PER AFFILIAZIONI E TESSERE EMESSE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013)
Convenzione assicurativa tra Uisp e INA Assitalia s.p.a.
(PER AFFILIAZIONI E TESSERE EMESSE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013)
Convenzione per l’assicurazione lesioni/morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi per conto e a favore dell’Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati.
Polizza RCT n° 100 00431597
Polizza Infortuni n° 100 0431598 CONTRAENTE: Unione Italiana Sport Per Tutti
DOMICILIO: Largo Nino Franchellucci 73 00155 Roma CODICE FISCALE /Partita IVA: 03279600963
EFFETTO: ore 24:00 del 31/12/2012 SCADENZA: ore 24.00 del 31/08/2014
DEFINIZIONI
Assicurato II soggetti indicati all’art. 12 e 14 della presente Convenzione
Assicurazione II contratto di assicurazione
Beneficiario L’Assicurato stesso. In caso di morte ed in man- canza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato
Broker Marsh S.p.a. – Viale Bodio 33 - 20158 Milano Contraente Uisp- Unione Italiana Sport Per Tutti Cose Sia gli oggetti materiali che gli animali
Day Hospital La degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura
Franchigia L’importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a cari- co dell’Assicurato
Frattura Una soluzione di continuo dell’osso, parziale o tota- le, prodotta da infortunio
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita violen- ta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte o una lesione prevista
nella tabella allegata di cui al decreto del 3 novembre 2010
Ingessatura Mezzo di contenzione costituito da fasce gessa- te o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura
Istituto di cura Ogni struttura sanitaria regolarmente auto- rizzata all’erogazione dell’assistenza ospe- daliera
Lesione Ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella Tabella allegata, purché determinata da infortunio
Polizza Il documento che prova l’Assicurazione
Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Società
Ricovero La degenza comportante pernottamento nell’Isti- tuto di cura
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Scoperto Percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro
Società INA ASSITALIA S.p.A.
La presente Convenzione è regolata dalle condizioni che seguono.
NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE
La presente Convenzione è regolata dalle condizioni che seguono.
ART. 1 - DICHIARAZIONI
Le Parti dichiarano che il testo della presente Convenzione e l’Allegato A – Tabella Lesioni formano unico documento contrattuale e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto in essi contenuto e negli eventuali documenti di modifica/ integrazione concordati tra le parti.
ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La Durata della presente Convenzione è pattuita in 20 (venti) mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2012 e scadenza alle ore 24:00 del 31/08/2014 ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salva disdetta mediante lettera raccomandata a/r, spedita da una delle Parti, almeno 90 giorni prima della scadenza del 31/08/2014.
Servizi
Solo in occasione della prima scadenza del 31/08/2013 le Parti hanno facoltà di disdetta entro 60 giorni dalla scadenza, da inviarsi mediante lettera raccomandata a/r.
La disdetta di una delle parti dalla presente Convenzione sarà efficace per tutte le polizze parte della Convenzione stessa.
ART. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).
ART. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).
ART. 6 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 7 – FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l’Assicurato o il Contraente.
ART. 8 - RINVIO
Per quanto non è diversamente stabilito nelle “Norme Generali che regolano la Convenzione”, valgono le sezioni RCT ed Infortuni che formano parte integrante della presente Convenzione.
ART. 9 – PAGAMENTO DEL PREMIO
…omissis…
ART. 10 – OGGETTO DELLA REGOLAZIONE
…omissis…
ART. 11 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
…omissis…
ART. 12 – TESSERAMENTO BASE
■ TESSERA “G” - GIOVANE
La tessera Giovane è riservata agli iscritti che non abbiano compiuto il 16° anno d’età.
■ TESSERA “A” - ATLETA
La Tessera Atleta è riservata agli iscritti che abbiano com- piuto il 16° anno di età.
■ TESSERA “D” – DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE
Riservata ai Presidenti di Associazione o Società Sportiva o Circolo aderente ed a tutti gli Associati con qualifica sportiva di: istruttore – tecnico – allenatore, dirigente di Associazione o Società Sportiva o di Circolo, medico sportivo, arbitro, giudice di gara, dirigente territoriale dell’associazione, dirigente regionale dell’associazione, dirigente nazionale dell’associazione.
■ TESSERA “DIRM” – DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE MOTOCICLISTA
Riservata ai Presidenti di Associazione o Società Sportiva Motociclistica aderente e a tutti gli Associati che svolgono attività motociclistica con qualifica sportiva di: istruttore
Servizi
– tecnico – allenatore, dirigente di Associazione o Società Sportiva o di Circolo, medico sportivo, arbitro, giudice di gara, dirigente territoriale dell’associazione, dirigente regionale dell’associazione, dirigente nazionale dell’associazione.
■ TESSERA “DIRC” – DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE CICLISTA
Riservata ai Presidenti di Associazione o Società Sportiva ciclistica aderente e a tutti gli Associati che svolgono attività ciclistica con qualifica sportiva di: istruttore – tecnico – allenatore, dirigente di Associazione o Società Sportiva o di Circolo, medico sportivo, arbitro, giudice di gara, dirigente territoriale dell’associazione, dirigente regionale dell’associazione, dirigente nazionale dell’associazione.
■ TESSERA “S” – SOCIO NON PRATICANTE
La tessera Socio Non Praticante è riservata agli Associati che non praticano alcuna attività sportiva.
■ CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE
Il Certificato di Affiliazione è riservato ai Soci Collettivi affiliati (Associazioni, Società Sportive, Circoli, ecc.).
Le tessere “Giovane”, “Atleta”, “Socio Non Praticante”, “Dirigente/Tecnico/Giudice”, “Dirigente/Tecnico/Giudice Ciclista”; “Dirigente/Tecnico/Giudice Motociclista” numerate e datate con l’indicazione dell’annualità sportiva, costituiscono diritto all’assicurazione.
Dette tessere verranno rilasciate a cura della Uisp Nazionale, dai suoi organi periferici (Comitati territoriali) e dai Soci Collettivi Affiliati (Associazioni, Società Sportive, Circoli, ecc.) specificatamente autorizzati.
Per i Soci Collettivi, costituisce inoltre diritto all’assicurazione il “Certificato di Affiliazione” numerato e datato con l’indicazione dell’annualità sportiva.
La copertura assicurativa sarà operante dalle ore 24:00 della data di associazione trascritta sulla tessera/certificato per un massimo di 365 giorni e, comunque non oltre il 31/12 dell’annualità sportiva riportata sulla tessera/certificato.
Ogni tessera, pena la decadenza della copertura assicurativa, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
• Tipo e numero della tessera;
• Annualità sportiva;
• Nominativo e data di nascita e luogo di residenza dell’As- sociato;
• Comitato territoriale di appartenenza;
• Associazione/Società Sportiva, Circolo;
• Attività svolta;
• Data del rilascio;
• Eventuale tipo di forma integrativa scelta.
Il nominativo, il tipo di tessera, l’attività e la data di tessera-
mento, devono risultare inoltre dall’archivio soci, tenuto dal Comitato Territoriale preposto o delegato al rilascio.
L’assicurazione vale nello svolgimento di ogni attività prevista e organizzata dalla Uisp, indipendentemente dall’attività in- dicata nella tessera nominativa o nel certificato di affiliazione.
ART. 13 – GARE E MANIFESTAZIONI
Per le Tessere “G” – Giovane e “A” – Atleta, in caso di tesseramento il giorno stesso della partecipazione ad una gara o manifestazione, per rendere immediatamente operante la copertura assicurativa della tessera Uisp, la società organizzatrice (Comitato Territoriale o Regionale, Associazione, Società Sportiva, Circolo, Uisp Nazionale) della gara o manifestazione autorizzata al tesseramento, dovrà inviare a Marsh Spa via Fax o via E-mail, l’elenco nominativo (nome, cognome, numero di tessera Uisp), delle persone tesserate Uisp da mettere in copertura.
Solo in questo caso la copertura assicurativa sarà operante il giorno stesso della data di rilascio della tessera, con effetto dall’ora di invio del Fax o della E-mail riportata sugli stessi.
Il giorno feriale immediatamente successivo alla gara o manifestazione la società organizzatrice dovrà inviare a Marsh Sp A via Fax o E-mail, l’elenco riepilogativo dettagliato (nome, cognome, luogo e data di nascita, numero e tipo di tessera Uisp), delle persone tesserate Uisp che sono state messe in copertura ilgiorno della gara o manifestazione.
ART. 14 – TESSERAMENTO A FORME “INTEGRATIVE”
Le Garanzie di Base connesse alle tessere “ATLETA”, “GIOVANE” e “DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE”, possono
essere ampliate all’atto del rilascio della tessera o nel corso della stagione sportiva.
Gli ampliamenti possibili (comprensivi delle prestazioni assicurate con le “garanzie base”) sono quelli contenuti nelle seguenti forme integrative:
• Integrativa B1;
• Integrativa B3;
• Integrativa C (rivolta ai ciclisti);
• Integrativa D3;
• Integrativa M (rivolta ai motociclisti);
• Integrativa M-BASE (rivolta ai motociclisti);
• Integrativa O.D.V. (rivolta alle Organizzazioni di volonta- riato).
Nel caso in cui l’adesione alle forme integrative avvenga all’atto del tesseramento la decorrenza sarà contestuale ossia dalle ore 24:00 della data riportata sulla tessera.
• Qualora avvenga nel corso della stagione sportiva, la ga- ranzia integrativa sarà operante dalle ore 24:00 dalla data
riportata sulla scheda di attività.
La Contraente stampa una speciale numerazione denominata Integrativa B1 n..., Integrativa B3 n..., Integrativa D3 n..., Integrativa C n..., Integrativa M n..., Integrativa M-BASE n..., Integrativa O.D.V. n....
Le garanzie previste dalle forme INTEGRATIVE hanno la medesima scadenza delle garanzie delle tessere “ATLETA”, “GIOVANE” e “DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE”.
Nel caso in cui il titolare (persona fisica) di una Tessera Base opti in corso di anno per una qualunque delle forme Integrative di cui sopra, dovrà corrispondere l’intero premio annuale a prescindere dal giorno della sottoscrizione della Garanzia Integrativa e senza possibilità di compensazione con il premio della Tessera Base.
Per i dirigenti che optino per le forme integrative B1, B3, D3, il premio dovuto corrisponderà alla sola differenza tra il premio della tessera Dirigente e quello della forma integrativa scelta. Si precisa che i massimali o somme assicurate previsti dalle forme Integrative non si cumulano con i massimali o somme assicurate già garantiti con Tessera base Atleta, Giovane o Dirigente.
ART. 15 – AMBITO DI OPERATIVITÀ
a) Le garanzie sono operanti anche quando gli atleti partecipano a manifestazioni, con altre organizzazioni, alle quali la Uisp abbia ufficialmente e formalmente aderito. Relativamente all’attività di ciclismo, le garanzie si devono intendere valide ed operanti per tutte le manifestazioni e gare a cui i tesserati Uisp intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari concordati in sede di Consulta del Ciclismo.
b) Nei limiti della presente Convenzione le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni saranno operanti quando:
• in qualità di atleti essi partecipano agli allenamenti, ai corsi, alle gare, alle attività sportive, ricreative, cultu-
rali e turistiche organizzate dalla Contraente e dai Co- mitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e dalle Società sportive, dai Circoli;
• nelle funzioni di dirigenti, tecnici e giudici sportivi essi partecipano a gare e allenamenti, ai corsi e alle attività
sportive organizzate dalla Contraente, nonché quan- do partecipano a riunioni organizzative regolarmente indette con convocazione scritta e, nella qualità di atleti, mentre svolgono attività sportive organizzate dalla Uisp.
• Si conviene altresì che la garanzia infortuni sarà ope- rante anche per i rischi di viaggio effettuato in comi-
tiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appo- siti accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Contraente, dei Comitati Territoriali, Regionali, delle Associazioni e delle Socie- tà sportive, dei Circoli.
• Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente
noleggiati con autista dell’impresa, per spostamenti collettivi di gruppi di associati.
• Esclusivamente per i Dirigenti vale anche quanto di- sposto dell’Art. 50 – Rischio in Itinere della presente
Convenzione.
c) Si precisa altresì che per tutti i tesserati le garanzie saranno operanti anche quando gli stessi svolgono attività ricreative, culturali e turistiche organizzate dalla Contraente.
d) Si precisa che, le garanzie saranno operanti per tutti i tesserati anche durante le attività di pronto soccorso; assistenza e trasporto disabili, anziani, infermi, soggetti a rischio devianze e tossicodipendenti; servizi funebri; assistenza domiciliare; servizi presso case protette o assistite, comunità di prima accoglienza; interventi di protezione civile, volontariato e pubblica utilità; servizi antincendio; emergenza; raccolta di sangue; guardia medica.
e) Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.
ART. 16 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E MODALITÀ DI DENUNCIA
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell’Assicurato alla Società entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.
La denuncia dovrà essere trasmessa tramite lettera raccomandata e/o mezzo fax, email inviando l’apposito modulo (reso disponibile dalla Uisp) utilizzando i riferimenti in esso riportati e tenendo conto delle procedure ad esso allegate.
Dovrà altresì essere inviata per conoscenza anche via fax, a Uisp Comitato Territoriale competente. In presenza di denuncia per sinistro mortale, copia del modulo di denuncia dovrà pervenire anche a Uisp nazionale – Largo Nino Franchellucci, 73 – 00155 Roma – RM (fax 06.43984320).
In caso di sinistro, la data di rilascio indicata sulla tessera Uisp dell’Assicurato dovrà essere anteriore alla data del sinistro, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 13 - “Gare e manifestazioni”.
Nel caso in cui la data del sinistro risulti antecedente alla data della scelta di una forma Integrativa in corso di anno, la Società riterrà la garanzia Integrativa non operante.
La Società si riserva di richiedere in copia od in visione la tessera completa, le registrazioni e tutti gli altri documenti ritenuti probanti ai fini della liquidazione dei sinistri.
Servizi
In caso di sinistro, la denuncia va confermata con firma di presa visione da parte del presidente dell’Associazione, Società sportiva, Circolo aderente cui appartiene l’atleta o del Presidente del Comitato territoriale di appartenenza in caso di socio individuale.
La Contraente ed i suoi organi periferici si impegnano a produrre, se richiesto, i documenti di cui sopra agli incaricati della Società, nonché a permettere verifiche e controlli, attinenti al sinistro, da parte della Società stessa.
ART. 17- OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO
La Società si impegna a fornire alla Contraente con cadenza trimestrale il dettaglio dei sinistri, suddivisi per attività sportive svolte e per tipologia di lesione, così impostato:
• Sinistri Denunciati;
• Sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva;
• Sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
• Sinistri Senza Seguito.
Il dettaglio definitivo dei sinistri nella sua totalità, sarà comunicato alla chiusura del tesseramento relativo all’annualità assicurativa oggetto della convenzione.
ART. 18 – CLAUSOLA BROKER
La Contraente dichiara di affidare, per l’intera durata della convenzione, comprese proroghe o rinnovi, mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente convenzione alla Marsh S.p.A Viale Bodio, 33 - 20158 Milano.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, l’assicuratore prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società si obbliga a rapportarsi in conformità alla legge (Codice delle Assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo da riconoscere al Broker incaricato dalla Contraente.
ART. 19 - COASSICURAZIONE
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate. Ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione
integrale e ciò in esplicita deroga all’art. 1911 del Codice Civile. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi da una all’altra parte unicamente tramite la delegataria.
Ogni comunicazione s’intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.
Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
La delegataria riceve benestare dalle coassicuratrici per firmare le variazioni, concordate con le coassicuratrici stesse, successive al perfezionamento del contratto originario anche in loro nome e per loro conto.
SEZIONE I RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
ART. 20 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenni la Contraente ed i suoi responsabili e le sue strutture ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare alla Contraente, da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
ART. 21- ESTENSIONE TERRITORIALE
Servizi
L’assicurazione viene prestata in tutto il mondo, con l’esclusione di U.S.A. e Canada.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato in valuta italiana e comunque in Italia.
ART. 22 – RISCHI COMPRESI
La garanzia sarà operante:
a) per la responsabilità civile derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento,di corsi, di gare organizzate dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni, dalle Società Sportive, dai Circoli aderenti, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge;
b) per la responsabilità civile dei dirigenti, tecnici e giudici sportivi nell’ambito delle loro funzioni in occasione di gare e manifestazioni nonché, corsi, allenamenti e trasferimenti in genere, per partecipazioni a gare e manifestazioni; limitatamente per i trasferimenti la garanzia è operante in qualità di accompagnatori, escluso il rischio di circolazione dei veicoli;
c) contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative, culturali e turistiche, di gare, organizzate dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni, dalle Società Sportive, dai Circoli aderenti;
d) per la responsabilità civile derivante ai tesserati Uisp che non esercitano attività sportiva, e riconosciuti con tessera “non praticante” alle condizioni particolari previste dalla presente convenzione per le tessere base “ATLETI e GIOVANE”.
ART. 23 – NOVERO DI TERZI
A parziale modifica delle Condizioni Generali relative alla Responsabilità Civile verso Terzi sono considerati Terzi fra di loro:
• i tesserati, tuttavia si precisa che per le attività Ciclistiche in genere i tesserati non sono considerati terzi tra di loro
limitatamente ai danni a cose;
• il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsia- si parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel
caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno- si sia verificato durante l’effettivo svolgimento delle attivi- tà per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.
ART. 24 - FRANCHIGIA
La garanzia di Responsabilità civile verso terzi, in termini generali, viene prestata con una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose.
Si precisa inoltre che limitatamente alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00.
ART. 25 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia:
a) i sinistri derivanti e/o conseguenti e/o riconducibili:
• alla pratica a qualunque titolo dell’attività sportiva del motociclismo;
• alla pratica a qualunque titolo dell’attività sportiva del ciclismo ma limitatamente alle seguenti attività: ciclo-
turismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su strada (strada, crono, salita, granfondo, pista), MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le definizioni del regolamento della Uisp Lega Ciclismo;
b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli, motoveicoli e natanti al seguito di gare sportive; limitatamente ai danni a cose, rimanendo comunque escluso quanto previsto dalla Legge 990/69 e successive modifiche ed integrazioni;
c) i rischi della proprietà di fabbricati, dell’esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, gara o allenamento, nonché per quelli derivanti dall’esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai soci.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:
d) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazione di sorgenti, di corsi d’acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) provocati a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
f) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e da questi detenute; da furto, dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili, da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
g) alle cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
h) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;
i) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
j) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di aeromobili;
k) da furto;
l) da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianale, agricole o di servizi;
m) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785bis e 1786 del Codice Civile;
n) da detenzione o impiego di esplosivi;
o) i danni provocati da campi elettromagnetici;
p) i danni derivanti da amianto;
q) i danni da atti derivanti o conseguenti a guerra o terrorismo.
ART. 26 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse e comunque fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
SEZIONE II - INFORTUNI ART. 27 – OGGETTO DEL RISCHIO
L’assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
• una o più lesioni previste nella tabella allegata;
• la morte.
Ai termini della presente garanzia è considerata lesione
ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella allegata.
ART. 28 – PERSONE ASSICURATE
La Società assicura le persone individuate in polizza contro gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o una o più lesioni previste nella tabella allegata.
Sono considerati infortuni anche:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori
necessari;
• l’annegamento;
• l’assideramento o il congelamento;
• i colpi di sole o di calore;
• le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini.
Si considerano assicurati tutti gli individui iscritti alla Contraente senza limiti di età, fermo quanto stabilito all’Art. 46 – Esonero Denuncia Infermità, della presente Convenzione.
ART. 29 – LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il mondo intero.
ART. 30 - CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
Ogni eventuale controversia insorta direttamente tra la Uisp e la Società, verrà demandata ad un Collegio di tre Arbitri, amichevoli compositori, nominati i primi due da
ciascuna delle Parti ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, di comune accordo tra i primi due. In mancanza di loro accordo il Presidente del Collegio verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio degli Arbitri dovrà rendere la sua decisione entro tre mesi con giudizio di equità e senza vincoli di forma, a condizione che vengano rispettate le norme del contraddittorio tra le Parti.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Arbitro.
ART. 31 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni causati:
a) durante l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
c) da infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma;
d) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi subacquei e di aeromobili salvo quanto previsto all’Art. 51 – Estensione al rischio volo, dalle Condizioni valide esclusivamente per i titolari di tessera dirigente che seguono;
e) dalla pratica di salto dal trampolino con sci o idroscì, bob, slittino (skeleton);
f) dalla pratica di pugilato, paracadutismo e sport aerei in genere;
g) dalla pratica a titolo professionistico di sport in genere;
h) dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (sci estremo ecc);
Servizi
i) da ubriachezza o uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni;
j) da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche;
k) da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
l) da guerra o insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe, uragani;
m) da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
n) direttamente o indirettamente, da contaminazione biologica e/o chimica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;
o) I sinistri derivanti e/o conseguenti e/o riconducibili:
• alla pratica a qualunque titolo dell’attività sportiva del motociclismo;
• alla pratica a qualunque titolo dell’attività sportiva del ciclismo limitatamente alle seguenti attività : ciclotu-
rismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su strada (strada, crono, salita, granfondo, pista) MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le definizioni del regolamento della Uisp Lega Ciclismo.
ART. 32 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 34 – Caso Lesioni, delle presenti Condizioni che regolano l’Assicurazione infortuni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
ART. 33 – CASO MORTE
L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza
- entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in
difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello previsto per le lesioni o per l’invalidità permanente per la sola garanzia rischio volo quando prevista. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per lesioni o invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato.
ART. 34 – CASO LESIONI
La Società corrisponde l’indennizzo nella misura prevista dalla tabella lesioni allegata tenendo conto di quanto previsto alla SEZIONE III – SOMME ASSICURATE, per i diversi tipi tessera.
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’evento.
Precisazioni:
• Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna;
• sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura;
• fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo;
• le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato);
• fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato;
Servizi
• le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro;
• i casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell’indennizzo;
• per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un’articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna;
• qualora la lesione riportata dall’assicurato produca allo stesso, nell’arco dei 60 giorni dall’evento, tetraplegia o paraplegia, l’indennizzo previsto per la lesione sarà venti volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento;
• per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell’evento stesso;
• per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l’accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica;
• per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post- traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall’evento che ne abbia determinato la causa, l’assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di “Frattura dell’osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa”. In presenza di frattura cranica l’indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.
L’indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica;
• per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale. Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
ART. 35 - FRANCHIGIA
Per i titolari delle seguenti tessere:
“A” – ATLETA “G” – GIOVANE
“D” – DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE
“DIRM” (DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE – MOTOCICLISTA) INTEGRATIVA B1
INTEGRATIVA B3 INTEGRATIVA M INTEGRATIVA M - BASE INTEGRATIVA D3 INTEGRATIVA ODV
l’indennizzo è soggetto ad una franchigia del 5%.
Pertanto se la percentuale prevista nella tabella lesioni (Allegato A) è pari o inferiore al 5%, non è dovuto alcun indennizzo; per percentuali superiori al 5%, l’indennizzo viene riconosciuto solo per l’aliquota eccedente il 5%.
Per i titolari della tessera DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE CICLISTA e per i titolari della tessera con INTEGRATIVA C (Ciclismo) l’indennizzo è soggetto ad una franchigia del 7%. Pertanto se la percentuale prevista nella tabella (Allegato A) è pari od inferiore al 7%, non è dovuto alcun indennizzo; per percentuali superiori al 7%, l’indennizzo viene riconosciuto solo per l’aliquota eccedente il 7%.
ART. 36 – INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO
In caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, con o senza intervento chirurgico, la Società rimborsa all’Assicurato una diaria giornaliera per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 60 giorni per infortunio. I primi tre giorni di ricovero non prevedono la corresponsione di alcun indennizzo.
La Società effettuerà il pagamento dovuto all’Assicurato od ai suoi eredi, soltanto a cura ultimata, su presentazione di idonea documentazione medica rilasciata dall’Istituto di cura.
ART. 37 - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INGESSATURA
(Garanzia valida esclusivamente per i titolari di Tessera “DIRM” -DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE MOTOCICLISTA,
Integrativa M,M-Base, ‘’B3” e “D3”.)
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti l’applicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi comunque Immobilizzanti), applicato in Istituto di Cura, la Società si Impegna a corrispondere all’assicurato un indennità giornaliera pari al capitale assicurato per indennità da ricovero per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro e anno assicurativo.
Tale indennità non è cumulabile con l’indennità giornaliera da ricovero. L’ingessatura e la sua durata dovranno essere
comprovate da idonea certificazione medica.
ART. 38 – RIMBORSO SPESE DI CURA
Ospedaliere
(Garanzia valida esclusivamente per i titolari di tessere
Integrativa “B3” o “D3”).
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza che comporti un ricovero, la Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per anno assicurativo e dietro presentazione di relativa documentazione, le spese mediche o spese chirurgiche sostenute durante il periodo di ricovero ed in particolare quelle relative a:
a) onorari dei medici e dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
b) accertamenti diagnostici, cure;
c) rette di degenza.
l rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 150,00 per sinistro; in caso di Day Hospital tale minimo è elevato a € 250,00.
Il rimborso delle spese ospedaliere in caso di “grandi interventi” a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, sarà fino a concorrenza di € 15.000,00 per persona e per anno assicurativo.
Per “grandi interventi” si intendono quelli previsti nel successivo Art. 39 – Grandi Interventi.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi debitamente quietanzati (notule del medico, conti dell’ospedale o clinica, ecc.).
A richiesta dell’Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione.
La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano cambi.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme generali e quelle che regolano l’assicurazione infortuni.
ART. 39 – GRANDI INTERVENTI
Chirurgia Generale
COLLO Resezione e plastiche tracheali.
ESOFAGO Interventi per lesioni traumatiche.
TORACE Lobectomie, bilobectomie e pneumonectomie
STOMACO-DUODENO-INTESTINO TENUE
Resezione intestinale per via laparoscopica.
COLON-RETTO Colectomia totale con
ileorettoanastomosi senza o con ileostomia.
FEGATO E VIE BILIARI
- Resezioni epatiche maggiori e minori
- Anastomosi bilia-digestive.
PANCREAS-MILZA-SURRENE
Pancreatectomia totale con o senza
linfadenectomia
Chirurgia Maxillo- Facciale
Terapia chirurgica delle fratture del mascellare superiore Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale Ricostruzione della mandibola con innesti ossei. Ricostruzione della mandibola con materiale alioplastico
Cardiochirurgia
Interventi per corpi estranei Sutura del cuore per ferite Neurochirurgia
Craniotomia per lesioni traumatiche cerebrali Cranioplastiche ricostruttive
Chirurgia Vascolare
Interventi sull’arteria succlavia, vertebrale o carotide extracranica (manolaterali)
Interventi sulle arterie viscerali o renali
Interventi sulle arterie dell’arto superiore o inferiore (manolaterali). Trattamento delle lesioni traumatiche dell’aorta
Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo
Chirurgia Ortopedica
Artrodesi grandi segmenti
Artrodesi vertebrale per via anteriore Artroprotesi totale di ginocchio Artroprotesi di spalla
Artroprotesì di anca parziale e totale Disarticolazione interscapolo- toracica Emipelvectomia
Riduzione cruenta e stabilizzazione spondilolistesi Osteosintesi vertebrale
Servizi
Chirurgia Urologica
Neofrectomia polare
Cistectomia totale con derivazione urinaria e neovescica con segmento intestinale ortotopica o eterotopica
Resezione uretrale e uretrorrafia
Chirurgia Ginecologica
Laparotomia per ferite o rotture uterine
Chirurgia Oculistica
Vitrectomìa anteriore e posteriore Trapianto corneale a tutto spessore Orchiaggio per distacco di retina Chirurgia Otorino Laringoiatrica
Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico Laringectomia sopraglottica o subtotale
Laringectomia e faringoiaringectomia totale
ART. 40 – RIMBORSO SPESE MEDICHE
(Garanzia valida esclusivamente per i titolari di tessera Integrativa “B1”).
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, la Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo e dietro presentazione di relativa documentazione, le spese mediche sostenute a seguito di infortunio che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, applicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti).
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo € 100,00 per sinistro.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, conti dell’ospedale o clinica, ecc.).
A richiesta dell’Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione.
La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata
alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano cambi.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme generali e quelle che regolano l’assicurazione infortuni.
ART. 41 – RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
(Garanzia valida esclusivamente per i titolari di tessere Integrativa “B3” o “D3” )
In caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Società rimborsa all’assicurato, fino alla concorrenza di
€ 1.500,00 per anno assicurativo e dietro presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute per il trasporto di primo soccorso, dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura, con l’utilizzo di qualsiasi mezzo.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 75,00 per sinistro; in caso di Day-Hospital, tale minimo è elevato a € 150,00 per sinistro.
Il rimborso viene effettuato dalla Società su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati.
Servizi
A richiesta dell’Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione.
La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi, deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano cambi.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme generali e quelle che regolano l’assicurazione infortuni.
ART. 42 – DENUNCIA DELLA MORTE E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che l’hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l’indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui il Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 c.c.
ART. 43 – DENUNCIA DEGLI INFORTUNI E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia degli infortuni e/o lesioni previste nelle tabelle allegate, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all’Assicuratore, entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C. La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l’identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e
specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura etc.).
Nel caso di sole lesioni, ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore, determinato l’indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. Nel caso di infortuni che prevedano indennizzi per lesioni, diaria, rimborso spese mediche l’Assicurato, ad avvenuta guarigione clinica, deve inviare all’Assicuratore tutta la necessaria documentazione per determinare l’indennizzo.
L’Assicuratore, ricevuta tale documentazione, provvederà entro 30 giorni a determinare l’indennizzo ed al pagamento. L’indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro.
ART. 44 - CONCENTRAZIONE
Qualora piùpersone assicurate viagginocontemporaneamente sul medesimo mezzo di trasporto terrestre o navale, la Società garantisce le indennità complessive massime di € 1.000.000,00 ancorché le singole applicazioni di garanzia, effettuati nel modo stabilito dal contratto, indichino complessivamente indennità superiori. La riduzione conseguente ai limiti che precedono verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
ART. 45 – CONTROVERSIE (SOLO RISCHIO VOLO)
In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze degli eventi indennizzabili a termini di polizza, le Parti si obbligano a conferire un mandato ad un Collegio di tre medici (uno per parte più un terzo designato dai primi due), i quali tenendo presenti le condizioni di polizza e le norme di legge, prenderanno decisioni inappellabili e vincolanti per le Parti. Tale Collegio Medico risiede nel comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da lei designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo
ART. 46 – ESONERO DENUNCIA DI INFERMITÀ
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire in quanto l’Assicuratore, in caso di sinistro, darà luogo all’indennizzo previsto per pari danno nella Tabella Lesioni allegata.
Relativamente alla garanzia Rischio Volo, se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
ART. 47 – BENEFICIO SPECIALE IN CASO DI MORTE DEL TESSERATO GENITORE
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un iscritto genitore, unico produttore di reddito, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari sarà aumentata del 100%.
Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
ART. 48 – PERDITA ANNO SCOLASTICO
Gli studenti assicurati che frequentano scuole italiane di istruzione primaria e secondaria, in caso di evento rientrante nella garanzia prestata che, a motivo della entità dei danni fisici, dovesse comportare l’impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell’anno scolastico, la Società liquida una indennità pari ad un importo di € 1.000,00. La predetta garanzia è operante anche nei confronti degli studenti Assicurati che frequentano scuole nella Repubblica di San Marino, nonché scuole straniere situate nel territorio della Repubblica Italiana.
CONDIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER I TITOLARI DI TESSERA “A”- ATLETA, TESSERA “G”- GIOVANE, TESSERA DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE, TESSERE INTEGRATIVE B1, B3, D3
Fermo quanto finora disciplinato dalla seguente convenzione, le garanzie infortuni vengono integrate con le seguenti garanzie:
ART. 49 - EVENTI GRAVI
Premesso che l’attività degli iscritti Uisp si svolge nel rispetto della “disciplina dell’accesso alle singole attività sportive” e delle “norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e non agonistica” e che, pertanto, il singolo iscritto è in possesso di apposito certificato di idoneità in corso di validità, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 31 - Esclusioni, l’assicurazione viene in tale caso estesa a coprire la morte dovuta ad infarto, ad ictus provocato da emorragia cerebrale, a trombosi cerebrale, ad embolia o rottura di aneurisma, che sia comprovatamene intervenuta quando in qualità di atleta partecipi a gare o a manifestazioni organizzate dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni, dalle Società sportive, dai Circoli aderenti e di conseguenza si sia verificato il decesso immediato dell’Assicurato, o il decesso nel corso del ricovero immediatamente disposto.
La garanzia morte viene estesa agli eventi assicurati subiti durante gli allenamenti effettuati in forma collettiva o di squadra e vale esclusivamente se gli allenamenti stessi:
• siano preventivamente autorizzati e programmati;
• si svolgano sotto il controllo dei responsabili competenti dell’organizzazione sportiva
Tale estensione vale esclusivamente per:
• l’attività agonistica se l’Assicurato è in possesso dell’ap- posito certificato medico di idoneità rilasciato da non
oltre un anno, per la specifica attività agonistica, dai sog- getti previsti dalle apposite leggi (Nazionali/Regionali) in vigore;
• l’attività non agonistica, purché l’Assicurato, alla data del sinistro, sia in possesso di certificato medico di idoneità
sportiva non agonistica rilasciato da non oltre un anno e si sia sottoposto ad un esame di elettrocardiogramma da non oltre un anno che confermi l’assenza di patologia cardiovascolari preesistenti.
La denuncia di sinistro, oltre alla documentazione contrattualmente prevista, dovrà essere avallata dalla dichiarazione del tecnico responsabile della squadra, presente all’allenamento e controfirmata dal Presidente della Società sportiva di appartenenza.
