Ac co rdo ai se n si de ll ’ a rt . 15 L. 241 / 90
Ac co rdo ai se n si de ll ’ a rt . 15 L. 241 / 90
tra
la Città Metropolitana di Firenze e
i l Comune di Firenze
Il giorno del mese di dell’anno 2018, la Città Metropolitana di
Firenze con sede in , rappresentata da
, domiciliata per la carica presso ,
e
il Comune di Firenze, con sede in X.xx della Signoria n. 14, rappresentato da
……………………..., domiciliata per la carica presso la casa comunale, di seguito congiuntamente anche “Parti”
Premesso che
- che sia la Città Metropolitana di Firenze che il Comune di Firenze necessitano di acquisire un servizio di rassegna stampa telematico per le esigenze dei rispettivi enti in particolare per assicurare il funzionamento degli Uffici Stampa come da comunicazione del 13.09.2018 del Responsabile dell’Ufficio Stampa/Portavoce comune ai due enti;
- che gli affidamenti ai precedenti operatori economici, per il servizio in questione, risultano in scadenza, sia per la Città Metropolitana che per il Comune di Firenze, alla data del 30/9/2018;
Considerato che
- ai sensi del c. 1 dell’art. 42-bis della Legge Regionale 38/2007, la Regione Toscana, quale centrale di committenza, è il Soggetto Aggregatore regionale di cui all’articolo 9 del DL 66/2014 e stipula le “Convenzioni” di cui all’articolo 26 della L. 488/1999;
- con decreto n. 6114 del 02/05/2017, veniva indetta dalla Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare una Convenzione, ex art. 26 della Legge 488/1999, per la fornitura del servizio di media monitoring (di seguito “Convenzione”);
- con decreto n. 17520 del 29/11/2017 la Regione Toscana ha aggiudicato l’appalto al Raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) costituito da Data Stampa srl – mandataria – e Telecom Italia Spa – mandante (di seguito anche “Fornitore”) e con decreto n. 4451 del 26/03/2018 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione;
- in data 13/04/2018 è stata stipulata la Convenzione per i servizi di Media Monitoring tra Regione Toscana – Soggetto aggregatore - ed il Fornitore con durata di 60 mesi decorrenti dalla sottoscrizione (CIG 7061441574 – n. 8343 di Repertorio ed il n. 5113 di Raccolta);
- sia il Comune che la Città Metropolitana di Firenze rientrano tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata dalla Regione Toscana con il Fornitore per l’acquisizione dei servizi di media monitoring così come specificati nel capitolato relativo alla procedura indetta dalla Regione;
Visti:
- il capitolato prestazionale e descrittivo che specifica la descrizione della fornitura;
- e il dettaglio economico relativo ai suddetti servizi di media monitoring;
Dato atto che, con la citata comunicazione del 13.09.2018, il Responsabile dell’Ufficio Stampa/Portavoce ha esplicitato l’interesse di entrambi gli enti sottoscrittori del presente accordo ad acquisire il servizio di media monitoring aderendo sinergicamente alla Convenzione per i servizi Rassegna stampa profilo alto e Rassegna video profilo medio-alto (di cui al capitolato e al dettaglio economico della Convenzione stessa), data la parziale coincidenza di interessi e argomenti/amministratori tra i due enti e considerando anche che tale soluzione comporta una razionalizzazione delle procedure e delle risorse nonché un servizio migliore ad un prezzo più basso rispetto all’ipotesi di affidare disgiuntamente i servizi in parola;
Dato atto che con successiva comunicazione del 21/09/2018 prot. n. 298570, il Responsabile dell’Ufficio Stampa/Portavoce ha richiesto che l’adesione alla Convenzione sia effettuata fino al 12 aprile 2023 (termine di durata della Convenzione stessa), e che inizialmente sia emesso un ordinativo di fornitura di durata biennale, salva la facoltà di emettere successivamente ulteriori ordinativi nell’ambito di durata e importo massimo stabilito nell’atto di adesione;
Vista la comunicazione del 21/09/2018 del Comune di Firenze, che conferma la disponibilità ad acquisire il servizio media monitoring da parte dello stesso in qualità di amministrazione contraente aderente alla Convenzione, per servizi destinati ad entrambe le Parti, condividendone servizi e costi al 50% ciascuna;
Vista la comunicazione del 21/09/2018 prot. n. 298538 con cui la Città Metropolitana ha confermato l’adesione alla proposta di cui alla nota sopra citata;
Considerato che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
SI CONVIENE SU QUANTO SEGUE
ART. 1
Oggetto
Il presente accordo regola l’acquisizione e la fruizione, da parte del Comune di Firenze (di seguito anche Comune o amministrazione contraente) e della Città Metropolitana di Firenze (di seguito anche Città metropolitana), del servizio di media monitoring, consistente ne:
• la Rassegna stampa profilo alto (orientativamente 100 keyword, 30 argomenti e 250 ritagli/giorno)
• la Rassegna video profilo medio-alto (indicativamente 5 video al giorno).
di cui al capitolato e al dettaglio economico della Convenzione per i servizi di Media Monitoring stipulata tra Regione Toscana – Soggetto aggregatore - ed il Fornitore (Raggruppamento temporaneo di Imprese – RTI - costituito da Data Stampa srl – mandataria – e Telecom Italia Spa – mandante; CIG 7061441574 –
n. 8343 di Repertorio ed il n. 5113 di Raccolta).
