Accordo di collaborazione fra
Accordo di collaborazione fra
Sapienza Università di Roma, di seguito denominata “Sapienza”, x. x. 00000000000, xxx xxxx xx Xxxx, Piazzale Xxxx Xxxx 5 (CAP 00185), rappresentato nella persona del Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Siena il 10.04.1943, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università;
e
INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, di seguito denominato “INVALSI”, x. x. 00000000000, xxx xxxx xx Xxxxxxxx (XX), Villa Falconieri - Via Borromini 5 (CAP 00044), rappresentato nella persona della Presidente pro tempore Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxx, nata a Roma il 18.03.1950, domiciliata per la carica presso la sede dell’INVALSI.
VISTO
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che autorizza le pubbliche amministrazioni a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di favorire l'innovazione dell' organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene all’ottimizzazione della produttività e dell’efficienza del lavoro delle pubbliche amministrazioni;
- l’art.23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell’ambito di convenzioni con Enti pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;
PREMESSO CHE
a) INVALSI per Statuto (decreto MIUR-DG Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica n. 11 prot. 5657 del 02.09.2011) e in base alle vigenti leggi nella sua qualità di EPR ente pubblico di ricerca fra gli altri suoi compiti istituzionali:
• effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente;
• studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
• effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;
• provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi formativi;
• fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
• svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati;
• assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti;
b) Sapienza per Statuto (DR n. 3689, prot. 0068595 del 29.10.2012):
• assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale, rappresentando il Paese negli organismi competenti;
• promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, fornendo competenze tecnico - scientifiche di elevato livello;
• è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché finanziaria e contabile, che ha come compito l’elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati;
• è organizzata in Dipartimenti dotati di propria autonomia didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa, contrattuale e convenzionale attraverso cui promuove la
realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di accrescere la competitività internazionale e di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;
• ha consolidata esperienza di progettazione, conduzione e realizzazione di ricerche sociali applicative e valutative, con particolare competenza negli aspetti tecnici della valutazione multi-level, della progettazione di indicatori di performance, disuguaglianza e inclusione, nonché nelle tecniche e modelli statistici di data analysis, disponendo di competenze interdisciplinari sociologiche, economiche e statistiche adeguate a ideare, condurre e valutare programmi di ricerca specificamente rivolti alle istituzioni formative e di ricerca scientifica;
c) i due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l’utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico- strumentali esistenti presso le proprie strutture;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 Oggetto
Sapienza e INVALSI intendono collaborare, nell’ambito degli ordinamenti attivi presso l’Università, in attività didattiche istituzionali curriculari, di alta formazione e in altre tipologie di attività formative previste dagli ordinamenti, inclusi il perfezionamento e l’aggiornamento dei laureati; in specifici progetti di ricerca su tematiche di interesse comune, da concordare ai sensi del presente Accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a titolo esemplificativo:
a) insegnamenti curriculari, inclusi laboratori e tirocini, finalizzati all’acquisizione di competenze professionalizzanti;
b) seminari nell’ambito di Master e Dottorati di Ricerca;
c) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
d) stages e tirocini da svolgere presso l’INVALSI nel numero e nelle modalità decise dall’INVALSI (da attivarsi attraverso la piattaforma JOBSOUL di Sapienza);
e) promozione della cultura tecnico-scientifica della valutazione sul territorio;
f) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
g) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
h) collaborazioni tecnico-scientifiche ed editoriali su temi di comune interesse.
Nell’ambito della collaborazione istituita con il presente accordo, Sapienza e INVALSI si impegnano ad operare congiuntamente su progetti formativi e tematiche di ricerca concordate tra le Parti.
Tali iniziative comportano la stipula di specifici Protocolli esecutivi e/o Convenzioni attuative tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come esplicitato all’art. 4.
Per l’immediato collegamento delle attività progettuali del presente accordo con la didattica universitaria di riferimento, Sapienza potrà attribuire ad esperti di INVALSI, coinvolti nella presente collaborazione, contratti per attività di insegnamento ex art 23, comma 1 della legge 240/2010, nell’ambito delle ore utilizzabili per didattica secondo la normativa INVALSI.
Art. 3
Durata della collaborazione e recesso
La presente convenzione ha validità quinquennale a partire dalla data di stipula e può essere integrata con successivi atti di modifica.
La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dando un preavviso scritto all’altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito dei Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.
Art. 4
Modalità di collaborazione - Protocolli esecutivi e Convenzioni attuative
Le attività di cui all’art. 2 saranno definite mediante la stipula di appositi Protocolli esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.
I Protocolli esecutivi dovranno indicare:
a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche, di ricerca, di valutazione e di intervento da espletare;
b) i termini dell’impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
d) il personale coinvolto;
e) l’individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell’Università e di quelli di INVALSI;
f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.
I Protocolli esecutivi scaturenti dall’applicazione dell’accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.
I Protocolli esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.
Le Parti possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento che, in attuazione della normativa vigente e degli Ordinamenti attivi presso Sapienza, sono disciplinati da specifiche Convenzioni attuative per progetti formativi.
Tali convenzioni saranno stipulate con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento emanato da Sapienza.
Gli stage e i tirocini dovranno essere attivati attraverso l’utilizzo del Gestionale Tirocini della Sapienza tramite la piattaforma JOBSOUL.
In nessun caso, lo svolgimento di attività di tirocinio, di stage e la fruizione di eventuali borse di studio, danno luogo a rapporti di lavoro, ne’ con l’Università, ne’ con INVALSI.
Art. 5
Oneri finanziari della convenzione
La presente convenzione non comporta per le parti alcun onere finanziario.
Art. 6
Regole di comportamento presso la sede dall’altra Parte
Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell’altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.
I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell’altra, per lo svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso.
Art. 7
Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche
Le Parti reciprocamente s’impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi, informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, e ad utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo. Le Parti convengono che il regime e l’utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali ed internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, concordando i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l’intesa nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.
È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto dell’Accordo.
Art. 8 Trattamento dei dati
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività di stipula dell’Accordo, dei Protocolli esecutivi e delle Convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Art. 9 Promozione dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi di Sapienza e di INVALSI possono essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
Art. 10 Copertura assicurativa
Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell’altra Parte.
Art. 11 Registrazione della convenzione
Il presente Accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Art. 12 Foro competente
Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Roma.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Roma,
Per Sapienza
Università di Roma
Per INVALSI
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Magnifico Rettore La Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxx