SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
ALLEGATO N°2
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
L'anno , il giorno
del mese di
nella sede legale dell'Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo , Viale Strasburgo n. 233,
T R A
- l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, in appresso indicata anche “Azienda Ospedaliera”, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05841780827, nella persona del Legale rappresentante _ nato a il , Codice Fiscale , in qualità di della “Azienda
Ospedaliera”, il
quale interviene per
nomina, con
che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamata per brevità “ Azienda Ospedaliera”, ivi domiciliato per ragioni della sua carica,
E
- , , in possesso
della Codice Fiscale/Partita I.V.A. , che nel prosieguo del presente contratto
verrà chiamata per brevità anche “ Società” o “ Sponsor “, nella persona - ,
nato a il , ivi domiciliato per ragioni della sua
carica, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di :
PREMESSO
⮚ che ai sensi della legge n°449 del 27 dicembre 1997 e del regolamento aziendale approvato con deliberazione n° del l’Azienda Ospedaliera persegue lo scopo di coinvolgere soggetti economici interessati alla sponsorship di molteplici attività favorenti
l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, una migliore qualità realizzazione di maggiori economie;
dei servizi nonché la
⮚ Che con Deliberazione n. del si è disposto di accettare l’offerta di finanziamento, anche sotto forma di erogazioni liberali, per sostenere gli oneri economici del ( evento, manifestazione, progetto ) della Società
, verificata la sussistenza dei requisiti previsti nel regolamento approvato con deliberazione n° del ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione
da parte della
Società dell’iniziativa/evento/progetto denominata/o
promosso dall’Azienda Ospedaliera.
Con il presente contratto, l’Azienda Ospedaliera intende acquisire risorse finanziarie e/o servizi,
con le modalità previste dagli articoli successivi, al fine di coprire le spese della sopracitata
iniziativa e realizzare un’economia di spesa, coinvolgendo un soggetto Ospedaliera.
esterno all’Azienda
Lo sponsor persegue la finalità di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il pubblico
Art. 2 – Soggetti responsabili
L’Azienda Ospedaliera individua il dott. , in qualità di Responsabile dell’Unità Operativa/servizio/progetto promotore dell’iniziativa, quale interlocutore dello Sponsor per l’esecuzione del contratto.
Lo sponsor individua nel
dott. ,
in qualità di legale
rappresentante della società, quale interlocutore a trattare con l’Azienda Ospedaliera.
I soggetti sopracitati potranno delegare le proprie funzioni per iscritto ad altri soggetti e di tale delega dovrà essere data comunicazione formale alla parte interessata.
Il presente contratto avrà
Art. 3 – Durata, proroga e rinnovo
decorrenza dalla data della sottoscrizione
ed avrà termine il
L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dell’interesse alla prosecuzione della
sponsorizzazione e compiute le conseguenti valutazioni tecniche ed economiche, potrà procedere con uno specifico provvedimento, alla proroga per un periodo massimo di mesi e comunque non superiore al 20% della durata complessiva del contratto;
L’Azienda Ospedaliera si riserva altresì di proporre allo sponsor il rinnovo del contratto di sponsorizzazione per una riedizione di una manifestazione o per l’ulteriore sviluppo di un progetto, nel rispetto delle norme vigenti in materia contrattualistica e con apposito provvedimento.
Art. 4 – Obblighi dello sponsor
La società in qualità di sponsor e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 del presente contratto, si obbliga nei confronti dell’Azienda Ospedaliera a versare la somma di € ( diconsi ) di cui
€ ( diconsi ) a titolo di corrispettivo
€ ( diconsi ) per IVA, in un’unica soluzione successiva alla stipula del presente contratto.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro giorni dalla stipula del presente contratto tramite bonifico bancario sul c/c n. codice IBAN intestato all’Azienda Ospedaliera presso l’Istituto bancario.
Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni, anche a fronte del ritorno pubblicitario per la Società inferiore a quello previsto.
La Società mette a disposizione dell’Azienda Ospedaliera adeguati strumenti per la riproduzione del marchio e del logotipo prescelto sul materiale informativo e promozionale.
Il legale rappresentante dello Sponsor dichiara, sotto la propria penale responsabilità per eventuali dichiarazioni non veritiere, che il marchio ed altri segni distintivi oggetto del presente contratto messi a disposizione dall’Azienda Ospedaliera sono nella propria esclusiva titolarità e non violano la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.
In ogni caso, la Società dichiara di manlevare l’Azienda Ospedaliera da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti dell’Azienda Ospedaliera per l’utilizzo dei segni di cui al comma precedente.
Art. 5 – Obblighi e diritti dell’Azienda Ospedaliera
L’Azienda Ospedaliera, in qualità di sponsee e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, si obbliga nei confronti dello sponsor:
a) ad inserire il marchio e/o il logotipo prescelto nel materiale pubblicitario e
promozionale inerente il progetto/evento per il quale sponsorizzazione;
è stata concessa la
b) a citare, nelle comunicazioni ufficiale, la Società come sponsor;
c) ad informare il
pubblico, mediante comunicato stampa
prima dell’avvio del
progetto/evento ed eventualmente in corso di realizzazione dello stesso, in ordine al contributo fornito dalla Società alla realizzazione delle varie iniziative oggetto della sponsorizzazione.
L’Azienda Ospedaliera provvederà con propri provvedimenti, all’impiego delle risorse messe a disposizione della Società per la realizzazione delle varie iniziative oggetto della sponsorizzazione.
In caso di risoluzione anticipata, l’Azienda Ospedaliera provvederà se e in quanto in base alle norme vigenti, alla restituzione della quota parte del corrispettivo della sponsorizzazione, trattenute eventuali somme a titolo di sanzione per inadempimenti contrattuali imputabili allo sponsor.
L’Azienda Ospedaliera, nel
caso in cui l’entità della sponsorizzazione
oggetto del presente
contratto non sia congrua rispetto all’entità dell’iniziativa sponsorizzata, si riserva di procedere alla
stipula di contratti di sponsorizzazione con altri soggetti oppure di variare il progetto/evento in
misura corrispondente alle risorse disponibili. In tal caso la Società non potrà nulla pretendere in ordine a variazioni decise dall’Azienda Ospedaliera per il miglior esito del progetto/evento.
Art. 6 – Utilizzo pubblicitario del simbolo dell’Azienda Ospedaliera da parte dello sponsor.
La società può utilizzare il simbolo dell’Azienda Ospedaliera in relazione a proprie iniziative, anche collaterali e comunque entro il termine di scadenza del presente contratto, soltanto previa specifica autorizzazione scritta della stessa Azienda Ospedaliera.
Art. 7- Risoluzione del contratto
Il presente contratto può essere risolto nelle ipotesi di seguito indicate:
• cause sopravvenute che obbligano l’Azienda Ospedaliera a sospendere o ad annullare il progetto/evento o la singola iniziativa sponsorizzata;
• gravi inadempimenti dello sponsor e dell’Azienda Ospedaliera, salvo in ogni cso il diritto di risarcimento del danno.
Art. 8 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa invio:
• per la disciplina contrattuale: alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia;
• per l’utilizzo dei marchi e segni distintivi: al R.D. n.929/1942 ed al D.Lgs 480/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme vigenti in materia.
Art. 9 – Spese contrattuali
Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente contratto sono a carico dello sponsor.
Art. 10 – Controversie
Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Palermo.
Art. 11 – Privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, tutte le informazioni ed i dati personali relativi allo sponsor ed ai
soggetti che ne fanno parte verranno trattati dall’Azienda Ospedaliera mediante l’utilizzo di
strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuata sia mediante supporti cartacei e sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.
Il titolare del Trattamento per l’Azienda Ospedaliera è il Direttore Generale/Commissario.
Il Responsabile del Trattamento è in qualità di Responsabile dell’Unità Operativa/servizio/progetto promotore dell’iniziativa, quale interlocutore dello Sponsor per l’esecuzione del contratto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per lo Sponsor Per l’Azienda Ospedaliera