DELIBERAZIONE NR. 1524 DEL 10/11/2022
DELIBERAZIONE NR. 1524 DEL 10/11/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N.50 PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. XXXXXX XXXX XXXXXXXXX IL DIRETTORE SANITARIO XXXX. XXXXX XXXXXXX
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DR.SSA XXXXXXXXX XXXX
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che all’art. 113 prevede una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche, disponendo, tra l’altro, quanto segue:
- le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art. 113, comma 2);
- l’80% del suddetto fondo è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra elencate nonché tra i loro collaboratori, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni (art. 113, comma 3);
- la disposizione normativa non si applica al personale con qualifica dirigenziale;
Considerato che l’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a sostenere l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, dei servizi e delle forniture, nei tempi previsti dal progetto, con il precipuo scopo di valorizzare le professionalità esistenti all’interno dell’amministrazione e aumentare la produttività del personale impiegato nelle attività;
Evidenziato che – come precisato dal summenzionato articolo – l’erogazione degli incentivi è subordinata all’adozione di apposito regolamento;
Viste le linee di indirizzo adottate da Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 (sub allegato n. 1 alle “Regole di sistema” per l’anno 2020) contenenti indicazioni per la definizione dei regolamenti aziendali in materia, unitamente alle ulteriori istruzioni operative per la definizione del fondo pervenute di anno in anno;
Riscontrato che, al fine della determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione della quota di incentivo, di cui al comma 3 dell’art. 113 del citato d.lgs. n. 50/2016, sopra richiamato, è stata predisposta dai competenti uffici una bozza di regolamento;
Dato atto che:
- la bozza di regolamento è stata trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali in data 31 maggio 2022 ed è stata oggetto di confronto negli incontri sindacali in data 6 giugno 2022 e 12 luglio 2022;
- le organizzazioni sindacali FSI USAE (nota prot. n. 38791 del 15 giugno 2022), CISL FP (nota prot. n. 39688 del 17 giugno 2022), FP CGIL (nota prot. n. 40732 del 22 giugno 2022) e la RSU (nota prot. n. 40782 del 22 giugno 2022) hanno formalizzato le proprie osservazioni;
- gli articoli del regolamento disciplinanti le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, come previsto dal combinato disposto dell’art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL 21 maggio 2018 del comparto sanità e art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, sono stati oggetto di specifico accordo collettivo integrativo sottoscritto in data 12 luglio 2022 con le RSU e le organizzazioni sindacali del comparto sanità: FP CGIL, FSI USAE e UIL FPL;
- il suddetto accordo è stato recepito con deliberazione n. 1079 del 27 luglio 2022, previa acquisizione di parere favorevole del Collegio sindacale rilasciato in data 18 luglio 2022;
Sottolineato che nel suddetto accordo si è convenuto che laddove dovessero emergere criticità in sede di implementazione concreta delle modalità e dei criteri di ripartizione in esso definiti, verrà avviato apposito confronto per rinvenire in modo condiviso soluzioni utili ai fini di una migliore applicazione;
Ravvisata dunque la necessità di approvare il “Regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 “Incentivi per funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture””, unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
Precisato che:
- il regolamento in oggetto entra in vigore il giorno della sua approvazione, in forza del presente atto deliberativo, e si applica ai contratti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate a partire dal 1° gennaio 2018, per le quali sia stato effettuato l’accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti delle somme riconosciute da Regione Lombardia;
- il precedente regolamento relativo ai lavori, adottato con deliberazione n. 1287 del 25 novembre 2002 e integrato con deliberazione n 1048 del 13 agosto 2004, si applica agli
appalti di lavori le cui procedure di affidamento siano state avviate precedentemente alla data del 19 aprile 2016, a condizione che siano state appostate le quote del fondo incentivante nel quadro economico e accantonate le risorse necessarie a bilancio;
Ritenuto di demandare ai direttori delle UOC interessate, attraverso propri atti di determinazione:
- per le procedure già ultimate o in corso alla data di approvazione del regolamento, la ricognizione dei soggetti destinatari del compenso incentivante in relazione ai compiti effettivamente svolti per l’espletamento del complesso delle attività caratterizzanti il processo dell’appalto di lavori e dell’acquisizione di un bene o servizio;
- la liquidazione dei compensi ai soggetti come sopra individuati, con atto anche cumulativo;
Ritenuto, inoltre, di dover precisare che il riconoscimento degli incentivi riguardanti i lavori le cui procedure siano state avviate nel periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017 è subordinato all’erogazione da parte di Regione Lombardia del corrispondente importo;
Considerato che, a tale scopo, si rende necessario inoltrare a Regione Lombardia apposita istanza;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.;
DELIBERA
1. di approvare – per le motivazioni di cui in premessa - il “Regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 ‘Incentivi per funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture’”, unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
2. di dare atto che il Regolamento in oggetto entra in vigore alla data di assunzione del presente provvedimento e si applica ai contratti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate a partire dal 1° gennaio 2018, a condizione che sia stato effettuato l’accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti delle somme riconosciute da Regione Lombardia;
3. di dare atto, inoltre, che il precedente Regolamento relativo ai lavori, adottato con deliberazione n. 1287 del 25 novembre 2002 e integrato con deliberazione n 1048 del 13 agosto 2004, si applica agli appalti di lavori le cui procedure di affidamento siano state avviate precedentemente alla data del 19 aprile 2016, a condizione che siano state appostate le quote del fondo incentivante nel quadro economico e accantonate le risorse necessarie a bilancio;
4. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti e all’UOC Tecnico e patrimoniale di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Regolamenti, nel rispetto di quanto stabilito;
5. di inoltrare a Regione Lombardia istanza di assegnazione all’ASST della somma necessaria al riconoscimento degli incentivi riguardanti i lavori le cui procedure siano state avviate nel periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017;
6. di demandare all’UOC Politiche e gestione degli acquisti la pubblicazione del regolamento sul sito web dell’Azienda;
7. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di dare comunicazione a tutte le strutture aziendali interessate dell’adozione del presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Il responsabile del procedimento: dr. Xxxxxx Xxxxx UOC Politiche e Gestione degli Acquisti.
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
REGOLAMENTO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 113 DEL D.LGS. N. 50/2016
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina i criteri di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione delle risorse del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice dei contratti”) svolte dai dipendenti dell’Azienda relativamente ai contratti di lavori, servizi e forniture, sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato n.1.
L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte degli appalti di lavori, servizi e forniture nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’Amministrazione e favorendo l’incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
Art. 2 –Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti di opere e lavori e a quelli relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione; non si applicano ai contratti di concessione, come espresso nella deliberazione n. 15/2019 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie.
Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento:
− tutte le procedure il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA (rientrano in tale fattispecie anche le adesioni a gare aggregate e/o convenzioni centralizzate ARIA/Consip per importi complessivi inferiori a Euro 40.000,00);
− le procedure ad affidamento diretto;
− le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, nell’ipotesi in cui i lavori, le forniture e i servizi possano essere forniti unicamente da un operatore economico;
− le proroghe/rinnovi contrattuali.
Il fondo si alimenta con le risorse finanziarie calcolate in misura percentuale da applicare all'importo posto a base di gara IVA esclusa.
Gli incentivi in argomento sono ripartiti, per ciascun lavoro, servizio e forniture, tra il RUP e gli altri dipendenti incaricati che svolgono le funzioni indicate al comma 2 del citato art. 113 del Codice dei contratti, nonché tra i loro collaboratori.
Il presente Regolamento si applica anche a lavori, servizi e forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di Committenza Aria SpA o Consip SpA o tramite gare aggregate.
Art. 3 – Soggetti destinatari
I soggetti destinatari del fondo sono individuati nei dipendenti dell’ASST che svolgono direttamente le funzioni inerenti le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nelle varie funzioni tecniche ed amministrative, che concorrono, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dell’Azienda.
In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
- il Responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture;
- i collaboratori - individuati nominalmente nell’atto formale - a cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
I soggetti di cui sopra possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
Gli incentivi vengono riconosciuti per le funzioni svolte dai dipendenti di qualsiasi ruolo per le seguenti attività:
✓ espletamento compiti del Responsabile Unico del procedimento di cui all’art.31 del Codice dei contratti;
✓ programmazione della spesa riferita agli investimenti previsti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nel programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali di cui all’art. 21 del Codice dei contratti i;
✓ valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione art. 26 del Codice dei contratti solo per lavori);
✓ predisposizione e controllo delle procedure di gara ai sensi degli art. 32 e 33 del Codice dei contratti;
✓ esecuzione dei contratti;
✓ direzione dell'esecuzione (DEC);
✓ direzione dei lavori (D.L.);
✓ collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, ove necessario per verificare l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, dei tempi e costi prestabiliti (per Servizi e Forniture);
✓ collaudo tecnico amministrativo/certificazione di regolare esecuzione dei lavori e/o collaudo statico (per lavori).
I soggetti destinatari del fondo sono prioritariamente i dipendenti delle UOC di appartenenza del Responsabile Unico del procedimento (RUP), del direttore dei lavori (DL) e del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), nonché in via residuale i dipendenti formalmente individuati dal Direttore/Dirigente di altre Strutture organizzative per quelle attività accessorie che non comportano responsabilità dirette nelle procedure di appalto, a condizione che questi ultimi svolgano attività strettamente connesse alle funzioni sopra descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo: UOC Programmazione, finanza e controllo (contabilità), UOC Politiche e gestione delle risorse umane (pagamenti/controlli), UOS Servizio prevenzione e protezione( documenti valutazione rischi) UOC Affari istituzionali e generali ( accesso agli atti/delibere/protocollo), UOC Legale e controllo interno (pareri/contenziosi).
Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale, come specificato anche al successivo articolo 8.
Art. 4 – Costituzione del fondo
L’ammontare complessivo del fondo, inclusivo degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è calcolato, in via percentuale sull’importo dell’appalto posto a base di gara, IVA esclusa e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso, e costituito da una somma progressiva in rapporto all’entità dell’opera, al grado di complessità delle procedure e alle fasi della procedura.
Il fondo si determina:
a) per lavori:
✓ all’approvazione del quadro economico in cui è appostata la quota del fondo incentivante;
✓ al momento della sottoscrizione della convenzione/contratto che regola i rapporti tra Regione/Azienda e centrale di committenza, in cui sono disciplinate le modalità di determinazione della percentuale da destinare, quando l’ASST si avvalga delle attività di una centrale di committenza per l’acquisizione di un lavoro; in tal caso la percentuale da destinare per le fasi di competenza della centrale di committenza non potrà superare quella massima prescritta dalla vigente normativa nell’ambito dell’incentivo per le fasi di competenza nella centrale di committenza.
b) per servizi e forniture:
✓ per le gare autonome (a livello di singola azienda): al momento della pubblicazione del bando o alla data della lettera di invito;
✓ per le gare aggregate:
- al momento della pubblicazione del bando e/o alla data della lettera di xxxxxx, qualora l’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX rivesta il ruolo di azienda capofila, limitatamente alla quota parte dell’ASST;
- al momento dell’adesione, per la quota parte di propria competenza, qualora invece l’ASST rivesta il ruolo di “azienda aderente”;
✓ per le gare ARIA SpA o CONSIP SpA: al momento dell’adesione da parte dell’ASST alla convenzione centralizzata.
Sono esclusi ai fini dell’accantonamento del fondo, gli acquisti di beni o servizi per i quali non sia nominato il Direttore dell’Esecuzione.