Il presente accordo disciplina altresì gli obblighi del Comune, in qualità di Amministrazione contraente aderente alla Convenzione, e della Città Metropolitana in qualità soggetto che fruisce al 50% del servizio acquistato dal primo, dietro corresponsione di un rimborso al Comune, parimenti del 50% delle spese da questo sostenute, nelle misure, con le modalità e le tempistiche sotto specificate.
ART. 2
Obblighi delle Parti
Il Comune si impegna a condividere con la Città Metropolitana il contenuto dell’atto di adesione alla Convenzione della Regione, che indicherà le prestazioni che si intende acquisire, prima dell’invio dello stesso al Rup della Convenzione della Regione Toscana per la necessaria autorizzazione.
Il Comune si impegna nei confronti della Città Metropolitana a rendere fruibile il servizio di media monitoring approntato dal Fornitore, nei limiti del 50% delle prestazioni dedotte nell’atto di adesione alla Convenzione, sulla base delle keywords e degli argomenti, di cui ai profili prescelti nell’ambito del dettaglio economico della Convenzione, che i due enti (tramite i rispettivi uffici stampa) individuano, e che verranno indicati al Fornitore per l’effettuazione del servizio.
La Città Metropolitana si impegna a rimborsare al Comune di Firenze il 50% dell’importo del servizio fatturato dal Fornitore, con modalità e tempistiche di cui all’art. 4 della presente.
Ancorché l’adesione alla Convenzione da parte del Comune implichi che il medesimo sarà da ritenersi l’unico soggetto giuridicamente obbligato nei confronti del Fornitore, resta inteso che il Comune agirà anche per conto della Città Metropolitana, per far valere i diritti di quest’ultimo avanti al Fornitore.
ART. 3
Durata
Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla stipula e potrà avere durata sino al termine indicato nell’atto di adesione alla Convenzione, che si conviene nell’effettuare fino al 4 aprile 2023, salvo quanto sotto riportato.
Le Parti convengono col presente atto che sia emesso inizialmente, a cura dell’Amministrazione contraente, un ordinativo di fornitura di durata biennale nei termini di cui all’art. 1 con decorrenza dal 5/10/2018 al 4/10/2020, salva la facoltà di emettere successivamente ulteriori ordinativi nell’ambito di durata e importo massimo stabilito nell’atto di adesione di cui al paragrafo precedente.
Resta inteso che non vi è alcun obbligo di raggiungere l’importo massimo puramente ipotetico del servizio indicato nell’atto di adesione, stante altresì il fatto che il Fornitore non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo così come previstro nell’art. 9 della Convenzione. Pertanto, le Parti potranno ritenere in accordo, mediante scambio di note, di procedere ovvero di non procedere ad ulteriori ordinativi di fornitura rispetto a quello biennale di cui al presente articolo, nonché di recedere dal presente accordo successivamente al termine di tale primo ordinativo o di ulteriori ordinativi successivi, con conseguente facoltà di revoca, da parte dell’Amministrazione contraente, anche dell’adesione alla Convenzione regionale stessa.
Resta altresì inteso che il presente accordo si intenderà risolto in caso di mancata accettazione, da parte del Rup della Convenzione, della proposta di adesione alla Convenzione.
Art. 4
Aspetti economico finanziari delle attività oggetto dell’accordo
La Città Metropolitana di Firenze si impegna ad erogare al Comune di Firenze, in relazione al primo ordinativo di fornitura di durata biennale di cui all’art. 3, la somma complessiva di €19.861,60 IVA 22% inclusa, pari al 50% del costo lordo del servizio complessivamente acquistato dal Comune di Firenze per detto biennio, come di seguito esplicitato:
- anno 2019: € 9.930,80
- anno 2020: € 9.930,80
Il Comune di Firenze si impegna a trasmettere alla Città Metropolitana di Firenze la fattura trimestrale, emessa dal Fornitore, ordinariamente entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione. La Città Metropolitana, ordinariamente entro i successivi tre giorni e comunque in tempo utile per permettere al Comune di procedere alla liquidazione/contestazione della fattura nei termini, si impegna a trasmettere al Comune attestazione di corretta esecuzione del servizio per il periodo fatturato, quale condizione per procedere alla relativa liquidazione. Nel caso la suddetta attestazione sia positiva, il Comune di Firenze procederà alla liquidazione della fattura e successivamente trasmetterà alla Città Metropolitana l’atto di liquidazione unitamente alla richiesta di rimborso nella misura del 50% dell’importo liquidato, che la Città Metropolitana verserà tempestivamente al Comune mediante giro-fondi Banca d’Italia, n. contabilità speciale 62505, intestato alla Tesoreria del Comune di Firenze, causale: rimborso servizio media monitoring periodo di riferimento.
ART. 5
Rinvio
Ai sensi dell’art. 11, c. 2, della legge n. 241/1990, cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.
ART. 6
Controversie
Ai sensi dell’art. 133, c. 1, n. 2, del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia che dovesse insorgere sulla formazione, la conclusione e l’esecuzione del presente accordo.
ART. 7
Stipula
Il presente accordo e gli eventuali allegati vengono sottoscritti a mezzo di firma digitale valida alla data odierna, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e dell’art. 15, c. 3bis legge n. 241/1990.