CITTA’ DI GIOVINAZZO
CITTA’ DI GIOVINAZZO
(Città Metropolitana di Bari)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA CONCESSIONE IN USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 14/11/2008 e succ. mod. ed int. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2015).
COMUNE DI GIOVINAZZO
(Città Metropolitana di Bari)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
INDICE
TITOLO I - Affidamento della Gestione
• Art. 1 Oggetto del Regolamento
• Art. 2 Finalità dell'affidamento
• Art. 3 Scelta del gestore
• Art. 4 Procedimento per l'affidamento
• Art. 5 Contenuto dell'atto di affidamento
• Art. 6 Patrimonio concesso - Manutenzioni
• Art. 7 Durata dell'affidamento
• Art. 8 Responsabilità del Gestore - Garanzie
• Art. 9 Organizzazione delle attività
• Art. 10 Utilizzo degli impianti sportivi
• Art. 11 Consumi – Imposte - Tasse
• Art. 12 Sorveglianza e Custodia
• Art. 13 Gestione Economica
• Art. 14 Rendiconto della gestione
• Art. 15 Attività Economiche Collaterali
• Art. 16 Tariffe
• Art. 17 Riconsegna del Complesso Sportivo
• Art. 18 Cessazione anticipata dell'affidamento
• Art. 19 Penalità - Incameramento della cauzione
• Art. 20 Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
• Art. 21 Responsabilità
TITOLO II - Affidamento in uso palestre scolastiche
• Art. 22 Modalità per la concessione in uso
• Art. 23 Criteri per la richiesta
• Art. 24 Criterio di assegnazione
• Art. 25 Domanda di utilizzo
• Art. 26 Divieto di subappalto
• Art. 27 Tariffe
• Art. 28 Sanzioni in caso di xxxxx
• Art. 29 Norme di accesso ai locali
• Art. 30 Oneri in capo all'utilizzatore
• Art. 31 Responsabilità
TITOLO III - Controversie e disposizioni finali
• Art. 32 Controversie
• Art. 33 Disposizione finale
• Art. 34 Entrata in vigore
TITOLO I
Affidamento della gestione
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione dei seguenti impianti sportivi comunali ad associazioni sportive, società e cooperative operanti nel settore:
1. Palasport zona 167;
2. Palazzetto dello Sport via Ten. Devenuto;
3. Campo sportivo comunale "X. Xxxxxxxxx".
Disciplina, altresì, l'utilizzazione delle palestre scolastiche:
- San Xxxxxxxx Xxxxx;
- Xxxx Xxxxxxxx XXXXX;
- Xxx Xxxxxxx Xxxxxx;
- Scuola Media Statale "X. Xxxxxxxxxx";
- Scuola Media Statale "X. Xxxxxxx".
Art. 2 - Finalità dell'affidamento
Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con X.Xxx. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
c) realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi;
d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività e di altre associazioni;
e) realizzare una gestione degli impianti sportivi efficace, efficiente ed economica.
Art. 3 - Scelta del gestore
Il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive operanti nel territorio cittadino e con esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta con procedura ad evidenza pubblica.
Nella formazione delle graduatorie per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, ed ai fini della determinazione della durata della stessa, si dovrà tener conto di:
a) programma di gestione;
b) programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all’impianto sportivo e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
c) ricadute occupazionali sia qualitative quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
nonché del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:
a) rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;
b) esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell’organizzazione di manifestazioni sportive;
c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
d) livello di attività svolta;
e) attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
f) anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e discipline associate per lo svolgimento dell’attività sportiva oggetto dell’affidamento;
g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto.
Costituisce titolo di precedenza la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti.
Laddove non si pervenga all'affidamento con le modalità prescritte ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento diretto alle associazioni sportive operanti sul territorio comunale previa verifica dei requisiti minimi.
Art. 4 - Procedimento per l'affidamento.
L'affidamento avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo e sviluppo dell'impianto.
Art. 5 - Contenuto dell'atto di affidamento
La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
Fatto salvo l’obiettivo di realizzare una gestione degli impianti sportivi efficace, efficiente ed economica, il Comune può riconoscere al gestore dell’impianto sportivo un contributo annuale per il suo funzionamento, limitatamente al caso in cui l’ente imponga tariffe agevolate di accesso idonee a garantire un uso
pubblico dell’impianto, accessibili anche da parte dell’utenza meno abbiente, al fine di realizzare l’obiettivo istituzionale della diffusione della pratica sportiva. L’importo del contributo è variabile, in quanto destinato alla copertura delle perdite derivanti dalla gestione dell’impianto, e non può superare il limite della spesa impegnata contabilmente dall’ente, a titolo di utenze e manutenzione ordinaria dell’impianto concesso in uso, nell’esercizio finanziario antecedente a quello di affidamento della gestione. L’erogazione del contributo è subordinata all’obbligo di rendicontazione da parte del gestore per dimostrare l’esistenza di perdite derivanti dalla gestione dell’impianto.
Per garantire la gestione efficace ed efficiente di cui al precedente comma 2, il gestore deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto che del personale volontario.
Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
È vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi attività economiche collaterali e segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa, previa informazione resa all'Amministrazione Comunale e parere favorevole della medesima.
Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
Art. 6 - Patrimonio concesso - Manutenzioni
Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
Con la convenzione di gestione viene approvato un programma dì manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente
dall'affidatario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per l'affidamento e contribuisce alla determinazione della sua durata.
Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività. L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso L'Amministrazione si riserva, valutata la proposta, di autorizzare opere di manutenzione straordinaria.
L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.
Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica.
L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.
Art. 7 - Durata dell'affidamento
L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata sarà stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegna a realizzare. È escluso ogni rinnovo tacito.
Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
Art. 8 - Responsabilità del gestore – Garanzie
Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.
A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione di valore pari ad 1/10 del valore presunto annuo della gestione, non inferiore a € 5.000,00.
Art. 9 - Organizzazione delle attività
L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.
Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruitore di pubblico servizio.
Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce d'età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.
Art. 10 - Utilizzo degli impianti sportivi
L'accesso agli impianti è disciplinato secondo un calendario ed orario di usufruizione. Ogni convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le
modalità di accesso agli impianti per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
L'affidatario ha l'obbligo di ammettere all’usufruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.
I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, aree gioco per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.
Art. 11 - Consumi – Imposte e Tasse
L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo dì consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.
Art. 12 - Sorveglianza e custodia
Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.
L'eventuale alloggio riservato al custode è da considerarsi in ogni caso di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità deve cessare con il termine dell'affidamento di cui alla presente convenzione.
Dell'attività del custode e degli oneri connessi risponde l'affidatario.
Art. 13 - Gestione economica
La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo.
Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, della quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento di entrata ed in uscita.
Art. 14 - Rendiconto della gestione
Entro il mese di marzo di ogni anno, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.
Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.
Il concedente può chiedere spiegazioni e documentazioni.
Art. 15 - Attività economiche collaterali
All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
a) Il diritto di esclusiva pubblicità
b) Esercizio di bar e ristoro durante la fruizione degli impianti sportivi;
c) L'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.
Art. 16 - Tariffe
Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.
Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo con l'affidatario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.
Art. 17 - Riconsegna del complesso sportivo
Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.
Art. 18 - Cessazione anticipata dell’affidamento
Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, per revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
1. omessa presentazione di rendiconto della gestione dì cui all'art. 14;
2. gravi irregolarità risultanti dal rendiconto di gestione;
3. reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
4. esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
5. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
6. cessione della gestione.
L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
1. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
2. per gravi motivi di ordine pubblico;
3. per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.
L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
1. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
2. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
3. rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
4. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
5. gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
6. chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 35 giorni nel corso di un esercizio finanziario.
L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno 6 mesi prima.
Art. 19 - Penalità — Incameramento della cauzione
Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
1. per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 250,00;
2. per opere di manutenzioni programmate non effettuate: il 10% del valore;
3. per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 25,00 per singoli casi individuali e € 100,00 per singoli casi di società o associazioni;
4. mancata pulizia ed igiene della struttura € 50,00.
In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.
Art. 20 - Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:
1. l'utente o lo spettatore .che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto a trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale; alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
2. l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.
Art. 21 - Responsabilità
Il gestore degli impianti sportivi è responsabile degli eventuali infortuni occorsi nello stesso.
TITOLO II
Affidamento in uso palestre scolastiche
Art. 22 - Modalità per la concessione in uso
Le palestre costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, per cui l'uso, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1997 e 23/1996 e sulla base di specifica convenzione tra Comune e Istituto Scolastico.
La programmazione delle attività e la concessione in uso delle palestre di cui al presente titolo compete all'Amministrazione Comunale di Giovinazzo, sulla base delle indicazioni previste nel presente Regolamento nonché del criterio del massimo utilizzo.
Al fine della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
Il Comune rilascia la concessione in uso delle palestre ai seguenti soggetti:
a) istituzioni scolastiche;
b) associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
c) enti di promozione sportiva;
e) federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
f) associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative e amatoriali.
In caso di pluralità di richieste di un impianto per una medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società ed alle associazioni con precedenza per quelle aventi sede nel territorio comunale, affiliate a federazioni sportive nazionali od ad enti di promozione sportiva.
A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
a) società o associazioni che svolgano attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
b) società o associazioni che svolgano attività agonistica, società o associazioni che presentino il maggior numero di affiliati;
c) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati;
d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione dì precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi previsto per l'utilizzo dell'impianto.
Art. 23 - Criteri per la richiesta
Le società sportive possono richiedere l'utilizzo delle palestre esclusivamente per le proprie attività istituzionali. Sono considerate tali le attività sportive rivolte alle fasce di età ufficialmente riconosciute dal proprio Ente federale (e/o promozionale e/o di avviamento allo sport) di riferimento, limitatamente allo/agli sport dichiarati dal sodalizio nel proprio Statuto o, in subordine, comunque effettivamente praticati negli ultimi cinque anni.
Art. 24 - Criterio di assegnazione
Le palestre vengono assegnate ai diversi richiedenti tenendo conto delle specifiche attrezzature presenti e/o delle caratteristiche tecniche dei singoli impianti nonché delle necessità del singolo sport.
Art. 25 - Domanda di utilizzo
La domanda di utilizzo delle palestre per l'anno sportivo successivo deve essere presentata improrogabilmente ogni anno entro il 30 giugno.
Entro il 15 ottobre l'Amministrazione Comunale comunica le ore assegnate ad ogni società per l'anno successivo.
La domanda di utilizzo, unitamente a tutti i dati richiesti, deve essere compilata, in ogni sua parte, su modulo appositamente predisposto dall'ufficio sport e tale da responsabilizzare pienamente il legale rappresentante.
È facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di formulazione della domanda.
L'utilizzo delle palestre scolastiche in periodo di sospensione delle attività didattiche dovrà essere oggetto di richiesta specifica con conseguente autorizzazione comunale.
Art. 26 - Divieto di subappalto
Le ore di palestra assegnate non sono subappaltabili e possono venire utilizzate esclusivamente per le specifiche discipline per le quali sono state richieste.
Il mancato rispetto della presente norma comporta la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della palestra.
Art. 27 -Tariffe
Le tariffe di utilizzo delle palestre saranno stabilite annualmente nell'ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali a domanda individuale.
Il pagamento della tariffa oraria dovrà essere liquidata entro il 31 marzo dell'anno in corso.
I conteggi delle competenze dovute saranno effettuati e comunicati agli utilizzatori dall'Amministrazione Comunale di Giovinazzo.
La non regolarizzazione del pagamento delle tariffe, entro 20 giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, comporterà un richiamo scritto che automaticamente fisserà il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota. Scaduto tale termine verrà applicata alla somma l'interesse di mora e sarà emesso, dal Responsabile del Settore, un provvedimento di divieto di utilizzo degli impianti sportivi comunali per la società morosa, revocabile solo a pagamento effettuato.
I soggetti inadempienti al pagamento non saranno ammessi all'assegnazione - palestre dell'anno successivo.
Art. 28 — Sanzioni in caso di xxxxx
L'utilizzatore è tenuto al rimborso della riparazione o della sostituzione di
quanto danneggiato, anche nel caso sia stato causato da una società ospite.
Art. 29 — Norme di accesso ai locali
Durante le ore di allenamento o di gara, dove sia vietato l'accesso al pubblico, potranno accedere all'interno dell'impianto sportivo solo le persone autorizzate (tesserati, arbitri, accompagnatori).
E' consentito l'accesso al campo per destinazione del piano palestra solo alle persone munite di scarpe ginniche adatte alla pavimentazione esistente.
Oltre alle normative vigenti in merito di divieti di attività varie in luoghi pubblici, è inoltre vietato introdurre e depositare cicli, motocicli, animali, ecc..
Art. 30 — Oneri in capo all'utilizzatore
Chi utilizza gli impianti sportivi di cui al presente titolo è obbligato a farsi carico della pulizia dei locali. A tal fine dovrà provvedere a compiere, al termine di ogni periodo di utilizzo quotidiano, tutte le operazioni necessarie a consentire da parte dei successivi utilizzatori lo svolgimento di regolare attività.
Il Comune potrà svolgere senza obbligo di preavviso attività di vigilanza e controllo diretto. In caso di inosservanza reiterata del presente obbligo, il Comune potrà revocare l'autorizzazione.
Art. 31 – Responsabilità
Il legale rappresentante della società sportiva è responsabile degli eventuali infortuni occorsi nelle palestre comunali durante lo svolgimento dell'attività del proprio sodalizio.
TITOLO III
Controversie e disposizioni finali Art. 32 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento e alla gestione.
Se le divergenze dovessero permanere, prima delle azioni giudiziarie, deve essere sentita la commissione consiliare di riferimento che deve esprimere la propria opinione, non vincolante, entro 30 giorni.
Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Bari.
Art. 33 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, le parti nella convenzione si riferiranno alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.
Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento
Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
Vengono abrogate tutte le precedenti normative comunali in contrasto con quanto disciplinato dal presente Regolamento.