Si precisa che la presente garanzia non è operante per i sinistri derivanti e/o conseguenti e/o riconducibili:
1. alla pratica a qualunque titolo dell’attività sportiva
del motociclismo;
2. alla pratica a qualunque titolo dell’attività sportiva del ciclismo ma limitatamente alle seguenti attività: cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su strada (strada, crono, salita, granfondo, pista), MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le definizioni del regolamento della Uisp Lega ciclismo.
CONDIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER I TITOLARI DI TESSERA DIRIGENTE/ TECNICO/GIUDICE
ART. 50 – RISCHIO IN ITINERE
Le garanzie da Infortunio/Morte per la tessera Dirigenti, vengono estese agli eventi, indennizzabili a termini del presente contratto, subiti in qualità di conducenti di veicoli di proprietà dei singoli Assicurati limitatamente al tragitto necessario per partecipare (nelle rispettive funzioni istituzionali di Dirigenti, Tecnici e Giudici Sportivi), a gare e manifestazioni nonché in occasione di riunioni organizzative regolarmente indette con convocazione scritta.
ART. 51 – ESTENSIONE AL RISCHIO VOLO
Servizi
L’assicurazione è estesa agli eventi indennizzabili a termini del presente contratto, che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei di trasferimento per partecipare ad attività organizzate dalla Uisp, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e da aeroclubs.
L’assicurazione vale dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile fino al momento nel quale n’è disceso.
Il totale delle somme garantite per i suindicati eventi aeronautici assicurati con la presente polizza o con altre polizza stipulate dagli stessi Assicurati o dalla Uisp è di:
Per Persona:
Caso Morte € 1.000.000,00 Caso Lesioni € 1.000.000,00
Per Aeromobile:
Caso Morte € 5.000.000,00 Caso Lesioni € 5.000.000,00
Nell’eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai singoli contratti.
CONDIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER I TITOLARI DI TESSERE “DIRM” (DIRIGENTE/ TECNICO/GIUDICE MOTOCICLISTA), DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE CICLISTA
E DI TESSERE CONNESSE ALLA FORME “INTEGRATIVA C (CICLISMO)” E “INTEGRATIVA M (MOTOCICLISMO)”
A parziale deroga dell’art. 25 Sezione I RCT - Esclusioni e dell’art. 31 Sezione II Infortuni – Esclusioni della presente Convenzione, per i possessori di tessera DIRIGENTE/ TECNICO/GIUDICE CICLISTA, DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE
MOTOCICLISTA e ai possessori di tessera con “INTEGRATIVA C (ciclismo)” e “INTEGRATIVA M (motociclismo)” saranno operanti le garanzie indicate alla Sezione III – Somme assicurate per la garanzia RCT e per le garanzie infortuni, riguardo alle seguenti attività:
1) “Integrativa C”
la pratica delle seguenti attività sportive: cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su strada (strada, crono, salita, granfondo, pista), MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le definizioni del regolamento della Uisp Lega Ciclismo;
2) “Integrativa M”
la partecipazione ad attività agonistiche e non agonistiche, gare e prove ufficiali su circuiti autorizzati dalle Uisp Leghe regionali motociclismo nonché per i relativi allenamenti e svolte comunque nel rispetto delle norme di legge e della normativa della Uisp Lega Motociclismo.
Si precisa che i possessori di tessera DIRIGENTE/ TECNICO/GIUDICE CICLISTA ed i possessori di tessera con “INTEGRATIVA C (ciclismo)” abilitati ai sensi degli Artt. 1 e 2 del Provvedimento 27 Novembre 2002 “Disciplinare per le Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche su strada” e segnalati alla Società nei termini previsti dalla presente Convenzione, occasionalmente possono svolgere servizio di Scorta Tecnica alle competizioni ciclistiche organizzate dalla Contraente.
Le garanzie previste per possessori di tessera DIRIGENTE/ TECNICO/GIUDICE CICLISTA e per i possessori di tessera con “INTEGRATIVA C (ciclismo)” sono operanti anche quando tali tesserati svolgono attività di “Scorta Tecnica alle competizioni ciclistiche” limitatamente alla durata della competizione ciclistica su strada organizzata dalla Contraente.
Servizi
La Contraente si impegna a trasmettere alla Società entro e non oltre il 30/09 di ogni anno l’elenco completo delle persone che sono abilitate a svolgere il servizio di Scorta Tecnica alle competizioni ciclistiche. La Contraente si impegna inoltre a comunicare alla Società le eventuali variazioni (inclusioni/esclusioni) intervenute in corso d’anno.
ART. 52 – PRECISAZIONE TESSERA DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE CICLISTA E INTEGRATIVA C
Ferme le esclusioni previste all’Art.25 Esclusioni delle Condizioni Infortuni della presente Convenzione in caso di morte avvenuta durante gli allenamenti delle attività ciclistiche, il capitale assicurato per la garanzia Morte si intende ridotto del 50%, ad eccezione degli allenamenti anche individuali che siano stati previsti, disposti, autorizzati o controllati dalla Uisp, dai suoi organi periferici o dalle associazioni affiliate, nel qual caso non vale tale riduzione in conformità di quanto disposto dal decreto ministeriale del 3/11/2010 sull’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti.
ART. 53 – EVENTI GRAVI
Premesso che l’attività degli iscritti alla Uisp si svolge nel rispetto della “disciplina dell’accesso alle singole attività sportive” e delle “norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e non agonistica” e che, pertanto, il singolo iscritto è in possesso di apposito certificato di idoneità in corso di validità, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 31 - Esclusioni, l’assicurazione viene in tale caso estesa a coprire la morte dovuta ad infarto, ad ictus provocato da emorragia cerebrale, a trombosi cerebrale, ad embolia o rottura di aneurisma, che sia comprovatamente intervenuta quando in qualità di atleta partecipi a gare o a manifestazioni organizzate dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni, dalle Società sportive, dai Circoli aderenti e di conseguenza si sia verificato il decesso immediato dell’Assicurato, o il decesso nel corso del ricovero immediatamente disposto.
La garanzia morte viene estesa agli eventi assicurati subiti durante gli allenamenti effettuati in forma collettiva o di squadra e vale esclusivamente se gli allenamenti stessi:
• siano preventivamente autorizzati e programmati;
• si svolgano sotto il controllo dei responsabili competenti dell’organizzazione sportiva.
Tale estensione vale esclusivamente per:
• l’attività agonistica se l’Assicurato è in possesso dell’appo- sito certificato medico di idoneità rilasciato da non oltre un
anno, per la specifica attività agonistica, dai soggetti previ- sti dalle apposite leggi (Nazionali/Regionali) in vigore;
• l’attività non agonistica, purché l’Assicurato, alla data del sinistro, sia in possesso di certificato medico di idoneità
sportiva non agonistica rilasciato da non oltre un anno e si sia sottoposto ad un esame di elettrocardiogramma da non oltre un anno che confermi l’assenza di patologia cardiova- scolari preesistenti.
La denuncia di sinistro, oltre alla documentazione contrattualmente prevista, dovrà essere avallata dalla dichiarazione del tecnico responsabile della squadra, presente all’allenamento e controfirmata dal Presidente dell’Associazione, Società sportiva, Circolo di appartenenza.
CONDIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER I TITOLARI DI TESSERE CONNESSE ALLA FORMA “INTEGRATIVA M- BASE”
ART. 54 – INTEGRAZIONE GARANZIE
Fermo quanto finora disciplinato dalla seguente convenzione, le garanzie infortuni ed RCT vengono integrate con le seguenti garanzie:
- alle attività non agonistiche di minimoto (escluse competizioni) svolte comunque su circuiti omologati nel rispetto delle norme di legge e delle norme della Uisp Lega motociclismo;
- partecipazione, in qualità di motociclista, a manifestazioni dimostrative non agonistiche (a titolo non esaustivo: sagre, feste dello sport...), limitatamente alla giornata di svolgimento della manifestazione e sul tragitto più breve per raggiungere la sede del raduno.
CONDIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER I TITOLARI DI TESSERE CONNESSE ALLA FORMA “INTEGRATIVA O.D.V.”
Ad integrazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le garanzie morte, lesioni e diaria da ricovero da infortunio vengono estese agli infortuni subiti dagli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato associate alla Uisp.
ART. 55 – IDENTIFICAZIONE ASSICURATI
Gli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato associate alla Uisp mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a beneficio dell’Organizzazione di Volontariato stessa, secondo quanto previsto dalle normative vigenti (L. 266/91 - L. 383/2000).
Per l’identificazione e conferma della mansione svolta dall’Assicurato all’atto del sinistro farà fede la dichiarazione del Contraente comprovante l’incarico specifico cui l’infortunato attendeva e la sua inclusione negli appositi registri tenuti dall’Associazione stessa.
Premesso che la polizza viene stipulata a favore di un numero specificatamente indicato di persone identificate tramite i registri tenuti dal Contraente secondo quanto previsto dall’Art. 3 del Decreto del Ministero dell’Industria datato 14/2/1992, si conviene che le variazioni nel numero delle persone assicurate verificatesi nel corso della garanzia, saranno comunicate per iscritto ed a mezzo lettera raccomandata alla Società, come specificato all’Art. 11 – Regolazione del Premio.
ART. 56 – OGGETTO DELLA COPERTURA
Le garanzie morte, lesioni e diaria da infortunio, previste per i tesserati Uisp, vengono estese anche agli infortuni subiti
dagli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato associate Uisp mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a beneficio delle Organizzazioni di Volontariato stesse.
Si precisa che le garanzie sono operanti anche per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante la permanenza nei locali della Sede dell’Associazione compresi i lavori attinenti la conduzione e/o manutenzione della stessa, come pure durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni connesse ai fini istituzionali dell’Ente di Volontariato Contraente secondo il calendario di attività appositamente predisposto.
In aggiunta alle garanzie già prestate ai tesserati Uisp, in caso di ricovero dell’Assicurato in Istituto di Cura reso necessario da malattia risarcibile ai sensi di polizza, ovvero subiti o contratte in servizio e per causa di servizio, la Società corrisponderà all’Assicurato stesso, per ciascun giorno di degenza, l’indennità pattuita per un massimo di 35 giorni per ciascun anno assicurativo.
Agli effetti del computo dell’indennità dovuta, si terrà conto del numero di pernottamenti.
Si precisa che ai sensi di polizza si considera:
• malattia, l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
• ricovero, la degenza che comporti pernottamento in Istitu- to di Cura.
ART. 57 - ESCLUSIONI
Ad integrazione di quanto riportato dall’Art. 31 - Esclusioni, non danno diritto all’indennizzo:
• le conseguenze di infortuni, malattie, malformazioni e stati psicologici anteriori alla decorrenza dell’Assicura-
zione;
• le malattie o gli infortuni contratti o subiti per cause diver- se da quelle di servizio;
• le cure delle malattie mentali e dei disturbi psichici in ge- nere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
• le cure di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici od uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di
psicofarmaci e stupefacenti;
• le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi ne-
cessari da infortunio risarcibile a termini di polizza);
• le cure dentarie e le parodontopatie non rese necessarie da infortunio;
• il parto, le malattie dipendenti dalla gravidanza e/o puer- perio, l’aborto;
• le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nu- cleo dell’atomo, come pure le radiazioni provocate.
ART. 58 – SINISTRI INTEGRATIVA O.D.V.
Fermo restando quanto riportato all’Art. 16 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e Modalità di Denuncia, per l’identificazione e conferma della mansione svolta dall’Assicurato, farà fede, all’atto del sinistro, la dichiarazione del Contraente comprovante l’incarico specifico cui l’infortunato attendeva e la sua inclusione negli appositi registri tenuti dall’Associazione stessa.
In caso di sinistro a seguito d’infortunio sarà necessario che l’Assicurato produca:
• certificato del Pronto Soccorso ospedaliero per l’attesta- zione del giorno, orario e luogo;
• dichiarazione dell’Istituto di Cura in caso di ricovero ospe- daliero.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori Certificati Medici.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 Cod. Civile.
SEZIONE III – SOMME ASSICURATE
MASSIMALI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI
TESSERA “A”- ATLETA, TESSERA “G” - GIOVANE, TESSERA SOCIO NON PRATICANTE, E FORME INTEGRATIVE B1, B3, C, M/M- BASE
€ 400.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
• € 400.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali
e di:
• € 400.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appar- tenenti a più persone.
TESSERA DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE, DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE MOTOCICLISTA, DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE CICLISTA, INTEGRATIVA DIRIGENTI D3
€ 800.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
• € 800.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali
e di:
Servizi
• € 800.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appar- tenenti a più persone.
PER UISP E SINGOLE ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ SPORTIVE, CIRCOLI ADERENTI A UISP
€ 4.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
• € 2.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,
e di:
• € 2.500.000,00 per danni a cose ed animali, anche se ap- partenenti a più persone.
CAPITALI ASSICURATI PER LE GARANZIE INFORTUNI
■ TESSERA “A”– ATLETA, TESSERA “G” - GIOVANE DIRIGENTE/TECNICO/ GIUDICE
Morte € 80.000,00
Morte Eventi gravi € 40.000,00
Lesioni Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%)
Indennità giornaliera da ricovero a seguito
di infortunio € 26,00 (Franchigia 3 gg, max 60gg)
■ DIRIGENTE/TECNICO/ GIUDICE MOTOCICLISTA INTEGRATIVA M/MBASE
Morte € 80.000,00
Morte Eventi gravi € 40.000,00
Lesioni Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%)
Indennità giornaliera da ricovero a seguito
di infortunio € 26,00 (Franchigia 3 gg, max 60gg)
Indennità gessatura
a seguito di infortunio € 26,00 (max 30 gg)
■ TESSERA DIRIGENTE/TECNICO/ GIUDICE CICLISTA INTEGRATIVA C
Morte € 80.000,00
Morte Eventi gravi € 40.000,00
Lesioni Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 7%)
Indennità giornaliera da ricovero a seguito
di infortunio € 26,00 (franchigia 3 gg, max 60gg)
INTEGRATIVA B1
Morte € 80.000,00
Morte Eventi gravi € 40.000,00
Lesioni Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%)
Indennità giornaliera da ricovero a seguito
di infortunio € 26,00 (Franchigia 3 gg, max 60gg)
Spese Mediche a
seguito di infortunio € 500,00 (Franchigia € 100,00;
scoperto 20%)
INTEGRATIVA B3 - INTEGRATIVA D3
Morte € 100.000,00 Morte Eventi gravi € 50.000,00
Lesioni Tabella lesioni € 100.000,00 (Franchigia 5%)
Indennità giornaliera da ricovero a seguito
di infortunio € 26,00 (Franchigia 3 gg, max 60gg)
Indennita’ gessatura
a seguito di infortunio € 26,00 (max 30 gg)
Servizi
Spese di cura ospedaliere
a seguito di infortunio € 5.000,00 (franchigia € 150,00;
scoperto 20%; franchigia in caso di Day Hospital € 250,00 )
Spese di trasporto primo soccorso
a seguito di infortunio € 1.500,00 (franchigia € 75,00;
scoperto 20%; franchigia in caso di Day Hospital € 150,00)
INTEGRATIVA ODV
Morte € 80.000,00
Morte Eventi gravi € 40.000,00
Lesioni Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%)
Indennità giornaliera da ricovero
a seguito di infortunio € 26,00 (max 35gg)
SEZIONE IV- PREMI ART. 59 – CALCOLO DEL PREMIO
…omissis…
SEZIONE V - GARE O MANIFESTAZIONI ART. 60 – PERSONALE NON TESSERATO,
ART. 61 – MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DI PERSONALE ADDETTO DA ASSICURARE
La società organizzatrice (Comitato Territoriale, Regionale, Uisp Nazionale, Associazione, Società sportiva, Circolo aderente) della gara o manifestazione dovrà comunicare preventivamente a Marsh S.p.a. P.zza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, via Fax 0654516386 o all’indirizzo email indicato negli specifici moduli, almeno 48 ore prima della manifestazione i seguenti dati:
• • Denominazione della manifestazione da assicurare;
• • Elenco nominativo del personale addetto;
• • Decorrenza e durata della manifestazione;
• • Fotocopia dell’avvenuto versamento (sul c/c intestato a Marsh S.p.A. IBAN IT33K0306901605100000008928)
dell’importo del premio dovuto.
Il premio minimo per ogni gara o manifestazione è stabilito in
€ 16,00 giornaliere (Inf. € 14,40 e Rct € 1,60), fino a 30 addetti. Il premio per ogni addetto oltre i primi 30, è stabilito in € 0,52 per giornata/persona (Inf. € 0,47 e Rct € 0,05).
ART. 62 – MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DEI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI
La società organizzatrice (Comitato Territoriale, Regionale, Uisp Nazionale, Associazione, Società sportiva, Circolo aderente) della gara o manifestazione dovrà comunicare preventivamente a Marsh S.p.a. P.zza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, via Fax 0654516386 o all’indirizzo email indicato negli specifici moduli, almeno 48 ore prima della manifestazione i seguenti dati:
• Denominazione della manifestazione da assicurare;
• Numero massimo dei partecipanti previsto (tesserati più non tesserati);
• Decorrenza e durata della manifestazione;
• Fotocopia dell’avvenuto versamento (sul c/c intestato a Marsh S.p.A. IBAN IT33K0306901605100000008928)
dell’importo del premio dovuto calcolato come sotto pre- visto. L’assicurazione non avrà effetto prima delle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della raccoman- data o del versamento in conto corrente dell’importo do- vuto.
• Premesso che la totalità dei partecipanti deve essere con- siderata un mero parametro per il calcolo del premio, altri-
menti difficilmente calcolabile, si precisa che nei confronti dei partecipanti tesserati la garanzia è prestata esclusiva- mente nei termini previsti dalle tessere “ATLETA” e “GIO- VANE”.
Il premio dovuto per ogni giornata di manifestazione è il seguente:
• Fino a 300 partecipanti, tesserati o non
€ 104,00 (Inf. € 93,60 - Rct € 10,40)
• Da 301 a 1.000 partecipanti, tesserati o non
€ 414,00 (Inf. € 372,60 - Rct € 41,40)
• Da 1.001 a 5.000 partecipanti, tesserati o non
ADDETTO E/O PARTECIPANTE A GARE O MANIFESTAZIONI
Le garanzie Lesioni e Responsabilità Civile, previste dalle tessere “A” ATLETA e “G” GIOVANE possono essere estese a:
- Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni;
- Partecipanti alle sole manifestazioni organizzate dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni, dalle Società sportive, dai Circoli aderenti.
in seguito a richiesta scritta, da inoltrare a Marsh S.p.A. P.zza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, via Fax 0654516386 o all’indirizzo email indicato negli specifici moduli, almeno 48 ore prima della manifestazione.
€ 1.033,00 (Inf. € 929,70 - Rct € 103,30)
• Oltre 5.000 partecipanti, ogni 1.000 in più tesserati o non
ART. 63 - PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI CICLISTICHE
Fermo quanto indicato all’art. 61 relativamente alle modalità per la comunicazione dei partecipanti a manifestazioni, in deroga a quanto previsto dalla SEZIONE I -RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI e dall’Art. 31 lettera O, si conviene tra le parti di estendere la copertura assicurativa anche ai Partecipanti a Manifestazioni Ciclistiche relative alle seguenti attività sport ive: cicloturismo, raduni ed escursionismo,
€ 181,00 (Inf. € 162,9 - Rct € 18,10)
attività amatoriale su strada (strada, crono, salita, granfondo, pista), MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le definizioni del regolamento della Uisp Lega ciclismo.
Il premio dovuto per ogni giornata di manifestazione Uisp è il seguente:
• Fino a 300 partecipanti, tesserati o non
€ 208,00 (Inf. € 187,20 - Rct € 20,80)
• Da 301 a 1.000 partecipanti, tesserati o non
€ 828,00 (Inf. € 745,20 - Rct € 82,80)
• Da 1.001 a 5.000 partecipanti, tesserati o non
€ 2.066,00 (Inf. € 1.859,40 - Rct € 206,60)
• Oltre 5.000 partecipanti, ogni 1.000 in più tesserati o non
€ 362,00 (Inf. € 325,80 - Rct € 36,20)
Relativamente alla garanzia Infortuni saranno operanti le franchigie previste all’Art. 35 nonché quanto previsto dall’Art.
52. Fermo restando quanto previsto in Convenzione per la garanzia RCT si precisa che i partecipanti a manifestazioni ciclistiche non sono considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni a cose.
ART. 64 – PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE
Fermo restando quanto indicato all’art. 61 relativamente alle modalità per la comunicazione dei partecipanti a manifestazioni, in deroga a quanto previsto dalla SEZIONE I
-RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI e dall’Art. 31 lettera O,
si conviene fra le parti di estendere la copertura assicurativa anche ai partecipanti alle seguenti manifestazioni promozionali motociclistiche: Sagre popolari, feste, dimostrazioni di prova non agonistiche.
Il premio dovuto per ogni giornata di manifestazione Uisp è il seguente:
Fino a 50 partecipanti, tesserati e non € 208,00 (inf €187,30, Rct € 20,80);
Oltre 50 partecipanti dovrà essere inoltrata richiesta scritta al Broker che ha in gestione il contratto per richiedere il calcolo del nuovo premio.
ART. 65 - MASSIMALI ASSICURATI PER LA GARANZIA RCT PER I PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE
• € 200.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
• € 200.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
• € 200.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.
ART. 66 – CAPITALI ASSICURATI PER LE GARANZIE INFORTUNI PER I PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE
Morte € 20.000,00
Lesioni € 20.000,00 (franchigia 5%)
ART. 67 – PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE ALL’ESTERO
Ai possessori di tessera Dirigente/Tecnico/Giudice Motociclista e tessera Base con integrativa Motociclista già segnalati alla Società nei termini previsti dalla presente Convenzione e per i quali saranno operanti le prestazioni indicate alla SEZIONE III della presente Convenzione, è data facoltà di integrare la copertura assicurativa con la garanzia Rimborso Spese di Cura.
Si precisa che tale garanzia sarà operante esclusivamente per
i sinistri occorsi durante la partecipazioni a manifestazioni motoristiche riconosciute dall’Uisp Lega nazionale motociclismo svolte nei paesi Europei.
ART 68 - GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE PER PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE ALL’ESTERO
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza che comporti un ricovero, la Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per anno assicurativo e dietro presentazione di relativa documentazione, le spese mediche o spese chirurgiche sostenute durante il periodo di ricovero ed in particolare quelle relative a:
a) onorari dei medici e dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
b) accertamenti diagnostici, cure;
c) rette di degenza.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 150,00 per sinistro; in caso di Day Hospital, tale minimo è elevato a € 250,00.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, conti dell’ospedale o clinica, ecc.).
A richiesta dell’Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione.
Servizi
La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Società a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano cambi.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgo- no le norme generali e quelle che regolano l’assicurazione infortuni.
Per l’attivazione della copertura, la Uisp Lega nazionale motociclismo dovrà inviare richiesta scritta al Broker indicando i seguenti dati:
• Denominazione della manifestazione da assicurare;
• Luogo di svolgimento della manifestazione;
• Decorrenza e durata della manifestazione;
• Numero dei partecipanti previsto;
• Fotocopia dell’avvenuto versamento del premio dovuto.
Il premio lordo per ciascun tesserato e per ciascuna manifestazione è di € 30,00 (di cui imposte Euro 0,73).
La copertura è limitata ad un numero massimo di 50 partecipanti per anno assicurativo. Oltre 50 partecipanti per anno assicurativo dovrà essere inviata richiesta scritta al Broker per richiedere il calcolo del nuovo premio.
