DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 516 DEL 07/06/2016
OGGETTO: Autorizzazione stipula contratti per acquisto di prestazioni di RSA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
XXXX. XXXXX XXXXXXX
(firma digitale apposta)
ACQUISITI I PARERI DI | |||
DIRETTORE SANITARIO | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | ||
XXXX. XXXXXXXXXXX XXXX | AVV XXXXXXX DI XXXXXXX | ||
FAVOREVOLE | X | FAVOREVOLE | X |
CONTRARIO | CONTRARIO | ||
(firma digitale apposta) | (firma digitale apposta) |
La presente Deliberazione | |
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006 | |
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 | |
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE |
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia | |
Dal 07/06/2016 | Al 22/06/2016 |
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione |
Su proposta dell’Area AAGGAALLC in collaborazione con l’Area PCC.
Premesso che, con la DGR 5/31 del 28.1.2016, è stato aggiornato il sistema tariffario delle prestazioni erogate presso le residenze sanitarie assistenziali ed è stato stabilito che i Commissari delle AASSLL, nelle more della conclusione delle procedure per la definizione dei nuovi profili assistenziali, delle connesse tariffe e del nuovo tetto di pesa per l’anno 2016, dovranno procedere alla stipula con gli erogatori privati accreditati di un contratto di natura transitoria per l'acquisizione di prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale, con decorrenza 1.1.2016 e con durata non superiore a 180 giorni sulla base dello schema tipo utilizzato nell’anno 2015.
Considerato che:
-la DGR 51/18 del 28.12.2012 ha determinato i tetti di spesa per l'acquisizione dagli erogatori privati delle prestazioni di cui sopra, e dato mandato alle ASL di procedere, secondo lo schema approvato con DGR 37/12 del 06.09.2011, alla stipula dei contratti di validità annuale per ogni anno del periodo di programmazione 2013 – 2015, con efficacia dal primo gennaio di ogni anno;
-dalle analisi dei fabbisogni stimati dall'area P.C.C. in concorso con i Distretti e come risulta dal Piano Preventivo dell’Assistenza Residenziale 2012/2015, il tetto di spesa per l’intero anno 2015 per tale livello di assistenza è stato ripartito tra le varie strutture private presenti nel territorio come di seguito
Denominazione Struttura | Tetto netto | Tetto lordo | ||
- Sole di Gallura | - | 1.003.860,00 | - | 1.014.000,00 |
- Smeralda di Padru | - | 1.003.860,00 | - | 1.014.000,00 |
- San Xxxxxx | - | 99.000,00 | - | 100.000,00 |
- Mons. Angioni | - | 7.600 | - | 8.000 |
- TOTALI | - | 2.114.320,00 | - | 2.136.000,00 |
Valutato di determinare il tetto di spesa per la stipula dei contratti per i primi sei mesi del 2016 sulla base di quello determinato nel 2015, maggiorato dell’incremento tariffario definito con la DGR 5/31 del 28.1.2016.
Dato atto che, con specifica nota agli atti dell’Azienda, le RSA di cui alla sotto-estesa tabella hanno accettato la proroga per l’erogazione delle prestazioni nell’anno 2016 nelle more della stipulazione dei contratti.
Ritenuto, pertanto, necessario formalizzare i contratti per l’anno 2016, secondo lo schema-tipo sopracitato, con le strutture private operanti nella Macro – Area di attività “Assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale – RSA - CDI” presenti nel territorio, accreditate provvisoriamente con specifica determinazione dell’ARIS, secondo i volumi di spesa, scomposti nelle due previsioni del tetto di spesa lordo/netto, di cui alla seguente tabella:
Tetto di spesa 0.0.0000 - 00.0.0000
Denominazione Struttura | Tetto netto | Tetto lordo | ||
- Sole di Gallura | - | 568.169,00 | - | 573.908,00 |
- Smeralda di Padru | - | 569.423,00 | - | 575.173,00 |
- San Xxxxxx | - | 33.694,00 | - | 34.034,00 |
- TOTALI | - | 1.171.286,00 | - | 1.183.115,00 |
Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10, l’Atto Aziendale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi,
DELIBERA
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 8 L.R. 10/2006, la stipulazione dei contratti dal 1.1. 2016 e per la durata di 180 giorni con le strutture private operanti nella Macro – Area di Attività “Assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale – RSA - CDI” accreditate con specifica determinazione dell’ARIS, in conformità allo schema – tipo della Convenzione di cui all’allegato 2 alla D.G.R. n. 37/12 del 06.09.2011, secondo i volumi di spesa previsti per i primi 6 mesi dell’anno 2016 (scomposti nelle due previsioni del tetto di spesa lordo/netto), di cui alle seguenti tabelle:
Tetto di spesa 0.0.0000 - 00.0.0000
Denominazione Struttura | Tetto netto | Tetto lordo | ||
- Sole di Gallura | - | 568.169,00 | - | 573.908,00 |
- Smeralda di Padru | - | 569.423,00 | - | 575.173,00 |
- San Xxxxxx | - | 33.694,00 | - | 34.034,00 |
- TOTALI | - | 1.171.286,00 | - | 1.183.115,00 |
- di imputare la spesa complessiva per l'anno in corso sul conto n. A502020911 “Acquisti di prestazioni residenziali da RSA” del bilancio di esercizio della corrente annualità, e di creare nella procedura AREAS-AMC le singole sub-autorizzazioni per ciascun fornitore e per ogni Distretto, che è, pertanto, ufficio autorizzativo abilitato ad operare sugli importi di budget di pertinenza indicati in apposita tabella che l’Area PCC curerà di trasmettere agli stessi Distretti;
- di incaricare l’Area AAGGAALLC della stipulazione degli accordi contrattuali, i Distretti socio - sanitari aziendali della successiva gestione dei rapporti contrattuali, anche con il puntuale monitoraggio della spesa, il Servizio Contabilità e Bilancio per i successivi adempimenti di competenza e l’Area PCC per l’attività di competenza;
- di trasmettere copia dei contratti stipulati all’Assessorato regionale dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale.
Il Commissario Straordinario Dr. Xxxxx Xxxxxxx
Struttura proponente: Area AAGGAALLC Il Direttore: Avv. X. Xx Xxxxxxx
Il Responsabile dell'Istruttoria: X.Xxxxx
Contratto tra la ASL n. 2 di Olbia e la Struttura Residenziale
Assistenziale per l’acquisizione di
prestazioni di assistenza residenziale territoriale per l’anno 2016.
L’anno duemilasedici il giorno del mese di
tra
l’Asl n. 2 di Olbia, (di seguito denominata Azienda) P.I. 01687160901, con sede in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 2/ 2 A, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Sassari il 16.11.1959, da una parte
e
la Struttura Residenziale Assistenziale (di seguito denominata Struttura) P.I. , con sede in , via , nella persona del Legale Rappresentante , nato a il
, dall’altra
hanno convenuto e stipulato quanto segue.
Premesso:
- che la L.R. n. 10/2006 stabilisce, all’articolo 8, che le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti
accreditati,
- che con la Delibera della Giunta Regionale n. 30/33 del 2 agosto 2007 è stato recepito l’accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna per l’approvazione del Piano di Rientro, di riqualificazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 20/7 del 19 maggio 2010 è stata approvata la Direttiva contenente le azioni per il Patto di Buongoverno del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010;
- che l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006;
- che ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione di contratti, definiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima Legge;
- che in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 51/18 del 28.12.2012 l’Azienda Sanitaria Locale è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, per ciascuna macroarea, nel rispetto degli obiettivi economico-finanziari di cui all’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e
la Regione Sardegna, sottoscritto in data 31 luglio 2007, relativo
all’approvazione del Piano di Rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che ogni Asl contratta direttamente le prestazioni rese ai cittadini residenti nei rispettivi territori da soggetti erogatori privati operanti sia presso il proprio ambito territoriale sia presso ambiti territoriali diversi dal proprio;
- che gli indirizzi regionali sull’attività contrattuale locale riferiti all’assistenza territoriale residenziale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali sono contenuti nella Delibera di Giunta Regionale n. 25/6 del 13.06.2006 “Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati”;
- che secondo le linee di indirizzo in materia di RSA e CDI, i Direttori Generali delle ASL devono formulare un piano di riorganizzazione dei processi di erogazione degli interventi assistenziali residenziali territoriali e presso i centri diurni integrati, da parte delle strutture a gestione diretta e dai soggetti accreditati, individuando volumi di attività e tetti specifici di spesa correlati ai bisogni; che le linee di indirizzo individuano le tariffe relative ai “profili assistenziali” e quelle relative ai pazienti ospitati nei nuclei dedicati a malati terminali e ad altri pazienti ad alta intensità assistenziale a totale carico del SSN, che i soggetti privati accreditati all’atto della stipula dei contratti si impegnano ad
accettare;
- che ai sensi dell’allegato 1C del DPCM 29.11.2001 la quota di partecipazione sociale è pari al 50% del valore della tariffa;
- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 si è provveduto alla revisione e all’aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione
globale;
- quanto disposto dal TAR Sardegna con sentenza n. 796/2011;
- con la DGR 5/31 del 28.1.2016, è stato aggiornato il sistema tariffario delle prestazioni erogate presso le residenze sanitarie assistenziali ed è stato stabilito che i Commissari delle AASSLL,
nelle more della conclusione delle procedure per la definizione dei nuovi profili assistenziali, delle connesse tariffe e del nuovo tetto di pesa per l’anno 2016, dovranno procedere alla stipula con gli erogatori privati accreditati di un contratto di natura transitoria per l'acquisizione di prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale, con decorrenza 1.1.2016 e con durata non superiore a 180 giorni sulla base dello schema tipo utilizzato nell’anno 2015.
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata provvisoriamente con Determinazione n.
del dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio dell’assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio – sanitarie – Settore Autorizzazioni e Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.
Il presente contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili (riportate nell’allegato Y al presente atto);
- il tetto di spesa preventivato a fronte del volume e della tipologia di prestazioni concordate (riportato nell’allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall’Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l’Azienda in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.
Articolo 2 - Requisiti di accreditamento.
La Struttura, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà comprovare l’avvenuta presentazione dell’autocertificazione richiesta ai sensi delle Delibere della Giunta Regionale n. 2/19 del 19/01/2010, nonché aver presentato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell’insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure.
L’Azienda dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate e i volumi di attività siano riconducibili a quelli accreditati dalla Regione.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ASL si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga prestazioni di assistenza residenziale territoriale con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell’allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica previsti dalla n. 47/43 e 47/42 del 30.12.2010, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.
La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti
indicati nell’art. 2, è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale rappresentante della
medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo è allegato al presente atto.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l’allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
L’esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.
Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico- professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della
documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e
sanitari. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
In caso di comunicazioni da parte dell’Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.
Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.
L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.
Qualora l’Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti
di sua competenza.
Successivamente ai provvedimenti adottati dall’Assessorato, l’Azienda potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale.
Fatta salva l’ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell’accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all’art. 3, possono richiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale dell’Azienda.
Articolo 6 – Programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.
Le prestazioni erogabili sono identificate nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/6 del 13.06.2006 “ Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati”. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità dalla stessa previste.
Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell’allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella suddetta DGR n. 25/6.
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l’intero periodo dell’anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitari, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.
La Struttura, inoltre, darà immediata comunicazione ai responsabili dell’Azienda dell’eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo i criteri di qualità e di appropriatezza clinica.
Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio Alle prestazioni oggetto del presente contratto, erogabili presso le RSA, si accede esclusivamente previa valutazione multidimensionale da parte della Unità di Valutazione Territoriale (UVT) operante presso il Punto Unico di Accesso del Distretto, secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 25/6 del 13.06.2006.
L’erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi sotto elencati:
- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell’erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico scientifiche;
- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione concordate con l’UVT;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato;
- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 8 - Appropriatezza clinica.
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29/11/2001 e s.m.i. .
La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella socio-sanitaria dell’ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.
La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali sociosanitari individuati nel piano di assistenza individuale e sui tempi di attuazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi preposti. Articolo 9 - Debito informativo
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File Assistenza Residenziale e Semiresidenziale - ARS – e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell’Azienda e dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.
Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di eventuali aggiornamenti, stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/31 del 28.1.2016.
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente
modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni
dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.
Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs., 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.
Articolo 11 - Tetto di spesa
Il tetto di spesa previsto per 180 giorni è il seguente:
anno 2016: € , (che comprende quanto già eventualmente corrisposto nel periodo di proroga del precedente contratto, stipulato in data e prorogato dal 01.01.2016 fino alla data di stipula del presente contratto) corrispondente ad
un importo mensile medio di € ;
Nei limiti del tetto di spesa netto, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi e raggruppamenti di profili assistenziali nel rispetto delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell’allegato Y.
La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applicherà la decurtazione tariffaria di cui all’articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.
Il tetto di spesa lordo previsto per 180 giorni è il seguente:
- anno 2016: € _ (che comprende quanto già eventualmente corrisposto nel periodo di proroga del precedente contratto, stipulato in data e prorogato dal 01.01.2016 fino alla data di stipula del presente contratto)
Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.
Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa
La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetto netto di spesa riportato nell’articolo 11, così come specificato nell’allegato Y del presente contratto.
Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al
raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.
La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.
Articolo 13 – Prestazioni a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
I costi relativi alla degenza dei pazienti ospitati in nuclei dedicati a malati terminali o che richiedano un alto livello di assistenza sanitaria ( stato neurovegetativo stabilizzato e pazienti dimessi dalla rianimazione stabilizzati ma necessitanti di assistenza continua) sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La Struttura deve rispettare gli specifici requisiti sotto il profilo strutturale, tecnologico e organizzativo previsti per tali nuclei dalla DGR n. 25/6 del 13.06.2006 e per quanto concerne la remunerazione delle prestazioni a favore dei pazienti affetti da SLA e/o ventilazione assistita la DGR n. 10/43 del 11.02.2009. La stessa, inoltre, deve porre particolare attenzione agli aspetti dell’ospitalità, soprattutto per i parenti dei ricoverati: dovranno quindi essere previste, ove e quando possibile, camere singole di dimensioni tali da permettere la permanenza notturna di un accompagnatore, ovvero forme di ospitalità per i familiari che desiderino trascorrere la notte vicino al parente, anche in locali/foresteria.
L’assistenza medica sarà assicurata da un’equipe multidisciplinare
che prevede diversi profili specialistici quali, ad esempio, terapia del dolore, dietologia, fisiatria, medicina interna, oncologia,
geriatria; dovrà essere altresì sempre garantita la presenza di un medico di Struttura nelle ore diurne e la sua pronta disponibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Articolo 14 - Ricovero ospedaliero
Qualora l’ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla UVT. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 50%.
Oltre i predetti giorni di ricovero, qualora sia richiesto un nuovo inserimento in RSA/CDI, l’UVT dovrà esprimere il proprio parere di appropriatezza.
Articolo 15 – Metodologia del sistema dei controlli
Ai sensi della DGR n. 25/6 del 13.06.2006 l’attività sanitaria erogata, comprovata mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle UVT.
L’Azienda, in coerenza con i propri compiti istituzionali, procederà all’effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:
1. verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
2. controlli e verifiche in loco sull’appropriatezza e sulle modalità erogative delle prestazioni di residenzialità.
In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l’adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti. La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti della RSA.
Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dalla D.G.R. n. 5/31 del 28.1.2016.
La Struttura provvederà ad inviare mensilmente all’Azienda il rendiconto indicante il numero delle prestazioni, effettuate nel mese di riferimento, distinte per regime di erogazione, nonché un elenco nominativo dei pazienti relativo al numero di presenze giornaliere e al profilo assistenziale.
La ASL competente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità
amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale
dell’importo fatturato mensilmente, se tale importo non è superiore a 1/12 del tetto netto annuale o, in caso contrario, a corrispondere 1/12 dello stesso.
L’Azienda dall’esito delle verifiche sull’appropriatezza provvederà a quantificare l’importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all’emissione della relativa nota di credito.
Le eventuali controversie dovranno essere formalizzate alla ASL competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.
L’eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla presentazione dell’ultima fattura dell’anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto netto si applicherà la decurtazione tariffaria di cui al precedente articolo 12.
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, in base ai controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
La ASL potrà richiedere l’emissione di fatture e relativi allegati suddivisi per distretto.
Qualora l’Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispondere, all’atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e con
le modalità previste all’art. 16, L.R. n. 3 del 29 aprile 2003. Resta
fermo l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.
Articolo 17 – Modifica del contratto
In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e dalle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.
Articolo 18 –Durata del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal 01.01.2016 al 30.6.2016, con esclusione del rinnovo tacito
Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.
Articolo 19 – Clausola risolutiva espressa
Oltre che nei casi espressamente previsti, il presente contratto è
risolto immediatamente e automaticamente in caso di esito negativo delle verifiche antimafia ex X.Xxx. 159/2011 e s.m.i.
Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all’imposta bollo, ai sensi dell’articolo 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 10, della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131.
Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in eguale misura.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell’articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.
Articolo 21 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
Per l’Asl n. 2 di Olbia
Il Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Per la Struttura
Il Legale Rappresentante