La linea di confine tra oggetto del contratto di assicurazione
» A ssicurazione
La linea di confine tra oggetto del contratto di assicurazione
e responsabilita` dell’assicuratore
Xxxxxxxxx Xxxxxx
Avvocato
SINTESI
a) Riemerge periodicamente nella giurisprudenza una tendenza ad utilizzare il disposto dell’art. 1341 c.c. quale strumento per esercitare un controllo sul contenuto del contratto (nel caso spe- cifico: di assicurazione della responsabilita` civile) e la sua confor- mita` al «tipo contrattuale»
Nel caso specifico la Cassazione ha ritenuto difforme dal «tipo contrat- tuale» dell’assicurazione della responsabilita` civile, e tale da «incidere negativamente sulla causa del contratto», una clausola che escludeva dal rischio garantito una determinata categoria di eventi dannosi, in relazione alla loro specifica causa, ritenendo tuttavia la sua inefficacia ex art. 1341 c.c. (per non essere stata specificamente approvata per iscritto), in quanto limitativa della responsabilita` del predisponente, an- ziche` dichiararne la nullita`, come avrebbe coerentemente dovuto fare.
b) In realta`, il «tipo contrattuale» dell’assicurazione e` individuato
anche dal disposto degli artt. 1882 e 1905 c.c., i quali prevedono quale suo elemento essenziale, i «limiti» dell’obbligazione inden- nitaria dell’assicuratore, rimettendo all’autonomia privata la con- creta determinazione di tali limitazioni
La previsione di «limiti» precisi all’obbligazione indennitaria dovuta dall’assicuratore e` un connotato proprio del «tipo contrattuale» del- l’assicurazione e consiste non gia` solo nel principio indennitario det- tato dall’art. 1905 c.c., ma pure negli altri «limiti» indicati, nell’assicu- razione contro i danni, dallo stesso art. 1995 c.c. e, in generale, dall’art. 18892 c.c. quale contenuto tipico del contratto, la cui determinazione e` rimessa all’autonomia privata, ragion per cui la sussistenza di limita- zioni del rischio assicurato rappresenta un elemento naturale del con- tratto assicurativo e non una difformita` rispetto al «tipo contrattuale».
c) Il punto di partenza per elaborare un criterio distintivo delle clausole che contribuiscono a determinare l’oggetto del contratto di assicurazione, limitando il rischio assicurato, rispetto a quelle che limitano invece la responsabilita` dell’assicuratore e` l’esatta individuazione dell’oggetto delle une e delle altre
A questo fine e` necessario partire dalla constatazione per cui le clau- sole che delimitano l’oggetto del contratto definiscono il contenuto delle obbligazioni che il contratto pone a carico delle parti, per cui il loro oggetto rappresenta (sotto il profilo logico, giuridico ed anche temporale) un prius rispetto a quello delle clausole che invece preve- dono «limitazioni di responsabilita`» a favore del predisponente ed alle quali fanno riferimento tanto l’art. 1229 c.c., quanto l’art. 1341 c.c.,
posto che queste ultime sono dirette a limitare le conseguenze del- l’inadempimento del predisponente e, dunque, il contenuto della sua responsabilita` contrattuale: le prime individuano l’oggetto delle ob- bligazioni contrattuali, le altre regolano gli effetti del loro inadempi- mento.
d) La dissimulazione di una clausola limitativa della responsabi- lita` dell’assicuratore sotto l’apparenza di una clausola determi- nativa dell’oggetto del contratto non va confusa con una inesi- stente difficolta` di distinguere le clausole appartenenti ad una categoria dalle altre
Si tratta, infatti, di analizzare l’effettivo contenuto normativo della clausola, per verificare se, al di la` della sua formulazione e dell’appa- renza, essa effettivamente contribuisca ad individuare il contenuto dell’obbligazione dovuta dal predisponente o, diversamente, produca l’effetto di limitarne la responsabilita` in caso di inadempimento di quella stessa obbligazione.
e) Xxx` che contraddistingue dalle altre le clausole che definiscono
l’oggetto del contratto di assicurazione e` il preciso riferimento ad uno o piu` aspetti dell’evento dannoso, mentre debbono ritenersi limitative della responsabilita` dell’assicuratore quelle clausole che fanno riferimento ad elementi di fatto estranei all’evento dannoso stesso
Le clausole delimitative dell’oggetto del contratto di assicurazione sono caratterizzate dal fatto di escludere dal rischio garantito gli even- ti dannosi contraddistinti da determinati elementi della fattispecie (modalita` di accadimento, identita` del danneggiato, tipologia o causa del danno, tempo in cui questo si e` verificato ed altri ancora): esse selezionano gli eventi dannosi indennizzabili rispetto a quelli che non lo sono sulla base di elementi di fatto inerenti all’evento dannoso stesso. Al contrario, quelle clausole che fanno riferimento a fatti estra- nei all’evento dannoso apparentemente per escludere il sorgere del- l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, in realta`, prevedono una limitazione della sua responsabilita` contrattuale e rucadono, quindi, nella previsione degli artt. 1229 e 1341 c.c..
f) La delimitazione del contenuto contrattuale, in relazione all’in- dividuazione piu` precisa possibile del rischio assicurato e, dun- que, delle probabilita` del suo avveramento, rappresenta un ele- mento essenziale del contratto di assicurazione
Una connotazione del rischio assicurato che sia la piu` precisa possibile,
attraverso un’individuazione degli aspetti che dovranno contraddistin- guere gli eventi dannosi per i quali l’assicuratore sara` obbligato ad indennizzare il proprio assicurato, riveste un’importanza fondamenta- le sia ai fini del singolo contratto, anche in relazione alla determina- zione del premio dovutogli, quale corrispettivo della sua prestazione, sia relativamente all’esercizio da parte sua dell’attivita` assicurativa, onde consentigli di verificare, per mezzo delle tecniche statistiche ed attuariali, che la misura dei rischi che complessivamente assume sia
proporzionata all’entita` del suo patrimonio, con il quale egli garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della massa dei propri assicurati. Tali considerazioni evidenziano la funzione e l’im- portanza delle clausole contrattuali che siano effettivamente dirette a definire il contenuto dell’obbligazione dell’assicuratore, anche in rela- zione all’interesse (di chiara rilevanza pubblicistica) della massa dei suoi assicurati.
Cassazione civile, sezione III, 7 aprile 2010, n. 8235
Pres. Preden – Est. Spagna Musso – G.G. c. Me. Ass. S.p.a.
Assicurazione (contratto di) – Assicurazioni contro i danni – Clausole determinative del rischio assicurato – Validita` – Condizioni
E` nulla per contrarieta` al disposto dell’art. 1229 c.c., in quanto implicante una non consentita limitazione della responsabilita` dell’assi- curatore, la clausola del contratto che, nell’escludere l’assicurazione di un determinato rischio, ipotizza in modo ampio ed indiscriminato la
«non comprensione» di alcuni specifici danni nell’oggetto del contratto stesso, cos`ı incidendo negativamente sulla sua causa.
» SOMMARIO
1. Il controllo sul «contenuto contrattuale» esercitato dalla Cassazione nel caso in esame – 2. Attinenza delle clausole limitative della responsabilita` all’esecuzione del contratto da parte del predisponente e di quelle determinative del contenuto contrattuale alla definizione dell’oggetto delle sue obbligazioni – 3. Il peculiare criterio distintivo delle clausole determinative del contenuto del contratto di assicurazione: l’immanenza all’evento dannoso della causa di esclusione della garanzia – 4. La funzione delle clausole determinative del contenuto del contratto di assicurazione ai fini del procedimento tecnico assicurativo di assunzione dei rischi da parte dell’assicuratore – 5. L’estraneita` delle cause di esclusione all’evento dannoso assicurato quale connotato delle clausole limitative della responsabilita` dell’assicuratore – 6. L’impiego del criterio «contenutistico» nella giurisprudenza
– 7. Gli altri criteri (sporadicamente) affermati dalla giurisprudenza – 8. Le clausole che condizionano il pagamento dell’indennizzo all’adempimento di particolari obblighi imposti all’assicurato – 9. Conclusioni
In fatto
Con citazione notificata in data 26.11.1991, S.A., dopo aver premesso di essere proprietario di un immobile sito in (omissis) e di averlo dovuto demolire, a seguito di ordinanza comunale, per le gravi lesioni ad esso causate dai lavori di sbancamento effettuati su di un contiguo terreno di proprieta` dei coniugi I.S. e I.G., eseguiti dalla ditta G.G., conveniva quest’ultimo innanzi al Tribunale di Messina e detti coniugi per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.
Si costituivano i convenuti e, in particolare, G.G. deduceva di avere eseguito le opere in questione con la ordinaria diligenza e chiedeva comunque di essere garantito, previa chiamata in causa, dalla Medio- lanum Assicurazioni s.p.a. (con cui aveva stipulato in data (OMISSIS) polizza assicurativa per la copertura di responsabilita` civile a favore di imprese industriali ed edili) e dal direttore dei lavori C.P..
Il G.I. autorizzava le chiamate in causa con ordinanza dell’8.10.1992. Costituendosi, la Mediolanum Assicurazioni eccepiva la inoperativita` della polizza assicurativa, essendo la voce di danno invocata dall’attore esclusa dall’ambito oggettivo del contratto, mentre il C. rilevava che con la scrittura del (OMISSIS) la impresa esecutrice lo aveva esonerato da ogni responsabilita` insieme ai committenti dell’opera.
Espletata consulenza tecnica di ufficio e acquisito il fascicolo di accer- tamento tecnico preventivo richiesto dagli I. al pretore di Milazzo, con sentenza n. 83/2002, il G.O.A. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (divenuto competente a seguito della sua istituzione) accoglieva la do- manda, dichiarando la esclusiva responsabilita` della ditta G., con con- danna della stessa in solido con la Mediolanum al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 37.494,77, oltre rivalutazioni ed interes- si, calcolati nella misura media del 4% sulla somma rivalutata anno per anno dall’agosto 1991 al soddisfo.
Proponeva appello la Mediolanum (eccependo, tra l’altro, la nullita` della sentenza impugnata che aveva ingiustamente condannato in via diret- ta anche la compagnia assicuratrice nonostante nei suoi confronti fosse stata proposta solo una domanda di garanzia, nonche` la pronuncia
ultra petita del Giudice di primo grado nel qualificare come vessatoria la clausola n. 3 del contratto) mentre la ditta G. riproponeva in via incidentale la domanda di garanzia verso la compagnia assicuratrice e
S.A. ribadiva la richiesta risarcitoria.
La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza in esame n. 206, depo- sitata il 18.4.2006, accoglieva l’appello principale, rigettando l’inciden- tale, dichiarando «che la polizza non copriva il danno subito dall’immo- bile di S.A. stante la delimitazione oggettiva del contratto scaturente dall’art. 3».
Ricorre per cassazione G.G. con due motivi (e relativi quesiti); resiste con controricorso la Mediolanum. Entrambe le parti hanno depositato me- moria.
In diritto
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1363, 1364 e 1378 c.c., e relativo difetto di motivazione; si censura la sentenza impugnata la` dove «la Corte di Messina ha escluso la garanzia assicu- rativa fatta valere dal G. nei confronti di Medionalum sul presupposto dell’applicabilita` alla specie della causa di esclusione di responsabilita` di cui l’art. 3, lett. q), della condizioni generali contenute nella polizza da Mediolanum Assicurazioni» (ove era previsto l’esclusione della garanzia per «i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati». Si aggiunge che
«il Ctu Ri. non aveva fatto riferimento a franamenti o a cedimenti del terreno I.; aveva, invece, individuato la causa scatenante dell’evento nella demolizione del fabbricato I., congiuntamente con lo scavo di sottomurazione per la posa delle fondazioni del nuovo edificio».
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., e relativo difetto di motivazione in relazione alla suddetta clausola n. 3 del contratto; in particolare si osserva che «la soluzione della Corte di Messina non sembra coerente con il tenore del dato testuale del con- tratto». Si aggiunge che ha errato la Corte territoriale nel considerare
non vessatoria la clausola in questione solo perche` non sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c..
Il ricorso merita accoglimento in relazione ad entrambe le suddette censure.
La ratio decidendi dell’impugnata decisione si basa, infatti, da un lato, sull’affermazione che le clausole limitative del rischio assicurato costi- tuiscono delimitazione dell’oggetto del contratto di assicurazione e non limitazione di responsabilita`, e, dall’altro, sulla negazione della vessa- torieta` di detta clausola n. 3, lett. q), in quanto non specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., comma 2.
Entrambi tali aspetti argomentativi sono censurabili.
Innanzitutto deve rilevarsi, sulla base di quanto gia` statuito da questa Corte (tra le altre, n. 395/2007), che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilita`, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., (con conseguente sottoposizione delle stesse alla ne- cessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto) quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contrat- to, e non sono percio`, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.
Nella fattispecie in esame, sotto il titolo «delimitazione dell’assicura- zione-esclusioni», non si ricomprendono nel rischio assicurato «i danni provocati da condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati»: e` evidente dun- que, e sul punto la motivazione della Corte territoriale e` carente ed illogica che, con tale clausola, l’assicuratore (quale tra l’altro «predispo- nente» il contenuto contrattuale in modo unilaterale sottoscritto dal G., assicurato-contraente debole), ha previsto una cos`ı ampia casistica, di attivita` ipotizzabili nell’esercizio di impresa edile, da risultare la stessa clausola finalizzata non ad una consentita «specificazione» del rischio contrattuale bens`ı ad una non corretta esclusione in toto di quest’ulti-
mo, con modalita` tali, quindi, da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all’attivita` imprenditoriale in que- stione.
Ancora, quanto al secondo motivo, da collegarsi all’ulteriore argomen- tazione della Corte di merito sulla ritenuta validita` di detta clausola, censurabile e` altres`ı la statuizione secondo cui per ritenersi vessatoria una clausola contrattuale (vale a dire tale da costituire un disequilibrio nel rapporto tra contraenti, dando luogo ad un indebito «privilegio» a favore di uno solo di essi) e` necessario il dato formale della sua specifica approvazione per iscritto, prescindendo dal contenuto.
Ne consegue, a seguito della cassazione dell’impugnata decisione, che deve enunciarsi il seguente principio di diritto: configura una non con- sentita limitazione di responsabilita`, ex art. 1229 c.c., la clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo ri- schio, ipotizza (come nel caso di specie, con l’espressione testuale «da qualsiasi causa determinati») in modo ampio ed indiscriminato la non
«comprensione» dei danni nell’oggetto del contratto stesso.
Inoltre l’esame e il giudizio sulla vessatorieta` di una clausola debbono prescindere da dati meramente formali, come quelli in tema di sotto- scrizione ex art. 1341 x.x., xxxxx 0, (xxxxx restando che tale norma, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina delle clausole vessatorie, di cui alla L. n. 52 del 1996, prima e al Codice del consumo poi, non e` applicabile all’attualita`, indipendentemente dalla presente controver- sia, al rapporto professionista/imprenditore-consumatore, ma solo a quello riguardante soggetti in posizione di «parita`» contrattuali, vale a dire contraenti o entrambi persone fisiche o entrambi professionisti- imprenditori).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.
1. Il controllo sul «contenuto contrattuale» esercitato dalla Cassazione nel caso in esame
Con la sentenza annotata, la Corte di Cassazione, dopo aver af- fermato il consolidato principio per cui «le clausole che riguar- dano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dun- que, specificano il rischio garantito» non possono considerarsi
«limitative della responsabilita`, per gli effetti dell’art. 1341 c.c.», a
differenza di quelle che «limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito»(1), ha classificato in quest’ultima categoria la clausola di un contratto assicurativo che escludeva dalla garanzia prestata «i danni pro- vocati da condutture ed impianti sotterranei in genere, a xxxxxx- cati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, fra- namento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati». Secondo la Corte, con tale clausola il predisponente aveva «pre- visto una cos`ı ampia casistica, di attivita` ipotizzabili nell’eserci- zio di impresa edile, da risultare la stessa clausola non finalizzata ad una consentita ‘‘specificazione’’ del rischio contrattuale bens`ı ad una non corretta esclusione in toto di quest’ultimo, con mo- dalita` tali, quindi, da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all’attivita` imprenditoriale in questione».
E` semplice constatare come la Corte, nel caso specifico, non abbia affatto analizzato il contenuto della clausola al fine di va- lutare se la predetta esclusione dal rischio assicurato celasse in realta` una limitazione della responsabilita` del predisponente, ta- le da farla ricadere invece nel catalogo delle clausole vessatorie contemplato dall’art. 1341 c.c.
Ben diversamente, infatti, il Giudice di legittimita` ha valorizzato
lo specifico contenuto normativo della predetta clausola per so- stenere che questo implicasse una deviazione cos`ı significativa del contratto stipulato fra le parti rispetto al «tipo contrattuale» dell’assicurazione della responsabilita` civile da «incidere ... nega- tivamente sulla sussistenza della causa» di quest’ultimo.
Infatti, nonostante la estrema sinteticita` dell’apparato argomen- tativo, appare chiaro che la Cassazione abbia inteso non gia` por- tare alla luce una finalita` elusiva del precetto normativo dettato dall’art. 1341 c.c. insita nella pattuizione in esame, ma piuttosto esercitare un controllo di compatibilita` del suo specifico conte- nuto con lo schema normativo «tipico» del contratto di assicu- razione della responsabilita` civile(2), giungendo ad una valuta- zione negativa al riguardo, in quanto l’anzidetta restrizione della garanzia sarebbe stata tale da «incidere» sulla causa stessa del contratto, alterandola indebitamente.
Quale sia il paradigma normativo sul quale la Corte ha inteso
(1) In proposito si veda la costante giurisprudenza della Corte: Xxxx., sez. III, 17.12.2009, n. 26524, in Dir. e giustizia 2010; Cass., sez. III, 10.11.2009, n. 23741, in Mass. Giust. civ., 2009, 11, 1571; Cass., sez, III, 12.12.2008, n. 29198, in Guida dir., 2009, 19, 72.
(2) Come ha osservato DEL RE, Assicurazione della responsabilita` civile e ampiezza delle esclusioni convenzionali del rischio assicurato: nullita` della
clausola ex art. 1229 c.c.?, in Resp. civ., 2010, 1262: «la Cassazione va oltre, superando la prospettiva del vaglio di vessatorieta` ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 0, x.x., x xx xxxx xxx xxxxx di un piu` ampio controllo giudiziale sulla meritevolezza della clausola, che finisce con l’assorbire la necessita` di una puntuale distinzione fra clausole determinative dell’og- getto e clausole limitative della responsabilita`».
fondare il controllo cos`ı esercitato non e` tuttavia esplicitato nella motivazione della sentenza.
Cio` detto, il tema del controllo sul contenuto contrattuale unila-
teralmente predisposto e della sua estensione, in xxx xxxxxxxxx- xxxxxxxx, xxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx dall’art. 1341 c.c. non e` affatto nuovo in dottrina(3), ma evidentemente, per quanto l’in- tento manifestato dalla Corte fosse proprio quello di esercitare un «controllo» di tal genere sullo specifico contenuto del con- tratto in discussione, l’affermazione di un cos`ı innovativo princi- pio di diritto avrebbe richiesto ben altro impegno argomentativo al fine di dare adeguata dimostrazione del suo fondamento teo- rico.
Per di piu`, del tutto incoerentemente con tali presupposti, la Corte non ha concluso che la clausola dianzi citata fosse viziata da nullita` in ragione dell’incompatibilita` del contenuto disposi- tivo col tipo contrattuale precitato o dell’inesistenza del rischio assicurato (art. 1895 c.c.), ma ha invece affermato che essa im- plicasse «una non consentita limitazione di responsabilita` ex art. 1229 c.c.», dichiarandola quindi nulla per questo ben diverso motivo.
E` palese, tuttavia, che la clausola in questione non era affatto
limitativa della responsabilita` dell’assicuratore, come risultera` chiaro anche da quanto si evidenziera` piu` oltre, ma si limitava semplicemente ad escludere una ben determinata categoria di danni, originati da uno specifico fattore causale, dalla garanzia prestata per la responsabilita` civile dell’impresa edile, contri- buendo cos`ı all’individuazione dell’oggetto del contratto me- diante la tecnica della delimitazione per esclusione del rischio assicurato.
Per di piu`, il suo contenuto era ben diverso da quello che la Corte
le ha attribuito laddove l’ha censurata per aver previsto una sup- posta «esclusione in toto» dei rischi inerenti all’attivita` esercitata dall’impresa edile assicurata, mentre essa si limitava ad esclude- re dalla garanzia i soli danni «a fabbricati ed a cose» (e peraltro non quelli alle persone) cagionati da una causa ben specifica («assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno», quale ne fosse la causa), il che evidentemente non solo e` ben lungi dall’implicare una totale esclusione del rischio assicurato, ma soprattutto e` insuscettibile di alterare addirittura la causa del contratto o da farla venir meno, come erroneamente asserito dalla Corte.
La decisione commentata ha incontrato l’unanime critica della dottrina, sia per questo palese fraintendimento del contenuto della clausola esaminata(4), sia perche´ «il sindacato di validita` condotto dalla Corte sembra trascendere l’ambito dell’art. 1229 c.c., per collocarsi sul piano dell’apprezzamento della congruita` causale del contratto», finendo per confondere «rischio assicura- to e responsabilita` dell’assicuratore»(5).
Essa comunque offre l’opportunita` per una riflessione sulla tor-
mentata problematica della distinzione fra clausole determinati- ve dell’oggetto del contratto di assicurazione e clausole limitative della responsabilita` dell’assicuratore, alla ricerca di un criterio distintivo sufficientemente forte da segnare una chiara demarca- zione fra le une e le altre.
2. Attinenza delle clausole limitative della responsabilita` all’esecuzione del contratto da parte del predisponente e di quelle determinative del contenuto contrattuale alla definizione dell’oggetto delle sue obbligazioni
Tale riflessione deve indubbiamente prendere le mosse dalla in- dividuazione dell’esatto contenuto precettivo dell’articolo 1229 c.c., laddove sancisce la nullita` dei patti che escludono o limitano
«la responsabilita` del debitore per dolo o colpa grave», e dell’ar- ticolo 1341 c.c., per cio` che attiene all’inefficacia delle clausole
«che stabiliscono ... limitazioni di responsabilita`» a favore del predisponente (qualora non siano specificamente approvate dal- l’aderente).
E` ben chiaro, infatti, che entrambe le norme hanno per oggetto
pattuizioni dirette a disciplinare la responsabilita` contrattuale del debitore della prestazione conseguente all’inadempimento delle obbligazioni che gli derivano dal contratto.
La prima, significativamente ricompresa nel capo del libro delle obbligazioni che disciplina l’inadempimento, e` infatti diretta sanzionare i patti che limitano la responsabilita` (per dolo o colpa grave) del debitore della prestazione.
La seconda fa inequivocabilmente riferimento a quella stessa responsabilita`, come unanimemente ritiene la dottrina che, per- tanto, le contrappone a quelle che invece delimitano il contenuto delle obbligazioni del predisponente: «Le clausole limitative di responsabilita` sono quelle clausole con le quali si restringe va- riamente l’area di responsabilita` del predisponente per la even- tualita` di un suo inadempimento ... Non costituiscono clausole limitative di responsabilita` quelle che concorrono a circoscrivere la sfera di obbligazioni del predisponente o che, con altra termi- nologia, valgono a precisare l’oggetto del contratto»(6).
Pertanto, entrambe le norme si riferiscono a quelle clausole che disciplinano le conseguenze dell’inadempimento delle obbliga- zioni contrattuali, limitando la responsabilita` del debitore della prestazione, quale consegue, per l’appunto, al suo inadempi- mento.
I patti in questione presuppongono quindi l’inadempimento del contraente, al fine di escluderne o limitarne le conseguenze, ma l’inadempimento ovviamente, a sua volta, presuppone l’esisten- za e la piena efficacia dell’obbligazione rimasta inadempiuta per l’inesecuzione o l’inesatta esecuzione della relativa prestazio- ne(7).
Queste considerazioni evidenziano la ontologica diversita` delle clausole limitative della responsabilita` contrattuale rispetto a
(3) Come ricorda XXXXXXX, Clausole di esonero da responsabilita` e di de- terminazione dell’oggetto, in Contr., 1997, 3, 258 e seguenti. Per riferimenti bibliografici in proposito si vedano, in particolare, le note 22 e 23. Si vedano anche: XXXXXXXXXX, Clausole abusive e contratto di assicurazione: verso un controllo di tipo sostanziale?, in Danno e resp., 2007, 908; BIANCA, Condizioni generali di contratto, in Digesto civ., Torino, 1988, III, 401.
(4) XXXXXXXX, Delimitazione del rischio assicurato e causa del contratto, in Giust. civ., 2011, I, 200; XXXXXXX, Limiti convenzionali al rischio assicurato e giudizio di vessatorieta`, in Danno e resp., 2011, 166.
(5) DEL RE, op. cit., 1270.
(6) BONILINI-CONFORTINI-GRANELLI, Codice Civile Ipertestuale, Torino, 2005, I, 2198; nello stesso senso si vedano: SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in gene-
rale, in Comm. Scialoja e Branca, sub artt. 1321-1352, Bologna-Roma, 1970, pag. 282; XXXXXX, Condizioni generali di contratto, in Diritto Civile, in Enci- clopedia Giuridica, VII, Roma, 1988, pg. 5; X. XXXXX, X. XXXXX, Responsabilita` precontrattuale e contratti standard, Artt. 1337-1342, in Comm. Xxxxxxxxxxx, Milano, 1993, 374.
(7) «Le clausole limitative del rischio assicurato costituiscono delimita- zione dell’oggetto del contratto e dell’obbligazione assunta dall’assicura- tore, e non limitazione di responsabilita`, la quale puo` conseguire soltanto dall’inadempimento dell’obbligo giuridico. Ne consegue che le limitazioni del rischio assicurato non debbono essere approvate per iscritto specifi- camente, a norma dell’art. 1341, comma ult., c.c.» (Cass., sez. I, 27.11.1979,
n. 6202, Xxxxxxxx c. Soc. L’Abeille, in Mass. Giust. civ., 1979, fasc. 11)
quelle che, invece, concorrono a determinare l’oggetto del con- tratto o, piu` precisamente, il suo contenuto(8), dal momento che queste ultime si pongono su tutt’altro piano, essendo dirette a definire l’esatto contenuto della prestazione che ciascun con- traente deve all’altro e, pertanto, cio` che costituisce l’oggetto del suo adempimento.
Esse sono percio` finalizzate a regolare un aspetto del rapporto contrattuale che rappresenta un prius, sotto il profilo logico, giu- ridico ed anche temporale, rispetto a quanto e` invece disciplina- to dalle altre, perche´ delimitano l’oggetto dell’obbligazione del predisponente, quando invece le altre si preoccupano di esclu- dere o limitare la sua responsabilita` contrattuale nel caso che a quella determinata obbligazione questi non adempia e discipli- nano percio` le conseguenze di un evento che rappresenta un posterius.
Le clausole delimitative dell’oggetto del contratto (o, meglio, del suo contenuto), pertanto, ineriscono alla configurazione del con- creto sinallagma contrattuale voluto dalle parti, individuando le prestazioni di ciascuna di esse, mentre quelle limitative della responsabilita` afferiscono all’esecuzione del contratto e, precisa- mente, alla patologia di quest’ultima, rappresentata dall’inadem- pimento (o inesatto adempimento) di una di quelle prestazioni, per escluderne o limitarne gli effetti giuridici previsti dalla legge. Le une ineriscono al contenuto dell’obbligazione di un contraen- te, le altre alle conseguenze del suo inadempimento.
La demarcazione fra le due categorie, pertanto, non potrebbe essere piu` netta.
Fra le une e le altre, sotto il profilo dogmatico, non puo` esservi confusione: il loro oggetto e le loro finalita` sono completamente diversi e chiaramente distinguibili.
3. Il peculiare criterio distintivo delle clausole determinative del contenuto del contratto di assicurazione: l’immanenza all’evento dannoso della causa di esclusione della garanzia
E`, quindi, difficile giustificare l’assunto, invero ricorrente in dot-
trina, per cui risulterebbe difficile distinguere le due categorie di clausole, al punto che si e` arrivati a sostenere addirittura la
«mancanza di criteri affidabili per tracciare uno spartiacque tra le clausole di limitazione della responsabilita` e gli altri patti» che tali non sono(9).
Evidentemente tutt’altro problema, rispetto a quello della distin- zione concettuale delle due categorie, e` quello costituito dalla dissimulazione di una «esclusione o limitazione della responsa- bilita`» dell’assicuratore sotto la forma di una clausola apparen- temente diretta a realizzare una «delimitazione del rischio»(10), perche´ in questo caso si tratta di analizzare il concreto contenuto normativo di una clausola, per stabilire se, al di la` delle apparen- ze, quest’ultimo non produca, in realta`, l’effetto di limitare la responsabilita` derivante da un possibile inadempimento (e non
gia` quello di individuare il contenuto della prestazione dovuta da un contraente all’altro).
Questa ben diversa problematica induce a fare i conti col pecu- liare contenuto del contratto di assicurazione e, in particolare, con quello dell’obbligazione propria dell’assicuratore(11), impli- cante la prestazione di una garanzia per un determinato rischio cui e` esposto l’assicurato ovvero la promessa di eseguire il paga- mento di un indennizzo qualora si verifichi un determinato evento dannoso e con cio` si concretizzi il rischio per il quale l’assicuratore si e` obbligato a garantire l’assicurato.
L’esistenza del rischio e` essenziale ai fini della validita` del con- tratto (artt. 1895, 1896 c.c.) e la sua delimitazione, nell’assicura- zione contro i danni, e` indubbiamente rimessa all’autonomia privata, mancando norme imperative che impongono limitazioni in proposito, principio questo che e` necessario sottolineare con particolare evidenza, considerati i ripetuti tentativi di sopprimere l’autonomia contrattuale (anziche´ di limitarla, come fanno gli artt. 1229 e 1341 c.c.) che riaffiorano periodicamente nella giuri- sprudenza di legittimita`, come dimostra pure la sentenza in com- mento.
Cio` detto, e` bene ricordare che e` lo stesso art. 1882 c.c., laddove tratteggia l’identita` del «tipo» contrattuale dell’assicurazione, a rimettere all’autonomia privata la precisa definizione del conte- nuto dell’obbligazione dell’assicuratore consistente nel «rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro».
Tale impostazione e` ribadita, per cio` che attiene all’assicurazione contro i danni, dal comma 1º dell’art. 1905 c.c., laddove prevede che l’assicuratore sia tenuto «a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato».
E` proprio la definizione normativa del «tipo» contrattuale, per-
tanto, a prevedere che siano i contraenti a definire liberamente i
«limiti» dell’obbligazione indennitaria assunta dall’assicuratore. Ragion per cui risulta priva di qualsiasi fondamento nel diritto positivo la pretesa di esercitare in sede giurisprudenziale un con- trollo di conformita` del contenuto delle predette clausole con- trattuali rispetto ad un «tipo» normativo in realta` inesistente, il che viepiu` evidenzia come siano censurabili le conclusioni cui e` pervenuta la sentenza annotata.
La delimitazione del rischio assicurato, e cioe` dei «limiti» dell’ob-
bligazione dell’assicuratore, avviene mediante l’utilizzo di diver- se tecniche contrattuali dirette a selezionare gli eventi dannosi compresi nella garanzia prestata rispetto a quelli da essa esclusi (generalmente mediante apposite clausole di «esclusione»), sulla base di diversi criteri, attinenti alla natura propria dei singoli eventi dannosi, alla loro causa o al tempo del loro accadimento. Le clausole in questione individuano quei casi in cui non sorge l’obbligazione dell’assicuratore ad eseguire la prestazione inden- nitaria in quanto l’evento dannoso e` connotato da una peculia- xxxx` predeterminata, che puo` essere costituita dalle sue modalita`
(8) La dottrina ha da tempo evidenziato l’ambiguita` della nozione di
«oggetto» del contratto e la preferibilita` di quella di «contenuto del contrat- to» intesa come «regolamento contrattuale complessivo». In proposito si veda: XXXXX, Trattato del contratto, Milano, 2010, 862 e seguenti. Ma si vedano anche XXXXXXXXX, L’oggetto del contratto, in Comm. Xxxxxxxxxxx, Mila- no, 2001, 37; CARRESI, Il contenuto del contratto, RDC, 1963, 365. Per il con- tratto di assicurazione si veda: LA TORRE, Le Assicurazioni, Milano, 2000, 15. (9) XXXXXXXX e X. XXXXXXXXX, Trattato dei contratti, I contratti in generale, 1999, I, 346; XXXXXXXXXX, op. cit., 911; XXXXXXX, op. cit., 259; X. XXXXX – X. XXXXX,
Responsabilita` precontrattuale e contratti standard, in Comm. Xxxxxxxxxxx, Milano, 1993, 375 e segg.
(10) XXXXXXXXXX, op. cit., ivi.
(11) In proposito merita di essere ricordato come, in realta`, per alcuni autori, l’assicuratore assuma una «prestazione di garanzia» consistente nel far «conseguire al creditore la sicurezza – economicamente rilevante – che al verificarsi di un evento egli interverra` ad eseguire un pagamento», con la conseguenza che «la caratteristica peculiare di questa prestazione consiste in cio`: che essa si converte e attualizza l’intestazione di danaro nel mo- mento in cui si verifica l’evento cui e` strutturalmente collegata» (SCALFI, Assicurazione (contratto di), in Digesto comm., Torino, 1987, 1, 341). Ov- viamente non e` questa la sede per entrare nel merito dell’annosa disputa sulla funzione del contratto di assicurazione.
di accadimento(12), dall’identita` della persona danneggiata(13), dalla specifica tipologia del danno che ha prodotto(14), dal tempo in cui tale evento si e` verificato o da quello in cui si e` prodotto il danno(15), dalla specifica causa del danno(16) o da altri aspetti ancora della fattispecie dannosa.
Con felice espressione si e` detto che le clausole delimitative del rischio assicurato sono quelle che individuano «le concrete mo- dalita` di accadimento del sinistro (tempo, luogo, causa, effetti, autore)»(17), con cio` evidenziando che i patti in questione indi- viduano nella complessa fattispecie dell’evento dannoso assicu- rato (quale appunto e` il sinistro) uno o piu` elementi (della piu` diversa natura, come si e` visto), la cui ricorrenza esclude l’obbli- go dell’assicuratore di eseguire la prestazione indennitaria.
A quelli indicati certo possono aggiungersi altri elementi conno- tativi dell’evento dannoso, purche´, si ripete, tali da contraddistin- guere l’evento dannoso inerente al rischio assicurato(18).
Tali elementi, infatti, sono accomunati proprio dal fatto di essere inerenti all’evento dannoso stesso, di costituire una componente intrinseca alla fattispecie concreta di tale evento, di rappresenta- re una peculiarita` del medesimo e, dunque, del sinistro(19).
La causa di esclusione della garanzia, quindi, non e` solo «stret- tamente connessa» al sinistro, ma e` immanente ad esso, in quan- to costituisce un connotato del sinistro, e cioe` una concreta com- ponente della fattispecie che lo integra, componente che la clau- sola individua, eleggendola a ratio excludendi della garanzia as- sicurativa, ed in tal modo restringendo l’oggetto dell’obbligazione assunta dall’assicuratore nei riguardi dell’assi- curato(20).
Possiamo percio` concludere che, nel contratto di assicurazione, le clausole delimitative del contenuto contrattuale presentano la peculiarita` di individuare il rischio assicurato facendo riferimen- to ad uno o piu` aspetti dell’evento dannoso, e cioe` ad uno o piu` elementi di fatto immanenti al sinistro, la cui ricorrenza esclude l’insorgere dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore (ovve- ro, in qualche caso, al contrario, elementi che sono indispensabili perche´ tale obbligazione si attualizzi).
Le clausole che, diversamente, limitano la responsabilita` per ina- dempimento dell’assicuratore (ancorche´ «vestite» di un differen- te contenuto) sono invece quelle che si riferiscono ad elementi di
fatto estranei all’evento dannoso che integra il sinistro e tempo- ralmente successivi al suo avverarsi.
Le prime, infatti, effettivamente pertengono alla definizione del rischio assicurato, le altre evidentemente no.
Questo criterio, che guarda realmente all’effettivo contenuto del- la clausola ed alla sua afferenza o meno al rischio assunto dal- l’assicuratore-predisponente, appare essere il solo in grado di segnare una sicura linea di confine tra le clausole intrinsecamen- te vessatorie e quelle che tali non sono.
A riprova di cio` e` significativo che ne´ la dottrina, ne´ la giurispru- denza siano riuscite a dare una qualsiasi dimostrazione dei fon- damenti teorici dei criteri discretivi diversi da questo che sono stati di volta in volta affermati a tal fine, conducendo a risultati che, come si vedra`, risultano in realta` arbitrari.
4. La funzione delle clausole determinative del contenuto del contratto di assicurazione ai fini del procedimento tecnico assicurativo di assunzione dei rischi da parte dell’assicuratore Queste constatazioni inducono due importanti corollari.
Il primo attiene ad una peculiarita` del contratto di assicurazione che sottolinea ulteriormente l’intima connessione fra la fattispe- cie dell’evento dannoso che integra il sinistro ed il rischio assi- curato e, dunque, il contenuto del contratto, in quanto proprio la precisa definizione degli eventi dannosi coperti dalla garanzia assicurativa e la loro distinzione da quelli che ne sono esclusi riveste essenziale importanza per la determinazione delle proba- bilita` di avveramento del rischio assicurato.
A questo riguardo va osservato che la natura di impresa di assi- curazione propria di uno dei contraenti del contratto assicurativo e` ormai ritenuta dalla dottrina, sia pure con accenti diversi, un aspetto fondamentale del tipo contrattuale(21), in quanto con- sente «l’inserzione dei singoli dischi assunti dall’assicuratore in una massa di rischi omogenei, cui consegue da un lato la possi- bilita` di un calcolo statistico del premio, dall’altro la neutralizza- zione del rischio inerente ad ogni singolo contratto, garanzia indispensabile perche´ al rischio assicurato non si sostituisca il rischio dell’insolvenza dell’assicuratore»(22).
Col contratto di assicurazione, infatti, il rischio del singolo viene ripartito dall’assicuratore «su una pluralita` di economie attraver-
(12) Si pensi, ad esempio, relativamente all’assicurazione della respon- sabilita` civile derivante dalla circolazione dei veicoli, all’esclusione del danno cagionato da un veicolo condotto da una persona di eta` inferiore a quella richiesta dalla legge (Cass., sez. III, 23.2.1996, n. 1437, Soc. Assi- talia c. Prenassi e altro, in Mass. Giust. civ., 1996, 244) oppure, relativa- mente all’assicurazione contro il furto, alle clausole per le quali il furto deve avvenire con determinate modalita` e non con altre (Cass., sez. I, 7.9.1984, n. 4787, Procoli c. Ass. Generali, in Mass. Giust. civ., 1984, 8), o a quelle che, con riguardo all’assicurazione contro l’incendio, escludono della relativa copertura i danni a macchine e circuiti elettrici per effetto di scariche od altri fenomeni elettrici (Cass., sez. I, 1.3.1986, n. 1303, Berutti c. RAS, in Dir. econ. ass., 1987, 319).
(13) Sempre con riguardo all’assicurazione della responsabilita` civile, si considerino in proposito le clausole che escludono dal novero dei terzi
determinate categorie di persone, quali, ad esempio, coloro che, indipen- dentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, abbiano ripor- tato un danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all’atti- vita` cui si riferiva l’assicurazione (Cass., sez. III, 9.3.2005, n. 5158, Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx Xxxxx x. Ras, in Mass. Giust. civ., 2005, 4).
(14) Al riguardo si faccia riferimento, sempre a titolo di esempio, all’e- sclusione dei danni subiti dei trasportati nel caso che il trasporto non sia eseguito in conformita` alle disposizioni vigenti e a quanto risultante dalla carta di circolazione (Cass., sez. III, 7.11.1997, n. 10947, Soc. Xxxxx Xxxxx- tico assicur. x. Xxxxxxxx, in Mass. Giust. civ., 1997, 2100).
(15) Come la clausola che, nel contratto di assicurazione contro gli infor- tuni, limita la durata della convalescenza indennizzabile (Cass., sez. III, 8.1.1999, n. 102, Ferracuti c. Soc. Toro assicur., in Mass. Giust. civ., 1999, 23).
(16) Cass., sez. I, 17.5.1982, n. 3040, Biasiolo c. Soc. Veneta Assicurazioni, in Mass. Giust. civ., 1982, fasc. 5.
(17) XXXXXXXX, op. cit., 202.
(18) «La delimitazione del rischio puo` essere spaziale (ad esempio, sono coperti i soli rischi avvenuti in Italia), temporale (ad esempio, sono coperti i soli rischi verificatisi dopo il caricamento della merce), oggettiva (ad esempio, sono coperti i soli danni patrimoniali), soggettiva (ad esempio, sono coperti i soli danni patiti dall’assicurato, non quelli patiti dai suoi familiari), causale (ad esempio, non sono coperti i danni derivanti dal fulmine)» (XXXXXXXX, op. cit., 201).
(19) In tal senso si veda: XXXXXXXX, op. cit., 202.
(20) In dottrina si e`, invero, perspicuamente osservato che «la delimita- zione del rischio puo` essere paragonata, mutatis mutandis, alla definizione della fattispecie incriminatrice in materia penale: cos`ı come soltanto le condotte concrete che integrano tutti gli estremi della previsione astratta possono definirsi «reato», allo stesso modo soltanto i sinistri che integrano tutti gli estremi del rischio come delimitato nel contratto fanno sorgere il diritto all’indennizzo e, correlativamente, l’obbligo di pagarlo. Dunque la delimitazione contrattuale del rischio e` la fattispecie astratta: il sinistro e` la fattispecie concreta. L’obbligo di pagamento dell’indennizzo sorge solo quando vi sia perfetta corrispondenza tra la prima e la seconda» (XXXXXXXX, op. cit., 201).
(21) XXXXXX, op. cit., 336 e segg.
(22) VOLPE PUTZOLU, Commentario breve al diritto delle assicurazioni, Pa- dova, 2009, 6; si veda anche: XXXXXXX, Trattato di diritto civile, Padova, 2010, II, 786.
so il procedimento tecnico assicurativo», venendo cos`ı «frantu- mato, disperso e quindi neutralizzato su basi statistico-attuariali nell’esercizio dell’impresa assicurativa»(23).
Tali considerazioni evidenziano come le clausole di delimitazio- ne del rischio assicurato siano strettamente connesse alle proba- bilita` di avveramento del rischio assicurato, calcolate con criteri statistico-attuariali(24), e dunque da un lato alle condizioni di assicurabilita` del medesimo da parte dell’impresa, che deve es- sere in grado di far fronte con un adeguato patrimonio al com- plesso dei rischi inerenti alle garanzie prestate ai propri assicu- rati, e dall’altro all’entita` del premio dovuto dal singolo assicu- rato, che deve essere proporzionato all’incidenza probabilistica del rischio per il quale il suo assicuratore si e` obbligato nei suoi riguardi.
Non a caso, nella prassi assicurativa, e` frequente che alle esclu- sioni dalla garanzia previste dal contratto-tipo proposto dall’im- presa assicuratrice si accompagni la possibilita` di assicurare uno o piu` fra i rischi esclusi col pagamento di un sovrapremio, che costituisce il corrispettivo dell’incremento della rischiosita` della garanzia in tal caso assunta dall’assicuratore.
Tali considerazioni, in quanto pertinenti ad un aspetto fonda- mentale del tipo contrattuale, non possono essere ignorate dal- l’interprete che si trovi ad analizzare una clausola limitativa del rischio assicurato, in quanto le clausole che delimitano il conte- nuto della prestazione dell’assicuratore sono, per l’appunto, fi- nalizzate ad individuare, con la maggior precisione possibile, i rischi assunti in garanzia e, per converso, quelli che ne sono esclusi, al fine di consentire la correttezza del «procedimento tecnico assicurativo» di sussunzione del singolo rischio assicura- to nella massa dei rischi congeneri ai fini di cui si e` detto (fra i quali assolutamente prioritario e` quello di garantire la corrispon- denza fra il patrimonio dell’assicuratore e la massa dei rischi che questi si assume).
Poiche´ questo «procedimento tecnico assicurativo» avviene, co- me detto, mediante criteri statistico-attuariali, diviene rilevante, a tal fine, selezionare con precisione gli eventi dannosi ai quali l’assicuratore contrattualmente si espone, sicche´ l’operazione di delimitazione del contenuto del contratto, generalmente effet- tuata mediante la tecnica delle cause di esclusione della garan- zia, riveste un’importanza essenziale ai fini contrattuali.
Anche sotto questo profilo, pertanto, risulta chiaro come l’indi- viduazione dei rischi garantiti avvenga con riferimento alle spe- cifiche peculiarita` dell’evento dannoso assunto in garanzia e quindi proprio mediante l’individuazione, nel testo contrattuale, di quei singoli aspetti della fattispecie dannosa dianzi illustrati che consentono di individuare con precisione il rischio effettiva- mente garantito, onde calcolarne le probabilita` di avveramento utilizzando i precitati criteri statistico-attuariali.
Tale constatazione evidenzia una volta di piu` la centralita` degli
elementi di fatto immanenti al sinistro ai fini della delimitazione del contenuto del contratto, quale rappresenta il connotato di- scriminante delle clausole dirette a disciplinare questo aspetto contrattuale rispetto a quelle limitative della responsabilita` del- l’assicuratore.
5. L’estraneita` delle cause di esclusione all’evento dannoso assicurato quale connotato delle clausole limitative della responsabilita` dell’assicuratore
Un secondo corollario consiste nella constatazione che proprio l’intrinseco contenuto delle clausole che delimitano l’oggetto del contratto di assicurazione, in quanto individua il novero degli eventi dannosi indennizzabili in relazione ad una qualche pecu- liarita` loro intrinseca, ad un qualche loro specifico connotato (modale, causale, temporale ...), e non sulla base di elementi estranei a tali eventi, rappresenta di per se´ un criterio distintivo assai marcato, tale da discriminarle da quelle clausole che dissi- mulano invece un patto limitativo della responsabilita` dell’assi- curatore per il suo inadempimento, posto che queste fanno in- vece riferimento ad un elemento necessariamente estraneo all’e- vento dannoso (e cioe` al sinistro) e temporalmente successivo ad esso.
E` semplice osservare, infatti, che l’esclusione (o la limitazione)
della responsabilita` contrattuale dell’obbligato non puo` fondarsi su un fatto che costituisce il presupposto della sua prestazione, su un fatto che condiziona l’insorgere di quest’ultima (quale e` appunto l’avverarsi del sinistro nel rapporto assicurativo), in quanto tale esclusione riguarda una diversa fase del rapporto contrattuale: non gia` quella della definizione del contenuto del contratto, dei presupposti della prestazione dell’assicuratore, bens`ı quella, tutt’affatto diversa e successiva, della sua esecuzio- ne.
Pertanto una clausola di esclusione della responsabilita` per ina- dempimento dell’assicuratore, per dirsi tale, puo` essere solo quella che sia condizionata a fatti estrinseci al sinistro, perche´ ad esso estranei e rispetto ad esso temporalmente successivi: tale inadempimento, infatti, presuppone necessariamente che il sini- stro si sia gia` verificato e che l’obbligazione indennitaria poi rimasta inadempiuta sia gia` insorta, sicche´ la clausola che si riferisca invece ad un connotato del sinistro non potra` mai essere ritenuta limitativa della responsabilita` dell’assicuratore.
A questo proposito e` stato sovente addotto quale termine di pa- xxxxxx il caso del contratto bancario relativo al servizio delle cassette di sicurezza disciplinato dall’art. 1839 c.c.(25), di cui si e` ripetutamente occupata la Corte di Cassazione in relazione ad alcune clausole previste dalle Norme uniformi bancarie del 1954 (art. 16) ed a quelle del 1976 (artt. 2 e 3).
Ma proprio questo caso si presta egregiamente ad evidenziare la sostanziale diversita` di contenuto delle predette clausole che la Corte ha ritenuto limitative della responsabilita` della banca ri- spetto a quelle che definiscono, invece, il contenuto del contratto di assicurazione, delimitando il rischio garantito, come del resto la stessa Cassazione civile ha posto chiaramente in luce della sentenza n. 5421/1992(26), contrapponendo i due modelli con- trattuali in questione.
Dopo aver ricostruito il contenuto del precitato tipo contrattuale ed identificato quello dell’obbligazione dovuta dalla banca con riferimento al triplice «obbligo di concessione in uso dei locali idonei all’espletamento del servizio, obbligo della custodia dei locali, obbligo della tutela dell’integrita` della cassetta» e dunque
(23) XX XXXXX, xx. xxx., 00; ma si veda anche: XXXXXXX, Contratto di assi- curazione: profili generali, Enciclopedia giuridica, III, 4; XXXXX, L’impresa nella struttura del contratto di assicurazione, Scritti giuridici 90, II, 767 e seg.); VOLPE POTZOLU, op. cit., 34.
(24) XXXXXXX, op. cit., 787.
(25) CABELLA PISU, Le clausole di esonero da responsabilita` nei contratti con i consumatori, in ALPA–BESSONE, I contratti in generale, Aggiornamento 1991-1998, 1999, 515; ma si veda anche: DELFINI, op. cit., 259 e seg.
(26) Cass., sez. I, 7.5.1992, n. 5421, in Foro it., 1993, I, 878.
in un «facere» tale da integrare da un lato una «locazione di cose» e dall’altro una «locatio operis» connotata dalla «massima dili- genza» propria della «professionalita` bancaria», com’e` noto, la Corte ha ritenuto che non contribuisse a definire il contenuto del contratto la clausola prevista dall’art. 2 delle NUB del 1976(27) per la quale «l’uso della cassetta e` concesso per la cu- stodia di cose di valore complessivo non superiore» ad un im- porto predeterminato, con correlativa obbligazione del cliente di
«non conservare nella cassetta cose aventi un valore nel com- plessivo superiore a detto importo».
Precisato che l’obbligo contrattuale della banca e` quello di cu-
stodire la cassetta, e non il suo contenuto, la Corte aveva infatti osservato che la clausola non atteneva «all’oggetto del contratto essendo estranea alle obbligazioni assunte dalla banca», per cui la limitazione del valore delle cose custodite nella cassetta im- plicava «la pura e semplice limitazione di responsabilita`» della banca predisponente.
In effetti, l’estraneita` del fatto pattuito (il valore massimo del
contenuto della cassetta) rispetto al contenuto dell’obbligazione della banca, in questo caso, era evidente.
Si osservi come, al contrario, nel caso del contratto di assicura- zione, le esclusioni riguardanti i connotati del sinistro riguardino invece un fatto condizionante l’insorgere dell’obbligazione del- l’assicuratore, tale da costituire addirittura un presupposto di quest’ultima, e, in quanto elementi costitutivi della fattispecie concreta del sinistro (sotto il profilo modale, causale, temporale
...), ineriscano a tale presupposto, contribuendo cos`ı a definire il
contenuto contrattuale. Non solo.
Nella citata sentenza, infatti, la Cassazione ha opportunamente sottolineato un altro aspetto della fattispecie esaminata, proprio al fine di evidenziarne la diversita` dal contratto di assicurazione, laddove ha affermato che il rischio assunto dalla banca che si rende custode della cassetta di sicurezza, ai fini contrattuali, ha una valenza ben diversa dal rischio per il quale l’assicuratore presta la propria garanzia.
Premesso che il citato contratto bancario «non e` un contratto aleatorio», a differenza di quello di assicurazione, la Corte ha infatti sottolineato che in quest’ultimo negozio «l’assunzione del rischio di un pregiudizio ... costituisce oggetto di un’obbliga- zione assunta dall’assicuratore, con la previsione espressa del- l’indennizzo», quale prestazione tipica del contratto, mentre nel caso del contratto disciplinato dall’art. 1839 c.c. «la finalita` che le parti perseguono non e` l’indennizzo di eventuali danni, ma solo
... la sicurezza dei locali e della cassetta», con la conseguenza che quello cui rimane esposta la banca e` il normale «rischio econo- mico quale consegue all’esercizio dell’impresa bancaria» e dun- que, sul piano contrattuale, l’ordinario «rischio risarcitorio» per l’inadempimento delle proprie obbligazioni cui e` esposto qual-
siasi contraente, e non gia` il rischio tipico del contratto assicu- rativo «quale componente specifica» di tale negozio.
Tali constatazioni da un lato inducono a riflettere sul fatto che le clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa incidono, ridu- cendolo, sul rischio tipico del contratto di assicurazione, il cui avveramento si traduce nell’evento dannoso subito dall’assicu- rato che concretizza il sinistro e fa sorgere l’obbligazione inden- nitaria dell’assicuratore(28), mentre la clausola prevista dalle NUB, e le altre consimili, non incidono sull’oggetto dell’obbliga- zione primaria della banca predisponente, che indubbiamente sussiste anche in presenza dell’avveramento del fatto contempla- to in dette clausole, sicche´ queste influiscono invece sull’obbli- gazione secondaria del risarcimento del danno da inadempimen- to, escludendola o limitandola.
Dall’altro le stesse considerazioni pongono in luce l’indissolubile pertinenza del rischio assicurato al contenuto stesso del contrat- to di assicurazione ed evidenziano, ancora una volta, come quel- le clausole che lo limitano contribuiscano a determinare l’ogget- to del contratto e non implichino affatto una limitazione di re- sponsabilita` contrattuale dell’assicuratore(29).
6. L’impiego del criterio «contenutistico» nella giurisprudenza La giurisprudenza stessa dimostra come la linea di confine co- stituita dalla inerenza all’evento dannoso del fatto addotto dalla clausola come causa di esclusione della garanzia svolga efficace- mente la sua funzione di discrimine rispetto a quelle clausole che invece, facendo riferimento a fatti del tutto estranei all’evento dannoso, sono piuttosto dirette a limitare la responsabilita` del- l’assicuratore.
E` proprio sulla base di questo criterio che, ad esempio, si ritiene
il carattere vessatorio delle clausole delle polizze infortuni che escludono la trasmissibilita` agli eredi dell’indennita` dovuta al- l’assicurato per l’invalidita` da questi patita, nel caso questi abbia a mancare ai vivi prima del pagamento della stessa(30).
La Suprema Corte ha, invero, motivato tale conclusione proprio in relazione al fatto che le previsioni contrattuali riguardanti
«fatti estranei al «danno» che non attengono alla sfera della limi- tazione del rischio, ma a quella diversa dei limiti dell’obbligo di risarcimento del danno gia` sorto»(31): e` dunque l’estraneita` all’e- vento dannoso del fatto contrattualmente previsto come causa di esclusione dell’indennizzo, e non altro, che induce a negare la pertinenza del patto in questione all’oggetto del contratto ed a riconoscerne invece la funzione di clausola preordinata in realta` all’esclusione della responsabilita` da inadempimento dell’assicu- ratore(32).
In effetti, nel caso specifico, con l’avverarsi del rischio contrat- tualmente assunto da quest’ultimo, costituito dall’infortunio causativo di un’invalidita` permanente dell’assicurato, sorge l’ob- bligazione di corrispondere l’indennita`, sicche´ la circostanza che
(27) Cos`ı come aveva fatto per l’art. 16 delle NUB del 1954 (Cass., 29.3.1976, n. 1129, in Banca, borsa, tit. cred., 1976, II, 173).
(28) Conformemente alla «funzione del contratto di assicurazione» ossia alla «sua causa» che «sta nel trasferimento del rischio dall’assicurato al- l’assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (il premio) del primo al secondo» (XXXXXXX, op. cit., 788).
(29) «In materia di contratto di assicurazione l’individuazione e la deter- minazione del rischio assicurato e` essenziale alla validita` stessa del con- tratto e non ha certo la funzione di ridurre la responsabilita` dell’assicura- tore per l’inadempimento del contratto medesimo» ( XXXXXXXXX, Le clausole di esonero da responsabilita`, in I contratti in generale, diretto da Xxxxxx, 2001, IV, II, 450).
(30) Cass., sez. III, 11.1.2007, n. 395, in Assicurazioni 2008, 1, 3; Cass., sez. I, 29.4.1988, n. 3234, in Foro it., 1988, I, 1895 e segg.
(31) Come si legge nella motivazione di Xxxx., n. 3234/1988 citata.
(32) Come nel caso specifico ebbe a riconoscere anche la dottrina, evi- denziando che la clausola concerneva «un evento (morte dell’infortunato) non solo estraneo, ma anche successivo al verificarsi» dell’evento dannoso e quindi «incidente nella fase dell’esecuzione dell’obbligazione di paga- mento dell’indennita` da parte dell’assicuratore» (DE NARDO, Assicurazione infortuni, diritto all’indennita` per invalidita` permanente, clausola di in- trasmissibilita` agli eredi, in Foro it., 1988, I, 1895).
questa, alla data della morte dell’assicurato, non gli sia ancora stata pagata e` del tutto estranea alla fattispecie dell’evento dan- noso per il quale l’assicuratore presta garanzia, con la conse- guenza che la sua previsione quale causa di esclusione dell’ob- bligazione di pagare l’indennizzo e`, in realta`, diretta ad elidere la responsabilita` dell’assicuratore per il suo mancato pagamento.
7. Gli altri criteri (sporadicamente) affermati dalla giurisprudenza
Ogni qual volta la giurisprudenza ha, invece, abbandonato il predetto criterio discretivo il risultato e` stato quello di una palese incongruenza logica e di una evidente apoditticita` delle decla- mazioni addotte al fine di giustificare la decisione assunta.
Ed invero, in questi casi, e` emersa con chiarezza la non confes- sata intenzione di esercitare quel controllo sul «contenuto del contratto» e sulla sua stretta aderenza al tipo contrattuale nor- mativamente previsto di cui gia` si e` detto, con la conseguente, arbitraria confisca dell’autonomia contrattuale garantita dagli artt. 1322, 1882 e 1905 c.c., sotto le mentite spoglie di un’opera- zione ermeneutica volta a ravvisare una funzione limitativa della responsabilita` dell’assicuratore in clausole formalmente dirette a regolare il contenuto del contratto di assicurazione.
Gli argomenti addotti a sostegno di questa operazione, tuttavia, non reggono ad una seria analisi logica e giuridica.
E` questo il caso, ad esempio, di quella decisione con la quale la
Corte ha ritenuto vessatoria la cd. xxxxxxxx «postuma» che, nei contratti di assicurazione della responsabilita` civile derivante dall’attivita` di impresa, limita il novero dei danni indennizzabili a quelli che avvengono durante l’esecuzione dei lavori, escluden- do invece quelli che si verificano successivamente a questa(33). La decisione in parola si e` limitata a convalidare, con ermetica motivazione, quella di merito che aveva qualificato la clausola come limitativa della responsabilita` dell’assicuratore sul presup- posto che essa introduceva «limitazioni all’ambito obiettivo di responsabilita` piu` ampia fissato sia della legge che dal contratto»: in proposito il Giudice di legittimita` ha soggiunto solo che «clau- sole come quella in questione non valgono a specificare il rischio, ma interamente lo escludono».
Entrambi gli argomenti sono palesemente errati.
Il primo presupporrebbe l’inderogabilita` delle norme che disci- plinano il contenuto del contratto di assicurazione della respon- sabilita` civile (art. 1917, comma 1º, c.c.), inderogabilita` che inve- ce non sussiste, in quanto, in tema di assicurazione, l’articolo 1932 include fra le norme inderogabili solamente il terzo e quarto comma dell’art. 1917 c.c., ma non il primo, sicche´ non e` dato comprendere per qual motivo l’autonomia privata non potrebbe limitare il contenuto tipico del predetto negozio, escludendo l’in- dennizzabilita` di determinati eventi dannosi in relazione alla loro collocazione temporale rispetto all’epoca in cui siano stati ulti- mati i lavori eseguiti dall’assicurato (cos`ı come indubbiamente e` consentito dal gia` citato disposto degli artt. 1882 e 1905 c.c.).
Tant’e` che, in proposito, la stessa Corte di Cassazione si e` ripe- tutamente pronunciata, attribuendo piena legittimita` a svariate clausole limitative del contenuto tipico del contratto di assicura- zione della responsabilita` civile, riconoscendo ad esse tale spe- cifica natura ed escludendone la vessatorieta`(34).
Tanto meno risulta comprensibile l’altro assunto per cui alla clausola in questione non potrebbe riconoscersi valenza deter- minativa del contenuto contrattuale perche´ limitativa dell’«am- bito obiettivo di responsabilita` fissato ... dal contratto» stesso, posto che quella di escludere determinati, specifici rischi rispetto a quello previsto in linea generale dal contratto di assicurazione e` una tecnica redazionale tipica nella prassi negoziale che non risulta certo vietata dalla legge ma e`, al contrario, espressamente prevista dagli artt. 1882 e 1905 c.c., laddove rimette all’autonomia privata la facolta` di limitare l’obbligazione indennitaria.
Quanto poi al secondo argomento, se l’assunto della Corte fosse fondato, si sarebbe dovuta non gia` pronunciare l’inefficacia della clausola ex art. 1341 c.c., bens`ı dichiarare la sua nullita` per ine- sistenza del rischio assicurato, a norma dell’art. 1895 c.c. ...
Ma la pretesa esclusione del rischio assicurato e`, in realta`, del tutto inesistente, poiche´ la mera esclusione dei danni verificatisi successivamente all’ultimazione dei lavori e` ben lungi dal pro- durre tale risultato: la garanzia prestata all’assicurato e` infatti operante per quelli che si verificano durante i lavori stessi.
Pertanto, esattamente come si e` lamentato con riguardo alla sentenza annotata, anche in questo caso la Cassazione da un lato ha affermato cosa non vera, attribuendo alla clausola una portata che non possedeva, e dall’altro, sulla base di tale assunto, la ha incoerentemente censurata in quanto limitativa della responsa- bilita` dell’assicuratore, anziche´ dichiararne la nullita` in ragione della, seppur erroneamente affermata, inesistenza del rischio as- sicurato.
Al riguardo sarebbe stato sufficiente analizzarne il contenuto per convenire che questo faceva riferimento non gia` ad un fatto estraneo e successivo all’evento dannoso dedotto in garanzia (la verificazione di un danno alle cose cagionato dai lavori ese- guiti dall’assicurato), bens`ı ad un elemento intrinseco di tale evento dannoso, in quanto riguardante il tempo in cui questo si sarebbe verificato, con la conseguenza che detta clausola in- dubbiamente riguardava la conterminazione del contenuto del contratto, e non implicava alcuna limitazione della responsabi- lita` dell’assicuratore.
La corretta applicazione del criterio discretivo dianzi illustrato avrebbe quindi consentito di risolvere correttamente la questio- ne giuridica scrutinata.
Ad analoga conclusione si perviene con riferimento ad un’altra decisione con la quale la Corte, con piu` elegante, ma non meno apodittica motivazione, ha ritenuto che la clausola di un contrat- to di assicurazione contro il furto e la rapina escludente l’opera- tivita` della garanzia nel caso quest’ultima fosse avvenuta col
«determinante concorso agevolativo di dipendenti dell’assicura-
(33) Cass., sez. III, 29.5.2006, n. 12804, in Resp. civ., 2007, 2, 464.
(34) Si pensi, per far solo qualche esempio, a quelle sentenze che hanno ritenuto limitativa del rischio assicurato, in materia di assicurazione della responsabilita` civile derivante dall’uso di un escavatore semovente, la clausola per la quale «l’assicurazione non comprende i danni cagionati a mezzi di trasporto animali sotto carico e scarico» (Cass.,18.2.1967, n. 405, in Assicurazioni, 1967, II, 2, m. 29) ovvero, in tema di responsabilita` civile aziendale, la clausola che esclude i danni subiti da «tutti coloro che, indi- pendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato», li abbiano
riportati «in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attivita` cui faceva riferimento l’assicurazione» (Cass., sez. III, 9.3.2005, n. 5158, in Mass. Giust. civ., 2005, 4) ovvero ancora, in materia di responsabilita` civile obbligatoria derivante dalla circolazione stradale, le clausole che escludo- no l’operativita` della garanzia nel caso che il veicolo sia condotto da per- sona di eta` inferiore a quella richiesta dalla legge (Cass., sez. III, 23.2.1996,
n. 1437, in Mass. Giust. civ., 1996, 244) o da persona sprovvista di patente di guida (Xxxx., sez. III, 16.11.1994, n. 9688, in Mass. Giust. civ., 1994, fasc. 11).
to» celasse, in realta`, una limitazione della responsabilita` dell’as- sicuratore(35).
In questo caso, ancora piu` esplicitamente, la natura pretesamen- te vessatoria della clausola viene desunta dal fatto per cui essa
«derogando all’art. 1900 cod. civ., implica una limitazione della responsabilita` dell’assicuratore», ignorando che tale disposizione prevede s`ı che «l’assicuratore e` obbligato per il sinistro cagionato da dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicu- rato deve rispondere», ma che essa non e` affatto inderogabile, non essendo inclusa nel novero di quelle indicate dal gia` citato art. 1932 c.c.
Anche in questo caso, quindi, con una motivazione del tutto apodittica, si rende di fatto inderogabile una norma che certa- mente non lo e`, applicando, per di piu`, l’espresso disposto degli artt. 1882 e 1905 c.c.
Non solo, nel caso specifico, si esprime un principio generale per cui «la natura vessatoria di una clausola limitativa della garanzia assicurativa si puo` infatti escludere soltanto nel caso che la legge, o la convenzione, non abbiano previsto una piu` ampia estensio- ne della responsabilita` dell’assicuratore, ovvero quando non sus- sista un obbligo dello stesso di coprire completamente una de- terminata area di rischio», affermandosi addirittura che «se l’as- sicuratore e` tenuto, per legge (ovviamente sempre che questa sia derogabile dell’accordo negoziale) o per contratto, a garantire rischi di un certo tipo, la limitazione convenzionale della garan- zia assicurativa non costituisce piu` mera individuazione dell’og- getto del contratto, ma si traduce in una limitazione di respon- sabilita`».
Pertanto, l’assicuratore sarebbe tenuto a non discostarsi dallo schema tipico contrattuale previsto dalla legge, ancorche´ questo sia delineato da norme derogabili, o anche solo del contenuto della garanzia assicurativa prevista in linea generale dal contratto da lui stesso predisposto, senza la possibilita` di includere in que- st’ultimo specifici casi di esclusione della garanzia stessa.
Quale sia il fondamento di tale principio la Corte non lo spiega. E nemmeno essa giustifica come questo possa esser reso com- patibile col disposto degli artt. 1882 e 1905 c.c.
