REGIONE PIEMONTE BU4 27/01/2022
REGIONE PIEMONTE BU4 27/01/2022
Codice A1616A
D.D. 13 gennaio 2022, n. 5
Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030. Art. 20 del d.lgs. 199/2021. Proposta Piano Energetico Ambientale Regionale, di cui alla D.G.R. 18-478 del 08.11.2019. Accordo di collaborazione con RSE S.p.A. (Ricerca sul Sistema Energetico), ai sensi dell'articolo 5 del d. lgs. 50/2016.
ATTO DD 5/A1600A/2022 DEL 13/01/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
OGGETTO: Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030. Art. 20 del d.lgs. 199/2021. Proposta Piano Energetico Ambientale Regionale, di cui alla D.G.R. 18-478 del 08.11.2019. Accordo di collaborazione con RSE S.p.A. (Ricerca sul Sistema Energetico), ai sensi dell’articolo 5 del d. lgs. 50/2016.
Premesso che:
con d.g.r. 18-478 del 8 novembre 2019 è stata riassunta la proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), quale strumento di pianificazione strategica con cui la Regione Piemonte definisce obiettivi, indirizzi e modalità per conseguire i traguardi fissati al 2030 dall’Unione Europea nel Clean Energy Package;
il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) ha stabilito gli obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) elettriche da conseguire al 2030 mediante misure atte ad agevolarne la crescita, tra cui l’individuazione da parte delle Regioni di aree idonee sulla base di criteri nazionali definiti d’intesa con le stesse in attuazione del decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 cosiddetta RED II;
l’articolo 20 del d. lgs. 199/2021 di recepimento della suddetta Direttiva ha stabilito che le Regioni individuino con legge le aree idonee conformemente ai principi e ai criteri definiti in specifici decreti attuativi del medesimo, nel rispetto della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;
con d.g.r. 16-2528 del 11 dicembre 2020 è stato avviato a titolo sperimentale e anticipatorio il processo di individuazione di tali aree, prevedendo la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, in grado di avvalersi del contributo di soggetti esterni, quali RSE - Ricerca sul Sistema Energetico e GSE - Gestore Servizi Energetici, depositari dei dati inerenti alla localizzazione degli impianti esistenti;
il predetto gruppo di lavoro, costituito con determinazione n. 21 del 20 gennaio 2021 del Responsabile della Direzione della Giunta regionale ha iniziato la propria attività in raccordo con le iniziative di un gruppo di lavoro nazionale coordinato dal MiTE e con la partecipazione di altri Ministeri, Ispra, GSE, RSE e alcune Regioni, tra cui la Regione Piemonte, con particolare riferimento all’individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti solari fotovoltaici;
nell’ambito dei rapporti intercorsi e dello scambio reciproco di esperienze, ha potuto svilupparsi, soprattutto con RSE S.p.A, una proficua collaborazione. L’attività sinergica intrapresa ha indotto RSE ad individuare la Regione Piemonte quale soggetto idoneo ad ospitare la sperimentazione a livello nazionale della metodologia sviluppata dalla stessa Società di ricerca.
Preso atto che RSE S.p.A – Ricerca sul Sistema Energetico:
è una società per azioni a totale controllo pubblico con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A, a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la missione di svolgere programmi a finanziamento pubblico nazionale e internazionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema elettrico italiano e delle infrastrutture collegate;
è contemplata nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), approvato dall’Istituto nazionale di statistica in data 30 settembre 2020 (GU Serie Generale n.242 del 30-09-2020);
opera, in particolare, attraverso Accordi di Programma con il MiTE finanziati dal Fondo di Ricerca di Sistema per il Settore Elettrico, nell’ambito dei quali è interesse di RSE dare ampia diffusione e applicazione ai risultati delle ricerche, e agisce su incarico dello stesso Ministero in diversi contesti europei.
Premesso, inoltre, che:
l’articolo 15 della Legge 241/1990 consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione, affinché siano svolte secondo il principio dell’efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;
l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a. l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b. l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
Considerato che:
con d.g.r 16-4290 del 10 dicembre 2021 è stato dato mandato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio di redigere in modalità condivisa con RSE S.p.A. un Accordo di collaborazione, nonché di procedere alla sua approvazione e sottoscrizione;
nell’interlocuzione sviluppatasi con il Settore Sviluppo, Comunicazione e Valorizzazione Rapporti Istituzionali di RSE S.p.A., sia tramite scambio di posta elettronica (ultima mail da parte di RSE in data 11 novembre 2021), sia a mezzo di videoconferenze, è stata condivisa una proposta di Accordo di collaborazione che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).
Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:
vi è un interesse comune con RSE S.p.A., in base alle rispettive finalità istituzionali, a concorrere alla realizzazione delle attività finalizzate a validare l’approccio metodologico proposto dalla medesima Società di ricerca, ai fini dell’individuazione sperimentale delle aree idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici in Piemonte, mediante:
• la definizione di tipologie di aree che possano ospitare gli impianti;
• la stima dell’estensione regionale delle predette aree al netto delle superfici già occupate da impianti e considerando la presenza di vincoli;
• la valutazione delle potenzialità regionali in funzione di diverse ipotesi decisionali, quali la priorità di utilizzo delle aree (aree idonee), la priorità dei vincoli (aree inidonee) e le percentuali di sfruttamento relative a ciascuna tipologia di area considerata.
Atteso che la collaborazione potrà essere estesa anche ad altri temi ritenuti di interesse strategico per la transizione energetica dell’economia e dei territori verso la neutralità climatica al 2050, quali la promozione e lo sviluppo:
• delle comunità energetiche rinnovabili e delle comunità energetiche di cittadini sul territorio regionale;
• di esempi di “Positive Energy District” nel verso di un’evoluzione delle città in senso più sostenibile e inclusivo, in linea con gli obiettivi del Green Deal;
• della produzione e dell’utilizzo dell’idrogeno mediante l’approfondimento di possibili iniziative territoriali;
• del modello di generazione distribuita anche basato sulla diffusione degli accumuli e delle reti intelligenti.
Rilevato, pertanto, che tale collaborazione può essere inquadrata in un accordo di collaborazione, di durata pari a un triennio ed a titolo non oneroso, con RSE S.p.A. nell’ottica di attivare opportune forme di cooperazione per attività riguardanti la sperimentazione di una metodologia per l’individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di generazione elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché per il loro sviluppo, unitamente ad altri temi d’interesse comune, attesa la missione istituzionale assegnata in questo campo dall’ordinamento giuridico vigente a RSE S.p.A.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
dato, infine, atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa sul bilancio regionale;
IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
• decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199/2021 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
• legge 7 agosto1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• legge 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
• Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima;
• d.g.r. n. 18-478 dell'8 novembre 2019 (Riassunzione della Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale - PEAR da parte della Giunta regionale);
• d.g.r. n. 16-4290 del 10 dicembre 2021 (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030. Proposta Piano Energetico Ambientale Regionale, di cui alla d.g.r. 18-478 del 08.11.2019. Disposizioni per la definizione di un accordo di collaborazione di ricerca con RSE S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 del d. lgs. 50/2016);
determina
- di approvare la proposta di Accordo di collaborazione di ricerca allegata al presente atto (allegato
n. 1), quale parte integrante e sostanziale;
- di procedere conseguentemente alla sottoscrizione del medesimo Accordo;
- di dare mandato al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile di trasmettere il testo dell’Accordo approvato a RSE S.p.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa sul bilancio regionale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO)
Firmato digitalmente da Stefania Crotta
Allegato
Allegato 1
ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA RICERCA TRA
Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. avente sede legale in Milano, Via Raffaele Rubattino n. 54, iscritta nel registro delle imprese di Milano n. 1793295, C.F. e
P. IVA n. 05058230961 in persona del legale rappresentante, l’Amministratore delegato (di seguito, più brevemente “RSE”)
e
Regione Piemonte (C.F. 80087670016 , P.IVA 02843860012), con sede legale in Torino, piazza Castello 165, in persona del legale rappresentante, il Direttore regionale all’Energia, Ambiente e Territorio, (di seguito, più brevemente “Regione Piemonte”) congiuntamente denominati “le Parti”.
Premesso che
• RSE, società a totale controllo pubblico indiretto, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è affidataria di Progetti finanziati dal Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (nel seguito Ricerca di Sistema, RdS);
• RSE, nell’ambito della Ricerca di Sistema, svolge attività di ricerca finalizzate all’innovazione e al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico dal punto di vista dell’economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale, resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale con ampia diffusione dei risultati;
• Regione Piemonte, in armonia con gli indirizzi di politica energetica nazionale e comunitaria, in attuazione della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, ha adottato con DGR n. 18 – 478 dell’8 novembre 2019 la Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) in fase di definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale, a cui verrà data attuazione mediante specifico Programma d’Azione, e che potrà successivamente meglio definirsi in Piani stralcio tematici;
• Regione Piemonte, in attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), con DGR n. 16 – 2528 dell’11 dicembre 2020 ha approvato disposizioni ed indirizzi di governance per l’individuazione delle “aree idonee” o “a vocazione energetica” per la localizzazione degli impianti di generazione elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER);
• Regione Piemonte è interessata a promuovere accordi di collaborazione con soggetti in grado di assicurare un contributo significativo alle sue attività di pianificazione energetica e di monitoraggio del sistema energetico regionale;
• Regione Piemonte, consapevole della finalità di interesse pubblico perseguite da RSE, è disponibile a contribuire ad una ricerca sperimentale finalizzata ad accrescere la conoscenza collettiva nelle materie oggetto della propria attività;
• Regione Piemonte con il presente accordo accetta di contribuire agli scopi di ricerca perseguiti da RSE con lo scopo comune di accrescere le conoscenze scientifiche, favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo nell’interesse collettivo;
• le Parti hanno pertanto competenze rilevanti rispetto alle priorità affermate a livello europeo, nazionale e regionale nell’ambito delle politiche per la pianificazione e la strategia energetica;
• RSE e Regione Piemonte sono interessate a collaborare allo sviluppo di attività di comune interesse nell’ambito della pianificazione energetica regionale, con particolare riferimento alla definizione del Programma d’Azione e all’aggiornamento del PEAR mediante Piani stralcio tematici.
Con il presente accordo si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 Oggetto dell’accordo
Le Parti accettano di concorrere a realizzare Attività in collaborazione finalizzate ad una ricerca di interesse comune, sulla base di un progetto concordato per lo svolgimento delle Attività dettagliate nelle Condizioni speciali (artt. 6-11) e generali (artt. 12-22) e nell’Allegato tecnico, parti integranti e sostanziali del presente accordo e di seguito sinteticamente indicate:
1. promozione e sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili, con particolare riferimento alla sperimentazione del processo di individuazione delle aree idonee, nonché alla valutazione e all’aggiornamento degli scenari evolutivi al 2030 e al 2050 per ciascuna fonte;
2. promozione e sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e delle Comunità energetiche di cittadini (CEC) sul territorio regionale, mediante attività di supporto e consulenza tecnico-specialistica, anche rivolta ad individuare eventuali addizionalità, tese a favorire le CER e CEC, e policy a supporto dell'elettrificazione dei consumi e delle modalità di coinvolgimento delle comunità interessate;
3. promozione e sviluppo di esempi di “Positive Energy District” finalizzati a promuovere, attraverso l’azione congiunta di riqualificazione energetica di aree urbane e la produzione e l’uso di fonti rinnovabili, lo sviluppo di città più sostenibili ed inclusive, in linea con gli obiettivi del Green Deal;
4. promozione e sviluppo della produzione e dell’utilizzo dell’idrogeno in rapporto all’evoluzione attesa in Piemonte del modello di generazione distribuita da FER, attraverso approfondimento di possibili iniziative territoriali;
5. promozione e sviluppo del modello di generazione distribuita basato sulla gestione del sistema elettrico anche tramite la contestualità della produzione e
del consumo in chiave locale, il ricorso agli accumuli e ai servizi delle reti elettriche intelligenti.
Art. 3 Durata
Il presente accordo avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti.
Art. 4 Non onerosità della collaborazione
Ciascuna delle Parti sosterrà i costi delle attività da essa svolte, secondo la ripartizione dei ruoli indicata negli Allegati tecnici. È inteso, inoltre, che l’accordo non costituisce tra le Parti alcuna joint venture, partnership societaria, costituzione di società terza o altro, ma disciplina soltanto una collaborazione occasionale volta al compimento delle attività presenti negli Allegati tecnici.
Art. 5 Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni contenute nell’art. 12 delle Condizioni generali.
CONDIZIONI SPECIALI
Art. 6 Attività
6.1 Responsabili del coordinamento e delle attività
6.1.1 RSE designa quale Responsabile referente per l’esecuzione delle attività
il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale di appartenenza della società.
6.1.2 Regione Piemonte designa quale proprio Responsabile referente per l’esecuzione delle attività la , dirigente pro tempore del Settore Sviluppo energetico sostenibile, che potrà avvalersi della collaborazione del personale regionale della struttura.
6.1.3 L’eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all’altra Parte.
6.1.4 Le Parti istituiscono un Comitato tecnico di Coordinamento che sarà composto da:
- Per RSE S.p.A.:
;
- Per Regione Piemonte:
Il Comitato tecnico resterà in carica per una durata pari a quella dell’Accordo di collaborazione medesimo, e avrà i seguenti compiti:
a. individuare ipotesi di iniziative di studio e di ricerca congiunte;
b. predisporre le azioni conseguenti, redigendo un apposito Allegato Tecnico. L’esecutività dei singoli progetti di ricerca che saranno selezionati dal Comitato tecnico di Coordinamento, tenendo conto delle relative risorse necessarie, è
subordinata all’approvazione delle Parti secondo le procedure in uso per ciascuna di esse.
6.2 Programma e luogo di esecuzione delle attività
6.2.1 Il programma delle attività individuate nell’articolo 2, o individuate in seguito dal Comitato tecnico di Coordinamento, è descritto in Allegati tecnici contenenti gli obiettivi, la tempistica, le fasi di attuazione, nonché i responsabili per le Parti della gestione e dell’avanzamento dell’attività.
L’Allegato tecnico per l’attività 1 costituisce parte integrante del presente accordo; gli Allegati tecnici relativi alle attività non ancora descritte nel presente accordo saranno definiti successivamente dal Comitato tecnico di Coordinamento.
6.2.2 Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all’art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.
6.2.3 Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte sia presso RSE, sia presso Regione Piemonte. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l’accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle stesse.
6.3 Proroghe e modifiche dell’accordo
6.3.1 Le Parti, prima della scadenza di cui all’art. 3, potranno concordare una proroga del termine di durata del presente accordo, su richiesta di una delle Parti.
6.3.2 Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all’Allegato tecnico, le Parti concorderanno un’estensione del suddetto Allegato.
6.3.3 Le Parti potranno concordare che il termine di scadenza del presente accordo, di cui all’art. 3, venga anticipato.
Art. 7 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni
7.1 Le Parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni) entro i termini e secondo le modalità previste negli Allegati tecnici.
7.2 La corrispondenza tra Regione Piemonte e RSE dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica di ciascuno dei Responsabili di attività, come definiti negli Allegati tecnici.
Art. 8 Condizioni economiche
8.1 Stante la non onerosità della collaborazione ai sensi dell’art. 4, non sono previste modalità di corresponsione di somme.
Art. 9 Proprietà dei risultati
9.1. Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri ove essi siano chiaramente distinguibili, ancorché
nell’ambito delle ricerche e attività oggetto del presente accordo e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori di esserne riconosciuti autori, i risultati ottenuti nell’ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all’Articolo 2 e all’Allegato tecnico saranno in contitolarità tra le Parti.
9.2 Regione Piemonte prende atto e accetta che RSE, quale soggetto affidatario di accordi di programma finanziati attraverso stanziamenti del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, svolga progetti di ricerca resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.
9.3 I risultati parziali o finali conseguiti nell’ambito delle ricerche svolte in esecuzione del presente accordo non potranno formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e non saranno pertanto suscettibili di brevettazione o altra forma di privativa.
10. Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
10.1 Regione Piemonte prende atto e accetta che RSE, per le motivazioni espresse al punto 9.2, è obbligata alla divulgazione e disseminazione dei risultati dei progetti di ricerca da questa finanziati con modalità che ne assicurino la massima diffusione e libertà di utilizzazione.
10.2 Le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni dei risultati derivanti dall’attività oggetto del presente accordo.
10.3 In difetto di accordo tra le Parti, RSE potrà comunque procedere alla libera pubblicazione, divulgazione e disseminazione che non compromettano i diritti sui risultati di cui Regione Piemonte è titolare esclusiva perché conseguiti autonomamente e con mezzi propri, laddove essi siano chiaramente distinguibili e separabili dai risultati delle attività oggetto del presente accordo.
10.4 Sono fatti salvi i diritti spettanti agli autori dei risultati comunque conseguiti di essere riconosciuti e indicati come tali.
Art. 11 Diritti di accesso alle conoscenze
11.1 Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
• al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;
• al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori e indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
11.2 Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub- licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto dell’accordo, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti e ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma dell’accordo e necessarie per
lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell’apposita lista eventualmente inserita nell’Allegato tecnico.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 12 Definizioni
Risultati delle attività: conoscenze generate nell’ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità digitali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione.
Conoscenze preesistenti: le informazioni detenute dalle Parti prima della stipulazione dell’accordo, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione all’accordo.
Diritti d’accesso: diritti di utilizzazione che le Parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto dell’accordo.
Informazioni riservate: comprendono tutte le informazioni finanziarie e societarie riguardanti la parte divulgante (incluse, tra l’altro, dati, informazioni, report relativi alla politica commerciale e finanziaria, ai dati storici e di performance della parte divulgante e/o di società direttamente e/o indirettamente controllate dalla parte divulgante, all’attività svolta dalla parte divulgante e alle caratteristiche dei luoghi in cui la parte divulgante svolge la propria attività, ivi compresi i dati di natura tecnico-ambientale) che siano state fornite alla parte ricevente, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica o altro) e che riporteranno espressamente la dicitura “riservato” o “confidenziale”.
Le informazioni fornite oralmente saranno considerate Informazioni Riservate se nei cinque giorni successivi alla loro divulgazione, esse saranno anche comunicate in forma scritta riportando la richiamata dicitura del comma precedente.
Art. 13 Assicurazioni
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell’articolo 6.2.3 delle Condizioni Speciali. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all’altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall’effettivo inserimento nell’attività stessa. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo, che si recherà presso una sede dell’altra Parte per l’esecuzione di lavori e/o attività relative al presente accordo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell’altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.
Art. 14 Sicurezza
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo.
Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, è a carico del soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell’ambito della struttura ospitante.
Art. 15 Responsabilità delle Parti
Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l’altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
Art. 16 Confidenzialità
16.1 Le Parti concordano che le Informazioni Riservate, come definite nell’art. 12, restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano per sé e per il proprio personale a:
• far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo;
• non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
• restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente accordo;
• conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
• astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente accordo.
16.2 L’impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti sia durante l’esecuzione, sia al termine dell’accordo e per ulteriori 2 (due) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
16.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione dell’altra Parte.
16.4 Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 2 (due) anni successivi alla scadenza del termine di durata dell’accordo.
16.5 Le Parti sono civilmente responsabili del danno che possa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salva la prova che tale
trasgressione si sia verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.
Art. 17 Recesso e risoluzione
17.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
17.2 Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.
17.3 In caso di recesso a norma del comma precedente, la Parte recedente corrisponderà all’altra l’importo delle spese eventualmente sostenute, in base all’accordo, fino al momento dell’intervenuto recesso.
Art. 18 Forza maggiore
Ciascuna Parte si obbliga ad informare prontamente l’altra Parte dell’insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.
Art. 19 Controversie
19.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dal presente accordo o collegata ad esso, ivi incluse quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione.
19.2 Nel caso in cui non sia possibile dirimere la lite in questo modo, le Parti si impegnano, prima di intraprendere qualsiasi procedimento giudiziale, a sottoporre tutte le controversie al tentativo di mediazione dinanzi la Camera Arbitrale di Milano.
19.3 In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione per la lite giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 20 Trattamento dei dati personali
20.1 Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente conferiti nell’ambito delle attività rese in esecuzione del presente accordo, esclusivamente per i fini strettamente necessari all’espletamento delle stesse.
20.2 Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalle Parti e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
20.3 Ciascuna Parte assume la qualifica di “Titolare del trattamento” ai sensi dell’art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse, sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
20.4 Con il presente accordo le Parti confermano di voler determinare autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ricevuti dai rispettivi utenti o clienti, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato al rischio.
20.5 Ciascuna Parte assume pienamente ed esclusivamente tutte le responsabilità imputabili alla propria condotta, esonerando l’altra Parte da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti subiti da terzi in conseguenza dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento.
Art. 21 Codice etico
Regione Piemonte è a conoscenza che RSE, in quanto Società in controllo pubblico, ha predisposto il proprio PTPC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, coordinandolo con il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno applicati i principi di prevenzione dei reati con particolare riferimento alle aree a rischio identificate nei predetti documenti e negli annessi codici di comportamento, che sono consultabili sul sito aziendale www.rse-web.it, e che Regione Piemonte dichiara di aver letto e compreso.
Regione Piemonte si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Regione Piemonte è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
RSE è a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato per gli anni 2021 – 2023 dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 1-3082 del 16 aprile 2021.
Art. 22 Spese di registrazione
Il presente accordo redatto sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.
Per RSE S.p.A. Per Regione Piemonte
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
ALLEGATO TECNICO
Attività 1: promozione e sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili, con particolare riferimento alla sperimentazione del processo di individuazione delle aree idonee, nonché alla valutazione e all’aggiornamento degli scenari evolutivi al 2030 e al 2050 per ciascuna fonte)
1. Il contesto della ricerca
Al fine di conseguire al 2030 l’obiettivo di copertura del consumo finale lordo da fonti energetiche rinnovabili (FER), il Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC) definisce un percorso di sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili che prevede l’implementazione di una serie di misure atte a favorire tale crescita verso l’obiettivo nazionale all’orizzonte temporale dato.
Nell’ambito del contributo delle FER al soddisfacimento dei consumi finali lordi al 2030 viene confermato il ruolo trainante del settore elettrico con una quota-obiettivo pari al 55%, seguito dal settore termico e da quello dei trasporti.
Le aspettative di crescita della generazione elettrica da fonti rinnovabili, stando al target dichiarato di 187 TWh nel 2030, si basano soprattutto sul contributo incrementale di due fonti: il fotovoltaico, con una prospettiva di triplicazione della generazione rispetto allo stato attuale, e l’eolico con un obiettivo di raddoppio. Per quanto riguarda le altre fonti, si prevede una crescita più contenuta della potenza aggiuntiva geotermica e idroelettrica unitamente ad una leggera flessione delle bioenergie.
Tali aspettative di sviluppo delle FER dovranno essere riviste al rialzo per allineare il PNIEC ai nuovi obiettivi comunitari definiti nel cosiddetto “pacchetto” Fit for 55, approvato dalla Commissione Europea il 14 luglio 2021, e attualmente in fase di implementazione.
In coerenza con gli scenari nazionali di sviluppo delle FER la proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), riassunta con dgr n. 18-478 dell’8 novembre 2019, prevede una crescita altrettanto sfidante, al cui interno si distingue lo spunto previsto per la fonte fotovoltaica con un sostanziale raddoppio della produzione e della potenza installata all’orizzonte temporale del 2030.
Stante l’entità degli obiettivi di sviluppo da conseguire, nonché la tipologia di fonti interessate dalle maggiori prospettive di crescita e la conseguente necessità di ampie porzioni territoriali da adibire alla localizzazione degli impianti, il PNIEC annovera tra le misure atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi l’individuazione di “aree idonee” o “a vocazione energetica”.
La condivisione degli obiettivi nazionali di sviluppo delle FER elettriche con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 53/2021(Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) stabilisca criteri, da condividersi con le Regioni, sulla cui base successivamente le medesime procedano all’individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi.
Considerata la complessità tecnica e metodologica della materia, al fine di pervenire ad una proposta anticipatoria sotto il profilo tecnico dei principali criteri che, a tale riguardo, dovranno ispirare le disposizioni nazionali e a cui dovranno successivamente rifarsi le discipline regionali, il MiTE ha costituito uno specifico Gruppo di Lavoro con il MATTM, il MiBACT e alcune Regioni, tra cui la Regione Piemonte.
2. L’attività del Gruppo di Lavoro nazionale: la proposta metodologica messa a punto
Nel corso dei primi incontri, si è concordato di adottare un percorso metodologico che utilizzi l’approccio sviluppato da RSE, con opportuni adattamenti e approfondimenti, come base comune sia per un primo orientamento dei contributi regionali, sia come strumento per una rapida valutazione degli effetti sul raggiungimento degli obiettivi delle diverse scelte man mano discusse nel GdL.
L’approccio è articolato nei seguenti passi:
1) definire tipologie di aree che possano ospitare gli impianti;
2) stimarne l’estensione regionale al netto delle superfici già occupate da impianti e considerando la presenza di vincoli;
3) valutare le potenzialità regionali in funzione di diverse ipotesi decisionali relativamente a:
a) priorità di utilizzo delle aree (aree idonee);
b) priorità dei vincoli (aree non idonee);
c) percentuali di sfruttamento relative a ciascuna tipologia di area considerata.
Nell’ambito di questo approccio il ruolo delle Regioni risulta imprescindibile nella definizione delle ipotesi decisionali di cui al punto 1 e 3, ma è importante anche per il contributo in basi informative locali, ai fini di una maggiore accuratezza delle stime.
Al fine di avviare e facilitare l’interlocuzione con le Regioni, in particolare sul punto 1, alle stesse è stato distribuito un questionario per definire in maniera preliminare: tipologie di aree potenzialmente eleggibili, tipologie di aree potenzialmente non idonee (vincoli) e, per entrambe, un livello di priorità (massima o secondaria/derogabile). Nel questionario le Regioni sono state anche invitate a indicare l’eventuale disponibilità, per le diverse tipologie di aree, di banche dati aggiornate.
Per la stima della disponibilità di aree per impianti a terra (o tettoia), la metodologia proposta è schematizzata nella seguente figura.
Figura 1: schema concettuale della metodologia per la valutazione di scenari di sviluppo regionale del fotovoltaico.
La Regione Piemonte ha risposto al questionario fornendo, oltre ad alcune indicazioni preliminari su aree eleggibili e vincoli, indicazioni puntuali sulla disponibilità di banche dati.
La Regione Piemonte ha risposto al questionario fornendo, oltre ad alcune indicazioni preliminari su aree eleggibili e vincoli, indicazioni puntuali sulla disponibilità di banche dati.
Inoltre, ritenuto necessario anticipare l’avvio del processo di individuazione nel territorio regionale delle “aree idonee” per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da FER, e tra questi, in sede di prima applicazione, degli impianti solari fotovoltaici, la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale del Responsabile della Direzione della Giunta Regionale n. 21 del 20 gennaio 2021, ha costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale che potrà avvalersi del contributo di soggetti esterni, quali RSE e GSE, depositari dei dati inerenti alla localizzazione degli impianti esistenti nei territori e alla disponibilità di risorse energetiche endogene.
3. Attività previste
L’articolazione dell’attività segue nelle linee generali lo schema sopra illustrato (figura 1). In aggiunta, relativamente alla parte di stima delle aree, alla metodologia generale sarà affiancata la metodologia che utilizza i dati messi a disposizione da Regione Piemonte.
Più nel dettaglio saranno svolte le seguenti sotto-attività (vedi anche Tabella 1):
1) Mappatura (perimetrazione) degli impianti fotovoltaici a terra (P>100kW) e aggiornamento dati statistici degli impianti installati su tetto (dati GSE).
2) Analisi geografica degli impianti attualmente installati ed elaborazione degli indicatori per ciascuna tipologia di area: potenza installata, coefficienti di occupazione (m2 dell’area interessata per kW installato), percentuale di sfruttamento (area occupata/area totale) e stima della percentuale di occupazione delle coperture.
3) Utilizzo base dati nazionale in possesso di RSE:
a) Impianti su tetto: stima delle coperture disponibili per impianti FV basata su dati edificato CTR.
b) Impianti a terra: implementazione e applicazione di una metodologia in ambiente GIS per la stima delle aree disponibili per impianti FV.
4) Utilizzo dati forniti da Regione Piemonte:
a) Impianti su tetto: stima delle coperture disponibili per impianti FV basata su elaborazione dati da fonti regionali e confronto con risultati dell’attività 3.a.
b) Impianti a terra: applicazione della metodologia GIS con i dati da fonti regionali e confronto con i risultati dell’attività 3.b.
5) Implementazione dello strumento di calcolo degli scenari di sviluppo basato sui dati delle attività ai punti precedenti.
6) Elaborazione scenari di sviluppo regionale degli impianti fotovoltaici.
Tabella 1: dettaglio delle attività e ruoli
Attività | RSE | Regione |
1 Mappatura impianti FV (a terra). | Perimetrazione GIS degli impianti da dati GSE. | Confronto con proprie fonti informative; eventuali integrazioni. |
2 Analisi geografica impianti a terra. | Attribuzione della classe di uso del suolo pre-installazione (da CLC 2000); calcolo degli indicatori. | Riscontro sui risultati delle analisi. |
3a Analisi impianti su tetto. | Stima dell’occupazione attuale delle coperture edifici; stima della disponibilità residua a scala regionale | Riscontro sui risultati delle analisi. |
3b Metodologia GIS per affinamento stime | Sviluppo modello di calcolo GIS; implementazione della | Indicazioni sulle tipologie di aree e sui vincoli da considerare; riscontro sui |
aree disponibili. | metodologia con base dati disponibile. | risultati. |
4 Elaborazione dati da fonti regionali. | Estrazione dati DBT; implementazione delle stime delle superfici disponibili. | Fornitura dati DBT; supporto in fase di scelta degli elementi di interesse e in fase di elaborazione. |
5 Strumento di calcolo. | Ideazione dello strumento di calcolo, popolamento e validazione. | |
6 Elaborazione scenari. | Supporto nella elaborazione e valutazione degli scenari. | Definizione obiettivi di sviluppo; modulazione coefficienti di sfruttamento in relazione alle priorità assegnate alle aree e alla gerarchia dei vincoli. |
4. Obiettivi specifici e risultati attesi dell’azione prevista
La collaborazione tra Regione Piemonte e RSE consentirà di validare l’approccio metodologico proposto secondo diversi piani.
Da una parte, infatti, si intende eseguire un confronto tra le stime delle estensioni delle aree disponibili ottenute utilizzando la base dati già predisposta da RSE (dati a copertura nazionale) con quelle ottenibili grazie alla disponibilità di dati di maggior dettaglio spaziale e tematico, accuratezza e aggiornamento temporale, messi a disposizione dall’Amministrazione regionale. Questo confronto potrà fornire utili elementi di valutazione dell’incertezza per l’applicazione della metodologia alle altre Regioni che non sono in grado di fornire integrazioni al set informativo già disponibile.
Sul fronte della pianificazione regionale, la sperimentazione consentirà di valutare l’effettiva applicabilità dell’approccio metodologico alla individuazione del potenziale regionale, mettendo in evidenza possibili punti deboli, carenze informative, necessità di integrazioni o modifiche e in ultima analisi di sperimentarne l’efficacia nell’orientare il processo decisionale.
Infine, la sperimentazione pilota darà modo di valutare le risorse e i tempi necessari ad estendere il processo all’intero territorio, per perseguire l’obiettivo finale di carattere nazionale.
Si sottolinea che il geoDataBase degli impianti fotovoltaici sarà utilizzato solo per le elaborazioni sopra riportate (stima delle aree disponibili al netto degli impianti presenti) e non può essere messo a disposizione di Regione Piemonte come risultato dell’attività, poiché titolare dei dati è la società GSE. I dati potranno essere forniti esclusivamente in forma aggregata (statistiche di distribuzione territoriale degli impianti).
Gli Autori, in caso di diffusione dei risultati dovranno sempre riportare (a conclusione della pubblicazione/memoria, in calce al poster, in chiusura di presentazione o nei titoli di coda di filmati o prodotti multimediali) le seguenti frasi:
• per i prodotti in lingua italiana: “Ringraziamento
Questo lavoro è stato finanziato dal Fondo di Ricerca per il Sistema nell’ambito dell’Accordo di Programma tra RSE S.p.A. ed il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare - in ottemperanza del DM 16 aprile 2018”;
• per i prodotti in lingue inglese: “Acknowledgments
This work has been financed by the Research Fund for the Italian Electrical System under the Contract Agreement between RSE S.p.A. and the Ministry of Economic Development - General Directorate for the Electricity Market, Renewable Energy and Energy Efficiency, Nuclear Energy in compliance with the Decree of April 16th, 2018”.
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Piemonte è il
5. Responsabili dell’attività Responsabile dell’attività per RSE è la Responsabile dell’attività per Regione
6. Durata dell’azione prevista
È previsto che l’azione si svolga nel corso del 2022 e che termini il 31/12/2022.
