Delibera del Direttore Generale n. 630 del 31-12-2020
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 630 del 31-12-2020
Proposta n. 1285 del 2020
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA OMISSIS(2), L’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA XXXXX E LA FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO XXXX XXXXX RELATIVO ALLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA DI “OMISSIS”(1) - PRATICA RUBRICATA AL N. 1/2020 DEL REGISTRO DELLE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA.
Dirigente: XXXX XXXXX
Struttura Dirigente: AMMINISTRAZIONE LEGALE E DEL PERSONALE
Delibera del Direttore Generale n. 630 firmata digitalmente il 31-12-2020
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | |
Contenuto | APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA OMISSIS(2), L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX E LA FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO XXXX XXXXX RELATIVO ALLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA DI “OMISSIS”(1) - PRATICA RUBRICATA AL N. 1/2020 DEL REGISTRO DELLE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AMMINISTRAZIONE LEGALE E DEL PERSONALE |
Direttore della Struttura | XXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 1 | Dati identificativi (allegato non pubblicabile). |
B | 3 | Bozza atto transattivo. |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale.
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.01.2016;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Xxxxx e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico-Amministrativa;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto Aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 02.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico- Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 31.12.2019 si è provveduto ad approvare ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale in ambito amministrativo.
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Amministrazione Legale e del Personale, Dr.ssa Xxxxx Xxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto.
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 22.09.2004 recante “Disposizioni in ordine alla gestione da parte della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx di lasciti testamentari in favore dell’Ospedale Meyer” con la quale l’Azienda ha affidato la cura e la gestione di lasciti testamentari a favore dell’Ospedale Meyer nei quali non sia chiaramente individuato il soggetto giuridico “Azienda Ospedaliera Xxxxx”, alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx”.
Premesso che:
- in data 03.11.2012 è deceduta la Sig.ra “omissis”(1), come risulta dall’estratto dell’atto di morte rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze in data 05.11.2012;
- la de cuius, “omissis”(1), in data 14.07.2010 ha disposto delle sue sostanze con testamento olografo, pubblicato con atto ricevuto dal Notaio Xxxx Xxxx di Firenze in data 12.11.2012, repertorio n. “omissis”(4);
- il fratello della testatrice, Sig. “omissis”(2), in data 10.10.2019, a seguito di pregressi contratti informali avuti con la Direzione Generale dell’A.O.U. Xxxxx, ha trasmesso a questa Azienda copia del testamento in oggetto.
Preso atto che la testatrice ha istituito erede universale il fratello “omissis”(2) lasciandogli tutti i propri beni, mobili ed immobili, gravando lo stesso dell’assolvimento di specifici oneri prevedendo espressamente che: la casa non fosse mai venduta né ceduta in usufrutto e che l’erede disponesse delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla defunta ma non dei titoli, se non per gli interessi su di essi maturati e maturandi, i gioielli non fossero toccati né tanto meno indossati. Tale disposizione, secondo la volontà testamentaria, avrebbe «un unico scopo, al decesso di mio fratello il capitale intero dovrà essere devoluto all’Ospedale Xxxxx di Firenze per la ricerca nel campo pediatrico»;
Considerato che:
- l’ordinamento giuridico italiano prevede due forme di sostituzione testamentaria, ordinaria e fedecommissaria. La prima consente al testatore di chiamare alla successione altra persona in luogo di quella che non vuole o non può accettare, permettendogli così di evitare l’operatività delle regole fissate dalla legge per la successione legittima. L’istituto della sostituzione fedecommissaria trova la propria disciplina negli artt. 692-699 cod. civ. e costituisce strumento giuridico attraverso cui il legislatore garantisce al testatore un’espansione del suo potere di disporre il quale, infatti, può devolvere la propria eredità ad un soggetto con l’obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un’altra persona individuata dal testatore;
- la sostituzione fedecommissaria non trova ammissibilità tout court nell’ordinamento giuridico in quanto il codice civile ammette l’istituto esclusivamente entro limiti molto ristretti e solo quando persegua finalità assistenziali, dati gli inconvenienti che altrimenti esso determinerebbe per la libera circolazione dei beni, da un lato, e per la libertà di testare dell’istituito, dall’altro. L’art. 692 cod. civ., infatti, vieta espressamente la validità di una sostituzione fedecommissaria con la sola eccezione che sia disposta dai genitori, dagli ascendenti in linea retta o dal coniuge dell’interdetto o del minore incapace, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’istituito. Unicamente in detta ipotesi può il soggetto istituito godere dei beni a lui assegnati, in applicazione delle norme dettate per l’usufruttuario, ma non può alienarli.
- ogni sostituzione fedecommissaria che non presenti i rigorosi requisiti del fedecommesso assistenziale ora richiamati, è radicalmente nulla ai sensi dell’art. 692, Co. V, cod. civ., con la conseguente piena ed efficace validità della sola istituzione.
Evidenziato che la Sig.ra “omissis”(1), mediante le proprie volontà testamentarie, ha inteso realizzare l’avvicendamento di due soggetti, uno dopo l’altro, – il fratello “omissis”(2) e l’A.O.U. Xxxxx – nella titolarità del patrimonio ereditario in corrispondenza della morte dell’erede medesimo. Tuttavia, nelle disposizioni testamentarie in oggetto, manca l’individuazione di alcuni degli elementi costitutivi, nonché presupposti di validità, del fedecommesso. Ai fini della validità della clausola, infatti, sarebbe stata necessaria la compresenza di tutti i seguenti elementi: duplice delazione – la prima a favore dell’istituito (che deve essere interdetto, nonché figlio, discendente o coniuge del testatore; caratteristica assente nel caso in esame poiché “omissis”(2) non rientra in alcuna delle predette categorie) –, l’ordine successivo – ovvero l’istituito e il sostituito non sono chiamati congiuntamente e contemporaneamente all’eredità bensì uno dopo l’altro e soltanto se il sostituito abbia effettivamente avuto cura dell’interdetto –, l’obbligo di conservare e restituire i beni nonché la cura dell’incapace (condotta non verificatasi nel caso in oggetto).
Dato atto che l’architetto “omissis”(2), per il tramite del legale di fiducia Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ha espresso la volontà di addivenire ad una composizione bonaria della controversia proponendo la sottoscrizione di un contratto di transazione con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx
O.N.L.U.S. e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, atto in forza del quale quest’ultime rinunciano all’impugnativa del testamento, dietro il versamento di una somma di denaro da parte dell’erede “omissis”(2).
Acquisito il parere dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxx, legale di fiducia della Fondazione, che ha definito accoglibile la proposta in quanto è evidente che la “sostituzione” a favore dell’Ospedale disposta dalla de cuius – anche se fosse ritenuta quale fedecommesso de residuo (l’intero capitale residuo, stante la facoltà dell’istituito di
disporre delle giacenze bancarie) – sia invalida con la conseguenza che, da tale invalidità, deriverebbe la piena efficace validità dell’istituzione del fratello della defunta “omissis”(1) che peraltro risulterebbe essere l’unico erede legittimo nella successione ab intestato, laddove cioè si ritenesse (o fosse dichiarato) nullo il testamento in contestazione.
Constatato che, da una attenta analisi dei costi e dei benefici che derivano dalla conclusione bonaria della controversia, l’ipotesi di pervenire ad un accordo transattivo è conveniente per l’Azienda, la quale, attraverso la transazione, evita possibili aggravi derivanti da procedure giudiziali.
Evidenziato, infatti, che nel potenziale contenzioso futuro esisterebbe l’alea tipica in merito agli esiti considerato che la controversia giuridica verterebbe su contrapposti interessi confliggenti di cui non sarebbe possibile stabilire a priori quale sia fondata. Il contrasto tra l’affermazione delle due posizioni giuridiche – interesse o meno ad impugnare il testamento – costituisce la base della transazione in quanto sulla scorta di queste sono state individuate le reciproche concessioni.
Dato atto che l’insieme delle ragioni in precedenza esposte, unite ai vincoli di spesa pubblica e alla concreta prospettiva che la controversia possa sfociare in un estenuante contenzioso giudiziario prolungato, oneroso e dall’esito incerto (con probabile soccombenza da parte dell’Azienda), rendono opportuno chiudere la vicenda nei termini convenuti e riassunti.
Considerato che mediante la sottoscrizione dell’accordo transattivo – la cui bozza è allegata al presente atto (Allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale – le parti esprimono l’intenzione di evitare sul nascere l’insorgenza di contestazioni reciproche tra l’istituito erede “omissis”(2) – da una parte – e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx e la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx O.N.L.U.S. – dall’altra – in ordine alla interpretazione e validità delle clausole del testamento “omissis”(1) e conseguentemente in ordine alla devoluzione dei cespiti ereditari. Il risultato che l’Azienda otterrà ad avvenuta transazione sarà pertanto quello, in primis, di porre fine ad ogni lite potenziale, e, in secundis, di ottenere comunque vantaggi economici come risulta dalla bozza di accordo transattivo.
Evidenziato che dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo:
- l’A.O.U. Xxxxx acconsentirebbe a che la somma di € 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) venga corrisposta da “omissis”(2), a titolo di transazione, direttamente alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx O.N.L.U.S., conformemente alla Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 74 del 22.09.2004;
- non deriverebbero costi per l’Azienda stante che “omissis”(2) provvederebbe a pagare il compenso del Notaio Sodi mentre la Fondazione si prederebbe carico delle imposte di registro, bolli e tassa archivio.
Vista la bozza di atto transattivo e del parere giuridico a firma dell’Avv. Poggi, conservati agli atti della
S.O.C. Amministrazione Legale e del Persona, Fascicolo 1/2020 – Registro delle successioni mortis causa.
Valutata la convenienza per l’Azienda dell’accordo proposto da “omissis”(2).
Ritenuto pertanto opportuno approvare la bozza di accordo transattivo – allegato al presente atto (Allegato A) quale sua parte integrante e sostanziale – attraverso il quale le parti, tramite reciproche concessioni, definiscono la controversia stabilendo che detto atto si perfezionerà con la sua sottoscrizione di tutte le parti e il pagamento del corrispettivo pattuito.
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo.
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto.
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99.
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) di autorizzare la transazione tra “omissis”(2), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx e la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx O.N.L.U.S., nell’ambito della quale quest’ultime rinunceranno ad ogni diritto, azione, eccezione, pretesa o riserva nei confronti del testamento della Sig.ra “omissis”(1), dell’erede istituito Sig. “omissis”(2) e dell’immobile sito in “omissis”(3), secondo i criteri e le modalità indicate nel testo transattivo allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di acconsente a che la somma di € 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) venga corrisposta da “omissis”(2), a titolo di transazione, direttamente alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx O.N.L.U.S., conformemente alla Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 74 del 22.09.2004;
3) di prendere atto che dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo non deriveranno nuovi oneri di spesa a carico dell’Azienda dato atto che le spese notarili saranno a carico di “omissis”(2) mentre la Fondazione si prenderà carico delle imposte di registro, bolli e tassa archivio.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
Repertorio n. *** Raccolta n. ***
TRANSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA
L'anno ***, il giorno *** del mese di ***
In Firenze, Via delle Mantellate n. 9, nel mio studio.
Davanti a me dottor Xxxxxx Xxxx, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
sono comparsi:
- ****, nato a *** il giorno ***, residente in ***, Via *** n. ***, codice fiscale ***;
- ***, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ente di cui infra, il quale interviene non in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di
***, della ***, con sede in ***, titolare del codice fiscale ***, al presente atto legittimato da ***;
- ***, nato a *** il giorno ***, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ente di cui infra, il quale interviene non in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di ***, della ***, con sede in ***, Viale ***, titolare del codice fiscale ***, al presente atto legittimato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data ***, che leggesi alle pagine da 143 a 149 del relativo libro.