Eppure si converra` che l’affermazione dell’inderogabilita` di una norma derogabile e addirittura l’impossibilita` di modificare il rischio previsto in linea generale dall’«oggetto del contratto» avrebbero imposto una puntuale illustrazione dell’iter logico- giuridico attraverso il quale il Giudice di legittimita` era pervenuto ad affermare principi cos`ı impegnativi.
Anche in questo caso, utilizzando invece il criterio dianzi illustra- to, si sarebbe potuto constatare che l’agevolazione dolosa della rapina da parte del dipendente dell’assicurato rappresentava null’altro che una particolare modalita` di accadimento dell’even- to dannoso e, attenendo quindi alla fattispecie di quest’ultimo, era sicuramente pertinente alla definizione del contenuto del contratto di assicurazione e non celava alcuna recondita esclu- sione della responsabilita` contrattuale dell’assicuratore.
Il che conferma come, ogni qualvolta ci si discosti dal predetto criterio, non solo si perviene risultati aberranti, ma soprattutto si affermano postulati insuscettibili di dimostrazione e privi di
qualsiasi fondamento nel diritto positivo (o addirittura in aperto contrasto con quest’ultimo).
8. Le clausole che condizionano il pagamento dell’indennizzo all’adempimento di particolari obblighi imposti all’assicurato Il tema in esame e`, poi, interessato anche da un’ulteriore cate- goria di clausole, ricorrenti soprattutto nei contratti di assicura- zione contro il furto, vale a dire quelle che pongono a carico dell’assicurato l’obbligo di adottare misure di sicurezza finalizza- te a prevenire l’avverarsi del rischio assicurato e condizionano al suo adempimento il pagamento dell’indennizzo.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che «dette clau- sole, subordinando il diritto dell’assicurato all’indennizzo all’a- dozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilita` dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso»(36).
In realta`, le clausole in questione paiono esser dirette non gia` a disciplinare il contenuto del contratto con riguardo alla presta- zione dovuta dall’assicuratore, quanto piuttosto a prevedere una specifica obbligazione di «prevenzione» dell’evento dannoso a carico dell’assicurato(37).
Infatti, e` ben vero che anche l’esistenza o meno delle misure di
sicurezza contrattualmente previste costituisce un connotato dell’evento dannoso, attenendo alle concrete circostanze in cui si verifica il furto, sicche´ l’esistenza delle predette misure indub- biamente incide sul rischio assicurato, riducendolo, ma e` altret- tanto vero che, al riguardo, il contratto impone all’assicurato di attivarsi per predisporre tali misure, ponendo in essere un facere che per di piu`, in se´ considerato, rappresenta un prius rispetto all’evento dannoso stesso.
Parrebbe quindi piu` corretto configurare tale previsione come un’obbligazione accessoria di matrice contrattuale (al pari di al- tre simili: si pensi, ad esempio, all’obbligo di conservare le tracce del sinistro normalmente previsto nelle polizze incendio), il cui inadempimento produce il venir meno, per espresso patto con- trattuale, della correlativa obbligazione indennitaria dell’assicu- ratore.
Sicche´ le clausole in questione, pur attenendo anch’esse al con- tenuto del contratto, appaiono dirette a definire non gia` l’oggetto delle obbligazioni dell’assicuratore, quanto piuttosto a discipli- nare quelle dell’assicurato.
Ad ogni modo, risulta evidente che tali clausole non hanno nulla a che vedere con la limitazione della responsabilita` dell’assicu- ratore per inadempimento contrattuale, in quanto comunque non limitano la responsabilita` contrattuale del predisponente, ma riguardano semmai quella dell’aderente, relativamente, per l’appunto, all’inadempimento della sua precitata obbligazione. Se, poi, si volesse ravvisare in dette clausole una limitazione del contenuto del contratto, cos`ı come ritenuto dalla giurisprudenza citata, si dovrebbe pur sempre concludere che esse fanno riferi- mento ad una circostanza attinente all’evento dannoso, confer- mandosi cos`ı la loro predetta natura ed escludendone la vessa- torieta`.
(35) Cass., sez. I, 18.10.1990, n. 10170, in Mass. Giust. civ., 1990, fasc. 10.
(36) Cass., sez. III, 1.12.1998, n. 12190, in Danno e resp., 1999, 642; si vedano anche: Cass., sez. III, 10.3.1998, n. 2636, in Dir. ed economia assi- curaz., 1999, 675; Cass., sez. I, 8.7.1991, in Rep. Foro it., 1991, 90; Cass., sez.
I, 17.12.1981, n. 6680, in Arch. civ., 1982, 625.
(37) In proposito si veda anche XXXXXXXX, Clausole limitative di responsa- bilita` ed oggetto del contratto: due recenti pronunce della Cassazione in materia assicurativa, Danno e resp., 1999, 645.
Vi e` da dire, tuttavia, che la Cassazione, con riguardo ad una fattispecie del tutto particolare, ha qualificato come limitativa della responsabilita` dell’assicuratore la clausola del contratto di assicurazione contro il furto di una imbarcazione che prescriveva all’assicurato di adottare «idonee misure di sicurezza di sorve- glianza» per la sua protezione «durante gli spostamenti a terra od in luoghi non sicuri»(38) per il fatto che la «situazione» di prote- zione della cosa assicurata prevista dalla clausola stessa fosse identificata «non sulla base di evenienze fenomeniche, oppure dall’inosservanza dell’assicurato a regole di comune diligenza di specifica normativa disciplinante la sua attivita`, ma sulla base della mancanza di iniziative dell’assicurato medesimo di impos- sibile o particolarmente difficile attuazione».
In particolare, la Corte aveva ritenuto la sussistenza di tale pre-
supposto in ragione della necessita` di adottare le predette misure di sicurezza «nel corso delle inevitabili soste del tragitto stradale» intrapreso dall’assicurato, sicche´ l’obbligazione imposta non sa- rebbe stata «concretamente osservabile (se non rinunciando al viaggio)», per cui quello in questione «assumeva il carattere di una clausola di perdita della garanzia assicurativa rispetto ad eventi inclusi fra quelli in prospettiva del cui verificarsi era sti- pulata la polizza»(39).
Anche in questo caso, come si vede, si riaffacciano nella motiva- zione della sentenza le gia` evidenziate velleita` di controllo sul contenuto contrattuale, ma cio` che lascia perplessi e` non solo la valutazione espressa dalla Corte in merito alla «impossibilita`» di vigilare sull’imbarcazione ovvero di adottare idonee misure di sicurezza(40), ma soprattutto il fatto che il contenuto della clau- sola non appare qualitativamente diverso da quello delle altre contenute nei contratti di assicurazione contro il furto che la Corte stessa ha ben diversamente valutato, ragion per cui in pro- posito ben possono riproporsi gli argomenti dianzi illustrati per escludere la sua vessatorieta`.
9. Conclusioni
In definitiva, la sentenza in commento e` eloquente dimostrazio- ne che ogni qual volta ci si discosti dal principio che nega la vessatorieta` delle clausole di esclusione della garanzia assicura- tiva fondate sulla ricorrenza di una qualche peculiarita` dell’even- to dannoso garantito, si incorre in una palese violazione del di- sposto degli artt. 1322, 1822 e 1905 c.c. e si e` costretti a far ricorso a principi giuridici che non hanno alcun fondamento nel diritto positivo e si risolvono in meri postulati, come tali indimostrabili. Nel caso in esame la Corte non solo e` stata costretta a forzare il reale contenuto della clausola per sostenere che essa implicasse una inesistente «esclusione in toto» del rischio garantito e pro- ducesse addirittura lo stravolgimento della causa del contratto, ma ha esercitato, in realta`, un indebito controllo sul contenuto di quest’ultimo, sanzionando poi, del tutto illogicamente, la clau- sola in questione per una asserita limitazione della responsabilita` per dolo o colpa grave dell’assicuratore (art. 1229 c.c.) a motivo di una asserita «ampia ed indiscriminata non comprensione dei danni nell’oggetto del contratto» che, se anche fosse stata real- mente sussistente, certamente non avrebbe implicato la predetta limitazione di responsabilita`.
L’analisi della fattispecie astratta esaminata e quella dei casi con- creti vagliati dalla giurisprudenza dianzi illustrati paiono, pertan- to, indicare con precisione che la linea di confine tra le due categorie di clausole in discussione sia segnata proprio dalla stretta pertinenza alla fattispecie dell’evento dannoso dei fatti indicati dal contratto come causa di esclusione della garanzia assicurativa, si che solo i fatti estranei a tali fattispecie sono suscettibili di celare invece un’indebita esclusione o limitazione della responsabilita` dell’assicuratore. &
(38) Cass., sez. I, 21.10.1994, n. 8643, in Mass. Giust. civ., 1994, 1260.
(39) In un caso molto simile la Corte si era tuttavia espressa in modo diametralmente opposto: «La clausola del contratto di assicurazione (nella specie: stipulato da un vettore contro la perdita della merce trasportata), che circoscriva il contenuto della garanzia assicurativa (nella specie: esclu- dendola ove il veicolo ed il carico siano involontariamente lasciati fermi senza sorveglianza), non integra un patto limitativo della responsabilita` dell’assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341, comma 2º, c.c., in
quanto e` diretta ad individuare l’oggetto del contratto, e, pertanto, ove inserita in condizioni generali predisposte dall’assicuratore medesimo, e` operante anche in difetto di specifica approvazione per iscritto dell’assi- curato» (Cass., sez. I, 18.5.1981, n. 3257, in Mass. Giust. civ., 1981, fasc. 5).
(40) Come la sorveglianza a vista durante le soste piu` brevi ed il ricovero
in un luogo recintato o altre simili durante le soste prolungate, misure che non paiono certo impossibili o anche solo eccessivamente onerose.