PRESCRIZIONI TECNICHE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO
PRESCRIZIONI TECNICHE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO
FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO
Capitale Sociale € 10.000.000, interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 09982061005. Socio unico Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sommario
Premessa 3
Parte A – Condizioni speciali di contratto 4
Art. A.1 Oggetto dell’appalto 4
Art. A.2 Importo stimato 4
Art. A.3 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alla procedura 4
Art. A.4 Inizio e durata del contratto 5
Art. A.5 Oneri 5
Art. A.6 Sicurezza 6
Art. A.7 Responsabilità 7
Art. A.8 Cessione del contratto e dei crediti - Subappalto 8
Art. A.9 Certificato di verifica di conformità 9
Art. A.10 Pagamenti 9
Art. A.11 Vigilanza e controlli 10
Art. A.12 Variazioni dell’entità della prestazione 11
Art. A.13 Penali per ritardi e inadempienze 11
Art. A.14 Fallimento dell’affidatario 12
Art. A.15 Risoluzione 12
Art. A.16 Recesso 13
Art. A.17 Condizioni generali 13
Art. A.18 Foro competente 14
Art. A.19 Stipulazione del contratto – Spese, imposte e tasse 14
Art. A.20 Disposizioni finali 14
Parte B – Prescrizioni tecniche 14
Art. B.1 Descrizione della fornitura 14
Art. B.2 Modalità e tempi di esecuzione della fornitura 16
Parte C – Condizioni particolari di RDO 16
Art. C.1 Disposizioni generali 16
Art. C.2 Documenti della RdO 17
Art. C.3 Modalità di partecipazione 17
Art. C.4 Documentazione da produrre ai fini della partecipazione alla procedura 18
Art. C.5 Criterio di aggiudicazione della gara 18
Art. C.6 Esame delle Offerte 18
Art. C.7 Verifica delle offerte anormalmente basse 19
Art. C.8 Graduatoria in caso di offerte a pari merito 20
Art. C.9 Efficacia dell'aggiudicazione 20
Art. C.10 Sottoscrizione del contratto 20
Premessa
Equitalia Giustizia SpA (d’ora in poi anche Società) è la società per azioni istituita nel 2008 per gestire i crediti previsti dal Testo Unico di cui al dPR n.115/2002, con riguardo alle attività indicate dall’art.1, commi 367-371, della legge n.244/2007, nonché per gestire il Fondo Unico Giustizia di cui all'art.2 del DL n.143/2008.
La Società, verificato che le sedute da ufficio attualmente in uso ai dipendenti della Società e alcune sedute dirigenziali risultano essere vetuste, usurate e in condizioni tali da non assicurare una corretta postura dell’operatore, ha ravvisato la necessità di procedere alla sostituzione di dette sedute al fine di assicurare idonee condizioni, con riguardo ai posti di lavoro.
Per l’affidamento del presente appalto di fornitura la Società si avvale di procedura telematica di negoziazione nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’espletamento della procedura negoziata tramite “Richiesta di offerta” (RdO).
Le condizioni del Contratto - che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta dell’Affidatario - sono quelle di cui al presente documento. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione di gara, alla documentazione del bando di abilitazione CONSIP e al d.lgs. n.50/2016 (d’ora in poi anche Codice o Codice dei contratti) e al codice civile.
Il presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione della procedura di affidamento, si compone di tre parti:
PARTE A - CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO: clausole contrattuali ad integrazione o in deroga a quelle previste dal documento di stipula generato dal Sistema MEPA (di seguito "Contratto") e/o dalle Condizioni Generali di Contratto MEPA, ai sensi di quanto previsto dall'art.50, comma 3, delle Regole del sistema di e- procurement della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.;
PARTE B – PRESCRIZIONI TECNICHE: requisiti tecnici per i beni oggetto della fornitura;
PARTE C - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO: specifiche condizioni per la partecipazione, nonché le modalità di espletamento e di aggiudicazione della stessa.
Parte A – Condizioni speciali di contratto
Art. A.1 Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di n. 235 sedute per postazioni da ufficio e n. 7 sedute dirigenziali, a norma di legge per dimensione, requisiti di sicurezza in generale, meccanismi, di regolazione, di stabilità, di resistenza e durata, come precisato all’Art. B.1.
Il prezzo, offerto a corpo, deve includere il trasporto e la consegna presso la sede della Società, l’onere di scarico, il disimballaggio dei singoli articoli, l’eventuale montaggio qualora le sedute operative e dirigenziali non siano fornite già montate e pronte all’uso, l’allontanamento dei materiali di imballaggio in discarica autorizzata.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Art. A.2 Importo stimato
Il corrispettivo massimo contrattuale per la fornitura oggetto del presente affidamento, IVA ed eventuali oneri contributivi esclusi, è stimato in € 39.500 (euro trentanovemilacinquecento/00).
