Contract
IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012
Decreto n. 809 del 23 Aprile 2019
Proroga tecnica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d. lgs 50/2016, nelle more della conclusione delle procedure di verifica propedeutiche alla stipula dell’Accordo quadro, di cui al procedimento CIG 75895284A2, con il fornitore individuato per l’espletamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Unioni dei comuni, la struttura commissariale della Regione Xxxxxx-Romagna, le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Xxxxxx e per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Xxxxxx e Ferrara.
Visti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Xxxxxx- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Xxxxxx e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1’ agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Xxxxxx e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visto in particolare l’articolo 2 che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l’art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l’articolo 3 bis comma 2, come modificato e integrato dall’art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:
“Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Xxxxxx-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Xxxxxx-Romagna; il
4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- l’art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;
Visto altresì il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nel testo implementato e coordinato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Xxxxxx- Romagna Xxxxxxx Xxxxxxxxx che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell’art. 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Richiamate:
- l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”;
- l’ordinanza n. 49 del 25 agosto 2016 in esecuzione della quale il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo è stato affidato alla Società Manpower S.r.l. con la quale è stato stipulato l’Accordo Quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017, per la fornitura del servizio fino al 31 dicembre 2018;
- l’ordinanza n. 10 del 11 maggio 2018 “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018- 2019 del commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 50/2016 e xx.xx. e del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018” come modificata dall’ordinanza n. 22 del 25 settembre 2018;
- l’ordinanza n. 17 del 2 Agosto 2018 “Approvazione del progetto redatto ex art. 23, commi 14 e 15, d. lgs 50/2016, della determinazione a contrarre e approvazione dei relativi atti per la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Unioni dei comuni, la struttura commissariale della Regione Xxxxxx-Romagna, le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Xxxxxx e per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Xxxxxx e Ferrara, per l’annualità 2019”;
- Ordinanza n. 32 del 11 Dicembre 2018 “Proroga tecnica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 11 del
d. lgs 50/2016, nelle more della conclusione dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Unioni dei comuni, la struttura commissariale della Regione Xxxxxx-Romagna, le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Xxxxxx e per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Xxxxxx e Ferrara. Integrazioni alle ordinanze n. 10 dell’11 maggio 2018 e 22 del 25 settembre 2018.”
Preso atto che:
- in data 06/08/2018 è stato pubblicato il bando di gara per la selezione del fornitore del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, procedimento CIG 75895284A2;
- in data 02/10/2018 si sono chiusi i termini per la presentazione delle offerte da parte degli operatori;
- le procedure di valutazione delle offerte da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER, di cui si avvale il Commissario per l’espletamento delle procedure di gara di che trattasi, sono terminate con l’aggiudicazione disposta, a favore di Randstad Italia Spa, tramite determinazione del Direttore di Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici num. 121 del 27/03/2019 comunicata ai sensi dell’art. 76 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 in data 28/03/2019;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 32 comma 9 del decreto legislativo 50/2016 l’Accordo Quadro di cui al procedimento CIG 75895284A2 non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 sono state effettuate in data 28/03/2019;
- a seguito dell’aggiudicazione e del ricevimento delle necessarie informazioni da parte del fornitore aggiudicatario, in data 16/04/2019 è stato caricato sulla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 aggiornato con Legge n. 161/2017;
- il medesimo D. Lgs. 159/2011 al successivo articolo 92 prevede che “Il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione” e che “Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza immediatamente, i soggetti…procedono anche in assenza dell’informazione antimafia.”.
Rilevato pertanto che non è possibile giungere alla stipula dell’Accordo quadro di cui al CIG 75895284A2 con il nuovo fornitore prima del 30/04/2019 attuale data di scadenza dell’Accordo quadro in essere con Manpower srl; data di scadenza disposta con Ordinanza n. 32 del 11 Dicembre 2018 e conseguente atto di proroga RPI/2018/604 del 21/12/2018;
Ritenuto necessario e di fondamentale importanza garantire il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in continuità e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure e agli adempimenti per addivenire alla stipula dell’Accordo Quadro, ovvero senza che vi siano interruzioni del servizio, in quanto contrariamente le strutture del commissario, degli Enti locali e delle Prefetture interessate subirebbero un arresto delle attività in essere con conseguenti gravi ritardi e probabili danni correlati;
Considerato che:
- il personale attualmente fornito in somministrazione, pari a circa 470 unità, è impegnato su tutte le attività connesse alla ricostruzione privata e pubblica, dall’istruttoria dei progetti, alle liquidazioni, ai controlli e al contenzioso;
- è necessario proseguire le attività correnti con gli stessi ritmi e con il medesimo numero di unità lavorative stante l’impossibilità di proseguire con le sole risorse ordinarie che non sono sufficienti a gestire l’elevata mole di lavoro straordinaria derivante dalle pratiche per la ricostruzione privata e pubblica;
- al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione, sino alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro con il nuovo Fornitore, l’espletamento del servizio non può che essere garantito dal medesimo operatore economico uscente, con cui stipulato l’Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 successivamente prorogato con atto RPI/2018/604 del 21/12/2018.
Rilevato di dover procedere alla modifica della durata dell’Accordo quadro in essere con la società
Manpower srl, sopra richiamato, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del decreto legislativo 50/2016 e come previsto dall’art. 4 comma 5 del medesimo Accordo quadro e dal paragrafo 1 del disciplinare di gara.
Ritenuto pertanto di prorogare al 16/06/2019 il termine di scadenza dell’Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 successivamente prorogato con atto RPI/2018/604 del 21/12/2018;
Dato atto che:
- non si rende necessaria ulteriore integrazione dell’importo massimo spendibile in quanto lo stanziamento previsto dall’ordinanza l’ordinanza n. 49 del 25 agosto 2016 successivamente integrato con l’Ordinanza n. 32 del 11 Dicembre 2018 pari a complessivi 41.000.000,00 (IVA inclusa) risulta sufficientemente capiente;
- i controlli connessi alla stipula dell’atto di proroga, effettuati in sede di sottoscrizione dell’Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017, e del successivo atto di proroga RPI/2018/604 del 21/12/2018, sono in corso di rinnovo.
DISPONE
1) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa da intendersi interamente richiamate, nelle more della conclusione delle procedure e degli adempimenti necessari per addivenire alla stipula dell’Accordo Quadro oggetto della procedura CIG 75895284A2 con il fornitore aggiudicatario del servizio, ad una proroga tecnica contrattuale, ai sensi del dell’art. 106 comma 11 del decreto legislativo 50/2016, dell’Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 successivamente prorogato con atto RPI/2018/604 del 21/12/2018 relativo al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della regione Xxxxxx-Romagna sottoscritto dal Commissario e la società Manpower srl;
2) di prorogare conseguentemente al 16/06/2019 il termine di scadenza del citato Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 relativo al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;
3) di dare atto che il servizio suindicato oggetto della presente proroga sarà effettuato nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali stabilite nell’Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017;
4) di approvare in allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, lo schema di atto integrativo disciplinante la proroga tecnica dell’Accordo Quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 da sottoscriversi tra le parti per la definizione della suddetta proroga tecnica;
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Xxxxxx-Romagna (BURERT).
