Allegato A al Contratto di Trasporto
Contratto per il Servizio di Connessione
Allegato A al Contratto di Trasporto
CONSORZIO ENERGETICO VAL VENOSTA SOCIETÁ COOPERATIVA IN BREVE “VEK”
Xxx Xxxxxxxxxx x. 000 00000 XXXXXXXX (XX)
Codice fiscale e partita IVA 01732180219 xxxx@xxx.xxx.xx.xx
X-00000 XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX 000 Tel. (0473) 057300
xxxx@xxx.xx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxx.xx.xx xxx.xxx.xx.xx
Xxxxxx-Nr. / Cod.fisc. 01732180219 Nummer Störfälle 800 046 124
I-39028 XXXXXXXX - XXX XXXXXXXXXX 000 Fax (0473) 057303
xxxx@xxx.xx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxx.xx.xx xxx.xxx.xx.xx
MwSt. Nr. / Partita IVA 01732180219 Numero segnalazione guasti 800 046 124
Ai fini della presente Allegato A al Contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica si applicano le definizioni contenute e applicate dalla normativa vigente (deliberazioni e testi integrati AEEGSI, determine AEEGSI, documenti di consultazione AEEGSI, codice di rete TERNA, legislazione nazionale, normativa fiscale ecc. – elencazione a mero scopo esemplificativo).
Le parti, come rappresentate nel Contratto per il Servizio di Trasporto di energia elettrica (di seguito: Contratto), ribadiscono che il presente Allegato A forma parte integrale e sostanziale del Contratto in oggetto.
Le parti, come meglio specificato nel Contratto, in riferimento alle terminologie usate, rimandano ai vari testi integrati AEEGSI vigenti in materia visionabili al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxx/xxx_%00xxxxxxxxxxxxx.xxx
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il Contratto disciplina il servizio di connessione degli impianti e/o apparecchi del Cliente finale alla rete del Distributore stesso, funzionale all’erogazione del Servizio di Trasporto di energia elettrica per i Pdp come individuati nel Contratto di Trasporto.
Il Contratto deve essere stipulato in forma scritta e s’intenderà perfezionato attraverso la sottoscrizione del modulo contrattuale da parte del Cliente finale ed il successivo invio del modulo medesimo al Distributore, anche tramite il Venditore in base al mandato senza rappresentanza conferitogli, unitamente all’ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria ai fini della stipulazione ai sensi della presente scrittura privata ovvero delle altre disposizioni normative vigenti. Nel caso che il Cliente finale scelga di inviare il Contratto per il tramite del Venditore valgono le disposizioni del comma successivo.
In alternativa a quanto previsto nel precedente comma, nei casi in cui il Cliente finale abbia rilasciato mandato senza rappresentanza nei confronti del Venditore, il Contratto s’intenderà perfezionato attraverso la sottoscrizione del modulo contrattuale da parte del Venditore, in nome e per conto del Cliente finale.
Nel caso di cui al precedente comma il Venditore si impegna ad acquisire, per conto del Distributore e prima dell'attivazione del Servizio di Trasporto per ciascun Pdp, il presente Contratto, a conservare il Contratto medesimo unitamente all’ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria ai fini della stipulazione ai sensi del Contratto ovvero delle altre disposizioni normative vigenti, in originale e a metterlo a disposizione del Distributore, su richiesta di quest'ultimo.
Art. 2 - Condizioni del servizio di connessione in relazione ai singoli Pdp
I Pdp per i quali viene erogato il servizio di connessione sono individuati in occasione di ogni switching. Il servizio di connessione è sottoposto a tutte le condizioni dell’allegato C (TIC) della Delibera 645/2015/R/eel AEEGSI e s.m.i. In aggiunta valgono i seguenti punti:
a. in relazione ai Pdp di cui all’Art. 3 è stato stipulato con il Distributore il Contratto di Trasporto di energia elettrica ed è attivo il relativo servizio;
b. gli impianti del Cliente finale, nei Pdp, sono connessi alla rete elettrica del Distributore e soddisfano le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
c. il Cliente finale non ha obbligazioni insolute verso il Distributore relative ad altri contratti di trasporto, ovvero relativi alla connessione e/o allacciamento alla rete, nonché ad eventuali regolamenti di esercizio sottoscritti con il Distributore.
Art. 3 - Caratteristiche generali del servizio di connessione Le caratteristiche generali dell'energia elettrica trasportata sono:
Potenza impegnata: è la potenza contrattuale e corrisponde a
a. per i Pdp dotati di dispositivi di limitazione della potenza prelevata, a quella definita con le modalità previste dal presente Contratto, nei limiti del valore della potenza disponibile;
b. per ogni altro Pdp, al valore massimo della potenza prelevata nell'anno solare. Frequenza: Il valore della frequenza è di 50 (cinquanta) Hz; tolleranza +/- 2% (due per cento). Tolleranza di tensione +/- 10% (dieci per cento)
Fattore di potenza ed energia reattiva: Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0.9 (zero punto nove) e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0.7 (zero punto sette). Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0.7 (zero punto sette), su richiesta del Distributore il Venditore è tenuto a richiedere la modifica degli impianti del Cliente finale in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 6 (sei) kW, per i quantitativi di energia reattiva
induttiva prelevati, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 50% (cinquanta per cento) del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro tempore. Per le forniture con potenza disponibile superiore a 30 (trenta) kW, è comunque in facoltà del Distributore richiedere al Venditore che il Cliente finale modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0.9 (zero punto nove) il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Cliente finale deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore. Il Distributore applica all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente finale i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti.
Per i Pdp dotati di misuratore programmato per la registrazione multioraria dei prelievi, il valore del fattore di potenza sarà determinato con riferimento ai prelievi in ciascuna fascia oraria ai sensi del TIS.
Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile. Qualora essi si verificassero e ove la potenzialità degli impianti del gestore della rete interessato lo consenta, il Distributore evidenzia il valore della potenza eccedente nella fattura relativa al mese in cui l'evento si è verificato. In caso di supero sistematico della potenza disponibile come definito dal TIC, il Distributore provvede ad addebitare al Venditore l'importo tariffario previsto. Qualora il supero sistematico di potenza comporti un adeguamento del livello di tensione, come previsto dal TIC, il Distributore trasmette al Venditore un preventivo relativo all’adeguamento del livello di tensione.
Qualora invece, sempre in relazione alla capacità degli impianti del Distributore interessato, l'aumento della potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore, fermo restando la fatturazione dei prelievi effettuati in funzione della potenza prelevata, ne dà comunicazione al Venditore ed al Cliente finale. Se ciò nonostante il Cliente finale finale effettua prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore può sospendere o risolvere il Servizio di Trasporto limitatamente al Pdp interessato o limitare la potenza disponibile per la protezione dei propri impianti.
Il Distributore in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del Servizio di Trasporto che fornisce ai Clienti ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard in campi internazionali accettati. In tal caso, il Distributore preavverte il Venditore, mediante idonea comunicazione scritta o avviso in fattura. In particolare, se il Cliente finale finale dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, il Venditore sarà avvertito almeno un mese prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia elettrica ovvero 20 (venti) giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Il Venditore si obbliga a trasmettere analoga comunicazione al Cliente finale. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e/o del Cliente finale per quanto di rispettiva proprietà.
Gli impianti e apparecchi del Cliente finale devono corrispondere alle norme di legge nonché alla normativa CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano attualmente in vigore ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore che superino i limiti di tolleranza stabiliti dalla vigente normativa. Qualora, a seguito di verifiche effettuate, dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente finale, il Distributore è libero di sospendere il Servizio di Trasporto limitatamente al Pdp in oggetto per il tempo occorrente al Cliente finale per adeguare gli impianti stessi, dandone comunicazione al Venditore. Con riferimento a quanto previsto dal TIQE gli indennizzi automatici eventualmente dovuti dal Distributore nei casi di mancato rispetto degli standard specifici relativi alla continuità del servizio, saranno corrisposti al Venditore che, nel momento in cui venga effettuata la relativa erogazione, abbia in essere il Contratto di Trasporto in relazione ai Pdp interessati. Il Venditore si obbliga a esonerare a tale riguardo il Distributore da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei Clienti o di altri soggetti aventi diritto. In analogia a quanto precede, i corrispettivi tariffari specifici (CTS) dovuti, ai sensi del TIQE in relazione al mancato adeguamento degli impianti del Cliente finale ai requisiti tecnici ivi previsti, saranno fatturati in capo al Venditore che abbia in essere il Contratto di Trasporto in relazione ai Pdp interessati.
In caso di richiesta di verifica del gruppo di misura e/o della tensione nonché in caso di richiesta di interventi per guasti o malfunzionamenti si applicano le procedure previste dal TIQE. Nel caso il Venditore richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore, le spese sono a carico del Venditore se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore. Il Venditore è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore per l'intervento.
Art. 4 - Potenza disponibile e prelievi eccedenti
Il Cliente finale dichiara che il valore di potenza disponibile, individuato per ciascun Pdp, per cui ha corrisposto al Distributore gli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore s’intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore e che, pertanto, non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile. Il Cliente finale prende atto che in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, vale la del TIC.
In ogni caso il Cliente finale risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Distributore o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la potenza disponibile, anche se relativi alla qualità del servizio erogato in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione.
Art. 5 - Modifiche delle caratteristiche del servizio di connessione su iniziativa del Distributore
Il Distributore in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del servizio di connessione che fornisce al Cliente finale ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Distributore avverte il Cliente finale, mediante idonea comunicazione. In particolare se il Cliente finale dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all’adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, detta comunicazione sarà inviata almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell’energia ovvero trenta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Analoga comunicazione sarà inviata dal Distributore anche al Venditore. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e del Cliente finale per quanto di rispettiva proprietà.
Art. 6 - Impianti ed apparecchi del Distributore
Gli impianti ed apparecchi del Distributore potranno essere utilizzati anche per le connessioni di terzi. Il Cliente finale è responsabile della conservazione e dell’integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di pertinenza del Cliente finale medesimo, tranne in caso in cui altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente finale non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra Ente competente e ne trasmetta tempestivamente copia al Distributore.
Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatti imputabili al Cliente finale presso il quale sono installati, sono a carico del Cliente finale medesimo.
Il Distributore ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente finale - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
Il Cliente finale può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei gruppi di misura e della tensione, secondo quanto specificato dall’Allegato C della Delibera 645/2015/R/eel AEEGSI.
Nel caso il Cliente finale richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore, le spese sono a carico del Cliente finale se il guasto o il malfunzionamento non quest’ultimi. Il Cliente finale è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore per l’intervento. Resta inteso, in ogni caso, che, ove il Cliente finale abbia rilasciato il Mandato per la gestione del Contratto di Connessione, le richieste previste nel presente articolo dovranno essere inviate al Distributore esclusivamente per il tramite del Venditore.
Art. 7 - Impianti e apparecchi del Cliente finale
Gli impianti e apparecchi del Cliente finale devono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore. In particolare:
a. gli impianti del Cliente finale sono progettati, tenendo presente che, con la connessione, l’impianto stesso non deve influenzare negativamente il funzionamento della rete alla quale è connesso, né deve danneggiare gli altri Clienti;
b. gli impianti del Cliente finale devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone e cose. L’esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d’arte;
c. gli impianti ed apparecchi del Cliente finale non devono immettere disturbi sulla rete alla quale sono connessi eccedendo i limiti previsti dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica; in particolare i disturbi generati dagli impianti ed apparecchi del Cliente finale devono essere contenuti, in conformità alle stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale nei confronti delle reti di distribuzione ad essa connessa di pari tensione;
d. le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell’impianto del Cliente finale, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete alla quale è connesso il medesimo impianto ovvero quelli di altri clienti;
e. in caso di connessione alla rete con impianto trifase, il Cliente finale deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
f. i circuiti del Cliente finale alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere predisposti - salvo diversa specifica pattuizione - in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati dal Distributore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni;
g. l’energia elettrica oggetto del Servizio di Trasporto non può essere utilizzata in locali diversi da quelli previsti nel Contratto, né ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore.
Il Distributore può effettuare in ogni momento verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere il servizio di connessione per il tempo occorrente al Cliente finale per adeguare gli impianti.
Art. 8 - Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamenti dei gruppi di misura
Nel caso che si verifichino irregolarità di funzionamento del gruppo di misura situato presso il Pdp o mancate o erronee acquisizioni da remoto dei dati di misura l’intervento di manutenzione del Distributore è effettuato entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dandone tempestiva informazione al Cliente finale ed al Venditore.
Il Cliente finale è tenuto comunque ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili al Distributore e non devono essere manomessi. Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente finale, a seguito delle verifiche effettuate, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi. Il Distributore informa il Cliente finale ed il Venditore mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.
Il Distributore ricostruirà i prelievi sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili sul prelievo di energia elettrica, errore di misura in determinate condizioni di carico). Il Distributore effettuerà le valutazioni sull’errore da attribuire alla misura di energia elettrica nel periodo di malfunzionamento sui metodi di ricostruzione applicabili, determinando l’algoritmo di ricostruzione dell’energia prelevata, a partire da quella misurata in modo non corretto. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la verifica potrà comportare l’installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l’energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall’inizio del mese in cui l’irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare la ricostruzione sulla base dei risultati di verifica, la stessa è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
L’importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o dell’evento che ha causato il malfunzionamento, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti al Cliente finale ed al Venditore prima dell’eventuale sostituzione del misuratore guasto (o dei componenti guasti) e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del misuratore. Nel caso in cui il guasto richieda l’immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione può avvenire soltanto con la sottoscrizione del Cliente finale che, presa visione dei prelievi registrati dal misuratore al momento della sua sostituzione, li conferma. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Distributore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del Servizio di Trasporto dell’energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Distributore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
Art. 9 - Casi di interruzione e limitazione del servizio di connessione
Le interruzioni della fornitura di energia elettrica di tipo programmato o non programmato sono soggette al dispetto della disciplina specificata della Delibera 646/2015/R/eel AEEGSI - TIQE.
Art. 10 - Decorrenza, durata e recesso
Il Contratto decorre dalla data di stipulazione, in conformità a quanto previsto all’Art. 1. Il Contratto ha durata coincidente con l’anno solare. Il Contratto si rinnova annualmente, salvo disdetta da comunicare con raccomandata con avviso di ricevimento almeno un mese prima della scadenza annuale.
Il Cliente finale ha facoltà di recedere dal contratto, con la conseguente disattivazione del Servizio di Connessione. Il recesso può anche essere esercitato parzialmente, ove il Contratto riguardi una pluralità di Pdp.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto e avrà efficacia a decorrere dal primo giorno successivo a quello della disattivazione del Servizio di Connessione che dovrà essere eseguita nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Resta inteso, in ogni caso, che, ove il Cliente finale abbia rilasciato il Mandato per la gestione del Contratto di Connessione, la comunicazione di recesso dovrà essere inviata al Distributore esclusivamente per il tramite del Venditore.
Art. 11 - Modifiche e/o integrazioni al Contratto
Qualora a seguito dei provvedimenti delle Autorità competenti nel settore si renda necessaria l'integrazione o la modificazione del presente Contratto, al Venditore sarà sottoposta, a cura esclusiva del Distributore, una versione aggiornata del presente contratto. La versione aggiornata sostituirà quella precedente. La mancata sottoscrizione della versione aggiornata da parte del Venditore entro dieci giorni dalla data di trasmissione di essa comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 12 - Disposizioni di legge vigenti
Per quanto non diversamente disciplinato le parti rinviano alle vigenti disposizioni di legge, del codice civile e dei provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità.
Art. 13 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni, fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, saranno trasmesse da ciascuna delle Parti secondo le disposizioni attuali in vigore.
Con esclusivo riferimento alle segnalazioni relative ai guasti agli impianti di distribuzione, il Cliente finale potrà comunicare telefonicamente con il Distributore a mezzo dell’apposito servizio telefonico al numero 800 046 124.
Art. 14 - Trattamento dei dati
Il Cliente finale dichiara di aver preso visione della informativa in materia di privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 allegato alla presente (Allegato C). A tal fine, consente al Distributore il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente Contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del Contratto medesimo. In relazione alla raccolta, al trattamento e all'accesso ai dati relativi alle misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di prelievo le Parti rinviano a quanto previsto dalle combinate disposizioni del TIME/TIS.
Art. 15 - Rapporto con il Contratto di Trasporto
Ai fini dell’interpretazione e/o applicazione del Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che il Servizio di Connessione è strumentale al Servizio di Trasporto.
Art. 16 – Foro competente
Il Venditore elegge domicilio presso la propria sede legale. Le parti, anche come sopra rappresentate, stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Bolzano.
Resta inteso che prima di intraprendere un’azione legale o arbitrale, le parti, come sopra rappresentate, si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi della Delibera 209/2016/R/com (TICO) nonché di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come disciplinato della Camera di Conciliazione competente nel relativo Regolamento.
Nome Cliente finale | Codice fiscale | Partita IVA |
Indirizzo | Comune (Provincia) | CAP |
Telefono | Fax | e-mail/PEC |
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., il CLIENTE FINALE approva in forma specifica le seguenti clausole, sulle quali è stata richiamata la sua attenzione: Art. 6 (prelievi eccedenti); Art. 10 (Xxxxxxxx e apparecchi del Cliente finale); Art. 11 (Xxxxxxxx e apparecchi del Distributore); Art. 12 (Ricostruzione dei prelievi); Art. 13 (Interruzioni e limitazioni del servizio); Art. 14 (Xxxxx causati dall’energia trasportata); Art. 15 (Xxxxxxx tacito annuale del contratto salvo disdetta) e conferma esplicitamente di aver preso visione e di approvare le clausole riportate nel paragrafo precedente e che le firme qui di seguito riportate saranno considerate valide ai fini del riconoscimento.
(firma CLIENTE FINALE)
OPPURE
Con la sottoscrizione di seguito apposta, il Venditore dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere ricevuto dal Cliente finale il mandato ex art. 1705 c.c. a sottoscrivere il presente Contratto e s’impegna ad esibire la copia ovvero l’originale del relativo documento su richiesta del Distributore.
Ragione Sociale VENDITORE | Codice fiscale | Partita IVA |
Indirizzo | Comune (Provincia) | CAP |
Telefono | Fax | e-mail/PEC |
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., il VENDITORE, munito del mandato di cui all’art. 1705 c.c., approva in forma specifica le seguenti clausole, sulle quali è stata richiamata la sua attenzione: Art. 6 (prelievi eccedenti); Art. 10 (Xxxxxxxx e apparecchi del Cliente finale); Art. 11 (Xxxxxxxx e apparecchi del Distributore); Art. 12 (Ricostruzione dei prelievi); Art. 13 (Interruzioni e limitazioni del servizio); Art. 14 (Xxxxx causati dall’energia trasportata); Art. 15 (Xxxxxxx tacito annuale del contratto salvo disdetta) e conferma esplicitamente di aver preso visione e di approvare le clausole riportate nel paragrafo precedente e che le firme qui di seguito riportate saranno considerate valide ai fini del riconoscimento.
(timbro e firma legale rappresentante VENDITORE)