Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Verbale di Giunta Esecutiva SdS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est Sede: Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXXXXXX (XX)
DELIBERA N.3 DEL 23/05/2016
OGGETTO: Accordo tra SdS Alta Val D’Elsa e AUSL Toscana sud est per l’avvalimento di strutture organizzative per lo svolgimento delle attività a supporto delle funzioni di cui alla LRT 40/2005, smi
Presente | Assente | ||
Comune di Poggibonsi | Xxxxx Xxxxxxxx – Presidente | X | |
Comune di Colle di Val D’Xxxx | Xxxxx Xxxxx - Assessore | X | |
Comune di San Xxxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxx - Sindaco | X | |
Comune di Casole D’Elsa | Piero Pii - Sindaco | X | |
Comune di Radicondoli | Xxxxxxxx Xxxxx - Sindaco | X | |
Azienda USL Toscana sud est | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – delegato Direttore | X |
Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS xxxx.Xxxx Xxxxx Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx.
Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto SdS Alta Val D’Xxxx
LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra ;
VISTI:
• la LRT n.40/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi, che agli artt.71 bis e seguenti istituisce le Società della salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
• l’art. 71 quindecies, comma 3, della citata LRT 40/2005 e smi, il quale specifica che “la costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra le società della salute ed enti consorziati”;
• l’art. 15 della Legge 241/1990 e smi che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• la DGRT n.243/2011 dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, le società della salute si avvalgono, senza duplicazioni, delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti associati. A tale scopo assumono rilevanza gli accordi di avvalimento che le SdS possono stipulare con gli enti associati e le convenzioni che le SdS possono stipulare con gli ESTAV regionali”;
• la richiamata DGRT n.243/2001 definisce l’avvalimento, in base ad un parere del Consiglio di Stato del 2003, quale “tipica relazione attributiva in forza della quale un soggetto utilizza le capacità organizzative e tecniche insediate in altro apparato organizzativo, pur conservando la titolarità e l’esercizio della funzione, così da determinare un particolare tipo di aggregazione tra due strutture”;
• il regolamento di organizzazione della SdS, approvato con delibera Assemblea dei Soci n.4 del 26/03/2015 che prevede all’allegato A) le strutture amministrative minime di supporto di cui avvalersi;
• la delibera Assemblea dei Soci n.1 del 04/03/2015 con la quale la SdS ha espresso la volontà e l’impegno di definire accordi di avvalimento per il sostegno dei processi amministrativi, per il supporto allo svolgimento dei compiti di programmazione e per il supporto delle
attività contabili e di controllo;
RITENUTO legittimo e opportuno procedere alla stipula del suddetto accordo, secondo lo schema unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A), in virtù del fatto che all’interno della SdS Alta Val d’Xxxx non esiste, ad oggi, personale dipendente né a qualsiasi altro titolo assegnato;
CONSIDERATO che la AUSL Toscana sud est, socio consorziato della SdS, si è dichiarata disponibile a stipulare detto accordo;
A VOTI UNANIMI,
DELIBERA
1. Di stipulare l’accordo con la AUSL Toscana sud est, secondo lo schema unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A), per l’avvalimento di strutture organizzative della AUSL per il sostegno dei processi amministrativi a supporto delle funzioni attribuite alla Società della Salute dalla normativa vigente.
2. Di dare atto che il suddetto accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2017.
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005 e smi e dell’art.12 dello Statuto.