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
(firmato digitalmente)
ALLEGATO
SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO DISCIPLINANTE LA PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS 50/2016 DELL’ACCORDO QUADRO RPI/2017/90 del 01/03/2017 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE XXXXXX XXXXXXX
TRA
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Modena il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, con firma digitale intestata a Xxxxxxx Xxxxxxxxx rilasciata da PosteCom CA2 n. 1190000000000289 valida sino al 12/01/2018 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Amministrazione”;
E
Manpower S.r.l., sede legale in Xxxxxx, xxx X. Xxxxxxx x. 0/0, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano al n. 11947650153, P. IVA 11947650153, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, xxx X. Xxxxxxx x. 0/0, in persona legale rappresentante di Manpower S.r.l., giusti poteri allo stesso conferiti risultanti da Visura Camerale con firma digitale intestata a rilasciata da
n. valida sino al e non revocata (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che con RPI/2017/90 del 01/03/2017 è stato stipulato l’Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna per un importo massimo spendibile di euro 35.000.000,00 (IVA inclusa) fino al 31/12/2018;
b) che con Ordinanza n. 32 del 11 Dicembre 2018 si è proceduto alla proroga tecnica contrattuale, ai sensi del dell’art. 106 comma 11 del decreto legislativo 50/2016, onde garantire la continuità dello svolgimento del servizio stesso, nelle more della conclusione delle procedure di gara per l’individuazione del fornitore del servizio per l’annualità 2019, dell’Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017, per un importo massimo spendibile di euro 6.000.000,00 (IVA inclusa) fino al 30/04/2019;
c) che le procedure di valutazione delle offerte da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER, di cui si avvale il Commissario per l’espletamento delle procedure di gara di che trattasi, sono terminate con l’aggiudicazione disposta tramite determinazione del Direttore di Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici num. 121 del 27/03/2019 comunicata ai sensi dell’art. 76 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 in data 28/03/2019;
d) che nelle more della conclusione delle procedure e gli adempimenti necessari per addivenire alla stipula dell’Accordo Quadro di cui al procedimento CIG 75895284A2 con il fornitore aggiudicatario del
servizio, con Decreto n. del si è proceduto a disporre l’ulteriore proroga tecnica contrattuale, ai sensi del dell’art. 106 comma 11 del decreto legislativo 50/2016, onde garantire la continuità dello svolgimento del servizio stesso, fino al 16/06/2019;
e) che il presente atto di proroga dell’Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con l’emissione di Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.
Preso atto che la società Manpower S.r.l., è in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, agli atti della Stazione Appaltante.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Conferma delle premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 - Oggetto
1. Oggetto del presente atto è la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’Accordo quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della regione Xxxxxx-Romagna.
2. Con il presente atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a fornire, per la durata di cui all’art. 3, i servizi oggetto dell’Accordo Quadro RPI/2017/90 con le medesime caratteristiche tecniche e di conformità ed alle medesime condizioni economiche di cui allo stesso Accordo Quadro, nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità e condizioni indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica allo stesso allegati, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile complessivo così come integrato con l’Ordinanza n. 32 del 11 Dicembre 2018, pari a € 41.000.000,00 in relazione ai singoli ordinativi di fornitura disposti dall’Amministrazione.
Articolo 3 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 2, comma 2, la proroga avrà durata dal 01/05/2019 fino al 16/06/2019.
2. Resta inteso che qualora le procedure e gli adempimenti necessari per addivenire alla stipula dell’Accordo Quadro di cui al procedimento CIG 75895284A2 con il fornitore aggiudicatario del servizio, richiamate in premessa, non fossero terminate alla data di scadenza della presente proroga, l’Amministrazione si riserva di effettuare una ulteriore proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle stesse.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 4 – Adempimenti in materia antimafia
1. Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, la Stazione Appaltante, prende atto che per la Società MANPOWER S.r.l. è stata inoltrata, attraverso il sistema Si.Ce.Ant., la richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) con numero di richiesta generato dal sistema stesso n. PR_MIUTG_Ingresso_0012661_20170127 in data 27/01/2017, e pertanto ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. 159/2011, risultando decorsi i termini di cui al comma 2, e ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si può procedere alla sottoscrizione del presente atto.
Articolo 5 – Cauzione definitiva
A garanzia del presente atto di proroga, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, non essendo stato modificato l’importo massimo spendibile si intende estesa la polizza n. E98.071.0000025792, trasferita nella polizza F52.071.0000003564, prestata per l’Accordo Quadro RPI/2017/90 emessa dalla Vittoria Assicurazioni – Agenzia di Gerenza Cauzioni E98, con Appendici n. 2 e 3 alla polizza N° F52.071.0000003564, rilasciate in data 17/12/2018, debitamente prorogata nella sua durata con Appendice
.
Articolo 6 – Richiamo all’Accordo Quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017
1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dall’Accordo Quadro RPI/2017/90 ivi incluso il Patto di integrità ad esso allegato.
Articolo 7 – Oneri Fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente atto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge.
Articolo 8 - Efficacia
Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.
Il presente atto è redatto su facciate e linee della , a posteriori regolarmente bollate. Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in forma di scrittura privata con modalità elettronica attraverso l’acquisizione digitale ed elettronica delle firme.
Il Presidente in qualità di Commissario Delegato Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Documento firmato digitalmente) Il fornitore Manpower S.r.l
(Documento firmato digitalmente)