ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITÀ CONGIUNTA DI RICERCA, SVILUPPO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - SEZIONE REGIONALE TOSCANA
TRA
Il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, nel contesto del presente atto denominato più semplicemente il “DST-UNIFI”, c.f. e P.I. 01279680480, rappresentato dal ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, nato a Firenze il 10/02/1954, domiciliato per la sua carica presso il DST-UNIFI a Firenze in Via Giorgio La Pira n. 4, in qualità di Direttore del DST-UNIFI, nominato con Decreto n. 99397(542) dell'11 Luglio 2016 dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino
E
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Sezione Regionale Toscana, nel contesto del presente atto denominata più semplicemente “ANCI-Toscana”, avente sede legale a Firenze, in Via Giovine Italia, 17 (Codice Fiscale 01710310978), rappresentata dal Direttore ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ nato a Firenze il 23 luglio 1966, e domiciliato per la carica a Firenze, in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇;
di seguito individuati come le Parti,
PREMESSO CHE
- il comma 1 dell’articolo 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- l’articolo 3 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, ivi compreso il rischio connesso a movimenti di versante, il soccorso alle popolazioni colpite da un evento calamitoso ed ogni attività volta a superare l’emergenza;
- l’articolo 6, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che “all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO CHE:
- ANCI-Toscana è un'associazione senza fini di lucro, costituita dai Comuni della Toscana che si ispira alle storiche tradizioni d'autonomia delle comunità locali toscane riaffermandone i valori ed operando per realizzare un sistema delle autonomie locali e regionali fondato sui principi di libertà, democrazia, partecipazione dei cittadini;
- ANCI-Toscana, a norma di statuto, intraprende tutte le iniziative di ricerca, studio, divulgazione, che consentano di stimolare e promuovere la crescita culturale sociale ed economica, nonché la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali;
- ANCI Toscana opera da alcuni anni a supporto dei comuni toscani nella predisposizione e nell’aggiornamento dei piani comunali di protezione civile e per sensibilizzare le amministrazioni comunali sulla necessità di un’adeguata preparazione delle strutture responsabili delle funzioni di protezione civile; a tal fine ANCI Toscana partecipa in qualità di partner a numerosi progetti europei finalizzati all’individuazione e alla diffusione di modalità efficaci per l'accrescimento della resilienza delle comunità locali di fronte ad eventi calamitosi,
- il DST-UNIFI in quanto Università pubblica, è inserita nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 96,
- il DST-UNIFI è stato individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, in quanto avente le caratteristiche di cui al DPCM 14 settembre 2012, quale Centro di Competenza componente del Servizio nazionale della protezione civile;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, definisce i principi per l’individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 3- bis della legge n. 225/92;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 fog. n. 273, con il quale, ai sensi del DPCM 14 settembre 2012, su indicato, individua i Centri di Competenza;
- i Centri di Competenza sono soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1,
comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio;
- l’elenco allegato al decreto del 24 luglio 2013, su indicato, individua il DST-UNIFI quale Centro di competenza ai sensi della lett. c) dell’articolo 2 del DPCM 14 settembre 2012;
- il DST-UNIFI quale Centro di Competenza svolge, fra l’altro: i) attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici. ii) realizzazione ed organizzazione, presso il Centro Funzionale Centrale, del sistema di monitoraggio e sorveglianza nazionale per il rischio idrogeologico mediante la definizione operativa per l'utilizzo dei dati telerilevati per la misura quantitativa dei tassi e delle velocità di spostamento e/o di deformazione del suolo relativi principalmente a fenomeni franosi e/o di sprofondamento catastrofico, nonché ad altri dissesti connessi a fenomeni gravitativi;
iii) metodologie per l’identificazione dei processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo delle modellazioni relative; iv) metodologie di valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi e delle relative soglie idrogeologiche; v) definizione di procedure e protocolli operativi sia per l'individuazione, la mappatura, il monitoraggio e l'analisi in tempo reale degli scenari di rischio relativi soprattutto a moventi di massa veloci e localizzati che per l'utilizzo di unità mobili di indagine localizzata e monitoraggio di aree soggette a rischio mediante sensori InSAR a terra. vii) sviluppo ed esercizio sperimentale di tecniche e sistemi solidi ed economici di rilevamento strumentale e trasmissione di dati da impiegarsi in ambiente fortemente aggressivo, anche sottomarino;
- il Dipartimento di Scienze della Terra Università degli Studi di Firenze, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolge attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della sicurezza e protezione del cittadino;
- le attività di ricerca svolte dal DST-UNIFI quale Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile, risultano indispensabili ed essenziali ai fini dell’attuazione delle attività di protezione civile e rivestono carattere di interesse pubblico;
- che il DST- UNIFI è stato individuato in quanto soggetto dotato di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e in quanto tale svolge attività, servizi, studi e ricerche in ambito disciplinare del rischio connesso ai movimenti di versante, per il perseguimento delle finalità di protezione civile, ambito di specifica competenza;
- le Parti convengono sull’opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nel campo della sicurezza e protezione del cittadino;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
(Finalità e tematiche d’interesse)
Le Parti convengono di avviare forme di collaborazione al fine di realizzare congiuntamente attività di ricerca, studio e formazione in ambiti di comune interesse nei seguenti campi:
• supporto alla realizzazione e alla revisione dei piani di protezione civile;
• formazione e addestramento alle amministrazioni comunali nel settore della pianificazione delle emergenze e della Protezione Civile;
• uso delle nuove tecnologie di rilevamento, rappresentazione dei dati e comunicazione per migliorare l’efficacia della pianificazione di protezione civile.
Art.3
(Oggetto dell’accordo)
Le Parti promuovono il presente accordo di collaborazione tra il rispettivo personale. In particolare le Parti potranno:
a) stipulare convenzioni per l’attuazione di programmi congiunti di attività su obiettivi specifici, per il perseguimento delle finalità del presente accordo;
b) partecipare a progetti di ricerca congiunti con Enti o Agenzie internazionali, comunitarie, nazionali e regionali, per il perseguimento delle finalità del presente accordo;
c) intraprendere iniziative congiunte per il reperimento di fondi destinati alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico, per il perseguimento delle finalità del presente accordo;
d) attuare ogni utile iniziativa al fine di favorire la condivisione di obiettivi, conoscenze scientifiche e finalità delle attività poste in essere, massimizzando la produttività delle risorse coinvolte, nonché la crescita professionale e scientifica del personale inserito nei programmi congiunti di attività.
Art. 4 (Modalità di attuazione)
Tutti gli aspetti organizzativi relativi all’esecuzione delle attività in oggetto del presente accordo potranno essere regolati anche mediante specifici atti esecutivi o convenzioni, che disciplineranno gli impegni reciproci e le modalità di collaborazione, anche per quanto
riguarda:
a) l’utilizzo congiunto di spazi, attrezzature e laboratori;
b) la partecipazione del personale ricercatore e tecnico ad attività congiunte;
c) l’esecuzione di esperimenti congiunti;
d) lo svolgimento di tirocini e stages;
e) il finanziamento di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca;
f) l’uso di risorse tecniche e conoscitive, modelli, basi di dati e ogni altra informazione utile al perseguimento delle finalità del presente accordo.
Ulteriori attività o iniziative diverse da quelle considerate nel presente Accordo, nonché le modifiche o le integrazioni dello stesso potranno essere disciplinate mediante specifici atti aggiuntivi al presente Accordo.
Art. 5 (Divulgazione delle attività)
Ogni attività mediatica, di comunicazione o promozione, conseguente all’applicazione del presente Accordo, prima di essere diffusa, dovrà essere concordata tra le Parti.
Art. 6 (Proprietà intellettuale)
L’uso eventuale di conoscenze preesistenti e di risultati originali in occasione di attività in collaborazione di cui al presente Accordo è determinato esplicitamente in base ad accordi scritti di proprietà intellettuale tra le Parti interessate, avendo particolare riguardo al caso in cui le stesse attività possano generare brevetti o altre privative di proprietà intellettuale, secondo quanto disposto, a seconda dei casi, dal Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario (D.R.595/2013) e dal Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi (D.R.605/2013) di Ateneo.
Resta inteso che la proprietà delle conoscenze preesistenti rimane esclusivamente in capo alla parte che le ha generate.
Ogni parte sarà libera di divulgare le informazioni di cui è esclusiva proprietaria purché ciò non danneggi la proteggibilità e/o l'applicabilità industriale dei risultati generati collettivamente, comunque secondo regole definite nell’accordo di cui al precedente.
Ogni Parte è vincolata a non divulgare le informazioni fornite o ricavate dall’altra parte a mezzo di idoneo accordo di riservatezza da siglarsi di volta in volta fra le Parti, a meno che non sia stata a ciò espressamente autorizzata con consenso scritto o le informazioni siano divenute di domino pubblico.
Art. 7
(Comitato Tecnico Scientifico)
La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Comitato tecnico-scientifico composto da tre membri per ciascuna Parte, coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte, così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie.
I membri del Comitato concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare.
Art.8
(Entrata in vigore e durata)
La presente convenzione ha durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed alla scadenza è tacitamente rinnovata per un ulteriore biennio, fatta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di:
1. proporre, in qualsiasi momento, la modifica dei contenuti dell'accordo che
acquisterà piena efficacia in caso di accoglimento della controparte, mediante la stipula di un apposito atto aggiuntivo;
2. manifestare, ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇) giorni precedenti la scadenza del biennio di operatività, la volontà di non dar luogo al rinnovo tacito;
3. recedere unilateralmente dall’accordo, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.
Art. 9 Firma elettronica
Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti.
--
Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze
▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
--
Il Direttore dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Toscana ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