ACCORDO DI AVVALIMENTO TRA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA E AZIENDA U.S.L.TOSCANA SUD-EST
L’anno, il giorno …….. del mese di presso la sede legale del Consorzio “Societa’ della Salute della Zona Alta Val d’ Elsa” fra le seguenti parti:
- Consorzio “Societa’ della Salute della Zona Alta Val d’ Elsa” con sede in Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x. 0 – P.I e C.F. 01287800526 rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx nato a Castelfiorentino (Fi) il 07/08/1982 e residente a Poggibonsi, Via Volontari della libertà,4 di seguito denominato SdS;
E
- “Azienda U.S.L.Toscana sud-est” con sede legale in Arezzo, Via Curtatone,54 , P.I. e C.F.02236310518 rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxx nato a …………..il …… e residente in Via ……di seguito denominata AUSL;
premesso che:
• la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. “Disciplina del servizio sanitario regionale” ha istituito le Società della Salute in Toscana;
• con atto del Segretario Generale del Comune di Poggibonsi in data 3 Febbraio 2010 Repertorio n. 7015, i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa e Radicondoli e l’Azienda Usl 7 di Siena hanno costituito, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consorzio pubblico denominato “Societa’ della Salute della Zona Alta Val d’Elsa” e registrato il relativo Statuto;
• l’art.71 quindecies, comma 3, LRT 40/2005 e s.m.i. specifica che “la costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra le società della salute ed enti consorziati”;
• la Legge 241/1990, all’art.15, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• la DGRT n.243/2011 dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, le società della salute si avvalgono, senza duplicazioni, delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti associati. A tale scopo assumono rilevanza gli accordi di avvalimento che le SdS possono stipulare con gli enti associati e le convenzioni
che le SdS possono stipulare con gli ESTAV regionali”;
• la richiamata DGRT n.243/2001 definisce l’avvalimento, in base ad un parere del Consiglio di Stato del 2003, quale “tipica relazione attributiva in forza della quale un soggetto utilizza le capacità organizzative e tecniche insediate in altro apparato organizzativo, pur conservando la titolarità e l’esercizio della funzione, così da determinare un particolare tipo di aggregazione tra due strutture”;
• il regolamento di organizzazione della SdS, approvato con delibera Assemblea dei Soci n.4 del 26/03/2015 prevede all’allegato A) le strutture amministrative minime di supporto di cui avvalersi;
• con delibera Assemblea dei Soci n.1 del 04/03/2015 la SdS ha espresso la volontà e l’impegno di definire accordi di avvalimento per il sostegno dei processi amministrativi, per il supporto allo svolgimento dei compiti di programmazione e per il supporto delle attività contabili e di controllo;
Tutto ciò premesso e considerando tale premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto dell’Accordo
Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare con quali modalità la SdS si avvale delle strutture organizzative della AUSL.
Art. 2 - Le attività
Le attività amministrative, servizi generali e di supporto, di cui la SdS si avvale sono le seguenti :
- gestione economica e finanziaria
(contabilità generale e analitica, bilancio, controllo di gestione, tenuta libri contabili, rendicontazione economica ad enti istituzionali)
- gestione del personale
(predisposizione cedolino mensile, obblighi previdenziali e fiscali, debiti informativi verso enti istituzionali)
- formazione del personale
(partecipazione del personale afferente alla SdS di attività organizzata direttamente dalla AUSL e organizzazione attività formativa specifica su richiesta della SdS)
- procedure di evidenza pubblica per acquisizione di personale, ove necessario
- attività di supporto agli organi, segreteria e affari generali
(segreteria degli organi, redazione verbali, provvedimenti amministrativi, tenuta libri sociali, regolamenti, procedure, contratti e ogni altra attività amministrativa prevista dalla normativa)
- attività di supporto all’ufficio di piano per la predisposizione del PIS
- comunicazione
(ufficio stampa, aggiornamento e implementazione sito web)
- adempimenti normativi in tema di:
• protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003)
• sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
• trasparenza (D.lgs. 33/2013)
• anticorruzione (L.190/2012)
La AUSL garantisce lo svolgimento delle attività descritte tramite le strutture organizzative di cui al proprio organigramma/repertorio aziendale, privilegiando, ove possibile, strutture decentrate nell’ambito territoriale della SdS.
Art.3 – Modalità di svolgimento e monitoraggio
Le singole attività in avvalimento saranno svolte secondo le indicazioni impartite dal Direttore SdS sotto forma di apposite procedure.
Il monitoraggio della corretta esecuzione del presente accordo è attribuito al Direttore e/o al responsabile del coordinamento delle funzioni di supporto così come previsto nel regolamento di organizzazione della SdS.
Art.4 – Responsabilità
La SdS rimane titolare e responsabile della funzione gestita mediante avvalimento.
Il Direttore della SdS, quale figura gestionale apicale del Consorzio, si relaziona direttamente con le strutture aziendali e i servizi di cui la SdS si avvale, per fornire istruzioni e specificazioni per il regolare svolgimento delle attività.
Art.5 – Durata
Il presente accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2017 ed è rinnovabile per espressa volontà dei contraenti.
L’eventuale recesso di uno dei contraenti deve essere formalmente notificato all’altro con un anticipo di almeno tre mesi, al fine di consentire i provvedimenti organizzativi conseguenti.
Art.6 - Oneri
Il presente accordo non comporta oneri a carico della SdS.
Le parti si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace esecuzione del presente accordo impegnandosi a risolvere ogni eventuale disguido o ritardo che dovesse verificarsi nello spirito di reciproca collaborazione nonché di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Art.7 – Controversie
Eventuali controversie scaturenti dall’applicazione e dal rispetto del presente accordo sono affidate ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante nominato dalla SdS, uno dalla AUSL e il terzo dai primi due. Il Collegio opera a titolo gratuito.
Poggibonsi,
Il legale rappresentante Il legale rappresentante
AUSL Toscana sud est SdS Alta Val D’Elsa
Dr.Xxxxxx Xxxxxxxx Dr.Xxxxx Xxxxxxxx