Contract
1 Definizioni – Ambito di Applicazione – Normativa applicabile – Principi generali
1.1 Le presenti Condizioni generali trovano applicazione nel contratto perfezionato mediante la Lettera d’ordine di cui costituiscono allegato nonché parte integrante e sostanziale.
1.2 Oltre che dalle disposizioni previste dalle presenti Condizioni generali, le forniture di beni sono disciplinate dal D. Lgs. 163/06, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, dalle norme del Codice civile e leggi complementari.
1.3 Le seguenti condizioni sono le uniche che disciplinano gli acquisti di beni effettuati da IIT. Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore, diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di IIT.
2 Fornitura di beni
2.1 I beni devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato nella Lettera d’ordine.
2.2 Per i Fornitori residenti in uno Stato dell'Unione Europea i beni s'intendono resi "franco destino" ovvero "DDP-Delivery Duty Paid, place of destination" (secondo Incoterms 2000), salvo diversa condizione specificatamente indicata mentre per i Fornitori non residenti in uno Stato dell'Unione Europea, i beni s'intendono resi "franco dogana" ovvero "DDU-Delivery Duty Unpaid, place of destination " (secondo Incoterms 2000), salvo diversa condizione specificatamente indicata.
2.3 Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni nel rispetto delle condizioni di resa.
2.4 I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l’arrivo a destino in perfette condizioni d’uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di IIT, nel luogo di consegna convenuto.
2.5 I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT) indicante il numero d’ordine, e la descrizione dei beni come riportata nella Lettera d’ordine.
2.6 L’accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richiesta di risarcimento danni.
2.7 Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista, IIT ha facoltà, a propria esclusiva scelta, di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa del ritardo .
2.8 Consegne parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di IIT.
3 Sicurezza e qualità
3.1 I beni forniti devono essere conformi alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010, ove applicabile.
3.2 Qualora il bene venduto non sia conforme alla suddetta direttiva IIT ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto.
3.3 In caso di risoluzione del contratto il Fornitore deve restituire il prezzo e rimborsare a IIT le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre IIT deve restituire il bene, se questo non è perito in conseguenza dei vizi.
4 Prestazione di manodopera presso aree di proprietà o nella disponibilità dell'IIT - norme sulla sicurezza dei lavoratori, responsabilità civile del Fornitore
4.1 Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità dell'IIT (es. in caso di installazione), il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.
4.2 Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) e delle disposizioni impartite da IIT.
4.3 Il Fornitore deve rilasciare a IIT il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del d.lgs 81/2006.
4.4 Ai fini della verifica il Fornitore deve esibire, a richiesta, tutta la documentazione necessaria a documentare la sua idoneità tecnico professionale .
4.5 In caso di subappalto il datore di lavoro del Fornitore deve verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente ad un preposto di IIT, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo saranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall'esecuzione delle prestazioni per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di IIT. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art.26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art.100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all’art.91 d.lgs. 81/2008, per i casi previsti.
4.6 Ai sensi dell'art. 70 del d.lgs 81/2008, tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dal Fornitore devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
4.7 La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT.
4.8 Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti, e i dipendenti dei propri subappaltatori, indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi che identifichi l'impresa ed espongano l'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 e 21 del d.lgs. 81/2008. La tessera deve essere corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione, data di autorizzazione al subappalto.
4.9 Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.
4.10 Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati, a IIT o a terzi, dal proprio personale dipendente o collaboratore o dal personale degli eventuali supabappaltatori, nel corso dello svolgimento di prestazioni presso aree di pertinenza dell'IIT. Il Fornitore è pertanto obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa per responsabilità civile con un massimale unico non inferiore a Euro 500.000,00 (=cinquecentomila/00).
5 Vizi del bene acquistato
5.1 Ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile, il Fornitore garantisce che ogni bene venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In caso contrario IIT ha facoltà, a propria esclusiva scelta, di risolvere il contratto, ovvero ottenere la riduzione del prezzo e/o l'eliminazione dei vizi entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi dalla denuncia al Fornitore.
5.2 In caso di risoluzione del contratto il Fornitore deve restituire il prezzo e rimborsare a IIT le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre IIT deve restituire il bene, se questo non è perito in conseguenza dei vizi.
5.3 In deroga all'art. 1495 del Codice Civile, IIT ha facoltà di denunciare al Fornitore i vizi eventualmente scoperti, entro 15 giorni dalla scoperta.
5.4 Ai sensi dell'art. 1494 del Codice Civile, in ogni caso il Fornitore è tenuto verso IIT al risarcimento dei danni derivati dai vizi dei beni venduti.
