MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE COME DA REGOLAMENTO IVASS 40/2018
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE COME DA REGOLAMENTO IVASS 40/2018
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (ALLEGATO 3)
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento
che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
• consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali
dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
• forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal
fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
• denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (ALLEGATO 4)
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.
INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.
Nome e cognome | Numero di iscrizione | Data iscrizione | Qualifica |
XXXXXXXXXX XXXXXXX | B000056922 | 16/04/2007 | Responsabile dell’intermediazione |
XXXXXXX XXXXXX | B000056921 | 16/04/2007 | Responsabile dell’intermediazione |
XXXXXXX XXXXXXXXXX | B000532652 | 12/02/2018 | Responsabile dell’intermediazione |
XXXXXX XXXXXXXXXX | B000445980 | 22/03/2018 | Responsabile dell’intermediazione |
DE XXXXXXX XXXXX | B000542621 | 26/07/2018 | Responsabile dell’intermediazione |
XXXXX XXXXXX | E000056926 | 18/05/2010 | Senior Account |
XXXXXX XXXXXX | X000000000 | 18/04/2013 | Account |
CORAGGIO CONCHITA | E000445978 | 18/04/2013 | Account |
XXXXXXXXX XXXXX | E000383319 | 18/06/2011 | Account |
LA XXXXXX XXXXX | E000481526 | 25/02/2014 | Account |
LITTA MARCO | E000056927 | 16/04/2007 | Account |
XXXXX XXXXXX | E000447210 | 13/05/2013 | Account |
XXXXX XXXXXX | E000406545 | 25/01/2012 | Account |
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | E000422004 | 11/07/2012 | Account |
XXXXXXXXXX XXXX XXXX | E000596244 | 16/03/2018 | Account |
XXXXXXXX XXXXXXX | E000056925 | 10/04/2007 | Account |
XXXXXXXX XXXXXX | E000615980 | 06/12/2018 | Account |
XXXXXXXXX XXXXXXXX | E000490362 | 29/05/2014 | Account |
XXXXX XXXXXXXX | E000070346 | 01/06/2007 | Account |
XXXXXXX XXXXXXX | E000445976 | 18/04/2013 | Account |
Tutti i soggetti sopraindicati operano per il seguente intermediario: Logica Insurance Broker Srl - Sede legale xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx. Tipologia di intermediazione: Assicurativa. Telefono: 0000 0000000 Posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Sito Web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx – Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi sezione B numero B000340640 dal giorno 18 maggio 2010.
Gli estremi identificativi dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx). L’autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta è: IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx.
Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
Gentile Cliente, con la presente la informiamo che:
a) Logica Insurance Broker Srl agisce esclusivamente su incarico del cliente;
b) Logica Insurance Broker Srl ha o potrebbe avere rapporti di collaborazione con altri broker tra i quali: Xxxxxxxxxxx Log Srl, Tecnobroker Srl, A&A Insurance Broker Srl;
c) che i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o, ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso; il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice in quando Logica Insurance Broker Srl non ha accordi di nessun genere con le imprese di assicurazioni, per poter garantire una maggiore indipendenza.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
a) Logica Insurance Broker Srl riceve come compenso una parte della commissione inclusa nel premio assicurativo secondo la prassi della “clausola broker” nella
quantificazione riportata nel Doc. A2 Disciplinare “clausola broker”.
In ottemperanza al regolamento Isvap 23/08 riguardante il proprio livello provvigionale percepito nell’RC Auto si comunica che Logica Insurance Broker Srl non intermedia l’RC
Auto.
Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a) Logica Insurance Broker Srl ed i suoli legali rappresentanti non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto in un’impresa di
assicurazione;
b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto di Logica Insurance Broker Srl;
c) Con riguardo al/ai contratto/i proposto/i Logica Insurance Broker Srl fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale, fondata sull’esperienza nel settore maturata negli
anni e sulla conoscenza del mercato assicurativo nazionale ed internazionale;
d) Logica Insurance Broker Srl propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
b) Il Contraente e l’Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, hanno la facoltà:
• di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista,
• nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione
• ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) Il Contraente e l’Assicurato, hanno la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
d) Il Contraente e l’Assicurato, hanno la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);
e) il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice in quando Logica Insurance Broker Srl non ha accordi di nessun genere con le imprese di assicurazioni, per poter garantire una maggiore indipendenza.
A norma del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008, modificato e integrato dal provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015 e dal provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016, il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato o chiunque ne abbia diritto, hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto alla Società di Brokeraggio. Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx. Il reclamo può essere inoltrato alle Compagnie o alla Società di Brokeraggio con le seguenti modalità:
• Posta ordinaria o raccomandata: Xxxxxx X. Xxxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX);
• Posta elettronica o Posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
La Società di Brokeraggio è tenuta a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato o chiunque ne abbia diritto, hanno inoltre la possibilità, qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte delle Compagnie o della Società di Brokeraggio entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo), di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 00000 Xxxx (fax: 00 00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: xxx.xxxxx.xx), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società di Brokeraggio o dalle Compagnie da essa intermediate.
LOGICA INSURANCE BROKER SRL
Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx