Contract
ALLEGATO 4 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP |
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. |
illimity Bank S.p.A., iscritto alla Sezione D del RUI con numero D000314103 |
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione illimity Bank S.p.A. ha in corso accordi di distribuzione, non in esclusiva, con le seguenti imprese: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. ed Helvetia Vita S.p.A. Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo In relazione al contratto proposto, illimity Bank S.p.A. non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice né una raccomandazione personalizzata, né una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo. Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni illimity Bank – con riferimento al contratto di assicurazione proposto – percepisce una commissione, inclusa nel premio assicurativo, corrisposta dalle Compagnie a titolo di provvigione per l’attività di distribuzione posta in essere presso la propria clientela. Tale commissione è calcolata in termini percentuali sui premi versati dal Cliente. |
Sezione IV- Informazioni sul pagamento dei premi
I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.