COMUNE DI SIURGUS-DONIGALA PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI SIURGUS-DONIGALA PROVINCIA DI CAGLIARI
CAPITOLATO D’ONERI PER LA VENDITA DEI PRODOTTI SUGHERICOLI DA ESTRARRE NELLA FORESTA UBICATA IN LOCALITA’ STINCODDI (AGRO DI SIURGUS-DONIGALA)
PARTE I
Oggetto e descrizione della vendita
Art. 1
(Oggetto dell’asta)
Il presente capitolato ha per oggetto la vendita in pianta di sughero gentile, sugherone e il pezzame di macina ricavabili nel seguente compendio :
perimetri in occupazione temporanea località Stincoddi N° 1.121 piante di sughero gentile, n° 2.000 piante di sugherone. Base D’asta € 1270,00 (milleduecentosettanta/00).
L’aggiudicatario è tenuto all’acquisto di tutto il prodotto nella partita e non può accampare pretesa alcuna per la qualità dei materiali né per il numero delle piante già in coltura e da demaschiare, se maggiore o minore di quello indicativamente sopra riportato .
L’acquirente eseguirà le estrazioni, l’esbosco ed il trasporto del sughero nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente disciplinare a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
A tal fine si invitano le imprese interessate a voler effettuare accurati sopraluoghi nei luoghi di estrazione al fine di valutare sia la qualità e quantità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che concorrono a determinare costi nei lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero.
Art. 2
(Modalità di estrazione del sughero)
L’aggiudicatario è tenuto all’estrazione di tutte le piante, siano esse raggruppate o sparse, con sughero gentile di 10 anni e oltre anche se pietroso, terroso, affiammato e/o invaso da formiche e dovrà inoltre effettuare la demaschiatura di tutte quelle piante che hanno raggiunto le dimensioni di cui all’art. 20 della L.R. 09.02.1994 n° 4.
L’aggiudicatario dovrà inoltre effettuare sia la regolarizzazione di estrazioni non a regola d’arte sia la demaschiatura su tutte le piante radicate nella foresta, senza alcuna pretesa riguardo qualità e quantità dei prodotti in vendita nonché al numero di piante se maggiore o minore di quello indicato nell’art. 1 e, in relazione alle dimensioni di cui
all’art. 20 della L.R. 9.2.1994, n. 4, di tutte quelle che hanno raggiunto la circonferenza di almeno 60 cm., eseguendo le operazioni nelle località indicate dall’Amministrazione.
L’aggiudicatario è tenuto inoltre ad effettuare, a regola d’arte, le seguenti operazioni culturali:
- apertura delle stradelle sulla “mammina” in n. 2 per pianta;
- regolarizzazione delle “corone” o “collane”
- eliminazione dei “pedoni”.
Al fine di contrastare la diffusione delle spore e l’infezione di piante sane ad opera di agenti patogeni, tutti gli attrezzi di taglio utilizzati per l’estrazione del sughero dovranno essere opportunamente disinfettati durante l’estrazione giornaliera. La disinfezione degli attrezzi di taglio può essere realizzata mediante l’immersione in ipoclorito di sodio ( varecchina o candeggina) al passaggio alla pianta successiva o in alternativa con altri metodi preventivamente proposti dall’impresa e approvati dall’Ente appaltante. Nell’eventualità che nelle aree di estrazione vengano riscontrati focolai di infestazione di Platypus cylindrus F. (coleottero Platypodidae micetofago), vettore del fungo patogeno Biscognauxia mediterranea Kuntze ( Hypoxilon Mediterraneum F), i tronchi delle piante dovranno essere segnalati al personale dell’Ente Foreste per i trattamenti antiparassitari di competenza.
Art .3
(Responsabilità dell’aggiudicatario nei lavori di decortica)
Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate in sede di collaudo finale, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando le ammende comminate dalle vigenti disposizioni di legge:
a) per inizio anticipato dalle operazioni di decortica sulla data della consegna: € 100,00 al giorno;
b) per mancata estrazione del sughero gentile e sugherone: € 50,00 per ogni pianta trascurata;
c) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti dalla legge: € 50,00 per ogni pianta eccessivamente decorticata;
d) per imperfetta scorzatura: € 50,00 per ogni pianta su cui siano state lasciate “calzette”, intendendo per “calzetta” la fascia di meteriale suberoso che circonda il colletto della pianta. In sede di collaudo è riserva del collaudatore incaricato la valutazione circa eventuali circostanze (rocciosità, imperfezioni del tronco, etc) che abbiano impedito la perfetta decortica.
e) per lesioni praticate sul fellogeno: € 100,00 per ogni pianta danneggiata al 100%. In sede di collaudo è riserva del collaudatore incaricato la valutazione circa la percentuale di danneggiamento del fellogeno.
f) per mancata ed imperfetta esecuzione della doppia “stradella”: € 50,00,
g) per l'estrazione del sughero di età inferiore a dieci anni: € 150,00 per ogni pianta decorticata, salvo restando l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge da ciò derivanti;
h) per la mancata disinfezione degli arnesi da taglio: € 50,00 per volta che si accerta la mancata disinfezione.
Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune.
L’altezza di decortica, in caso di piante già messe a coltura, deve di norma rimanere contenuta nel limite precedente, salvo indicazioni diverse da parte del personale CFVA, e comunque entro il limiti previsti dall’art. 20 della L.R. n. 4/1994.
Art. 3 bis
(Inizio e fine attività)
Alla consegna del lotto alla ditta aggiudicataria potrà presenziare personale della locale Stazione CFVA che comunque dovrà preventivamente essere avvisata della data di consegna.
La fine dell’attività estrattiva dovrà essere comunicata alla locale Stazione CFVA a cura della ditta aggiudicataria.
Art. 4
(Sicurezza nelle operazioni)
Dal momento della consegna del lotto e fino al termine dell’attività estrattiva l’aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale CFVA e dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell’Amministrazione comunale, di Enti e/o privati, eventi dei quali l’aggiudicatario sarà tenuto responsabile.
Nell’esecuzione dei lavori l’aggiudicatario è tenuto al rispetto e a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal D. Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
L’aggiudicatario è responsabile fino al collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona di decortica e lungo le zone attraversate per l’esbosco ed il trasporto, esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.
Art. 5
(Tempi delle lavorazioni e penalità)
I lavori dovranno essere condotti continuativamente, secondo lal normativa vigente in materia di lavoro, dal momento della consegna del lotto sino al termine dell’attività di estrazione. Xxxxx comprovate cause di forza maggiore, da comunicare immediatamente alla locale Stazione CFVA essi dovranno essere ultimati entro i termini della stagione sughericola, come indicati nell’apposito decreto dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente.
Art. 6
(Sospensione ai lavori)
I lavori d’estrazione potranno essere sospesi, su richiesta della ditta aggiudicataria o dal CFVA, qualora l’andamento stagionale dovesse portare a condizioni di difficoltà nel distacco del sughero, o costituire pericolo alle condizioni vegetative delle piante; in questa eventualità l’aggiudicatario verrà autorizzato a completare l’estrazione nella stagione sughericola immediatamente successiva.
I lavori d’estrazione possono altresì essere sospesi da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente, previo avviso all’Ente, qualora l’appaltatore, malgrado gli avvertimenti degli agenti forestali, persista nell’utilizzazione non conforme alle norme contrattuali ed alla vigente legge in materia di sughericoltura. Nei casi d’urgenza ed al fine di scongiurare danni tali da compromettere la produttività e la consistenza boschiva, la sospensione è comunicata verbalmente dal personale CFVA, da notificarsi entro le successive 48 ore del primo giorno lavorativo.
In tali casi l’estrazione potrà essere ripresa solo a seguito dell’adeguamento delle operazioni alle prescrizioni impartite dal personale CFVA e previo pagamento degli eventuali danni arrecati e valutati in via provvisoria, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.
Art. 7
(Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti)
Eventuali frasche e i residui di lavorazione, se non adeguatamente sminuzzate e distribuite sul suolo, devono essere allontanate dalla zona dell’estrazione.
In ottemperanza alla L. 353/2000 ed al “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi”, è vietato accendere fuochi , causare scintille e bruciare altro materiale vegetale o altro all’interno o in prossimità dell’area boscata.
In caso d’incendio l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione comunale né potrà rescindere il contratto.
I rifiuti, quali bottiglie, buste di plastica, contenitori d’olio e altro materiale, devono essere raccolti e conferiti negli appositi centri di raccolta.
Art. 8
(Collaudo finale dei lavori)
Entro 60 giorni dalla fine delle operazioni di decortica il Servizio Ispettorato di Cagliari del CFVA procederà alle operazioni di collaudo alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dell’aggiudicatario o di un suo incaricato.
Di tale rilievo sarà redatto apposito verbale di collaudo. Eventuali danni alla foresta accertati in fase di collaudo dovranno essere risarciti all’Amministrazione comunale, entro dieci giorni dalla data di approvazione del collaudo.
Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello e/o ricorso. Eventuali spese di collaudo sono a carico dell’aggiudicatario.
Art 9
( Prelievo, trasporto e viabilità in cantiere)
Ad ogni esigenza in fatto di manodopera e di mezzi occorrente per le operazioni di estrazione, carico, trasporto, eventuale imballo e classificazione e qualunque altro lavoro simile, provvederà direttamente l’aggiudicatario.
Il trasporto del sughero avverrà avvalendosi delle piste esistenti nella zona d’utilizzazione, esclusa perciò ogni nuova apertura di piste forestali ed ogni ulteriore allargamento di quelle esistenti.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità od oneri relativi ad eventuali passaggi su piste e strade in fondi d’altri proprietari
Art. 10
(Comunicazioni dei quantitativi estratti)
Anche ai fini di cui al successivo art. 11, l’aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione con periodicità quindicinale i quantitativi in quintali del materiale estratto e prelevato e del numero di piante lavorate.
Art. 11
(Termini e modalità di pagamento)
Il pagamento del complessivo prezzo d’aggiudicazione dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario con modalità di versamento che verranno indicate dall’Amministrazione, in quattro rate uguali, pari ciascuna ad un quarto del prezzo di aggiudicazione comprensivo dell’I.V.A.
- la prima – pari al 25 % - all’atto della stipula del contratto;
- la seconda – pari al 25% - allorquando si provvede a completare l’estrazione del 25 % e comunque prima di iniziare l’estrazione della restante parte;
- la terza – pari al 25% - allorquando si provvede a completare l’estrazione del 50 % e comunque prima di iniziare l’estrazione della restante parte;
- la quarta ed ultima rata – pari al 25% - allorquando si provvede a completare l’estrazione del 75 % e comunque prima di iniziare l’estrazione della restante parte;
In caso di ritardo nel pagamento, oltre alla sospensione immediata del taglio, decorreranno in favore dell’Amministrazione gli interessi legali sulle somme non pagate, che saranno liquidati in sede di collaudo.
Inoltre, qualora il ritardo superi un mese, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con le conseguenze contemplate nel successivo articolo 20.
PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA
Art.12
(Termini e modalità di ricezione delle offerte)
A) Le imprese che intendono partecipare all’asta dovranno, a pena d’esclusione, presentare un offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare – a pena di esclusione -, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – anch’esse a pena di esclusione -, sono le seguenti:
I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e l'oggetto della gara, a sua volta contenente:
II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura " offerta economica", contenente l’offerta economica da effettuarsi mediante utilizzo o riproduzione del modello predisposto dall’Amministrazione;
III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:
− autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato " allegato A", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all’articolo 35 del D.P.R. 445/2000 ( passaporto, carta d'identità, ecc. );
− cauzione provvisoria, a garanzia della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate al successivo art. 17 del presente capitolato;
− dichiarazione con indicazione dei lotti per i quali l'offerta viene formulata;
B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 13.00 del giorno 07.06.2010; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere
ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti d’integrità e segretezza indispensabile per l'ammissione alla gara.
C) Xxxxxxxxx al quale le offerte devono essere inviate:
Comune di Siurgus Donigala - Ufficio Tecnico –Via Xxxxxxx, 1 – 09040 Siurgus Donigala (CA)
D) L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere effettuata in lingua italiana;
E) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;
F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.
Art 13
(Procedura d’aggiudicazione)
L’asta si svolgerà ai sensi dell’art. 73, lettera C, del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, in combinato disposto con l’articolo 75 dello stesso Regio Decreto, e pertanto secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.
Le offerte economiche dovranno essere incondizionate e possono essere presentate esclusivamente in rialzo sulla base d’asta, procedendo all’esclusione automatica delle offerte in ribasso.
In applicazione dell'art. 69 del X.X. 000/0000, xx dichiara che sarà facoltà di quest’Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando, in tal caso, adeguatamente il provvedimento.
In caso d’offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.
Art. 14
(Raggruppamenti d'impresa e consorzi)
In analogia a quanto previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti di forniture, sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (A.T.I.). L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del contratto che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'’art.37 D.lgs 163/2006 del 12/04/2006.
In caso d’aggiudicazione, le singole imprese, facenti parte del raggruppamento, dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento d’imprese deve essere costituito con atto notarile, il quale deve essere presentato entro 7 giorni dall’eventuale
comunicazione d’aggiudicazione. Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un raggruppamento d'impresa ovvero sia presente in più raggruppamenti d'impresa.
Sono inoltre ammessi alla gara anche i Consorzi di cui all’art. 32 D.lgs 163/2006 a cui verrà applicata la relativa disciplina:
- non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate. Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero escluse le consorziate;
- ai consorzi d’imprese si applicano le regole previste per le ATI:
I consorzi d’impresa non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono indicare le imprese consorziate esecutrici.
In caso di partecipazione di un consorzio d’imprese, analogamente a quanto previsto per le A.T.I., l'offerta dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio.
Le A.T.I. ed i consorzi d’imprese dovranno auto certificare, in sede di presentazione dell'offerta, d'essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.