Servizi
ALLEGATO A - TABELLA LESIONI
TIPOLOGIA DI LESIONE | PERCENTUALE |
LESIONI APPARATO SCHELETRICO | |
CRANIO | |
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 7,00% |
FRATTURA SFENOIDE | 5,00% |
FRA TTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRA TTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 3,00% |
FRATTURA LEFORT l° (dístacco dell’arcata dentaria superiore dal mascellare) | 4,00% |
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°) | 7,00% |
FRATTURA ETMOIDE | 3,00% |
FRATTURA OSSO LACRIMALE 0 JOIDEO 0 VOMERE (non cumulabíle) | 2,00% |
FRATTURA OSSA NASALI | 2,50% |
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) | 4,00% |
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA | 5,00% |
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 8,00% |
COLONNA VERTEBRALE | |
TRATTO CERVICALE | |
FRATTURA CORPO llI°-IV°-V°-VI°-VIl° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 6,00% |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA | 8,00% |
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO 0 PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA Tratto dorsale | 10,00% |
FRATTURA DEL CORPO DALLA l° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 4,00% |
FRATTURA DEL CORPO XlI° VERTEBRA | 8,00% |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA XlI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |
TRATTO LOMBARE | |
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) | 8,00% |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA l° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |
OSSO SACRO | |
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI | 4,00% |
COCCIGE | |
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | 4,00% |
BACINO | |
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE | 3,00% |
FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO) | 6,00% |
TORACE | |
FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO) | 4,00% |
FRATTURA STERNO | 2,00% |
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) | 0,50% |
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) | 1,50% |
FRATTURA SCAPOLA(PER LATO) | 3,00% |
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA | 6,00% |
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA | 10,00% |
ARTO SUPERIORE (DX o Sn) | |
BRACCIO | |
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE | 3,00% |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) | 6,00% |
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) | 6,00% |
AVAMBRACCIO | |
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE | 2,00% |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA’ RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | 4,00% |
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | 4,00% |
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE | 2,00% |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | 4,00% |
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) | 4,00% |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | 4,00% |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 5,00% |
POLSO E MANO | |
FRATTURA SCAFOIDE | 5,00% |
FRATTURA SEMILUNARE | 3,00% |
FRATTURA PIRAMIDALE | 2,00% |
FRATTURA PISIFORME | 1,00% |
FRA TTURA TRAPEZIO | 2,00% |
FRATTURA TRAPEZOIDE | 2,00% |
FRATTURA CAPITATO | 2,00% |
FRATTURA UNCINATO | 2,00% |
FRATTURA l° METACARPALE | 6,00% |
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE | 3,00% |
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) | 4,00% |
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | |
POLLICE | 4,00% |
INDICE | 3,00% |
MEDIO | 3,00% |
ANULARE | 2,00% |
MIGNOLO | 3,00% |
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | |
POLLICE | 3,00% |
INDICE | 2,50% |
MEDIO | 2,00% |
ANULARE | 1,00% |
MIGNOLO | 2,00% |
FRATTURA TERZA FALANGE DITA | |
INDICE | 2,00% |
MEDIO | 1,00% |
ANULARE | 1,00% |
MIGNOLO | 2,00% |
ARTO INFERIORE(DX o Sx) | |
FRATTURA FEMORE | |
DIAFISARIA | 6,00% |
EPIFISI PROSSIMALE (Delímitata dal collo chirurgico) | 10,00% |
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | 10,00% |
FRATTURA ROTULA | 4,00% |
FRATTURA TIBIA | |
DIAFISARIA | 3,00% |
ESTREMITA’SUPERIORE (eminenza intercondíloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | 5,00% |
ESTREMITA’ INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 5,00% |
FRATTURA PERONE | |
DIAFISARIA | 2,00% |
ESTREMRTA’ SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale) | 3,00% |
ESTREMITA’ INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 4,00% |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA | 5,00% |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA | 6,00% |
PIEDE | |
TARSO | |
FRATTURA ASTRAGALO | 6,00% |
FRATTURA CALCAGNO | 7,00% |
FRATTURA SCAFOIDE | 3,00% |
FRATTURA CUSOIDE | 4,00% |
FRATTURA CUNEIFORME | 1,00% |
METATARSI | |
FRATTURA l° METATARSALE | 4,00% |
Servizi
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE | 2,00% |
FALANGI | |
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange) | 2,50% |
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% |
LESIONI DENTARIE | |
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) | 0,70% |
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) | 0,20% |
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) | 0,50% |
ROTTURA CANINI (per ogni dente) | 1,00% |
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,50% |
R0TTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) | 0,75% |
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) | 1,50% |
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) | 1,00% |
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE | 0,25% |
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE | 0,50% |
LESIONI PARTICOLARI | |
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall’estensione della breccia) | 8,00% |
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 10,00% |
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | 15,00% |
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | 10,00% |
GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE | 40,00% |
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola íleo-cecale) -non cumulabile- | 20,00% |
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile- | 40,00% |
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA’DEL RETTO -non cumulabile- | 15,00% |
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile- | 40,00% |
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile- | 60,00% |
COLECISTECTOMIA -non cumulabile- | 5,00% |
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA | 4,00% |
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile) | 6,00% |
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatící e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 10,00% |
PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +) | 4,00% |
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabíle- | 50,00% |
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chírurgicamente) | 3,00% |
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgícamente) | 5,00% |
LOBECTOMIA POLMONARE | 15,00% |
PNEUMONECTOMIA | 30,00% |
PROTESI SU AORTA TORACICA | 20,00% |
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE | 15,00% |
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 35,00% |
CECITA’ MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 25,00% |
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA’ VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 100,00% |
SORDITA’ COMPLETA UNILATERALE | 12,00% |
SORDITA’ COMPLETA BILATERALE | 50,00% |
PERDITA NASO (oltre i due terzi) | 30,00% |
CORDECTOMIA | 15,00% |
EMILARINGECTOMIA | 25,00% |
LARINGECTOMIA | 50,00% |
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 70,00% |
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 8,00% |
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 15,00% |
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-) | 8,00% |
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D’ACHILLE (trattata chirurgícamente) | 4,00% |
PROTESI D’ANCA (non cumulabile) | 20,00% |
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | 25,00% |
PATELLECTOMIA TOTALE | 10,00% |
PATELLECTOMIA PARZIALE | 4,00% |
Servizi
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 5,00% |
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | 25,00% |
PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 30,00% |
ISTERECTOMIA (non cumulabíle) | 20,00% |
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE | 30,00% |
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE | 5,00% |
USTIONI ESTESE A PIU’ DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente) | 30,00% |
PTOSI PALPEBRALE | 5,00% |
EVIRAZIONE COMPLETA | 45,00% |
PERDITA DEL PENE | 35,00% |
IMPOSSIBILITÀ ALL’EREZIONE | 25,00% |
CASTRAZIONE | 25,00% |
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE | |
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabíle- | 9,00% |
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 5,00% |
R0TTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% |
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito- | 3,00% |
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabíle- | 6,00% |
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) | 4,00% |
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) | 7,00% |
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) | 5,00% |
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgícamente) | 3,00% |
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 4,00% |
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) | 6,00% |
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabíle- | 5,00% |
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito- | 2,50% |
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chírurgicamente) | 4,00% |
LUSSAZIONE D’ANCA (Documentata radiologicamente) | 10,00% |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL’ALLUCE (Documentata radiologicamente) | 2,00% |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) | 1,00% |
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chírurgícamente) | 5,00% |
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro- | 8,00% |
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 2,50% |
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) | 2,50% |
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 6,00% |
LUSSAZIONE ULNO CARPICA | 3,00% |
LUSSAZIONE ROTULA | 3,00% |
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA | 6,00% |
LUSSAZIONE VERTEBRALE | 5,00% |
AMPUTAZIONI | |
ARTO SUPERIORE | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL’ARTO SUPERIORE | 80,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL’AVAMBRACCIO | 70,00% |
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 65,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE | 52,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 58,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO | 56,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 50,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 44,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO | 45,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE | 42,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO | 47,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE | 38,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO | 43,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO | 40,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE | 32,00% |
Servizi
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO | 37,00% |
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | 30,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE | 35,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO | 35,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE | 28,00% |
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO | 33,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO | 24,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE | 22,00% |
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO | 27,00% |
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE | 18,00% |
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO | 23,00% |
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO | 20,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 20,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL’INDICE | 14,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO | 10,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL’ANULARE | 7,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO | 12,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 13,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL’INDICE | 5,00% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO | 3,50% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL’ANULARE | 2,50% |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO | 4,50% |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL’INDICE | 10,00% |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO | 8,00% |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL’ANULARE | 6,00% |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO | 9,00% |
ARTO INFERIORE | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL’ARTO INFERIORE (al di sopra dellametà della coscia) | 70,00% |
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META’ DELLA COSCIA (ma al dí sopra dei ginocchio) | 65,00% |
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al dí sotto dei ginocchio) | 65,00% |
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | 50,00% |
PERDITA DI UN PIEDE | 45,00% |
PERDITA DELL’AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 27,00% |
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | 100,00% |
PERDITA DELL’ALLUCE | 6,00% |
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL’ALLUCE | 3,00% |
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% |
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati) | |
ARTO SUPERIORE | |
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE | 60,00% |
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1 | 45,00% |
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE | 45,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE | 18,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE | 35,00% |
PARALISI BASSA NERVO RADIALE | 25,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO | 40,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA | 25,00% |
PARALISI BASSA NERVO ULNARE | 20,00% |
ARTO INFERIORE | |
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4 | 35,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE | 30,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO | 45,00% |
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO | 38,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO | 20,00% |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO | 22,00% |
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE |
Servizi
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE | 15,00% |
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI | 30,00% |
PARAPARESI CON DEFICITIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO | 40,00% |
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIEMENTI FINI DELLA MANO | 40,00% |
MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO | 35,00% |
USTIONI | |
CAPO | |
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 3,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 10,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLE SUPERFICIE DEL VISO | 14,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | 18,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | 5,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | 10,00% |
ARTI SUPERIORI E INFERIORI | |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 5,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 10,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31–50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 15,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | 20,00% |
TRONCO | |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 25-35% DELLA SUPERFICIE DEL TRONCO | 10,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 36-50 % DELLA SUPERFICIE DEL TRONCO | 15,00% |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DEL TRONCO | 20,00% |
USTIONI ESTESE A PIU’ DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente) | 30,00% |
Servizi