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze sono pari a € 0,00 (euro zero).
L’importo sopra indicato, al netto del ribasso offerto, è fisso e invariabile ed è comprensivo di tutte le attività rese in relazione al presente affidamento.
Non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione del corrispettivo, come sopra determinato, né alcun abbuono, in caso di aumento di costi derivanti da qualsivoglia ragione, anche non imputabile all’Affidatario.
L’aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. c) del Codice.
In considerazione della natura della prestazione richiesta, il servizio non sarà suddiviso in lotti. L’affidamento è aggiudicato a corpo.
Art. A.3 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alla procedura Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.45 del Codice dei contratti in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli Operatori:
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto;
- che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000.
Art. A.4 Inizio e durata del contratto
Il contratto decorrerà dalla data di stipula (attraverso la procedura MEPA) fino al completamento della consegna delle sedute.
Art. A.5 Oneri
Gli oneri a carico dell’Affidatario sono i seguenti.
O sservanza di leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, codice etico e protocollo
di legalità di Equitalia Giustizia SpA.
L’Affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.
Il Fornitore, con la partecipazione alla presente procedura, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di Legalità di Equitalia Giustizia SpA consultabili sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i suddetti. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia Giustizia SpA avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
La stipulazione del contratto da parte dell’Affidatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’esecuzione immediata dell’appalto.
Personale.
L’Affidatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel
periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato da leggi speciali.
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
In caso di ottenimento, da parte del Responsabile unico del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo RUP trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall’art.30, comma 6 del Codice dei contratti.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. A.15.
D overi del personale.
Il personale è tenuto all’osservanza del Codice etico e del protocollo di legalità adottati dalla Società, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art.
A.15. Pertanto l’Affidatario dovrà impartire disposizioni idonee in tal senso.
Art. A.6 Sicurezza
L’Affidatario deve provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
L’Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n.81/2008).
Il Referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro della Società è il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
L’inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. A.15.
Art. A.7 Responsabilità
L’Affidatario è responsabile nei confronti della Società dell’esatto adempimento della fornitura oggetto del presente appalto.
L'accettazione della merce non solleva l’Affidatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.
L’accettazione della merce avverrà con riserva, da parte della Società, del diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
I prodotti che non presentano i requisiti richiesti ovvero i prodotti dichiarati non idonei, anche se tolti dall’imballaggio originario, rimarranno depositati presso la Società, a totale rischio dell’Affidatario il quale dovrà provvedere alla sostituzione, con materiale idoneo e al ritiro dei prodotti respinti, entro massimo cinque giorni lavorativi dalla notifica della contestazione.
Rimane fermo il diritto della Società alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno subito, ai sensi dell’Art. A.15.
La Società non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore, per la quale si potrà procedere allo smaltimento nei modi di legge, senza alcun obbligo di provvedere al pagamento del prezzo, decorsi sessanta giorni lavorativi dalla contestazione di irregolarità.
Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per il corretto e completo svolgimento delle obbligazioni previste.
L’Affidatario deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale della Società presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e l’Affidatario dovrà provvedere alla loro sostituzione entro cinque giorni lavorativi.
Qualora l’Affidatario si avvalga di corrieri la sua responsabilità non si esaurirà con la consegna della merce al corriere, ma è fatto obbligo all’Affidatario di coordinare l’attività di consegna affidata al corriere. Non potranno essere opposte alla Società difficoltà contingenti del corriere prescelto, quali rottura mezzi, indisponibilità di personale, etc. per ritardare la consegna di quanto ordinato oltre i termini pattuiti, dovendosi l’Affidatario premurare di rivolgersi a corriere con idonea struttura organizzativa e idonea capacità logistica.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna, ritiro, sostituzione sono a carico dell’Affidatario.
L’Affidatario è altresì responsabile nei confronti della Società e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti, consulenti e collaboratori.
È fatto obbligo all’Affidatario di mantenere la Società sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Art. A.8 Cessione del contratto e dei crediti - Subappalto
L’Affidatario è tenuto a eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente affidamento.
Ai sensi dell’art.105, comma 1 del Codice dei contratti è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’Affidatario, fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma 1, lettera d), punto 2 del Codice.
Nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lettera d), punto 2 del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall’art.1 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n.187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. n.159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art.106, comma 13 del Codice dei contratti.
Non è ammesso il subappalto.