Io Notaio sono certo dell’identità personale, qualità e poteri dei comparenti, i quali premettono che:
- in data *** è venuta a morte la signora ***, che era nata a *** il giorno ***, residente e domiciliata in vita in ***:
- la predetta de cuius ha disposto delle sue sostanze con testamento olografo in data ***, pubblicato con atto ricevuto dal Notaio *** di *** in data ***, repertorio n. ***, registrato a *** in data *** al n. ***;
- il testamento, tra l'altro, prevede un lascito di tutti i beni mobili ed immobili al fratello della de cuius, odierno comparente, ***, con la prescrizione che "Tutto quanto sopra esposto ha un unico scopo, al decesso di mio fratello il Capitale intero dovrà essere devoluto all'Ospedale Xxxxx di Firenze per la ricerca nel campo pediatrico";
- è intenzione degli odierni comparenti di evitare sul nascere l'insorgenza di contestazioni reciproche tra l'istituito erede, signor ***, da una parte, e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx e la Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx Xxxxx, dall'altra, in ordine alla interpretazione e validità di tali clausole del testamento di *** e conseguentemente in ordine alla devoluzione dei cespiti ereditari;
- con il presente atto i comparenti, in proprio e nei nomi, intendono dunque, con finalità transattiva e volendo porre fine ad ogni insorgenda lite, disciplinare le reciproche concessioni in funzione transattiva.
Tutto ciò premesso, i comparenti col presente atto dichiarano e convengono quanto segue:
Articolo 1 - CONSENSO ED OGGETTO
L' Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx e la Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx Xxxxx, come sopra rappresentate, a titolo di
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transazione, ai sensi degli artt. 1965 e seguenti c.c., dichiarano di prestare, come prestano, piena adesione ed acquiescenza al testamento della signora ***, di cui alle superiori premesse, con espressa rinuncia ad ogni diritto, azione, eccezione, pretesa o riserva nei confronti del predetto testamento, dell'erede istituito signor *** e dell'immobile di Via
*** a quest'ultimo attribuito.
Articolo 2 - CONSENSO ED OGGETTO
Il signor ***, a titolo di transazione, ai sensi degli artt. 1965 e seguenti c.c., corrisponde alla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx Xxxxx, che come sopra rappresentata a tale titolo accetta, la somma di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi), della quale l'Ente beneficiario rilascia ampia ricevuta e quietanza.
L'Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx acconsente espressamente a che la suddetta corresponsione di somma a titolo di transazione sia interamente devoluta alla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx Xxxxx, conformemente anche alla Deliberazione del Direttore Generale della stessa Azienda in data 22 settembre 2004 n. 74, che il signor *** dichiara e garantisce a tutt'oggi in vigore e non modificata, ed alla successiva *** (indicazione del titolo che legittima l'intervento in atto).
Articolo 3 - DICHIARAZIONI SUL PAGAMENTO
I comparenti, da me Notaio richiamati sulle conseguenze penali e fiscali delle dichiarazioni false o reticenti, attestano:
- che il pagamento della somma di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) è stato effettuato mediante assegno circolare della Banca
*** in data *** n. ***
Articolo 4 - DEFINITIVITÀ DELLA TRANSAZIONE
I comparenti, in proprio e nei nomi, danno quindi atto di avere così provveduto alla definizione di ogni questione relativa alla successione della signora ***, si dichiarano pienamente soddisfatti e con l'odierna transazione definitivamente confermano di non aver più nulla a pretendere o richiedere, reciprocamente, in relazione alla successione della medesima per nessun titolo o ragione.
Con il pagamento dell'importo suddetto e con le reciproche dichiarazioni e rinunzie di cui sopra, i comparenti, in proprio e nei nomi, dichiarano che hanno inteso e intendono risolvere ogni possibile questione, dedotta o deducibile, relativa alla successione di cui trattasi, prevenendo ogni ulteriore insorgenda lite, in modo che risultino definitivamente transatte tutte le questioni, patrimoniali e non, inerenti alla successione stessa, con effetto pienamente preclusivo di successivi accertamenti e/o contestazioni.
La transazione di cui al presente atto si configura, nell’intenzione delle parti, come transazione generale e le stesse parti, anche al fine di garantire reciprocamente la “tombalità” dell'accordo transattivo, attribuiscono allo stesso – per quanto occorrer possa – natura aleatoria, anche ai sensi degli artt. 1969 e 1970 c.c..
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Articolo 5 - DISPOSIZIONI FINALI E SPESE
Tutte le spese del presente atto di transazione sono a carico ***
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e parte da me a mano su *** sin qui di *** di carta uso bollo, è stato da me letto ai comparenti che, a mia richiesta, hanno dichiarato di approvarlo e lo sottoscrivono alle ore
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