REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI
DI SPONSORIZZAZIONE
E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 23 del 27/06/2011
SOMMARIO
ART.1 : OGGETTO pag 3
ART.2 : CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE pag 3
ART.3 : DEFINIZIONI della SPONSORIZZAZIONE pag 3
ART. 4 : ACCORDI DI COLLABORAZIONE pag 3
ART.5 : FINALITA’ E VINCOLI pag 4
ART 6 : AMBITO DI APPLICAZIONE pag 4
ART.7 : SPONSOR E COLLABORATORE ISTITUZIONALE pag 5
ART. 8: IL COMUNE QUALE SPONSEE pag 5
ART 9 : INIZIATIVA SPONTANEA O PER AZIONE DI TERZI pag 6
ART. 10 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE pag 6
ART . 11 : VALUTAZIONE DELLE OFFERTE pag 7
ART 12 MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLO SPONSOR pag 7
ART. 13 : CONTRATTO pag 7
ART 14 VERSAMENTO E UTILIZZO PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI pag 8 ART. 15 : UTILIZZO RISPARMI DI SPESA pag 8
ART. 16 : ASPETTI FISCALI pag 8
ART. 17 : VERIFICHE E CONTROLLI pag 8
ART.18 RISERVA ORGANIZZATIVA pag 9
Art 19 – NORME DI RINVIO pag 9
Art 20- ENTRATA IN VIGORE pag 9
ART.1 : OGGETTO
Il presente regolamento disciplina i rapporti afferenti la sponsorizzazione e più in generale gli accordi di collaborazione relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di TRECENTA nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art 6 e per le finalità di cui all’art 5. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art.43 L. 449/97, all’art.119 D.Lgvo 267/2000 e all’art.26 D.Lg.vo 163/06.
ART.2 : CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro o da forniture di beni e/o servizi prestati da terzi (sponsor), le modalità con cui il Comune ( sponsee) si obbliga nelle varie estrinsecazioni della propria attività a pubblicizzare e divulgare la ragione sociale o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.
ART.3 : DEFINIZIONI della SPONSORIZZAZIONE
Ai fini del presente regolamento s’intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione” un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo( sponsor ) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari ;
b) per “sponsorizzazione “ ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale ;
c) per “sponsor” il soggetto privato che intende sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione;
d) per “ spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l’offerta, a titolo di liberalità, a favore dell’Amministrazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell’allestimento di spazi espositivi.
ART. 4 : ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra Comune e privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che siano finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività di Trecenta.
L’accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata.
Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte d’investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune, oltre al ritorno pubblicitario di cui all’art.2, la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività.
Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare :
-concessione di edifici o locali comunali per svolgimento di servizi a favore della popolazione;
-recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile;
ART.5 : FINALITA’ E VINCOLI
Il Comune si avvale del contratto di sponsorizzazione e dell’accordo di collaborazione per:
- incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’ ente e per realizzare maggiori economie di spesa;
- per migliorare la qualità dei servizi prestati;
- il supporto alla realizzazione di opere ed infrastrutture;
Tutte le iniziative supportate da forme di sponsorizzazione e collaborazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e privata, devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune, devono produrre risparmi di spesa.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda politica, sindacale o religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e farmaceutici e materiale pornografico, i messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,odio e minaccia o che generino mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie.
Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse tra attività pubblica e privata.
ART 6 : AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Comune di Trecenta ricorre, esemplificatamente , a forme di sponsorizzazione in relazione :
a) ad attività culturali di differente tipologia
b) ad attività connesse all’informazione istituzionale
c) ad attività sportive
d) ad attività di promozione turistica
e) ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale
f) ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali
g) ad esecuzione di scavi archeologici
h) ad attività di miglioramento dell’assetto urbano
i) ad attività inerenti il servizio Verde Pubblico e di Arredo Urbano
j) ad attività inerenti la protezione civile ed i Lavori pubblici
k) ad ogni attività di rilevante interesse pubblico
Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in specie:
1. la concessione di edifici monumentali in degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d’uso li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute
2. le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse
3. gli impianti sportivi di proprietà comunale
4. il restauro, il recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune
ART.7 : SPONSOR E COLLABORATORE ISTITUZIONALE
Possono assumere la veste di sponsor o di collaboratore istituzionale :
-qualsiasi persona fisica , purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
-qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi;
-le associazioni senza fine di lucro, formalmente costituite, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.
Sono sempre ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
L’Amministrazione comunale ha facoltà di selezionare, con procedura aperta, candidati a cui proporre, per un arco temporale non superiore ad un triennio, le occasioni di sponsorizzazione che presentino le caratteristiche di massima prefissate, anche costituendo un apposito albo unico per tutta l’Amministrazione.
ART. 8: IL COMUNE QUALE SPONSEE
Con l’approvazione del presente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità di pubblico interesse.
La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento autorizza il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni o collaborazioni in via generale con l’approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione ) e , per specifiche iniziative, con apposita deliberazione.
Tutte le fasi gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione e collaborazione sono demandate all’esclusiva competenza del responsabile preposto al settore interessato o, qualora l’iniziativa si rivolga a più settori, al responsabile di settore individuato dal segretario comunale.
Il responsabile di settore procede con appositi atti di determina a dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Com.le.
ART 9 : INIZIATIVA SPONTANEA O PER AZIONE DI TERZI
La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
-iniziativa spontanea del Comune, che predispone apposito progetto di sponsorizzazione o collaborazione;
-iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art.7;
Qualora l’iniziativa sia correlata alla proposta di soggetti terzi essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune, con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative. In tale caso, il riconoscimento dell’utilità della proposta avviene mediante il suo inserimento nell’apposito PEG.
ART. 10 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta dello sponsor è effettuata secondo la disciplina contenuta nel regolamento dei contratti dell’Ente, mediante la pubblicazione di apposito avviso.
All’avviso di sponsorizzazione o collaborazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento sul sito INTERNET del Comune e con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.
L’avviso deve indicare l’oggetto o iniziativa della sponsorizzazione e collaborazione, l’esatta determinazione dell’offerta pubblicitaria, gli obblighi dello sponsor o del collaborante, le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione o di collaborazione, il bene o l’attività o il servizio o l’iniziativa che s’intendono sponsorizzare o per cui collaborare ovvero la somma corrispondente, l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o collaborazione.
L’offerta di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante:
-inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
-inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
-inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( per le imprese);
-non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa
-mancata condanna per sentenza passata in giudicato per violazioni di uno dei seguenti principi:
a) diritto alla sicurezza e alla salute delle persone
b) diritti dei lavoratori
c) obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambiente
Sono escluse le imprese coinvolte a qualunque titolo nella produzione, commercializzazione, finanziamento ed intermediazione di armi di qualunque tipo.
Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato, sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrenti.
Anche qualora l’iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
ART . 11 : VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si costituiscono a seguito di procedure ad evidenza pubblica , le offerte saranno valutate dal responsabile di settore nella cui competenza rientra l’iniziativa, il servizio, la manifestazione interessata dalla sponsorizzazione o dall’accordo. Qualora vi siano più iniziative interessate la valutazione viene effettuata congiuntamente dai responsabili dei settori coinvolti.
ART 12 MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLO SPONSOR
L’attività di publicizzazione dello sponsor da parte del Comune è realizzata nei seguenti modi:
- nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, informativo, sportivo e sociale, finanziati con risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative ( volantini, inviti, manifesti, depliants, striscioni, tabelloni luminosi, giornali ecc), sia nel sito web del Comune nella pagina dedicata all’informazione sulle manifestazioni e sulle attività organizzate dal Comune a beneficio della cittadinanza;
- nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale e dell’assetto urbano, il Comune consentirà apposite forme di pubblicazione particolarmente visibili all’esterno, quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor che finanzia l’intervento o fornisce i beni.
ART. 13 : CONTRATTO
La gestione della sponsorizzazione o della collaborazione avviene mediante sottoscrizione di apposito contratto da parte dello sponsor o del collaborante e del responsabile di settore.
Nel contratto sono stabiliti:
- il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- la durata del contratto di sponsorizzazione o collaborazione;
- gli obblighi assunti dalle parti;
- le clausole di tutela da eventuali inadempienze.
Il responsabile di settore , prima della stipulazione del contratto,deve esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari affinché lo stesso risponda a quanto previsto nell’art.5.
Qualora in corso di contratto si verificasse l’esistenza di messaggi aventi contenuto non ammesso il contratto è risolto di diritto , fatto salvo il risarcimento del danno anche d’immagine per il Comune.
ART 14 VERSAMENTO E UTILIZZO PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito in misura non inferiore al 40% al momento della sottoscrizione del contratto e nell’importo restante a conclusione dell’evento. Qualora l’importo superi i 50 milioni di euro, a garanzia e quale condizione essenziale per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, lo Sponsor dovrà costituire, sempre al momento della sottoscrizione del contratto, apposita polizza fideiussoria, a favore del Comune.
ART. 15 : UTILIZZO RISPARMI DI SPESA
Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del contratto sono da considerarsi risparmi di spesa.
Nello stesso modo sono considerati risparmi di spesa le somme previste nei capitoli di spesa e non utilizzate in seguito alla stipula di accordi di collaborazione.
I risparmi di spesa hanno la seguente destinazione , a decisione della Giunta comunale e su proposta del segretario comunale:
- finanziamento di qualunque altra spesa
ART. 16 : ASPETTI FISCALI
Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente.
Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all’importo di cui al precedente comma.
Tra le due parti della sponsorizzazione opera il criterio della fatturazione permutativa, compresa la rilevanza ai fini IVA.
Resta a carico dello sponsor il pagamento dei tributi locali, se dovuti, esclusa l’imposta sulla pubblicità
ART. 17 : VERIFICHE E CONTROLLI
Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche periodiche da parte del competente servizio, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti .
Le difformità rilevate in occasione dei controlli devono essere comunicate agli sponsor affinché gli stessi conformino il proprio comportamento a quanto previsto nel contratto e, qualora ciò non avvenga, si producano gli effetti concordati.
ART.18 RISERVA ORGANIZZATIVA
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto l’aspetto organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate in campo pubblicitario.
Art 19 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.
Art 20- Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio della deliberazione approvativa.