Il subappalto in violazione del comma precedente, così come qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere in capo alla Società il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo Art. A.15.
Art. A.9 Certificato di verifica di conformità
La verifica di conformità è avviata dal Responsabile unico del procedimento entro 20 giorni lavorativi dalla consegna.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le attività contrattuali siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
La verifica di conformità è conclusa non oltre trenta giorni dall’ultimazione della consegna della fornitura.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all’Affidatario, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All’atto della firma l’Affidatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del corrispettivo.
Art. A.10 Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9.
Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società.
L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
- i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce;
- numero CIG (codice identificativo gara);
- l’importo contrattuale espresso in euro;
- eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge;
- tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN;
- il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto;
- fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R.
633/1972;
- ogni altra informazione utile.
Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13.
Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società.
In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.
Art. A.11 Vigilanza e controlli
La Società ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione della prestazione, il regolare ed esatto adempimento della medesima e a tale fine potrà
utilizzare le modalità di verifica e di controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione.
Art. A.12 Variazioni dell’entità della prestazione
La prestazione da fornire potrà essere aumentata o ridotta da parte della Società, per eventuali ulteriori esigenze, fino a concorrenza del quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di affidamento, senza che l’Affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
Art. A.13 Penali per ritardi e inadempienze
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la Società applicherà le penali di seguito indicate.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna previsti sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo calcolato sul valore della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.
La fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche sarà considerata alla stregua di una mancata consegna e comporterà l’applicazione delle penali di cui al punto precedente.
Fermo l’obbligo di consegnare il prodotto nella quantità dedotta in contratto, potendosi altrimenti considerare il Fornitore inadempiente ai fini della risoluzione del contratto, nel caso questi non sia in grado di provvedere alla consegna nei termini pattuiti, comunicherà tempestivamente alla Società se può provvedere alla consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva. La Società si riserva in tal caso la facoltà di procedere all’acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse al Fornitore, tenuto anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa e danno subìto dalla Società.
L’inadempimento anche parziale a una qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti dal presente contratto, diversi dal ritardo nell’adempiere, comporterà l’applicazione di una penale dello 0,25% del valore del contratto.
Qualora il ritardo nell’adempimento comporti un’applicazione delle penali il cui valore complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale, Equitalia Giustizia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, impregiudicato il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
In caso di rilevazione, in sede di collaudo, di mancanza di parti richieste o di imperfezioni di qualunque natura nell’installazione, sarà applicata una penale pari allo 0,2% da computarsi sul valore complessivo dei materiali oggetto del contratto.
Le penali non potranno comunque essere complessivamente superiori al 10% del valore complessivo dell’affidamento.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento da parte del Responsabile unico del procedimento, verso cui l’Affidatario avrà la facoltà di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Società procederà all’applicazione delle penali sopra citate, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È fatto salvo il diritto della Società alla risoluzione del contratto e al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Art. A.14 Fallimento dell’affidatario
Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di affidamento o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, facendo salva la disciplina speciale prevista dall’art.48, commi 17 e 18 e dall’art.110 del Codice dei contratti.
Art. A.15 Risoluzione
Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art.108, comma 2 del Codice dei contratti, la Società si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art.108, comma 1, del Codice.
La Società si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art.1453 e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento, quale la consegna di prodotti che non presentano i requisiti richiesti ovvero di prodotti non integri o idonei all’uso.
La Società potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 cod. civ., nei seguenti casi:
- ritardo superiore a venti giorni lavorativi, previa comunicazione, da parte della Società, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva, inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- grave inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- cessione, anche parziale, di contratto o subappalto, in violazione di quanto previsto al precedente Art. A.8
- transazioni finanziarie eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art.3, comma 8, della legge n.136/2010;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel corso della procedura di gara;
- perdita di uno dei requisiti di cui all’art.80 del Codice dei contratti;
- applicazione di penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% del valore del contratto.
In ogni caso è fatto salvo il diritto della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. A.16 Recesso
La Società ha diritto a esercitare il diritto di recesso dal contratto, secondo le modalità e le tempistiche disciplinate dall’art.109 del Codice dei contratti.
Art. A.17 Condizioni generali
L’accettazione dell’affidamento equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
Con la firma del contratto l’Affidatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt.1341, comma 2 e 1342 cod. civ., tutte le clausole previste nel presente documento, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti richiamate nel presente atto.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente documento deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 cod. civ.
Art. A.18 Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Art. A.19 Stipulazione del contratto – Spese, imposte e tasse
Il contratto si intende validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema sul MEPA (art.52 delle regole del sistema di e-procurement Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.).
Il contratto è immediatamente efficace.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell’Affidatario. Per quanto riguarda l’IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Art. A.20 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, nonché alla documentazione relativa alla disciplina del MEPA e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al MEPA.
Parte B – Prescrizioni tecniche
Art. B.1 Descrizione della fornitura
Come previsto dall’allegato XXXIV del DLgs 81/08, le sedute di lavoro devono avere i seguenti requisiti minimi:
- Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda.
- Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.
- Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente e dunque alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore; deve inoltre avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.
- Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.
- Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.
Per assicurare la conformità e l’utilizzo ottimale da parte del videoterminalista, per le sedute sono richieste le seguenti caratteristiche tecniche:
- schienale alto dotato di supporto lombare e di poggiatesta, realizzati con imbottitura in resina poliuretanica espansa ad alta densità, indeformabile;
- sedile con imbottitura in resina poliuretanica espansa ad alta densità, indeformabile;
- regolazione in altezza del sedile con pistone a gas;
- base in nylon nero a 5 razze con ruote piroettanti autofrenanti adatte a pavimenti ricoperti con la moquette e tali da evitare rischi di slittamento o ribaltamento;
- movimenti di oscillazione del tipo multiblock, con bloccaggio in più posizioni, regolazione fine dell’oscillazione e sistema di sicurezza anti-ritorno;
- braccioli regolabili in altezza;
- rivestimenti ignifughi con classe di reazione al fuoco 1, realizzati in tessuto nero, per le n. 235 sedute operative;
- E’ inoltre richiesta la certificazione UNI EN 1335.
Oltre quanto sopra per sedute dirigenziali sono richieste le seguenti caratteristiche:
- struttura in legno multistrato;
- imbottitura in resina poliuretanica sedile densità 30 kg/m3 spessore 60 mm, schienale densità 21 kg/m3 spessore 60 mm;
- rivestimenti ignifughi con classe di reazione al fuoco 1 realizzati in ecopelle nera;
- meccanismi: meccanismo oscillante con possibilità di blocco nella posizione da lavoro, pomolo di regolazione dell’ intensità di oscillazione; alzata a gas; piastra per colonna auto-allineante;
- braccioli: in multistrato completamente imbottiti e rivestiti e boccole di fissaggio in metallo cromato; pompa a gas cromata
- base: razze in metallo cromato.
Si precisa che le sedute devono essere consegnate già completamente montate. In alternativa il montaggio dovrà essere a carico del fornitore, all’atto della consegna.
La fornitura dovrà riferirsi esattamente agli articoli offerti in sede di gara. Le caratteristiche tecniche sopra richieste devono essere tenute in debita considerazione per la predisposizione dell’offerta di gara, in quanto il mancato possesso anche di un solo requisito minimo comporterà l’esclusione dalla gara.
Art. B.2 Modalità e tempi di esecuzione della fornitura
La fornitura dovrà essere eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni normative vigenti, nonché secondo le indicazioni del presente documento.
La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso la sede legale della Società entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto e dovrà essere svolta in un giorno feriale dalle ore 09:00 alle ore 16:00.
Fermo l’obbligo di consegnare il prodotto nella quantità dedotta in contratto, potendosi altrimenti considerare l’Affidatario inadempiente ai fini della risoluzione del contratto, nel caso questi non sia in grado di provvedere alla consegna nei termini pattuiti, comunicherà tempestivamente alla Società se può provvedere alla consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva. La Società si riserva in tal caso la facoltà di procedere all’acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse al Fornitore, tenuto anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa e danno subìto dalla Società.
Parte C – Condizioni particolari di RDO
Art. C.1 Disposizioni generali
Equitalia Giustizia si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di:
A. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto (art. 95, comma 12, del D. lgs. nr. 50/2016);
B. sospendere, reindire, revocare, motivatamente, la presente procedura;
C. non sottoscrivere il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
D. non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. Saranno esclusi dalla procedura gli Operatori che presentino:
E. un'offerta economica con l'importo complessivo offerto eccedente l'importo totale a base d'asta;
F. un'offerta sottoposta a condizione o nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione specificate nella documentazione della procedura;
G. un'offerta che, per quanto non espressamente previsto dalla documentazione della procedura, sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni.
Art. C.2 Documenti della RdO
Gli atti della procedura sono:
- Allegato nr. 1 alla RdO: Prescrizioni tecniche e Condizioni particolari di RDO e di Contratto;
- Allegato nr. 2 alla RdO: Dichiarazione per la partecipazione (viene fornito fac simile);
- Allegato nr. 3 alla RdO: Modello DGUE
- Offerta economica: generata automaticamente dal Sistema.
