Accordo multilaterale
Accordo multilaterale
tra autorità competenti concernente lo scambio
automatico di informazioni relative a conti finanziari
Concluso il 29 ottobre 2014
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 20151 Entrato in vigore il 1° gennaio 2017
Considerato che le giurisdizioni dei firmatari dell’Accordo multilaterale tra Autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Accordo») sono le Parti della Convenzione sull’assistenza amministrati- va in materia fiscale o della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale secondo le modifiche definite dal Protocollo di modifica alla Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale («Convenzione»), o i territori com- presi da questa Convenzione, o che hanno firmato o espresso la loro intenzione di firmare la Convenzione e riconosciuto che la Convenzione deve essere in vigore ed effettiva nei loro confronti prima che vi sia il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari;
considerato che le giurisdizioni hanno l’intenzione di migliorare il rispetto degli obblighi fiscali a livello internazionale approfondendo ulteriormente la loro rela- zione concernente l’assistenza reciproca in materia fiscale;
considerato che lo Standard comune di comunicazione di informazioni è stato elabo- rato dall’OCSE con i Paesi del G20 per lottare contro l’evasione e la frode fiscale e migliorare il rispetto degli obblighi fiscali;
considerato che un Paese che ha firmato o espresso la sua intenzione di firmare la Convenzione diventerà una Giurisdizione ai sensi della sezione 1 del presente Accordo soltanto se diventerà Parte della Convenzione;
considerato che le leggi delle Giurisdizioni rispettive impongono o dovrebbero imporre alle istituzioni finanziarie di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di seguire le relative procedure di adeguata verifica, conformemente alla portata degli scambi definita alla sezione 2 del presente Accordo e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica stabilite nello Standard comune di comunicazio- ne di informazioni;
considerato che la legislazione delle Giurisdizioni dovrebbe essere modificata ad intervalli regolari per tener conto degli aggiornamenti dello Standard comune di comunicazione di informazioni e che, se queste modifiche sono promulgate da una Giurisdizione, la definizione dello Standard comune di comunicazione di informa- zioni farà riferimento alla versione aggiornata per questa Giurisdizione;
RU 2016 4721; FF 2015 4467
1 RU 2016 4717
considerato che il Capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informa- zioni a fini fiscali, compreso quello automatico, e autorizza le Autorità competenti delle Giurisdizioni a definire la portata e le modalità di questi scambi automatici;
considerato che l’articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possono convenire di comune accordo lo scambio automatico di informazioni e che lo scam- bio di informazioni avverrà su base bilaterale tra Autorità competenti;
considerato che al momento del primo scambio le Giurisdizioni hanno attuato o dovrebbero attuare (i) le protezioni adeguate per fare in modo che le informazioni ricevute conformemente a questo Accordo restino confidenziali e siano unicamente utilizzate ai fini previsti dalla Convenzione, e (ii) le infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese le procedure che garantiscono uno scambio di informa- zioni per tempo, esatto e confidenziale, che garantiscono comunicazioni efficaci e affidabili e i mezzi che permettono di risolvere rapidamente questioni e preoccupa- zioni relative agli scambi o alle domande di scambio e l’applicazione delle disposi- zioni della sezione 4 del presente Accordo);
considerato che le Autorità competenti delle Giurisdizioni hanno l’intenzione di con- cludere un accordo per migliorare l’adempimento degli obblighi fiscali a livello internazionale sulla base di scambi automatici in applicazione della Convenzione, senza pregiudicare le procedure legislative nazionali (se del caso), nel rispetto del diritto dell’UE (se applicabile) e ferme restando la riservatezza e altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione stessa,
le Autorità competenti hanno convenuto quanto segue:
Sezione 1: Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni seguenti hanno il significa- to seguente:
a) il termine «Giurisdizione» designa un Paese o un territorio per cui la Con- venzione è in vigore e diventata effettiva tramite la firma di ratifica confor- memente all’articolo 28, o per estensione territoriale conformemente all’ar- ticolo 29 e che è firmatario del presente Accordo;
b) l’espressione «Autorità competente» designa, per ogni Giurisdizione rispet- tiva, le persone e autorità elencate all’allegato B della Convenzione;
c) l’espressione «Istituzione finanziaria di una Giurisdizione» designa, per ogni Giurisdizione rispettiva, (i) qualsiasi Istituzione finanziaria residente nella Giurisdizione, a esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione che sia situata al di fuori della Giurisdizione, e (ii) qualsiasi succursale di un Istitu- zione finanziaria non residente nella Giurisdizione se questa succursale è situata nella Giurisdizione;
d) l’espressione «Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione» designa qualsiasi Istituzione finanziaria della Giurisdizione che non è un’Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione;
e) l’espressione «Conto oggetto di comunicazione» designa un Conto finanzia- rio aperto presso un Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e che, conformemente alle procedure di comunicazione e adeguata verifica previste dallo Standard comune di comunicazione di informazioni, è stato identifica- to quale conto detenuto da una o più Persone oggetto di comunicazione ri- spetto a un’altra Giurisdizione, o detenuto da un’Entità non finanziaria pas- siva avente una o più Persone che esercitano il controllo che è una Persona oggetto di comunicazione rispetto a un’altra Giurisdizione;
f) l’espressione «Standard comune di comunicazione di informazioni» designa lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (Commentari inclusi) elaborato dall’OCSE con i Paesi del G20;
g) l’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Segre- tariato dell’OCSE che, conformemente al paragrafo 3 articolo 24 della Con- venzione, sostiene l’organo di coordinamento composto da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti della Convenzione;
h) l’espressione «Accordo effettivo» significa, per due Autorità competenti, qualunque esse siano, che le due Autorità competenti hanno manifestato l’intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni e hanno adempiuto le altre condizioni previste al numero 2.1 della sezione 7. Le Autorità com- petenti per cui il presente Accordo è entrato in vigore sono elencate all’alle- gato E.
2. Qualsiasi termine in maiuscolo non definito nel presente Accordo ha il senso a lui attribuito dalla legislazione della Giurisdizione al momento dell’applicazione dell’Accordo, essendo questa definizione conforme a quella che figura nello Stan- dard comune di comunicazione di informazioni. Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo o nello Standard comune di comunicazione di informazioni ha, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione o se le Autorità compe- tenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto nazionale), il senso a lui attribuito dalla legislazione della Giurisdizione al momento dell’appli- cazione dell’Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legisla- zione fiscale applicabile di tale Giurisdizione prevale su una definizione contenuta in un’altra legislazione della stessa Giurisdizione.
Sezione 2:
Scambio di informazioni concernente i Conti oggetto di comunicazione
1.1 Conformemente alle disposizioni degli articoli 6 e 22 della Convenzione e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nello Standard comune di comunicazione di informazioni, ogni Autorità competente scambierà ogni anno con le altre Autorità competenti per cui questo Accordo è effettivo, in maniera automatica le informazioni ottenute confor- memente a tali norme e precisate nel paragrafo 2.
1.2 Nonostante il paragrafo precedente, le Autorità competenti delle Giurisdizioni elencate nell’allegato A trasmetteranno, ma non riceveranno, le informazioni di cui
al paragrafo 2. Le Autorità competenti delle Giurisdizioni che non figurano nell’alle- gato A riceveranno sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 2. Le Auto- xxxx competenti non invieranno queste informazioni alle Autorità competenti delle Giurisdizioni elencate nell’allegato A.
2. In relazione a ciascun Conto oggetto di comunicazione di un’altra Giurisdizione le informazioni da scambiare sono:
a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona oggetto di comunicazione che è Titolare di conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifi- ca in materia fiscale conformemente allo Standard comune di comunicazione di informazioni, è identificata come avente una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona oggetto di comunicazione;
b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di assicura- zione per il quale è misurabile un valore maturato o di un Contratto di rendi- ta, il Valore maturato o il Valore di riscatto) alla fine del pertinente anno ci- vile o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
e) nel caso di un Conto di custodia:
(1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividen- di, nonché l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e
(2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istitu- zione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custo- de, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del conto;
f) nel caso di un Conto di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f) l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pa-
gamenti di riscatto effettuati al Titolare del conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
Sezione 3: Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni
1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui alla sezione 2, l’importo e la qua- lificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto oggetto di comunicazio- ne sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della Giuri- sdizione che fornisce le informazioni.
2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui alla sezione 2 le informazioni scam- biate identificheranno la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
3. In relazione al paragrafo 2 della sezione 2 e con riserva della notifica prevista alla sezione 7, date enunciate comprese, le informazioni devono essere scambiate a par- tire dagli anni specificati nell’allegato F ed entro i nove mesi successivi al termine dell’anno civile a cui si riferiscono. Nonostante quanto precede, l’obbligo di scam- biare informazioni per un anno civile si applica unicamente se questo Accordo è effettivo tra le due Autorità competenti e se le loro Giurisdizioni rispettive sono do- tate di una legislazione che prevede la comunicazione di informazioni per tale anno civile conforme alla portata dello scambio definito alla sezione 2 e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica previste dallo Standard comune di comunicazio- ne di informazioni.
4. Abrogato
5. Le Autorità competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui alla sezione 2 secondo uno Standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language, XML).
6. Le Autorità competenti elaborano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura in vista di massimizzare la normalizzazione e ridurne la complessità e i costi e li elencheranno nell’allegato B.
Sezione 4: Cooperazione ai fini della conformità e dell’applicazione
Un’Autorità competente informa l’altra Autorità competente quando ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all’origine di una comunicazione inesatta o incompleta o che un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifi- ca conformi allo Standard comune di comunicazione di informazioni. L’Autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.
Sezione 5: Riservatezza e protezione dei dati
1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte agli obblighi di riservatezza e altre tutele previste dalla Convenzione, incluse le disposizioni che limitano l’uso
delle informazioni scambiate e, nella misura in cui è necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle tutele che possono essere stabilite dall’Autorità competente che comunica i dati in virtù del suo diritto nazionale e figurano nell’allegato C.
2. Ciascuna Autorità competente notifica immediatamente al Segretariato dell’Or- gano di coordinamento qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzio- namento delle salvaguardie, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento notifica a tutte le Autorità competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima Autorità competente citata.
Sezione 6: Consultazioni e modifiche
1. In caso di difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo, ciascuna Autorità competente può chiedere consultazioni tra una o più Autorità competenti per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente Accordo. L’Autorità competente che ha richiesto le consultazioni informa, se del caso, il Segretariato dell’Organo di coordinamento in merito a tutte le misure elaborate, e il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa l’insieme delle Autorità competenti, anche se queste ultime non hanno partecipato alle consultazio- ni, su qualsiasi misura elaborata.
2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le Autorità competenti per cui l’Accordo è effettivo. Tranne disposizione contraria, una tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il periodo di un mese dopo la data dell’ultima firma del consenso scritto.
Sezione 7: Durata dell’Accordo
1. Un’Autorità competente deve depositare una notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento al momento della firma del presente Accordo o il più presto possi- bile dopo che la sua Giurisdizione ha costituito la legislazione necessaria per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni che:
a) indichi che la sua Giurisdizione ha costituito le legislazioni necessarie per attuare lo Standard comune di comunicazione di informazioni e che precisi le date pertinenti che riguardano i Conti preesistenti, i Nuovi conti e l’appli- cazione o la fine delle procedure di comunicazione e adeguata verifica;
b) confermi se la Giurisdizione debba figurare nell’allegato A;
c) indichi uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura (allegato B);
d) precisi le tutele, se del caso, per la protezione dei dati personali (allegato C);
e) indichi che ha costituito le misure adeguate per garantire la riservatezza e il rispetto delle norme di protezione dei dati, e vi allega il questionario compi-
lato relativo alla riservatezza e alla protezione dei dati per includerlo nell’al- legato D; e
f) indichi un elenco di Giurisdizioni di Autorità competenti rispetto a cui ha l’intenzione di rendere effettivo il presente Accordo, conformemente alle procedure legislative nazionali (se del caso).
Le Autorità competenti notificano quanto prima al Segretariato dell’Organo di coordinamento tutte le ulteriori modifiche apportate agli allegati succitati.
2.1 Il presente Accordo sarà effettivo tra le due Autorità competenti al più tardi:
(i) dalla data in cui la seconda delle due Autorità competenti ha depositato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento la notifica di cui al paragrafo 1, compre- so l’elenco delle Giurisdizioni delle altre Autorità competenti conformemente alla lettera (f) del paragrafo 1 e, se applicabile, (ii) dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore ed è effettiva per le due Giurisdizioni.
2.2 Il Segretariato dell’Organo di coordinamento conserva e pubblica sul sito Inter- net dell’OCSE un elenco di Autorità competenti firmatarie dell’Accordo e tra cui il presente Accordo è effettivo (allegato E).
2.3 Il Segretariato dell’Organo di coordinamento pubblica sul sito Internet dell’OCSE le informazioni fornite dalle Autorità competenti conformemente alle lettere (a) e (b) del paragrafo 1. Le informazioni fornite conformemente alle lette- re (c) e (f) del paragrafo 1 sono messe a disposizione degli altri firmatari facendone richiesta scritta al Segretariato dell’Organo di coordinamento.
3. Un’Autorità competente può sospendere lo scambio di informazioni nell’ambito del presente Accordo mediante comunicazione scritta a un’altra Autorità competente che indica che quest’ultima è responsabile di una non conformità significativa rispet- to alle disposizioni del presente Accordo. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per «non conformità significativa» si intende, tra l’altro, l’inosservanza delle disposizioni del presente Accordo e della Convenzione relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, la mancata comunicazione, da parte dell’Autorità competente, di informazioni tempestive o adeguate a norma del presen- te Accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come istituzioni finanzia- rie non tenute alla comunicazione e o i conti come Xxxxx esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello Standard comune di comunicazione di informazioni.
4. Un’Autorità competente può denunciare la sua partecipazione al presente Accor- do rispetto a una determinata Autorità competente con comunicazione scritta indi- rizzato al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Questa denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di dodici mesi dalla data della comunicazione. In caso di denuncia, tutte le informazioni già ricevute secondo il presente Accordo rimangono confidenziali e soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Sezione 8: Segretariato dell’Organo di coordinamento
1. Salvo se stabilito diversamente nell’Accordo, il Segretariato dell’Organo di coor- dinamento informa l’insieme delle Autorità competente in merito a qualsiasi notifica che riceve per questo Accordo e notifica a tutti i firmatari dell’Accordo la firma dell’Accordo da parte di una nuova Autorità competente.
2. Tutti i firmatari dell’Accordo si ripartiscono in maniera paritaria e su base annua, i costi di gestione dell’Accordo sostenuti dal Segretariato dell’Organo di coordina- mento. Nonostante la frase precedente, i Paesi eleggibili saranno esentati dalla ripar- tizione dei costi conformemente all’articolo X del Regolamento di procedura dell’Organo di coordinamento della Convenzione.
Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Standard comune di comunicazione di informazioni e
Allegato
adeguata verifica in materia fiscale relativa ai Conti finanziari
Sezione I: Obblighi generali di comunicazione
X. Xxxxx salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione finanziaria tenuta alla comuni- cazione deve trasmettere le seguenti informazioni relative a ogni Conto oggetto di comunicazione ivi registrato presso:
1. il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il numero d’identificazione fiscale (NIF) o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona oggetto di comunicazione che è Ti- tolare di conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale con- formemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunica- zione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, la giurisdizione o le giurisdizioni di resi- denza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona oggetto di comunicazione;
2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
3. il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di assicura- zione per il quale è misurabile un valore maturato o di un Contratto di rendi- ta, il Valore maturato o il Valore di riscatto) alla fine del pertinente anno ci- vile o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
5. nel caso di un Conto di custodia:
a) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividen- di, nonché l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e
b) introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un bene patrimoniale pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del conto;
6. nel caso di un Conto di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
7. nel caso di conti diversi da quelli di cui ai punti 5 e 6, l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del conto nel corso dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.
C. Nonostante la parte A punto 1, in relazione a ciascun Conto oggetto di comuni- cazione che corrisponda a un Conto preesistente, non sussiste l’obbligo di comunica- re il NIF o i NIF o la data di nascita se l’uno o l’altro di tali dati non compaiono negli archivi dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e il diritto nazio- nale non ne impone la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l’anno in cui tali conti sono stati individuati come Conti oggetto di comunicazione.
D. Nonostante la parte A punto 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se
(i) quest’ultimo non è rilasciato dalla Giurisdizione oggetto di comunicazione oppu- re se (ii) il diritto nazionale della Giurisdizione oggetto di comunicazione in que- stione non obbliga alla registrazione del NIF rilasciato dalla Giurisdizione oggetto di comunicazione.
E. Nonostante la parte A punto 1 non sussiste l’obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponi- bile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.
Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale
A. Un conto è considerato come Conto oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le infor- mazioni in relazione a un Conto oggetto di comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell’anno civile seguente all’anno a cui si riferiscono le informazioni.
B. Il saldo o il valore di un conto e determinato all’ultimo giorno dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all’ultimo giorno di un anno civile, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all’ul- timo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno civile.
D. Ciascuna giurisdizione può autorizzare le Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obbli- ghi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazio- nale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette istituzioni finanziarie.
E. Ciascuna giurisdizione può autorizzare le Istituzioni finanziarie tenute alla co- municazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previ- ste per i Nuovi conti ai Conti preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di importo rilevante ai Conti di importo non rilevante. Qualora una giurisdizione consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi conti siano utilizzate per i Conti preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti preesistenti.
Sezione III:
Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti preesistenti di persone fisiche
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell’individuazione di Conti oggetto di comunicazione tra i Conti preesistenti di persone fisiche.
X. Xxxxx per i quali non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunica- zione. L’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i Conti preesistenti di persone fisiche che sono Contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o Contratti di rendita, purché la legge impedisca effettivamente all’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una Giurisdizione oggetto di comunicazione.
X. Xxxxx di importo non rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di importo non rilevante.
1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sia riportato, in base a Prove documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del conto, tale Istituzione fi- nanziaria può considerare la persona fisica Titolare del conto come residente ai fini fiscali nella giurisdizione in cui si trovi l’indirizzo allo scopo di de- terminare se tale persona fisica Titolare del conto sia una Persona oggetto di comunicazione.
2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non disponga, in base a Prove documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del conto, come stabilito nel punto 1, tale Istituzione finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elet- tronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi («indicia») e applicare i punti da 3 a 6:
a) identificazione del Titolare del conto come residente di una Giurisdi- zione oggetto di comunicazione;
b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;
c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione oggetto di comunica- zione e nessun numero di telefono nella giurisdizione dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di de- posito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) procura o potestà di firma attualmente valida a un soggetto con indiriz- zo in una Giurisdizione oggetto di comunicazione;
f) indirizzo di fermo posta o «c/o» in una Giurisdizione oggetto di comu- nicazione qualora l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del conto.
3. Qualora nessuno degli indicia elencati nel punto 2, emerga dalla ricerca elet- tronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifi- chi un cambiamento di circostanze che porti all’associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest’ultimo non diventi un Conto di importo rilevante.
4. Qualora taluno degli indicia elencati nel punto 2 lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all’associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il Titolare del conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione og- getto di comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che essa decida di applicare il punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia appli- cabile al conto considerato.
5. Qualora un indirizzo di fermo posta o «c/o» emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nel punto 2 lettere da a) a e), l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve, nell’ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del conto un’autocertificazione o Prove do- cumentali per stabilire le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un’autocertificazione o Prove documentali non vada a buon fine, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve segna- lare il conto come conto non documentato.
6. Nonostante la rilevazione di indicia di cui al punto 2, un’Istituzione finan- ziaria tenuta alla comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del conto come residente di una Giurisdizione oggetto di comunicazione se:
a) le informazioni relative al Titolare del conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale nella Giurisdizione oggetto di comuni-
xxxxxxx, uno o più numeri di telefono nella Giurisdizione oggetto di comunicazione (e nessun numero di telefono nella giurisdizione dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione) o ordini di boni- fico permanente (in relazione a conti finanziari diversi da Conti di De- posito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, e l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
i. un’autocertificazione da parte del Titolare del conto della giurisdi- zione o delle giurisdizioni di residenza di tale Titolare del conto che non comprendano le Giurisdizioni oggetto di comunicazione, e
ii. Prove documentali che attestino lo status di non oggetto dell’ob- bligo di comunicazione del Titolare del conto;
b) le informazioni relative al Titolare del conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con in- dirizzo nella Giurisdizione oggetto di comunicazione, e l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documenta- zione:
i. un’autocertificazione da parte del Titolare del conto della giurisdi- zione o delle giurisdizioni di residenza di tale Titolare del conto che non comprendano le Giurisdizioni oggetto di comunicazione, ovvero
ii. Prove documentali che attestino lo status di non oggetto dell’ob- bligo di comunicazione del Titolare del conto.
C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di importo rilevante. Le seguenti pro- cedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di importo rilevante.
1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di importo rilevante, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve verificare i dati rin- tracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B punto 2.
2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamen- te dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui al punto 3, e la loro acquisizione, non è necessaria un’ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elet- troniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di importo rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B punto 2, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazio- ne deve altresì verificare l’attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti as- sociati al conto e acquisiti dall’Istituzione finanziaria tenuta alla comunica- zione nel corso degli ultimi cinque anni:
a) le più recenti Prove documentali raccolte con riferimento al conto;
b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documenta- zione;
c) la più recente documentazione acquisita dall’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione secondo le Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;
d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di deposito) attualmente operanti.
3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazio- ne non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al punto 2, qualo- ra le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa compren- dano i seguenti dati:
a) residenza del Titolare del conto;
b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del conto attual- mente registrati presso l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunica- zione;
c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del con- to attualmente registrati presso l’Istituzione finanziaria tenuta alla co- municazione;
d) nel caso di conti finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un’altra succursale dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunica- zione o un’altra Istituzione finanziaria);
e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero «c/o» del Titolare del conto; e
f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.
4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui ai punti 1 e 2 l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare come Conti oggetto di comunicazione tutti i Conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del conto è una Persona oggetto di comunicazione.
5. Effetti del rilevamento di indicia
a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di im- porto rilevante di cui sopra non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona oggetto di comunicazione in conformità del punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all’associazione di uno o più indicia con il conto.
b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di importo rilevante di cui sopra siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all’associazione di uno o più
indicia con il conto, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come Conto oggetto di comunicazione per ciascuna Giurisdizione oggetto di comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto conside- rato.
c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di im- porto rilevante di cui sopra venga rilevato un indirizzo di fermo posta o
«c/o» e per il Titolare del conto non siano identificati nessun altro indi- xxxxx né altri indicia elencati nella parte B punto 2 lettere da a) a e), l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve acquisire dal Titolare del conto un’autocertificazione o Prove documentali per stabi- lire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa ottenere un’autocertificazione o Prove documentali, essa deve segnalare il conto come conto non documentato.
6. Se, al 31 dicembre […], un Conto preesistente di persona fisica non costitui- sce un Conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l’ultimo giorno di un anno civile successivo, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla presente par- te con riferimento a tale conto entro l’anno civile successivo all’anno in cui il conto diviene un Conto di importo rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve segnalare le infor- mazioni richieste su tale conto relativamente all’anno in cui esso è identifi- cato come Conto oggetto di comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del conto non cessi di essere una Persona oggetto di comunicazione.
7. Una volta che un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione abbia ap- plicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla presente parte a un Con- to di importo rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di importo rilevante, a eccezio- ne della richiesta al responsabile del rapporto di cui al punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.
8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di importo rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B punto 2, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come Conto oggetto di comunicazione per ciascuna Giurisdizione oggetto di comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto con- siderato.
9. Un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione oggetto di comu- nicazione, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve conside- rare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B punto 6, deve acquisire la documentazio- ne appropriata dal Titolare del conto.
D. La verifica dei Conti preesistenti di persone fisiche deve essere completata entro il […].
E. I Conti preesistenti di persone fisiche identificati come Conti oggetto di comuni- cazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni succes- sivi, a meno che il Titolare del conto cessi di essere una Persona oggetto di comuni- cazione.
Sezione IV:
Adeguata verifica in materia fiscale per Nuovi conti di persone fisiche
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell’individuazione di Conti oggetto di comunicazione tra i Nuovi conti di persone fisiche.
A. Per i Nuovi conti di persone fisiche, all’atto di apertura del conto, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve acquisire un’autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in connessione con l’apertura del conto, ivi compresa l’eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.
B. Se l’autocertificazione stabilisce che il Titolare del conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, l’Istituzione finanziaria tenu- ta alla comunicazione deve considerare il conto come un Conto oggetto di comuni- cazione e l’autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del conto per quanto riguarda tale Giurisdizione oggetto di comunicazione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.
C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Nuovo conto di persona fisica a causa del quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comuni- cazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l’autocerti- ficazione originaria è inesatta o inattendibile, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può utilizzare l’autocertificazione originaria e deve acquisire un’autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del conto.
Sezione V:
Adeguata verifica in materia fiscale per i Conti preesistenti di entità
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell’identificazione dei Conti oggetto di comunicazione tra i Conti preesistenti di entità.
X. Xxxxx di entità per i quali non sussiste l’obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti preesistenti di entità o, separata- mente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto preesi- stente di entità il cui saldo o valore aggregato non superi 250 000 dollari americani (USD), al 31 dicembre […], non è soggetto a verifica, identificazione o comunica- zione in quanto Conto oggetto di comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all’ultimo giorno di qualsiasi anno civile succes- sivo.
X. Xxxxx di entità soggetti a verifica. Un Conto preesistente di entità il cui saldo o valore aggregato superi 250 000 USD, al 31 dicembre […], e un Conto preesistente di entità che non superi tale importo, al 31 dicembre […], ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all’ultimo giorno di qualsiasi anno civile successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.
C. Conti di entità per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione. Per quanto riguar- da i Conti preesistenti di entità di cui alla parte B, si considerano Conti oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone oggetto di comunicazione, o da Entità non finanziarie passive con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione.
D. Procedure di verifica per l’identificazione dei Conti di entità per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione. Per i Conti preesistenti di entità di cui alla parte B, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone oggetto di comunicazione o da Entità non finanziarie passive con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione.
1. Determinare se l’Entità è una Persona oggetto di comunicazione.
a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte se- condo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del conto è residente in una Giurisdizione og- getto di comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del conto è residente in una Giurisdizione oggetto di comuni- cazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indi- xxxxx in una Giurisdizione oggetto di comunicazione.
b) Se le informazioni indicano che il Titolare del conto è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un Conto oggetto di comunicazione a meno che non acquisisca un’autocertificazione da par- te del Titolare del conto, o possa ragionevolmente determinare, in base
alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del conto non è una Persona oggetto di comunicazione.
2. Determinare se l’Entità è un’Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunica- zione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto preesistente di entità (compresa un’Entità che è una Persona oggetto di comunicazione), l’Isti- tuzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve determinare se il Titolare del conto è un’Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che eser- citano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione. Se una delle Persone che esercitano il controllo su un’Entità non finanziaria passiva è una Persona oggetto di comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto oggetto di comunicazione. Nell’effettuare tale determinazione l’Istitu- zione finanziaria tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui lettere da a) a c), nell’ordine più appropriato alle circostanze.
a) Determinare se il Titolare del conto è un’Entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il Titolare del conto è un’Entità non finanzia- ria passiva, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve ac- quisire un’autocertificazione dal Titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del conto è un’Entità non finanziaria attiva o un’Istituzione finanziaria diversa da un’Entità di investimento di cui alla parte A pun- to 6 lettera b) della sezione VIII che non è un’Istituzione finanziaria di una Giurisdizione partecipante.
b) Determinare le Persone che esercitano il controllo sul Titolare del con- to. Ai fini della determinazione delle Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunica- zione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e con- servate secondo le Procedure AML/KYC.
c) Determinare se una Persona che esercita il controllo su un’Entità non finanziaria passiva è una Persona oggetto di comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che esercita il controllo su un’Entità non finanziaria passiva è una Persona oggetto di comunicazione, un’Istitu- zione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come at- tendibili:
i. le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto preesistente di entità detenuto da una o più Entità non finanziarie con un saldo o valore ag- gregato che non supera 1 000 000 USD; o
ii. un’autocertificazione, da parte del Titolare del conto o di tale Per- sona che esercita il controllo, della giurisdizione o delle giurisdi- zioni in cui la Persona che esercita il controllo è residente ai fini fiscali.
E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti preesisten- ti di entità.
1. La verifica dei Conti preesistenti di entità con un saldo o valore aggregato che superi 250 000 USD, al 31 dicembre […], deve concludersi entro il 31 dicembre […].
2. La verifica dei Conti preesistenti di entità con un saldo o valore aggregato che non superi 250 000 USD, al 31 dicembre […], ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l’anno civile suc- cessivo alla fine dell’anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.
3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto preesistente di entità a motivo del quale l’Istituzione finanziaria tenu- ta alla comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a co- noscenza che l’autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto se- condo le procedure di cui alla parte D.
Sezione VI:
Adeguata verifica in materia fiscale per i Nuovi conti di entità
Le seguenti procedure si applicano ai fini dell’identificazione dei Conti oggetto di comunicazione tra i Nuovi conti di entità.
A. Procedure di verifica per l’identificazione dei Conti di entità per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione. Per i Nuovi conti di entità, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per de- terminare se il conto è detenuto da una o più Persone oggetto di comunicazione, o da Entità non finanziarie passive con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione:
1. Determinare se l’Entità è una Persona oggetto di comunicazione.
a) Acquisire un’autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del conto e di confermare la ragionevolezza di tale auto- certificazione in base alle informazioni acquisite dall’Istituzione fi- nanziaria tenuta alla comunicazione in relazione all’apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l’Entità certifica di non avere una residenza ai fini fisca- li, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibile l’indirizzo della sede principale dell’Entità per deter- minare la residenza del Titolare del conto.
b) Se l’autocertificazione indica che il Titolare del conto è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un Conto oggetto di comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente de- terminare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del conto non è una Persona oggetto di co-
municazione per quanto riguarda detta Giurisdizione oggetto di comu- nicazione.
2. Determinare se l’Entità è un’Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazio- ne. Riguardo a un Titolare di un Nuovo conto di entità (compresa un’Entità che è una Persona oggetto di comunicazione), l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve determinare se il Titolare del conto è un’Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione. Se una delle Persone che eserci- tano il controllo su un’Entità non finanziaria passiva è una Persona oggetto di comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto oggetto di comunicazione. Nell’effettuare tale determinazione l’Istituzione finanzia- ria tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A punto 2 lettere da a) a c), nell’ordine più appropriato alle circostanze.
a) Determinare se il Titolare del conto è un’Entità non finanziaria passi- va. Al fine di determinare se il Titolare del conto è un’Entità non fi- nanziaria passiva, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve considerare come attendibile un’autocertificazione del Titolare del conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informa- zioni in suo possesso o pubblicamente disponibili non possa ragione- volmente determinare che il Titolare del conto è un’Entità non finanzia- ria attiva o un’Istituzione finanziaria diversa da un’Entità di investi- mento di cui alla parte A punto 6 lettera b) della sezione VIII che non è un’Istituzione finanziaria di una Giurisdizione partecipante.
b) Determinare le Persone che esercitano il controllo sul Titolare del con- to. Al fine di determinare le Persone che esercitano il controllo su un Titolare del conto, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.
c) Determinare se una Persona che esercita il controllo su un’Entità non finanziaria passiva è una Persona oggetto di comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che esercita il controllo su un’Entità non fi- nanziaria passiva è una Persona oggetto di comunicazione, un’Istituzio- ne finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendi- bile un’autocertificazione da parte del Titolare del conto o di detta Persona che esercita il controllo.
Sezione VII:
Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale
Nell’attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.
A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove documentali. Un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un’autocer- tificazione o Prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di
essere a conoscenza che l’autocertificazione o le Prove documentali sono inesatte o inattendibili.
B. Procedure alternative applicabili ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un Contratto di rendita. Un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un Contratto di rendita che riceve un’indennità di decesso non sia una Persona oggetto di comunicazione e può considerare tale Conto finanziario come diverso da un Conto oggetto di comunicazione, a meno che l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona oggetto di comunica- zione. Un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di assicurazione per il quale è misu- rabile un valore maturato o di un Contratto di rendita è una Persona oggetto di comunicazione se le informazioni raccolte dall’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ed associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona oggetto di comunicazione, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazio- ne deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.
C. Regole per l’aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.
1. Aggregazione dei Conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da una persona fisica, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve aggregare tutti i conti finanziari intrattenuti presso l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazio- ne, o presso un’Entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informa- tici dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione colleghino i conti fi- nanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l’aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto finanziario cointestato viene attribuito l’intero saldo o valore del Conto finanziario cointestato ai fini dell’applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
2. Aggregazione dei Conti di entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da un’Entità, un’Istituzione fi- nanziaria tenuta alla comunicazione deve prendere in considerazione tutti i conti finanziari intrattenuti presso l’Istituzione finanziaria tenuta alla comuni- cazione, o presso un’Entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi in- formatici dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione colleghino i conti finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l’aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto finanziario cointestato viene attribuito l’intero saldo o valore del Conto finanziario cointestato ai fini dell’applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto finanziario sia un Conto di importo rilevante, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve inoltre, nel caso di conti finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che sono direttamente o indi- rettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.
4. Tutti gli importi in dollari sono da considerarsi in dollari americani (USD) e vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute na- zionali, come stabilito dal diritto nazionale.
Sezione VIII: Definizioni
Si applicano le definizioni seguenti:
A. Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione
1. Per «Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione» si intende qualsiasi Istituzione finanziaria di una Giurisdizione partecipante che non sia un’Isti- tuzione finanziaria non tenuta alla comunicazione.
2. Per «Istituzione finanziaria di una Giurisdizione partecipante» si intende
i) qualsiasi Istituzione finanziaria residente in una Giurisdizione partecipan- te, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione finanziaria che sia situata al di fuori di tale Giurisdizione partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un’Istituzione finanziaria non residente in una Giurisdizione partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione partecipante.
3. Per «Istituzione finanziaria» si intende un’Istituzione di custodia, un’Isti- tuzione di deposito, un’Entità di investimento o un’Impresa di assicurazioni specificata.
4. Per «Istituzione di custodia» si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività finanziarie per conto di terzi. Un’Entità detiene Attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostan- ziale della propria attività se il reddito lordo dell’Entità attribuibile alla detenzione di Attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o supe- riore al 20 per cento del reddito lordo dell’Entità nel corso del minore tra:
i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l’ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l’anno civile) precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’Entità è esistita.
5. Per «Istituzione di deposito» si intende ogni Entità che accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare.
6. Per «Entità di investimento» si intende ogni Entità:
a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguen- ti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambia- li, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobilia- ri, o negoziazione di future su merci quotate,
ii. gestione individuale e collettiva di portafoglio, o
iii. altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività finanziarie o denaro per conto di terzi; o
b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, rein- vestimenti, o negoziazione di Attività finanziarie, se l’Entità è gestita da un’altra Entità che è un’Istituzione di deposito, un’Istituzione di custodia, un’Impresa di assicurazioni specificata o un’Entità di inve- stimento di cui alla lettera a).
Un’Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più at- tività economiche di cui alla lettera a), o il reddito lordo di un’Entità è at- tribuibile principalmente all’investimento, al reinvestimento o alla negozia- zione di Attività finanziarie ai fini della lettera b), se il reddito lordo dell’Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cen- to del reddito lordo dell’Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l’Entità è esistita. Il ter- mine «Entità di investimento» non include un’Entità che è un’Entità non finanziaria attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D punto 9 lettere da d) a g).
Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di «Istitu- zione finanziaria» di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanzia- ria internazionale (GAFI).
7. Il termine «Attività finanziaria» include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di benefi- ciario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, paghe- rò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quo- tate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Con- tratti di Assicurazione o Contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipa- zione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di rendita. Il termine «Attività finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.
8. Per «Impresa di assicurazioni specificata» si intende ogni Entità che è un’impresa di assicurazioni (o la holding di un’impresa di assicurazioni) che emette Contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o Contratti di rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.
B. Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione
1. Per «Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione» si intende qual- siasi Istituzione finanziaria che è:
a) un’Entità statale, un’Organizzazione internazionale o una Banca centra- le, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un’Impresa di assicurazioni specificata, un’Istituzione di cu- stodia o un’Istituzione di deposito;
b) un Fondo pensione ad ampia partecipazione, un Fondo pensione a par- tecipazione ristretta, un Fondo pensione di un’Entità statale, di un’Or- ganizzazione internazionale o di una Banca centrale, o un Emittente qualificato di carte di credito;
c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B punto 1 lettere a) e b) ed è definita nel diritto nazionale come Istituzione finanziaria non tenuta alla comu- nicazione a condizione che il suo status di Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi dello Standard comune di comunicazione di informazioni;
d) un Veicolo di investimento collettivo esente; o
e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un’Istituzione finan- ziaria tenuta alla comunicazione e comunica tutte le informazioni che debbono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti oggetto di comunicazione del trust.
2. Per «Entità statale» si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisio- ne politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumen- tale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti pre- cedenti (ciascuno dei quali costituisce un’«Entità statale»). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.
a) Una «parte integrante» di una giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organi- smo comunque designato, che costituisce un’autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell’autorità direttiva devono essere accre- ditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresen- tante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a tito- lo privato o personale.
b) Per «entità controllata» si intende un’Entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce altrimenti un’entità giuridica distin- ta, a condizione che:
i. l’Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità statali, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
ii. gli utili netti dell’Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità statali, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato;
iii. il patrimonio dell’Entità sia attribuito a una o più Entità statali in caso di scioglimento.
c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti be- neficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell’interesse generale o riguardano l’am- ministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il red- dito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un’Entità statale allo scopo di esercitare un’attività commerciale, come un servizio ban- cario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
3. Per «Organizzazione internazionale» si intende qualsiasi organizzazione in- ternazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (com- presa un’organizzazione sovranazionale) (i) che consiste principalmente di governi; (iii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostan- zialmente simile con la giurisdizione e (iii) il cui reddito non matura a bene- ficio di privati.
4. Per «Banca centrale» si intende un’istituzione che è per legge o approvazio- ne governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzio- ne può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizio- ne, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione.
5. Per «Fondo pensione ad ampia partecipazione» si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppu- re una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:
a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 per cento dell’attivo del fondo;
b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e
c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
i. il fondo è generalmente esente dall’imposta sui redditi da capitale, o l’imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un’ali- quota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico,
ii. il fondo riceve almeno il 50 per cento del totale dei suoi contributi [diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C punto 17 lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano,
iii. le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si veri- ficano eventi specifici connessi al pensionamento, all’invalidità o al decesso [eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pen- sionistici di cui alla parte B punti da 5 a 7, o a conti pensionistici
di cui alla parte C punto 17 lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici, oppure
iv. i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autoriz- zati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annual- mente 50 000 USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all’aggregazione di conti e alla conversione valutaria.
6. Per «Fondo pensione a partecipazione ristretta» si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi presta- ti, a condizione che:
a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;
b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di investimento o Entità non finanziarie passive;
c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro [diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C pun- to 17 lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;
d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 per cento dell’attivo del fondo; e
e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comu- nicazione delle informazioni alle autorità fiscali.
7. Per «Fondo pensionistico di un’Entità statale», di un’Organizzazione inter- nazionale o di una Banca centrale» si intende un fondo istituito da un’Entità statale, da un’Organizzazione internazionale o da una Banca centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l’Entità statale, l’Organizzazione internazionale o la Banca centrale.
8. Per «Emittente qualificato di carte di credito» si intende un’Istituzione fi- nanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:
a) è un’Istituzione finanziaria esclusivamente in quanto è un’emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamen- to del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamen- to in eccesso al cliente non è immediatamente restituito; e
b) a partire dal […] o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale im- porto sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i
casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggre- gazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento ecce- dente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a con- testazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
9. Per «Veicolo di investimento collettivo esente» si intende un’Entità di inve- stimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone oggetto di comunicazione, escluse le Entità non finanziarie passive aventi Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunica- zione.
Un’Entità di investimento regolamentata come veicolo di investimento col- lettivo non cessa di qualificarsi ai sensi del punto 9, come Veicolo di inve- stimento collettivo esente soltanto perché il veicolo di investimento colletti- vo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:
a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, al- cuna azione fisica nella forma al portatore dopo il […];
b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;
c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata veri- fica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ulti- me sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e
d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più pre- sto, e comunque anteriormente al […].
C. Conto finanziario
1. Per «Conto finanziario» si intende un conto intrattenuto presso un’Istitu- zione finanziaria; tale espressione include un Conto di deposito, un Conto di custodia e:
a) nel caso di un’Entità di investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell’Istituzione finanziaria. Tuttavia, l’espressione
«Conto finanziario» non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un’Entità che è un’Entità di investimento uni- camente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività finanziarie depositate a nome del cliente presso un’Istituzione finanziaria diversa da tale Entità;
b) nel caso di un’Istituzione finanziaria non descritta nella lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell’Istituzione finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di elu- dere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e
c) qualsiasi Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato e qualsiasi Contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un’Istituzione finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei con- fronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un’indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Con- to escluso.
L’espressione «Conto finanziario» non comprende alcun conto che sia un Conto escluso.
2. L’espressione «Conto di deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o Conto di deposito a risparmio, oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o al- tro strumento analogo gestito da un’Istituzione finanziaria nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di deposito include anche un importo detenuto da un’impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accre- dito dei relativi interessi.
3. Per «Conto di custodia» si intende un conto (diverso da un Contratto di assi- curazione o da un Contratto di rendita) che detiene una o più Attività finan- ziarie a beneficio di un’altra persona.
4. Per «Quota nel capitale di rischio» si intende, nel caso di una società di per- sone che è un’Istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un’Isti- tuzione finanziaria, una Quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona oggetto di comunicazio- ne sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestata- rio), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indiretta- mente, una distribuzione discrezionale.
5. Per «Contratto di assicurazione» si intende un contratto (diverso da un Con- tratto di rendita) in base al quale l’emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infor- tuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
6. Per «Contratto di rendita» si intende un contratto in base al quale l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più per- sone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
7. Per «Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato» si intende un Contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicu-
razione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore matu- rato.
8. Per «Valore maturato» si intende il maggiore tra (i) l’importo che l’assicu- rato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del con- tratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e (ii) l’importo che l’assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l’espressione
«Valore maturato» non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di assicurazione:
a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell’evento assicurato;
c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sul- la vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo ef- fettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registra- zione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
d) quale dividendo all’assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un Contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla lettera b); o
e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno an- nualmente se l’importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.
9. Per «Conto preesistente» si intende un Conto finanziario detenuto presso un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione alla data del […].
10. Per «Nuovo conto» si intende un Conto finanziario detenuto presso un’Isti- tuzione finanziaria tenuta alla comunicazione, aperto il […] o successiva- mente.
11. Per «Conto preesistente di persona fisica» si intende un Conto preesistente detenuto da una o più persone fisiche.
12. Per «Nuovo conto di persona fisica» si intende un Nuovo conto detenuto da una o più persone fisiche.
13. Per «Conto preesistente di entità» si intende un Conto preesistente detenuto da una o più Entità.
14. Per «Conto di importo non rilevante» si intende un Conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato non superi 1 000 000 USD al 31 dicembre […].
15. Per «Conto di importo rilevante» si intende un Conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato superi 1 000 000 USD, al 31 dicembre […] o al 31 dicembre di un anno successivo.
16. Per «Nuovo conto di entità» si intende un Nuovo conto detenuto da una o più Entità.
17. Per «Conto escluso» si intende uno dei seguenti conti:
a) un conto di previdenza che risponde ai seguenti criteri:
i. il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamen- tato per l’accantonamento di benefici pensionistici (comprese in- dennità di invalidità o di decesso),
ii. il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effet- tuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del conto o sono soggetti a un’aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capita- le derivante dal conto è differita o è effettuata con un’aliquota ridotta),
iii. è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto,
iv. i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all’invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi, e
v. alternativamente, (i) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiore a 50 000 USD; ovvero (ii) vi è un limite massi- mo pari o inferiore a 1 000 000 USD per i contributi versabili sul conto nell’arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull’aggregazione dei conti e la conversione valutaria,
un Conto finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui al pun- to v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più conti finanziari che sod- disfano i requisiti di cui alle lettere a) o b), o da uno o più fondi pensio- nistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B punti da 5 a 7;
b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:
i. il conto è regolamentato come un veicolo d’investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regola- mentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come mec- canismo di risparmio a fini non pensionistici,
ii. il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono dedu- cibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del conto o sono sog- getti a un’aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un’aliquota ridot- ta),
iii. i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di
risparmio (ad esempio l’erogazione di prestazioni educative o me- diche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti, e
iv. i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria,
un Conto finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla lette- ra b) punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più conti finan- ziari che soddisfano i requisiti di cui alle lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B punti da 5 a 7;
c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che ter- minerà prima che l’assicurato raggiunga l’età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:
i. sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versa- re almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l’assicurato compie 90 anni,
ii. la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso,
iii. l’importo (a esclusione dell’indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettiva- mente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del con- tratto e degli eventuali importi pagati prima dell’annullamento o della disdetta del contratto, e
iv. il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;
d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documenta- zione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;
e) un conto aperto in relazione a:
i. un’ordinanza o una sentenza giudiziaria,
ii. la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
– il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un paga- mento simile, o è finanziato con Attività finanziarie deposita- te sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla loca- zione del bene,
– il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l’obbli- go dell’acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l’obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l’ob-
bligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni re- lativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione,
– le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse rica- vato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell’acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione,
– il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un’Attività Finanzia- ria, e
– il conto non è associato a un conto di cui alla lettera f),
iii. l’obbligo di un’Istituzione finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del paga- mento con l’unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile,
iv. l’obbligo di un’Istituzione finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;
f) un Conto di deposito che soddisfi i seguenti requisiti:
i. il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pa- gamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente, e
ii. a partire dal […] o anteriormente a tale data l’Istituzione finanzia- ria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valuta- ria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma inclu- de le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;
g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alle lettere da a) a f) e sia definito nel diritto nazio- nale come Conto escluso, a condizione che il suo status di Conto esclu- so non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi dello Standard co- mune di comunicazione di informazioni.
D. Conto oggetto di comunicazione
1. Per «Conto oggetto di comunicazione» si intende un conto detenuto da una o più Persone oggetto di comunicazione o da un’Entità non finanziaria passiva avente una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone ogget- to di comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale se- condo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.
2. Per «Persona oggetto di comunicazione» si intende una Persona residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: (i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; (ii) una società di capitali che è un’Entità col- legata di una società di capitali di cui al punto (i); (iii) un’Entità statale;
(iv) un’Organizzazione internazionale; (v) una Banca centrale; o (vi) un’Isti- tuzione finanziaria.
3. Per «Persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione» si intende una persona fisica o un’Entità che è residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il pa- trimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal fine, un’Entità come una società di persone, una socie- tà a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giuri- sdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
4. Per «Giurisdizione oggetto di comunicazione» si intende una giurisdizione
(i) con la quale vige un accordo che prevede l’obbligo di fornire le informa- zioni specificate nella sezione I e (ii) che figura su un elenco pubblico.
5. L’espressione «Giurisdizione partecipante» si intende una giurisdizione
(i) con la quale vige un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e (ii) che figura su un elenco pubblico.
6. Per «Persone che esercitano il controllo» si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un’Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l’eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il con- trollo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L’espressione «Persone che esercitano il controllo» va interpretata in con- formità delle raccomandazioni del GAFI.
7. Per «Entità non finanziaria» si intende un’Entità che non è un’Istituzione finanziaria.
8. Per «Entità non finanziaria passiva» si intende i) un’Entità non finanziaria che non è un’Entità non finanziaria attiva o ii) un’Entità di investimento di cui alla parte A punto 6 lettera b), che non è un’Istituzione finanziaria di una Giurisdizione partecipante.
9. Per «Entità non finanziaria attiva» si intende un’Entità non finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50 per cento del reddito lordo dell’Entità non finanziaria per l’anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall’Enti- tà non finanziaria nel corso dell’anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) il capitale dell’Entità non finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l’Entità non finanzia- ria è un’Entità collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente ne- goziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
c) l’Entità non finanziaria è un’Entità statale, un’Organizzazione interna- zionale, una Banca centrale o un’Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
d) tutte le attività dell’Entità non finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’Istituzione finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un’Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d’in- vestimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali so- cietà come capitale fisso ai fini d’investimento;
e) l’Entità non finanziaria non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione finanziaria; l’Entità non finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
f) l’Entità non finanziaria non è stata un’Istituzione finanziaria negli ulti- mi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica di- versa da quella di un’Istituzione finanziaria;
g) l’Entità non finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità colle- gate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finan- ziamento o di copertura a Entità che non siano Entità collegate, a con- dizione che il gruppo di tali Entità collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione finanziaria; oppure
h) l’Entità non finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:
i. è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, arti- stiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agri- cola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclu- sivamente per la promozione dell’assistenza sociale,
ii. è esente dall’imposta sul reddito nella sua giurisdizione di resi- denza,
X. Xxxxx
iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio,
iv. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un’altra giurisdizione) dell’Entità non fi- nanziaria o gli atti costitutivi dell’Entità non finanziaria non con- sentono che il reddito o patrimonio dell’Entità non finanziaria sia- no distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’Entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura carita- tevole dell’Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione con- grua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’Entità non finanziaria, e
v. le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell’Entità non finanziaria o gli atti costitutivi dell’Entità non finanziaria preve- dono che, all’atto della liquidazione o dello scioglimento dell’Enti- tà non finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un’Entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell’Entità non finan- ziaria o a una sua suddivisione politica.
1. Per «Titolare del conto» si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del Conto finanziario da parte dell’Istituzione finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un’Istituzione finanziaria, che detiene un Conto finanziario a vantaggio o per conto di un’altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini dello Standard comune di comunicazione di informazioni e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un Contratto di rendita, il Titolare del conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore maturato o modificare il beneficiario, i Xxxx- lari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tut- te le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di assicurazione per il quale è misu- rabile un valore maturato o di un Contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del conto.
2. Per «Procedure AML/KYC» si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione in con- formità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istitu- zione finanziaria tenuta alla comunicazione è soggetta.
3. Per «Entità» si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
4. Un’Entità è un’«Entità collegata» a un’altra Entità se una delle due Entità controlla l’altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un’Entità.
5. Per «NIF» si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente fun- zionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
6. Per «Prove documentali» si intende uno dei documenti seguenti:
a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un’agenzia dello stesso, ovvero un comune) del- la giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
b) con riferimento a una persona fisica, un documento d’identità valido ri- lasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un’agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
c) con riferimento a un’Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un’agenzia dello stes- so, o un comune), contenente la denominazione dell’Entità nonché l’in- dirizzo della sua sede principale della giurisdizione di cui l’Entità di- chiara di essere residente oppure la giurisdizione in cui l’Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell’autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.
Sezione IX: Efficace attuazione
A. Una giurisdizione è tenuta ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comu- nicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:
1. norme intese a evitare che le istituzioni finanziarie, le persone o gli inter- mediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comu- nicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;
2. norme che impongono alle Istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l’attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l’ottenimento di tali dati;
3. procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di co- municazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzio- ni finanziarie tenute alla comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nel caso di conti non documentati;
4. procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione
e Xxxxx esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e
5. efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.
Notifica della Svizzera del 4 maggio 2017 conformemente alla Sezione 7 (1) (d)2
Con la presente l’Autorità competente della Svizzera notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento che, conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati della Svizzera, essa deve trasmettere le informazioni menzionate nella sezione 2 del presete Accordo alle seguenti condizioni:
– le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo ai fini previsti dalla Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo del 27 maggio 20103, e dal- l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio au- tomatico di informazioni relative a conti finanziari. Tali dati possono essere utilizzati per fini diversi soltanto previa autorizzazione dell’autorità compe- tente della Svizzera;
– l’Autorità competente che riceve le informazioni trasmesse dall’Autorità competente della Svizzera non deve utilizzarle o pubblicarle in nessun caso nel quadro di procedure che potrebbero concludersi nell’imposizione o nell’esecuzione della pena di morte o di altre gravi violazioni dei diritti dell’uomo, quali la tortura; e
– in caso di Giurisdizioni il cui regime di protezione dei dati non è stato giudi- cato adeguato dalla Svizzera o, per analogia, dall’Unione europea4, le se- guenti garanzie sono in vigore per quanto attiene ai dati personali trasmessi dall’Autorità competente della Svizzera:
Diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati
Se provano la loro identità, le persone fisiche hanno il diritto di accedere ai loro dati personali trattati dall’Autorità competente che riceve le informazioni, a condizione che:
– le domande di persone fisiche non siano palesemente abusive a motivo della loro frequenza irragionevole, del loro numero o del loro carattere ripetitivo o sistematico; oppure
– le domande non pregiudichino il trattamento dei dati e l’accertamento, la ve- rifica, la riscossione o il recupero delle imposte da parte della Giurisdizione che riceve le informazioni.
Se provano la loro identità, le persone fisiche possono esigere di far rettificare, modificare o cancellare i loro dati personali che si rivelano inesatti. In caso vi siano
2 RU 2017 3533. La presente notifica sostituisce la notifica (non pubblicata nella RU) del 21 dic. 2016 ed ha validità finché al Segretariato dell’Organo di coordinamento non ne venga notificata la modifica.
3 RS 0.652.1
4 La Svizzera ha ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all’articolo 25 paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
sospetti fondati circa la legittimità della domanda, l’Autorità competente che riceve le informazioni può richiedere ulteriori giustificativi prima di procedere in tal senso.
Qualora l’Autorità competente della Svizzera informi l’Autorità competente che riceve le informazioni di avere trasmesso un’informazione inesatta, l’Autorità com- petente che riceve le informazioni rettifica, modifica oppure cancella opportuna- mente tale informazione.
Le persone i cui dati personali sono trasmessi devono esse informate in termini generali sulla raccolta di tali dati conformemente alla procedura prevista dal diritto della Giurisdizione che trasmette le informazioni.
Diritto di ricorso
Tutte le persone fisiche devono avere il diritto di presentare un ricorso appropriato in caso di danni imputabili all’uso erroneo dei dati personali trasmessi dall’Autorità competente della Svizzera da parte dell’Autorità competente che riceve le informa- zioni.
Protezione dei dati
L’Autorità competente che riceve le informazioni è tenuta ad adottare misure per proteggere i dati personali trasmessi dall’Autorità competente della Svizzera, in particolare contro l’accesso non autorizzato ai dati nonché contro la modifica e la trasmissione non autorizzate di tali dati.
Conservazione dei dati
L’Autorità competente che riceve le informazioni provvede affinché i dati personali siano conservati in un formato che consenta l’identificazione delle persone interessa- te per una durata limitata alla realizzazione degli scopi per cui sono raccolti o trattati ulteriormente.
Definizioni
Ai fini della presente notifica:
a) l’espressione «dati personali» comprende tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la per- sona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, cultu- rale o sociale;
b) l’espressione «Autorità competente» ha il significato definito e adottato nella Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, nella sua versione emendata;
c) le espressioni «Giurisdizione» e «Accordo effettivo» hanno il significato de- finito nell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari; e
d) le Giurisdizioni il cui regime di protezione dei dati è stato giudicato adegua- to dalla Svizzera o dalla Commissione europea possono essere consultate ai seguenti indirizzi:
xxx.xxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/00000/00000/xxxxx.xxxx?xxxxxxx
xxxxx://xxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/XXXXXXX/xxxx/xxxx/xxXxxx/xxxx/xx/xxx/00#xx equacy_decision
Campo d’applicazione il 1° gennaio 00000
Xx Xxxxxxxx è vincolata dalle disposizioni dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari verso gli Stati e i territori seguenti conformemente al paragrafo 2.1 della sezione 7 del presente Accordo:
Con effetto dal | |
Albania6 | 1° gennaio 2021 |
Andorra7 | 1° gennaio 2018 |
Anguilla8 | 1° gennaio 2019* |
Antigua e Barbuda9 | 1° gennaio 2019 |
Arabia Saudita10 | 1° gennaio 2018 |
Argentina11 | 1° gennaio 2018 |
Aruba12 | 1° gennaio 2019 |
Australia13 | 1° gennaio 2017 |
Azerbaigian14 | 1° gennaio 2020 |
Bahamas15 | 1° gennaio 2019* |
Bahrein16 | 1° gennaio 2019* |
Barbados17 | 1° gennaio 2018 |
Belize18 | 1° gennaio 2018 |
Bermuda19 | 1° gennaio 2018* |
Brasile20 | 1° gennaio 2018 |
Brunei Darussalam21 | 1° gennaio 2021 |
Canada22 | 1° gennaio 2017 |
Cayman, Isole23 | 1° gennaio 2018* |
5 RU 2016 4721; 2017 7673; 2018 75; 2019 87; 2020 247; 2021 769; 2022 36.
6 DF del 10 dic. 2019 (RU 2021 764).
7 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7675).
8 DF del 13 dic. 2018 (RU 2019 89).
9 DF del 5 dic. 2017 (RU 2017 7677).
10 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7745).
11 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7679).
12 DF del 5 dic. 2017 (RU 2017 7681).
13 DF del 31 mag. 2016 (RU 2016 4795).
14 DF del 10 dic. 2019 (RU 2020 231).
15 DF del 13 dic. 2018 (RU 2019 91).
16 DF del 13 dic. 2018 (RU 2019 93).
17 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7683).
18 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7685).
19 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7687).
20 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7689).
21 DF del 10 dic. 2019 (RU 2021 765).
22 DF del 12 dic. 2016 (RU 2016 5307).
Con effetto dal | |
Cile24 | 1° gennaio 2018 |
Cina25 | 1° gennaio 2018 |
Colombia26 | 1° gennaio 2018 |
Cook, Isole27 | 1° gennaio 2018 |
Corea28 | 1° gennaio 0000 |
Xxxxx Xxxx00 | 1° gennaio 2018 |
Curaçao30 | 1° gennaio 2018 |
Dominica31 | 1° gennaio 0000 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx00 | 1° gennaio 2019* |
Xxxxxxx, Isole33 | 1° gennaio 2018 |
Ghana34 | 1° gennaio 2020 |
Giappone35 | 1° gennaio 2017 |
Grenada36 | 1° gennaio 2019 |
Groenlandia37 | 1° gennaio 2018 |
Guernesey38 | 1° gennaio 2017 |
India39 | 1° gennaio 2018 |
Indonesia40 | 1° gennaio 2018 |
Islanda41 | 1° gennaio 2017 |
Isola di Man42 | 1° gennaio 2017 |
Israele43 | 1° gennaio 2019 |
Jersey44 | 1° gennaio 0000 |
Xxxxxxxxxx00 | 1° gennaio 2022 |
23 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7693).
24 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7695).
25 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7697).
26 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7717).
27 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7699).
28 DF del 12 dic. 2016 (RU 2016 5309).
29 DF del 5 dic. 2017 (RU 2017 7701).
30 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7703).
31 DF del 10 dic. 2019 (RU 2020 233).
32 DF del 5 dic. 2017 (RU 2017 7755).
33 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7705).
34 DF del 10 dic. 2019 (RU 2020 235).
35 DF del 12 dic. 2016 (RU 2016 5317).
36 DF del 5 dic. 2017 (RU 2017 7707).
37 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7709).
38 DF del 12 dic. 2016 (RU 2016 5311).
39 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7711).
40 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7713).
41 DF del 12 dic. 2016 (RU 2016 5315).
42 DF del 12 dic. 2016 (RU 2016 5313).
43 DF del 5 dic. 2017 (RU 2017 7715, 2019 87).
44 DF del 12 dic. 2016 (RU 2016 5319).
45 DF del 10 dic. 2019 (RU 2022 33).
Con effetto dal | |
Kuwait46 | 1° gennaio 2019* |
Libano47 | 1° gennaio 2020 |
Liechtenstein48 | 1° gennaio 2018 |
Macao49 | 1° gennaio 2020 |
Maldive50 | 1° gennaio 2022 |
Malaysia51 | 1° gennaio 2018 |
Xxxxxxxx, Xxxxx00 | 1° gennaio 2019* |
Maurizio53 | 1° gennaio 2018 |
Messico54 | 1° gennaio 2018 |
Monaco55 | 1° gennaio 2018 |
Montserrat56 | 1° gennaio 2018 |
Nauru57 | 1° gennaio 2019* |
Nigeria58 | 1° gennaio 2021 |
Norvegia59 | 1° gennaio 2017 |
Nuova Zelanda60 | 1° gennaio 2018 |
Oman61 | 1° gennaio 2022 |
Paesi Bassi: Comuni d’oltremare Bonaire, Saint’Eustachio e Saba62 | 1° gennaio 2019 |
Pakistan63 | 1° gennaio 2020 |
Panama64 | 1° gennaio 2019 |
Perù65 | 1° gennaio 2021 |
Qatar66 | 1° gennaio 2019* |
46 DF del 13 dic. 2018 (RU 2019 97).
47 DF del 10 dic. 2019 (RU 2020 237).
48 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7719).
49 DF del 10 dic. 2019 (RU 2020 239).
50 DF del 10 dic. 2019 (RU 2022 34).
51 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7721).
52 DF del 5 dic. 2017 (RU 2017 7723).
53 DF del 5 dic. 2017 (RU 2017 7725).
54 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7727).
55 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7729).
56 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7731).
57 DF del 13 dic. 2018 (RU 2019 99).
58 DF del 10 dic. 2019 (RU 2021 766).
59 DF del 12 dic. 2016 (RU 2016 5321).
60 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7733).
61 DF del 10 dic. 2019 (RU 2022 35).
62 DF del 13 dic. 2018 (RU 2019 101).
63 DF del 10 dic. 2019 (RU 2020 241).
64 DF del 13 dic. 2018 (RU 2019 103).
65 DF del 10 dic. 2019 (RU 2021 767).
66 DF del 13 dic. 2018 (RU 2019 95).
Con effetto dal | |
Russia67 | 1° gennaio 2018 |
Saint Kitts e Nevis68 | 1° gennaio 2018 |
Saint Xxxxxxx e Grenadine69 | 1° gennaio 2018 |
Samoa70 | 1° gennaio 2020 |
San Marino71 | 1° gennaio 2018 |
Santa Lucia72 | 1° gennaio 2018 |
Seicelle73 | 1° gennaio 2018 |
Sudafrica74 | 1° gennaio 2018 |
Turchia75 | 1° gennaio 2021 |
Turks e Caicos, Isole76 | 1° gennaio 2018* |
Uruguay77 | 1° gennaio 2018 |
Vanuatu78 | 1° gennaio 2020* |
Vergini Britanniche, Isole79 | 1° gennaio 2018* |
* Questo Stato applica sistematicamente lo scambio automa- tico di informazioni in modo non reciproco, sulla base di una notifica secondo la sez. 7 punto 1 lett. b dell’Acc. multilate- rale. Questo significa che non riceve dati relativi a conti fi- nanziari da parte della Svizzera, ma le trasmette tali infor- mazioni. |
67 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7735).
68 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7737).
69 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7741).
70 DF del 10 dic. 2019 (RU 2020 243).
71 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7743).
72 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7739).
73 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7747).
74 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7749).
75 DF del 3 mar. 2020 (RU 2021 768).
76 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7751).
77 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7753).
78 DF del 10 dic. 2019 (RU 2020 245).
79 DF del 7 dic. 2017 (RU 2017 7691).