Il fondo, come sopra costituito, è destinato:
a) per un ammontare pari all’80% delle risorse finanziarie, per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di questa ASST esclusivamente per le attività previste dall’art. 113, comma 2, del codice dei contratti;
b) per un ammontare pari al 20% delle risorse finanziarie, da destinare alle Strutture coinvolte nello svolgimento delle funzioni tecniche, per:
− l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
− l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e rinnovamento informatico;
− l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca e di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
In caso di procedure inerenti l’acquisizione di lavori, beni e servizi finanziati dalla Comunità Europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata (es. art. 20 L .67/1988), il fondo è ridotto della quota b) pari al 20%, non essendo applicabile a dette procedure il comma 4 dell’art. 113 del Codice dei contratti, come previsto dallo stesso comma.
Il valore del fondo incentivante per funzioni tecniche relative a lavori e ai relativi servizi di ingegneria ed architettura è inserito nel quadro economico dell’intervento e capitalizzato a Stato patrimoniale.
Il valore del fondo incentivante per le funzioni tecniche relative all’acquisizione di beni e servizi nonché di beni/investimenti diversi dai lavori (es. attrezzature sanitarie, arredi) non dovrà essere capitalizzato a Stato Patrimoniale. Quest’ultimo importo è inserito in sede di approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno precedente su specifica indicazione e valutazione della Regione Lombardia, che raccoglie preliminarmente i dati dalle UUOOCC Politiche e Gestione degli acquisti e Tecnico e Patrimoniale.
In caso di opere pluriennali, stanti i limiti normativi imposti dal tetto massimo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per singolo dipendente e dall’esclusione del personale dirigenziale dal percepimento degli incentivi in parola, è opportuno che, in fase di accantonamento del fondo, il RUP giustifichi gli importi appostati in relazione alla proiezione massima di distribuzione al personale individuato nel cd. “Atto di individuazione” di cui meglio infra, onde evitare immobilizzazioni sui quadri economici di intervento.
L’imputazione a Bilancio degli accantonamenti del fondo è effettuata per anno di competenza, in base alle indicazioni contabili regionali in vigore al momento della registrazione degli importi. Le fasi di programmazione e affidamento devono essere imputate interamente nell’anno in cui il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa.
Nel caso di adesione a gare/convenzioni centralizzate, la fase di programmazione è imputata a Bilancio nell’anno di adesione alla convenzione.
Nel caso di partecipazione a gara aggregata, la programmazione è imputata nell’anno di pubblicazione della gara.
Per le adesioni successive, si costituisce solamente la quota di fondo relativa alla fase di esecuzione del contratto.
La fase di esecuzione è ripartita su tutta la durata del contratto, imputando la quota parte ai diversi periodi/Bilanci.
Art. 5 – Quantificazione del fondo
L’importo delle risorse finanziarie da destinare al fondo è rapportato all’importo posto a base d’asta della correlata procedura di affidamento e tiene conto delle modalità di contabilizzazione nel bilancio (a patrimonio o spese correnti) e, come già anticipato, è costituito da una somma progressiva in rapporto all’entità dell’opera, al grado di complessità delle procedure e alle fasi della procedura.
Entità dei lavori/servizi/forniture
Per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti riferite alle attività tecniche/amministrative relative ai contratti di cui al presente regolamento, si destinano le risorse sommando i valori calcolati secondo le seguenti tabelle:
Tabella A) -Per lavori e servizi di ingegneria ed architettura:
Importo dei Lavori | Percentuale da applicare |
Per l’importo fino a euro 1.000.000 | 2% |
Per la quota oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000 | 1,8% |
Per la quota oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000 | 1,6% |
Per la quota oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000 | 1,4% |
Per la quota oltre euro 25.000.000 | 1,0% |
Le somme destinate al fondo sono quantificate in fase di progettazione e inserite nel quadro economico dell’intervento.
Tabella B) Per servizi e forniture di beni:
Importo dei Servizi o delle Forniture | Percentuale da applicare |
Per l’importo fino a euro 500.000 | 1,0% |
Per la quota da euro 500.001fino a euro 1.500.000 | 0,8% |
Per la quota da euro 1.500.001fino a euro 5.000.000 | 0,6% |
Per la quota da euro 5.000.001fino a euro 20.000.000 | 0,4% |
Per la quota oltre euro 20.000.001 | 0,0% |
Le percentuali delle tabelle sono già comprensive della quota da destinare all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici, ecc., ai sensi del comma 4 dell’art. 113 del Codice dei contratti.
Nel caso di procedure inerenti l’acquisizione di lavori, servizi e forniture finanziati dalla Comunità Europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata (es. art. 20 L.67/1988) non è prevista la quota di cui al comma 4 dell’art. 113 del codice dei contratti.
Si precisa che, in caso di adesione a convenzioni ARIA/Consip per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018), le percentuali indicate nella Tabella B saranno ridotte del 50% in osservanza delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato 1.
Complessità delle procedure
Per servizi e forniture, tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti l’obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità indicati nella tabella C, con diminuzione delle risorse da destinarsi all’incentivo ex art. 113.
In analogia, anche se non costituisce obbligo la centralizzazione delle procedure, gli stessi coefficienti si applicano per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
L’incentivo è calcolato applicando i seguenti coefficienti:
Tabella C): Grado di complessità delle procedure per servizi e forniture
Tipologia di procedura di gara | Percentuale da applicare |
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza | 100% |
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto | 70% |
Gare autonome/a livello di singola azienda | 50% |
Per i lavori, il grado di complessità e il calcolo delle risorse, sono individuati nella tabella di seguito riportata:
Tabella D): Grado di complessità delle procedure di lavori
Tipologia di procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori | Percentuale da applicare |
Lavori per i quali la progettazione e la direzione dei lavori è affidata a soggetti esterni 100% | 100% |
Lavori per i quali la progettazione o la direzione dei lavori è affidata a soggetti esterni | 70% |
Lavori per i quali la progettazione e la direzione dei lavori è affidata a personale interno aziendale | 50% |
Eventuali varianti in corso d’opera, in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni dell’ammontare complessivo del fondo; viceversa, eventuali varianti o interventi supplementari il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico, possono comportare rimodulazioni dell’ammontare complessivo del fondo solo ove autorizzati da Regione Lombardia.
Art. 6 - Criteri di ripartizione del fondo
Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione di servizi e forniture, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
− competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
− tipologia degli incarichi svolti dai tecnici e dai collaboratori;
− apporto fornito anche in considerazione della complessità delle opere/servizi/forniture. La ripartizione delle risorse è disciplinata come di seguito riportato.
Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
Una volta definito l’importo complessivo del fondo da distribuire al personale, lo stesso deve essere ripartito tra le fasi, rispettivamente n.4 per lavori e n.3 per servizi e forniture, in cui si articola ogni procedura di appalto.
Tabella 1 a) Fasi della procedura di appalto per lavori | |
Fase della procedura di appalto | Percentuale da applicare |
Fase 1: fase programmazione | 5% |
Fase 2: fase verifica | 15% |
Fase 3: fase affidamento | 20% |
Fase 4: fase esecuzione | 60% |
Tabella 1 b) Fasi della procedura di appalto per servizi e forniture | |
Fase della procedura di appalto | Percentuale da applicare |
Fase 1: fase programmazione | 10% |
Fase 2: fase affidamento | 35% |
Fase 3: fase esecuzione | 55% |
Per le gare autonome indette dall’ASST a livello di singola azienda, sono dovute tutte le fasi e le quote sono ripartite sugli anni di competenza.
Per le gare aggregate nelle quali l’ASST riveste il ruolo di azienda capofila, si considerano le fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, calcolando l’importo della fase 2 sul valore complessivo a base d’asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende).
Per le gare aggregate nelle quali l’ASST riveste il ruolo di azienda aggregata, la valorizzazione delle risorse da destinare all’incentivo ex art. 113, è determinata calcolando l’importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della sola azienda capofila. Per le gare ARIA/CONSIP, la valorizzazione delle risorse da destinare all’incentivo ex art. 113 è determinata dall’ASST in conformità alle Linee guida di Regione Lombardia, avendo a riferimento il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell’ASST. Per valore del proprio fabbisogno si intende l’importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata in momenti successivi.
Per le adesioni successive, si calcola l’incentivo esclusivamente per la fase 3 di esecuzione del contratto.
In relazione alle diverse fasi, la quota del fondo destinata alle funzioni tecniche di cui all’art.113 del d.lgs. 50/2016 svolte dai dipendenti, è ripartito tra le funzioni come indicato nelle tabelle 2 a) e 2 b):
Tabella 2 a) Ripartizione del Fondo per l’appalto di lavori | |||||
FUNZIONE/ATTIVITA’ AFFIDATA | QUOTA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE | ||||
1 fase Programmazio ne 5% | 2 fase Verifica 15% | 3 fase Affidamento 20% | 4 fase Esecuzione 60% | Totale 100% | |
Responsabile della programmazione | 2% | 2% | |||
Responsabile unico del procedimento (RUP) | 5% | 5% | 10% | 20% | |
Verificatore progettazione | 6% | 6% | |||
Direttore dei lavori (DL) | 20% | 20% | |||
Collaudatore tecnico- amministrativo / Certificatore della regolare esecuzione dei lavori | 5% | 5% | |||
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella programmazione | 3% | 3% | |||
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi | 4% | 4% |
nella valutazione preventiva dei progetti | |||||
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi nella predisposizione e nel controllo delle procedure di affidamento dei lavori | 15% | 15% | |||
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi coinvolti nelle attività relative all’esecuzione dei lavori e del contratto e del collaudo/certificato di regolare esecuzione | 25% | 25% | |||
TOTALI | 5% | 15% | 20% | 60% | 100% |
Tabella 2 b) Ripartizione del Fondo per l’appalto di servizi e forniture | ||||
FUNZIONE/ATTIVITA’ AFFIDATA | QUOTA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE | |||
1 fase Programmazione 8% | 2 fase Affidamento 37% | 3 fase Esecuzione 55% | Totale 100% | |
Responsabile della programmazione | 2% | 2% | ||
Responsabile unico del procedimento (RUP) | 15% | 10% | 25% | |
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) | 20% | 20% | ||
Verificatore della conformità/ Certificatore della regolare esecuzione | 5% | 5% | ||
Collaboratori delle prof. sanitarie, tecnici, giuridico-amministrativi nella programmazione | 6% | 6% | ||
Collaboratori delle prof. sanitarie, tecnici, giuridico-amministrativi nella predisposizione e nel controllo delle procedure di affidamento dei servizi/forniture | 22% | 22% | ||
Collaboratori delle prof. sanitarie, tecnici, giuridico-amministrativi coinvolti nelle attività relative all’esecuzione del contratto e della verifica di conformità/ collaudo/certificato di regolare esecuzione | 20% | 20% | ||
TOTALI | 8% | 37% | 55% | 100% |
Le funzioni e le corrispondenti percentuali di incentivo, come sopra riportate sono tra loro cumulabili in capo allo stesso soggetto, fermo restando il tetto retributivo di cui al successivo art. 10.
Le quote percentuali di ripartizione relative a funzioni e/o attività affidate a personale dirigenziale e/o a personale non dipendente dell’Azienda nonché a professionisti esterni vanno ad incrementare la parte di fondo destinate all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione di cui al comma 4 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 3 del presente regolamento.
Il fondo in oggetto comprende gli oneri fiscali posti dalla legge a carico degli aventi diritto e comprende altresì gli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell’amministrazione.
La quota da ripartire ai dipendenti di altre strutture esterne alle UOC del Responsabile Unico del procedimento (RUP), del direttore dei lavori (DL) e del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), riferita alle attività accessorie che non comportano responsabilità dirette nelle procedure di appalto come specificato nell’art. 3, è fissata nella misura massima del 3,00 % del fondo del relativo appalto.
Art. 7 - Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi
I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo dell’appalto di lavori e dell’acquisizione di un bene o servizio sono proposti dal Responsabile Unico del Procedimento (laddove lo stesso non coincida con il Direttore di struttura), ai fini della successiva individuazione con atto formale dello stesso Direttore di struttura competente all’espletamento della procedura d’appalto di lavori, servizio o fornitura. L’atto di individuazione, da allegare al quadro economico, deve riportare espressamente le funzioni/attività che verranno svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il cronoprogramma.
Ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività dovrà essere oggetto di apposito atto motivato, su proposta del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte, ad invarianza del fondo appostato nel quadro economico. Nel relativo provvedimento, comunicato agli interessati, è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri collaboratori.
Per individuare i soggetti coinvolti nelle attività accessorie di cui all’art. 3, il responsabile Unico del procedimento/direttore UOC responsabile del procedimento interpellerà il direttore/Dirigente della struttura coinvolta per le indicazioni dei nominativi del personale e le relative attività espletate.
Nella scelta si deve comunque tenere conto:
a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi.
I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale delle attività assegnate.
Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato, ad esclusione del RUP ai sensi dell’art.31 del Codice dei contratti.
Art. 8 – Personale con qualifica dirigenziale
Ai sensi dell’art. 113 comma 3 del Codice dei contratti al personale con qualifica dirigenziale non possono essere liquidate quote del fondo in oggetto e le rispettive quote percentuali di ripartizione quantificate secondo il precedente art. 3 verranno destinate all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, come stabilito all’art. 4 del presente Regolamento.
Art. 9 – Liquidazione dei compensi
Ai fini della quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all’art. 3 e individuati con le modalità di cui all’art. 7 comma 1, il Responsabile Unico del Procedimento (laddove lo stesso non coincida con il Direttore di struttura):
− accerta l’esito positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, tenendo conto del rispetto delle tempistiche e dell’effettivo contributo individuale di ciascun dipendente;
− propone le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali coinvolte, suddividendole per le varie fasi della procedura, al Direttore della Struttura competente alla realizzazione del lavoro o all’affidamento di un servizio o fornitura, per l’adozione del relativo atto.
Qualora uno dei soggetti destinatari dell’incentivo cessi dall’incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.
Nel caso in cui non sia possibile completare il previsto processo di realizzazione del lavoro e di acquisizione del servizio o fornitura, si procederà alla liquidazione dell’incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.
L’incentivo non potrà essere liquidato in caso di decadenza totale/parziale dei finanziamenti.
La liquidazione degli incentivi è disposta di norma alla conclusione di ogni singola fase della procedura. Nel caso di contratti pluriennali, in particolar modo per la fase di esecuzione, la liquidazione può avvenire annualmente e/o per stato di avanzamento dei lavori/servizi secondo il principio della competenza economica sulla base di quanto eseguito/accertato.
Per i lavori finanziati dalla Regione, la liquidazione degli incentivi avviene solo a seguito di erogazione da parte della Regione del relativo contributo.
Per l’acquisizione di beni e servizi, la liquidazione degli incentivi avviene a seguito dell’iscrizione nel bilancio di competenza delle somme riconosciute annualmente dalla Regione.
Per liquidare le quote ai soggetti coinvolti nelle attività di cui all’art. 3, il Responsabile Unico del procedimento/Direttore UOC interpellerà il Direttore/Dirigente della Struttura coinvolta per l’indicazione delle quote percentuali di contributo sulla singola attività dei dipendenti precedentemente individuati.
