RINNOVO DELL’ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPERIMENTALE DI MAMMOGRAFIA CON RAGGI X DA SINCROTRONE TRA IL DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE, IL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO DI...
RINNOVO DELL’ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPERIMENTALE DI MAMMOGRAFIA CON RAGGI X DA SINCROTRONE TRA IL DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE, IL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE, L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE ED ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE, SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI
Il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominato “DipFisica”, con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Cremona, il 7 marzo 1949, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 ottobre 2016,
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il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominato “DipScMediche”, con sede legale in Xxxxxx xx Xxxxx, 000- 00000 Xxxxxxx, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine, il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 novembre 2016,
E
l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in prosieguo denominata “Azienda”, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxx, 0-0 – 34128 Trieste, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, nato a nato ad Agnone (IS) il 1° novembre 1947, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Azienda, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con D.G.R. n. 694 del 28 aprile 2016,
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Elettra - Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni (già Sincrotrone Trieste S.C.p.A.), in prosieguo denominata “Elettra”, con sede legale in X.X. 00, Xx 000,0, Xxxx Xxxxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxxxxx (Xxxxxxx), in persona del Presidente ed Amministratore Delegato pro tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma, il 14 luglio 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Elettra, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2014,
di seguito indicate singolarmente come la “Parte”, congiuntamente come le “Parti”
PREMESSO CHE
- in data 25 novembre 2011 l’Università degli Studi di Trieste, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste (ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste) da una parte e la Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni (ora Elettra - Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni) dall’altra hanno sottoscritto una Convenzione quinquennale per lo svolgimento dell’attività sperimentale di mammografia con raggi X da sincrotrone;
- l’art. 6 della citata Convenzione prevede la stipula di separati accordi tra le Parti per definire “gli apporti delle Parti per l’operatività dell’Attività, il buon funzionamento delle apparecchiature e il reperimento di finanziamenti per migliorare la potenzialità della strumentazione utilizzata […]” nonché “specifiche norme sulla tutela degli eventuali risultati suscettibili di valorizzazione economica”, con la possibilità, per l’Università, che tali accordi vengano stipulati dai Dipartimenti interessati;
- in data 25 novembre 2011 il Dipartimento di Fisica e il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste e la Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni dall’altra hanno sottoscritto un Accordo attuativo della citata Convenzione dichiarandolo parte integrante della Convenzione stessa;
- la citata Convenzione è stata rinnovata per un ulteriore quinquennio a far data dal 25 novembre 2016 con apposito atto sottoscritto digitalmente;
- le Parti concordano sulla necessità di sottoscrivere un atto di rinnovo dell’Accordo attuativo modificando le disposizione di contenuto non più attuale;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Rinnovo
1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente atto di rinnovo.
2. L’Accordo attuativo della Convenzione per lo svolgimento dell’attività sperimentale di
mammografia con raggi X da sincrotrone stipulato fra le Parti in data 25 novembre 2011 è rinnovato per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni a far data dal 25 novembre 2016 nel medesimo testo, fatte salve le modifiche di cui all’articolo 2.
Articolo 2 – Modifiche al testo della Convenzione
1. L’articolo 5 (“Copertura assicurativa”) si intende così modificato: “La copertura assicurativa diretta dei pazienti oggetto della sperimentazione nonché degli sperimentatori medici e loro collaboratori è assicurata da separata polizza, stipulata a cura di Xxxxxxx nella formulazione approvata dal Comitato Etico dell’Azienda. La stipula dell’assicurazione, di cui al punto precedente, è pregiudiziale all’inizio dell’attività sperimentale di Mammografia con raggi X da sincrotrone”.
2. All’art. 7 (“Durata della Convenzione”) in fine si intende aggiunto: “o Posta Elettronica Certificata”.
1. L’articolo 10 (“Informativa relativa al trattamento dei dati”), comma 5, dove si legge “Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx” è così modificato: “Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Trieste”.
2. L’articolo 10, comma 6, si intende così modificato: “Il titolare del trattamento per l’Azienda s’identifica nella figura del Direttore Generale pro tempore, che si avvale dei responsabili della sua struttura”.
3. L’art. 10, comma 7, si intende così modificato: “Il titolare del trattamento per Xxxxxxx s’identifica nella figura dell’Amministratore Delegato pro tempore, che si avvale dei responsabili della sua struttura.”
4. Ogni riferimento contenuto nell’art. 10 al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si intende completato dalla dicitura “e successive integrazioni e modificazioni”. Qualora la materia venga disciplinata da un nuovo atto normativo, le modifiche operanti ex lege si intenderanno automaticamente accolte nell’Accordo, mentre per le rimanenti che si rendessero necessarie le Parti adegueranno l’Accordo in forma scritta.
Articolo 3 – Imposta di bollo
1. L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.
Il Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - sottoscritto digitalmente –
Il Direttore del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste
Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx - sottoscritto digitalmente –
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx - sottoscritto digitalmente –
Il Presidente ed Amministratore Delegato di Elettra – Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - sottoscritto digitalmente –
Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.