Art. C.3 Modalità di partecipazione
L'Impresa invitata può presentare offerta sul Mercato della Pubblica Amministrazione per l'iniziativa "Arredi e Complementi/Beni/Arredi per ufficio/Sedie per ufficio”.
La proposta, come effettuata sul MEPA, con la quale il Fornitore formulerà la propria offerta dovrà essere espressa quale offerta a corpo. Non potranno essere ammesse offerte pari o superiori all’importo complessivo posto a base di gara.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è quello indicato nella RdO caricata a sistema.
Art. C.4 Documentazione da produrre ai fini della partecipazione alla procedura
Ai fini della partecipazione alla procedura, l'operatore economico dovrà produrre la seguente documentazione:
Documentazione di carattere amministrativo (contenuto della Busta Amministrativa virtuale):
- Il documento "Dichiarazione per la partecipazione" reso secondo il fac- simile di cui all'Allegato nr. 2 alla RdO, sottoscritto, con firma digitale, dal Legale Rappresentante abilitato al Sistema.
- Il documento "Modello DGUE" reso secondo l'Allegato nr. 3 alla RdO.
Documentazione di carattere economico (contenuto della Busta economica virtuale):
- Il documento Offerta economica direttamente elaborato e generato dal Sistema. Il documento Offerta economica dovrà recare la firma digitale del Legale Rappresentante abilitato a Sistema.
E' causa di esclusione dalla procedura:
- la mancata inclusione nella Busta Economica virtuale del documento Offerta economica;
- l'assenza sul documento Offerta economica della firma digitale dei soggetti sopra indicati.
Art. C.5 Criterio di aggiudicazione della gara
Considerato il valore stimato dell’appalto, l’aggiudicazione viene effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. c) del Codice.
La Società si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. C.6 Esame delle Offerte
1) Apertura delle Buste amministrative virtuali e valutazione della documentazione amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento procederà, in seduta pubblica, nel giorno e ora che saranno tempestivamente comunicati successivamente al termine fissato per la
ricezione delle offerte, al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e alla valutazione delle offerte presentate.
Equitalia Giustizia SpA, sulla base delle risultanze della valutazione, assumerà i provvedimenti di ammissione e di esclusione dell'operatore dalla procedura.
Il Responsabile del Procedimento, con l'ausilio del Punto Istruttore, provvederà ad inserire a Sistema l'esito della valutazione.
2) Apertura delle Buste economiche virtuali e valutazione della Documentazione economica.
Il Responsabile del Procedimento, con l'ausilio del Punto Istruttore, nella seduta pubblica telematica preventivamente convocata, procederà all'apertura delle Buste economiche virtuali, alla valutazione delle offerte economiche, accertando che le stesse risultino debitamente sottoscritte nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo "Documentazione da produrre ai fini della partecipazione" e all'inserimento a Sistema dell'esito della suddetta valutazione.
Il Responsabile del Procedimento, quindi, procederà, tramite Sistema, alla creazione della graduatoria delle offerte.
Nel caso di offerte a pari merito in graduatoria troverà applicazione quanto previsto dal successivo paragrafo "Graduatoria in caso di offerte a pari merito".
Art. C.7 Verifica delle offerte anormalmente basse
Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. dell'art. 97 comma 1 del D.lgs. nr. 50/2016.
In caso non ne risultassero, il Responsabile del Procedimento formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore risultato primo in graduatoria. Della proposta di aggiudicazione sarà data evidenza sul portale MEPA mediante la selezione dello stato di "Affidatario provvisorio".
Qualora, invece, risultassero offerte anormalmente basse, il Responsabile del Procedimento ne effettua l'esame ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. nr. 50/2016 .
Art. C.8 Graduatoria in caso di offerte a pari merito
Nel caso di offerte a pari merito nella graduatoria, l'offerta prima in graduatoria sarà scelta tramite sorteggio.
Art. C.9 Efficacia dell'aggiudicazione
L'aggiudicazione diventerà efficace solo a seguito della verifica, in capo all'operatore risultato Affidatario, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo "Requisiti di partecipazione".
Equitalia Giustizia SpA potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni circa la documentazione prodotta.
Qualora a seguito delle suddette verifiche l'operatore risultato Affidatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti lo stesso sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore che segue nella graduatoria.
Art. C.10 Sottoscrizione del contratto
Ai fini della sottoscrizione del Contratto, Equitalia Giustizia SpA richiederà all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni lavorativi, di produrre la comunicazione dei dati ex art. 3, L. nr. 136/2010, per la tracciabilità dei pagamenti.