Il Direttore dell’UOC competente sul procedimento trasmetterà successivamente il provvedimento di liquidazione agli Uffici competenti per l’erogazione dei compensi, in conformità ai criteri del presente regolamento.
I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del Codice dei contratti.
L’incentivo verrà decurtato a fronte di ritardo nell’adempimento delle funzioni di competenza o di mancanze in altro modo incidenti nella realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, secondo valutazione del RUP/ Direttore di struttura preposto al riparto, che sarà legittimato a ricorrere ad altre figure presenti in organico, al fine di garantire la continuità delle attività.
Ai fini del calcolo dell’importo totale verranno calcolati anche gli incarichi eventualmente svolti dal medesimo presso altre stazioni appaltanti e la parte di incentivo eccedente rimane nel fondo ed incrementa la parte di fondo destinate all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali innovazione di cui al comma 4 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 4 del presente regolamento.
Come previsto dall’art. 113, comma 3 del Codice dei contratti., l’importo totale degli incentivi, a qualunque titolo corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, non può superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti dal medesimo presso altre stazioni appaltanti.
Art. 10 – Correlazione con altre forme di incentivo
Così come indicato nelle linee guida regionali (DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato n.1), al fine di evitare l’eventuale “duplicazione” delle voci incentivanti, nell’ottica di raggiungere il giusto contemperamento tra il ricorso allo straordinario - quale strumento di ordine generale di compensazione del maggior impegno richiesto al dipendente per il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi e qualità dell’attività istituzionale - e l’incentivo per funzioni tecniche, le eventuali ore eccedenti effettuate per lo svolgimento dell’attività in parola non saranno oggetto di retribuzione nell’ambito dell’istituto dello straordinario poiché già ricomprese nel pagamento dell’incentivo per funzioni tecniche. Xxxxxxx invece remunerate le ore di lavoro straordinario rese per attività diverse da quelle per le quali è prevista l’incentivazione, che dovranno essere oggetto di apposita causalizzazione e/o autorizzazione da parte del direttore/responsabile, utilizzando i moduli a tal fine predisposti.
Ai fini della maturazione dell’incentivo in questione non saranno invece necessarie specifiche rilevazioni per le attività connesse all’incentivo effettuate durante l’orario ordinario di lavoro.
Art. 11 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Codice dei contratti (D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.) e alle specifiche norme in materia sia nazionali sia regionali nonché ai regolamenti vigenti nell’ASST.
Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l’emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.
Art. 12 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, in forza di atto deliberativo assunto.
Da tale data si applica, per quanto possibile, ai contratti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento sono state avviate a partire dal 01.01.2018, a condizione che sia stato effettuato l’accantonamento delle risorse necessarie, così come riconosciute da Regione Lombardia, in data previgente l’adozione del presente regolamento, nel rispetto delle indicazioni di cui allegato n. 1 alla DGR XI/2672 del 16.12.2019.
L’informazione in merito all’erogazione dei compensi di cui al presente regolamento avverrà, in forma aggregata e/o anonima, nel rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di tutela e protezione dei dati personali.
Art.13 – Revisioni condizioni
Il presente Regolamento verrà revisionato ad un anno dalla sua entrata in vigore, qualora se ne ravveda la necessità, e/o in seguito ad emanazione di specifiche disposizioni Nazionali o Regionali.
Bergamo,
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1591/2022)
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.113 DEL D.LGS. 18.04.2016
N.50 PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
XXX PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:
☐ prevede
☒ non prevede
COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:
☐ prevede
☒ non prevede
RICAVI da parte dell’ASST.
Bergamo, 07/11/2022
Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx
PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.1591/2022 ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL FONDO
INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N.50 PER CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo- contabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx |
Note: |
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO | Xxxxxxx Xxxxx |
Note: |
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO | Xxxx Xxxxxxxxx |
Note: |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------
Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Xxxx Xxxxxxxx XXXXX” Bergamo
per 15 giorni