Art. 15
(Capacità dei concorrenti)
Tutte le imprese partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento stabile o temporaneo, dovranno, pena l’esclusione, avere i seguenti requisiti:
a1) Iscrizioni nei registri professionali:
− Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per attività attinente l’appalto;
− Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato 7 al D.lgs 358/92, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.
a2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, i legali rappresentanti e costituenti il consiglio di amministrazione, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell’art. 3 del X.X. 0000/00 x xxx X.X. 827/24.
a3) Assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata;
a4) Essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ovvero di non essere assoggettata agli obblighi di cui all'art. 17 della L. 68/99.
L’Ente appaltante, in sede di autotutela, si riserva di escludere dall’asta qualsiasi concorrente nel caso di motivi di ordine tecnico espressi dal Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA.
Art. 16
(Validità dell’offerta)
Le offerte delle ditte rimangono valide per 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
Decorso tale termine senza che sia stato stipulato il contratto, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
La predetta facoltà non è esercitabile se il termine è decorso inutilmente per cause imputabili all’offerente.
Art. 17
(Cauzione definitiva e provvisoria)
Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, pena l’esclusione, una cauzione di validità non inferiore a mesi 3 dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, per un importo pari al 10 % del lotto o della somma dei lotti per i quali viene presentata l'offerta. Tale cauzione sarà svincolata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.
La cauzione può essere prestata mediante:
1) deposito provvisorio sul C/C bancario per Depositi Cauzionali, n. 205405 intestato Ente Foreste della Sardegna, da costituirsi presso il Servizio Tesoreria, Banca Nazionale del Lavoro, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxx;
2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione pari al 20 % dell'importo contrattuale, da produrre in una delle forme innanzi specificate, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.
Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della preventiva escussione e sarà svincolata, previa richiesta dell’avente diritto, solo a seguito della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai documenti di collaudo.
Art. 18
( Seduta di gara e valutazione delle offerte)
Le offerte pervenute entro la scadenza per la presentazione, saranno aperte il giorno feriale successivo, cioè il 08.06.2010 alle ore 10.00, presso la sede dell’Amministrazione appaltante in xxx Xxxxxxx, 0 – 09040 Siurgus Donigala.
La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.
Il plico contenente l'offerta economica verrà aperto successivamente alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle offerte pervenute.
Non è consentita in tale sede la presentazione di altre offerte, non facendosi luogo a gara di miglioria.
Art. 19
(Stipulazione del contratto)
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ovvero, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 2440/23, il verbale di aggiudicazione potrà tenere luogo di contratto.
In tutti i casi, le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente.
Qualora si debba procedere alla stipula del contratto successiva all’aggiudicazione, Il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'esito della gara.
Nell'occasione deve dare prova:
- Di aver versato le spese contrattuali e di registrazione
- Di aver prestato la cauzione definitiva nella misura e forma prevista
Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara o per l’affidamento all’offerente che segue in graduatoria, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando la parte residua di quest'ultimo.
Si precisa infine che l’esecutività del contratto, per il solo Ente è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni, nonché all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di presentazione dell’offerta.
Qualora dagli accertamenti emergano cause ostative, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione disposta in seduta di gara e all'incameramento della cauzione provvisoria, facendo salvo il ricorso ad altre azioni per il risarcimento di maggiori danni.
PARTE V NORME FINALI
Art. 20
(Risoluzione contrattuale e recesso)
Qualora l’aggiudicatario contravvenga ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente capitolato, il contratto potrà essere rescisso con semplice comunicazione dell’Amministrazione, senza che l’aggiudicatario possa accampare pretese di sorta e sarà incamerato integralmente il deposito cauzionale.
Art. 21
(Cessione del contratto, del credito e subappalto)
E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere a qualsiasi titolo, anche parzialmente e/o gratuitamente, il presente contratto, anche nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
E’ fatto altresì assoluto divieto all’aggiudicatario di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.
In ogni caso resta piena ed esclusiva, nei confronti dell’Amministrazione, la responsabilità del contraente per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e il normale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali connessi.
Nel caso di cessione del credito si applicano gli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923
Art. 22
(Controversie)
Le controversie insorte fra l'amministrazione e l'impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone, di cui uno nominato da ciascuna parte e l'altro, di comune accordo, dagli arbitri.
Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante.
Il collegio arbitrale si riunisce presso l'amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.
Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura
civile.
La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).
Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, il Foro competente è quello territoriale di Cagliari.
Art.23
(Norme regolatrici)
Il presente appalto è regolato in via graduata:
1.Dalle clausole del presente atto, nonché dai documenti allegati e/o richiamati nello stesso;
2.Dalle norme di Contabilità Generale dello Stato;
3.Dal codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
Le clausole del presente atto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
Art. 24
( Norme finali)
Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori;
Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposti negli atti di gara, sono da intendersi a pena d’esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in applicazione analogica a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni;
Art. 25
( Privacy )
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 20.06.2010
Il Responsabile Servizio Tecnico Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx