammessi | Codici esclusi |
B ‐ Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 a 09) | 06.10 (Estrazione di petrolio greggio) 06.20 (Estrazione di gas naturale) 07.21 (Estrazione di minerali di uranio e di torio) 08.11 (Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia) 08.12 (Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino) 08.91 (Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti) 08.93 (Estrazione di sale) 08.99 (Estrazione di asfalto e bitume naturale; Estrazione di pomice e di altri minerali nca) 09.10 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale) 09.90 (Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice; Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca) | Tutti eccetto i codici ammessi |
C ‐ Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33) | Tutti eccetto i codici esclusi e con le seguenti limitazioni: ‐ Il codice 10.83.02 è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Per i codici 10.84.0 e 10.89.0 è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite. I codici 30.11.2 [Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)], 30.12.00 (Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive), 33.15.00 [Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)], 38.31.20 (Cantieri di demolizione navali) sono ammissibili solo se non rientrano nel settore della costruzione navale come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9). | 10.2 (Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi); 20.60 (Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.) Il settore delle fibre sintetiche” è così definito: a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati; 24 (Metallurgia) e altri codici interessati dalla definizione del settore siderurgico così definito: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti: a) ghisa grezza e ferro‐leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro‐manganese carburato, escluse altre ferro‐leghe; b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti |
semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni; c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa; d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli; e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm. I codici 30.11.2 [Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)], 30.12.00 (Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive), 33.15.00 [Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)], 38.31.20 (Cantieri di demolizione navali) non sono ammissibili se rientrano nel settore della costruzione navale come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9). | ||
E ‐ Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (Divisioni da 36 a 39) | Tutti | Nessuno |
F ‐ Costruzioni (Divisioni da 41 a 43) | Tutti | Nessuno |
G ‐ Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e di motocicli (Divisioni da 45 a 47) | Tutta la divisione 46 (Commercio all’ingrosso ‐ escluso quello di autoveicoli e di motocicli) eccetto i due codici esclusi | Tutta la divisione 45 (Commercio ... e riparazione di autoveicoli e motocicli) I codici 46.38.1 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi) e 46.38.2 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi). Tutta la divisione 47 (Commercio al dettaglio escluso quello di autoveicoli e di motocicli) |
H ‐ Trasporto e magazzinaggio (divisioni da 49 a 53) | 49.32 (Trasporto con taxi), 49.42 (Servizi di trasloco) 49.5 (Trasporto mediante condotte); 51.22 (Trasporto spaziale) | Tutti eccetto i codici ammessi |
J ‐ Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63) | 58.1 (Edizione di libri, Pubblicazione di elenchi, Pubblicazione di elenchi, Edizione di quotidiani, Edizione di riviste e periodici, Altre attività editoriali) 58.2 (Edizione di giochi per computer; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer). 59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) 59.12 (Attività di post‐produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) 59.2 (Edizione di registrazioni sonore; edizione di musica stampata; studi di registrazione sonora) 60 (Attività di programmazione e trasmissione) 61 (Telecomunicazioni) 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse) 63.11 [Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale ‐ Caf); Altre elaborazioni elettroniche di dati Gestione database (attività delle banche dati); Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)]. | Tutti eccetto i codici ammessi |
M ‐ Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75) | 71.2 (Collaudi e analisi tecniche di prodotti; controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi; attività per la tutela di beni di produzione controllata) 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) 74.10.10 (Attività di design di moda e design industriale) 74.10.2 (Attività dei disegnatori grafici di pagine web; altre attività dei disegnatori grafici) 74.10.9 (Altre attività di design). | Tutti eccetto i codici ammessi |
N ‐ Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82) | 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse). 82.20 (Attività dei call center) 82.92 (Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi) | Tutti eccetto i codici ammessi |
S ‐ Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96) | 96.01.1 (Attività delle lavanderie industriali); 96.04.02 (Stabilimenti termali) | Tutti eccetto i codici ammessi |
Sezioni A ‐D ‐ I ‐K ‐ L ‐ O ‐ P ‐ Q ‐ R ‐ T ‐ U | Nessuno | Tutti |