Allegato B) (schema di contratto di sponsorizzazione)
Allegato B) (schema di contratto di sponsorizzazione)
all’Avviso Pubblico di ricerca di sponsor per la Mostra Uno sguardo nel buio, il Tintoretto di Xxxxx Xxxxx “il Cieco di Adria”
CONTRATTO FRA IL COMUNE DI ADRIA E LA SOCIETÀ
PER LA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA PER LA MOSTRA UNO SGUARDO NEL BUIO, IL TINTORETTO DI XXXXX XXXXX “IL CIECO DI ADRIA”.
Tra il Comune di Adria (di seguito sponsee) P.IVA 00211100292, C.F. 81002900298, con sede ad Adria in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 00, rappresentato dal Coordinatore dei Servizi di Staff e degli Organi di Governo, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
E
la Società (di seguito sponsor) avente sede legale
in …………………………. CF/PIVA …………………………………. legalmente rappresentata dal Sig/Sigra ………………………………………………, in qualità di ,
che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede;
Premesso:
• che con la deliberazione n. 164 dell’11/09/2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto scientifico della mostra dal titolo Uno sguardo nel buio, il Tintoretto di Xxxxx Xxxxx “Il Cieco di Adria” in programma al Museo Archeologico Nazionale dal 1° febbraio al 30 aprile 2020;
• che con la summenzionata deliberazione la Giunta Comunale ha deciso di realizzare la parte di progetto riferita alle esperienze tattili per non vedenti (riproduzione in 3D della tela raffigurante il Groto, di proprietà del Comune, e del frammento decorato con il mito di Xxxxx, conservato al Museo Archeologico Nazionale) solo qualora vi siano sponsor interessati a sostenerne i relativi costi o in caso di reperimento di fondi da altre fonti di finanziamento;
• che è stata altresì evidenziata la necessità di reperire sponsor anche per altre attività connesse alla realizzazione della mostra (comunicazione e cerimonia di inaugurazione dell’iniziativa);
• che in data è stato pubblicato l’Avviso Pubblico, approvato con la
determinazione dirigenziale n. del , finalizzato alla ricerca di sponsor per
la realizzazione di quanto sopra specificato;
• che con la stessa determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema del presente contratto di sponsorizzazione per disciplinare le reciproche obbligazioni fra le parti;
• che, a seguito della procedura, lo sponsor ha
formulato l’offerta di sponsorizzazione per la realizzazione della Mostra Uno sguardo nel buio, il Tintoretto di Xxxxx Xxxxx “Il Cieco di Adria”;
• che lo sponsor si è impegnato ad erogare la sponsorizzazione finanziaria
per l’importo di €..................................................................................(+ IVA) a fronte
dell’impegno da parte dello sponsee di eseguire le controprestazioni descritte nell’Avviso Pubblico (art. 5);
Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo sponsee e lo sponsor a
sostegno dell’iniziativa denominata Uno sguardo nel buio, il Tintoretto di Xxxxx Xxxxx “Il Cieco di Adria”.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione dell’iniziativa prevista per il giorno 30 aprile 2020 (conclusione della mostra).
ART. 3 – OBBLIGHI PER LO SPONSOR
Lo sponsor si impegna alla sponsorizzazione finanziaria per un importo pari a €
……………………….in favore del Comune di Adria quale corrispettivo delle prestazioni da effettuarsi da parte dello sponsee, come indicate nell’articolo successivo.
Lo sponsor dovrà versare al Comune la somma offerta entro il termine che sarà assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte dello sponsee.
ART. 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Lo sponsee si obbliga a veicolare il nome/logo dello sponsor sul
materiale previsto per la Mostra Uno sguardo nel buio, il Tintoretto di Xxxxx Xxxxx “Il Cieco di Adria” come descritto nell’art. 5 dell’Avviso Pubblico.
Lo sponsor è direttamente responsabile verso l’Amministrazione comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, nei limiti comunque precisati nell’Avviso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerne la veridicità o altre modalità connesse.
ART. 5 – OBBLIGHI FISCALI
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € oltre IVA % pari
a € ………………..il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza del presente contratto. Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor secondo le procedure previste dalla normativa fiscale attualmente in vigore.
ART. 6 – RESPONSABILITA’
Lo sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell’Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.
Lo sponsor è tenuto a mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in adempimento di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell’Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.
Lo sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Adria.
ART. 7 – MODIFICHE CONTRATTUALI
Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.
ART. 8 – CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.
ART. 9 – PENALI
In caso di grave inadempimento rispetto all’obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest’ultimo sarà tenuto a versare al Comune di
Adria, entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.
L’applicazione delle sanzioni sarà preceduta da contestazione dell’inadempienza allo sponsor che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che lo sponsor abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del procedimento procederà senza indugio all’applicazione della penalità.
ART. 10 – RISOLUZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, qualora dovesse emergere una grave inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale con preavviso scritto.
In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:
a) quando lo sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all’Amministrazione la realizzazione dell’iniziativa in oggetto o allo sponsor l’effettuazione dei propri impegni;
La risoluzione del contratto per colpa dello sponsor obbligherà quest’ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.
ART. 11 – RECESSO
Il Comune di Adria si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, e del GDPR n. 679/2016, i dati personali forniti dallo sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati, ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
ART. 14 – IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor.
ART. 15 – FORO COMPETENTE
Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Rovigo.
ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente contratto, benché ad esso non materialmente allegati, l’Avviso Pubblico approvato con la
determinazione dirigenziale n. / , l’offerta presentata dallo sponsor in seno alla procedura di selezione degli sponsor (nota prot. n. / conservata agli atti dallo sponsee).
Il presente contratto, composto da n. pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Adria,
Per | Per il Comune di Adria |
Il Legale Rappresentante | il Responsabile del Settore |