6 Collaudo dei beni e gestione dei resi – Verifica regolare esecuzione dei servizi - Garanzia di buon funzionamento
6.1 L’accettazione della fornitura avverrà solo a seguito di positivo collaudo che sarà eseguito entro 30 giorni dal completamento dell’installazione, anche in assenza del Fornitore.
6.2 I beni risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nella Lettera d’ordine, s’intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni nel termine che gli sarà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell’efficacia del contratto stesso.
6.3 Nelle ipotesi di esito negativo del collaudo qualora il Fornitore abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite da IIT.
6.4 Ai sensi dell'art. 1512 del Codice Civile, il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei beni venduti per un periodo di 24 mesi dalla consegna, salvo diverso termine riportato sul Contratto/Lettera d’ordine.
7 Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione, Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.)
7.1 Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nella Lettera d’ordine e non può essere modificato. L’imposta sul valore aggiunto non è inclusa e deve essere applicata (in accordo alle disposizioni di legge) sull’importo del corrispettivo.
7.2 Il corrispettivo è omnicomprensivo e sarà corrisposto solo dopo l’accettazione della fornitura, tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a sessanta (60) giorni data ricevimento fattura fine mese (60 gg DFFM) salvo diverse condizioni indicate nella Lettera d’ordine. In nessun caso sono accettati addebiti d'interesse non preventivamente concordati, anche se previsti dalle condizioni di vendita del Fornitore.
7.3 Il Fornitore deve emettere una regolare fattura indicante il numero d’ordine, da spedire a Istituto Italiano di Tecnologia- Ufficio Contabilità, Via Morego 30 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
7.4 Con l’accettazione della lettera d’ordine, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e si obbliga a eseguire tutte le transazioni finanziarie connesse all’esecuzione del contratto, con le modalità previste dalla predetta Xxxxx, consapevole che l’inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla comporta la risoluzione di diritto del contratto in premessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
7.5 Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione a IIT ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7.6 IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della predetta Xxxxx.
7.7 Ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dal Fornitore, ai sensi Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando l’apposito modulo allegato alla lettera d’ordine. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (es. in fattura). La mancata comunicazione dei dati, nella forma prevista, non consente a IIT di eseguire il pagamento del corrispettivo.
7.8 Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con IIT è ammissibile che lo stesso comunichi il “conto corrente dedicato” una volta sola valevole per tutti i rapporti contrattuali.
Con tale comunicazione il fornitore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con IIT (presenti e futuri) si avvarrà – fatte salve le eventuali successive modifiche – di uno o più conti correnti dedicati indicandone puntualmente gli estremi identificativi senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa/ordine.
7.9 Al Fornitore non è consentito cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto.
8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
8.1 Il Fornitore, per l’esecuzione dell’oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente.
Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta di IIT nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.
9 Trattamento dei dati.
9.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che IIT provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali di IIT, ivi incluso la partecipazione alla selezione e l’eventuale emissione del contratto di fornitura e gestione del contratto stesso, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.
9.2 Il titolare del trattamento dei dati personali è IIT.
9.3 Qualora l’oggetto del Contratto/Lettera d’ordine preveda il trattamento di dati personali di IIT, il Fornitore sarà tenuto a osservare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive norme attuative, rimanendo l’unico responsabile di tutti i danni subiti da IIT in conseguenza del mancato rispetto delle suddette disposizioni.
10 Adempimenti ex lege 231/2001
10.1 Il contraente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello organizzativo adottato da IIT ai sensi della predetta normativa, alla cui osservanza formalmente s’impegna con la sottoscrizione/accettazione del presente contratto.
10.2 A tale riguardo, il contraente dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello organizzativo adottato da IIT e si obbliga a mantenerli attuati per l’intera durata del contratto.
10.3 Le Parti espressamente convengono che l’inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l’inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al presente Contratto, per effetto del quale a IIT è, sin d’ora, riservata la facoltà – previo invio di lettera raccomandata A/R al Contraente che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax risultante dal rapporto di ricezione con esito positivo) di:
1) Sospendere l’esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa)
2) Risolvere il contratto.
fermo restando l’obbligo del contraente di risarcire ogni danno comunque subito da IIT e di manlevare la Fondazione per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del presente articolo.
11 Legge applicabile
11.1 Per quanto non espressamente regolato dal presente documento, si applica la Legge della Repubblica Italiana.
12 Foro competente
12.1 Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Genova, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o dell'arbitrato.