FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
All. B1.1
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO
Lotto 1
Capitolato tecnico dell’assicurazione
Copertura dei rischi inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale non dirigenziale della Polizia di Stato ai sensi dell’art. 16, della Legge 28 dicembre 2001, n.
448
Rif. CIG: 88369956F7
Rif. CUP: D51B12000530005
Decorrenza ore 24.00 del 14/03/2022 Scadenza ore 24.00 del 14/03/2025
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Art. 2 DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO Art. 3 ASSICURATO
Art. 4 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 5 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA’
Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
Art. 8 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Art. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Art. 10 FORO COMPETENTE
Art. 11 ONERI FISCALI
Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Art. 13 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 14 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 15 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Art. 16 ESCLUSIONI
Art. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE Art. 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Art. 19 DECORRENZA DELLA GARANZIA
Art. 20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI Art. 21 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Art. 22 MASSIMALE E FRANCHIGIA Art. 23 VINCOLO DI SOLIDARIETA’
Art. 24 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Art. 25 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
ESTENSIONI
Art. 26 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 27 RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009
Art. 28 DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ DI XXXXX
Art. 29 DANNI PER L’ATTIVITA’ CONNESSA ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE
ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE
Art. 30 OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE Art. 31 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI
Art. 32 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA’ PER I SINISTRI Art. 33 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Polizza
Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Ente - Amministrazione di appartenenza
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza facente parte della Pubblica Amministrazione e con la quale l’Assicurato abbia un rapporto di servizio.
Assicurato
Ogni persona fisica facente parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato quale disciplinato dal contratto di lavoro in via esclusiva così come definito all’Art. 3 delle Condizioni Generali.
Società
La Società aggiudicataria della gara d’appalto.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Si configura un Sinistro quando l’Assicurato riceve una comunicazione con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di danni oppure viene ritenuto responsabile per Xxxxx in sede civile oppure riceve un’informazione di garanzia.
Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Responsabilità Civile
L’Assicurazione Responsabilità Civile ai sensi del D.Lgs. 209/2005 –art. 2 c.3 n.13 e correlati.
Responsabilità Amministrativa
La responsabilità gravante sull’Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato anche a seguito, a parziale deroga di quanto precisato all’Art 1900 C.C., di comportamento gravemente colposo.
Responsabilità Amministrativa-Contabile
La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull’Assicurato quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Terzi
Le persone fisiche e giuridiche, le cose e gli animali.
Franchigia
La somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell’Assicurato o degli aventi diritto.
Massimale
La somma massima dovuta dalla Società.
Periodo di Assicurazione
Il periodo di durata dell’assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.
Periodo di Efficacia
Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in Polizza, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Scheda di Polizza
Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell’assicurazione.
Sistema informatico
si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati;
Attacco Cyber
si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico;
Dati
si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l’utilizzo, l’accesso, l’elaborazione, la trasmissione o l’archiviazione da un sistema informatico.
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).
In deroga agli artt.1892,1893,1894 c.c. il Contraente è esonerato dal dichiarare variazioni del numero degli Assicurati
ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^ semestralità), si intende fissato in 60 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).
Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del
D.M.E.F. del 18/01/2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
ART. 3 – ASSICURATO
La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli di seguito indicati:
- Funzionari delle qualifiche non dirigenziali della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e qualifiche equiparate
- Ispettori e qualifiche equiparate
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate
ART. 4 – DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
La società è, altresì, obbligata a trasmette la statistica sinistri in assenza della quale il recesso deve intendersi non perfezionato.
ART. 5 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 (soggetti delle Stazioni appaltanti) e art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità), il Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, provvede:
1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice civile o dal citato regolamento, nonché tutte le attività che si rendessero opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Il Direttore dell’esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli art. 101 del D. Lgs. 50/2016 (soggetti delle Stazioni appaltanti) ed art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità).
In particolare, cura l’avvio dell’esecuzione del contratto mediante la redazione del “Verbale di avvio”, nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di procedere ai pagamenti.
ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Ai sensi art. 102 del D. Lgs. 50/2016 (collaudo e verifica di conformità) resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo.
La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell’esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.
ART. 7 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).
L’omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l’indennizzo.
ART. 8 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.
ART. 9 –FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali, il Contraente e la Società sono tenuti, ad eccezione delle denunce di sinistro inoltrate dall’Assicurato a mezzo fax, p.e.c. o lettera raccomandata di cui all’articolo 18 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al Contraente ed alla Società o tramite l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 10 – FORO COMPETENTE
Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.
ART. 11 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.
ART. 14 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 – Protocollo di Intesa del 15 luglio 2014 tra Ministero dell’Interno e il Presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione).
a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.)
b) Il contraente appaltatore prende atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
(Nei casi di cui ai punti a) e b), l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all’art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014).
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE
ART. 15 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute. Per tale ipotesi, si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.
La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall’Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni di cui al successivo articolo 16.
ART. 16 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non vale per danni conseguenti a:
a) fatti dolosi;
b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
d) responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) furto e rapina commessi dall’assicurato;
g) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
h) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all’Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
i) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
j) trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
k) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
l) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
m) la stipulazione e o mancata stipulazione, e o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e o mancato o tardivo pagamento di premi;
n) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di Consigli di amministrazione o Collegi sindacali di altri Enti della P.A. e o Enti privati;
o) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l’assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
p) fatti o circostanze pregresse già note all’assicurato e o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto;
q) richieste di risarcimento, oppure garantire il pagamento o l’indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni
delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
r) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
1. un attacco Cyber;
2. indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico, a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
3. la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
4. qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
s) qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell’Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.
Sono, altresì, esclusi dalla presente assicurazione:
• i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
• i danni subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia.
Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.
ART. 17 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d’America e Canada.
Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all’impiego di aeromobile, l’assicurazione anche in questo caso non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d’America e Canada.
ART. 18 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di conoscenza dello stesso; da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni previsto dall’articolo 2952 c.c., che resterà sospeso per tutta la durata del giudizio - e deve contenere:
• narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
• conseguenze dell’evento;
• generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
• l’indicazione dell’eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
• documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell’Amministrazione di appartenenza se già rilasciatagli dagli uffici competenti.
L’Assicurato ha l’obbligo di fornire alla Società tutto quanto messo in essere e/o approntato per la difesa e fornire tempestivamente tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la Società stessa ritenga necessaria compatibilmente con il segreto istruttorio e dell’ufficio. Eventuali contestazioni o disaccordi tra l’Assicurato e la Società dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d’ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte, direttamente all’assicurato ed alla Società o tramite l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec.
ART. 19 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione.
Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Xxxxx restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri la garanzia resta efficace:
- per i sinistri denunciati alla Società entro due anni dalla cessazione della polizza, purché relativi a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa.
- qualora, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell’attività svolta dall’Assicurato presso l’Amministrazione di appartenenza, dovuta a pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.
ART. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI
La Società assume la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l’assicurato. Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato).
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
ART. 21 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale superiore a quanto indicato all'articolo 3 (Assicurato) delle Condizioni generali della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile professionale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 22 MASSIMALI E FRANCHIGIA
Relativamente all’attività di ciascuna delle persone assicurate e in base a quanto indicato nella scheda di polizza l’assicurazione è prestata:
– fino alla concorrenza del Massimale;
– sotto detrazione di una franchigia assoluta per persona assicurata per sinistro che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
ART. 23 – VINCOLO DI SOLIDARIETA’
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.
ART. 24 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell’Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti alla Polizia di Stato.
ART. 25 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:
a) decesso dell’Assicurato;
b) cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio del proprio rapporto di servizio con la Polizia di Stato;
c) destituzione per qualsiasi motivo dalla Polizia di Stato.
In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell’Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell’Assicurato.
DELIMITAZIONI DI GARANZIA
ART. 26 – ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’assicurazione comprende i danni involontariamente causati a terzi durante l’esercizio dell’attività istituzionale in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l’Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 30% dei massimali indicati all’ art. 22.
ART. 27 – RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009
La garanzia di cui alla presente polizza, comprende i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall’attività esercitata dall’Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.Lgs. 106/2009, e successive modifiche.
Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti della Polizia di Stato limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del C.P.
Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 30% dei massimali indicati all’ art. 22.
ART. 28 – DANNI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ DI TERZI
La garanzia di cui alla presente polizza, comprende i danni derivanti a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 30% dei massimali indicati all’ art. 22.
ART. 29 – DANNI PER L’ATTIVITA’ CONNESSA ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE
La garanzia di cui alla presente polizza comprende i danni derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno con il limite di indennizzo pari al 20% dei massimali indicati all’art. 22.
ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE
ART. 30 – OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.
ART. 31 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI
Per l’individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dagli atti matricolari circa il loro status (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato) tenuti dal Contraente/Amministrazione della P.S., che si impegna a fornire a richiesta della Società.
ART. 32 - OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA’ PER I SINISTRI
La Società, con cadenza semestrale, ha l’obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:
- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura “senza seguito”.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Compagnia.
Inoltre, come previsto all’art. 4) delle Condizioni Generali, la Società è obbligata - in caso di recesso anticipato - a fornire un report completo dello storico sinistri.
La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all’applicazione della penalità pari all’1 per mille del premio annuo imponibile, ai sensi dell’art. 113 bis – (termini di pagamento – clausola penalità) Lgs 50/2016 per ogni giorno di ritardo.
Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx
ART. 33 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante dell’assicurazione responsabilità del personale effettivo della Polizia di Stato n° ..........................................
Contraente: FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
C.F./P.IVA 80183070582
durata del contratto: anni .., con effetto dal: 14/03/2022
scadenza il: 14/03/2025
prima quietanza .......................
frazionamento: semestrale
Massimali
€ 500.000,00. per sinistro e con il limite di € 500.000,00 per singolo Assicurato per sinistro ed un massimale aggregato annuo di € 1. 500.000,00.
Franchigia
€ 2.500,00 per persona assicurata per sinistro
Assicurati:
Personale effettivo della Polizia di Stato:
A. Funzionari delle qualifiche non dirigenziali della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e qualifiche equiparate
B. Ispettori e qualifiche equiparate
C. Sovrintendenti e qualifiche equiparate
D. Assistenti ed Agenti e qualifiche equiparate
Elementi per il conteggio del premio annuo lordo
N. Assicurati | Premio lordo pro capite | Premio lordo annuo complessivo |
94.249 | Euro ….. | Euro ……. |
PREMIO FLAT NON SOGGETTO A REGOLAZIONE
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | |
Imposte | |
TOTALE |
La Società Il Contraente