ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO SU INFRASTRUTTURE
ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO SU INFRASTRUTTURE
FRA
Il Comune di Volpago Del Montello di seguito denominato “Comune”, con sede in Volpago Del Montello X.xx Xxxxxx Xxxxxxx n.4
C.F. ……..e Partita IVA N. ….., rappresentato da nella Sua
qualità di ……….giusto decreto Sindacale di nomina n. …in data
…….autorizzato a stipulare accordi di cui l’ente è parte ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 267/00;
E
la Società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx xx0, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 00488410010 e rappresentata dall’Xxx. Xxxx Xxxxx Responsabile Access Operations Line Friuli Venezia Giulia, Procura del 13/05/2015, Repertorio n° 29631 Raccolta n° 11116 D.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma nel seguito denominata per brevità “Telecom”
PREMESSO CHE
- il Comune è proprietario delle tubazioni sotterranee passacavi evidenziate nelle planimetrie in Allegato n.1, utilizzate per la pubblica illuminazione;
- Telecom Italia, titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l’installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione
elettronica per l’intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data 21/12/2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera Agcom
n. 820/00/CONS, ha presentato richiesta per l’uso di predette tubazioni passacavi ai fini dello sviluppo ed esercizio delle telecomunicazioni.
- Ai sensi del D.Lgs. 33/2016, ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture hanno l’obbligo di concedere l’accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza;
Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Comune e la Telecom convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - OGGETTO
Con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune si obbliga a concedere senza oneri ed in uso non esclusivo a Telecom, per i propri scopi, i tubi passacavi di cui alle premesse.
Art. 2 - ESERCIZIO
Ai fini dell’esercizio degli impianti di telecomunicazioni di proprietà di Telecom, il Comune assicura che le proprie tubazioni passacavi citate nelle premesse non accoglieranno impianti di trasporto di energia elettrica e gas fatta eccezione per i cavi per la pubblica illuminazione.
Art. 3 - MANUTENZIONE
Gli interventi di riparazione dei guasti relativi agli impianti di
telecomunicazione saranno eseguiti dalla Telecom previo avviso che dovrà pervenire a mezzo …fax… al Comune al numero ……..
Nessuna somma sarà dovuta dalla Telecom, fermo restando l’eventuale responsabilità risarcitoria nei confronti del Comune qualora venissero causati danni all’infrastruttura.
Art. 4 – ULTERIORI OBBLIGHI
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale intendesse procedere allo spostamento delle tubazioni per allargamenti e/o nuove infrastrutture stradali, il Comune dovrà darne comunicazione alla Società Telecom s.p.a. con almeno 30 giorni di anticipo ed ogni spesa relativa allo spostamento dei cavi in fibra ottica sarà a totale carico di quest’ultima mentre rimane a carico del Comune lo spostamento delle tubazioni e la predisposizione di un percorso alternativo in tubo diametro 50mm, 30 gg prima della data richiesta per lo spostamento, per garantire la continuità del servizio.
La società Telecom Italia SpA, come per il resto dei suoi impianti in cavo, si impegna a segnalare la presenza del cavidotto di fibra ottica alle eventuali ditte esecutrici di lavori che ne facciano richiesta.
Per la realizzazione dell’impianto è prevista la posa di pozzetti Telecom dedicati in affiancamento a quelli esistenti, di cui il comune si impegna a rilasciare le necessarie autorizzazioni.
Art. 5 - CESSIONE
Nell’eventualità che le tubazioni passacavi di cui alle premesse siano cedute in proprietà a terzi, il Comune si impegna a trasferire ed a salvaguardare i titoli acquisiti dalla Telecom in forza del
presente accordo.
Il presente accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione della Telecom o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.
Art. 6 – SUBAFFITTO O CESSIONE DEL DIRITTO D’USO
Telecom, ferma restando ogni facoltà di utilizzo dei cavi posati, non potrà in alcun modo concedere in uso l’infrastruttura del Comune né trasferire detto uso a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Comune stesso, pena la risoluzione del presente accordo.
Art. 7 - PROPRIETÀ DEI BENI
Il Comune conviene che le infrastrutture ed ogni connessa opera realizzata da Telecom in virtù del presente accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all’interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui Telecom è esclusiva titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le Parti precisano e concordano che Telecom manterrà la proprietà dei cavi e di tutte le infrastrutture, anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d’uso concessole sulla scorta del presente accordo, ovvero ancora qualora il presente accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto. Per contro, i cavidotti e tutte le altre infrastrutture di cui al punto a) della premessa già adibiti per sottoservizi del Comune che siano utilizzati da Telecom per lo sviluppo della propria infrastruttura e per
l’alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne concede l’uso non oneroso a Telecom medesima. Il Comune garantisce che i cavidotti e le infrastrutture che saranno utilizzati sono liberi da vincoli. Essi possono essere concessi dal proprietario ad altri usi, in assenza di controindicazioni tecniche e operative che non lo consentano. In questo caso, il Comune o i terzi si impegnano a darne preventiva informativa a Telecom.
Art. 8 – EFFICACIA E DURATA
Il presente accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di anni 18 (diciotto). Prima della scadenza l’atto potrà essere prorogato di comune accordo e previa sottoscrizione di entrambe le parti, per ulteriori 12 (dodici) anni.
Art. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, le parti concordano che il presente accordo si intende risolto nei seguenti casi:
- in caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 6 del presente accordo;
- qualora la Società Telecom Italia s.p.a. sia soggetta a liquidazione o procedure concorsuali;
- qualora la Società Telecom Italia s.p.a. fosse destinataria di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate in premessa.
Art. 10 - RISERVATEZZA
Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell’esecuzione del presente accordo. A tal fine, ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell’altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all’impegno di riservatezza assunto.
Art. 11 - REGISTRAZIONE
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso.
Eventuali oneri e spese diversi da IVA relativi al presente Atto saranno ripartiti in parti uguali tra i contraenti.
Art. 12 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione della presente scrittura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 13 - ALLEGATI
Fanno parte del presente Atto e delle Premesse i seguenti allegati:
- Allegato 1: xxxxxxxxxxx.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è il risultato di reciproca negoziazione e, pertanto, esso è sottratto all’applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
Redatto e sottoscritto in due originali di cui uno per il Comune e uno per Telecom.
XXXXXXXX, lì ………..
TELECOM ITALIA SpA COMUNE DI XXXXXXXXX
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